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23.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
CE 45/17 |
Pratiche sleali delle società di compilazione degli annuari
P6_TA(2008)0608
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulle pratiche sleali delle società di compilazione degli annuari (petizioni 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 e altre) (2008/2126(INI))
(2010/C 45 E/04)
Il Parlamento europeo,
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viste le petizioni 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 e altre, |
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viste le precedenti deliberazioni della commissione per le petizioni in merito alla petizione 0045/2006 e altre, |
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vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (versione codificata) (1), |
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vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (2), |
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visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) (3), |
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vista la direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (4), |
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visto lo studio dal titolo «Pratiche ingannevoli delle “società di compilazione degli elenchi” nel contesto della normativa presente e futura inerente al mercato interno volta a proteggere i consumatori e le PMI» (IP/A/IMCO/FWC/2006-058/LOT4/C1/SC6), commissionato dalla sua commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, |
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visto l'articolo 192, paragrafo 1, del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per le petizioni e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0446/2008), |
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A. |
considerando che il Parlamento ha ricevuto più di 400 petizioni da piccole imprese (che rappresentano solo una frazione del numero totale) che affermano di essere state vittime di pubblicità ingannevole ad opera di società che curano la compilazione degli annuari commerciali, subendo di conseguenza stress psicologico, sensi di colpa, imbarazzo, frustrazione e perdite finanziarie, |
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B. |
considerando che tali denunce sono il riflesso di una prassi diffusa e concertata relativa a pratiche commerciali ingannevoli da parte di taluni editori di annuari commerciali nei confronti di migliaia di aziende, aventi un'organizzazione transfrontaliera e quindi attive in due o più Stati membri all'interno e all'esterno dell'Unione europea, con un notevole impatto finanziario su tali aziende; che non esistono meccanismi amministrativi o strumenti legali che permettano alle autorità nazionali preposte all'applicazione della legge di collaborare a livello transfrontaliero in maniera efficace e efficiente, |
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C. |
considerando che il carattere ingannevole di tali pratiche diventa ancora più evidente con la comunicazione elettronica e la diffusione via internet (si veda la petizione n. 0079/2003), |
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D. |
considerando che le pratiche commerciali denunciate consistono normalmente nel fatto che un'azienda viene contattata, di solito tramite posta, da una società che cura la compilazione degli annuari commerciali e viene invitata a completare o aggiornare i dati relativi alla propria ragione sociale e al proprio recapito, ricevendo l'impressione erronea che in tal modo verrà inserita a titolo gratuito in un annuario commerciale, salvo poi scoprire in seguito di avere in realtà involontariamente firmato un contratto, che di solito la vincola per un minimo di tre anni, e in base al quale verrà inserita in un annuario commerciale al costo di circa 1 000 EUR l'anno, |
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E. |
considerando che i formulari utilizzati nell'ambito di tali pratiche sono spesso ambigui e di difficile comprensione, così da evocare l'idea errata di un inserimento gratuito nell'annuario commerciale, ma facendo in realtà cadere tali aziende nella trappola di contratti inserzionistici non richiesti, |
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F. |
considerando che non esiste una normativa specifica, né a livello dell'Unione europea né a livello degli Stati membri concernente le società di gestione degli annuari nelle transazioni tra imprese (business-to-business), e considerando che l'introduzione di una normativa organica e di ampia portata è a discrezione degli Stati membri, |
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G. |
considerando che la direttiva 2006/114/CE si applica anche alle transazioni fra imprese e definisce come «pubblicità ingannevole»«qualsiasi pubblicità che in qualsiasi modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, dato il suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il comportamento economico di dette persone o che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente»; considerando, tuttavia, che le differenti interpretazioni di ciò che è «ingannevole» sembrano essere il principale ostacolo pratico nella lotta a tali pratiche delle società di gestione degli annuari nelle transazioni tra imprese, |
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H. |
considerando che la direttiva 2005/29/CE vieta la prassi di «includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che dia al consumatore l'impressione di aver già ordinato il prodotto in commercio mentre non lo ha fatto»; considerando, tuttavia, che la direttiva non si applica alle pratiche ingannevoli fra imprese e che pertanto non ci si può valere di tale strumento, nella sua forma attuale, per fornire assistenza ai firmatari delle petizioni; considerando tuttavia che la direttiva non preclude una normativa nazionale sulle prassi commerciali sleali, ugualmente applicabile in ogni circostanza a consumatori e imprese, |
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I. |
considerando che la direttiva 2005/29/CE non preclude agli Stati membri la possibilità di estendere la sua applicazione anche alle imprese commerciali attraverso il diritto nazionale; considerando tuttavia che questo comporta differenti livelli di protezione nei vari Stati membri per le imprese vittime di pratiche ingannevoli da parte delle società di gestione degli annuari commerciali, |
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J. |
considerando che il regolamento (CE) n. 2006/2004 stabilisce che per «infrazione intracomunitaria» s'intende «qualsiasi atto o omissione contrari alle norme sulla protezione degli interessi dei consumatori, […] che danneggi o possa danneggiare gli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro in cui hanno avuto origine o si sono verificati l'atto o l'omissione in questione o in cui è stabilito il venditore o il fornitore responsabile o in cui si riscontrino elementi di prova o beni riconducibili all'atto o all'omissione»; considerando, tuttavia, che tale direttiva non si applica alle pratiche ingannevoli fra imprese e che pertanto non ci si può neanche avvalere di tale strumento, nella sua forma attuale, per fornire assistenza ai firmatari delle petizioni, |
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K. |
considerando che la maggior parte dei firmatari delle petizioni cita l'annuario commerciale noto come «European City Guide» (le cui attività sono state oggetto di azioni a livello amministrativo e legale), ma che vengono anche menzionate altre società quali «Construct Data Verlag», «Deutscher Adressdienst GmbH» e «NovaChannel»; considerando tuttavia che altre aziende operanti nel settore svolgono attività commerciali legittime, |
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L. |
considerando che le vittime di tali pratiche commerciali ingannevoli sono per lo più imprese di piccole dimensioni, ma non mancano professionisti e persino organizzazioni senza scopo di lucro, quali organizzazioni non governative, associazioni caritative, scuole, biblioteche e centri ricreativi locali, fra cui gruppi musicali, |
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M. |
considerando che le società responsabili degli annuari commerciali hanno spesso la loro sede in uno Stato membro diverso da quello delle loro vittime, cosicché queste ultime hanno difficoltà a ottenere la protezione da parte delle autorità nazionali vista l'esistenza di interpretazioni differenti negli Stati membri di ciò che è considerato ingannevole; che le vittime spesso non ricevono alcun risarcimento dai dispositivi legislativi nazionali e dalle autorità per la tutela dei consumatori, poiché viene loro comunicato che la legge è volta a proteggere i consumatori e non le imprese; che, trattandosi di piccole imprese, la maggior parte delle vittime spesso non ha le risorse per avvalersi di un efficace mezzo di ricorso giudiziario e che i meccanismi di autoregolamentazione per le società operanti nel campo degli annuari servono a ben poco in quanto vengono ignorati da quanti praticano pubblicità ingannevole, |
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N. |
considerando che le vittime di tali pratiche sono sistematicamente sollecitate a saldare i loro debiti dalle stesse aziende che le hanno ingannate oppure da agenzie di recupero crediti da queste ingaggiate; che le vittime lamentano di sentirsi in difficoltà e minacciate da tali contatti, cosicché molte di loro finiscono per pagare contro la propria volontà allo scopo di evitare ulteriori fastidi, |
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O. |
considerando che le vittime che rifiutano di pagare — tranne rare eccezioni — non vengono quasi mai citate in giudizio, |
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P. |
considerando che diversi Stati membri hanno adottato iniziative, segnatamente di sensibilizzazione, nei confronti delle società potenzialmente colpite, che includono condivisione di informazioni, consulenza, allertamento delle autorità di polizia e talvolta il mantenimento di un registro delle denunce per fronteggiare il problema, |
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Q. |
considerando che dal 2000 l'Austria ha modificato la legge nazionale sulle pratiche commerciali sleali e che adesso il paragrafo 28 bis stabilisce che è vietato pubblicizzare, nell'ambito di attività commerciali e a fini concorrenziali, la registrazione su annuari quali pagine gialle, elenchi telefonici o elenchi analoghi, tramite moduli di pagamento, bollettini di versamento, fatture, offerte di rettifica o modalità analoghe, oppure offrire tali registrazioni direttamente senza lasciare intendere in modo inequivocabile e anche attraverso mezzi grafici evidenti che tale pubblicità è esclusivamente un'offerta di contratto, |
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R. |
considerando che tali pratiche vengono messe in atto da diversi anni, causando un numero elevato di vittime e danneggiando e distorcendo in maniera significativa il mercato interno; |
1. esprime la propria preoccupazione riguardo al problema sollevato dai firmatari delle petizioni, che risulta essere molto diffuso e di natura transfrontaliera e che ha un notevole impatto finanziario, in special modo sulle piccole imprese;
2. è del parere che la natura transfrontaliera del problema imponga alle istituzioni comunitarie il dovere di fornire adeguati mezzi di ricorso alle vittime, quali la possibilità concreta di impugnare la validità di un contratto stipulato sulla base di pubblicità ingannevole e di farlo annullare e di ottenere la restituzione del denaro versato;
3. esorta le vittime a riferire alle autorità nazionali i casi di raggiri a loro danno e chiede agli Stati membri di fornire alle PMI il «know-how» necessario per sporgere denuncia alle autorità statali e non, assicurandosi che i canali di comunicazione siano aperti e che le vittime siano consapevoli che è disponibile un servizio di consulenza cui rivolgersi per chiedere una consulenza qualificata prima di versare il denaro loro richiesto dalle società di compilazione degli annuari; sollecita gli Stati membri a creare e a mantenere una base dati centralizzata di tali denunce;
4. si rammarica del fatto che, malgrado l'ampia diffusione di tali pratiche, la legislazione nazionale e comunitaria risulti inadeguata quando si tratta di fornire reali strumenti di protezione e mezzi di ricorso efficaci o non sia adeguatamente applicata a livello nazionale; si rammarica altresì che le autorità nazionali non sembrino in grado di fornire un rimedio;
5. accoglie con favore l'impegno messo in atto dalle organizzazioni aziendali europee e nazionali al fine di sensibilizzare i propri membri e le invita a intensificare gli sforzi in collaborazione con le organizzazioni sociali di base così da ridurre, in primo luogo, il numero delle vittime di tali pratiche ingannevoli in relazione agli annuari commerciali; rileva con preoccupazione che, come conseguenza di tali attività di sensibilizzazione, alcune di queste organizzazioni sono state citate in tribunale dalle società che gestiscono annuari commerciali ingannevoli per presunta diffamazione o sulla base di accuse analoghe;
6. accoglie con favore le iniziative adottate da alcuni Stati membri, come l'Italia, la Spagna, i Paesi Bassi, il Belgio, il Regno Unito e in modo particolare l'Austria, nel tentativo di impedire alle società responsabili degli annuari commerciali di svolgere attività ingannevoli; ritiene, tuttavia, che tali sforzi siano ancora insufficienti e che permanga la necessità di un coordinamento delle attività di controllo a livello internazionale;
7. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi, in piena cooperazione con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese a livello nazionale ed europeo, per fare opera di sensibilizzazione riguardo al problema, così da aumentare il numero delle persone informate e in grado di evitare la pubblicità ingannevole che le potrebbe attrarre verso contratti pubblicitari non richiesti;
8. invita la Commissione ad affrontare il problema dei raggiri a danno delle imprese nel quadro della sua iniziativa «Small Business Act», come proposto nella sua comunicazione dal titolo «Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo», e ad impegnarsi con la rete Enterprise Europe Network, la rete SOLVIT e i portali della DG interessata come ulteriore mezzo per fornire informazioni e assistenza riguardo tali problemi;
9. si rammarica per il fatto che la direttiva 2006/114/CE, che si applica alle transazioni da impresa a impresa, come nel presente caso, risulti o inadatta a fornire un mezzo di ricorso efficace oppure venga applicata in modo inadeguato dagli Stati membri; chiede alla Commissione di riferire entro dicembre 2009 sulla realizzabilità e le possibili conseguenze di una modifica della direttiva 2006/114/CE volta ad includere una lista «nera» o «grigia» di pratiche da considerare ingannevoli;
10. ricorda che, sebbene la Commissione non abbia il potere di imporre direttamente la direttiva 2006/114/CE ai singoli o alle aziende, ha comunque il dovere, in qualità di custode dei trattati, di garantire la sua corretta ed efficace attuazione da parte degli Stati membri; pertanto invita la Commissione a garantire la piena ed efficace trasposizione da parte degli Stati membri della direttiva 2005/29/CE, in modo da garantire protezione in tutti gli Stati membri e da influenzare la definizione degli strumenti giuridici e procedurali disponibili, come nel caso della direttiva 84/450/CEE che ha fornito strumenti giuridici ad Austria, Spagna e Paesi Bassi, compiendo in tal modo il suo dovere di custode dei trattati nel garantire protezione alle imprese assicurando al tempo stesso che il diritto di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi non vengano lesi;
11. invita la Commissione a intensificare i controlli sull'attuazione della direttiva 2006/114/CE, in special modo in quei paesi in cui hanno sede le società che gestiscono gli annuari commerciali in modo ingannevole, con particolare riferimento alla Spagna, dove ha sede l'azienda più di frequente citata dai firmatari delle petizioni, e alla Repubblica ceca e in Slovacchia, dove un tribunale ha emesso una sentenza sfavorevole alle vittime in una maniera che fa dubitare dell'attuazione della direttiva 2006/114/CE in tali paesi; invita la Commissione a riferire al Parlamento sui risultati dei suoi controlli;
12. si rammarica del fatto che la direttiva 2005/29/CE non riguardi le transazioni fra imprese e che gli Stati membri sembrino restii a estendere il suo campo d'applicazione; rileva, tuttavia, che gli Stati membri possono unilateralmente estendere il campo d'applicazione della loro legislazione nazionale in materia di protezione dei consumatori includendo anche le transazioni da impresa a impresa e incoraggia con vigore gli Stati membri a procedere in tal senso e a garantire la collaborazione tra le autorità degli Stati membri, come disposto dal regolamento (CE) n. 2006/2004, per rendere possibile l'individuazione di attività transfrontaliere di questo tipo ad opera di società di gestione degli annuari commerciali stabilite nell'Unione europea o in paesi terzi; chiede inoltre alla Commissione di riferire entro dicembre 2009 sulla realizzabilità e le possibili conseguenze dell'estensione della portata della direttiva 2005/29/CE per inserirvi i contratti tra imprese, con particolare attenzione al punto 21 del suo allegato I;
13. si compiace dell'esempio offerto dall'Austria, che nell'ambito della propria legislazione nazionale, ha introdotto un divieto specifico riguardo agli annuari commerciali ingannevoli e invita la Commissione, alla luce della natura transfrontaliera di tale problema, a proporre una nuova iniziativa legislativa per estendere la portata della direttiva 2005/29/CE, sulla base del modello austriaco, in modo da vietare nello specifico la pubblicità sugli annuari commerciali a meno che i potenziali clienti non siano stati informati in modo inequivocabile e attraverso mezzi grafici chiari che tale pubblicità è esclusivamente un'offerta per un contratto a pagamento;
14. rileva che la legislazione nazionale spesso non è adeguata a offrire mezzi di ricorso nei confronti delle società di gestione degli annuari commerciali che hanno sede in un altro Stato membro e pertanto sollecita la Commissione ad agevolare una più attiva cooperazione a livello transfrontaliero fra le autorità nazionali, al fine di porle in condizione di offrire mezzi di ricorso più efficaci alle vittime;
15. si rammarica del fatto che il regolamento (CE) n. 2006/2004 non sia applicabile alle transazioni tra imprese e che quindi non vi si possa ricorrere come strumento per combattere gli annuari commerciali ingannevoli; invita la Commissione a proporre una nuova iniziativa legislativa per estendere la sua applicazione di conseguenza;
16. si compiace dell'esempio del Belgio, dove tutte le vittime di pratiche ingannevoli sono in grado di intentare azioni legali nel proprio paese di residenza;
17. nota che l'esperienza austriaca mostra che il diritto delle vittime a un'azione legale collettiva contro le compagnie che gestiscono annuari, intrapresa da associazioni professionali o simili organismi, sembra essere un rimedio efficace che potrebbe essere ripreso nel quadro delle iniziative attualmente contemplate dalla DG concorrenza della Commissione in merito alle azioni di risarcimento per violazione delle norme di concorrenza CE e dalla DG SANCO in relazione ai ricorsi collettivi a livello europeo per i consumatori;
18. sollecita gli Stati membri a garantire che le vittime della pubblicità ingannevole abbiano un'autorità nazionale chiaramente identificabile presso la quale sporgere denuncia e a cui chiedere una riparazione anche nei casi in cui, come quelli illustrati, le vittime della pubblicità ingannevole siano aziende;
19. invita la Commissione a elaborare orientamenti per le migliori pratiche destinati agli organismi nazionali preposti all'applicazione delle leggi, a cui possano fare riferimento quando i casi di pubblicità ingannevole vengono sottoposti alla loro attenzione;
20. invita la Commissione a intensificare la cooperazione internazionale con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali affinché gli annuari commerciali ingannevoli con sede nei paesi terzi non possano recare danno alle imprese situate all'interno dell'Unione europea;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
(1) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.
(2) GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.
(3) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(4) GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 51.