Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1720/2006/CE che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente /* COM/2008/0061 def. - COD 2008/0025 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 8.2.2008 COM(2008) 61 definitivo 2008/0025 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione n. 1720/2006/CE che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Il 15 novembre 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione n. 1720/2006/CE che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente per il periodo 2007-2013. Tale programma mira ad offrire alle persone la possibilità di accedere a un processo di apprendimento dinamico in ogni fase della vita e in tutta Europa. Esso è costituito da quattro sottoprogrammi, integrati da un programma trasversale destinato a ottimizzarne i risultati e dal programma Jean Monnet, che mira a promuovere gli studi, la riflessione e il dibattito sull'integrazione europea negli istituti d'insegnamento superiore di tutto il mondo. 2. Per conseguire tali obiettivi il programma propone di sostenere attività specifiche. I titolari di progetti che desiderano beneficiare di sovvenzioni sono tenuti a seguire una procedura di invito a presentare proposte, nell'ambito della quale la Commissione effettua la selezione delle proposte ai fini dell'attribuzione delle sovvenzioni la quale, rientrando tra le disposizioni di attuazione del programma, deve seguire una procedura particolare a livello interistituzionale. 3. A norma dell'articolo 202 del trattato che istituisce la Comunità europea il Consiglio, negli atti che esso adotta, conferisce alla Commissione le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce e può sottoporre l'esercizio di tali competenze a particolari modalità. 4. Tali modalità sono designate con il termine "comitatologia". Si tratta della consultazione obbligatoria di un comitato circa le disposizioni di attuazione stabilite dall'atto di base, prima che vengano adottate dalla Commissione. Il comitato è composto esclusivamente da rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto dalla Commissione. 5. Esistono diversi tipi di procedure di consultazione del comitato, definite nella decisione 1999/486/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, quale modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio. L'atto di base che stabilisce le competenze di esecuzione della Commissione può contemplare l'applicazione delle diverse procedure nell'attuazione delle disposizioni esecutive. 6. La decisione "comitatologia" accorda inoltre al Parlamento europeo un "diritto di controllo" dell'attuazione degli atti legislativi adottati in codecisione. Tale diritto consente al Parlamento europeo di contestare eventualmente alcune disposizioni previste dalla Commissione se ritiene che la loro portata eccederebbe le competenze di esecuzione stabilite dall'atto di base, poiché questo potrebbe pregiudicare i suoi poteri di codecisione. 7. Il Parlamento europeo dispone del termine di un mese per esaminare il progetto di disposizione prima che la Commissione prenda una decisione formale. Il termine decorre dalla trasmissione al Parlamento europeo del progetto definitivo di disposizione di attuazione, in seguito all'espressione del parere ufficiale del comitato. 8. La decisione n. 1720/2006/CE che istituisce il programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente fa obbligo alla Commissione di adottare una serie di disposizioni necessarie per l'attuazione del programma conformemente alle procedure prescritte dalla decisione "comitatologia". 9. All'atto di negoziare il programma il legislatore aveva chiaramente definito le decisioni di selezione da sottoporre al comitato. La procedura di gestione di cui agli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE doveva riguardare le decisioni di selezione di importo elevato o che comportano scelte politicamente delicate, quali i progetti e le reti multilaterali dell'attività chiave "cooperazione politica e innovazione" nonché i progetti e le reti multilaterali di entità superiore a 1 Mio EUR. Le altre decisioni di selezione non sottostavano alla procedura di comitato. In questo caso la Commissione si era impegnata a informare immediatamente il comitato del programma e il Parlamento europeo su tutte le decisioni di selezione che non sarebbero state sottoposte alla procedura di gestione. Tale accordo è oggetto di una dichiarazione della Commissione indirizzata al Consiglio e al Parlamento europeo. 10. L'accordo era basato sulla natura delle azioni del programma, che accordano prevalentemente sovvenzioni di importo modesto a un gran numero di beneficiari, poiché in simili casi la comitatologia può apportare solo un plusvalore minimo, ma impone all'amministrazione del programma un onere sproporzionato. L'accordo era quindi basato su un consenso interistituzionale volto a semplificare le procedure al fine di contenere i tempi del processo decisionale a favore dei potenziali beneficiari. 11. Se la decisione n. 1720/2006/CE, nella sua redazione attuale, incorpora correttamente la volontà del legislatore relativa alle decisioni di selezione da sottoporre al comitato di gestione, le intenzioni del legislatore non risultano recepite adeguatamente dalla decisione quando prescrive per tutte le altre disposizioni, comprese le decisioni di selezione, l'obbligo della procedura consultiva di cui agli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE anziché l'informazione immediata del comitato del programma e del Parlamento europeo da parte della Commissione. 12. In tal modo la consultazione del comitato del programma si effettua seguendo la procedura di gestione per le decisioni di selezione espressamente menzionate nell'articolo 9, paragrafo 1 della decisione n. 1720/2006/CE, ossia tutti i progetti e le reti multilaterali dell'attività chiave "cooperazione politica e innovazione" così come i progetti e le reti multilaterali di entità superiore a 1 Mio EUR. L'articolo 9, paragrafo 2 della decisione n. 1720/2006/CE dispone invece che tutte le altre decisioni di selezione siano prese conformemente alla procedura consultiva. 13. Tale redazione della decisione n. 1720/2006/CE comporta gravi difficoltà nell'attuazione delle azioni e delle disposizioni previste dal programma. 14. L'obbligo di sottoporre le decisioni di selezione alla procedura consultiva prolunga infatti di due o tre mesi i tempi necessari alla loro adozione, cosicché i candidati devono attendere più a lungo prima di conoscere la decisione sulle loro proposte. L'inizio dei progetti interessati in genere è previsto a breve scadenza, al fine di aumentare il numero degli inviti a presentare proposte pubblicati ogni anno. Tali periodi supplementari rischiano pertanto di provocare ritardi nell'attribuzione delle sovvenzioni e di pregiudicare così la sostenibilità di numerosi progetti. Il vincolo dei termini si oppone inoltre al principio della semplicità e della prossimità nell'attuazione del programma e ha pertanto un impatto diretto sulla sua efficacia. 15. Per risolvere in modo definitivo il problema derivante dall'obbligo di rendere le decisioni di selezione oggetto della procedura di consultazione occorrerà una modifica tecnica della decisione n. 1720/2006/CE. L'attuale procedura consultiva sarà soppressa e verrà sostituita, sulla base di una dichiarazione della Commissione, dall'informazione immediata del comitato del programma e del Parlamento europeo da parte della Commissione in merito alle decisioni di selezione da essa adottate. 16. Tale proposta fa riferimento all'intenzione iniziale del legislatore al momento dei negoziati relativi alla decisione n. 1720/2006/CE che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente. 17. In tal modo la proposta di modifica della decisione n. 1720/2006/CE consentirà di ridurre di due o tre mesi i tempi di attribuzione delle sovvenzioni, permettendo un'efficace attuazione delle attività e delle disposizioni previste dal programma. Il comitato del programma e il Parlamento europeo saranno immediatamente informati sulle decisioni di selezione. Tale modifica contribuirà infine a consolidare il principio di semplificazione e di proporzionalità delle procedure, rendendole più rapide ed efficaci a tutto vantaggio dei beneficiari delle sovvenzioni. 18. Altre tre decisioni adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio che istituiscono programmi nei settori della cittadinanza, della gioventù e della cultura comportano disposizioni simili per quanto riguarda la ripartizione delle decisioni di selezione tra procedura di gestione e procedura consultiva e presentano identici problemi di attuazione delle decisioni di selezione. Parallelamente alla presente proposta di modifica è prevista un'analoga revisione di tali atti di base. 2008/0025 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione n. 1720/2006/CE che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4 e l'articolo 150, paragrafo 4, vista la proposta della Commissione[1], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2], visto il parere del Comitato delle regioni[3], deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[4], considerando quanto segue: (1) La decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5] ha istituito il programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente per il periodo 2007-2013. (2) L'articolo 9, paragrafo 2 della decisione n. 1720/2006/CE prescrive che le disposizioni necessarie per l'attuazione del programma diverse da quelle indicate al paragrafo 1 siano adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3 di detta decisione, ossia conformemente alla procedura consultiva definita dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[6]. (3) Tale redazione della decisione n. 1720/2006/CE dispone in particolare che le decisioni di selezione diverse da quelle indicate all'articolo 9, paragrafo 1 siano oggetto della procedura consultiva e del diritto di controllo del Parlamento europeo. (4) Le modalità procedurali aggiungono un periodo supplementare di due o tre mesi al processo di attribuzione delle sovvenzioni ai candidati. Esse provocano numerosi ritardi a danno dei beneficiari e comportano altresì un onere sproporzionato per l'amministrazione del programma senza generare alcun plusvalore considerata la natura delle sovvenzioni accordate. (5) Occorre pertanto modificare la decisione n. 1720/2006/CE al fine di permettere un'attuazione più rapida e più efficace delle decisioni di selezione, DECIDONO: Articolo 1 All'articolo 9 della decisione n. 1720/2006/CE è inserito il seguente paragrafo 1 bis : "1 bis . Quando la Commissione, a norma della presente decisione, adotta decisioni sull'attribuzione di sovvenzioni diverse da quelle indicate al paragrafo 1, dette decisioni sono adottate senza l'assistenza di un comitato." Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il […] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU C […] del […], pag. […]. [4] GU C […] del […], pag. […]. [5] GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45. [6] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).