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20.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 66/49 |
La situazione particolare delle donne in carcere e l'impatto della detenzione dei genitori sulla vita sociale e familiare
P6_TA(2008)0102
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 sulla particolare situazione delle donne detenute e l'impatto dell'incarcerazione dei genitori sulla vita sociale e familiare (2007/2116(INI))
(2009/C 66 E/09)
Il Parlamento europeo,
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visti gli articoli 6 e 7 del trattato UE e l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata il 12 dicembre 2007 (1), riguardanti la protezione dei diritti dell'uomo, |
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vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 5, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, in particolare l'articolo 7, la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (convenzione europea per la prevenzione della tortura del 1987 e il suo protocollo opzionale relativo alla creazione di un sistema di visite regolari sui luoghi di detenzione predisposto da organi internazionali e nazionali indipendenti, |
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visto l'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i relativi protocolli e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, |
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viste la succitata convenzione europea per la prevenzione della tortura, che ha creato il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa, nonché le relazioni di detto Comitato, |
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visto l'insieme delle norme minime delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti, del 1957, e le dichiarazioni e i principi in materia adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, |
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vista la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, |
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viste le risoluzioni e le raccomandazioni adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, in particolare la risoluzione (73)5 sull'insieme delle norme minime per il trattamento dei detenuti, la raccomandazione R(87)3 sulle norme penitenziarie europee e la raccomandazione R(2006)2 sulle norme penitenziarie europee, |
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viste le raccomandazioni adottate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, in particolare la raccomandazione R(2006)1747 relativa all'elaborazione di una carta penitenziaria europea nonché la raccomandazione R(2000)1469 sulle madri e i neonati in carcere, |
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viste la sua risoluzione del 26 maggio 1989 sulla situazione di donne e bambini in carcere (2), la sua risoluzione del 18 gennaio 1996 sulle cattive condizioni di detenzione nelle carceri dell'Unione europea (3), la sua risoluzione del 17 dicembre 1998 sulle condizioni carcerarie nell'Unione europea: ristrutturazione e pene sostitutive (4), e la sua raccomandazione del 9 marzo 2004 destinata al Consiglio sui diritti dei detenuti nell'Unione europea (5), |
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visto l'articolo 45 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0033/2008), |
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A. |
considerando che in virtù delle convenzioni internazionali (6) ed europee ogni persona incarcerata deve essere trattata nel rispetto dei diritti dell'uomo e che le condizioni di detenzione devono essere conformi ai principi di dignità della persona umana, di non discriminazione e di rispetto della vita privata e familiare e formare oggetto di una valutazione regolare da parte di organismi indipendenti, |
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B. |
considerando che le esigenze e situazioni specifiche delle donne detenute devono essere prese in considerazione nelle decisioni giudiziarie, nelle legislazioni penali e dalle istituzioni penitenziarie degli Stati membri, |
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C. |
considerando che occorre porre in essere misure concrete adeguate ai bisogni specifici delle donne, in particolare l'applicazione di pene alternative, |
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D. |
considerando che le donne incinte in ambiente carcerario non possono ricevere il sostegno, le informazioni e gli elementi necessari per portare avanti adeguatamente la gravidanza e la maternità, segnatamente un'alimentazione equilibrata, condizioni sanitarie idonee, aria fresca, esercizio fisico e cure prenatali e postnatali, |
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E. |
considerando che tutti i detenuti, uomini e donne, devono beneficiare di pari accesso alle cure sanitarie, ma che le politiche penitenziarie devono prestare particolare attenzione alla prevenzione, al controllo e al trattamento, a livello sia fisico che mentale, dei problemi di salute specifici delle donne, |
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F. |
considerando che la salute fisica e mentale della madre va posta in relazione a quella del bambino, |
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G. |
considerando che un gran numero di donne detenute soffrono o hanno sofferto della dipendenza dagli stupefacenti o da altre sostanze suscettibili di essere all'origine di disturbi mentali e comportamentali che richiedono uno specifico trattamento medico e un sostegno sociale e psicologico appropriato nell'ambito di una politica penitenziaria della salute di carattere globale, |
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H. |
considerando che oggi è noto che gran parte delle donne detenute sono state vittime di episodi di violenza, abusi sessuali, maltrattamenti nell'ambito della famiglia e della coppia e si trovano in una situazione di forte dipendenza economica e psicologica e considerando il rapporto diretto di tali episodi con la loro fedina penale e le conseguenze fisiche e psicologiche quali lo stress post-traumatico, |
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I. |
considerando che il personale penitenziario deve essere sufficientemente formato e sensibilizzato alla considerazione della dimensione della parità tra donne e uomini e alle specifiche esigenze e situazioni delle donne detenute; considerando che è auspicabile un'attenzione speciale per le più vulnerabili tra loro, ovvero le minorenni e le disabili, |
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J. |
considerando che il mantenimento dei legami familiari è uno strumento essenziale di prevenzione della recidiva e di reinserimento sociale, oltre che un diritto per tutti i detenuti, i loro figli e gli altri membri della famiglia, e che l'esercizio di tale diritto è spesso particolarmente complicato per le donne a causa della scarsità e dunque della possibile lontananza dei centri di detenzione femminile, |
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K. |
considerando che l'interesse superiore del bambino deve essere sempre preso in considerazione nelle decisioni relative alla sua separazione o al suo mantenimento con il genitore incarcerato, ferma restando, comunque, l'opportunità di fare in modo che l'altro genitore interessato possa esercitare la sua autorità parentale, e di porre in essere le procedure atte a preservare i legami affettivi con l'ambiente familiare d'origine (fratelli e sorelle, nonni e altri membri della famiglia), |
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L. |
considerando che firmando la succitata convenzione sui diritti del fanciullo, al pari di altri strumenti internazionali, le parti si sono impegnate ad assicurare a tutti i bambini, senza alcuna forma di discriminazione e indipendentemente dallo stato giuridico dei genitori, il godimento di tutti i diritti previsti dalla convenzione, in particolare il diritto a cure mediche appropriate, allo svago e all'istruzione, e che tale impegno deve altresì essere applicato ai figli che vivono assieme al loro genitore incarcerato, |
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M. |
considerando che, al di là della repressione di un atto illegale, il ruolo degli istituti penitenziari dovrebbe mirare altresì al reinserimento sociale e professionale, tenuto conto delle situazioni di esclusione sociale e di povertà che caratterizzano spesso il passato di numerosi detenuti sia uomini che donne, |
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N. |
considerando che molte detenute sono implicate, al momento della loro incarcerazione, in procedimenti giudiziari pendenti (procedimento di abbandono, di accoglienza temporanea o di adozione di minori, divorzio o separazione, espulsione dal domicilio, ecc.) che le pongono in una situazione di vulnerabilità e in uno stato permanente di incertezza e di stress, |
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O. |
considerando che le persone detenute spesso non sono a conoscenza delle risorse sociali disponibili e che, in molti casi, il fatto di non essere in possesso dei documenti amministrativi relativi alla loro situazione (carta d'identità, tesserino della sicurezza sociale, libretto di famiglia, ecc.) perché li hanno perduti o perché sono scaduti impedisce loro, nella pratica, di esercitare i diritti accordati ai cittadini di ciascuno Stato membro, |
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P. |
considerando che la parità di accesso dei detenuti, uomini e donne, all'occupazione, alla formazione professionale e al tempo libero durante la detenzione è fondamentale per il loro equilibrio psicologico e il loro reinserimento nella società e nel mondo del lavoro, |
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Q. |
considerando che non basta permettere ai detenuti, uomini e donne, di accedere alle offerte, per quanto variegate, in materia di istruzione, formazione, occupazione, tempo libero ed interventi personali, e che è necessario mettere a punto programmi di accompagnamento che facilitino la loro partecipazione alla preparazione e allo svolgimento del loro percorso di reinserimento, |
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R. |
considerando che le donne detenute devono poter accedere senza discriminazione alcuna a un'occupazione retribuita e al volontariato, nonché a misure di formazione professionale e civica diversificate atte a favorire il loro reinserimento dopo l'espiazione della pena e adatte alle esigenze del mercato del lavoro, |
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S. |
considerando che il successo del reinserimento sociale dei detenuti, uomini e donne, nonché la prevenzione della recidiva si basano sulla qualità dell'inquadramento fornito durante la detenzione, in particolare attraverso partenariati instaurati con imprese e organismi di assistenza sociale, nonché sul monitoraggio e l'assistenza socioprofessionale offerti dopo l'espiazione della pena, |
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T. |
considerando che esiste un bisogno manifesto di dati e di statistiche ripartite per genere, globali, chiare e aggiornate, |
Condizioni di detenzione
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1. |
incoraggia gli Stati membri a investire risorse sufficienti a favore dell'ammodernamento e dell'adeguamento delle rispettive infrastrutture penitenziarie e a dare attuazione alla succitata raccomandazione R(2006)2 del Consiglio d'Europa onde assicurare condizioni di detenzione rispettose della dignità umana e dei diritti fondamentali, in particolare in materia di alloggio, sanità, igiene, alimentazione, aerazione e luce; |
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2. |
ribadisce la sua richiesta alla Commissione e al Consiglio affinché adottino, sulla base dell'articolo 6 del trattato UE, una decisione quadro sulle norme minime di protezione dei diritti dei detenuti, conformemente a quanto raccomandato dal Consiglio d'Europa nella sua succitata raccomandazione R(2006)2 ed invita il Consiglio a diffondere e promuovere l'applicazione delle regole penitenziarie del Consiglio d'Europa ai fini di una maggiore armonizzazione delle condizioni di detenzione in Europa, in particolare per quanto attiene al rispetto delle esigenze specifiche delle donne, nonché la chiara affermazione dei diritti e degli obblighi dei detenuti, uomini e donne; |
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3. |
invita la Commissione a includere nella sua relazione annuale sui diritti dell'uomo una valutazione del rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti, uomini e donne nonché delle condizioni speciali di detenzione previste per le donne; |
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4. |
esorta gli Stati membri e i paesi candidati all'adesione a ratificare il protocollo opzionale alla convenzione europea per la prevenzione della tortura che stabilisce un sistema di controllo indipendente dei luoghi di detenzione e invita il Consiglio e la Commissione a promuovere la ratifica di tale convenzione e del suo protocollo nell'ambito della politica estera dell'Unione europea; |
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5. |
ricorda che la conformità della gestione dei centri di detenzione con le norme giuridiche nazionali e internazionali debba essere stabilita mediante ispezioni regolari da parte delle autorità competenti; |
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6. |
invita gli Stati membri a adottare le misure necessarie per garantire l'ordine negli istituti penitenziari nonché la sicurezza del personale e di tutti i detenuti, mettendo fine alle situazioni di violenza e di abuso cui sono particolarmente esposte le donne e le persone appartenenti a minoranze etniche o sociali; |
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7. |
chiede a ciascuno Stato membro di agevolare l'accesso delle donne detenute alle campagne di prevenzione condotte abitualmente tra la popolazione, quale la diagnosi precoce dei tumori al seno e al collo dell'utero, e di permettere loro di accedere, allo stesso titolo delle altre donne, ai programmi nazionali di planning familiare; |
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8. |
ricorda la «specificità» delle prigioni femminili ed insiste sull'introduzione di strutture di sicurezza e di reinserimento concepite per le donne ricorda inoltre che per le donne vittime di abusi, sfruttamento ed esclusione, è importante creare modalità di reinserimento in un ambiente che dia loro sostegno e risponda alle loro esigenze individuali;; |
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9. |
invita gli Stati membri a integrare la dimensione della parità tra donne e uomini nella rispettiva politica penitenziaria e nei rispettivi centri di detenzione nonché a tenere maggiormente presenti le specificità femminili e il passato spesso traumatico delle donne detenute, soprattutto attraverso la sensibilizzazione e la formazione appropriata del personale medico e carcerario e la rieducazione delle donne ai valori fondamentali:
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10. |
invita gli Stati membri a garantire un accesso uguale e non discriminatorio per le donne alle cure mediche di qualsiasi tipo, che devono essere di qualità equivalente a quelle dispensate al resto della popolazione, per prevenire e trattare efficacemente le malattie specificamente femminili; |
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11. |
ricorda la necessità di adottare misure a favore di una migliore presa in considerazione delle specifiche esigenze delle donne detenute in materia d'igiene in relazione alle infrastrutture penitenziarie e alle dotazioni igieniche necessarie; |
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12. |
invita gli Stati membri ad adottare una politica penitenziaria della salute di natura globale che identifichi e curi sin dall'incarcerazione le turbe fisiche e mentali, nonché a fornire assistenza medica e psicologica a tutti i detenuti, uomini e donne, che soffrono di dipendenze, rispettando nel contempo le specificità femminili; |
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13. |
invita gli Stati membri a adottare tutte le misure necessarie al fine di fornire un sostegno psicologico a tutte le donne detenute, in particolare a quelle che hanno subito violenze o maltrattamenti nonché alle madri che allevano da sole i propri figli e alle minorenni delinquenti, con l'obiettivo di accordare loro una migliore protezione e di migliorare le loro relazioni familiari e sociali e, pertanto, le loro possibilità di reinserimento; raccomanda di formare e sensibilizzare il personale penitenziario alla particolare vulnerabilità di queste detenute; |
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14. |
raccomanda che la detenzione delle donne incinte e delle madri che accudiscono figli in tenera età sia prevista solo in ultima istanza e che, in questo caso estremo, queste ultime possano ottenere una cella più spaziosa, possibilmente individuale, e si vedano accordata particolare attenzione soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione e l'igiene; considera inoltre che le donne incinte debbano poter beneficiare di controlli prenatali e postnatali di qualità nonché di corsi di educazione parentale di qualità equivalente a quelli offerti fuori dall'ambiente penitenziario; |
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15. |
sottolinea che nei casi in cui il parto in carcere si sia svolto normalmente il bambino è generalmente sottratto alla madre entro le 24/72 ore successive alla nascita, ed invita la Commissione e gli Stati membri a prevedere altre soluzioni; |
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16. |
sottolinea la necessità che il sistema giudiziario vigili sul rispetto dei diritti del bambino in sede di esame delle questioni connesse alla detenzione della madre; |
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17. |
chiede agli Stati membri di rispettare pienamente la diversità degli orientamenti sessuali nonché le diverse forme di vita familiare, nella misura in cui non infrangano la legge; |
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18. |
sottolinea la necessità di porre fine alla detenzione di ragazze e ragazzi di età pari e inferiore a 18 anni in carceri per adulti; |
Mantenimento dei legami familiari e delle relazioni sociali
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19. |
raccomanda che pene sostitutive della detenzione siano comminate in misura maggiore, come le alternative sociali, segnatamente per le madri, allorché la pena prevista e il rischio per la sicurezza pubblica risultano scarsi, nella misura in cui la loro detenzione possa determinare gravi perturbazioni nella vita familiare, soprattutto quando esse sono a capo di famiglie monoparentali o hanno figli in tenera età o hanno a carico persone non autosufficienti o disabili; ricorda che le autorità giudiziarie dovrebbero tener conto di tali elementi nella scelta della pena, in particolare dell'interesse superiore del bambino del genitore perseguito; raccomanda altresì di prevedere la possibilità di far beneficiare i detenuti uomini con figli minori a carico o che assolvono ad altre responsabilità familiari di misure analoghe a quelle previste per le madri; |
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20. |
sottolinea che le ripercussioni dell'isolamento e del disagio sulla salute delle detenute incinte possono avere, a loro volta, conseguenze nefaste o pericolose per il bambino, delle quali occorre tener conto molto seriamente al momento di decidere in merito alla detenzione; |
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21. |
insiste altresì sulla necessità che l'amministrazione giudiziaria si informi circa l'esistenza di bambini prima di decidere in merito ad una detenzione preventiva o al momento della condanna e che si accerti che siano state prese misure per salvaguardare l'integralità dei loro diritti; |
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22. |
invita gli Stati membri ad aumentare il numero dei centri di detenzione femminili e a ripartirli meglio sul loro territorio in modo da facilitare il mantenimento dei legami familiari e di amicizia delle donne detenute, nonché a dar loro la possibilità di partecipare a cerimonie religiose; |
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23. |
raccomanda agli Stati membri di incoraggiare le istituzioni penitenziarie ad adottare norme elastiche per quanto concerne le modalità, la frequenza, la durata e gli orari delle visite che dovrebbero essere permesse ai membri della famiglia, agli amici e ai terzi; |
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24. |
invita gli Stati membri a facilitare il ravvicinamento familiare e in particolare le relazioni dei genitori incarcerati con i figli, a meno che ciò sia in contrasto con l'interesse del bambino, predisponendo strutture di accoglienza la cui atmosfera sia diversa da quella dell'universo carcerario e che permettano attività comuni e un contatto affettivo adeguato; |
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25. |
esorta gli Stati membri a conformarsi ai rispettivi obblighi internazionali assicurando la parità dei diritti e di trattamento dei figli che vivono con il genitore detenuto, nonché a creare condizioni di vita adatte alle loro esigenze in unità totalmente indipendenti e il più lontane possibile dall'ambiente carcerario ordinario, permettendo loro di inserirsi nei sistemi di custodia o negli istituti scolastici tradizionali e prevedendo un regime ampio e flessibile di uscite in compagnia di membri della famiglia o del personale di associazioni per la protezione dell'infanzia, suscettibili di favorirne il corretto sviluppo fisico, mentale, morale e sociale e prevedendo infrastrutture adeguate nonché personale qualificato, capace di assistere le madri detenute nelle loro responsabilità educative e di assistenza; raccomanda altresì, nel caso di figli minori in carcere, di facilitare l'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore interessato; |
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26. |
constata con rammarico che un gran numero di donne detenute sono madri nubili e che perdono il contatto con i loro figli, talvolta in via definitiva; chiede alla Commissione e agli Stati membri di definire e di porre in essere politiche alternative al fine di evitare la separazione totale; |
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27. |
invita con fermezza gli Stati membri a fornire a tutti i detenuti un aiuto giuridico gratuito incentrato sulle questioni penitenziarie e, nel caso delle donne detenute, specializzato in diritto di famiglia, onde poter rispondere alle questioni relative all'accoglienza, all'adozione, alla separazione, alle violenze connesse al genere, ecc.; |
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28. |
raccomanda che siano lanciate campagne d'informazione e di orientamento in merito ai servizi sociali forniti dalla comunità e le procedure di aggiornamento dei documenti amministrativi relativi alla loro situazione personale, familiare e sociale, affinché le donne detenute possano esercitare pienamente i loro diritti di cittadine; |
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29. |
invita gli Stati membri a porre in essere misure di accompagnamento psicosociale al fine di preparare al meglio la separazione fra il bambino e la madre detenuta e ridurne l'impatto negativo; |
Reinserimento sociale e professionale
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30. |
raccomanda agli Stati membri di adottare le misure necessarie per offrire a tutti i detenuti, uomini e donne, possibilità di impiego che permettano lo sviluppo personale, adeguatamente retribuite e diversificate, evitando qualsiasi segregazione basata sul genere e qualsiasi altra forma di discriminazione, nonché di creare a tal fine partenariati con imprese; |
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31. |
invita gli Stati membri a investire maggiori risorse, tra l'altro utilizzando gli strumenti finanziari comunitari relativi all'occupazione e all'inserimento sociale, come il Fondo sociale europeo e Progress, per sviluppare nell'ambiente carcerario programmi di alfabetizzazione, di istruzione durante l'intero arco della vita e di formazione professionale adeguati alle esigenze del mercato del lavoro e che possano dar luogo all'ottenimento di un diploma; |
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32. |
sottolinea che tali programmi dovrebbero comprendere corsi di lingue, compreso l'apprendimento della lingua nazionale (o almeno di una delle lingue nazionali) per i detenuti stranieri, uomini e donne, di informatica, nonché di comportamento sociale e professionale; |
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33. |
sottolinea il ruolo fondamentale delle organizzazioni non governative in materia di reinserimento sociale e professionale dei detenuti, in particolare delle donne, ed invita pertanto gli Stati membri ad incoraggiare lo sviluppo delle attività di tali organizzazioni nell'ambiente carcerario, segnatamente mediante un aumento delle risorse a loro destinate, un'agevolazione delle condizioni di accesso dei loro membri agli istituti penitenziari ed una maggiore sensibilizzazione del personale penitenziario alla necessità di una buona collaborazione con tali operatori; |
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34. |
ritiene che, salvo in caso di rischi importanti per la sicurezza pubblica e di gravi pene, una maggiore utilizzazione dei regimi di semilibertà, che consenta ai detenuti, uomini e donne, di lavorare o di seguire una formazione professionale all'esterno dell'ambiente carcerario potrebbe facilitarne il reinserimento sociale e professionale; |
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35. |
sottolinea che le condizioni di lavoro dei detenuti e delle detenute, e particolarmente quelle delle donne incinte o puerpere, devono essere conformi alla legislazione nazionale e comunitaria ed essere controllate regolarmente dalle autorità competenti; |
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36. |
sottolinea la necessità di favorire la partecipazione dei detenuti, uomini e donne, ad iniziative d'impegno professionale e di reinserimento sociale, segnatamente mediante un bilancio della loro situazione personale e prevedendo una valutazione annuale di tale partecipazione; |
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37. |
considera prioritario l'avvio, in ciascun centro di detenzione, di programmi di accompagnamento e di sostegno individuale, accessibili a tutti i detenuti, uomini e donne, su base volontaria, per la definizione, la realizzazione e il completamento dei loro progetti di sviluppo personale e d'inserimento sociale, destinati a proseguire anche dopo la loro uscita dal carcere; |
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38. |
ricorda la necessità di attuare, durante e dopo il periodo della detenzione, misure di aiuto sociale volte a preparare e ad assistere la persona detenuta nei suoi tentativi di reinserimento, in particolare nella ricerca di un alloggio e di un'occupazione, onde evitare situazioni di esclusione sociale e di recidiva; |
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39. |
sottolinea l'importanza di mantenere e promuovere i contatti tra i detenuti, uomini e donne, e il mondo esterno, in particolare mediante l'accesso alla stampa scritta e ai mezzi di informazione, nonché la comunicazione con gli organismi di assistenza sociale, le ONG e le associazioni culturali, artistiche o di altro tipo riconosciute dalle autorità penitenziarie; |
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40. |
ricorda che l'accesso regolare di tutti i detenuti ad attività sportive e ricreative nonché a possibilità di educazione artistica o culturale è fondamentale per salvaguardare il loro equilibrio psicologico e favorisce le loro opportunità di reinserimento sociale; |
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41. |
invita la Commissione ad accordare un'attenzione particolare alla popolazione carceraria nel quadro del suo programma di azione e di lotta contro l'esclusione sociale; |
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42. |
raccomanda agli Stati membri di accordare un'attenzione specifica ai detenuti stranieri, uomini e donne in particolare per quanto riguarda le differenze linguistiche e culturali, di facilitare il mantenimento dei contatti con i loro familiari e di permettere loro di mettersi in contatto con i consolati e di accedere alle risorse e ai programmi penitenziari nonché ad informazioni a loro facilmente comprensibili; raccomanda altresì di tenere conto della specificità della situazione delle donne straniere nella programmazione delle attività penitenziarie, di formare gli agenti a lavorare in un quadro multiculturale sia all'interno degli istituti penitenziari che all'esterno e di istituire servizi di mediazione all'interno e all'esterno degli istituti penitenziari; |
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43. |
invita gli Stati membri, nel quadro dei programmi di agevolazione del reinserimento sociale e professionale, ad adottare tutte le misure necessarie al fine di recepire nelle loro legislazioni nazionali le norme volte a favorire le assunzioni degli ex detenuti, in particolare delle madri che allevano da sole i propri figli e delle minorenni delinquenti, per quanto riguarda il settore professionale sia pubblico che privato; |
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44. |
incoraggia gli Stati membri a scambiarsi informazioni e buone pratiche sulle condizioni di detenzione, in particolare femminile, nonché sotto il profilo dell'efficacia delle misure di formazione professionale e di reinserimento sociale; ritiene importante, in tale contesto, incoraggiare e finanziare la partecipazione delle autorità e degli operatori direttamente interessati allo studio di programmi innovativi e di buone prassi, nonché ai congressi e ai dibattiti nazionali ed internazionali, quale fattore di motivazione ed elemento generatore di energie positive; |
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45. |
invita la Commissione, in coordinamento con gli Stati membri, a incoraggiare ricerche sull'ambiente carcerario focalizzate sulla dimensione di genere e a finanziare studi sulle cause della criminalità, sul contesto in cui ha luogo il comportamento criminoso nonché sull'efficacia dei sistemi penali onde permettere di migliorare le opportunità di partecipazione dei detenuti, uomini e donne, alla vita sociale, familiare e professionale; * ** |
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46. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione. |
(1) GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.
(2) GU C 158 del 26.6.1989, pag. 511.
(3) GU C 32 del 5.2.1996, pag. 102.
(4) GU C 98 del 9.4.1999, pag. 299.
(5) GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 154.
(6) Articoli 1, 3, 5 e 12 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il primo principio fondamentale relativi al trattamento dei detenuti, ripreso dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nell'allegato alla sua risoluzione 45/111 del 14 dicembre 1990.