12.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 271/76


Giovedì 8 maggio 2008
Misure di attuazione (modifica dell’articolo 81)

P6_TA(2008)0190

Decisione del Parlamento europeo dell’8 maggio 2008 sulla modifica dell’articolo 81 del regolamento del Parlamento europeo sulle misure di attuazione (2008/2027(REG))

2009/C 271 E/10

Il Parlamento europeo,

vista la lettera del suo Presidente in data 27 marzo 2008, con la quale si trasmette l’accordo interistituzionale quale approvato dalla Conferenza dei presidenti il 12 dicembre 2007,

visto l’accordo interistituzionale fra Parlamento europeo e Commissione relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, quale modificata dalla decisione 2006/512/CE (1),

visti gli articoli 120, paragrafo 2, 201 e 202 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0108/2008);

1.

decide di apportare al suo regolamento la modifica in appresso;

2.

ricorda che tale modifica entra in vigore il primo giorno della prossima tornata;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 81, paragrafo 4, lettera a)

a)

il termine per l’esame decorre dal momento in cui il progetto di misure è stato trasmesso al Parlamento in tutte le lingue ufficiali;

a)

il termine per l’esame decorre dal momento in cui il progetto di misure è stato trasmesso al Parlamento in tutte le lingue ufficiali. Se si applicano termini ridotti (articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b) della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione) e in casi di urgenza (articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE), salvo obiezione del presidente della commissione competente, il termine per l’esame decorre dalla data di ricezione, da parte del Parlamento, del progetto definitivo di misure di attuazione nelle versioni linguistiche presentate ai membri del comitato istituito conformemente alla decisione 1999/468/CE. In questo caso non si applica l’articolo 138;


(1)  Testi approvati dell’8 maggio 2008, P6_TA(2008)0189.