15.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/1


Giovedì 10 aprile 2008
Strumenti di gestione basati sui diritti di pesca

P6_TA(2008)0113

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sugli strumenti di gestione basati sui diritti di pesca (2007/2111(INI))

2009/C 247 E/01

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1),

vista la comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca (Calendario) (COM(2002)0181),

vista la comunicazione della Commissione sugli strumenti di gestione basati sui diritti di pesca (COM(2007)0073),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0060/2008),

A.

considerando che nel suo Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca (PCP) la Commissione ha espresso il parere secondo cui meccanismi alternativi di gestione possono svolgere un importante ruolo complementare nella gestione comunitaria della pesca,

B.

considerando che la Commissione ha avviato un dibattito sugli strumenti di gestione della pesca basati sui diritti di pesca («Rights-based management» — RBM),

C.

considerando che numerosi soggetti interessati hanno già fornito contributi al dibattito,

D.

considerando che sono già stati effettuati numerosi studi sui soprammenzionati strumenti di gestione, ma che nessuno di essi ha coperto tutti gli Stati membri costieri dell'UE,

E.

considerando tuttavia che un certo numero di studi ha esaminato il funzionamento e gli effetti di sistemi, applicati sia all'interno che all'esterno dell'UE, che permettono il trasferimento di diritti di pesca per un valore economico,

F.

considerando che la Commissione ha indetto un bando di gara per la realizzazione di uno studio,

G.

considerando che la Commissione ha dichiarato di non avere per il momento l'intenzione di modificare i sistemi di gestione esistenti, ma che ha altresì espresso l'intenzione di introdurre cambiamenti a livello del funzionamento della PCP e che è quindi alla ricerca di alternative attuabili,

H.

considerando che gli attuali sistemi di gestione della pesca nell'Unione europea, ovvero il sistema delle TAC e quello delle quote, non risolvono i problemi del settore e che è necessario e fondamentale organizzare un ampio dibattito su tale questione, valutando gli aspetti positivi e quelli negativi dell'eventuale adozione di nuovi sistemi di gestione,

I.

considerando che è quindi importante valutare in che modo il funzionamento della PCP potrebbe essere migliorato, in particolare mediante la politica di gestione della pesca, le cui lacune attuali sono evidenti,

J.

considerando che gli eventuali cambiamenti non potranno tradursi in miglioramenti se non garantiranno uno sfruttamento delle risorse tale da consentire condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili,

1.

si compiace che la Commissione abbia avviato un dibattito sugli strumenti di RBM quale fase preliminare alla necessaria modifica della politica di gestione attuale;

2.

reputa che le risorse biologiche marine siano un bene pubblico comune;

3.

ritiene che i diritti in questione non dovrebbero essere intesi come diritti di proprietà, bensì come una sorta di usufrutto o di diritto di sfruttamento delle risorse e dovrebbero essere oggetto, di conseguenza, di limitazioni adeguate;

4.

riconosce tuttavia che esistono sistemi di RBM identificabili separatamente, fondati su concezioni diverse per quanto attiene:

a)

al titolare del diritto, alle condizioni di trasferibilità di quest'ultimo e alla scambiabilità per un valore economico;

b)

alla portata del diritto, vale a dire se è definito in base al luogo in cui deve essere esercitato, alla quantità che può essere pescata o allo sforzo che può essere consentito;

5.

si compiace del fatto che la Commissione abbia indetto un bando di gara per la realizzazione di uno studio approfondito sui vari sistemi di gestione;

6.

ritiene che il periodo riservato al dibattito che è stato stabilito sia troppo breve e ne sollecita la proroga affinché siano adeguatamente esplorate e studiate le varie possibilità a disposizione, nonché le loro conseguenze;

7.

riconosce tuttavia, anche prima di disporre di un siffatto studio, che esiste chiaramente un'ampia gamma di sistemi di questo tipo e che la maggior parte di essi, per non dire tutti, applica una qualche forma di RBM, intendendo tale concetto nel senso più ampio; riconosce altresì che le esperienze di gestione mediante diritti di pesca, negli Stati membri che l'hanno applicata, hanno avuto conseguenze molto positive sotto vari aspetti, ad esempio per quanto riguarda la riduzione di capacità;

8.

ritiene che sia altrettanto evidente che, a livello comunitario e almeno in alcuni Stati membri, le forme di RBM applicate sono ibride, per quanto riguarda sia l'assegnazione e la trasferibilità/scambiabilità dei diritti che il modo in cui se ne definisce la portata;

9.

constata il grado di complessità della questione e le difficoltà che ne risultano volendo passare ad un sistema unico, che sia attraverso l'armonizzazione delle prassi degli Stati membri o la gestione a livello comunitario;

10.

è tuttavia del parere che tali difficoltà non siano insormontabili, come dimostra il fatto che la RBM è stata introdotta in molti dei paesi e delle regioni che hanno forti interessi nel settore della pesca, e ritiene che, dal momento che il sistema potrebbe dimostrarsi molto positivo per la gestione di talune flotte comunitarie, sarebbe opportuno prendere in considerazione almeno la possibilità di introdurlo nella PCP;

11.

ritiene che sia necessario verificare le ripercussioni che determinati cambiamenti — segnatamente l'introduzione di quote individuali trasferibili a livello comunitario o altri tipi di accesso fondati su diritti — potrebbero avere in relazione:

alla stabilità relativa e al ruolo che essa svolge nel mantenere la sostenibilità delle comunità che dipendono dalla pesca,

al grado di concentrazione della proprietà di tali diritti e alle conseguenze socioeconomiche che ne derivano,

ai vantaggi di cui le grandi società potrebbero beneficiare, a scapito dei piccoli operatori o della pesca locale,

al timore di costi addizionali connessi, suscettibili di frenare gli investimenti nelle navi, negli attrezzi di pesca, nella sicurezza e nelle condizioni di lavoro,

alla possibilità che le quote non siano detenute direttamente da coloro che esercitano attivamente la pesca;

ai problemi inerenti all'assegnazione iniziale e al conferimento di un vantaggio non previsto a coloro che sono i destinatari dell'assegnazione;

al rischio di un'eccessiva concentrazione dei diritti;

12.

reputa che sia necessario prendere in considerazione tali preoccupazioni prima di intraprendere il passaggio ad un sistema unico, ad esempio la possibilità di fissare, come dimostrano i precedenti già registrati, un limite all'accumulazione di diritti di pesca;

13.

ritiene necessario porre l'accento anche sugli aspetti positivi dellaRBM, sui cui esiste un accordo piuttosto ampio, inclusi i seguenti:

una maggiore razionalizzazione della gestione, che renda direttamente responsabili della gestione e del rispetto delle norme generali coloro che detengono i diritti, cosa che generalmente si traduce in un settore con una maggiore capacità imprenditoriale e una minore dipendenza dalle consulenze, dalla mediazione e dal finanziamento pubblico,

un monitoraggio più semplice nelle flotte cui si applica il sistema, dal momento che le imbarcazioni hanno diritti perfettamente identificati,

la riduzione dei rigetti, data dalla possibilità di acquistare diritti di pesca per le specie con quote ridotte,

le flotte tendono a rendere redditizia la propria attività, il che generalmente comporta una riduzione della capacità tramite l'eliminazione delle unità più vecchie e meno efficienti,

il modo più semplice di applicare il sistema sarebbe quello di assegnare le quote conformemente alla stabilità relativa di ciascuno Stato membro, affinché nemmeno tale stabilità sia colpita;

14.

si chiede se un sistema di RBM unico potrebbe essere adatto in ogni caso a tipi diversi di pesca;

15.

richiama l'attenzione, in tale contesto, sulle necessità diverse che hanno la pesca monospecifica e la pesca multispecifica, nonché sulla situazione speciale delle flotte artigianali;

16.

ritiene, in relazione alle flotte artigianali, che per esse dovrebbero essere previste disposizioni distinte, utilizzando criteri legati alla distanza geografica dalla costa o riservando loro una parte delle quote;

17.

si compiace quindi del fatto che la Commissione non abbia per il momento alcuna intenzione di intervenire nei sistemi di gestione attuali;

18.

ritiene però che bisognerebbe comunque continuare a studiare i vantaggi e gli svantaggi dei diversi sistemi di RBM;

19.

reputa necessario evitare distorsioni economiche nel settore della pesca suscettibili di portare pregiudizio ai piccoli armatori, in particolare a quelli che rappresentano la pesca artigianale;

20.

riconosce che detti sistemi possono promuovere l'efficienza economica, sempre che siano concepiti in modo adeguato; ricorda che tale efficienza è tra gli obiettivi di qualsiasi politica economica e che un'industria della pesca redditizia e sempre meno dipendente dai fondi pubblici è in linea con gli interessi della PCP;

21.

reputa che, essendo la pesca una politica comune, è necessario adottare a livello comunitario meccanismi di gestione dei diritti di pesca che consentano una migliore gestione delle risorse ittiche;

22.

ritiene che l'efficienza economica abbia un valore solo nella misura in cui promuove gli obiettivi della PCP;

23.

invita di conseguenza la Commissione a garantire che gli studi sull'RBM cui darà avvio siano volti a:

I.

fornire un quadro completo e un'analisi esaustiva dei sistemi di gestione attualmente in vigore negli Stati membri;

II.

esaminare le concezioni di base relative ai sistemi di RBM in termini di:

a)

soggetti ai quali i diritti possono essere assegnati, soggetti ai quali possono essere trasferiti e scambiabilità dei diritti, congiuntamente a qualsiasi tipo di limitazione al riguardo; e

b)

portata dei diritti, ossia se sono definiti in termini di localizzazione, quantità (output) o sforzo (input) o una combinazione di questi elementi;

III.

valutare, sfruttando gli elementi risultanti dai sistemi di gestione esistenti, l'efficacia di ciascuna di queste concezioni, allo scopo di conseguire gli obiettivi della PCP per quanto riguarda:

a)

il miglioramento dei mezzi di sussistenza dei dipendenti del settore della pesca,

b)

un'ecologia marina sostenibile in cui sono conservati gli stock ittici,

c)

il mantenimento della sostenibilità delle comunità che dipendono dalla pesca,

d)

la misura in cui il sistema ha, fin dall'inizio, concentrato la proprietà dei diritti di pesca e provocato perdita di posti di lavoro, e

e)

l'efficacia economica del settore della pesca;

IV.

analizzare questi elementi separatamente per i diversi tipi di pesca esercitati all'interno e al di fuori delle acque comunitarie;

24.

esorta la Commissione a riservare un periodo più lungo alla discussione su tale tema;

25.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai Consigli consultivi regionali e al Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura.


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).