20.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 66/9


«Valutazione dello stato di salute» della PAC

P6_TA(2008)0093

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2008 sulla «valutazione dello stato di salute» della PAC (2007/2195(INI))

(2009/C 66 E/03)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 20 novembre 2007, dal titolo «In preparazione alla “valutazione dello stato di salute” della PAC riformata» (COM(2007)0722),

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (1),

vista la sua posizione dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (2),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2007 sull'aumento dei prezzi dei mangimi e dei prodotti alimentari (3),

vista la sua posizione del 26 settembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione per il 2008 (4),

vista la sua posizione del 14 febbraio 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 (5),

vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2005 sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013 (6),

visto l'accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (7), in particolare gli allegati I e III e le dichiarazioni 3 e 9,

visti l'Atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (8),

vista la decisione del Consiglio del 22 marzo 2004 recante adattamento dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, a seguito della riforma della politica agricola comune (9),

visto il mandato conferito dal Consiglio europeo alla Commissione europea per condurre negoziati in campo agricolo, nell'ambito delle conclusioni del Consiglio europeo in preparazione della terza Conferenza ministeriale dell'OMC del 26 ottobre 1999,

visto l'articolo 33, paragrafo 2, del trattato CE, recepito senza modifiche nel trattato di Lisbona,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0047/2008),

A.

considerando che l'agricoltura, insieme all'industria alimentare ad essa collegata, rappresenta uno dei maggiori settori dell'economia dell'UE, determina la sicurezza del suo approvvigionamento alimentare e inoltre partecipa in grado sempre maggiore alla definizione della sicurezza energetica,

B.

considerando che una politica agricola comune (PAC) dell'UE basata su un modello agrario europeo economico, ecologico e sociale capace di garantire la sostenibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, sarà necessaria anche in futuro; considerando tuttavia che occorre proseguire sulla via fruttuosa delle riforme, potenziando ulteriormente lo sviluppo rurale,

C.

considerando che in futuro la PAC dovrà eliminare gli ostacoli che attualmente si frappongono all'accesso dei giovani all'attività agricola, facendo del trasferimento da una generazione alla successiva una delle sue priorità,

D.

considerando che la riduzione della burocrazia nel settore agricolo mediante l'introduzione di normative trasparenti, più semplici e meno farraginose comporterebbe una diminuzione delle spese per le imprese e i produttori agricoli nonché un minore dispendio amministrativo,

E.

considerando che la PAC deve evolvere per poter affrontare le grandi differenze a livello delle strutture agricole e regionali e deve, nel contempo, rispondere a nuove sfide quali il cambiamento climatico, la protezione del suolo e delle acque, la maggiore apertura al mercato mondiale o, ancora, la fornitura di biomassa, di materie prime e di energia rinnovabile; considerando che è necessario che la PAC sia dotata di risorse sufficienti e rispetti i suoi obiettivi originari, riaffermati recentemente nel trattato di Lisbona e riassumibili nella produzione di alimenti sani, di alta qualità, garantendo al contempo l'approvvigionamento a tutti gli europei a prezzi ragionevoli e consentendo agli agricoltori di mantenere i propri livelli di reddito,

F.

considerando che qualsiasi futura modifica della PAC dovrebbe tener conto della situazione specifica dei paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli meno avanzati, ed evitare di compromettere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli in tali paesi,

G.

considerando che sono state attuate con piena riuscita riforme fondamentali nel regime del sostegno diretto, e questo in tre riprese a partire dal 1992, così come in tutte le principali organizzazioni di mercato, ad eccezione di quella del settore lattiero-caseario, a partire dal 2004,

H.

considerando che tutti i paesi sviluppati hanno una politica agricola; considerando che nuove circostanze, come la crescita demografica mondiale, il cambiamento climatico, la crescente domanda energetica, la riduzione del sostegno dei prezzi e la maggiore apertura al mercato mondiale tendono, da un lato, a far aumentare i prezzi dei prodotti agricoli sul mercato europeo e provocano, dall'altro, fluttuazioni nettamente più pronunciate a livello dei rendimenti e una maggiore volatilità dei prezzi, ragion per cui diventa più che mai necessario mantenere la politica agricola comune,

I.

considerando che la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare (intesa in senso sia quantitativo che qualitativo) rimarrà uno degli obiettivi essenziali della PAC, accanto a quello della preservazione degli ecosistemi, senza la quale non si può avere una produzione sana e durevole, e a quello dell'ottimizzazione dell'utilizzo del suolo in tutta l'UE,

J.

considerando che l'UE ha compiuto sforzi considerevoli per ridurre la spesa agricola in relazione al bilancio complessivo, abbassandone la quota da quasi l'80 % negli anni '70 al 33 % entro la fine delle attuali prospettive finanziarie, mentre la superficie agricola totale dal 2003 è aumentata del 37 % per via dell'adesione di nuovi Stati membri,

K.

ricordando gli impegni assunti dai capi di Stato e di governo in occasione del Vertice di Berlino, riguardanti la garanzia delle spese totali per il primo pilastro della PAC fino al 2013,

L.

considerando che l'Atto di adesione del 2004 prevede deroghe all'applicazione di talune norme della PAC ai nuovi Stati membri, così da compensare il livello inferiore dei pagamenti diretti,

M.

considerando che in talune regioni non esiste alcuna alternativa a certe forme di produzione agricola tradizionale, che spesso costituiscono attività agricole fondamentali per queste regioni e quindi devono essere assolutamente preservate e sostenute per motivi imperativi di politica ambientale e regionale e per salvaguardare il tessuto economico e sociale, soprattutto alla luce del ruolo svolto dalla PAC in quelle regioni cosiddette di convergenza, in cui l'agricoltura e l'allevamento tendono ad assumere grande importanza quale strumento di sviluppo economico e di creazione di occupazione,

N.

considerando che occorre garantire Stabilità agli agricoltori dell'UE affinché le loro aspettative e i loro investimenti non siano vanificati, e che in determinati settori i sistemi regolatori devono permettere una prevedibilità a medio e a lungo termine,

O.

considerando che il legislatore europeo deve evitare che gli agricoltori e gli allevatori europei siano discriminati sia in seno all'Unione che in relazione ai loro concorrenti dei paesi terzi o deve ricorrere a strumenti adeguati per creare parità di opportunità per gli agricoltori e allevatori europei (parità di condizioni di concorrenza); considerando che occorrerà in particolare assicurare che le norme di qualità, di sanità, di ambiente, di benessere degli animali o altro, obbligatorie per gli agricoltori dell'UE, siano rispettate anche dagli esportatori di prodotti agricoli verso l'Unione europea,

P.

considerando gli obiettivi della PAC sono formulati all'articolo 33 del trattato CE e che, con riserva della piena ratifica del trattato di Lisbona, tutte le decisioni giuridiche e di bilancio fondamentali concernenti la PAC richiederanno l'approvazione del Parlamento,

Q.

considerando che garantire la sicurezza alimentare ai cittadini dell'UE è una priorità e che la si può realizzare al meglio attraverso una combinazione di aiuti alla produzione alimentare dell'UE e attraverso importazioni nel quadro delle norme dell'OMC; che tale sicurezza alimentare dipende anche dal contributo dell'UE alla costituzione delle scorte mondiali (oggi drammaticamente limitate), nella prospettiva di consentire all'UE stessa non solo di tutelarsi da penurie ma anche di assumersi la responsabilità per quanto concerne la sicurezza globale dello approvvigionamento alimentare,

R.

considerando che occorre effettuare un'analisi più approfondita dell'evoluzione dei mercati e delle sue ripercussioni sul mercato interno, data la situazione internazionale relativa alla produzione e ai prezzi delle materie prime,

Introduzione

1.

insiste sulla difesa del concetto di agricoltura sostenibile, competitiva e multifunzionale, che mantenga il carattere specifico di ciascun settore e zona di produzione e il cui obiettivo fondamentale sia l'approvvigionamento della popolazione con alimenti sani e sicuri, in quantità sufficienti e a prezzi ragionevoli per il consumatore;

2.

ritiene che la riforma della PAC del 2003 sia stata, nei suoi aspetti essenziali, un notevole successo, dato che ha permesso di accrescere considerevolmente la trasparenza e l'efficacia della PAC stessa, rafforzando nel contempo la responsabilità degli agricoltori e il loro orientamento ai bisogni del mercato, e ritiene altresì che tale processo debba essere proseguito, a condizione che sia rispettato l'impegno dei capi di Stato e di governo del dicembre 2002 di mantenere intatti fino al 2013 i fondi agricoli del primo pilastro; segnala per contro la necessità di proseguire una decisa semplificazione amministrativa della PAC e delle molte direttive e regolamenti UE aventi un impatto sugli agricoltori, al fine di alleviare l'onere per questi ultimi, senza che tale semplificazione dia luogo a una rinazionalizzazione della PAC o a un'ulteriore riduzione degli aiuti a favore degli agricoltori nell'UE;

3.

ritiene che l'abbandono di qualsiasi forma di regolamentazione in seno all'OMC non sia auspicabile politicamente in quanto, come dimostrato dalla situazione attuale, i livelli degli stock europei e mondiali sono estremamente bassi, si ripercuotono negativamente sul potere d'acquisto dei consumatori e sui redditi degli agricoltori e, al contempo, facilitano la speculazione; sottolinea peraltro che occorre disporre di strumenti contro un eventuale cambiamento drastico della congiuntura o volti ad affrontare i rischi d'incidenti sanitari o i risultati di catastrofi naturali sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico;

4.

accoglie pertanto favorevolmente gli adeguamenti tecnici derivanti dalla summenzionata comunicazione della Commissione, intesi ad assicurare il funzionamento della riforma del 2003, e chiede alla Commissione di garantire il principio economico fondamentale di stabilità nella PAC;

5.

chiede alla Commissione, in vista di riforme future, di effettuare un'analisi dei costi e benefici della PAC in termini di sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, autosufficienza nell'approvvigionamento e conservazione delle comunità rurali; sollecita la Commissione ad effettuare un'analisi del costo che può comportare per il consumatore l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari conseguente alla crescita della domanda mondiale, raffrontato con la spesa che la politica agricola rappresenta oggi per il cittadino;

6.

ritiene che, in relazione ai negoziati dell'OMC, la sfida per l'UE consista nel far fronte a tutti i vincoli futuri in modo da massimizzare la propria prosperità interna; ribadisce che spetta all'UE di fare il miglior uso possibile della flessibilità disponibile, ad esempio nel caso dei «prodotti sensibili»; sottolinea tuttavia che la condizione per qualsiasi accordo sull'agricoltura nel quadro dell'OMC consiste nel pervenire ad un accordo sulla proprietà intellettuale che copra le indicazioni geografiche e il riconoscimento degli interessi non commerciali quali criteri di importazione

7.

invita la Commissione a tenere in conto, nel quadro degli attuali negoziati OMC, le specificità della produzione agricola in quanto settore di produzione alimentare ed elemento strutturale ai fini dell'equilibrio territoriale, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia di adeguati livelli quantitativi e qualitativi in materia di sicurezza alimentare;

8.

ritiene tuttavia che l'UE debba disporre di strumenti sufficienti in grado di far fronte a crisi di mercato e di approvvigionamento nei settori agricolo e sanitario in futuro;

9.

sottolinea la necessità di procedere al riconoscimento, in modo effettivo e con mezzi adeguati, finanziari e di altro tipo, delle funzioni produttive, ambientali e rurali svolte dall'agricoltura;

10.

appoggia in linea di principio l'integrazione degli obiettivi generali nella PAC, segnatamente la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, la coesione territoriale, la protezione dei consumatori, dell'ambiente, del clima e degli animali, le energie rinnovabili e la biodiversità; segnala tuttavia che ciò deve collocarsi nel quadro di una politica di sviluppo sostenibile che combini prestazione economica, conservazione degli ambienti e delle risorse naturali, valorizzazione del territorio ed equità sociale; ricorda tuttavia che i Capi di Stato e di governo hanno confermato gli obiettivi della PAC mantenendo il contenuto dell'articolo 33 del trattato CE nel trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007;

11.

sottolinea che l'integrazione di obiettivi generali nella PAC non dovrebbe mettere in questione la produzione di prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento in regioni montane, svantaggiate, periferiche e insulari dell'UE, che applicano metodi di produzione estensiva e forniscono in ampia misura prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento per il mercato locale, ma che vendono tali prodotti anche sui mercati nazionali degli Stati membri;

12.

ritiene che, se l'UE impone requisiti rigorosi ai suoi agricoltori e produttori, essa debba altresì assicurare che gli stessi requisiti siano soddisfatti da quanti esportano i loro prodotti agricoli verso l'UE e debba altresì insistere sull'inclusione degli obiettivi generali di cui sopra nei negoziati OMC;

13.

respinge una riduzione del bilancio complessivo del primo pilastro per il periodo che va fino al 2013 e sottolinea che, in un momento in cui i mercati agricoli e dell'allevamento sono colpiti da turbolenze e le riforme si trovano solo a metà percorso, gli agricoltori hanno assolutamente bisogno di affidabilità, sicurezza e, soprattutto, rispetto delle decisioni assunte nel 2003;

14.

respinge qualsiasi discriminazione basata sulle dimensioni dell'azienda e sulla forma giuridica in sede di pagamenti diretti, ma riconosce al contempo che tutta la ridistribuzione degli aiuti nel quadro del primo pilastro deve basarsi su una valutazione olistica dei suoi effetti sulla coesione sociale e regionale, sull'occupazione, sull'ambiente, sulla competitività e sull'innovazione;

15.

chiede di fornire aiuti esclusivamente agli agricoltori attivi nella produzione agricola;

16.

segnala che la summenzionata comunicazione della Commissione riserva troppo poca attenzione ai problemi, alle necessità e alle sfide cui si trova confrontato il settore agricolo dei dodici nuovi Stati membri, e raccomanda di tenerne conto in occasione delle prossime riforme, prendendo anche in considerazione un finanziamento supplementare specifico destinato alla ristrutturazione e all'ammodernamento;

Pagamenti diretti

17.

considera i pagamenti diretti assolutamente necessari anche in futuro in quanto garanzia di reddito di base, non solo in caso di disfunzioni del mercato ma anche come remunerazione per la fornitura di beni comuni da parte degli agricoltori e come compensazione per le norme in materia di ambiente, di approvvigionamento e sicurezza alimentare, di tracciabilità e di benessere animale nonché in campo sociale, che sono estremamente rigorose raffrontate su scala internazionale;

18.

rileva tuttavia che il livello dei pagamenti non sempre sembra essere commisurato agli sforzi compiuti dagli agricoltori interessati per conformarsi alle norme, in quanto i pagamenti continuano a dipendere in ampia misura dalle spese storiche;

19.

sollecita pertanto una relazione della Commissione che valuti l'entità dei costi addizionali di cui devono farsi carico gli agricoltori europei, rispetto ai loro principali concorrenti sul mercato mondiale, per conformarsi alle norme comuni in materia di ambiente, di benessere degli animali e di sicurezza alimentare; la relazione dovrebbe inoltre paragonare questi costi all'importo reale dei pagamenti diretti percepiti dagli agricoltori, nonché trattare in maniera sufficientemente dettagliata i vari tipi di agricoltori nei singoli Stati membri; essa poi dovrebbe essere pubblicata prima che inizino le procedure decisionali relative alla politica agricola comune dopo il 2013;

20.

accoglie con favore la proposta della Commissione di concedere agli Stati membri su base volontaria maggiore flessibilità nel passaggio verso una separazione dei pagamenti diretti dai valori di riferimento storici e verso un sistema più uniforme, e invita la Commissione a chiarire, contestualmente alla presentazione della proposta legislativa, se, alla luce delle esperienze positive negli Stati membri, per questi ultimi sia realizzabile entro il 2013 una transizione più rapida su base volontaria verso un premio unico regionale o nazionale per superficie per quanto riguarda i pagamenti disaccoppiati; sottolinea tuttavia che gli Stati membri con disaccoppiamento completo (o parziale) basato sui pagamenti storici possano scegliere di abbandonare tale sistema in vigore fino al 2013; invita la Commissione ad effettuare uno studio circa l'impatto potenziale di un premio per superficie, in particolare per quanto riguarda le aziende agricole ad alta densità di allevamento su superfici agricole relativamente piccole;

21.

sottolinea che, optando per il passaggio a un modello regionale, occorre tenere conto delle difficoltà dovute alle peculiarità dei diritti specifici per l'allevamento, vale a dire il fatto che alcuni allevatori non dispongono, o dispongono solo limitatamente, di superfici agricole, nonché il fatto che l'allevamento estensivo in numerose regioni dell'UE si basa su un uso collettivo di pascoli indivisi, di proprietà di comuni, di comunità o di organismi statali;

22.

ritiene che, dato il numero sempre maggiore di settori coperti dal regime di pagamento unico (RPU) e alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale regime, alcune decisioni e norme d'applicazione risultino inutilmente rigide e complesse, per cui appare necessaria una ridefinizione delle norme, del quadro applicativo e della gestione amministrativa, che ne agevoli l'applicazione negli Stati e nei settori che lo desiderino;

23.

ritiene che il disaccoppiamento dei pagamenti diretti in generale abbia condotto con successo a orientare l'agricoltura europea verso il mercato, dati l'impatto più incisivo sul reddito e la maggiore libertà di decisione degli agricoltori nonché la connessa semplificazione della PAC; invita la Commissione ad applicare la politica di disaccoppiamento a ritmo più sostenuto, a meno che ciò non risulti in svantaggi considerevoli sul piano socioeconomico e/o ambientale in determinate regioni, in particolare quelle meno favorite; rileva tuttavia che vanno elaborate ulteriori valutazioni di impatto al fine di determinare in modo esaustivo gli effetti del disaccoppiamento per quanto riguarda determinate regioni, la produzione e il mercato fondiario;

24.

ritiene che in generale il disaccoppiamento degli aiuti diretti dalla produzione agricola possa a lungo termine contribuire a ridurre l'impatto ambientale negativo dell'agricoltura europea, purché sia accompagnato da un sostegno rafforzato alle pratiche sostenibili nello sviluppo rurale;

25.

rileva che qualsiasi ulteriore disaccoppiamento dovrebbe aver luogo solo dopo un attento esame degli effetti potenziali, compresi, ma non esclusivamente, l'equilibrio tra i vari settori agricoli, l'accresciuto pericolo delle monocolture e la minaccia ai settori agricoli a elevata intensità di manodopera;

26.

riconosce che la situazione dei premi per capo di bestiame, compresi i premi per il latte, non è comparabile, a motivo delle gravi distorsioni di mercato causate, tra l'altro, dal rincaro dei prezzi dei mangimi, che incidono in maggiore misura su alcuni dei sistemi di produzione animale praticati nell'UE;

27.

ritiene che in talune regioni, quali quelle montane e quelle con difficoltà specifiche (isole, zone secche e umide, regioni ultraperiferiche, ecc.), ove non esiste alcuna alternativa all'allevamento ad intensità di manodopera relativamente elevata, il disaccoppiamento completo dei premi per capo di bestiame possa comportare notevoli svantaggi sul piano sociale, economico e ambientale derivanti dalla variazione dei prezzi dei fattori di produzione, il che non è compatibile con gli obiettivi del trattato; chiede che vengano utilizzati dati di riferimento accurati quale base per l'attribuzione dei diritti agli aiuti in caso di disaccoppiamento (parziale);

28.

è consapevole del ruolo chiave dell'allevamento per l'agricoltura europea, specialmente in taluni paesi e regioni con zootecnia su vasta scala, e ritiene di conseguenza ragionevole il mantenimento parziale, per il momento, dei premi accoppiati per animale; riconosce il ruolo di rilievo svolto nell'economia regionale da queste aziende agricole fiorenti; ricorda che gli articoli da 47 a 50 del regolamento (CE) n. 1782/2003 contengono una soluzione per le elevate densità di bestiame, che dovrebbe essere esaminata ulteriormente per il periodo successivo al 2013;

29.

ritiene, tuttavia, che ciò di per sé non sarà sufficiente; accoglie pertanto favorevolmente, quale primo passo nella giusta direzione, la preannunciata modifica dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (in appresso «articolo 69»); rileva tuttavia che questo strumento non dovrebbe essere utilizzato per introdurre surrettiziamente una modulazione volontaria e un doppio rafforzamento del secondo pilastro; ritiene, inoltre che tale strumento non debba condurre a una rinazionalizzazione della PAC e che occorra garantire nei limiti del possibile condizioni omogenee tra gli Stati membri;

30.

chiede che gli stanziamenti a titolo dell'articolo 69 siano erogati in via prioritaria a favore di misure di promozione della coerenza territoriale e di rafforzamento dei singoli settori, in particolare a favore di misure intese a prevenire l'abbandono della produzione agricola, e soprattutto dell'allevamento, in regioni in cui ciò comporterebbe gravi conseguenze per la natura, il paesaggio o lo sviluppo regionale (in particolare le regioni di montagna, le zone umide, le zone affette da penuria d'acqua, altre regioni particolarmente sfavorite e i terreni erbosi situati in posizioni estreme), a favore di misure miranti alla ristrutturazione e al rafforzamento dei settori agricoli chiave (ad esempio i settori lattiero-caseario e dell'allevamento bovino e ovino), nonché a favore di misure ambientali in funzione delle superfici (come l'agricoltura biologica), non contemplate finora nel secondo pilastro, e a favore della gestione dei rischi;

31.

ritiene che la dotazione dell'articolo 69 rivisto potrebbe, con riserva dei risultati di una valutazione d'impatto e su base volontaria, coprire fino al 12 % dei pagamenti diretti per Stato membro;

32.

esorta la Commissione a presentare proposte di norme comuni per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 69 da parte degli Stati membri, al fine di evitare quanto più possibile barriere agli scambi commerciali e distorsioni della concorrenza, e chiede che tali proposte, ove opportuno, si inseriscano nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati; chiede, inoltre, che tutte le misure che richiedono l'applicazione dell'articolo 69 siano comunicate alla Commissione; invita infine la Commissione ad elaborare un'analisi d'impatto da allegare alla sua proposta legislativa;

33.

ritiene che, in linea di principio, le misure finalizzate al rafforzamento di singoli settori dovrebbero essere finanziate nel lungo termine nel quadro del primo pilastro; ritiene pertanto che la Commissione debba valutare a fondo i risultati dell'applicazione dell'articolo 69 rivisto in preparazione di una riforma dopo il 2013;

34.

invita la Commissione, oltre a ciò, a presentare entro il 30 giugno 2010 una relazione che esponga esaurientemente il modo in cui garantire a lungo termine la produzione comunitaria di seminativi e la sicurezza dell'approvvigionamento per quanto riguarda il settore dell'allevamento in Europa, tenendo conto dei diversi sistemi di produzione all'interno dell'UE, della multifunzionalità e degli aspetti regionali (come regioni montane, regioni svantaggiate e piccole regioni insulari); ritiene che tale relazione dovrebbe affrontare altresì la questione relativa alla misura in cui gli obiettivi della PAC, anche dal punto di vista della sostenibilità e degli aspetti sociali, possano essere realizzati in modo più efficace e mirato mediante aiuti indiretti disaccoppiati, ad esempio mediante premi per terreni prativi estensivi e per terreni a pascolo, un pagamento speciale per la produzione di latte o carne, premi a favore di stalle costruite e attrezzate conformemente alle norme comuni in materia ambientale e di benessere animale, o strumenti specifici per la gestione delle crisi; sottolinea che la relazione deve appurare se o in quale misura, alla luce delle esigenze specifiche di regioni con aziende di allevamento intensivo, i premi accoppiati per animale o le soluzioni assimilabili agli articoli da 47 a 50 del regolamento (CE) 1782/2003 saranno necessari anche dopo il 2013;

35.

raccomanda che i nuovi Stati membri che lo desiderino siano autorizzati ad applicare il regime semplificato di pagamento unico per superficie (RPUS) sino al 2013, e chiede alla Commissione di esaminare se non si possa semplificare ulteriormente l'applicazione del RPUS mediante la modifica delle regole sulle superfici ammissibili agli aiuti;

36.

ritiene che tutti gli stanziamenti di bilancio destinati all'attuazione della PAC, che sono stati risparmiati o non sono stati utilizzati, dovrebbero essere spesi nel quadro della PAC stessa;

37.

ritiene che i pagamenti diretti continueranno ad essere necessari anche dopo il 2013, ma che tuttavia dovrebbero basarsi su nuovi criteri oggettivi, segnatamente sull'occupazione diretta generata dalle aziende agricole, o assumere maggiormente la forma di un premio destinato agli agricoltori per la gestione del suolo o di un indennizzo per taluni servizi effettivi di interesse generale o norme particolari, comprese quelle sul benessere animale, e ritiene che andrebbe esaminata la conformità delle notevoli differenze nei pagamenti per superficie a livello regionale e della diversa dotazione del secondo pilastro; invita la Commissione a proporre misure idonee finalizzate a garantire che la totalità dei pagamenti diretti vada solo a beneficio delle persone e delle imprese che lavorano effettivamente nell'agricoltura;

Semplificazione, condizionalità e orientamento verso il mercato

38.

appoggia, dopo un adeguato periodo di eliminazione progressiva, l'integrazione graduale dei sistemi di pagamento basati sulla produzione che sono più piccoli, e quindi più onerosi sotto il profilo amministrativo (foraggio, canapa, lino, fecola di patate), nel regime di pagamento unico per superficie, a meno che ciò non dia luogo a notevoli svantaggi sociali, economici o ambientali in particolari regioni; ritiene che, qualora necessario per motivi di politica regionale, occorrerebbe prevedere misure di accompagnamento a norma dell'articolo 69; invita la Commissione ad effettuare un'analisi caso per caso del suo impatto economico e regionale, che dimostri che si tratta della soluzione adeguata e individui il necessario scadenzario per la sua attuazione; sottolinea che il disaccoppiamento non dovrebbe mettere a rischio l'esistenza stessa delle forme di produzione interessate;

39.

si dichiara favorevole all'immediata abolizione dell'obbligo di ritiro dei seminativi dalla produzione, uno strumento di controllo delle quantità che ha perso la sua ragione d'essere in un sistema di aiuti diretti disaccoppiati e che si rivela, oltretutto, estremamente oneroso sul piano amministrativo, e alla conversione dei diritti di ritiro in diritti normali;

40.

ritiene che, nel quadro della riduzione delle superfici ritirate dalla produzione conseguente all'aumento della domanda di prodotti agricoli, eventuali vantaggi ambientali, derivanti dal ritiro dei seminativi dalla produzione e concernenti l'impollinazione delle coltivazioni da parte delle api, possano essere ottenuti dagli Stati membri in modo più efficace e diretto attraverso misure realizzate a titolo del secondo pilastro e attraverso la modifica della definizione di mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali, elementi che faciliterebbero inoltre lo sviluppo della biodiversità della fauna e degli habitat naturali;

41.

chiede la graduale abolizione del regime di aiuti alle colture energetiche nel corso di un periodo di cessazione progressiva, poiché le colture energetiche sono particolarmente onerose sotto il profilo amministrativo e presentano vantaggi scarsi o inesistenti in termini di politica energetica sul mercato attuale;

42.

chiede che gli stanziamenti che non sono stati utilizzati a seguito dell'abolizione del premio alle colture energetiche vengano messi a disposizione, tra l'altro, espressamente a favore di misure di accompagnamento nel quadro dell'organizzazione del mercato lattiero, in particolare nelle regioni di montagna e in altre regioni con difficoltà specifiche;

43.

chiede alla Commissione di rendere disponibili gli stanziamenti non utilizzati del bilancio agricolo, che erano stati previsti per misure di orientamento del mercato quali interventi, sovvenzioni alle esportazioni o immagazzinamento, in via prioritaria tramite l'articolo 69 per il rafforzamento dell'economia nelle zone rurali, in particolare delle aziende agricole, in funzione degli obiettivi di sviluppo rurale;

44.

ritiene che i pagamenti diretti senza condizionalità non siano più giustificabili; sottolinea a tale riguardo che, per un periodo di transizione, i nuovi Stati membri devono essere coadiuvati dall'UE nell'applicazione delle disposizioni in materia di condizionalità;

45.

respinge, a fronte del calo dei pagamenti diretti, ogni ampliamento del campo di applicazione della condizionalità fintantoché gli Stati membri e la Commissione non registreranno progressi significativi sulla via della semplificazione e dell'armonizzazione delle disposizioni di controllo e la Commissione non presenterà agli agricoltori una sintesi delle spese connesse alla condizionalità; rimanda a tale proposito alla sua posizione dell'11 dicembre 2007;

46.

ritiene che la condizionalità debba limitarsi al controllo delle norme essenziali del modello produttivo europeo e delle norme che possono essere soggette a controlli sistematici e armonizzati nei vari Stati membri;

47.

chiede una maggiore efficacia della condizionalità in relazione ai suoi obiettivi e un'attuazione più omogenea nei vari Stati membri; chiede alla Commissione di elaborare orientamenti più chiari per assistere gli Stati membri nell'attuazione;

48.

chiede che si metta fine agli oneri sproporzionati che gravano sull'allevamento per effetto della condizionalità e chiede, in particolare, a tal fine, che si proceda ad un esame critico di alcune norme igieniche e di marcatura (ad esempio marchi auricolari);

49.

potrebbe far proprio un adeguamento moderato dei requisiti in vista del mantenimento di buone condizioni agricole ed ambientali e della gestione sostenibile del territorio, in considerazione delle mutate condizioni ambientali e di produzione (cambiamento climatico, biomassa), ove fosse garantito che tali requisiti vengono applicati in modo comparabile a livello europeo;

50.

ritiene che gli Stati membri che applicano il RPUS debbano avere il diritto di applicare il principio di condizionalità in modo scaglionato nel tempo, onde preparare adeguatamente l'introduzione dei sistemi di controllo necessari e convincere gli agricoltori che è fondamentale rispettare le norme stabilite;

51.

invita la Commissione a proseguire la semplificazione della PAC e nel contempo a verificare regolarmente gli atti legislativi per determinare se sono necessari e se le loro disposizioni sono opportune; ritiene, in tale contesto, che occorra proporre ulteriori misure, come norme transitorie semplificate per i diritti di pagamento in caso di non attivazione, il raggruppamento dei diritti di pagamento minimi, l'introduzione di un premio unico per i piccoli beneficiari, la semplificazione, la riduzione o l'abolizione delle norme relative alla riserva nazionale, in funzione del passaggio al pagamento unico per superficie su scala regionale/nazionale, la rinuncia alla decadenza dei diritti di pagamento in caso di mancato utilizzo, l'abolizione dei registri manoscritti per i bovini e altri animali d'allevamento;

52.

esorta inoltre gli Stati membri a garantire pagamenti puntuali e la Commissione a consentire l'erogazione di pagamenti anticipati agli agricoltori;

53.

chiede alla Commissione di stabilire i meccanismi necessari per fare in modo che le importazioni da paesi terzi siano conformi alle stesse norme cui sottostanno i prodotti comunitari in materia di condizionalità, sicurezza alimentare, ecc.;

Rete di sicurezza

54.

ritiene che, in considerazione del previsto aumento di rischi ambientali, climatici ed epidemici nonché delle notevoli fluttuazioni dei prezzi sui mercati agricoli, sia di vitale importanza adottare misure supplementari di prevenzione dei rischi che fungano da rete di sicurezza;

55.

ricorda che una produzione orientata al mercato, un'adeguata rotazione delle colture, la diversificazione, gli strumenti finanziari di mercato, i contratti nell'ambito della catena dell'approvvigionamento e le assicurazioni sono strumenti importanti attraverso i quali gli agricoltori possono proteggersi dai rischi, e ricorda che la responsabilità per un'adeguata prevenzione dei rischi incombe in linea di principio agli agricoltori;

56.

ritiene che, per ovviare alle lacune del mercato, sia opportuno mantenere il sistema di intervento, trasformandolo in una vera e propria rete di sicurezza per le circostanze eccezionali e dotandolo di norme basate sull'evoluzione del mercato mondiale;

57.

sostiene pertanto la proposta della Commissione di ridurre a zero le soglie di intervento per i cereali e di mantenere una soglia d'intervento, eventualmente ridotta, solo per il frumento;

58.

ritiene che i sistemi di assicurazione privati o misti, quali le assicurazioni multirischio, vadano sviluppati urgentemente in considerazione dell'aumento dei rischi; è consapevole che tale operazione potrà riuscire solo con una partecipazione pubblica al suo finanziamento; sottolinea che l'introduzione di tali sistemi non deve in alcun modo pregiudicare la parità di condizioni tra i vari Stati membri; chiede alla Commissione di esaminare l'introduzione o la promozione in futuro di un regime comunitario di riassicurazione per far fronte ai problemi derivanti da catastrofi climatiche o ambientali;

59.

richiama l'attenzione sul fatto che tutti i paesi terzi interessati utilizzano questo tipo di sistemi finanziati dallo Stato;

60.

ritiene pertanto che occorra creare, in una prima fase, fonti di finanziamento per sovvenzionare a livello nazionale o regionale sistemi di assicurazione contro i rischi a partire dal 2009, tenendo conto dei diversi potenziali di rischio in Europa; ritiene che la Commissione dovrebbe esaminare la misura in cui i gruppi di produttori, le associazioni di categoria o interprofessionali e il settore assicurativo privato possano essere associati a tali sistemi;

61.

ritiene che, a fronte di condizioni del tutto diverse nei singoli settori, siano probabilmente preferibili soluzioni settoriali differenziate (analogamente alla soluzione adottata nel settore ortofrutticolo) rispetto ad approcci orizzontali;

62.

ritiene che tali misure dovrebbero essere finanziate in parte nell'ambito del primo pilastro sulla base dell'articolo 69, visto che rientrano nel campo di applicazione della politica di mercato;

63.

chiede alla Commissione di studiare l'applicazione di strumenti di gestione delle crisi di mercato e delle crisi climatiche rivolti alle organizzazioni di produttori e alle cooperative, al fine di assisterle a sostenere i costi connessi a un calo dell'apporto di prodotto da parte dei loro membri;

64.

ritiene che le misure di gestione e prevenzione dei rischi non debbano tradursi nella reintroduzione di misure di sostegno basate sulla produzione;

65.

ritiene pertanto che la Commissione debba elaborare un contesto comune per il finanziamento dei sistemi di gestione dei rischi da parte degli Stati membri, nel rispetto dei sistemi attualmente in uso o approvati in passato dalla Commissione, al fine di escludere quanto più possibile distorsioni alla concorrenza e agli scambi, eventualmente mediante l'introduzione di norme comuni in seno alle singole organizzazioni comuni di mercato;

66.

invita la Commissione a presentare entro il 30 giugno 2010 un'analisi complessiva degli esistenti sistemi di gestione dei rischi e delle possibilità di estenderli a livello comunitario dopo il 2013;

Modulazione/soglia di riduzione/degressività/soglia minima

67.

richiama l'attenzione sul fatto che l'imposizione di massimali degressivi, la modulazione e la disciplina di bilancio possono, in caso di attuazione delle proposte della Commissione, avere importanti effetti ridistributivi in talune regioni;

68.

ritiene che qualsiasi modifica degli stanziamenti per lo sviluppo rurale che sia incompatibile con i massimali parziali di cui all'allegato III dell'accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006 debba essere approvata da tutti i firmatari;

69.

ricorda che non è stata realizzata finora alcuna valutazione d'impatto delle conseguenze della prosecuzione della modulazione, della degressività e delle soglie minime sul mercato del lavoro delle zone rurali e sulla coesione regionale; sottolinea pertanto che occorre procedere ad una valutazione del primo pilastro;

70.

sottolinea che i limiti più bassi proposti dalla Commissione potrebbero avere effetti non trascurabili in taluni Stati membri e potrebbero avere ripercussioni sulla ripartizione dei pagamenti PAC tra gli Stati membri, mentre il limite superiore prevede un trasferimento di circa 500 milioni di euro dal primo al secondo pilastro; ricorda che permangono seri dubbi per quanto riguarda l'attuale rapporto costi-benefici delle misure del secondo pilastro; ritiene, quindi, che i risparmi realizzati grazie all'eventuale applicazione di tale provvedimento debbano restare nel primo pilastro;

71.

respinge la proposta della Commissione relativa alla degressività (riduzione fino al 45 %) nella sua forma attuale, in quanto non stabilisce una chiara connessione tra le dimensioni e la ricchezza di un'azienda e non tiene conto nel calcolo della manodopera necessaria per gestire un'azienda agricola di grandi dimensioni; ritiene che la proposta della Commissione discriminerebbe ingiustificatamente le aziende o associazioni agricole e condurrebbe a una perdita di posti di lavoro e alla frammentazione di strutture competitive mature, con la conseguenza di determinare scissioni aziendali solamente per motivi legati alle sovvenzioni, il che provocherebbe danni strutturali in alcune regioni d'Europa;

72.

ritiene che la degressività e/o la definizione di massimali siano accettabili solo sulla base di una valutazione approfondita delle conseguenze per il mercato del lavoro e per le politiche regionali e solo a condizione che si instauri un sistema che permetta di tenere conto del numero di lavoratori a tempo pieno coperti dalla previdenza sociale, di talune strutture aziendali (imprese condotte da più famiglie, organizzazioni cooperative, ecc.) o dei costi totali della manodopera, al fine di ridurre la degressività; chiede alla Commissione di tenere presente che è opportuno non svantaggiare le aziende più piccole riunite in un'unica persona giuridica al fine di creare economie di scala e divenire più concorrenziali;

73.

chiede che gli eventuali fondi risultanti dalla degressività restino nelle regioni o Stati membri interessati, dove verranno, ad esempio, utilizzati per finanziare misure conformemente all'articolo 69 o nel quadro del secondo pilastro; chiede che tali fondi siano rivolti direttamente agli agricoltori;

74.

appoggia, anche alla luce della relazione annuale 2006 della Corte di conti, la proposta di innalzare le soglie minime a 1 ettaro o all'importo corrispondente di 250 euro, in combinazione con l'introduzione di un premio unico o di un forfait minimo per i piccoli beneficiari; ritiene tuttavia che, in casi debitamente giustificati, in considerazione delle notevoli differenze nelle strutture agricole, dovrà essere lasciata agli Stati membri la facoltà di fissare le soglie minime;

75.

appoggia nondimeno gli sforzi della Commissione intesi ad assicurare il finanziamento adeguato di una politica sostenibile per le zone rurali nel quadro del secondo pilastro della PAC, pur ritenendo che tale obiettivo non debba essere conseguito a detrimento del primo pilastro;

76.

segnala che, viste le già drastiche riduzioni singole applicate, un'ulteriore riduzione dell'8 % dei pagamenti diretti non sia ammissibile senza una preventiva valutazione d'impatto;

77.

ritiene che, a fronte delle numerose richieste di riduzione dei grandi pagamenti, si potrebbe prevedere una modulazione progressiva sulla base delle informazioni disponibili e di una valutazione d'impatto, tenendo conto della struttura dell'azienda agricola (associazioni, ecc.), dell'organizzazione del lavoro e/o del costo della manodopera e dei tipi specifici di produzione nei diversi sistemi di pagamento diretto (ad esempio: problemi specifici di aziende agricole e regioni ad alta densità di allevamento su superfici relativamente ridotte).

Ritiene che i fondi risultanti dalla modulazione debbano essere ripartiti conformemente alle regole generalmente applicabili agli stanziamenti di modulazione e rimanere nelle regioni o Stati membri da cui provengono.

Ritiene che si potrebbe prevedere una modulazione progressiva nella forma seguente:

Pagamenti diretti di 10 000-100 000 EUR

– 1 % (per l'intero periodo 2009-2013)

Pagamenti diretti di 100 000-200 000 EUR

– 2 % (per l'intero periodo 2009-2013)

Pagamenti diretti di 200 000-300 000 EUR

– 3 % (per l'intero periodo 2009-2013)

Pagamenti diretti di oltre 300 000 EUR

– 4 % (per l'intero periodo 2009-2013);

78.

chiede che la modulazione facoltativa sia sostituita dalla modulazione obbligatoria;

79.

ritiene che i fondi di modulazione vadano resi disponibili innanzitutto nel quadro del metodo Leader e vadano destinati a misure contro la perdita di biodiversità, all'assicurazione contro i rischi, all'adattamento al cambiamento climatico, alle misure miranti all'utilizzazione sostenibile della biomassa, alle misure di accompagnamento delle riforme strutturali (ad esempio l'organizzazione del mercato del latte), alla salvaguardia della produzione nelle regioni montane, nelle piccole regioni insulari e in altre regioni comparativamente sfavorite, alla garanzia di qualità, comprese le misure di protezione degli animali, all'agricoltura biologica, a misure di smaltimento nonché all'adeguamento ai progressi tecnici; chiede che tutte queste misure vadano a diretto beneficio degli agricoltori;

Organizzazione comune del mercato lattiero

80.

è consapevole del fatto che l'attuale regime delle quote lattiere nella sua forma attuale non verrà presumibilmente proseguito oltre il 2015 e invita la Commissione a effettuare un'analisi esaustiva sulle possibili modalità di organizzazione del mercato del latte in futuro; invita la Commissione a presentare, per il periodo successivo al 2015, un piano convincente per il settore lattiero, che garantisca la continuazione della produzione di latte in Europa, anche in zone montane, in zone periferiche e in zone con difficoltà specifiche;

81.

richiama l'attenzione della Commissione sulle decisioni prese dal Parlamento (10) nel quadro del «mini-pacchetto lattiero» rela tivo alle misure di mercato e al fondo lattiero;

82.

invita tutte le parti interessate ad utilizzare il tempo intercorrente fino al 2015 per stabilizzare o rafforzare le posizioni di mercato e garantire un «atterraggio morbido» del comparto lattiero-caseario europeo, preferibilmente mediante aumenti strutturali delle quote;

83.

chiede un adeguamento delle quote lattiere al mercato in risposta alle variazioni della domanda sui mercati mondiali; ritiene pertanto che le quote debbano essere aumentate del 2 % nella campagna lattiera 2008/2009 su base volontaria per ciascuno Stato membro; invita la Commissione a destinare l'aumento alla riserva nazionale; chiede una revisione annuale della quote;

84.

chiede, inoltre, una riduzione sostanziale del superprelievo per la campagna lattiera 2009/2010, alla quale dovranno seguire altre diminuzioni negli anni successivi al fine di compensare l'aumento dei prezzi delle quote, e un bilanciamento ex-post delle quote a livello europeo che consenta un loro miglior utilizzo;

85.

chiede particolari misure di accompagnamento al fine di prevenire l'abbandono della produzione lattiera nelle regioni montane e in altre regioni con particolari difficoltà, nei casi in cui non esistano alternative alla produzione lattiera tradizionale o in cui l'abbandono dell'attività agricola si tradurrebbe nella perdita di importanti ambienti naturali;

86.

ritiene che occorra stanziare fondi adeguati, prioritariamente a titolo dell'articolo 69, al fine di preservare l'industria lattiera, in particolare nelle regioni montane, nelle regioni ultraperiferiche (quali le Azzorre) e in altre regioni con difficoltà paragonabili, ad esempio mediante integrazioni ai pagamenti per superficie (analogamente alle misure del settore dello zucchero) sotto forma di premi per le vacche da latte, le praterie o i pascoli estensivi, di un premio lattiero speciale o di programmi speciali regionali miranti a rafforzare o a ristrutturare il settore e a promuovere prodotti di particolare qualità;

87.

ritiene che il rafforzamento delle associazioni di produttori, delle federazioni settoriali e delle organizzazioni interprofessionali possa costituire un ulteriore elemento dell'articolo 69 rivisto;

88.

invita la Commissione e gli Stati membri ad esaminare la possibilità di un aumento non lineare delle quote nazionali al fine di introdurre ulteriori incrementi per gli Stati membri in cui le quote di produzione sono tradizionalmente deficitarie;

89.

ritiene che, per finanziare tali misure, sia necessario costituire un fondo specifico (Fondo lattiero), che potrebbe essere in parte finanziato dai risparmi risultanti dalla riforma del settore;

Varie

90.

sottolinea che la forza e il futuro dell'agricoltura europea risiedono nei prodotti regionali, tradizionali e in altre categorie di prodotti di riconosciuta alta qualità e di valore aggiunto;

91.

invita a tal riguardo la Commissione a istituire un «marchio europeo» per identificare la qualità della produzione agricola e alimentare dell'UE sul mercato europeo e sui mercati internazionali e per identificare le norme severe in materia di ambiente, benessere degli animali e sicurezza alimentare in base alle quali si svolge la produzione;

92.

invita pertanto la Commissione a presentare un piano globale mirante a migliorare la commercializzazione, nell'Unione europea e all'estero, dei prodotti europei di alta qualità, ad esempio attuando campagne di informazione e di promozione, sostenendo le organizzazioni di produttori nella concezione e nell'intensificazione delle loro attività o altre forme di organizzazioni di filiera e introducendo un'etichettatura adeguata, che preveda, in particolare, l'indicazione di origine delle materie prime agricole impiegate e che sia più chiara e trasparente per i consumatori;

93.

invita la Commissione ad aumentare, nel quadro di un adeguamento del bilancio, gli stanziamenti destinati a campagne d'informazione e di promozione sui mercati interno ed esterno;

94.

invita la Commissione a riflettere sulla necessità di una politica di comunicazione autentica relativa alla PAC, che sarebbe destinata a ridurre la frattura tra il mondo agricolo e la società, e che non funzionerebbe esclusivamente come meccanismo di promozione e di pubblicità;

95.

ritiene che occorra consolidare e sostenere maggiormente le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali, in particolare negli Stati membri in cui tali organizzazioni sono poco numerose, in modo da rafforzare la posizione di mercato degli agricoltori nei confronti del dettaglio e della distribuzione e, parallelamente, promuovere i sistemi di garanzia della qualità nella catena di produzione alimentare, in particolare individuando alternative agli attuali metodi di produzione;

96.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per evitare che imprese del settore svolgano attività speculative, acquisiscano posizioni dominanti nei mercati dei generi alimentari o formino oligopoli sfruttando l'attuale assenza di norme legislative o di controlli, le carenze organizzative dei produttori e dei consumatori e la mancanza di infrastrutture adatte, avendo come scopo esclusivo l'incremento dei profitti, la riduzione dei prezzi al produttore e l'imposizione di prezzi elevati per i consumatori;

97.

deplora che la Commissione abbia perso l'opportunità di affrontare in una prospettiva più ampia i problemi legati alle accresciute importazioni di alimenti e mangimi non conformi agli standard comunitari, rischiando così di pregiudicare i risultati ottenuti dall'Unione europea in materia di ambiente, di benessere degli animali e di condizionalità sociale degli aiuti pubblici; chiede alla Commissione di proporre misure atte a rimediare a tale situazione quanto prima possibile e far rispettare le disposizioni ambientali e sanitarie comunitarie;

98.

invita la Commissione a mettere a punto con urgenza una strategia organica per difendere i fattori europei di carattere non commerciale in sede di negoziati mondiali sul commercio, in particolare le questioni del riconoscimento e della protezione delle indicazioni geografiche, del benessere degli animali e dello stato sanitario dei prodotti animali e vegetali importati, ecc., al fine di evitare una concorrenza sleale nei confronti dei produttori europei e impedire che i problemi in materia di benessere animale e di ambiente vengano esportati ai paesi terzi; invita la Commissione a sostenere attivamente nei negoziati OMC il concetto di accesso qualificato al mercato, al fine di promuovere criteri di sostenibilità in agricoltura;

99.

ricorda che anche in futuro l'agricoltura europea non potrà fare a meno di un'adeguata protezione esterna; chiede pertanto che i prodotti provenienti da paesi terzi siano soggetti agli stessi requisiti di qualità e sicurezza applicati ai prodotti dell'UE;

100.

ritiene che l'eliminazione degli aiuti all'esportazione debba essere compensata dall'organizzazione di azioni di promozione nei paesi terzi;

101.

rammenta che nel contesto dei mutamenti climatici si profilano per l'agricoltura due grandi sfide: l'attenuazione delle emissioni di gas a effetto serra, responsabili dei cambiamenti del clima, e l'adattamento agli impatti prodotti da tali cambiamenti; sottolinea che per l'agricoltura ciò si traduce nella duplice sfida di ridurre le proprie emissioni e di adattarsi ai previsti impatti del riscaldamento globale;

102.

sottolinea che i mutamenti climatici rappresentano un problema non solo ambientale ma anche sociale ed economico, per cui le preoccupazioni ambientali e gli sforzi compiuti nel settore agricolo, che è uno dei più vulnerabili in quanto direttamente dipendente dai fattori climatici, dovrebbero tener conto della necessità di garantire la vitalità economica e sociale delle aree rurali;

103.

rammenta che il peso del fattore agricoltura sull'effetto serra (dovuto all'emissione di due importanti gas serra, e precisamente il metano e il protossido di azoto) è nell'UE limitato e oltretutto in diminuzione grazie a misure già in vigore nel quadro della PAC, quali la condizionalità, i regimi agroambientali e altri interventi di sviluppo rurale;

104.

invita la Commissione a verificare in quale misura tali risultati possano essere ulteriormente migliorati vincolando l'agricoltura ai meccanismi di Kyoto;

105.

ritiene che la produzione di energie rinnovabili di origine agricola non possa avvenire, a causa dell'impatto che produce, a scapito dell'allevamento e della sicurezza dell'approvvigionamento alimentare delle popolazioni in Europa e nel mondo, della sostenibilità e della biodiversità; chiede pertanto alla Commissione di realizzare una valutazione dell'impatto della promozione di energie rinnovabili per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e l'ambiente; chiede che siano destinati fondi adeguati alla ricerca e all'introduzione di tecnologie energetiche recenti ed efficienti che sfruttino appieno la biomassa (ad esempio biocarburanti della seconda generazione); ribadisce con forza che gli impianti di biogas a base di residui animali disporranno nel breve termine del potenziale di crescita più elevato e più sostenibile in termini di ricavo di energia supplementare dalla biomassa;

106.

sottolinea la forte correlazione tra le attività agricole e la qualità e la quantità dell'acqua, e sottolinea che le pressioni derivanti dall'agricoltura sull'ambiente idrico devono essere gestite in modo sostenibile; ritiene che la legislazione in materia di ambiente, abbinata con il principio «chi inquina paga», dovrebbe costituire il principio guida per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi in materia di gestione sostenibile delle risorse idriche nonché degli obiettivi ambientali;

107.

ritiene che lo sviluppo del sistema dei pagamenti agricoli debba continuare dopo il 2013 e chiede a tal fine alla Commissione di presentare, entro il 30 giugno 2010, anche considerando il fatto che gli agricoltori europei hanno bisogno di una sicurezza di pianificazione a lungo termine, un'analisi approfondita delle riforme ipotizzabili, in particolare definendo obiettivi strategici che collochino lo sviluppo dell'agricoltura europea in una prospettiva che metta in risalto l'innovazione, la valorizzazione dei territori, la qualità della produzione, il reddito degli agricoltori, la preservazione dell'ambiente e la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare; invita la Commissione a prendere in esame una semplificazione amministrativa radicale, soprattutto per quanto riguarda il pagamento dei premi annuali di importo inferiore a 20 000euro per beneficiario;

108.

rileva che l'agricoltura condiziona, crea e minaccia la biodiversità; ritiene necessari sforzi a livello mondiale, locale e dell'UE per proteggere i preziosi servizi per l'ecosistema che la biodiversità fornisce, segnatamente la purificazione dell'aria e dell'acqua, l'impollinazione dei raccolti e la protezione dall'erosione;

109.

rileva che, nell'attuale periodo di programmazione 2007-2013, lo sviluppo rurale (e il suo strumento finanziario FEASR) inteso come il secondo pilastro della PAC ha un importante impatto regionale; esorta la Commissione a sfruttare le possibilità di un'attuazione più coerente in relazione ai programmi di politica regionale (fondi strutturali) per giungere a un approccio integrato nei settori in cui si possono realizzare sinergie;

110.

ritiene che lo sviluppo rurale non sia possibile senza l'attività agraria e che l'obiettivo debba essere quello di garantire la sostenibilità economica e migliorare la qualità di vita degli abitanti delle zone rurali;

111.

esorta la Commissione a presentare una serie coerente di proposte volte a mantenere e a sviluppare un'attività agricola sostenibile, in particolare nelle zone meno favorite e nelle zone con svantaggi naturali, che sono di cruciale importanza per la protezione della biodiversità e la preservazione degli ecosistemi;

112.

invita la Commissione a intensificare le politiche di ricerca e di trasferimento tecnologico, in particolare per promuovere metodi di produzione più rispettosi dell'ambiente e degli ecosistemi, nell'interesse di un'agricoltura sostenibile;

113.

richiama l'attenzione sui progetti coronati da successo in tutta l'UE in cui la cooperazione a livello locale e regionale tra agricoltori, gruppi ambientalisti e autorità ha permesso di ridurre l'impatto dell'agricoltura sull'ambiente;

114.

ritiene in particolare che qualsiasi sistema futuro dovrà concentrarsi maggiormente sugli aspetti della coerenza sociale, economica e territoriale e dello sviluppo integrato delle aree non solo rurali ma anche periurbane, sul rafforzamento dei settori agricoli chiave, sul pagamento di servizi e sulla compensazione per oneri particolari nonché sulla gestione dei rischi; ritiene a tal fine che occorra ridefinire interamente il rapporto tra il primo e il secondo pilastro;

115.

ritiene che l'agricoltura europea possa fornire soluzioni ecologiche per i problemi più urgenti della nostra società urbanizzata anche nelle regioni periurbane e possa così contribuire al conseguimento degli obiettivi delle strategie di Lisbona e di Göteborg;

116.

richiama l'attenzione sulla particolare funzione degli agricoltori nelle aree periurbane; ritiene infatti che gli agricoltori e i gestori del territorio in aree perturbane possano promuovere soluzioni che rispondano agli obiettivi sia di Lisbona (conoscenza, ricerca, innovazione) che di Göteborg (sostenibilità);

*

**

117.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 146/2008 (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 1).

(2)  Testi approvati, P6_TA(2007)0598.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2007)0480.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2007)0411.

(5)  GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 341.

(6)  GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 373.

(7)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(8)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(9)  GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1.

(10)  Testi approvati del 5.9.2007, P6_TA(2007)0371, P6_TA(2007)0372, P6_TA(2007)0373.