Quinta relazione annuale della Commissione al Parlamento Europeo - Quadro riassuntivo delle misure di difesa commerciale adottate dai paesi terzi nei confronti della Comunità (statistiche aggiornate al 31 dicembre 2007 ma commento dei casi e del testo aggiornato al marzo 2008) [SEC(2008) 2149] /* COM/2008/0406 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 4.7.2008 COM(2008) 406 definitivo QUINTA RELAZIONE ANNUALE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO quadro riassuntivo delle misure di difesa commerciale adottate dai paesi terzi nei confronti della Comunità (statistiche aggiornate al 31 dicembre 2007 ma commento dei casi e del testo aggiornato al marzo 2008) [SEC(2008) 2149] QUINTA RELAZIONE ANNUALE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MISURE DI DIFESA COMMERCIALE ADOTTATE DAI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELLA COMUNITÀ (STATISTICHE AGGIORNATE AL 31 DICEMBRE 2007 MA COMMENTO DEI CASI E DEL TESTO AGGIORNATO AL MARZO 2008) Sintesi Il numero delle misure di difesa commerciale in atto alla fine del 2007 nei confronti dell'Unione europea è leggermente aumentato rispetto all'anno precedente. Si tratta principalmente di misure antidumping, ma anche il ricorso agli strumenti di salvaguardia è in continuo aumento. La Commissione ha seguito attentamente tali sviluppi a sostegno dell'industria comunitaria interessata ed è intervenuta in caso di necessità. Benché l'esito di quest'anno sia stato positivo, i problemi individuati in passato sono tuttora irrisolti e limitano spesso indebitamente l'accesso al mercato per gli esportatori europei. La Commissione porterà pertanto avanti le sue attività in questo importante settore e intensificherà i contatti bilaterali con i paesi terzi al fine di garantire una maggiore disciplina nell'uso degli strumenti di difesa commerciale. 1. INTRODUZIONE Il numero delle misure applicate nei confronti dell'UE o i suoi Stati membri negli ultimi anni ha subito variazioni, ma riserve e dubbi riguardo ad una loro corretta applicazione sono rimasti invariati; anzi, recentemente si sono aggiunti anche problemi di altro genere. In quanto utilizzatrice di strumenti di difesa commerciale, l'UE riconosce anche ai paesi terzi il diritto ad avvalersene. Tuttavia, i fatti dimostrano che, in molti casi, l'utilizzo di tali strumenti da parte dei paesi terzi non è disciplinato correttamente e che le misure adottate non sempre soddisfano i requisiti giuridici dell'OMC. La necessità di consolidare la competitività dell'UE sui mercati mondiali è uno degli obiettivi principali della politica commerciale della Commissione. L'applicazione ingiustificata di misure di difesa commerciale rappresenta per i nostri esportatori un ostacolo al legittimo accesso ai mercati; con il suo intervento, la Commissione si propone pertanto di impedire l'istituzione da parte di paesi terzi di misure di tal sorta o, quantomeno, di ridurne il più possibile le conseguenze negative. La Commissione persegue costantemente il duplice obiettivo di intervenire, per quanto possibile, nei singoli casi e, al contempo, di mantenere vivo il dialogo e i contatti bilaterali con le autorità competenti dei paesi terzi al fine di incoraggiarle ad utilizzare tali strumenti rispettando criteri rigorosi pari a quelli applicati nella sua prassi costante. Nelle relazioni precedenti è stata evidenziata la necessità di continuare a monitorare le attività dei paesi terzi e di garantire assistenza tecnica alle industrie interessate. Le tendenze e gli sviluppi dell'anno in corso ne sono una chiara conferma, in particolare alla luce dei risultati positivi ottenuti recentemente in tale campo. Gli Stati membri e l'industria hanno inoltre fatto capire chiaramente che contano sul lavoro e sull'appoggio della Commissione per le attività in questione. 2. TENDENZE GENERALI Alla fine del 2007 le misure di difesa commerciale in atto nei confronti della Comunità europea e dei suoi Stati membri erano in tutto 147, ossia quattro in più rispetto a quelle in vigore alla fine del 2006. Dal 2004 al 2006 il numero delle misure applicate è andato diminuendo, mentre nel 2007, per la prima volta, è aumentato rispetto all'anno precedente. Tale inversione di tendenza va vista, tuttavia, nel contesto dell'allargamento dell'Unione che ha avuto luogo nel gennaio 2007. Infatti, nove misure che paesi terzi avevano istituito nei confronti di Romania e Bulgaria ancor prima dell'adesione di questi paesi alla Comunità, sono state incluse per la prima volta nelle statistiche comunitarie. Nel 2007 erano in totale 23 le nuove misure in vigore (14 provvisorie o definitive e 9 conseguenti all'allargamento), mentre, nello stesso periodo, 19 misure sono scadute o sono state revocate. Riguardo al ricorso ai diversi strumenti di difesa commerciale , i provvedimenti antidumping restano quelli più utilizzati e rappresentano i due terzi circa delle misure in atto. Il numero delle misure compensative - analogamente agli anni precedenti - è sceso, ma dalle cifre relative al loro utilizzo risulta che le misure di salvaguardia sono nuovamente in aumento: sono passate infatti da 32 nel 2006 a 36 nel 2007, il che corrisponde al 25% di tutte le misure applicate. Giacché le misure di salvaguardia sono istituite erga-omnes, esse interessano gli esportatori comunitari anche quando le loro esportazioni non causano alcun problema all'industria nazionale del paese che impone tali misure. Per questa ragione, la Commissione continua a fare pressioni sui paesi che ricorrono alle misure di salvaguardia affinché procedano con maggior circospezione e si sforza strenuamente di ridurre al minimo le conseguenze negative di tali misure. Alcuni interventi sono stati coronati da successo, altri, purtroppo, no, segnatamente nel caso delle misure istituite dalla Turchia. Tra tutti i paesi, gli Stati Uniti, con 25 misure in vigore, cioè quasi il 20% dell'insieme delle misure, fanno più spesso ricorso agli strumenti di difesa commerciale contro la Comunità europea. Per molti prodotti interessati il volume degli scambi (ad esempio, uranio bassamente arricchito, acciaio laminato a caldo) è di particolare rilevanza. Seguono l'India (19 misure), il Brasile (12), la Cina (10), l'Ucraina (10), il Messico e la Turchia (9 ciascuno). Il numero delle nuove misure istituite (provvisorie e definitive) è sceso notevolmente tra il 2006 e il 2007, passando da 27 a 18 (comprese le 14 nuove misure e 4 misure provvisorie, istituite già nel 2006, ma confermate definitivamente nel 2007). Questo calo è dovuto al fatto che la Cina e la Turchia nel 2006 hanno istituito in totale 9 misure, ma soltanto 2 nel 2007. Tuttavia, mentre la Cina ha effettivamente ridotto la sua attività di difesa commerciale in generale, la Turchia vi ricorre in misura notevole, come si vedrà in appresso. Come nell'anno precedente, le nuove misure sono per il 50% misure di salvaguardia. Infine, dopo il picco del 2006, il numero dei nuovi procedimenti aperti nel 2007 è ridisceso ad un livello relativamente modesto, passando da 28 a 20. Ciò è dovuto al fatto che, nel 2007, sono stati aperti solo 9 procedimenti di salvaguardia rispetto ai 18 dell'anno precedente. Si tratta di un'evoluzione positiva che, si spera, continuerà anche in futuro. 3. TENDENZE PER PAESE Mentre gli Stati Uniti e l'India hanno ridotto, negli ultimi anni, il numero delle misure applicate, paesi come il Brasile, l'Ucraina, il Messico, la Turchia e la Russia l'hanno aumentato notevolmente negli ultimi tre anni. Nel 2005 questi cinque paesi avevano adottato complessivamente 26 misure, salite nel 2007 a 45. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, la causa del calo è riconducibile principalmente alla revoca di diverse misure, mentre, per quanto riguarda l'India, tale tendenza è il risultato dell'abolizione di numerose misure in seguito a consultazioni nell'ambito dell'OMC al riguardo. Quanto a Russia, Ucraina e Turchia, va rilevato che l'aumento del numero delle misure è dovuto quasi esclusivamente all'introduzione nel 2007 di nuove misure di salvaguardia. Infine, le cifre in aumento in Brasile e Messico testimoniano l'intensificarsi dell'attività di difesa commerciale nell'America Latina. Le tendenze e i principali procedimenti per ciascun paese terzo sono descritti in dettaglio nell'allegato. 4. PROBLEMI ATTUALI Anche se in genere si sono fatti dei progressi, la Commissione si trova ad affrontare gli stessi problemi del passato. Destano preoccupazione, in particolare, l'inadeguatezza di criteri di apertura dell'inchiesta, la carenza di analisi del pregiudizio e del nesso di causalità, nonché la violazione del diritto di difesa delle parti interessate, illustrati in maniera circostanziata in precedenza e, pertanto, non ripresi in esame nella presente relazione. L'uso sempre più frequente delle misure di salvaguardia era iscritto già nell'agenda dell'anno scorso, ma anche nel 2007 figurava tra i problemi da risolvere. È venuto alla luce, inoltre, un altro problema importante: alla maggior parte degli Stati membri che hanno aderito per ultimi all'UE è tuttora negato il riconoscimento dello status di paesi a economia di mercato nel quadro di inchieste antidumping in Argentina e Brasile. Entrambe le problematiche sono descritte in dettaglio in appresso. 4.1. Ampio ricorso alle misure di salvaguardia Negli anni scorsi si è registrata una preoccupante tendenza al ricorso alle nuove misure di salvaguardia, tendenza confermata nel 2007. Effettivamente, tra il 2006 e il 2007, il numero delle misure di salvaguardia applicate è cresciuto da 32 a 36. Una misura di difesa commerciale su quattro di quelle in vigore alla fine del 2007 era una misura di salvaguardia. Anche se i nuovi procedimenti di salvaguardia aperti nel 2007 erano in numero minore (9 rispetto ai 18 del 2006), essi rappresentavano comunque il 50% del numero totale dei nuovi procedimenti. Vari paesi considerano tuttora questo strumento come un mezzo semplice e rapido di intervento contro le importazioni, poiché a differenza dei procedimenti antidumping e antisovvenzione non occorre dimostrare la presenza di un elemento sleale nei flussi commerciali, ma "solo" un drastico aumento delle importazioni che causa o minaccia di causare pregiudizio. Le condizioni giuridiche per l'istituzione di misure di salvaguardia sono tuttavia intenzionalmente molto rigorose, e, di fatto, molto più rigorose di quelle richieste per gli altri strumenti di difesa commerciale, poiché si tratta di misure che interessano il libero scambio piuttosto che il commercio sleale. Malauguratamente, tali condizioni non sempre sono soddisfatte. Un altro aspetto ancor più importante, data la natura multilaterale dello strumento, è il fatto che le misure di salvaguardia sono istituite contro tutte le importazioni a prescindere dalla loro origine, indipendentemente dal fatto che esse siano o meno alla base del problema. Di conseguenza, in molti casi, le esportazioni dell'UE sono state indebitamente danneggiate dalle misure di salvaguardia, nonostante non causassero alcun pregiudizio all'industria richiedente protezione del paese di esportazione. Pertanto, gli esportatori sono a volte indebitamente penalizzati e il loro accesso al mercato è ostacolato senza valida giustificazione. Laddove i problemi nascano dalle importazioni a basso prezzo, è spesso più opportuno affrontarli applicando misure antidumping. Anche se alcuni paesi introducono misure in funzione della natura e dell'origine specifica dei problemi, ad esempio, le importazioni a basso prezzo, altri non applicano sistematicamente questo metodo. Pertanto, il ruolo della Commissione consiste anche nel cercare di ridurre il più possibile l'impatto di tali misure sulle esportazioni dell'UE. Non si tratta, tuttavia, di un compito facile poiché alcuni paesi sono meno disposti di altri ad attuare misure finalizzate esclusivamente alla vera fonte del problema. 4.2. Status di economia di mercato dei nuovi Stati membri dell'UE Durante il 2007 è emerso che il Brasile e l'Argentina, nell'ambito di inchieste antidumping, continuavano a trattare gli Stati membri di recente adesione all'UE come paesi che non hanno ottenuto, a pieno titolo e incondizionatamente, lo status di economia di mercato. Concretamente, ciò significa che le autorità incaricate dell'inchiesta utilizzano un valore normale sostitutivo per il calcolo del dumping. Sebbene vi sia soltanto un'inchiesta in corso in quei due paesi mirata specificamente a nuovi Stati membri, la Commissione esprime grave preoccupazione, poiché è inconcepibile che Stati membri dell'UE non siano considerati, a pieno titolo, paesi ad economia di mercato. È, inoltre, inaccettabile che alcuni Stati membri dell'UE siano trattati diversamente da altri dal momento che tutti hanno adottato l' acquis comunitario. La Commissione è pertanto intervenuta con forza per cercare di risolvere rapidamente tale problema. Ai dubbi manifestati da Brasile e Argentina riguardo allo status di economia di mercato dei "nuovi" Stati membri è stata data una risposta esauriente. Pertanto, le autorità argentine e brasiliane non possono più invocare "motivi tecnici" come pretesto per non aver conferito lo status di economia di mercato a Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia e Ungheria. Per principio, tutti gli Stati membri dell'UE devono essere trattati come paesi a economia di mercato, indipendentemente dalla data della loro adesione. Per poter aderire all'Unione europea, i paesi candidati non devono essere soltanto economie di mercato a pieno titolo (condizione essenziale che rientra tra i criteri di adesione), ma sono tenuti anche ad adottare integralmente l' acquis comunitario e ad attuarlo nel proprio diritto interno. Le attività economiche dei vecchi Stati membri sono da sempre disciplinate da tale normativa. Pertanto, non esiste ragione giuridica o economica per trattare Stati membri dell'UE come economie in transizione o, addirittura, come economie non di mercato. Nell'ambito delle sue relazioni bilaterali con Brasile e Argentina, la Commissione è impegnata attivamente a dare una svolta positiva a questo problema. 5. RISULTATI PRINCIPALI Come già rilevato nella relazione dell'anno precedente, l'azione della Commissione consistente nel monitorare le situazioni dei paesi terzi ha avuto sicuramente una certa incidenza sul numero dei procedimenti aperti e delle misure applicate contro la Comunità europea o gli Stati membri, generalmente in calo nel corso degli anni. Oltre ai risultati concreti illustrati nel seguito, occorre segnalare che la Commissione ha intensificato i suoi contatti con i comparti economici interessati da inchieste relative alle pratiche di difesa commerciale al fine di offrire loro assistenza, orientamento e informazioni in merito a misure adottate dai paesi terzi. In alcuni casi questi contatti hanno indotto l'industria comunitaria a collaborare alle inchieste di paesi terzi, ma, in altri, gli interessati hanno preferito rinunciare ad una simile collaborazione. In questi casi, anche se non ha ottenuto risultati positivi concreti (la collaborazione è in effetti una condizione sine qua non), la Commissione ha quantomeno garantito che il settore interessato sia messo al corrente delle inchieste in corso e di possibili conseguenze negative della mancanza di collaborazione. La decisione di collaborare a inchieste relative alla difesa commerciale è, in ultima analisi, una decisione di carattere economico che deve essere presa dalle società interessate sulla base di considerazioni di ordine generale. Tra i principali risultati positivi del 2007 figurano: 1. Azzeramento: abrogazione delle misure Come già evidenziato nella relazione precedente, va ricordato che, grazie all'intenso lavoro svolto dai servizi della Commissione europea in collaborazione con gli esportatori e gli Stati membri interessati, nell'aprile 2007 gli Stati Uniti hanno applicato, anche se solo parzialmente, la decisione del gruppo speciale dell'OMC, richiesta dalla stessa Commissione (DS294), in merito alla metodologia dell'azzeramento. Numerosi esportatori europei hanno visto i dazi antidumping contestati soppressi integralmente o ridotti in modo sostanziale . Purtroppo non tutti i problemi sono stati risolti, cosicché la Commissione ha dovuto chiedere che fosse costituito un gruppo speciale ("panel") di esecuzione dal momento che, apparentemente, gli Stati Uniti non hanno attuato in maniera adeguata la decisione del gruppo speciale dell'OMC. È attualmente operante il secondo gruppo speciale della Comunità per l'azzeramento avverso gli Stati Uniti (composizione della controversia DS350). 2. Nessuna proroga delle misure americane relative ai prodotti siderurgici nel quadro del riesame in previsione della loro scadenza Come suindicato, i maggiori esportatori comunitari di barre d'acciaio inossidabile hanno già visto revocate le loro misure in seguito all'attuazione da parte degli Stati Uniti della decisione dell'OMC in merito all'azzeramento. La Commissione, di concerto con l'industria interessata, ha ulteriormente affermato nel quadro del riesame in previsione della scadenza delle misure che, a seguito di tali revoche, le quote di mercato di altri esportatori ancora soggetti a dazi erano molto inferiori al volume iniziale globale e che, di conseguenza, l'industria nazionale non doveva subire alcun pregiudizio notevole. Quest'argomento è stato accettato e gli Stati Uniti hanno revocato le misure antidumping e/o le misure compensative sulle barre in acciaio inossidabile provenienti dalla Francia, dalla Germania, dal Regno Unito e dall'Italia a motivo dell'improbabile reiterazione del notevole pregiudizio per l'industria statunitense. Il risultato di questo caso è un'ulteriore dimostrazione di quanto sia importante stabilire una stretta collaborazione tra la Commissione, gli Stati membri e l'industria comunitaria. L'abrogazione di tali dazi, oltre alle revoche nel 2006/2007 di misure antidumping su altri prodotti siderurgici (ad esempio, lamiere di acciaio tagliate a misura, prodotti laminati piatti resistenti alla corrosione, tubi per la ricerca e l'estrazione di prodotti petroliferi), costituisce un risultato estremamente positivo. 3. Diminuzione del numero delle misure da parte dell'India Il numero delle misure istituite dall'India è diminuito in questi ultimi anni grazie all'esito positivo dei riesami realizzati sulla scia delle consultazioni in seno all'OMC sollecitate dall'UE. Nei rari casi in cui non è stato richiesto alcun esame, ci si aspettava che le misure scadessero dopo cinque anni, ossia al termine del normale periodo di validità. Purtroppo l'India ha aperto due procedure di riesame in previsione della scadenza (una nel 2006 e l'altra nel 2007) in merito a tali misure. La Commissione si è fermamente opposta a queste nuove inchieste in quanto sarebbe stato assolutamente inaccettabile prorogare di altri cinque anni misure che, all'origine, non erano considerate giuridicamente giustificate. Il nostro intervento è stato coronato di successo almeno in un caso. Infatti, nonostante mancasse ogni collaborazione da parte dell'industria comunitaria, l'India ha concluso nel 2007 che la misura andrebbe mantenuta per tutti i paesi interessati dall'inchiesta, Stati membri dell'UE esclusi. 4. Miglioramento dei diritti di difesa nel quadro delle inchieste cinesi Già nella relazione scorsa si era asserito che le procedure applicate dalla Cina, per mancanza di trasparenza e carenza di comunicazione, sono da considerare problematiche. La trasparenza è un fattore essenziale nella gestione degli strumenti di difesa commerciale in quanto elemento essenziale per assicurare il diritto di difesa degli interessati. Benché tale questione sia stata costantemente oggetto di dibattito tra la Commissione e le autorità cinesi in relazione ai singoli casi, purtroppo non si è riscontrato alcun miglioramento di rilievo. Pertanto, la questione è stata nuovamente sollevata in seno al gruppo bilaterale "Buone pratiche" nel quale sono stati forniti all'amministrazione cinese esempi circostanziati del modo in cui la CE affronta tale aspetto delle inchieste. I cinesi hanno accolto favorevolmente i nostri consigli al riguardo e hanno affermato di voler migliorare in futuro questo aspetto delle loro procedure. Anche se in Cina non vi sono procedimenti in corso, seguiremo con attenzione questo aspetto nei procedimenti che verranno, con la speranza che le nostre relazioni bilaterali diano i loro risultati. Tale esempio incoraggia a portare avanti i contatti bilaterali con i paesi terzi al fine di promuovere norme comunitarie di elevato livello e incitare questi paesi ad applicarle. 5. Eliminare e ridurre il più possibile l'impatto delle misure adottate dal Messico Risultati positivi sono stati ottenuti nel quadro di due inchieste concluse dal Messico nel 2007. La prima riguardava misure antidumping contro le importazioni di taluni antiparassitari dalla Danimarca. In questo caso la Commissione ha attivamente sostenuto e assistito il produttore danese. Le misure proibitive provvisorie superiori al 90% sono state contestate a causa di un calcolo errato del margine di dumping e, dopo diversi interventi, il Messico ha infine accettato l'impegno in materia di prezzo offerto dall'esportatore danese. Benché fosse auspicabile una chiusura dell'inchiesta senza l'imposizione di misure, si è potuto quantomeno minimizzare l'impatto economico negativo e assicurare l'accesso al mercato. La Commissione continua a monitorare da vicino questo caso in quanto sembra che l'unico produttore del Messico potrebbe fallire nell'immediato futuro, il che vanificherebbe qualsiasi misura. Il secondo caso riguardava un'inchiesta antidumping contro importazioni di tubi saldati dalla Germania. Benché anche in questo caso fosse stata istituita una misura provvisoria, la Commissione è intervenuta con fermezza a diversi livelli, motivando il suo intervento in primis con la mancanza di elementi di prova del fatto che l'industria nazionale fosse minacciata di notevole pregiudizio, come avevano asserito le autorità messicane nella fase provvisoria. Questi sforzi hanno avuto successo e, alla fine, il Messico ha deciso di chiudere il procedimento senza istituire misure. Per completezza, va segnalato inoltre che il procedimento dell'OMC per la risoluzione della controversia riguardante i dazi compensativi imposti contro le importazioni di olio d'oliva è tuttora in corso. Si attende ancora la relazione provvisoria la cui pubblicazione era prevista entro metà maggio 2008. 6. Incidenza delle misure di salvaguardia Per i motivi suindicati, la Commissione sottolinea che lo strumento di salvaguardia dovrebbe essere utilizzato soltanto in circostanze eccezionali; esso è, tuttavia, utilizzato contro il commercio leale, contrariamente ai dazi antidumping e compensativi, e le misure risultanti hanno conseguenze negative anche per gli esportatori che non causano alcun pregiudizio. Qualora le misure siano inevitabili, la Commissione caldeggia l'istituzione di tipi di misure che hanno un effetto negativo minimo sugli esportatori dell'UE. A tale riguardo, la Commissione si è imposta con successo nel procedimento riguardante le tre misure di salvaguardia istituite dall'Ucraina nel 2007. Queste misure si applicano soltanto alle importazioni inferiori ad un certo prezzo, il che non riguarda le esportazioni comunitarie che si situano al di sopra di tale livello. Lo stesso risultato positivo si è registrato nel caso delle misure imposte dalla Turchia contro le importazioni di certi motocicli. Benché, in concomitanza con l'apertura di tale procedimento, fossero state istituite misure provvisorie sotto forma di dazio specifico per unità, le misure definitive introdotte nel 2007 sono state applicate, dopo diversi interventi, unicamente alle importazioni inferiori ad un dato prezzo all'importazione. Di conseguenza, le esportazioni comunitarie, i cui prezzi sono, in media, superiori a tale soglia, non sono state interessate da tali misure. Purtroppo, l'azione della Commissione non ha avuto successo in tutti i casi. Nonostante diversi interventi e discussioni con le autorità turche, essa non ha ottenuto il risultato sperato in due casi di salvaguardia per i quali sono stati istituiti dazi all'inizio del 2008. Tali misure sono state applicate sotto forma di dazio specifico per unità, che interessa anche le esportazioni comunitarie. È evidente, tuttavia, che tali procedimenti riguardavano le importazioni a basso prezzo da taluni paesi non comunitari. La Turchia resta uno dei principali utilizzatori delle misure di salvaguardia e la Commissione si sforzerà anche in futuro di convincerla a far ricorso a strumenti nazionali specifici quando i problemi siano causati unicamente da paesi ben identificati. 7. Carni suine originarie dell'Australia Alla fine del 2007, l'Australia ha aperto un'inchiesta di salvaguardia riguardante le importazioni di carni suine. Gli allevatori australiani di suini, in difficoltà, avevano chiesto l'apertura nell'ottobre 2007 di un'inchiesta di salvaguardia contro le importazioni di tagli di carni suine congelate, nonostante fossero in concorrenza con le importazioni soltanto su parte del mercato delle carni suine. Oggi, solo Stati Uniti, Canada e Danimarca rispettano le prescrizioni sanitarie e fitosanitarie per esportare verso l'Australia. Il 14 dicembre 2007 e, nuovamente, il 4 aprile 2008, l'autorità australiana incaricata dell'inchiesta ha proposto di rinunciare all'istituzione di misure, dato che non è stato trovato alcun nesso causale tra le importazioni e la situazione difficile nella quale versano gli allevatori australiani di suini, essendo l'elevato livello dei prezzi dei mangimi praticati sul mercato nazionale la causa principale del pregiudizio (gli allevatori di suini di tutto il mondo, UE inclusa, sono in una situazione analoga). Questo caso è un esempio di buon coordinamento tra l'UE, gli Stati membri e l'industria comunitaria per evitare l'istituzione di misure che non sono giuridicamente giustificate. 6. CONCLUSIONI Dopo la diminuzione degli anni scorsi, nel 2007 il numero di misure contro la Comunità è rimasto relativamente stabile. Tenuto conto dell'attuale situazione economica mondiale, ci si può ragionevole attendere un nuovo aumento delle misure nell'immediato futuro. In effetti, se confrontate con difficili condizioni economiche, le industrie potrebbero essere più inclini a chiedere misure di protezione. I problemi "vecchi" noti sussistono tuttora e sono emerse nuove preoccupazioni. Pertanto, la necessità di sorvegliare da vicino i procedimenti dei paesi terzi è più che mai attuale. Le misure ingiustificate privano gli esportatori comunitari delle loro opportunità commerciali all'estero e costituiscono un ostacolo alla competitività dell'Europa. Pertanto, occorrerà contrastare sistematicamente questi ostacoli all'accesso al mercato. In tale ottica, la Commissione segue attentamente l'attività dei paesi terzi, continua ad assistere l'industria comunitaria interessata ed interviene se necessario. Quest'anno abbiamo potuto constatare che l'impegno congiunto di Commissione, industrie e Stati membri interessati aumenta notevolmente le possibilità di riuscita degli interventi nei procedimenti dei paesi terzi. I risultati ottenuti sono evidenti: in alcuni casi, le misure sono state evitate e, in altri, il loro impatto economico negativo sugli operatori comunitari è stato ridotto. La Commissione continuerà ad intensificare i suoi contatti con l'industria e ad intervenire il più possibile e nella maniera più appropriata. Inoltre, continuerà ad incoraggiare le relazioni bilaterali con i paesi terzi ai fini di un impiego più disciplinato degli strumenti commerciali e per promuovere standard elevati come quelli che essa applica nel corso delle proprie inchieste.