21.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 68/26


Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 su una politica per ridurre le catture accessorie ed eliminare i rigetti nella pesca europea (2007/2112 (INI))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «Una politica per ridurre le catture accessorie ed eliminare i rigetti nella pesca europea»(COM(2007)0136),

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), e segnatamente il suo articolo 2,

viste la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ad un piano di azione comunitario inteso a ridurre i rigetti in mare (COM(2002)0656) e la risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2003 (2) su tale comunicazione,

vista la sua risoluzione del 15 marzo 2006 su metodi di pesca più rispettosi dell'ambiente (3),

visto l'Accordo del 1995 ai fini dell'attuazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relativa alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori,

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva sulla strategia per l'ambiente marino) (COM(2005)0505) e la posizione del Parlamento europeo del 14 novembre 2006 (4) a tale riguardo,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0495/2007),

A.

considerando che i rigetti costituiscono un problema su scala mondiale, il cui volume annuale, secondo le stime, si situa tra i 7 e 27 milioni di tonnellate, il che rappresenta un quarto di tutte le specie di pesce ed altre specie catturate, e che non si dispone di alcuna stima per l'Unione europea nel suo complesso, mentre secondo la FAO i rigetti nel Mare del Nord ammontano a 500 000-880 000 tonnellate,

B.

considerando che la pratica dei rigetti su vasta scala arreca danni all'ambiente, ostacola la ricostituzione degli stock impoveriti e costa tempo ed energia al settore della pesca,

C.

considerando che il Commissario Borg ha definito «non etiche» tali quantità di rigetti,

D.

considerando che il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati dalla politica della pesca, e soprattutto del settore della pesca, è una condizione essenziale per definire misure che possano contribuire a una gestione sostenibile delle risorse marine,

E.

considerando che la pratica dei rigetti non è da mettere in rapporto unicamente con l'utilizzo di un determinato tipo di attrezzo — ma avviene con la maggior parte degli attrezzi, sebbene alcuni tipi di attrezzo come le reti da traino provocano generalmente più rigetti di altri — ma su di essa influisce anche il carattere dell'attività di pesca in questione, come nel caso della pesca europea, che è quasi sempre multispecifica e dove il rischio di rigetti è pertanto maggiore; considerando anche che alcune attività di pesca artigianali possono avere tassi di rigetto inferiori, poiché il pesce catturato nell'ambito di dette attività trova maggior utilizzo e i pescatori sfruttano la propria conoscenza delle zone di pesca per evitare le catture accessorie,

F.

considerando che i tassi elevati di rigetti in talune attività di pesca potrebbero suscitare inquietudini nell'opinione pubblica circa l'impatto ambientale della pesca, riducendo pertanto la fiducia del pubblico per quanto riguarda il pesce commercializzato e, infine, avere un impatto sulle vendite,

G.

considerando che la pratica dei rigetti è causata da una serie di fattori tra i quali si potrebbero citare uno sforzo di pesca eccessivo, l'attuale approccio in materia di totale ammissibile di catture (TAC) e di quote, che impongono la pratica dei rigetti per le catture per le quali non sono disponibili quote, un'incongruenza in numerose attività di pesca tra le specifiche relative agli attrezzi e la taglia minima di sbarco, la massimizzazione delle catture per selezionare i pesci più pregiati (high-grading) e altre pratiche commerciali; considerando che, tradizionalmente, la maggior parte dell'innovazione in materia di attrezzi e di pratiche di pesca ha mirato ad aumentare le catture di pesce e non a pescare in un modo più selettivo e meno distruttivo per l'ambiente,

H.

considerando che, fra i documenti sottoscritti a livello internazionale contenenti dichiarazioni specifiche in merito alla necessità di ridurre i rigetti e le catture accessorie, l'Unione europea ha sottoscritto il Codice di condotta della FAO per una pesca responsabile, il piano di azione internazionale della FAO per ridurre la cattura accidentale di uccelli marini dovuta alla pesca con palangari, il piano di azione internazionale della FAO per la conservazione e la gestione degli squali, il capitolo 17 dell'Agenda 21 delle Nazioni Unite, l'Accordo di Roma sulla pesca mondiale, la Dichiarazione di Kyoto sul contributo sostenibile della pesca alla sicurezza alimentare, l'Accordo di New York sull'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e le risoluzioni 49/118 del 1994 e 50/25 della novantacinquesima Assemblea generale delle Nazioni Unite, nonché la risoluzione 1995 della Conferenza interparlamentare tenutasi a Istanbul, in Turchia, dal 15 al 20 aprile 1996, la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (Convenzione CITES) e la Convenzione sulla diversità biologica (Convenzione CBD);

I.

considerando i numerosi impegni assunti dall'Unione europea nel quadro delle organizzazioni regionali della pesca e dei vari accordi bilaterali e multilaterali di cui è parte contraente,

1.

plaude al nuovo sforzo esplicato dalla Commissione volto a stimolare la discussione su tale grave tematica al fine di riorientare la politica comune della pesca (PCP) in modo che la pratica dei rigetti sia infine eliminata;

2.

accoglie con favore la proposta della Commissione, quale primo tentativo di centrare il problema delle catture accessorie, ma sottolinea l'urgenza di sviluppare una normativa intesa ad eliminare tale pratica immorale ed insostenibile dal punto di vista ambientale, che in casi estremi può riguardare il 90 % dell'intera cattura;

3.

ricorda che per quanto riguarda i rigetti l'impatto della piccola pesca è minimo e pertanto sollecita un maggior sostegno comunitario alla promozione e allo sviluppo della piccola pesca costiera e artigianale;

4.

plaude altresì alla nuova definizione di rigetto che include le specie di pesce non commerciali ed altre specie, per cui anche questi tipi di rigetti devono essere ridotti;

5.

sottolinea la necessità che una politica dell'Unione europea affronti efficacemente tutti i differenti tipi di catture accessorie (compresi, ma non esclusivamente, gli invertebrati, i coralli, i mammiferi marini, gli uccelli e le tartarughe) e promuova metodi di cattura che rispettino l'ambiente, non compromettano la biodiversità marina né causino danni non necessari agli organismi viventi;

6.

osserva, tuttavia, con preoccupazione che sono stati compiuti scarsi progressi nell'elaborazione di piani di azione comunitari concernenti gli uccelli marini e gli squali, nonostante l'impegno assunto a tale riguardo dalla Commissione nel 1999, ed esorta la Commissione a portare a termine il più presto possibile entrambi i piani;

7.

invita la Commissione a tener conto dei pareri scientifici disponibili sugli albatros che, soprattutto nella pesca con palangari, sono attualmente uccisi a un ritmo tale da minacciarli di estinzione;

8.

ritiene che un mezzo efficace per ridurre le catture accessorie e i rigetti sia quello di ridurre lo sforzo di pesca globale, visto che le riserve depauperate sono principalmente formate da pesci sottomisura, parallelamente al miglioramento delle misure selettive; riconosce che una riduzione della pressione sulle risorse ittiche apporterebbe benefici significativi al settore, permettendo agli stock impoveriti di ricostituirsi e di diventare più produttivi nonché rendendo più rapida e meno faticosa la selezione delle catture;

9.

ritiene che le catture accessorie e i rigetti in mare rappresentino un grave problema ecologico ed economico in quanto, da un lato, sono responsabili degli squilibri registrati in alcuni ecosistemi e, dall'altro, sono indicati come la principale causa del depauperamento degli stock, di cui alcuni hanno un elevato valore commerciale, come il merluzzo bianco;

10.

ritiene che la riduzione dei rigetti contribuirà a pervenire ad un buono stato ecologico, come lo richiede la direttiva sulla strategia per l'ambiente marino;

11.

ritiene che i programmi per la riduzione dei rigetti debbano essere pienamente integrati nella politica generale della Comunità per la gestione sostenibile della pesca;

12.

ritiene che le cause dei rigetti siano diverse da un'attività di pesca all'altra e dipendano sia dalle tecniche specifiche di pesca sia dal tipo di pesca in questione, per cui le soluzioni dovranno anche essere specifiche per i vari casi concreti;

13.

per quanto la prassi generale dei rigetti delle catture accessorie non sia giustificabile, ammette che determinate specie sono note per un alto tasso di sopravvivenza quando sono riversate in mare e che, quindi, deroghe al divieto di pesca per tali specie, nonché per quelle in pericolo e protette, debbano essere autorizzate previa adeguata giustificazione scientifica del loro potenziale di sopravvivenza;

14.

sottolinea che l'efficacia delle nuove norme dipende da un opportuno e corretto sfruttamento dei risultati delle ricerche scientifiche sulle zone di pesca dell'Unione europea e dalla presa in considerazione delle loro specificità in termini di ubicazione, di varietà delle specie marine presenti e di modalità di pesca praticate negli anni;

15.

si compiace con gli specialisti del settore che hanno recentemente lanciato programmi destinati a mettere a punto attrezzi e pratiche di pesca più selettivi atti a ridurre i rigetti e a incoraggiare altri a contribuire a tale processo avvalendosi della loro incontestabile perizia in materia di attrezzi da pesca per trovare tecniche ancora più innovative; si rammarica per il tono di talune osservazioni presentate alla Commissione, in cui le misure di riduzione dei rigetti sono state giudicate inopportune;

16.

evidenzia l'importanza della riduzione volontaria dello sforzo di pesca registrata in determinate attività di pesca e sollecita la definizione di meccanismi atti a permettere di compensare finanziariamente i pescatori per detti sforzi;

17.

valuta positivamente il sistema volontario di fermi in tempo reale delle zone di pesca recentemente introdotto dal governo scozzese in cooperazione con l'industria scozzese della pesca, in base al quale le zone di pesca saranno chiuse per tre settimane se i capitani segnaleranno una grande abbondanza di merluzzi bianchi sotto taglia; ritiene che programmi come questo, il primo del genere in Europa, possano contribuire alla riduzione dei rigetti in piena cooperazione con l'industria della pesca;

18.

concorda con la Commissione sul fatto che l'approccio classico della PCP in materia di riduzione delle catture accessorie indesiderate — in base al quale il Consiglio adotta misure tecniche sempre più dettagliate volte a prevenire i rigetti di novellame coinvolgendo solo limitatamente i pescatori — presenti dei limiti e debba essere integrato da programmi che incitino i pescatori a ridurre le catture accessorie e i rigetti, tenendo conto nel contempo delle caratteristiche specifiche di ciascuna attività di pesca, il che migliorerà il livello di accettazione delle misure da parte dei pescatori; ritiene tuttavia che solo attraverso modifiche tecniche a livello degli attrezzi e delle pratiche di pesca si arriverà a una riduzione delle catture accessorie e indesiderate;

19.

prende atto che l'opzione ritenuta più efficace dalla Commissione è un divieto di rigetto, benché tale divieto possa presentare talune difficoltà di applicazione e possa richiedere un aumento delle risorse finanziarie, logistiche e umane;

20.

ritiene che sia necessario vietare il cosiddetto high-grading, ossia la prassi del rigetto di buon pesce la cui cattura è autorizzata a favore di altro pesce per il quale si potrebbe ottenere un prezzo più alto sul mercato, anche se sarebbe difficile far rispettare tale divieto; ritiene che sia opportuno sperimentare l'installazione di telecamere a circuito chiuso (CCTV) su alcuni pescherecci per rendere più agevole l'applicazione di tale divieto;

21.

osserva che, per fare in modo che i pescatori e le altre parti interessate si assumano la responsabilità di qualsiasi politica volta a eliminare i rigetti e la condividano, è necessario che essi svolgano un ruolo importante a livello del monitoraggio e del controllo, dal momento che la loro cooperazione e il loro coinvolgimento sono fondamentali affinché le misure di esecuzione siano applicate con successo; sottolinea che altrove esistono esempi di cooperazione che è opportuno esaminare — Canada e Nuova Zelanda hanno sperimentato ad esempio l'impiego di CCTV sulle fiancate dei pescherecci, con l'accordo dei pescatori, e questa misura di videosorveglianza sembra essersi rivelata molto utile ai fini dell'eliminazione dei rigetti;

22.

incoraggia la Commissione, gli Stati membri e le altre parti interessate a considerare l'utilizzazione di misure atte ad incitare il settore a migliorare le sue pratiche di pesca; ritiene che tali incentivi possano includere:

l'autorizzazione di un aumento del numero di giorni in mare o di un aumento del tempo di pesca per i pescherecci che utilizzino attrezzi più selettivi,

l'accordo ai pescherecci che utilizzano attrezzi selettivi di un accesso preferenziale alle zone vietate ai pescherecci che non utilizzano attrezzi selettivi,

l'autorizzazione dei pescherecci equipaggiati di attrezzi più selettivi a pescare durante i periodi in cui la pesca è vietata ad altri pescherecci;

23.

prende atto del fatto che il regolamento (CE) del Consiglio n. 41/2007 del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (5) contiene già un esempio di accesso preferenziale a favore degli attrezzi selettivi, che prevede giorni in mare supplementari per i pescherecci da traino che pescano lo scampo utilizzando una griglia selettiva, ed è d'accordo sull'opportunità di prendere in considerazione simili incentivi supplementari;

24.

è convinto che il settore reagirebbe più favorevolmente e più efficacemente a una combinazione di incentivi positivi e negativi, ai quali si dovrebbe dare una possibilità di produrre risultati; ritiene, inoltre, che si dovrebbe attuare un divieto dei rigetti unicamente dopo aver sperimentato altri tipi di incentivi negativi, quali l'aumento progressivo delle dimensioni delle maglie, delle zone di divieto, ecc;

25.

sottolinea l'importanza di un efficace sistema di controllo insieme all'introduzione del divieto di rigetto; sottolinea che un'insufficiente conoscenza delle quantità di pesce rigettato in mare impedisce di valutare la consistenza degli stock e di determinare la mortalità dei pesci e rende più arduo valutare le misure volte ad impedire le catture di pesci non rispondenti alla taglia prescritta; invita la Commissione a sviluppare nuove tecniche di vigilanza e attira l'attenzione al riguardo sulle possibilità offerte dai giornali di bordo elettronici e dal ricorso alla televisione a circuito chiuso (CCTV);

26.

insiste che il taglio selettivo, una delle ragioni principali del rigetto, debba essere reso illegale e che le attrezzature che lo permettono, quali le griglie selettive a bordo per la pesca pelagica, debbano essere bandite;

27.

concorda sul fatto che il modo più sensato di procedere è quello di scegliere una serie di attività di pesca pilota, in funzione della quantità di rigetti prodotti o dello stato di conservazione della specie considerata; sottolinea l'importanza che i progetti pilota selezionati riguardino zone diverse in modo da rappresentare la varietà geografica delle attività di pesca nella Comunità; ritiene che ogni progetto pilota debba coinvolgere anche un numero adeguato di pescherecci per tener conto della diversità delle attività di pesca, ma anche per garantire un valido scambio di informazioni nel settore; suggerisce che due possibili attività di pesca candidate sarebbero quelle che utilizzano le sfogliare e quelle che catturano e rigettano il merluzzo bianco; raccomanda che, durante l'attuazione di questi progetti pilota, siano valutate altre attività di pesca in base al loro tasso di rigetto;

28.

suggerisce che le pratiche di rigetto che risultano dall'incompatibilità delle norme tecniche sulla taglia minima di sbarco o su taglie miste siano affrontate in via prioritaria, in quanto sono relativamente facili da rettificare;

29.

invita la Commissione a tener conto dei pareri scientifici disponibili sugli stock baltici di merluzzo bianco, dove si registra una forte percentuale di catture accessorie;

30.

propone, per ogni attività di pesca, la seguente serie di misure:

i)

elaborare un'accurata stima delle quantità e della composizione per specie dei pesci e delle altre specie rigettate per ogni segmento dell'attività di pesca; tali dati dovrebbero essere riconosciuti come affidabili ed oggettivi dai pescatori, dagli scienziati e da tutte le altre parti interessate;

ii)

stabilire un quadro adeguato per garantire la piena consultazione, partecipazione e cooperazione di tutte le parti interessate prima di fissare gli obiettivi quantitativi di riduzione dei rigetti in un periodo determinato (per esempio, una riduzione del 50 % in due anni); tra i partecipanti si troverebbero i Consigli consultivi regionali (CCR), pescatori, scienziati, governo nazionale, Commissione e ONG ambientali; il loro ruolo sarebbe quello di esaminare tutte le idee in materia di eliminazione dei rigetti, inclusi lo sbarco delle catture accessorie, le misure tecniche, i fermi temporanei, le zone di divieto, ecc, nonché di proporre incentivi positivi a favore dei pescatori che sperimentano tecniche diverse;

iii)

alla fine del periodo di attuazione previsto, valutare i risultati e verificare se gli obiettivi siano stati raggiunti; completare le disposizioni della PCP con metodi efficaci; se gli obiettivi in materia di riduzione dei rigetti non sono stati raggiunti, saranno applicate opportune sanzioni, accanto ad altre misure proporzionate;

iv)

rivedere gli obiettivi quantitativi in materia di rigetti periodicamente ai fini di un'eliminazione in definitiva dei tassi di rigetto;

v)

adottare un divieto di rigetto per un'attività di pesca solo se tutte le altre misure precedenti non hanno condotto alla riduzione prevista in materia di rigetti entro cinque anni dall'introduzione di tali misure per ciascuna attività di pesca;

31.

invita la Commissione a esaminare con particolare attenzione come «tradurre» le misure al fine di applicarle alla flotta da pesca dell'Unione europea nelle acque di paesi terzi e chiede che l'uso di attrezzature da pesca più selettive costituisca un prerequisito per praticare la pesca in base ad accordi di partenariato in materia di pesca;

32.

prende atto della varietà e dell'importanza della pesca multispecifica nell'Unione europea e ritiene che gli obiettivi di riduzione dei rigetti debbano tener conto di detta varietà, di modo che non tutte le attività di pesca siano tenute a raggiungere contemporaneamente gli stessi obiettivi di riduzione, poiché il livello iniziale dei rigetti potrebbe essere diverso;

33.

sottolinea che, se vengono adottati divieti di rigetto per talune specifiche attività di pesca, sarebbe opportuno, per evitare incentivi perversi quali la creazione di un mercato del piccolo pesce o del pesce che non è soggetto ad alcuna quota, che tali tipi di pesce non siano commercializzati direttamente in nessuna circostanza; ritiene che le imbarcazioni possano essere compensate per i costi incorsi per sbarcare le catture che avrebbero rigettato; ritiene, ad esempio, che il pesce sbarcato potrebbe essere utilizzato per la produzione di farina e olio di pesce, caso in cui l'eventuale impresa che ricorre a tale agevolazione contribuirebbe a un fondo di risarcimento organizzato a livello regionale;

34.

osserva che il Fondo europeo per la pesca (FEP) contiene disposizioni per il finanziamento di progetti pilota per una pesca più selettiva e di due sostituzioni per peschereccio degli attrezzi da pesca e sollecita gli Stati membri ad avvalersene; chiede una maggiore flessibilità amministrativa nell'uso delle risorse del FEP affinché i progetti pilota promettenti possano essere rapidamente realizzati;

35.

mette in evidenza che il sistema regolamentare dei TAC è una delle cause principali dei rigetti e che occorre introdurre misure che impediscano il rigetto obbligatorio, a causa della mancanza di quote, di specie delle dimensioni autorizzate che vengono inevitabilmente catturate;

36.

raccomanda che le quote di catture accessorie siano incorporate nei TAC e che tutte le catture accessorie sbarcate siano imputate alla quota; laddove l'attività di pesca eccedesse la quota di catture accessorie rischierebbe di chiudere; allo stesso modo si propone che un eccesso di catture di novellame provochi la chiusura in tempo reale; bisognerebbe quindi ridurre gradualmente tale quota al fine di incentivare ulteriormente una migliore selettività delle attrezzature;

37.

osserva che, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio n. 850/98, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (6), attualmente gli Stati membri hanno facoltà di imporre misure tecniche più restrittive ai pescherecci battenti la loro bandiera che operano nelle acque dell'Unione europea; ritiene che gli Stati membri dovrebbero disporre anche del margine di manovra per sperimentare nuove soluzioni di cui la Commissione dovrebbe valutare l'efficacia e che, in talune circostanze, dovrebbero poter imporre l'impiego di misure tecniche più selettive a tutti i pescherecci operanti entro una distanza di 12 miglia dalla costa;

38.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, ai Consigli consultivi regionali, al Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui l'Unione europea fa parte.


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU C 69 E del 19.3.2004, pag. 149.

(3)  GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 319.

(4)  GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 86.

(5)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1.

(6)  GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.