52008PC0057

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1855/2006/CE che istituisce il programma "Cultura" (2007-2013) /* COM/2008/0057 def. - COD 2008/0024 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 7.2.2008

COM(2008) 57 definitivo

2008/0024 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione n. 1855/2006/CE che istituisce il programma "Cultura" (2007-2013)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il 12 dicembre 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione n. 1855/2006/CE che istituisce il programma "Cultura" per il periodo 2007-2013. Tale programma mira a promuovere la mobilità transnazionale degli operatori del settore culturale, la circolazione transnazionale di opere e prodotti artistici e culturali nonché a sviluppare il dialogo interculturale.

2. Per conseguire tali obiettivi il programma si articola in tre azioni volte a sostenere attività specifiche. I titolari di progetti che desiderano beneficiare di sovvenzioni sono tenuti a seguire una procedura di invito a presentare proposte, nell'ambito della quale la Commissione effettua la selezione delle proposte ai fini dell'attribuzione delle sovvenzioni la quale, rientrando tra le disposizioni di attuazione del programma, deve seguire una procedura particolare a livello interistituzionale.

3. A norma dell'articolo 202 del trattato che istituisce la Comunità europea il Consiglio, negli atti che esso adotta, conferisce alla Commissione le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce e può sottoporre l'esercizio di tali competenze a particolari modalità.

4. Tali modalità sono designate con il termine "comitatologia". Si tratta della consultazione obbligatoria di un comitato circa le disposizioni di attuazione stabilite dall'atto di base, prima che vengano adottate dalla Commissione. Il comitato è composto esclusivamente da rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto dalla Commissione.

5. Esistono diversi tipi di procedure di consultazione del comitato, definite nella decisione 1999/486/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, quale modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio. L'atto di base che stabilisce le competenze di esecuzione della Commissione può contemplare l'applicazione delle diverse procedure nell'attuazione delle disposizioni esecutive.

6. La decisione "comitatologia" accorda inoltre al Parlamento europeo un "diritto di controllo" dell'attuazione degli atti legislativi adottati in codecisione. Tale diritto consente al Parlamento europeo di contestare eventualmente alcune disposizioni previste dalla Commissione se ritiene che la loro portata eccederebbe le competenze di esecuzione stabilite dall'atto di base, poiché questo potrebbe pregiudicare i suoi poteri di codecisione.

7. Il Parlamento europeo dispone del termine di un mese per esaminare il progetto di disposizione prima che la Commissione prenda una decisione formale. Il termine decorre dalla trasmissione al Parlamento europeo del progetto definitivo di disposizione di attuazione, in seguito all'espressione del parere ufficiale del comitato.

8. La decisione n. 1855/2006/CE che istituisce il programma "Cultura" fa obbligo alla Commissione di adottare una serie di disposizioni necessarie per l'attuazione del programma conformemente alle procedure prescritte dalla decisione "comitatologia".

9. All'atto di negoziare il programma il legislatore aveva chiaramente definito le decisioni di selezione da sottoporre al comitato. La procedura di gestione di cui agli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE doveva riguardare i progetti di cooperazione pluriennale. Le altre decisioni di selezione non sottostavano alla procedura di comitato. In questo caso la Commissione si era impegnata a informare immediatamente il comitato del programma e il Parlamento europeo su tutte le decisioni di selezione che non sarebbero state sottoposte alla procedura di gestione. Tale accordo è oggetto di una dichiarazione della Commissione indirizzata al Consiglio e al Parlamento europeo.

10. L'accordo era basato sulla natura delle azioni del programma che riguardano un numero relativamente significativo di beneficiari le cui attività dipendono in larga misura dal sostegno comunitario. Le sovvenzioni vengono infatti accordate prevalentemente a progetti di durata limitata, il cui ciclo di vita risulta incompatibile con lunghe procedure decisionali, e sono relative a importi modesti, destinati ad organizzazioni culturali per le loro spese di esercizio. In simili casi la comitatologia può apportare solo un plusvalore minimo, ma impone invece all'amministrazione del programma un onere sproporzionato. L'accordo era quindi basato su un consenso interistituzionale volto a semplificare le procedure al fine di contenere i tempi del processo decisionale a favore dei potenziali beneficiari.

11. Se la decisione n. 1855/2006/CE, nella sua redazione attuale, incorpora correttamente la volontà del legislatore relativa alle decisioni di selezione da sottoporre al comitato di gestione, le intenzioni del legislatore non risultano recepite adeguatamente dalla decisione quando prescrive per tutte le altre disposizioni, comprese le decisioni di selezione, l'obbligo della procedura consultiva di cui agli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE anziché l'informazione immediata del comitato del programma e del Parlamento europeo da parte della Commissione.

12. In tal modo la consultazione del comitato del programma si effettua seguendo la procedura di gestione per le decisioni di selezione espressamente menzionate nell'articolo 8, paragrafo 2 della decisione n. 1855/2006/CE, ossia per i progetti di cooperazione pluriennale. L'articolo 8, paragrafo 3 della stessa decisione dispone invece che tutte le altre decisioni di selezione siano prese conformemente alla procedura consultiva.

13. Tale redazione della decisione n. 1855/2006/CE comporta gravi difficoltà nell'attuazione delle azioni e delle disposizioni previste dal programma.

14. L'obbligo di sottoporre le decisioni di selezione alla procedura consultiva prolunga infatti di due o tre mesi i tempi necessari alla loro adozione, cosicché i candidati devono attendere più a lungo prima di conoscere la decisione sulle loro proposte. L'inizio dei progetti interessati in genere è previsto a breve scadenza. Tali periodi supplementari rischiano pertanto di provocare ritardi nell'attribuzione delle sovvenzioni e possono pregiudicare la sostenibilità di numerosi progetti. Il vincolo dei termini si oppone inoltre al principio della semplicità e della prossimità relativo all'attuazione del programma e ha pertanto un impatto diretto sulla sua efficacia.

15. Sono state elaborate soluzioni transitorie al fine di ridurre i tempi relativi a una consultazione sistematica del comitato del programma e al diritto di controllo che ne deriva. Il comitato del programma ha accettato di modificare il proprio regolamento interno in modo da ridurre i tempi di consultazione per le decisioni di selezione oggetto di procedura consultiva. Il comitato utilizza ormai la procedura scritta e dispone di cinque giorni per pronunciarsi in merito alle decisioni di selezione per le quali è richiesto il suo parere. Parallelamente il Parlamento europeo ha accettato un accordo temporaneo relativo alle pratiche per le quali esisteva una precedente intesa tra la Commissione e il Parlamento. In tal modo è stato possibile ridurre i tempi del diritto di controllo durante lo scorso periodo estivo, facendoli passare da un mese a cinque giorni.

16. Per quanto tali accordi ad hoc e tali soluzioni temporanee abbiano permesso di risolvere i problemi più immediati, l'esperienza mostra che è importante definire una soluzione permanente per garantire ai beneficiari dei programmi la necessaria sicurezza circa i termini di attribuzione delle sovvenzioni.

17. Per risolvere in modo definitivo il problema derivante dall'obbligo di rendere le decisioni di selezione oggetto della procedura di consultazione occorrerà una modifica tecnica della decisione n. 1855/2006/CE. L'attuale procedura consultiva sarà soppressa e verrà sostituita, sulla base di una dichiarazione della Commissione, dall'informazione immediata del comitato del programma e del Parlamento europeo da parte della Commissione in merito alle decisioni di selezione da essa adottate.

18. Il presente progetto di modifica della decisione n. 1855/2006/CE fa riferimento all'intenzione iniziale del legislatore al momento dei negoziati relativi alla decisione.

19. In tal modo la proposta di modifica della decisione n. 1855/2006/CE consentirà di ridurre di due o tre mesi i tempi di attribuzione delle sovvenzioni, permettendo un'efficace attuazione delle attività e delle disposizioni previste dal programma. Il comitato del programma e il Parlamento europeo saranno immediatamente informati sulle decisioni di selezione. Tale modifica contribuirà infine a consolidare il principio di semplificazione e di proporzionalità delle procedure, rendendole più rapide ed efficaci a tutto vantaggio dei beneficiari delle sovvenzioni.

20. Altre tre decisioni adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio che istituiscono programmi nei settori dell'istruzione, della gioventù e della cittadinanza comportano disposizioni simili per quanto riguarda la ripartizione delle decisioni di selezione tra procedura di gestione e procedura consultiva e presentano identici problemi di attuazione delle decisioni di selezione. Parallelamente alla presente proposta di modifica è prevista un'analoga revisione di tali atti di base.

2008/0024 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione n. 1855/2006/CE che istituisce il programma "Cultura" (2007-2013)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151, paragrafo 5, primo trattino,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

visto il parere del Comitato delle regioni[3],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[4],

considerando quanto segue:

21. La decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5] ha istituito il programma "Cultura" per il periodo 2007-2013.

22. L'articolo 8, paragrafo 3 della decisione n. 1855/2006/CE prescrive che le disposizioni necessarie per l'attuazione del programma diverse da quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 2 siano adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3 di detta decisione, ossia conformemente alla procedura consultiva definita dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[6].

23. Tale redazione della decisione n. 1855/2006/CE dispone in particolare che le decisioni di selezione diverse da quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 2 siano oggetto della procedura consultiva e del diritto di controllo del Parlamento europeo.

24. Tali decisioni di selezione riguardano principalmente progetti di durata limitata, caratterizzati da un ciclo di vita incompatibile con lunghe procedure decisionali, e che non comportano decisioni politiche delicate.

25. Le modalità procedurali aggiungono un periodo supplementare di due o tre mesi al processo di attribuzione delle sovvenzioni ai candidati. Esse provocano numerosi ritardi a danno dei beneficiari e comportano altresì un onere sproporzionato per l'amministrazione del programma senza generare alcun plusvalore considerata la natura delle sovvenzioni accordate.

26. Occorre pertanto modificare la decisione n. 1855/2006/CE al fine di permettere un'attuazione più rapida e più efficace delle decisioni di selezione,

DECIDONO:

Articolo 1

All'articolo 8 della decisione n. 1855/2006/CE è inserito il seguente paragrafo 2 bis :

"2 bis . Quando la Commissione, a norma della presente decisione, adotta decisioni sull'attribuzione di sovvenzioni diverse da quelle indicate al paragrafo 2, dette decisioni sono adottate senza l'assistenza di un comitato."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[1] GU C del , pag. .

[2] GU C del , pag. .

[3] GU C del , pag. .

[4] GU C del , pag. .

[5] GU L 378 del 27.12.2006, pag. 22.

[6] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).