Proposta di decisione del Consiglio che definisce la posizione della Comunità in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica di Ucraina all'Organizzazione mondiale del commercio /* COM/2008/0024 def. - ACC 2008/0012 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 23.1.2008 COM(2008) 24 definitivo 2008/0012 (ACC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che definisce la posizione della Comunità in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica di Ucraina all'Organizzazione mondiale del commercio (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Sintesi delle condizioni di adesione dell'Ucraina all'OMC I. INTRODUZIONE I membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e la Repubblica di Ucraina sono giunti alla fase conclusiva dei negoziati sulle condizioni di adesione dell'Ucraina all'organizzazione. Questo risultato è stato raggiunto dopo 14 anni di negoziati, cominciati con la domanda dell'Ucraina di aderire all'OMC nel 1993. È necessario ora che il Consiglio approvi con una decisione le condizioni dell'ingresso dell'Ucraina perché l'UE possa ufficialmente sostenerne l'adesione all'OMC. Una sintesi delle condizioni di adesione è esposta qui di seguito. II. SINTESI DELLE CONDIZIONI DI ADESIONE DELL'UCRAINA ALL'OMC PER SETTORE Prodotti industriali La media dei dazi consolidati iniziali (DCI) dell'Ucraina è del 4,91%, e sarà poi ridotta al 4,81% (DCF). Periodi di attuazione compresi fra 1 e 5 anni sono stati introdotti soltanto per 226 linee, il che porta a un periodo medio di 0,05 anni. Solo 71 linee tariffarie saranno a un livello pari o inferiore a dazi del 15%, e 5 linee rimarranno al livello massimo del 25%. Tutte le tariffe saranno consolidate. Per quanto riguarda le iniziative settoriali, le tariffe su ITA, carta, attrezzature mediche, mobili e giocattoli saranno eliminate. Nelle altre iniziative settoriali, le tariffe scenderanno sotto l'1% (attrezzature agricole 0,71%, per l'edilizia 0,35, acciaio (MSA) 0,22 e prodotti farmaceutici 0,05%). L'armonizzazione per la chimica sarà al 5,32%. Per macchine e apparecchi, i settori più interessanti per l'UE, le tariffe saranno al 5,33%. Le tariffe su veicoli e loro parti saranno al 7,97%. Prodotti agricoli Per quanto riguarda i prodotti agricoli, la media dei dazi consolidati iniziali (DCI) è dell'11,05%, e sarà poi ridotta al 10,61%. Nel settore agricolo, solo 20 linee tariffarie hanno un periodo di attuazione (2 anni). I dazi più elevati riguardano l'olio di semi di girasole col 30% e lo zucchero col 50%. Servizi L'Ucraina assume impegni volti a consentire la concorrenza tra fornitori di servizi nazionali e stranieri in praticamente tutti i settori e sottosettori, con beneficio sia per l'economia ucraina che per quella dell'UE, la quale è il maggiore esportatore nel mondo per questo settore. I fornitori di servizi stranieri non incontreranno alcuna restrizione quantitativa o discriminatoria nei comparti chiave dei servizi, come: - servizi professionali - la larga maggioranza dei servizi alle imprese - servizi postali e di corriere nei settori non riservati al monopolio nazionale - servizi di telecomunicazione - servizi nel settore delle costruzioni - servizi di distribuzione - servizi per l'ambiente - servizi nel settore del turismo - la larga maggioranza dei servizi finanziari - la larga maggioranza dei servizi di trasporto, compresi i trasporti mediante condotte I pochi settori in cui l'Ucraina non assume impegni comprendono i servizi di investigazione e di sicurezza, i servizi audiovisivi, il trasporto spaziale e i servizi di rimorchio e spinta per il trasporto marittimo e ferroviario. Per il trasporto passeggeri e merci su rotaia gli impegni sono limitati al consumo all'estero di tali servizi. Per i servizi assicurativi l'Ucraina mantiene limiti sulla fornitura transfrontaliera analoghi a quelli del resto dei paesi membri dell'OMC e consentirà l'apertura di filiali dirette solo cinque anni dopo la propria adesione all'OMC, e mantiene alcuni limiti. Impegni contemplati nel protocollo Nella fase conclusiva multilaterale del processo di adesione i membri dell'OMC si sono adoperati collettivamente per assicurare la compatibilità di fondo della legislazione e delle istituzioni commerciali dell'Ucraina con le regole e gli accordi dell'OMC, stabilendo disposizioni in tal senso nel protocollo di adesione e nella relazione del gruppo di lavoro. I seguenti punti sono di particolare interesse per l'UE: Politiche in materia di prezzi L'Ucraina ha assunto l'impegno di non applicare requisiti obbligatori in materia di prezzi minimi a nessun prodotto importato. In seguito all'adesione tutte le tariffe per il trasporto ferroviario si applicheranno in modo non discriminatorio alle merci trasportate fra punti del territorio nazionale, importate, esportate o in transito. Tasse per le licenze relative agli alcolici L'Ucraina ha modificato la propria legislazione in modo da portare le tasse sulle licenze di importazione ed esportazione di bevande alcoliche e tabacchi a 780 UAH (104 EUR), livello proporzionato al costo dei servizi resi e quindi compatibile con l'articolo VIII GATT 1994. L'Ucraina ha assunto l'impegno di mantenere questo livello dalla data di adesione. Applicazione di tasse interne sulle importazioni L'Ucraina ha modificato la propria legislazione per rimuovere l'imposizione di accise discriminatorie sulle bevande alcoliche importate. Sono anche state cancellate le esenzioni dall'IVA per l'industria automobilistica, navale e aeronavale. L'Ucraina ha anche assunto l'impegno di mantenere questa situazione e di applicare le tasse interne in conformità delle norme dell'OMC in seguito all'adesione. Sistema in materia di licenze d'importazione L'Ucraina ha modificato la propria legislazione in modo da rendere le proprie procedure in materia di licenze d'importazione conformi con le norme dell'OMC, compreso l'Accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione. La maggior parte delle disposizioni degli strumenti dell'OMC in questo settore è già stata recepita nell'ordinamento nazionale, e le poche disposizioni rimanenti saranno adottate entro la data di adesione. Valutazione in dogana L'Ucraina ha assunto l'impegno di applicare le disposizioni dell'OMC relative alla valutazione in dogana in seguito all'adesione. Essa non ricorrerà ad alcun modulo di riferimento o prezzi minimi o calendari fissi di valutazione per le importazioni, e tutti i metodi di valutazione utilizzati dovranno essere conformi a quelli previsti dall'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VII GATT 1994. Dazi all'esportazione L'Ucraina ha assunto l'impegno di ridurre gradualmente ma in modo significativo i dazi all'esportazione che impone su rottami metallici, pelli, bovini vivi e semi oleosi entro periodi dai 5 agli 8 anni. I calendari per questa riduzione e i livelli ridotti dei dazi saranno consolidati in seguito all'adesione. Sovvenzioni L'Ucraina ha modificato la propria legislazione per eliminare tutte le sovvenzioni incompatibili con le regole dell'OMC concesse all'industria automobilistica, navale e aeronavale e si è impegnata a non introdurre tali sovvenzioni in futuro. Essa presenterà all'OMC una notifica relativa alle sovvenzioni entro la data di adesione. Transito L'Ucraina applicherà tutte le sue leggi, regolamenti e altre misure poste a disciplina del transito di merci (compresa l'energia) e gli oneri per il trasporto di merci in transito in conformità delle disposizioni dell'articolo V del GATT 1994 e delle altre disposizioni pertinenti dell'Accordo OMC in seguito all'adesione. Diritti di proprietà intellettuale Per quanto attiene alle indicazioni geografiche, l'Ucraina garantisce in determinate circostanze la coesistenza delle indicazioni geografiche coi marchi registrati precedenti, in conformità dell'articolo 17 dell'Accordo TRIPS. L'Ucraina inoltre garantisce ai cittadini dei paesi membri dell'OMC la stessa protezione dei diritti alle indicazioni geografiche che garantisce ai propri cittadini. In merito alla protezione dei dati, l'Ucraina l'assicura per cinque anni nel settore farmaceutico e per dieci in quello dei prodotti agrochimici. Riguardo all'attuazione dei diritti di proprietà intellettuale, l'Ucraina ha assunto impegni concreti che riflettono le disposizioni della direttiva CE pertinente. III. RACCOMANDAZIONE Nel sottoporre all'approvazione del Consiglio le condizioni di adesione della Repubblica di Ucraina all'OMC, la Commissione stima che tali condizioni costituiscano un insieme equilibrato e ambizioso di impegni in materia di apertura del mercato, i quali comporteranno benefici notevoli sia per l'Ucraina che per le sue controparti commerciali nell'OMC. 2008/0012 (ACC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che definisce la posizione della Comunità in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica di Ucraina all'Organizzazione mondiale del commercio IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, paragrafo 1, e l'articolo 133, paragrafo 5, in combinato disposto col secondo comma dell'articolo 300, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Il 20 novembre 1993 il governo della Repubblica di Ucraina ha fatto domanda di adesione all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a norma dell'articolo XII dello stesso. (2) Il Gruppo di lavoro sull'adesione dell'Ucraina è stato istituito il 17 dicembre 1993 con l'incarico di concordare condizioni di adesione accettabili sia per la Repubblica di Ucraina che per tutti i membri dell'OMC. (3) La Commissione, a nome della Comunità, ha negoziato una serie completa di impegni della Repubblica di Ucraina in materia di apertura del mercato, che sono di particolare importanza per la Comunità e che sono contemplati nella relazione bilaterale concordata tra la Repubblica di Ucraina e la Commissione del 17 marzo 2003. (4) Tali impegni figurano ora nel Protocollo di adesione della Repubblica di Ucraina all'OMC. (5) L'adesione all'OMC dovrebbe dare un contributo positivo e durevole al processo di riforme economiche e sviluppo sostenibile avviato dalla Repubblica di Ucraina. (6) È pertanto opportuno approvare il protocollo di adesione. (7) A norma dell'articolo XII dell'Accordo che istituisce l'OMC, le condizioni di adesione devono essere convenute tra il candidato e l'OMC e approvate dalla Conferenza dei ministri dell'OMC per conto dell'OMC. A norma dell'articolo IV, paragrafo 2 dell'Accordo che istituisce l'OMC, negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio generale. (8) Occorre quindi definire la posizione che la Comunità dovrà assumere in sede di Consiglio generale, DECIDE: Articolo unico 1. La posizione che la Comunità assumerà in seno al Consiglio generale dell'OMC in merito all'adesione della Repubblica di Ucraina all'OMC è favorevole all'adesione. 2. Tale posizione sarà espressa dalla Commissione a nome della Comunità. Fatto a Bruxelles, il […] Per il Consiglio Il Presidente […]