52008PC0017




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 23.1.2008

COM(2008) 17 definitivo

2008/0014 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020

(presentata dalla Commissione) {COM(2008) 30 definitivo}{SEC(2008) 85}

RELAZIONE

INTRODUZIONE

L’obiettivo finale della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata a nome della Comunità europea con decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993[1], concernente la conclusione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra (gas serra) nell’atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico.

In varie occasioni la Commissione ha sottolineato che, affinché questo obiettivo possa essere conseguito, la temperatura mondiale media alla superficie del globo non deve aumentare di oltre 2°C rispetto ai livelli dell’era pre-industriale il che presuppone una riduzione, entro il 2050, delle emissioni mondiali di gas serra di almeno 50% rispetto ai livelli del 1990. Tutti i settori dell’economia dovrebbero contribuire al conseguimento di queste riduzioni. I paesi sviluppati dovrebbero continuare a dare l’esempio impegnandosi a ridurre collettivamente le loro emissioni di gas ad effetto serra del 30% circa per il 2020 rispetto ai livelli del 1990.

In questo contesto il Consiglio europeo del marzo 2007 ha approvato l’obiettivo dell’UE di ridurre del 30% le emissioni di gas serra per il 2020 rispetto ai livelli del 1990 come contributo ad un accordo globale e completo per il periodo successivo al 2012, a condizione che altri paesi sviluppati si impegnino a realizzare delle riduzioni comparabili e che i paesi in via di sviluppo più avanzati sul piano economico si impegnino a contribuire in funzione delle proprie responsabilità e capacità.

Il Consiglio europeo ha posto in evidenza l’impegno dell’UE a trasformare l’Europa in un’economia con un’efficienza energetica elevata ed emissioni di gas ad effetto serra ridotte e ha deciso che, sino alla conclusione di un accordo globale e completo per il periodo successivo al 2012 e fatta salva la sua posizione nell’ambito dei negoziati internazionali, l’UE si impegna in modo fermo ed indipendente a realizzare una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di almeno 20% entro il 2020 rispetto al 1990.

Per conseguire entro il 2020, in modo efficace rispetto ai costi, la riduzione del 20% delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990, occorre attuare politiche e misure aggiuntive per limitare ulteriormente le emissioni di gas serra provenienti da fonti che non rientrano nel sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (ETS)[2] ai livelli riportati nell’allegato alla presente decisione.

Lo sforzo che ciascun Stato membro deve garantire per contribuire all’impegno della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas serra per il 2020, mediante la limitazione delle emissioni dei gas serra provenienti da fonti che non rientrano nel sistema comunitario ETS, dovrebbe essere stabilito rispetto al livello delle sue emissioni di gas serra del 2005 che è l’ultimo anno per il quale si dispone di dati certificati sulle emissioni dei gas serra.

AMBITO DI APPLICAZIONE: CONTRIBUTO DELLE RIDUZIONI DELLE EMISSIONI DEI GAS A EFFETTO SERRA PROVENIENTI DAI SETTORI CHE NON RIENTRANO NEL SISTEMA COMUNITARIO ETS PER CONSEGUIRE L’OBIETTIVO GENERALE DELL’UE

La presente decisione stabilisce il contributo degli Stati membri ai fini dell’adempimento dell’impegno della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas serra dal 2013 al 2020 per le emissioni provenienti da fonti che non sono disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE (fonti che non rientrano nel sistema comunitario ETS). Prevede inoltre la valutazione delle riduzioni delle emissioni conseguite a seguito dell’attuazione della presente decisione e favorisce la flessibilità nella realizzazione di questo sforzo consentendo l’utilizzo di riduzioni di emissioni certificate risultanti dai progetti CDM (meccanismo per lo sviluppo pulito), ai sensi dell’articolo 12 del protocollo di Kyoto, e dalle attività di riduzione delle emissioni svolte nei paesi terzi.

L’attuazione da parte degli Stati membri di misure comunitarie al di fuori del sistema comunitario ETS contribuisce al conseguimento dell’obiettivo di ciascun Stato membro.

UNO SFORZO CONDIVISO: EQUITÀ TRA GLI STATI MEMBRI

Gli sforzi di riduzione degli Stati membri dovrebbero basarsi sul principio di solidarietà tra gli Stati membri e sulla esigenza di una crescita economica sostenibile nella Comunità, tenendo conto del PIL pro capite degli Stati membri. Gli Stati membri che hanno attualmente un PIL pro capite relativamente basso e dunque grandi aspettative di crescita del PIL potranno aumentare le loro emissioni di gas serra rispetto al 2005. Questi obiettivi rappresentano comunque un limite alle loro emissioni e li costringeranno ad adottare delle misure per frenare l’aumento delle loro emissioni. Gli Stati membri che attualmente vantano un PIL pro capite relativamente elevato dovranno ridurre le loro emissioni di gas ad effetto serra rispetto ai livelli del 2005.

Per garantire ulteriormente un contributo equo di ogni Stato membro all’adempimento dell’impegno autonomo della Comunità di ridurre entro il 2020 del 20% almeno le emissioni di gas rispetto al 1990, nessun paese dovrebbe essere tenuto a ridurre entro il 2020 le sue emissioni di gas serra di oltre 20% rispetto ai livelli del 2005 e nessun paese dovrebbe essere autorizzato ad aumentare, da oggi al 2020, le sue emissioni di gas ad effetto serra di oltre il 20% rispetto ai livelli del 2005.

Le riduzioni delle emissioni di gas ad effetto serra dovrebbero avvenire tra il 2013 e il 2020. La presente proposta consente ad ogni Stato membro di prelevare dall’anno successivo una quantità pari al 2% del proprio limite di emissione di gas serra ed autorizza gli Stati membri, le cui emissioni sono inferiori al limite, a riportare le loro riduzioni di emissioni in eccesso all’anno successivo.

UTILIZZO DEI CREDITI RISULTANTI DA PROGETTI NEI PAESI TERZI

Per garantire agli Stati membri una certa flessibilità nell’adempimento dei loro impegni, promuovere lo sviluppo sostenibile nei paesi terzi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e offrire una certa sicurezza agli investitori, la Comunità dovrebbe continuare a riconoscere i crediti risultanti da progetti di riduzione delle emissioni di gas serra nei paesi terzi, anche prima della conclusione di un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici. L’utilizzo di questi crediti dovrebbe essere coerente con la volontà dell’UE di svolgere un ruolo guida nella lotta contro i cambiamenti climatici riducendo considerevolmente le emissioni di gas serra a livello comunitario, produrre il 20% della sua energia a partire da fonti rinnovabili entro il 2020, rafforzare la sua sicurezza energetica e promuovere l’innovazione e la competitività nel suo territorio.

Agli Stati membri dovrebbe pertanto essere consentito utilizzare i crediti di riduzione delle emissioni di gas serra provenienti da progetti CDM, rilasciati per delle riduzioni realizzate nel periodo 2008-2012 e risultanti da tipi di progetti accettati da tutti gli Stati membri in quel periodo. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter utilizzare i crediti di riduzione delle emissioni di gas serra legati a riduzioni realizzate dopo questo periodo nell’ambito di progetti CDM e risultanti da progetti registrati e attuati nel 2008-2012 per tipi di progetti accettati da tutti gli Stati membri in quel periodo.

Nei paesi meno sviluppati (PMS) sono stati realizzati pochissimi progetti CDM. La Comunità si adopera per un’equa distribuzione dei progetti CDM, anche attraverso l’Alleanza mondiale per la lotta contro i cambiamenti climatici della Commissione[3]. Sarebbe pertanto opportuno offrire delle garanzie sull’ammissibilità dei crediti risultanti da progetti avviati dopo il periodo 2008-2012 nei PMS per tipi di progetti accettati da tutti gli Stati membri nel periodo 2008-2012. È opportuno che tale ammissibilità si prolunghi sino al 2020 o, de la data è anteriore, fino alla conclusione di un accordo con la Comunità.

Per garantire una maggiore flessibilità e promuovere lo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo, è opportuno che gli Stati membri possano utilizzare crediti supplementari provenienti da progetti di elevata qualità basati su accordi conclusi dalla Comunità con dei paesi terzi. Tali accordi possono applicarsi a più paesi. In assenza di un nuovo accordo internazionale sui cambiamenti climatici che definisca la quantità assegnata ai paesi sviluppati, i progetti ad attuazione congiunta (JI) non potranno continuare ad esistere dopo il 2012. È auspicabile tuttavia che i crediti di riduzione delle emissioni di gas serra risultanti da tali progetti continuino ad essere riconosciuti nell’ambito di accordi con i paesi terzi.

Per garantire l’esistenza del mercato dei crediti CDM dopo il 2012, è necessario che gli Stati membri possano continuare ad utilizzare questi crediti. A tal fine e per garantire ulteriori riduzioni delle emissioni dei gas serra nell’UE, favorendo il conseguimento degli obiettivi della Comunità in materia di energie rinnovabili, sicurezza energetica, innovazione e competitività, si propone di autorizzare gli Stati membri ad utilizzare ogni anno, in attesa della conclusione di un nuovo accordo internazionale sui cambiamenti climatici, i crediti provenienti da progetti di riduzione delle emissioni dei gas serra realizzati nei paesi terzi, fino ad un massimo di 3% delle emissioni di gas serra di ciascun Stato membro provenienti da fonti non riprese dall’ETS nel 2005. Questa quantità corrisponde ad un terzo dello sforzo di riduzione fissato per il 2020. Ogni Stato membro dovrebbe essere autorizzato a cedere la parte non utilizzata di questa quota ad altri Stati membri.

COSA CAMBIEREBBE CON UN ACCORDO INTERNAZIONALE?

In questo contesto il Consiglio europeo ha approvato l’obiettivo dell’UE di ridurre del 30% le emissioni di gas serra per il 2020 rispetto ai livelli del 1990 come contributo ad un accordo globale e completo per il periodo successivo al 2012, a condizione che altri paesi sviluppati si impegnino a realizzare delle riduzioni comparabili e che i paesi in via di sviluppo più avanzati sul piano economico si impegnino a contribuire in funzione delle proprie responsabilità e capacità.

Dopo la conclusione da parte della Comunità di un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici, i limiti di emissione degli Stati membri dovrebbero essere modificati sulla base del nuovo impegno comunitario in materia di riduzione delle emissioni stabilito nell’accordo. La quantità totale delle riduzioni aggiuntive di emissioni di gas serra necessarie per adempiere a questo impegno più ambizioso sarà distribuita tra le fonti previste dal sistema comunitario ETS e le fonti che non rientrano in tale sistema. Il contributo di queste ultime dovrebbe essere identico al loro contributo apportato all’impegno assunto dalla Comunità di ridurre le sue emissioni di almeno 20% nel 2020.

Per garantire una distribuzione equa di questo ulteriore sforzo di riduzione tra gli Stati membri per le fonti che non rientrano nel sistema comunitario ETS, ciascun Stato membro contribuirà allo sforzo di riduzione supplementare della Comunità in proporzione alla sua quota di emissioni comunitarie totali provenienti da fonti che non rientrano nell’ETS per il 2020, nell’ambito dell’impegno unilaterale della Comunità di ridurre le sue emissioni di gas serra di almeno il 20%.

D’altra parte occorrerà aumentare i limiti di utilizzo dei crediti generati da progetti svolti nei paesi terzi. Questo aumento dovrebbe corrispondere alla metà dello sforzo di riduzione supplementare derivante dall’accordo internazionale. Dopo la conclusione di un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici, gli Stati membri dovrebbero accettare solo i crediti di riduzione delle emissioni provenienti da paesi che lo hanno ratificato, nell’ambito di una strategia comune.

CONSEGUENZA DELLA MODIFICA DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA COMUNITARIO ETS

Eventuali modifiche dell’ambito di applicazione del sistema ETS dovrebbero comportare la modifica corrispondente della quantità massima delle emissioni provenienti dalle fonti di cui alla presente decisione.

Monitor AGGIO, COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI, VERIFICA

Gli Stati membri, nelle loro relazioni annuali presentate a norma dell’articolo 3 della decisione n. 280/2004/CE, comunicano le loro emissioni annuali risultanti dall’attuazione dell’articolo 3 e dall’utilizzo dei crediti a norma dell’articolo 4. Trasmettono inoltre, prima del 1° luglio 2016, un aggiornamento dei progressi che prevedono di realizzare.

Nella sua relazione presentata a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE, la Commissione valuta se i progressi compiuti sono sufficienti ad adempiere agli impegni di cui alla presente decisione.

Questa valutazione terrà conto dei progressi delle politiche e delle misure comunitarie e delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma degli articoli 3 e 5 della decisione n. 280/2004/CE.

Ogni due anni, a partire dal 2013, questa valutazione includerà anche i progressi previsti della Comunità e dei suoi Stati membri nell’adempimento dei loro impegni ai sensi della presente decisione.

La Commissione elaborerà una relazione di valutazione dell’attuazione della presente decisione. Entro il 31 ottobre 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio tale relazione corredata, se necessario, di proposte.

2008/0014 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[4],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

visto il parere del Comitato delle regioni[6],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[7],

considerando quanto segue:

1. L’obiettivo finale della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata a nome della Comunità europea con decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993[8], concernente la conclusione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico.

2. Secondo il parere della Commissione, espresso da ultimo dal Consiglio Ambiente del 5 novembre 2007 a Bruxelles, questo obiettivo potrà essere conseguito solo se la temperatura mondiale media alla superficie del globo non aumenta di oltre 2°C rispetto ai livelli dell’era pre-industriale il che presuppone una riduzione, entro il 2050, delle emissioni mondiali di gas ad effetto serra di almeno 50% rispetto ai livelli del 1990. Tutti i settori dell’economia dovrebbero contribuire al conseguimento di queste riduzioni delle emissioni. I paesi sviluppati dovrebbero continuare a dare l’esempio impegnandosi a ridurre collettivamente, per il 2020, le loro emissioni di gas ad effetto serra del 30% circa rispetto ai livelli del 1990.

3. Per conseguire questo obiettivo, il Consiglio europeo tenutosi l’8 e il 9 marzo 2007 a Bruxelles ha approvato l’obiettivo comunitario di ridurre entro il 2020 le emissioni di gas serra del 30% rispetto ai livelli del 1990 come suo contributo ad un accordo globale e completo per il periodo successivo al 2012, a condizione che altri paesi sviluppati si impegnino a realizzare delle riduzioni comparabili e che i paesi in via di sviluppo più avanzati sul piano economico si impegnino a contribuire in funzione delle proprie responsabilità e capacità.

4. Il Consiglio europeo ha posto in evidenza l’impegno dell’UE a trasformare l’Europa in un’economia con un’efficienza energetica elevata ed emissioni di gas ad effetto serra ridotte e ha deciso che, sino alla conclusione di un accordo globale e completo per il periodo successivo al 2012 e fatta salva la sua posizione nell’ambito dei negoziati internazionali, l’UE si impegna in modo fermo ed indipendente a realizzare una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 20% entro il 2020 rispetto al 1990.

5. La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio[9] ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas serra nella Comunità che riguarda alcuni settori economici. Per conseguire entro il 2020, in modo efficace rispetto ai costi, l’obiettivo di riduzione del 20% dei gas serra rispetto ai livelli del 1990, tutti i settori economici dovrebbero contribuire al conseguimento di queste riduzioni delle emissioni. Sarebbe pertanto opportuno che gli Stati membri attuassero delle politiche e delle misure aggiuntive al fine di limitare ulteriormente l’emissione di gas serra provenienti da fonti non disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE.

6. È auspicabile che lo sforzo di ciascun Stato membro sia stabilito rispetto ai livelli delle sue emissioni di gas serra del 2005 che è l’ultimo anno per il quale sono disponibili dati certificati sulle emissioni dei gas serra.

7. È opportuno che gli sforzi di riduzione degli Stati membri si basino sul principio di solidarietà tra Stati membri e sulla esigenza di una crescita economica sostenibile nella Comunità, tenendo conto del PIL relativo pro capite degli Stati membri. Gli Stati membri che hanno attualmente un PIL pro capite relativamente basso e dunque grandi aspettative di crescita del PIL dovrebbero essere autorizzati ad aumentare le loro emissioni di gas serra rispetto al 2005, ma dovrebbero limitare tale aumento in modo da contribuire all’impegno di riduzione generale delle emissioni assunto dalla Comunità. Gli Stati membri che attualmente vantano un PIL pro capite relativamente elevato dovrebbero ridurre le loro emissioni di gas serra rispetto ai valori del 2005.

8. Per garantire una ripartizione più equa del contributo degli Stati membri all’adempimento dell’impegno indipendente della Comunità, nessun paese dovrebbe essere tenuto a ridurre, entro il 2020, le sue emissioni di gas serra di oltre 20% rispetto ai livelli del 2005 e nessun paese dovrebbe essere autorizzato ad aumentare, da oggi al 2020, le sue emissioni di gas ad effetto serra di oltre il 20% rispetto ai livelli del 2005. Le riduzioni delle emissioni di gas serra dovrebbero avvenire tra il 2013 e il 2020; ogni Stato membro è autorizzato a prelevare dall’anno successivo una quantità pari al 2% del proprio limite di emissione di gas serra e gli Stati membri, le cui emissioni sono inferiori al limite, sono autorizzati a riportare le loro riduzioni di emissione in eccesso all’anno successivo.

9. Per garantire agli Stati membri una certa flessibilità nell’adempimento dei loro impegni, promuovere lo sviluppo sostenibile nei paesi terzi, in particolare nei paesi in via di sviluppo e offrire una certa sicurezza agli investitori, è opportuno che la Comunità continui a riconoscere, anche prima che venga concluso un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici, una certa quantità di crediti risultanti dai progetti di riduzione delle emissioni di gas serra realizzati nei paesi terzi. È opportuno che gli Stati membri garantiscano che le loro politiche di acquisto di questi crediti contribuiscono all’equa distribuzione geografica dei progetti e alla conclusione di un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici.

10. È pertanto auspicabile che gli Stati membri possano utilizzare i crediti di riduzione delle emissioni di gas serra emessi per delle riduzioni realizzate nel periodo 2008-2012 risultanti da tipi di progetti accettati da tutti gli Stati membri in tale periodo. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter utilizzare i crediti di riduzione delle emissioni di gas serra legati a riduzioni realizzate dopo il periodo 2008-2012 risultanti da progetti registrati e realizzati nel periodo 2008-2012 che corrispondono a tipi di progetti (“categorie di progetti”) accettati da tutti gli Stati membri nel corso di tale periodo.

11. Nei paesi meno sviluppati (PMS) sono stati realizzati pochissimi progetti che si avvalgono del meccanismo di sviluppo pulito (CDM). Visto che la Comunità si adopera per un’equa distribuzione dei progetti CDM, anche attraverso l’Alleanza mondiale per lotta contro i cambiamenti climatici[10], sarebbe opportuno offrire delle garanzie sull’ammissibilità dei crediti risultanti da progetti avviati dopo il periodo 2008-2012 nei paesi meno sviluppati per tipi di progetti accettati da tutti gli Stati membri nel corso del periodo 2008-2012. È opportuno che tale ammissibilità si prolunghi sino al 2020 o, se tale data è anteriore, fino alla conclusione di un accordo con la Comunità.

12. Per garantire una maggiore flessibilità e promuovere lo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo, è opportuno che gli Stati membri possano utilizzare crediti supplementari provenienti da progetti basati su accordi conclusi dalla Comunità con dei paesi terzi. In assenza di un nuovo accordo internazionale sui cambiamenti climatici che definisca la quantità assegnata ai paesi sviluppati, i progetti ad attuazione congiunta (JI) non possono continuare ad esistere dopo il 2012. È auspicabile tuttavia che i crediti di riduzione delle emissioni di gas serra risultanti da questi progetti continuino ad essere riconosciuti nell’ambito di accordi con paesi terzi.

13. Per garantire l’esistenza del mercato dei crediti CDM dopo il 2012, è necessario che gli Stati membri possano continuare ad utilizzare questi crediti. A tal fine, e per garantire ulteriori riduzioni delle emissioni dei gas ad effetto serra nell’UE, favorendo il conseguimento degli obiettivi della Comunità in materia di energie rinnovabili, sicurezza energetica, innovazione e competitività, si propone di autorizzare gli Stati membri ad utilizzare ogni anno, in attesa della conclusione di un nuovo accordo internazionale sui cambiamenti climatici, dei crediti provenienti da progetti di riduzione delle emissioni dei gas serra realizzati nei paesi terzi, fino ad una quantità pari al 3% delle emissioni di gas serra di ciascun Stato membro non disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE nel 2005. Questa quantità corrisponde ad un terzo dello sforzo di riduzione stabilito per il 2020. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a cedere la parte non utilizzata di questa quantità ad altri Stati membri.

14. Non appena concluso un nuovo accordo internazionale sui cambiamenti climatici, sarà opportuno che gli Stati membri accettino solo i crediti di riduzione delle emissioni provenienti dai paesi che hanno ratificato tale accordo, nell’ambito di una strategia comune.

15. È auspicabile che i progressi realizzati nell’adempimento degli impegni assunti nell’ambito della presente decisione siano valutati ogni anno, sulla base delle relazioni trasmesse ai sensi della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto[11]. Ogni due anni si dovrebbero valutare i progressi previsti mentre una valutazione complessiva dell’attuazione della presente decisione dovrebbe essere effettuata nel 2016.

16. Qualsiasi adeguamento dell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE dovrebbe comportare l’adeguamento corrispondente della quantità massima delle emissioni provenienti da fonti non contemplate da tale direttiva.

17. Non appena la Comunità avrà concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, sarà opportuno adeguare i limiti di emissione imposti agli Stati membri per adempiere all’impegno della Comunità, stabilito in tale accordo, in materia di riduzione delle emissioni di gas serra, tenendo conto del principio di solidarietà tra Stati membri e della esigenza di una crescita economica sostenibile nella Comunità. La quantità di crediti risultanti da progetti di riduzione delle emissioni di gas serra realizzati nei paesi terzi che ogni Stato membro può utilizzare dovrebbe essere aumentata fino, al massimo, 50% dello sforzo di riduzione supplementare delle emissioni provenienti da fonti non contemplate dalla direttiva 2003/87/CE.

18. I registri istituiti ai sensi della decisione n. 280/2004/CE e l’amministratore centrale designato ai sensi della direttiva 2003/87/CE dovrebbero essere utilizzati per garantire un trattamento ed una contabilità precisi di tutte le operazioni ai fini dell’attuazione della presente decisione.

19. Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[12]. In particolare sarebbe opportuno abilitare la Commissione, da una parte, ad adottare, dopo la conclusione di un accordo internazionale, delle misure per l’adeguamento dei limiti di emissione stabiliti per gli Stati membri e delle misure i-circa l’utilizzo di tipi aggiuntivi di crediti di progetti conformemente all’accordo menzionato, e d’altra parte ad adottare le misure necessarie per monitorare le operazioni di cui alla presente decisione. Poiché queste misure sono di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione e a completarle tramite la modifica o l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

20. Dato che gli obiettivi della presente decisione non possono essere adeguatamente conseguiti dai singoli Stati membri, ma possono, a motivo delle loro dimensioni e dei loro effetti, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 Oggetto

La presente decisione stabilisce le regole per la determinazione del contributo degli Stati membri all’adempimento dell’impegno assunto dalla Comunità di ridurre, dal 2013 al 2020, le emissioni di gas serra provenienti da fonti non contemplate dalla direttiva 2003/87/CE e per la valutazione del rispetto di questo impegno.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE.

Inoltre per “emissioni di gas a effetto serra” si intendono le emissioni di biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) e esafluoro di zolfo (SF6), espresse in equivalente biossido di carbonio, provenienti dalle fonti di cui alla direttiva 2003/87/CE.

Articolo 3 Livelli delle emissioni per il periodo 2013-2020

21. Fino a quando la Comunità non concluderà un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che determinerà delle riduzioni di emissioni aggiuntive rispetto a quelle stabilite dal presente articolo, ciascun Stato membro è tenuto, entro il 2020, a limitare le sue emissioni di gas serra provenienti dalle fonti che non sono disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE, rispettando la percentuale stabilita per lo Stato membro in questione di cui all’allegato della presente decisione rispetto alle sue emissioni del 2005.

22. Conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e all’articolo 4, ogni Stato membro garantisce che le sue emissioni totali di gas serra nel 2013 provenienti da fonti non disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE non superino le sue emissioni annuali medie di gas serra provenienti da queste fonti negli anni 2008, 2009 e 2010, come comunicato e verificato a norma della direttiva 2003/87/CE e della decisione n. 280/2004/CE.

Conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e all’articolo 4, ogni Stato membro limita ogni anno queste emissioni di gas ad effetto serra linearmente al fine di garantire che non superino il livello massimo stabilito per il 2020 riportato in allegato.

23. Nel periodo dal 2013 al 2019, uno Stato membro può prelevare dall’anno successivo una quantità pari al 2% del limite di emissione dei gas serra che è stato fissato conformemente al paragrafo 2. Se le sue emissioni sono inferiori al limite di cui al paragrafo 2, uno Stato membro può riportare all’anno successivo le sue riduzioni di emissioni in eccesso.

Articolo 4 Utilizzo dei crediti risultanti da attività di progetto

24. Fino all’entrata in vigore di un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici, gli Stati membri possono utilizzare i crediti di riduzione delle emissioni di gas serra elencati qui di seguito per adempiere ai loro obblighi di cui all’articolo 3:

(a) riduzioni di emissioni certificate ( Certified Emission Reductions - CER) e unità di riduzione delle emissioni ( Emission Reduction Units - ERU) rilasciate per delle riduzioni di emissioni realizzate fino al 31 dicembre 2012 nell’ambito di tipi di progetti accettati da tutti gli Stati membri, ai sensi della direttiva 2003/87/CE nel corso del periodo 2008-2012;

(b) CER rilasciate per delle riduzioni di emissioni realizzate a partire dal 1° gennaio 2013, nell’ambito di progetti registrati nel corso del periodo 2008-2012, per tipi di progetti accettati da tutti gli Stati membri ai sensi della direttiva 2003/87/CE nel corso del periodo 2008-2012;

(c) CER rilasciate per delle riduzioni di emissioni realizzate nell’ambito di progetti attuati nei paesi meno sviluppati, per tipi di progetti accettati da tutti gli Stati membri ai sensi della direttiva 2003/87/CE nel corso del periodo 2008-2012, fino a quando questi paesi non ratificano un accordo con la Comunità o fino al 2020, se tale data è anteriore.

Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche di acquisizione di questi crediti favoriscano l’equa distribuzione geografica dei progetti e la conclusione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici.

25. Oltre a quanto stabilito al paragrafo 1 e qualora la conclusione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici subisca un ritardo, gli Stati membri, per adempiere ai loro obblighi di cui all’articolo 3, possono utilizzare dei crediti supplementari di riduzione delle emissioni di gas serra risultanti da progetti o da altre attività destinate a ridurre le emissioni, ai sensi degli accordi di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.

26. Una volta concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, gli Stati membri potranno utilizzare solo i CER dei paesi terzi che avranno ratificato tale accordo.

27. L’utilizzo annuale di crediti da parte di ciascun Stato membro, conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, non deve superare una quantità corrispondente al 3% delle sue emissioni di gas serra non disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE nel 2005.

Ciascun Stato membro può trasferire la parte inutilizzata di questa quantità ad un altro Stato membro.

Articolo 5 Valutazione dei progressi realizzati nell’adempimento degli impegni

28. Nelle loro relazioni annuali presentate a norma dell’articolo 3 della decisione n. 280/2004/CE gli Stati membri riportano le loro emissioni annuali risultanti dall’attuazione dell’articolo 3 e l’utilizzazione di crediti conformemente all’articolo 4.

29. La Commissione nella sua relazione presentata a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE valuta se questi progressi sono sufficienti per rispettare gli impegni derivanti dalla presente decisione.

Questa valutazione tiene conto dei progressi delle politiche e delle misure comunitarie e delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, conformemente agli articoli 3 e 5 della decisione n. 280/2004/CE.

Ogni due anni, partendo dalle emissioni dichiarate per il 2013, la valutazione comprende anche le previsioni concernenti i progressi della Comunità e dei suoi Stati membri nel rispetto degli impegni derivanti dalla presente decisione. Gli Stati membri presentano, prima del 1° luglio 2016, un aggiornamento dei progressi che prevedono di realizzare.

Articolo 6 Adeguamenti applicabili dopo la conclusione di un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici

30. I paragrafi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla conclusione da parte della Comunità di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che preveda delle riduzioni obbligatorie più rigorose di quelle previste all’articolo 3.

31. A decorrere dall’anno successivo alla conclusione dell’accordo di cui al paragrafo 1, le emissioni di gas serra della Comunità provenienti da fonti non disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, sono ulteriormente ridotte, per il 2020, di una quantità pari alla riduzione supplementare totale delle emissioni di gas serra da parte della Comunità provenienti da tutte le fonti, riduzione che la Comunità si è impegnata a realizzare ai sensi dell’accordo internazionale, moltiplicata per la quota delle riduzioni totali delle emissioni di gas serra della Comunità per il 2020, cui gli Stati membri devono contribuire, ai sensi dell’articolo 3, mediante riduzioni delle emissioni di gas serra provenienti da fonti non contemplate dalla direttiva 2003/87/CE.

32. Ai sensi dell’articolo 3, ciascun Stato membro contribuisce allo sforzo di riduzione aggiuntivo che la Comunità si è prefissato per il 2020, in proporzione alla sua quota delle emissioni totali provenienti da fonti non contemplate dalla direttiva 2003/87/CE.

La Commissione modifica l’allegato per adeguare i limiti delle emissioni conformemente al primo comma. Questa misura, che mira a modificare degli elementi non essenziali della presente decisione, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 2.

33. Conformemente al paragrafo 5, gli Stati membri possono aumentare l’utilizzo dei crediti di riduzione delle emissioni di gas serra di cui all’articolo 4, paragrafo 4, provenienti dai paesi terzi che hanno ratificato l’accordo di cui al paragrafo 1, al massimo del 50% della riduzione supplementare realizzata a norma del paragrafo 2.

Ciascun Stato membro può trasferire la parte inutilizzata di questa quantità ad un altro Stato membro.

34. La Commissione adotta delle misure che consentono agli Stati membri di utilizzare altri tipi di crediti di progetto o di ricorrere ad altri meccanismi istituiti nell’ambito dell’accordo internazionale, se del caso.

Queste misure, che mirano a modificare degli elementi non essenziali della presente decisione completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 7 Ampliamenti dell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE

La quantità di emissioni massima, ai sensi dell’articolo 3 della presente decisione, è adeguata in funzione della quantità di quote di emissioni di gas serra rilasciate in applicazione dell’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE che risulta da una modifica dell’ambito di applicazione della direttiva in questione, previa l’approvazione finale della Commissione dei piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012, a norma della direttiva 2003/87/CE.

La Commissione pubblica le cifre risultanti da questo adeguamento.

Articolo 8 Registri e amministratore centrale

35. I registri degli Stati membri istituiti conformemente all’articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE garantiscono la contabilizzazione precisa delle operazioni effettuate nell’ambito della presente decisione. Il pubblico ha accesso a queste informazioni.

36. L’amministratore centrale designato ai sensi dell’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE effettua, mediante il suo catalogo delle operazioni indipendente, un controllo automatizzato delle singole operazioni nell’ambito della presente decisione e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse delle irregolarità. Il pubblico ha accesso a queste informazioni.

37. La Commissione adotta le misure necessarie ai fini dell’attuazione dei paragrafi 1 e 2.

Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente decisione, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 9 Comitato

38. La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito ai sensi dell’articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE.

39. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 bis e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 10 Relazione

La Commissione redige una relazione sull’attuazione della presente decisione. La Commissione presenta suddetta relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio entro il 31 ottobre 2016, corredandola, se del caso, di proposte.

Articolo 11 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO EMISSIONI DI GAS SERRA DEI SINGOLI STATI MEMBRI A NORMA DELL’ARTICOLO 3

Limiti delle emissioni di gas serra stabiliti per gli Stati membri per il 2020 rispetto ai livelli di emissioni di gas serra del 2005 per le fonti non disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE | Emissioni di gas serra degli Stati membri nel 2020 risultanti dall’attuazione dell’articolo 3 (in milioni di tonnellate di CO2 equivalente) |

Belgio | -15% | 70954356 |

Bulgaria | 20% | 35161279 |

Repubblica ceca | 9% | 68739717 |

Danimarca | -20% | 29868050 |

Germania | -14% | 438917769 |

Estonia | 11% | 8886125 |

Irlanda | -20% | 37916451 |

Grecia | -4% | 64052250 |

Spagna | -10% | 219018864 |

Francia | -14% | 354448112 |

Italia | -13% | 305319498 |

Cipro | -5% | 4633210 |

Lettonia | 17% | 9386920 |

Lituania | 15% | 18429024 |

Lussemburgo | -20% | 8522041 |

Ungheria | 10% | 58024562 |

Malta | 5% | 1532621 |

Paesi Bassi | -16% | 107302767 |

Austria | -16% | 49842602 |

Polonia | 14% | 216592037 |

Portogallo | 1% | 48417146 |

Romania | 19% | 98477458 |

Slovenia | 4% | 12135860 |

Slovacchia | 13% | 23553300 |

Finlandia | -16% | 29742510 |

Svezia | -17% | 37266379 |

Regno Unito | -16% | 310387829 |

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Commissione in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020

2. QUADRO ABM/ABB (Gestione per attività/Suddivisione per attività)

Indicare la politica dell’UE e le relative attività oggetto dell’iniziativa:

Settore: 07 Ambiente

Attività ABB Codice 0703: Attuazione della politiche e della normativa comunitaria in materia di ambiente.

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

Articolo 07 03 07 - LIFE+ (Strumento finanziario per l’ambiente — 2007- 2013)

3.2. Durata dell ’azione e dell’incidenza finanziaria:

Per il periodo 2009-2013 gli stanziamenti necessari saranno garantiti dalle risorse già previste per il programma LIFE+. Poiché la revisione avrà effetto soltanto a partire dal 2013 e non è prevista una data di conclusione dell’azione, la proposta continuerà ad incidere sul bilancio dell’UE anche successivamente, almeno per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione dell’adempimento degli impegni da parte degli Stati membri (articolo 5) e l’aggiornamento e la tenuta regolari del catalogo delle operazioni indipendente del sistema (articolo 8).

Tutte le risorse supplementari necessarie per il monitoraggio e la valutazione dell’adempimento degli impegni in conformità dell’articolo 10 saranno previste nell’ambito del futuro riesame della decisione n. 280/2004/CE relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto.

La stima delle incidenze finanziarie incluse nella presente scheda finanziaria legislativa comprende quelle legate all’adeguamento del catalogo delle operazioni indipendente per consentire l’esecuzione dei compiti previsti di cui all’articolo 8 e, successivamente, per garantire l’aggiornamento e la tenuta di tale catalogo.

3.3. Caratteristiche di bilancio (aggiungere le righe necessarie):

Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

07 03 07 | SNO | Stanz. dissoc. | NO | NO | NO | NO 2 |

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa | Sezione n. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e segg. | Totale |

Spese operative[13] |

Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1. | a | 0,750 | 0,750 |

Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 0,225 | 0,525 | 0,750 |

Spese amministrative incluse nell’importo di riferimento[14] |

Assistenza tecnica e amministrativa – (SND) | 8.2.4. | c | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

Stanziamenti di impegno | a+c | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,750 |

Stanziamenti di pagamento | b+c | 0,000 | 0,225 | 0,000 | 0,525 | 0,000 | 0,000 | 0,750 |

Spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento[15] |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5. | d | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,351 |

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell’importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | e | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,300 |

Costo totale indicativo dell’intervento |

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 0,059 | 0,809 | 0,059 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 1,401 |

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 0,059 | 0,284 | 0,059 | 0,684 | 0,159 | 0,159 | 1,401 |

Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg. | Totale |

…………………… | f | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f |

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

( La proposta può comportare l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo interistituzionale (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)[16].

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

X Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

NB: tutte le precisazioni e osservazioni relative al metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria.

Mio EUR (al primo decimale)

Prima dell’azio-ne [Anno n-1] | Situazione a seguito dell’azione |

Totale risorse umane | 0,5 A*/AD | 0,5 A*/AD | 0,5 A*/AD | 0,5 A*/AD | 0,5 A*/AD | 0,5 A*/AD |

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell ’azione a breve e lungo termine

La decisione proposta prevede, all’articolo 8, che l’amministratore centrale designato ai sensi dell’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE effettui, mediante il suo catalogo delle operazioni indipendente, un controllo automatizzato delle singole operazioni nell’ambito della presente decisione e, qualora necessario, blocchi le operazioni per accertarsi che non siano state commesse delle irregolarità. Il pubblico ha accesso a queste informazioni

L’attuale catalogo indipendente comunitario delle operazioni verifica se le operazioni del registro sono conformi alla legislazione comunitaria. I controlli dei criteri di Kyoto sono effettuati dal catalogo delle operazioni indipendente delle Nazioni Unite. In assenza di un accordo internazionale per il periodo successivo al 2012, occorrerà fare in modo che il catalogo delle operazioni comunitarie indipendente possa verificare la conformità delle operazioni a tutti i criteri comunitari elencati nella presente decisione e possa integrare tutti i criteri che potrebbero essere aggiunti a seguito di un accordo internazionale.

5.2. Valore aggiunto dell’intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Garantire che l’UE sia dotata di un sistema che consenta di verificare che le operazioni non siano viziate da irregolarità rispetto ai criteri di cui alla presente proposta di decisione. La proposta di decisione, ad esempio, prevede una certa flessibilità nell’ambito delle operazioni tra Stati membri di crediti di “emissione” risultanti da attività di progetto svolte nei paesi terzi.

Sono previste spese operative nell’ambito della parte del bilancio LIFE+ gestita direttamente a livello centrale.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

FINALITÀ

L’obiettivo è fare in modo che la Comunità possa garantire che tutte le operazioni nell’ambito della decisione proposta siano controllate per individuare eventuali irregolarità e accertare la loro conformità rispetto ai criteri stabiliti nella decisione stessa, nonché rispetto ad altri eventuali criteri che potrebbero essere aggiunti nel nuovo accordo internazionale sui cambiamenti climatici.

RISULTATI ATTESI

Un aggiornamento del catalogo comunitario delle operazioni indipendente tenuto dall’amministratore centrale a norma dell’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE per consentire di individuare le eventuali irregolarità delle operazioni nell’ambito della decisione proposta, alla luce degli eventuali criteri aggiunti a norma deal nuovo accordo internazionale sui cambiamenti climatici.

Questa procedura dovrà essere completamente automatizzata e occorrerà garantire che le informazioni pertinenti siano accessibili al pubblico.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

X Gestione centralizzata

X diretta da parte della Commissione

( indiretta, con delega a:

( agenzie esecutive

( organismi istituiti dalle Comunità a norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario

( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

( Gestione concorrente o decentrata

( con Stati membri

( con paesi terzi

( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni:

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

I contratti firmati dalla Commissione ai fini dell’attuazione della direttiva devono prevedere la supervisione e il controllo finanziario della Commissione (o di qualsiasi rappresentante da essa autorizzato) e la verifica contabile della Corte dei conti, eventualmente anche in loco.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

Vedi la valutazione d’impatto allegata alla presente proposta. Sono state valutate tutte le ripercussioni economiche, sociali, sanitarie e ambientali delle misure proposte.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell ’esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

La modifica proposta del catalogo delle operazioni indipendente, tiene conto dell’esperienza maturata nell’ambito di tale sistema nel periodo dal 2005 al 2007.

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

I progressi compiuti nell’attuazione della proposta e l’adeguatezza delle risorse stanziate saranno oggetto di una valutazione annuale in collegamento con il piano di gestione.

7. Misure antifrode

Saranno integralmente applicate le norme di controllo interno nn. 14, 15, 16, 18, 19, 20 e 21 e i principi istituiti dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014+ |

Altro personale[20] finanziato con l’art. XX 01 04/05 |

TOTALE | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

8.2.2. Descrizione dei compiti derivanti dall’azione

- Monitorare l’istituzione e la tenuta di un registro comunitario per le emissioni che non rientrano nel sistema comunitario ETS in un catalogo delle operazioni indipendente, ai sensi dell’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE.

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

( Posti pre-assegnati nell’ambito dell’esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l’anno n

X (Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

( (Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

( Posti necessari per l’anno n ma non previsti nell’esercizio SPA/PPB dell’anno considerato

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell ’importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e segg. | TOTALE |

Altra assistenza tecnica e amministrativa |

- intra muros |

- extra muros |

Totale assistenza tecnica e amministrativa |

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell’importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e segg. |

Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |

Personale finanziato con l’art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell’importo di riferimento) | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei |

Il salario standard di un funzionario A*/AD di cui al punto 8.2.1 è pari a 0,117 milioni di euro. |

Calcolo – Personale finanziato con l’art. XX 01 02 |

N/A |

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) |

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e segg. | TOTALE |

XX 01 02 11 01 – Missioni |

XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze |

XX 01 02 11 03 – Comitati[22] |

XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze |

XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione |

2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) |

3 Altre spese di carattere amministrativo XX.010301 (Apparecchiature del Centro dati, servizi e spese operative del Centro dati) | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,300 |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell’importo di riferimento) | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,300 |

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento |

Per accogliere il sistema IT nel Centro dati: 100 000 EUR l’anno a partire dal 2012. I costi qui inclusi si riferiscono alle spese sostenute dalla Commissione per ospitare il CITL/registro comunitario, nonché all’acquisto e alla manutenzione degli strumenti informatici e dei mezzi di comunicazione necessari per rendere il sistema pienamente operativo. I costi connessi allo sviluppo e alla manutenzione del sistema sono imputati sulla linea di bilancio 07 03 07 (LIFE+): si veda in proposito la sezione 8.1. |

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative sarà soddisfatto nell’ambito della dotazione attribuita alla DG incaricata della gestione nel quadro della procedura di dotazione annuale.

[1] GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11.

[2] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/101/CE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 18).

[3] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo “Dar vita ad un’alleanza mondiale contro il cambiamento climatico tra l’Unione europea e i paesi poveri in via di sviluppo maggiormente esposti”, COM(2007) 540 definitivo del 18.9.2007.

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU C […] del […], pag. […].

[8] GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11.

[9] GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. Direttiva modificata dalla direttiva 2 004/101/CE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 18).

[10] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo “Dar vita ad un’alleanza mondiale contro il cambiamento climatico tra l’Unione europea e i paesi poveri in via di sviluppo maggiormente esposti”, COM(2007) 540 definitivo del 18.9.2007.

[11] GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

[12] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[13] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

[14] Spesa che rientra nell’articolo xx 01 04 del Titolo xx.

[15] Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

[16] Vedi i punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale.

[17] Se la durata dell’azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

[18] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

[19] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

[20] Il cui costo è incluso nell’importo di riferimento.

[21] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria legislativa relativa alle agenzie esecutive interessate.

[22] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.