52008PC0041(02)

Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Nepal su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei /* COM/2008/0041 def. - CNS 2008/0017 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 31.1.2008

COM(2008) 41 definitivo

2008/0017 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’Accordo tra la Comunità europea e il governo del Nepal su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e il governo del Nepal su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate “Cieli aperti”, il 5 giugno 2003 il Consiglio ha conferito alla Commissione un mandato per avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire con un accordo comunitario[1] (il “mandato orizzontale”) alcune disposizioni contenute negli accordi esistenti. L’obiettivo di questi accordi è concedere a tutti i vettori comunitari un accesso senza discriminazioni alle rotte fra la Comunità e i paesi terzi e rendere conformi al diritto comunitario gli accordi bilaterali fra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di servizi aerei. |

120 | Contesto generale Nel settore del trasporto aereo internazionale, le relazioni tra Stati membri e paesi terzi sono sempre state disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati ai suddetti accordi e da ulteriori accordi bilaterali o multilaterali ad essi connessi. Le tradizionali clausole di designazione negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto comunitario, in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro, ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti dei vettori comunitari stabiliti sul territorio di uno Stato membro ma che sono di proprietà di un altro Stato membro o sono controllati da cittadini di un altro Stato membro. Questa situazione configura una violazione dell’articolo 43 del trattato che garantisce ai cittadini degli Stati membri che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento che lo Stato membro ospitante accorda ai propri cittadini. Su altri punti, come la tassazione del carburante per l’aviazione, le tariffe introdotte da vettori di paesi terzi su rotte intracomunitarie, o accordi commerciali obbligatori tra linee aeree, sarebbe necessario assicurare il rispetto del diritto comunitario modificando o integrando le disposizioni vigenti contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei fra Stati membri e paesi terzi. |

130 | Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta Le disposizioni dell’accordo sostituiscono o integrano le disposizioni vigenti nei sette accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati fra gli Stati membri e il Nepal. |

140 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione L’accordo persegue un obiettivo fondamentale della politica comunitaria in materia di trasporto aereo nella misura in cui mira a conformare al diritto comunitario gli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Gli Stati membri sono stati consultati per tutta la durata dei negoziati. |

212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione È stato tenuto conto delle osservazioni presentate dagli Stati membri. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi delle misure proposte Conformemente ai meccanismi e alle direttive contenuti nell’allegato al “mandato orizzontale”, la Commissione ha negoziato con il Nepal un accordo che sostituisce alcune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei attualmente in vigore fra gli Stati membri e il Nepal. L’articolo 2 dell’accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione comunitaria, che consente a tutti i vettori aerei comunitari di beneficiare del diritto di stabilimento. Gli articoli 4 e 5 dell’accordo riguardano due tipi di clausole concernenti materie di competenza comunitaria. L’articolo 4 riguarda la tassazione del carburante (materia disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro normativo comunitario relativo alla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, in particolare l’articolo 14, paragrafo 2). L’articolo 5 (Tariffe di trasporto) risolve i conflitti tra gli accordi bilaterali sui servizi aerei attualmente in vigore e il regolamento n. 2409/92 del Consiglio sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, che vieta ai vettori dei paesi terzi di avere una posizione dominante in materia di prezzi per i collegamenti aerei esclusivamente intracomunitari. L’articolo 6 rende conformi al diritto comunitario in materia di concorrenza le disposizioni degli accordi bilaterali che sono chiaramente anticoncorrenziali (accordi commerciali obbligatori tra linee aeree). |

310 | Base giuridica Articolo 80, paragrafo 2, e articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE. |

329 | Principio di sussidiarietà La proposta si basa interamente sul “mandato orizzontale” conferito dal Consiglio e tiene conto delle questioni disciplinate dal diritto comunitario e dagli accordi bilaterali sui servizi aerei. |

Principio di proporzionalità L’accordo modifica o integra le disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei solo nella misura necessaria ad assicurarne la conformità al diritto comunitario. |

Scelta dello strumento |

342 | L’accordo fra la Comunità e il Nepal costituisce lo strumento più efficace per rendere conformi al diritto comunitario tutti gli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e il Nepal. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

409 | La proposta non incide sul bilancio comunitario. |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

510 | Semplificazione |

511 | La proposta prevede una semplificazione della legislazione. |

512 | Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e il Nepal sono sostituite o integrate dalle disposizioni contenute in un unico accordo comunitario. |

570 | Illustrazione dettagliata della proposta Conformemente alla normale procedura prevista per la firma e la conclusione di accordi internazionali, il Consiglio è invitato ad approvare la decisione relativa alla firma e all’applicazione provvisoria, nonché la decisione relativa alla conclusione dell’Accordo fra la Comunità europea e il Governo del Nepal su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei e a designare le persone abilitate a firmare l’accordo a nome della Comunità. |

1. Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’Accordo tra la Comunità europea e il governo del Nepal su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione[2],

considerando quanto segue:

2. Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire con un accordo comunitario alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti.

3. La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il Nepal su alcuni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire con un accordo comunitario alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore.

4. Occorre firmare e applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo unico

1. Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l’Accordo tra la Comunità europea e il Governo del Nepal su taluni aspetti relativi ai servizi aerei, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

2. In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via transitoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo.

3. Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, […]

Per il Consiglio

Il Presidente

2008/0017 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e il governo del Nepal su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[3],

visto il parere del Parlamento europeo[4],

considerando quanto segue:

(1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire con un accordo comunitario alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti.

(2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il Governo del Nepal su alcuni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire con un accordo comunitario alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore.

(3) Il presente accordo è stato firmato a nome della Comunità europea in data [...], fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, in conformità alla decisione .../.../CE del Consiglio, del [...][5].

(4) È necessario approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1. L’Accordo tra la Comunità europea e il Governo del Nepal su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità europea.

2. Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, […]

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

ACCORDO

tra la Comunità europea e il governo del Nepal

su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DEL NEPAL

dall’altra,

(in appresso denominate “le parti”)

CONSTATANDO che diversi Stati membri della Comunità europea e il Nepal hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno diritto a un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e il Nepal che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e il Nepal e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

RICONOSCENDO che gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e il Nepal devono essere conformi alla legislazione del Nepal e della Comunità europea, in modo da costituire una base giuridica affidabile e solida in grado di garantire la continuità e lo sviluppo dei servizi aerei tra la Comunità europea e il Nepal,

CONSTATANDO che le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei fra gli Stati membri della Comunità europea e il Nepal che non sono in contrasto con la legislazione della Comunità europea non devono essere né modificate né sostituite dal presente accordo,

CONSTATANDO che in virtù della legislazione europea i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare gli scambi fra Stati membri della Comunità europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e il Nepal che i) comportano o favoriscono l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, limitano o falsano il gioco della concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano il gioco della concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,

CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l’intenzione, nell’ambito del presente accordo, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e il Nepal, di alterare l’equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori del Nepal, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente accordo, per “Stati membri” si intendono gli Stati membri della Comunità europea.

2. In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato 1 i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte dell’accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte dell’ accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.

ARTICOLO 2

Designazione, autorizzazione e revoca

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e licenze ad essi rilasciati dal Nepal, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o licenze.

2. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte del Nepal, alle autorizzazioni e licenze ad essi rilasciati dallo Stato membro interessato, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o licenze.

3. Una volta ricevuta tale designazione e le domande di autorizzazioni e di licenze del vettore o dei vettori designati, nelle debite forme e secondo le debite procedure, l’altra parte, fatti salvi i paragrafi 4 e 5, accorda le opportune autorizzazioni e licenze con tempi procedurali minimi, a condizione che:

a) nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:

i) il vettore sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi della legislazione comunitaria; e

ii) lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii) il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato;

b) nel caso di un vettore aereo designato dal Nepal:

i) abbia la sede principale delle sue attività in Nepal; e

ii) il Nepal eserciti e continui ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo.

4. Ciascuna parte può rifiutare, revocare, sospendere o limitare l’autorizzazione o le licenze di un vettore aereo designato dall’altra parte qualora:

a) nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:

i) il vettore non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea ovvero non possieda una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro in conformità con la legislazione comunitaria; oppure

ii) il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo (COA) oppure l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure

iii) il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato; oppure

b) nel caso di un vettore aereo designato dal Nepal:

i) non abbia la sede principale delle sue attività in Nepal; oppure

ii) il Nepal non mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo; oppure

iii) la proprietà o il controllo di maggioranza del vettore aereo designato dal Nepal si trovi in un paese terzo che non riconosce la designazione dei vettori aerei comunitari stabiliti nella Comunità .

5. Il Nepal esercita i diritti di cui al paragrafo 4, senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

ARTICOLO 3

Sicurezza

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera c).

2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti al governo del Nepal, ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e il governo del Nepal, si applicano ugualmente con riguardo all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e all’autorizzazione all’esercizio rilasciata a detto vettore aereo.

ARTICOLO 4

Tassazione del carburante per la navigazione aerea

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera d).

2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato 2, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato del Nepal che operano tra un punto situato sul territorio di detto Stato membro e un altro punto, situato sul territorio di detto Stato membro o sul territorio di un altro Stato membro.

ARTICOLO 5

Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera e).

2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dal governo del Nepal in forza di uno degli accordi elencati nell’allegato 1, che contenga una disposizione indicata nell’allegato 2, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

ARTICOLO 6

Compatibilità con le norme sulla concorrenza

1. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati all’allegato 1 i) favorisce l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, falsino o restringano il gioco della concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza.

2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell’allegato 1 che sono incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non sono applicate.

ARTICOLO 7

Allegati all’accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 8

Revisione o modifica

Le parti contraenti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

ARTICOLO 9

Entrata in vigore e applicazione transitoria

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2. In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e il governo del Nepal che alla data della firma del presente accordo non sono ancora entrati in vigore e non sono applicati in via transitoria sono elencati nell’allegato 1, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.

ARTICOLO 10

Denuncia

1. La denuncia di uno degli accordi elencati nell’allegato 1 comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

2. La denuncia di tutti gli accordi elencati nell’allegato 1 comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a [….] in duplice esemplare, il […] […. …] nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e nepalese.

PER LA COMUNITÀ EUROPEA: PER IL GOVERNO DEL NEPAL:

ALLEGATO 1

Elenco degli accordi richiamati all’articolo 1 del presente accordo

a) Accordi in materia di servizi aerei fra il governo del Nepal e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente Accordo

- Accordo sui trasporti aerei fra il governo federale austriaco e il governo del Nepal firmato a Katmandu il 29 ottobre 1997, nel seguito denominato “Accordo Nepal – Austria” nell’allegato 2;

- Accordo fra il governo del Granducato del Lussemburgo e il governo del Nepal in materia di servizi aerei, fatto a Lussemburgo il 18 giugno 1999, nel seguito denominato “Accordo Nepal – Lussemburgo” nell’allegato 2;

- Accordo fra il Regno dei Paesi Bassi e il governo del Nepal in materia di servizi aerei, fatto all’aeroporto di Schiphol il 10 giugno 1998, nel seguito denominato “Accordo Nepal – Paesi Bassi” nell’allegato 2;

- Accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo del Nepal in materia di servizi aerei, fatto a Katmandu il 3 marzo 1994, nel seguito denominato “Accordo Nepal – Regno Unito” nell’allegato 2;

b) Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati fra il governo del Nepal e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente Accordo

- Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica francese e il governo del Nepal, siglato a Katmandu il 7 luglio 1998, nel seguito denominato “Accordo Nepal – Francia” nell’allegato 2;

- Accordo fra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo del Nepal in materia di servizi aerei, siglato e annesso come allegato 3 al Protocollo fatto a Bonn, il 26 luglio 2000, nel seguito denominato “Accordo Nepal – Germania” nell’allegato 2;

- Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica Italiana e il governo del Nepal, siglato a Katmandu l’8 maggio 1992, nel seguito denominato “Accordo Nepal – Italia” nell’allegato 2.

ALLEGATO 2

Elenco degli articoli degli accordi elencati nell’allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 6 del presente accordo

a) Designazione da parte di uno Stato membro:

- Articolo 4 dell’Accordo Nepal - Austria;

- Articolo 4 dell’Accordo Nepal - Francia;

- Articolo 4 dell’Accordo Nepal - Italia;

- Articolo 3 dell’Accordo Nepal - Lussemburgo;

- Articolo 5 dell’Accordo Nepal - Paesi Bassi;

- Articolo 4 dell’Accordo Nepal - Regno Unito;

b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o licenze:

- Articolo 4 dell’Accordo Nepal - Austria;

- Articolo 5 dell’Accordo Nepal - Francia;

- Articolo 4 dell’Accordo Nepal - Germania;

- Articolo 5 dell’Accordo Nepal - Italia;

- Articolo 4 dell’Accordo Nepal - Lussemburgo;

- Articolo 6 dell’Accordo Nepal - Paesi Bassi;

- Articolo 5 dell’Accordo Nepal - Regno Unito;

c) Sicurezza:

- Articolo 8 dell’Accordo Nepal - Austria;

- Articolo 9 dell’Accordo Nepal - Francia;

- Articolo 14 dell’Accordo Nepal - Germania;

- Articolo 10 dell’Accordo Nepal - Italia;

- Articolo 6 dell’Accordo Nepal - Lussemburgo;

- Articolo 10 dell’Accordo Nepal - Paesi Bassi;

d) Tassazione del carburante:

- Articolo 9 dell’Accordo Nepal - Austria;

- Articolo 12 dell’Accordo Nepal - Francia;

- Articolo 7 dell’Accordo Nepal - Germania;

- Articolo 6 dell’Accordo Nepal - Italia;

- Articolo 8 dell’Accordo Nepal - Lussemburgo;

- Articolo 13 dell’Accordo Nepal - Paesi Bassi;

- Articolo 8 dell’Accordo Nepal - Regno Unito.

e) Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea:

- Articolo 12 dell’Accordo Nepal - Austria;

- Articolo 14 dell’Accordo Nepal - Francia;

- Articolo 8 dell’Accordo Nepal - Italia;

- Articolo 10 dell’Accordo Nepal - Lussemburgo;

- Articolo 8 dell’Accordo Nepal - Paesi Bassi;

- Articolo 7 dell’Accordo Nepal - Regno Unito.

ALLEGATO 3

Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo

a) La Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo spazio economico europeo);

b) Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo spazio economico europeo);

c) Il Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo spazio economico europeo);

d) la Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).

[1] Decisione 11323/03 del Consiglio, del 5 giugno 2003 (documento riservato).

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU C […] del […], pag. […].