14.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 8/60


Mercoledì 24 settembre 2008
Un approccio comune all’uso dello spettro liberato dal passaggio al digitale

P6_TA(2008)0451

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sul «Trarre il massimo beneficio dal dividendo digitale in Europa: un approccio comune all’uso dello spettro liberato dal passaggio al digitale» (2008/2099(INI))

2010/C 8 E/11

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 13 novembre 2007 dal titolo «Trarre il massimo beneficio dal dividendo digitale in Europa: un approccio comune all’uso dello spettro liberato dal passaggio al digitale» (COM(2007)0700) (comunicazione della Commissione su un approccio comune all’uso dello spettro),

vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2007 dal titolo «Verso una politica europea sullo spettro radio» (1),

vista la comunicazione della Commissione del 29 settembre 2005 dal titolo «Priorità della politica dell’Unione europea in materia di spettro radio per il passaggio al digitale nel contesto della prossima Conferenza regionale delle radiocomunicazioni dell’UIT del 2006 (RRC-06)» (COM(2005)0461),

visto il parere, reso il 14 febbraio 2007 dal Gruppo per la politica in materia di spettro radio, sulle conseguenze del dividendo digitale per la politica UE sullo spettro,

vista la sua risoluzione del 16 novembre 2005 su come accelerare la migrazione dalla radiodiffusione televisiva in tecnica analogica a quella digitale, (2)

visto l’articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l’industria, la ricerca e l’energia e i pareri della commissione per la cultura e l’istruzione, della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0305/2008),

A.

considerando che il passaggio dalla televisione terrestre analogica a quella digitale entro la fine del 2012 libererà una quantità significativa di spettro nell’Unione europea, grazie alla maggiore efficienza di trasmissione offerta dal digitale, consentendo così una riassegnazione dello spettro e aprendo nuove possibilità di crescita del mercato e di miglioramento qualitativo dei servizi e delle scelte offerti ai consumatori,

B.

considerando che i benefici derivanti dall’uso dello spettro radio verranno massimizzati mediante un’azione coordinata a livello di UE, al fine di garantire un utilizzo ottimale in termini di efficienza,

C.

considerando che lo spettro radio è di fondamentale importanza per la fornitura di un’ampia gamma di servizi e per lo sviluppo dei mercati a orientamento tecnologico, il cui valore è stimato al 2,2 % del PIL dell’Unione europea, ed è pertanto un fattore chiave per la crescita, la produttività e lo sviluppo dell’industria dell’Unione europea in linea con la strategia di Lisbona,

D.

considerando che lo spettro radio è una risorsa naturale scarsa e, nel contempo, un bene pubblico, e che un suo uso efficiente è indispensabile per assicurarne l’accesso alle varie parti interessate che desiderano offrire servizi connessi,

E.

considerando che un’ampia parte dello spettro è attualmente utilizzata per scopi militari con tecnologia analogica e, pertanto, che il grande aumento della quantità totale di spettro disponibile per le comunicazioni elettroniche pubbliche comprenderà anche questa parte dopo il passaggio al digitale,

F.

considerando che gli Stati membri non hanno convenuto un calendario comune per il passaggio al digitale; che in molti Stati membri i progetti relativi al passaggio al digitale sono già ad uno stadio avanzato ed in alcuni altri la migrazione è già avvenuta,

G.

considerando che la comunicazione della Commissione su un approccio comune all’uso dello spettro è parte integrante del pacchetto sulle comunicazioni elettroniche approvato dalla Commissione nel novembre 2007, relativo alla riforma del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche,

H.

considerando che la (ri)assegnazione delle frequenze radiotelevisive alle emittenti digitali è attualmente in corso in molti Stati membri, con la conseguente assegnazione di queste frequenze e la loro chiusura per molti anni,

I.

considerando che la neutralità tecnologica è un elemento chiave per la promozione dell’interoperabilità ed è essenziale per una politica più flessibile e trasparente di passaggio al digitale che tenga conto dell’interesse pubblico,

J.

considerando che il Consiglio ha invitato gli Stati membri a completare, per quanto possibile, il passaggio al digitale entro il 2012,

K.

considerando che tutti gli Stati membri hanno pubblicato le loro proposte relative al passaggio al digitale;

1.

riconosce l’importanza dell’iniziativa i2010 come parte integrante della strategia rinnovata di Lisbona, e sottolinea l’importanza dell’accesso e dell’uso efficiente dello spettro nel quadro del conseguimento degli obiettivi di Lisbona; sottolinea a questo proposito la necessità di accedere a servizi a banda larga al fine di superare il divario digitale;

2.

ribadisce la necessità del passaggio al digitale che, insieme allo sviluppo delle nuove tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni e al dividendo digitale, contribuirà a colmare il divario digitale e a conseguire gli obiettivi di Lisbona;

3.

osserva la discrepanza esistente tra i sistemi nazionali per quanto riguarda l’attribuzione e lo sfruttamento dello spettro; rileva che tali differenze possono costituire un ostacolo al conseguimento di un mercato interno efficacemente funzionante;

4.

sottolinea che l’entità del dividendo digitale varierà da uno Stato membro all’altro in funzione delle circostanze nazionali e sulla base delle politiche di ogni paese nel settore audiovisivo e dei media;

5.

riconosce che l’aumentata efficienza dello spettro della televisione digitale terrestre dovrebbe consentire la riassegnazione di circa 100 MHz di dividendo digitale alla banda larga mobile e ad altri servizi (quali i servizi di pubblica sicurezza, l’identificazione delle radiofrequenze e le applicazioni di sicurezza stradale), assicurando allo stesso tempo che i servizi di radiodiffusione continuino a prosperare;

6.

rileva che attualmente la maggior parte degli Stati membri è in ritardo rispetto agli altri paesi sviluppati per quanto attiene agli investimenti nelle infrastrutture di comunicazione di nuova generazione e sottolinea quanto sia fondamentale per la competitività e la coesione dell’Unione europea sulla scena internazionale raggiungere una posizione di leadership riguardo all’evoluzione di Internet e della banda larga, in special modo in relazione agli sviluppi delle piattaforme digitali interattive e alla fornitura di nuovi servizi, come i servizi relativi a commercio elettronico, telesalute, apprendimento elettronico e amministrazione elettronica; sottolinea che a livello nazionale ed europeo si dovrebbero compiere maggiori investimenti per incentivare l’adozione di prodotti e servizi innovativi; sottolinea che gli sforzi volti a garantire l’accesso ai servizi a banda larga non devono concentrarsi unicamente sul dividendo digitale;

7.

è convinto che, grazie alla accresciuta convergenza tecnologica, sarà presto possibile offrire i nuovi pacchetti multiplay, contenenti tecnologie e servizi innovativi; al contempo osserva che l’emergere di tali offerte dipende in modo determinante dalla disponibilità di radiofrequenze utili e di nuove tecnologie interattive che garantiscano interoperabilità, connettività e copertura complete, quali le tecnologie del multimedia mobile e le tecnologie per l’accesso a banda larga senza filo;

8.

constata che la convergenza tecnologica è una realtà che offre ai servizi tradizionali nuovi mezzi e opportunità; sottolinea che l’accesso alle parti dello spettro precedentemente riservate alla radiodiffusione può garantire l’emergere di nuovi servizi a patto che lo spettro sia gestito quanto più efficientemente ed efficacemente possibile, al fine di evitare interferenze con la trasmissione di programmi a diffusione digitale di alta qualità;

9.

chiede una stretta cooperazione tra gli Stati membri per il raggiungimento di un mercato interno delle comunicazioni elettroniche efficiente, aperto e competitivo, che consenta l’utilizzo di nuove tecnologie di rete;

10.

mette in risalto l’importanza strategica di creare nell’Unione europea un ambiente che garantisca spazio a innovazione, nuove tecnologie, nuovi servizi e nuovi operatori per rafforzare la competitività e la coesione dell’Europa; sottolinea che è fondamentale garantire agli utenti finali la libertà di scelta riguardo a prodotti e servizi, al fine di conseguire uno sviluppo dinamico dei mercati e delle tecnologie nell’Unione europea;

11.

sottolinea che il dividendo digitale offre all’Unione europea opportunità uniche per sviluppare nuovi servizi, come la televisione mobile e l’accesso a Internet senza filo, e rimanere un leader mondiale nelle tecnologie multimediali mobili, riducendo il divario digitale e garantendo nuove opportunità ai cittadini, ai servizi, ai mezzi di comunicazione e alla diversità culturale in tutta l’Unione europea;

12.

invita gli Stati membri, nel pieno rispetto della loro sovranità in questo senso, ad analizzare l’impatto del passaggio al digitale nello spettro utilizzato in passato per scopi militari e, se del caso, a ridistribuire una parte di tale specifico dividendo digitale per nuove applicazioni civili;

13.

riconosce che un coordinamento a livello comunitario incoraggerebbe lo sviluppo, darebbe impulso all’economia numerica e offrirebbe a tutti i cittadini parità di accesso, a un prezzo ragionevole, alla società dell’informazione;

14.

sollecita gli Stati membri a liberare quanto prima possibile i propri dividendi digitali così da permettere ai cittadini dell’Unione europea di beneficiare dello sviluppo di nuovi servizi innovativi e competitivi; sottolinea che a tal fine è necessaria un’attiva cooperazione tra gli Stati membri, volta al superamento degli ostacoli esistenti a livello nazionale riguardo all’efficiente (ri)assegnazione del dividendo digitale;

15.

rimarca che le emittenti svolgono un ruolo fondamentale nella difesa dei principi del pluralismo e della democrazia e crede fermamente che le opportunità offerte dal dividendo digitale consentiranno alle emittenti pubbliche e private di trasmettere un numero di gran lunga superiore di programmi rispondenti a obiettivi di interesse generale, indicati nella legislazione nazionale, come la promozione della diversità linguistica e culturale;

16.

ritiene che il dividendo digitale dovrebbe offrire alle emittenti l’opportunità di sviluppare ed espandere i loro servizi, tenendo conto nel contempo di altri potenziali usi sociali, culturali ed economici, come le nuove tecnologie aperte in banda larga e i servizi d’accesso miranti a ridurre il divario digitale, senza tuttavia accettare barriere all’interoperabilità;

17.

sottolinea i potenziali vantaggi di un approccio coordinato all’uso dello spettro nell’Unione europea in termini di economia di scala e di sviluppo di servizi interoperabili senza fili, evitando la frammentazione, che conduce all’impiego subottimale di questa scarsa risorsa; ritiene che, ferma restando la necessità di una più stretta cooperazione e di una maggiore flessibilità ai fini di un efficiente sfruttamento dello spettro, la Commissione e gli Stati membri debbano raggiungere un opportuno equilibrio tra flessibilità e grado di armonizzazione, al fine di trarre il massimo beneficio dal dividendo digitale;

18.

constata che un’efficiente ripartizione del dividendo digitale è possibile senza ostacolare alcuna delle parti che attualmente detengono le licenze d’uso dello spettro in banda a frequenza ultraelevata (UHF) e che si può efficacemente assicurare il mantenimento e l’espansione degli attuali servizi di radiodiffusione, garantendo al tempo stesso che le nuove tecnologie del multimedia mobile e dell’accesso a banda larga senza filo dispongano di consistenti risorse di spettro nella banda UHF, atte a offrire nuovi servizi interattivi ai cittadini dell’Unione europea;

19.

ritiene che laddove le aste siano utilizzate per l’assegnazione delle frequenze, gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio comune per quanto concerne condizioni e modalità d’asta e allocazione delle risorse generate; invita la Commissione a presentare orientamenti sulla base di tali criteri;

20.

ribadisce che il principio guida nell’assegnazione del dividendo digitale dovrebbe consistere nel servire l’interesse generale garantendo il miglior valore sociale, culturale ed economico in termini di offerta maggiore e geograficamente più ampia di servizi e di contenuto digitale per i cittadini, e non solamente nel massimizzare le entrate pubbliche, tutelando nel contempo i diritti degli attuali utenti di servizi di media audiovivi e riflettendo la diversità culturale e linguistica;

21.

sottolinea che il dividendo digitale offre all’Unione europea un’opportunità unica per rafforzare il proprio ruolo di leader mondiale nelle tecnologie multimediali mobili e al contempo ridurre il divario digitale, grazie a un maggiore flusso di informazioni, conoscenze e servizi che mettono in comunicazione fra loro tutti i cittadini dell’Unione e garantiscono nuove opportunità ai mezzi di comunicazione, alla cultura e alla diversità in tutte le realtà territoriali dell’Unione europea;

22.

sottolinea che una delle maniere in cui il dividendo digitale potrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi di Lisbona consiste nell’aumentare la disponibilità dei servizi di accesso a banda larga per i cittadini e gli operatori economici in tutta l’Unione europea e nell’affrontare il divario digitale fornendo vantaggi alle regioni svantaggiate, ultraperiferiche o rurali, garantendo altresì una copertura universale negli Stati membri;

23.

deplora l’accesso disuguale dei cittadini dell’Unione europea ai servizi digitali, in particolare alla radiodiffusione; osserva che le aree rurali e periferiche sono particolarmente svantaggiate (in termini di tempestività, scelta e qualità) relativamente all’avvio dei servizi digitali; esorta gli Stati membri e le autorità regionali a fare il possibile per garantire che il passaggio al digitale avvenga in modo rapido ed equo per tutti i cittadini;

24.

sottolinea che il divario digitale non è solo una questione che riguarda le aree rurali; evidenzia le difficoltà inerenti all’installazione delle infrastrutture necessarie per le nuove reti in vecchi edifici multipiano; sottolinea i possibili vantaggi dello spettro nel ridurre il divario digitale sia nelle aree urbane che rurali;

25.

enfatizza il contributo che il dividendo digitale può apportare al rafforzamento dei servizi sociali interoperabili messi a disposizione dei cittadini, quali i servizi in linea della pubblica amministrazione, della sanità, della formazione professionale e dell’istruzione, segnatamente di quanti vivono in regioni svantaggiate e isolate, come le aree rurali e meno sviluppate e le isole;

26.

esorta gli Stati membri a rafforzare le misure per consentire agli utenti disabili e anziani e a quelli con esigenze sociali specifiche di trarre il massimo dai benefici offerti dal dividendo digitale;

27.

conferma il valore sociale dei servizi di pubblica sicurezza e la necessità di includere il supporto ai loro requisiti operativi nell’organizzazione dello spettro derivante dalla riorganizzazione della banda UHF in seguito all’abbandono dei servizi analogici;

28.

evidenzia che la priorità principale della politica volta a trarre il massimo beneficio dal dividendo digitale in Europa è garantire che i consumatori abbiano la possibilità di usufruire di una serie molto ampia di servizi di elevata qualità, nel pieno rispetto dei loro diritti tenendo conto della necessità di fare un uso efficace dello spettro liberato mediante il passaggio al digitale;

29.

sottolinea che il dividendo digitale offre nuove opportunità per gli obiettivi delle politiche nel settore dell’audiovisivo e dei mezzi di comunicazione; è pertanto convinto che le decisioni sulla gestione del dividendo digitale debbano promuovere e tutelare gli obiettivi di interesse generale legati alle politiche nel settore dell’audiovisivo e dei media, quali la libertà di espressione, il pluralismo dei mezzi di comunicazione e la diversità culturale e linguistica, unitamente ai diritti dei minori;

30.

invita gli Stati membri a riconoscere il valore sociale, culturale ed economico di consentire a utilizzatori senza licenza di accedere al dividendo, in particolare nel caso delle piccole e medie imprese e del settore non profit, aumentando così l’efficienza dell’uso dello spettro mediante concentrazione di questi usi senza licenza nelle frequenze attualmente non utilizzate («spazi bianchi»);

31.

sollecita l’adozione di un approccio graduale in tale campo; è del parere che occorra tenere presenti le conseguenze per le reti di dimensioni minori, in particolare le reti locali senza fili, per le quali attualmente non è richiesta alcuna licenza, e che occorra promuovere l’accesso universale alla banda larga, soprattutto nelle zone rurali;

32.

esorta gli Stati membri ad appoggiare misure di cooperazione rafforzata tra le autorità responsabili della gestione dello spettro, al fine di esaminare i settori in cui l’attribuzione degli spazi bianchi privi di licenza dello spettro consentirebbe lo sviluppo di nuove tecnologie e servizi, sostenendo in questo modo l’innovazione;

33.

esorta gli Stati membri a esaminare, nell’ambito dell’attribuzione degli spazi bianchi, la necessità di un accesso aperto e senza licenza allo spettro da parte di fornitori di servizi non commerciali ed educativi e di comunità locali con missione di servizio pubblico;

34.

sottolinea che uno dei fattori chiave nel cercare di fornire accesso al dividendo digitale agli utilizzatori senza licenza è la necessità di prendere in considerazione le esigenze dei gruppi sociali minacciati di esclusione, in particolare i disabili e gli utenti anziani, nonché gli utenti con esigenze sociali specifiche;

35.

riconosce i benefici delle nuove tecnologie, ad esempio WiFi e Bluetooth, che si sono sviluppate all’interno della banda senza licenza 2,4 GHz; riconosce che frequenze particolari sono più adatte a particolari servizi; ritiene che l’attribuzione di piccole quantità di spettro senza licenza in altre frequenze più basse possa incoraggiare l’ulteriore innovazione nei nuovi servizi;

36.

sottolinea pertanto che occorre trasparenza nell’assegnazione delle frequenze, tenendo conto di tutti i potenziali utilizzi del nuovo spettro e dei vantaggi che essi presentano per la società;

37.

esorta gli Stati membri a eseguire una valutazione dettagliata del valore economico e sociale di qualsiasi spettro che verrà liberato nei prossimi anni mediante il passaggio dalla radiodiffusione analogica a quella digitale;

38.

riconosce l’importanza dell’Accordo di Ginevra ’06 dell’UIT (Conferenza regionale delle radiocomunicazioni del 2006) e dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze, nonché delle decisioni della Conferenza mondiale sulle radiocomunicazioni del 2007 (WRC-07) per la riorganizzazione della banda di frequenza UHF;

39.

invita gli Stati membri a definire, secondo una metodologia comune, strategie nazionali in materia di dividendo digitale entro la fine del 2009; sollecita la Commissione ad assistere gli Stati membri nello sviluppo delle loro strategie nazionali in materia di dividendo digitale e a promuovere le migliori pratiche a livello di Unione europea;

40.

sottolinea che la conversione immediata in alcuni Stati membri e le differenze constatate nei piani di conversione nazionali richiedono una risposta a livello comunitario senza attendere l’entrata in vigore delle direttive di riforma;

41.

riconosce il diritto degli Stati membri di determinare l’uso del dividendo digitale, ma ritiene altresì che un approccio coordinato a livello comunitario accresca in maniera rilevante il valore del dividendo e sia il modo più efficace per evitare interferenze dannose fra Stati membri e fra Stati membri e paesi terzi;

42.

ribadisce che, nell’interesse dei cittadini dell’Unione europea, il dividendo digitale dovrebbe essere gestito nel modo più efficiente ed efficace possibile, al fine di evitare interferenze nella fruizione di programmi televisivi digitali di alta qualità da parte di un numero crescente di cittadini e di rispettare i diritti e gli interessi dei consumatori e i loro investimenti nelle relative apparecchiature;

43.

sottolinea che gli Stati membri possano considerare l’ipotesi di aste aperte a tutte le tecnologie allo scopo di assegnare le frequenze liberate a causa del dividendo digitale e renderle commerciabili; ritiene, tuttavia, che tale procedura dovrebbe avvenire nel pieno rispetto delle norme radio dell’UIT, della pianificazione nazionale delle frequenze e degli obiettivi di politica nazionale, al fine di evitare dannose interferenze fra i servizi forniti; mette in guardia contro la frammentazione dello spettro che conduce all’impiego subottimale di risorse già scarse; invita la Commissione a garantire che un ulteriore piano coordinato dello spettro non crei nuovi ostacoli all’innovazione futura;

44.

si dichiara favorevole a un approccio comune e equilibrato all’uso del dividendo digitale, che consenta alle emittenti di continuare a offrire e a espandere i loro servizi e agli operatori delle comunicazioni elettroniche di utilizzare questa risorsa per sviluppare nuovi servizi rivolti ad altri importanti usi sociali ed economici; sottolinea però che il dividendo digitale dovrebbe in ogni caso essere assegnato sulla base della neutralità tecnologica;

45.

sottolinea che la politica dello spettro deve essere dinamica e consentire alle emittenti e agli operatori delle comunicazioni di utilizzare nuove tecnologie e di sviluppare nuovi servizi che consentano loro di continuare a esercitare un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi della politica culturale e dei media, fornendo allo stesso tempo nuovi servizi di qualità elevata nel settore delle comunicazioni;

46.

sottolinea i vantaggi potenziali, in termini di economie di scala, innovazione, interoperabilità e fornitura di potenziali servizi paneuropei, di una pianificazione più coerente e integrata dello spettro a livello europeo; invita gli Stati membri ad adoperarsi, insieme e con la Commissione, al fine di individuare sottobande comuni dello spettro risultanti dal dividendo digitale per diversi gruppi di applicazione che potrebbero essere armonizzati sulla base della neutralità tecnologica;

47.

ritiene che il raggruppamento nella banda UHF debba essere basato su un approccio dal basso verso l’alto in conformità alle specifiche dei mercati nazionali, assicurando allo stesso tempo l’attuazione dell’armonizzazione a livello comunitario, ovunque ciò comporti un evidente valore aggiunto;

48.

sostiene un approccio coordinato a livello comunitario, basato su diversi gruppi dello spettro UHF per servizi unidirezionali e bidirezionali, tenendo conto del potenziale di interferenze dannose connesso alla coesistenza di vari tipi di reti nella stessa banda e alle autorizzazioni esistenti, dei risultati della CCR 2006 dell’UIT di Ginevra e della WRC 2007, nonché delle autorizzazioni esistenti, così da pervenire a un uso più efficiente dello spettro e agevolare l’emergere di servizi validi e innovativi a livello nazionale, transfrontaliero e paneuropeo;

49.

ritiene che la parte di spettro armonizzato a livello comunitario dedicata ai servizi di emergenza dovrebbe essere in grado di fornire accesso alle future tecnologie a banda larga per l’acquisizione e la trasmissione di informazioni necessarie alla tutela della vita umana grazie ad una risposta più efficace da parte dei servizi di emergenza;

50.

sollecita la Commissione a compiere, di concerto con gli Stati membri, gli opportuni studi tecnici, socioeconomici e di costi/benefici al fine di determinare la dimensione e le caratteristiche delle sottobande che potrebbero essere coordinate o armonizzate a livello comunitario; ricorda che tali studi dovrebbero tener conto del fatto che il dividendo non è statico, che sono in corso sviluppi tecnologici e che l’applicazione di nuove tecnologie dovrebbe consentire l’utilizzo della banda UHF per nuovi tipi di servizi sociali, culturali ed economici innovativi, al di là della radiodiffusione e della banda larga senza fili; chiede alla Commissione di fare in modo che gli Stati membri contribuiscano a tali studi, al fine di individuare bande comuni da armonizzare a livello europeo per servizi paneuropei chiaramente definiti ed interoperabili, nonché per l’assegnazione di tali bande;

51.

esorta la Commissione a ricercare la cooperazione con i paesi confinanti con gli Stati membri, affinché adottino mappe delle frequenze simili o coordinino l’attribuzione delle loro frequenze insieme all’Unione europea, per evitare interruzioni delle operazioni delle applicazioni relative alle telecomunicazioni;

52.

chiede alla Commissione di condurre uno studio sui conflitti tra gli utenti di software libero e le autorità di certificazione relativamente ai sistemi radio definiti via software;

53.

chiede alla Commissione di proporre misure per ridurre la responsabilità giuridica nell’ambito della fornitura di servizi mediante reti di connessione senza fili;

54.

invita la Commissione, non appena tali studi siano stati completati e previa consultazione del Gruppo per la politica sullo spettro radio e della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni, nonché tenendo in debito conto le specificità nazionali, a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta concernente migliori misure di coordinamento, a livello comunitario, dell’uso del dividendo digitale, in conformità con i piani sulle frequenze decisi a livello internazionale;

55.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 364.

(2)  GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 115.