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22.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
CE 16/49 |
Sostegno finanziario agli Stati membri
P6_TA(2008)0562
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sull'istituzione di un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri
(2010/C 16 E/09)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta di regolamento del Consiglio, del 31 ottobre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (COM(2008)0717), presentata dalla Commissione, |
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vista la raccomandazione della Commissione, del 31 ottobre 2008, su una decisione del Consiglio relativa alla concessione del concorso reciproco all'Ungheria e la proposta di decisione del Consiglio relativa ad un sostegno finanziario comunitario a medio termine all'Ungheria (COM(2008)0716), |
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visto il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (1) e la sua risoluzione del 6 settembre 2001 sul sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (2), |
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visti gli articoli 100 e 119 del trattato CE, |
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visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che la Commissione raccomanda di accordare un sostegno finanziario a medio termine all'Ungheria di un importo massimo di 6,5 miliardi di euro in base all'articolo 119 del trattato, in concomitanza con un accordo del FMI, |
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B. |
considerando che è preferibile un approccio globale al sostegno finanziario a medio termine per tutti gli Stati membri, |
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C. |
considerando che sarebbe opportuno tener presente l'impatto dell'attuale crisi finanziaria ed economica mondiale, |
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D. |
considerando che le economie degli Stati membri che hanno più di recente aderito all'Unione europea non beneficiano dei vantaggi derivanti dal disporre di una propria moneta di riserva, |
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E. |
considerando che le valute di questi Stati membri sono state recentemente oggetto di pesanti attacchi speculativi e che l'ampiezza degli attuali squilibri esterni è stata principalmente dettata da una forte espansione del credito non governativo, |
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F. |
considerando che sono necessarie politiche che affrontino i problemi specifici delle economie di tali Stati membri sullo sfondo della crisi finanziaria globale e di una incalzante recessione in Europa, |
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G. |
considerando che il margine di manovra della politica di bilancio nell'affrontare grandi squilibri esterni e prevenire l'instabilità finanziaria potrebbe essere alquanto limitato nel contesto dell'attuale recessione economica che si sta diffondendo in Europa; |
1. è convinto che gli Stati membri non appartenenti all'area euro dovrebbero essere incoraggiati a cercare un sostegno finanziario potenziale a medio termine per i deficit delle loro bilance dei pagamenti all'interno della Comunità, prima di cercare un sostegno a livello internazionale;
2. ritiene che l'attuale situazione sia una prova ulteriore dell'utilità dell'euro nel proteggere gli Stati membri appartenenti all'area euro e invita gli Stati membri non appartenenti alla stessa ad aderirvi non appena rispetteranno i criteri di Maastricht;
3. invita la Commissione ad analizzare dettagliatamente in quale modo il comportamento di alcune banche che hanno trasferito i loro attivi dall'Ungheria dopo l'adozione di piani di salvataggio da parte di altri Stati membri abbia avuto un impatto sulla bilancia dei pagamenti dell'Ungheria;
4. invita la Commissione ad esaminare attentamente gli attacchi speculativi (vendite allo scoperto) sulle valute degli Stati membri di più recente adesione e cosa si potrebbe fare per prevenire una drastica erosione della fiducia in tali valute e nei sistemi bancari locali;
5. invita la Commissione a comunicare i risultati di dette analisi al gruppo de Larosière nonché alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo;
6. riconosce che è necessario aumentare in modo consistente il massimale dell'esposizione creditizia, in conto capitale, dei prestiti da concedere agli Stati membri di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 dal momento che, dalla sua adozione, il numero di Stati membri non appartenenti all'area euro è considerevolmente aumentato; sottolinea che tale aumento rafforzerebbe altresì la flessibilità della Comunità nel rispondere ad ulteriori richieste di sostegno finanziario a medio termine, ad esempio nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale;
7. osserva che detto aumento del massimale dei prestiti non avrebbe alcun impatto finanziario dal momento che la Commissione contrarrebbe i prestiti sui mercati finanziari e che sarebbe lo Stato membro beneficiario a doverli rimborsare; sottolinea che un possibile impatto finanziario si avrebbe esclusivamente nel caso in cui uno Stato membro si rivelasse un debitore moroso;
8. ricorda che, prima delle attuali difficoltà finanziarie dell'Ungheria, il regolamento (CE) n. 332/2002 non era stato applicato dalla sua adozione nel 2002 e che il regolamento vigente anteriormente in materia, ossia il regolamento (CEE) n. 1969/88 (3), recante attuazione del meccanismo previsto all'articolo 119 del trattato, è stato applicato a due riprese, una per la Grecia nel 1991 e una per l'Italia nel 1993, e che entrambi i paesi hanno pienamente rispettato i loro impegni nei confronti della Commissione;
9. ricorda che il Parlamento ha richiesto al Consiglio di esaminare, ogni due anni, in base ad una relazione della Commissione, previa consultazione del Parlamento e previo parere del Comitato economico e finanziario, se il meccanismo istituito risponda alle necessità che hanno portato alla sua creazione; chiede se queste relazioni siano state elaborate dall'adozione del regolamento (CE) n. 332/2002;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, all'Eurogruppo e ai governi degli Stati membri.
(1) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.
(2) GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 312.
(3) GU L 178 dell’8.7.1988, pag. 1.