23.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 45/60


Atto autentico europeo

P6_TA(2008)0636

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sull'atto autentico europeo (2008/2124(INI))

(2010/C 45 E/11)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 192, secondo comma, del trattato CE,

vista la comunicazione della Commissione del 10 maggio 2005 dal titolo «Il programma dell'Aia: dieci priorità per i prossimi cinque anni. Un partenariato per rinnovare l'Europa nel campo della libertà, sicurezza e giustizia» (COM(2005)0184),

visto lo studio comparativo sugli strumenti autentici effettuato dalla commissione giuridica,

visti gli articoli 39 e 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0451/2008),

A.

considerando che nell'ambito della comunicazione summenzionata sul programma dell'Aia la Commissione ha annoverato tra le sue priorità la necessità di garantire un autentico spazio europeo nel settore della giustizia civile, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie; che allo scopo di accrescere la reciproca fiducia in seno all'Unione europea detto programma citava come priorità essenziale negli anni a venire il proseguimento dell'attuazione del principio del reciproco riconoscimento, che costituisce un mezzo concreto per proteggere i diritti dei cittadini e garantirne l'applicazione transfrontaliera in Europa,

B.

considerando che il programma dell'Aia prevede che il proseguimento dell'attuazione del programma di riconoscimento reciproco costituisce una priorità essenziale e che questa attuazione dovrebbe essere conclusa entro il 2011,

C.

considerando che la circolazione dei cittadini all'interno dell'Unione aumenta costantemente e che di conseguenza le situazioni giuridiche riguardanti due o più Stati membri sono in evoluzione,

D.

considerando che la Commissione ha riconosciuto, nella summenzionata comunicazione sul programma dell'Aia, che in materia di giustizia civile l'aspetto fondamentale da affrontare è il riconoscimento degli atti pubblici; che pertanto è necessario e urgente favorire il riconoscimento e l'esecuzione degli atti autentici quali sono stati definiti nella sentenza Unibank (1),

E.

considerando che un approccio settoriale e disomogeneo della legislazione comunitaria in materia non è soddisfacente (2),

F.

considerando la necessità di proteggere i cittadini europei nei loro rapporti familiari e patrimoniali al di là delle frontiere,

G.

considerando che le imprese hanno sempre più sedi all'estero e attività intracomunitarie che comportano una sempre maggiore circolazione di atti autentici relativi alla creazione e al funzionamento delle imprese,

H.

considerando che è fondamentale instaurare per l'Unione un quadro giuridico chiaro e completo che garantisca ai cittadini e agli operatori economici la sicurezza e la prevedibilità delle situazioni giuridiche e delle transazioni stabilite da detentori dell'autorità pubblica,

I.

considerando che la creazione di un autentico spazio giuridico europeo si basa, per quanto riguarda la sfera del contenzioso, sul riconoscimento transfrontaliero delle decisioni giudiziarie rese da una giurisdizione o da un'autorità amministrativa e, per quanto riguarda la sfera non contenziosa, sul riconoscimento transfrontaliero degli atti autentici ricevuti da un'autorità giudiziaria o da pubblici ufficiali abilitati a procedere all'autentificazione degli atti giuridici,

J.

considerando che i regolamenti esistenti in materia di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie si applicano agli atti autentici laddove emanino da autorità pubbliche,

K.

considerando che la caratteristica essenziale dell'atto autentico è la sua forza probante superiore a quella di un atto avente forma di scrittura privata e che tale forza probante che si impone al giudice gli è regolarmente attribuita nelle legislazioni degli Stati membri in virtù della fiducia di cui godono gli atti redatti, nell'ambito delle transazioni giuridiche, da un pubblico ufficiale abilitato a tal fine o da una autorità pubblica (3),

L.

considerando che la condizione preliminare richiesta per la forza probante di un atto autentico è il riconoscimento della sua autenticità, nel senso che essa emana da un pubblico ufficiale dotato del potere di redigere atti autentici o da una autorità pubblica; che la fiducia reciproca nella giustizia degli Stati membri giustifica il fatto che le procedure connesse alla verifica dell'autenticità siano in futuro applicabili solo quando un serio dubbio si manifesti sulla sua veracità,

M.

considerando che il rispetto della legislazione dello Stato membro, sul cui territorio l'atto deve essere prodotto ai fini di una sua utilizzazione, presuppone tuttavia la certezza che il riconoscimento della forza probante non implica che l'atto autentico straniero goda, in virtù del riconoscimento nello Stato membro in cui deve essere prodotto, di una forza probante superiore a quella degli atti autentici nazionali di tale Stato membro; che il campo di applicazione materiale del regolamento richiesto dovrebbe coprire la parte essenziale del diritto civile e commerciale, ad eccezione di talune materie ben definite,

N.

considerando che le differenze relative alla struttura e all'organizzazione dei sistemi dei registri pubblici nel settore della proprietà immobiliare, nonché le differenze riguardanti la natura e la scala della fede pubblica che è loro attribuita impongono l'esclusione del trasferimento dei reali diritti immobiliari di un futuro strumento comunitario, tenuto conto della stretta correlazione esistente tra le modalità di redazione di un atto autentico, da un lato, e l'iscrizione nel pubblico registro, dall'altro,

O.

considerando che in materia di riconoscimento delle decisioni giudiziarie attraverso l'Unione una tale esclusione corrisponde all'attribuzione della competenza esclusiva ai giudici dello Stato membro in cui l'immobile è situato per qualsiasi ricorso relativo ai diritti reali immobiliari e ai giudici dello Stato membro nel cui territorio i registri sono tenuti per qualsiasi ricorso relativo alla validità delle iscrizioni nei pubblici registri (4),

P.

considerando che il concetto di atto autentico non esiste nei sistemi della «common law», in particolare nel diritto inglese e gallese, o nei paesi nordici; che tuttavia in Inghilterra e in Galles esistono avvocati (solicitors) che agiscono in quanto notai e notai di professione (scrivener notaries), ma che tali operatori del diritto non possono produrre atti autentici e sono semplicemente abilitati a certificare delle firme; che pertanto, al momento dell'adozione di una normativa in materia di atti autentici europei, occorrerà prendere misure per escludere qualsiasi rischio di confusione in proposito; considerando, di conseguenza, che bisognerà prendere tutte le precauzioni necessarie per garantire che gli atti autentici non possano essere utilizzati, nei paesi che non offrono ai loro cittadini la possibilità di ottenere atti autentici, per aggirare le procedure previste dai sistemi giuridici di tali paesi (ad esempio, la certificazione); considerando inoltre che per sensibilizzare gli operatori del diritto degli Stati membri in cui non esistono atti autentici sarebbe auspicabile che la Commissione avviasse una campagna di informazione e che venisse intrapreso ogni sforzo per garantire che le professioni giuridiche dei paesi della «common law» conoscano il lavoro dei pubblici ufficiali dei paesi del diritto civile e gli eventuali vantaggi che rappresenta per i loro clienti — in particolare in termini di sicurezza giuridica — l'utilizzazione di atti autentici nelle transazioni che intendono concludere nei paesi in cui esiste tale strumento; considerando che emerge quindi l'esigenza, più volte sottolineata dalla commissione giuridica del Parlamento, di istituire reti transeuropee di esperti del diritto, elaborare campagne e documenti di informazione e attuare una formazione comune, che la Commissione è invitata a promuovere,

Q.

considerando che il regolamento richiesto non può applicarsi né alle questioni relative alla legge applicabile che è oggetto di altri strumenti comunitari né alle questioni relative alla competenza, all'organizzazione e alla struttura dell'autorità pubblica e dei pubblici ufficiali, compresa la procedura di autentificazione, che sono di competenza degli Stati membri;

1.   ritiene che la fiducia reciproca nel diritto in seno alla Comunità giustifichi il fatto che le procedure connesse alla verifica della veracità dell'atto autentico in materia transfrontaliera siano in futuro soppresse; ritiene che tale riconoscimento di un atto autentico ai fini della sua utilizzazione nello Stato membro richiesto possa essere rifiutato solo nel caso di un dubbio serio e motivato sulla sua autenticità o qualora il riconoscimento sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

2.   chiede alla Commissione di presentargli, sulla base dell'articolo 65, lettera a) e dell'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino, del trattato CE, una proposta legislativa volta a stabilire il reciproco riconoscimento e l'esecuzione degli atti autentici;

3.   sottolinea che il riconoscimento non può determinare la conseguenza di dare a un atto straniero maggiore effetto di quanto ne avrebbe un atto nazionale;

4.   auspica che il regolamento richiesto si applichi a tutti gli atti autentici in materia civile e commerciale, ad esclusione di quelli relativi agli immobili, che devono o possono formare oggetto di un'iscrizione o di una trascrizione in un pubblico registro;

5.   precisa che il regolamento richiesto non deve applicarsi né alle questioni relative alla legge applicabile all'oggetto dell'atto autentico né alle questioni relative alla competenza, all'organizzazione e alla struttura dell'autorità pubblica e dei pubblici ufficiali, compresa la procedura di autentificazione;

6.   constata che in tale ambito le raccomandazioni dettagliate in allegato rispettano i principi di sussidiarietà e di proporzionalità e i diritti fondamentali dei cittadini;

7.   ritiene che la proposta richiesta non abbia incidenze finanziarie;

8.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le allegate raccomandazioni dettagliate alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 17 giugno 1999 nella causa C-260/97, Raccolta 1999, pag. I-3715.

(2)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1); regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1); regolamento (CE) n. 805/2004 del Consiglio (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15).

(3)  Conclusioni dell'Avvocato generale La Pergola del 2 febbraio 1999 nella causa Unibank già citata, punto 7.

(4)  Si veda l'articolo 22, punti 1 e 3, del regolamento (CE) n. 44/2001.


ALLEGATO

RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE RIGUARDANTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

1.   La reciproca fiducia nel diritto in seno alla Comunità giustifica il fatto che le procedure connesse alla verifica della veracità dell'atto autentico in materia transfrontaliera siano in futuro soppresse.

2.   Tale riconoscimento di un atto autentico ai fini di una sua utilizzazione nello Stato membro richiesto può essere rifiutato solo nel caso di un dubbio serio e motivato sulla sua autenticità o qualora il riconoscimento sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

3.   Il Parlamento chiede alla Commissione di presentargli, sulla base dell'articolo 65, lettera a) e dell'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino, del trattato CE, una proposta legislativa volta a stabilire il reciproco riconoscimento e l'esecuzione degli atti autentici.

4.   L'atto che forma oggetto della proposta legislativa deve applicarsi a tutti gli atti autentici in materia civile e commerciale, ad esclusione di quelli relativi agli immobili, che devono o possono formare oggetto di un'iscrizione o di una trascrizione in un pubblico registro. Esso non deve applicarsi né alle questioni relative alla legge applicabile all'oggetto dell'atto autentico né alle questioni relative alla competenza, all'organizzazione e alla struttura dell'autorità pubblica e dei pubblici ufficiali, compresa la procedura di autentificazione.