52008DC0364

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo - Riesame del funzionamento dei Consigli consultivi regionali /* COM/2008/0364 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 17.6.2008

COM(2008) 364 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

Riesame del funzionamento dei Consigli consultivi regionali

INDICE

1. Introduzione 3

2. Valutazione degli elementi principali dell'inquadramento generale istituito con decisione 2004/585/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2007/409/CE del Consiglio 4

2.1. Ambito geografico 4

2.2. Struttura, membri e procedure operative 5

2.2.1. Struttura 5

2.2.2. Membri 5

2.2.3. Composizione degli organi statutari 6

2.2.4. Procedure operative 7

2.3. La partecipazione dei non membri 7

3. Il contributo dei CCR al processo decisionale della PCP 8

3.1. Tendenze generali: un dialogo più fattivo con e tra i soggetti interessati 8

3.2. Seguito dato ai pareri dei CCR 9

3.3. Metodi atti a migliorare la qualità e tempestività dei pareri CCR 10

4. Conclusione 11

ALLEGATO 1 – CCR operativi (1/1/2008) 13

ALLEGATO 2 – Statistiche sull'attività dei CCR 14

1. INTRODUZIONE

I Consigli consultivi regionali (CCR) sono stati istituiti al fine di permettere alla politica comune della pesca (PCP) di beneficiare delle conoscenze e dell'esperienza dei pescatori e di altri soggetti interessati, nonché di tenere conto della diversità di condizioni esistente nelle acque comunitarie[1]. Essi contribuiscono a realizzare gli obiettivi della PCP fornendo pareri alla Commissione e agli Stati membri.

La decisione 2004/585/CE del Consiglio del 19 luglio 2004 (in appresso: "la decisione") ha stabilito un inquadramento comune per i CCR, compresi il numero (sette in totale), l'ambito geografico, la struttura e composizione, nonché certe norme procedurali[2]. I CCR sono organismi guidati dai soggetti interessati che beneficiano di una sovvenzione comunitaria a copertura di parte dei loro costi operativi.

L'articolo 11 della decisione prescrive che " tre anni dopo la data alla quale diviene operativo l'ultimo Consiglio consultivo regionale o, al più tardi, entro il 30 giugno 2007, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione e sul funzionamento dei Consigli consultivi regionali ".

Di fatto, poi, il processo di istituzione dei CCR ha richiesto più di tre anni e non è ancora terminato. Al 30 giugno 2007 erano stati creati sei dei sette CCR, sebbene due di questi (il CCR per le acque sudoccidentali e quello per la flotta d'altura) siano stati creati soltanto nella primavera 2007 (cfr. allegato 1). Non essendo ancora avviato il CCR Mediterraneo, la relazione di valutazione avrebbe pertanto riguardato soltanto quattro CCR se fosse stata pubblicata nel giugno 2007. Per questo motivo la Commissione ha deciso di ritardare di un anno la pubblicazione del presente riesame.

Intanto, successivamente ad una prima valutazione del potenziale di contributo allo sviluppo della PCP offerto dai CCR, la Commissione ha proposto una modifica al loro regime finanziario, riconoscendo che essi avevano bisogno di stabilità finanziaria per svolgere efficacemente il proprio ruolo consultivo all'interno della PCP. La proposta è stata appoggiata da Consiglio e Parlamento ed è entrata in vigore il 15 giugno 2007[3].

La presente relazione espone l'analisi e la valutazione dell'attuale inquadramento per il funzionamento dei CCR, svolte dalla Commissione[4], oltre ad esaminare il contribuito dei CCR alla PCP, mettere in risalto le tendenze attuali e proporre migliorie al processo di consultazione. In linea con l'articolo 11 della decisione, la valutazione della Commissione non esamina il possibile sviluppo del ruolo dei CCR nel sistema di governo della PCP, quale definito dal regolamento n. 2371/2002 del Consiglio: tale esame andrà effettuato nel contesto della prossima riforma della PCP.

2. VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DELL'INQUADRAMENTO GENERALE ISTITUITO CON DECISIONE 2004/585/CE DEL CONSIGLIO, MODIFICATA DALLA DECISIONE 2007/409/CE DEL CONSIGLIO

2.1. Ambito geografico

A giudizio della Commissione l'ambito geografico attuale si presenta nel complesso soddisfacente e non vi è alcuna necessità di istituire ulteriori CCR. I CCR dovrebbero sfruttare pienamente la possibilità di istituire sottodivisioni destinate a gestire aspetti specifici, particolarmente quando le aree coperte sono molto ampie.

Vari quesiti specifici in relazione all'ambito geografico dei CCR sono stati portati all'attenzione della Commissione e potrebbero essere oggetto di ulteriori discussioni con le altre istituzioni e gli altri soggetti interessati.

1. È stato evidenziato che la zona CIEM IV (Scozia occidentale) ha un maggior numero di caratteristiche in comune con il Mare del Nord dal punto di vista sia biologico che socioeconomico.

2. Per quanto riguarda il CCR stock pelagici, la decisione del Consiglio ne limita la competenza a quattro stock specifici in tutte le zone tranne il Baltico e il Mediterraneo. È stato chiesto se esso non debba coprire altri stock pelagici o altre specie associate, come la busbana norvegese e il cicerello nel Mare del Nord. A giudizio della Commissione i limiti di un CCR dovrebbero coincidere nella misura del possibile con i confini dell'ecosistema naturale; la Commissione è pertanto restia a proporre una modifica della decisione in questo senso.

3. La gestione degli stock di alto mare si è configurata come una questione politica di grande risonanza per la pesca europea ed è attualmente oggetto di discussione in vari gruppi di lavoro dei CCR sulla base di criteri geografici. A giudizio della Commissione, sebbene non sia necessario creare un CCR specifico per gli stock di alto mare sarebbe opportuno creare gruppi di lavoro comuni destinati a coordinare i pareri CCR in materia ed evitare di duplicare il carico di lavoro.

4. Sebbene la decisione non menzioni esplicitamente il Mar Nero, il CCR Mediterraneo potrebbe però occuparsi di questa zona tramite un gruppo di lavoro specifico, come avviene con la Commissione generale della pesca per il Mediterraneo, modello su cui si è basato l'allegato I della decisione del 2004. Un'altra possibilità sono i forum di discussione ad hoc tra soggetti interessati della Romania, della Bulgaria, dei paesi non UE interessati, e la Commissione. Pur non vedendo l'immediata necessità di un CCR specifico per il Mar Nero, la Commissione ritiene necessaria e urgente un'azione concertata a livello regionale in materia di gestione della pesca, ricerca, raccolta dati e valutazione degli stock nella regione del Mar Nero.

Frequenti sono le tematiche che interessano due o più CCR. In questi casi i CCR dovrebbero mirare a coordinare le loro posizioni e a formulare raccomandazioni comuni, come previsto dall'articolo 8 della decisione. Le riunioni inter-CCR offrono ai segretariati e ai presidenti dei CCR l'opportunità di programmare la discussione di problemi di interesse comune, e questa prassi dovrebbe continuare.

2.2. Struttura, membri e procedure operative

2.2.1. Struttura

Ogni CCR dispone di un'assemblea generale e di un comitato esecutivo ed è assistito da una segreteria nonché da diversi gruppi di lavoro. Alcuni CCR hanno inoltre creato "gruppi di focus" destinati a lavorare su problemi tecnici specifici prima di avviare una discussione in seno ai gruppi di lavoro e/o al comitato esecutivo. Se è vero che questa prassi può facilitare ulteriori discussioni, si dovrà però prestare sufficiente attenzione a che tutte le parti interessate, compresi gli osservatori attivi (Commissione/amministrazioni nazionali/regionali) possano partecipare, se lo desiderano, senza restrizioni dirette o indirette, come l'assenza di servizi di interpretazione. Dovrà però essere evitata la proliferazione indebita di gruppi di lavoro, e un certo grado di razionalizzazione potrebbe rivelarsi necessario in futuro.

2.2.2. Membri

- Settore della pesca

Il sottosettore delle catture è stato il più attivo nel settore della pesca. Si tratta di un fenomeno prevedibile, dato che ai termini della decisione ogni comitato esecutivo dovrebbe includere almeno un rappresentante del sottosettore delle catture di ciascuno Stato membro interessato. Nella definizione del settore della pesca contenuta nella decisione sono inclusi anche i trasformatori, i commercianti e altre organizzazioni di mercato. Questi soggetti, unitamente alle organizzazioni dei consumatori, svolgono un ruolo cruciale nel definire gli sviluppi sul mercato della pesca. A giudizio della Commissione questi interessi dovrebbero diventare più attivi in modo da contribuire a configurare la PCP "dalla rete al piatto".

La partecipazione degli interessi a livello di base è stata meno significativa di quanto si sperasse. Può trattarsi di un fenomeno inevitabile in organizzazioni di grandi dimensioni come i CCR, senza contare che molti porti di pesca non dispongono di strutture adeguate ad ospitare riunioni dei CCR. Andrà tuttavia incoraggiata la partecipazione a livello di base.

- Altri interessi

In alcuni CCR un ruolo attivo è stato svolto dalle ONG ambientali e di sviluppo, e ciò malgrado alcuni problemi di capacità e certe difficoltà nel reperire risorse per tutte le riunioni dei gruppi di lavoro. La Commissione vorrebbe vedere una partecipazione più attiva da parte dei produttori del settore dell'acquacoltura, dei pescatori sportivi e ricreativi e dei consumatori, dato il ruolo svolto da questi soggetti nelle attuali tendenze di politica e di mercato che incidono sulla PCP.

Si potrebbe ripensare la rilevanza della partecipazione delle "reti di donne" nel gruppo "settore della pesca". In quasi tutti i CCR il gruppo che rappresenta le "reti di donne" vuole far parte del gruppo "altri interessi", ritenendo che gli interessi delle donne vadano al di là della pesca e abbraccino la dimensione socioeconomica delle regioni costiere nel loro insieme.

Vari gruppi fra i cui membri vi sono interessi del settore della pesca hanno chiesto di aderire ai CCR nel gruppo "altri interessi". La proliferazione delle organizzazioni che cercano di ottenere seggi nei comitati esecutivi è una causa di preoccupazione per la Commissione, in quanto rischia di sconvolgere l'attuale equilibrio di interessi.

2.2.3. Composizione degli organi statutari

- Assemblea generale

L'assemblea generale approva la relazione annuale e nomina i membri del comitato esecutivo. Secondo la decisione, gli Stati membri interessati dovranno mettersi d'accordo per quanto riguarda i membri dell'assemblea generale. Questa disposizione viene attuata nella fase iniziale di istituzione del CCR. La situazione è meno chiara nei casi in cui nuove organizzazioni chiedono di aderire ad un CCR già istituito e funzionante.

Due terzi dei seggi dell'assemblea generale spettano a rappresentanti del settore della pesca e un terzo ai rappresentanti di altri gruppi d'interessi. Una volta istituito il CCR, è però difficile salvaguardare questo rapporto numerico: se ad esempio una ONG si ritira, sarebbe in teoria necessario espellere due organizzazioni del settore della pesca per conservarlo inalterato. La norma in questione limita inoltre, di fatto, il numero di membri. Essa andrebbe pertanto adattata, badando al contempo a salvaguardare i diritti di tutti i gruppi, in particolare all'atto della designazione dei rappresentanti nel comitato esecutivo.

- Comitato esecutivo

Si tratta dell'organismo più importante del CCR, in quanto gestisce il lavoro e adotta raccomandazioni. Il numero di seggi è limitato a 24. Come nel caso dell'assemblea generale, due terzi dei seggi sono destinati al settore della pesca e un terzo ad altri gruppi d'interesse.

L'attuale sistema funziona in maniera soddisfacente per la maggior parte dei CCR. Tuttavia due CCR (flotta d'alto mare/oceanica e Mediterraneo) sembrano accusare notevoli problemi di rispetto di questa norma, dato il grande numero di Stati membri e organizzazioni del settore della pesca interessate. Per risolvere questo problema potrebbero essere considerate le seguenti opzioni:

- pur salvaguardando il rapporto 2:1, si potrebbe aumentare a 30 il numero di seggi mediante decisione consensuale dell'assemblea generale. A tal fine sarebbe necessaria una modifica della decisione, ma questa opzione presenterebbe il vantaggio di creare maggiore spazio per il settore delle catture salvaguardando al contempo l'attuale equilibrio tra i vari interessi. Vi è tuttavia il rischio che qualsiasi aumento del numero di seggi a favore del settore delle catture diminuisca di fatto ancor più l'influenza di altri gruppi di interesse, che hanno già problemi ad occupare i seggi loro destinati per mancanza di risorse;

- il numero di seggi potrebbe restare a 24, ma i CCR potrebbero introdurre nelle loro norme di procedura interne un sistema di rotazione tra organizzazioni provenienti dallo stesso gruppo d'interesse, così che nel tempo un maggior numero di organizzazioni possa occupare un posto nel comitato esecutivo.

Per il momento non vi è consenso tra i soggetti interessati. La Commissione ha una preferenza per la seconda opzione ma è aperta alla discussione di alternative, a condizione di non alterare l'attuale equilibrio di interessi.

Pur riconoscendo che i CCR dovrebbero essere composti principalmente di pescatori, la Commissione ritiene anche che la partecipazione effettiva di tutti gli altri interessi sia essenziale per il loro regolare funzionamento, quale inteso dal legislatore comunitario. In presenza di una rappresentazione inadeguata dei soggetti interessati, i CCR potrebbero trovarsi indotti a concentrarsi su problemi tecnici che interessano unicamente il settore delle catture. Per incoraggiare altri gruppi di interesse ad entrare nei CCR, le discussioni dovrebbero includere tematiche più ampie, come l'etichettatura ecologica e le tendenze di mercato.

2.2.4. Procedure operative

Il processo decisionale all'interno dei CCR dev'essere trasparente. Vanno chiaramente definiti i ruoli dei gruppi di lavoro e del comitato esecutivo. Il moltiplicarsi dei gruppi di focus non dovrebbe tradursi in una minore trasparenza. Nel ricorrere alla consultazione scritta i CCR devono badare a che tutti i membri interessati ricevano le informazioni pertinenti. Le decisioni vanno prese ovunque possibile in forma consensuale; in caso contrario, un chiaro riferimento alle opinioni dissenzienti va allegato al parere trasmesso alla Commissione. Il verbale delle riunioni deve essere disponibile a tutti. Queste norme sono generalmente seguite dai CCR, ma sarà necessario assicurare un controllo a posteriori più sistematico.

È essenziale informare tutti i membri e il pubblico dell'attività svolta dai CCR. Data la complessità delle tematiche discusse e l'aumentato carico di lavoro, sussiste il rischio che i CCR perdano il contatto con la base e sviluppino una vita a parte, in cui le informazioni resterebbero appannaggio di un piccolo gruppo composto principalmente di membri del comitato esecutivo. Questi ultimi devono rappresentare coloro che li hanno designati e non cercare di assumere il ruolo di esperti indipendenti. Per affrontare questo problema i CCR hanno adottato un numero di iniziative positive, come la messa a punto di utili siti web in cui sono disponibili tutti i documenti, l'invio di lettere d'informazione settimanali ai membri e la preparazione di comunicati stampa. Alcuni CCR hanno cercato di aumentare la presenza alle assemblee generali organizzando riunioni nei porti di pesca o istituendo "angoli degli oratori". Si tratta di iniziative positive che vanno continuate e potenziate.

I CCR non possono fornire servizi di traduzione e interpretazione in tutte le lingue dei loro membri, ma devono garantire nella misura del possibile parità di accesso alle informazioni. Spetta ai membri del CCR definire norme adeguate in materia di traduzione/interpretazione e stanziare a tal fine una proporzione di fondi adeguata.

I CCR sono organismi guidati dai soggetti interessati ai quali spetta di concordare le norme di funzionamento, all'interno dell'inquadramento comunitario generale. Le norme procedurali interne non risultano però sempre abbastanza dettagliate da permettere di evitare conflitti di interpretazione, fornire soluzioni e garantire l'equilibrio tra i diversi gruppi. Ad esempio, si sono manifestati problemi a livello di richieste di associazione, di mancato pagamento delle quote associative, ecc. Il ruolo del segretariato si presenta in tal senso essenziale a garantire l'effettivo funzionamento dei CCR e dovrebbe riflettersi nei loro statuti. La Commissione potrebbe proporre orientamenti pertinenti ai CCR sulla base delle pratiche ottimali.

2.3. La partecipazione dei non membri

Gli scienziati presenziano spesso alle riunioni dei CCR per spiegare le linee d'azione proposte dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e formulare osservazioni sui dati presentati. Il nuovo memorandum d'intesa tra la Commissione e il CIEM ha formalizzato quelle che erano in precedenza formule ad hoc in materia di partecipazione scientifica alle riunioni con i soggetti interessati, e viceversa. La definizione degli scienziati contenuta nella decisione potrebbe essere allargata ad includere altri esperti come gli economisti.

Il livello di partecipazione degli Stati membri varia. Alcuni sono più attivi di altri, in termini di presenza alle riunioni e di sostegno finanziario o in natura. La partecipazione attiva degli Stati membri, prevista dalla decisione, sarà fondamentale per il successo dei CCR.

La Commissione offre sostegno finanziario ai CCR e coadiuva i loro segretariati nella gestione del cofinanziamento comunitario formulando raccomandazioni sull'attuazione degli accordi in materia di sovvenzioni e sul regolamento finanziario. Gli esperti della Commissione partecipano inoltre alle riunioni dei gruppi di lavoro entro i limiti delle risorse disponibili. Secondo la Commissione, tuttavia, non è sempre opportuno che i suoi funzionari partecipino alle riunioni dei CCR, e la loro assenza può talvolta facilitare una discussione più indipendente. Sarebbe opportuno inviare in anticipo un ordine del giorno succinto in cui i CCR precisino se è o no prevista la partecipazione della Commissione.

La partecipazione di rappresentanti di paesi terzi è utile e va incoraggiata, sebbene possa risultare necessario limitarla quando vengono discusse le posizioni che l'UE potrebbe assumere nei negoziati con i paesi terzi. L'assenza di accordi reciproci crea uno squilibrio a livello di condivisione delle informazioni. Andrà presa in considerazione la negoziazione dell'accesso reciproco da parte dei CCR alle riunioni di soggetti interessati equivalenti in paesi terzi.

La decisione prevede che il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA) presenzi alle riunioni dei CCR. Il CCPA rappresenta il secondo pilastro del governo della PCP. È necessario un efficace coordinamento con il CCPA per evitare di duplicare il lavoro, ma la divisione delle responsabilità tra CCR e CCPA non è sempre chiara. Può essere forse semplicistico dividere il lavoro svolto da CCR e CCPA in, rispettivamente, problematiche regionali e orizzontali, poiché le problematiche come la semplificazione, il TAC e le quote, le misure tecniche, ecc., possono presentare legittime dimensioni "regionali". Analogamente, i pareri dei CCR possono avere implicazioni di ordine più generale. La Commissione pubblicherà una valutazione dei risultati conseguiti dai CCPA e strumenti finanziari connessi entro il giugno 2008. Una delle problematiche da esaminare a seguito di tale valutazione sarà le cooperazione tra CCPA e CCR e i loro ruoli rispettivi.

3. IL CONTRIBUTO DEI CCR AL PROCESSO DECISIONALE DELLA PCP

3.1. Tendenze generali: un dialogo più fattivo con e tra i soggetti interessati

I CCR hanno prodotto un migliore accesso alle informazioni e una migliore comprensione delle decisioni adottate a livello europeo. Essi costituiscono il tramite per la presentazione di nuove proposte ai soggetti interessati, che hanno anche accesso al programma di lavoro della Commissione, cosicché possono organizzare di conseguenza il loro programma e richiedere informazioni supplementari. I CCR sono rappresentati nel comitato consultivo dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca e partecipano al suo lavoro[5]. Il flusso di informazioni procede anche dal basso verso l'alto: i membri dei CCR forniscono alla Commissione utili dati sulle realtà locali. I CCR hanno anche contribuito a creare reti regionali in cui le esperienze e le idee circolano più rapidamente.

I CCR sono diventati soggetti attivi della PCP. Il numero di raccomandazioni rivolte alla Commissione è in aumento, e altrettanto si dica del numero di riunioni/seminari (allegato 2). Sono state formulate numerose raccomandazioni in risposta a richieste della Commissione, ma i CCR prendono spesso l'iniziativa e organizzano manifestazioni e incontri di lavoro su questioni come la gestione basata sui diritti di pesca o il controllo e l'esecuzione[6]. In vari casi i CCR hanno organizzato seminari comuni o invitato altri CCR a presenziare alle loro riunioni[7]. Inoltre alcuni CCR si mostrano interessati alle discussioni in materia di politica marittima[8].

La Commissione non è l'unico destinatario finale dei pareri dei CCR, di cui si sono fatti portavoce anche gli Stati membri nelle discussioni in seno al Consiglio dei ministri e membri del Parlamento europeo. I CCR hanno inoltre presenziato a varie riunioni organizzate dagli eurodeputati. Alcuni Stati membri hanno utilizzato le riunioni CCR per discutere di problematiche connesse alla PCP, come la designazione delle zone marine protette, con i soggetti interessati.

In complesso i CCR hanno contribuito a smorzare l'ostilità nei confronti della PCP, facilitando così ulteriori contatti diretti fra soggetti interessati, funzionari UE, Stati membri e scienziati; tuttavia essi stanno ancora passando per un processo di apprendimento. Per arrivare ad un accordo su raccomandazioni comuni, i soggetti interessati devono innanzitutto imparare a conoscersi meglio e a mettere a punto nuovi metodi di lavoro. Alcuni CCR hanno beneficiato di iniziative regionali esistenti, mentre in altre aree/in altri settori tali strutture non hanno precedenti e si sono pertanto trovate confrontate a gravi problemi di sviluppo della capacità. Ciò spiega perché i CCR non sono stati tutti istituiti allo stesso tempo e non hanno sviluppato le loro attività allo stesso ritmo.

3.2. Seguito dato ai pareri dei CCR

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione, la Commissione risponde a tutte le raccomandazioni dei CCR entro tre mesi e si confronta con tutte le problematiche da essi sollevate. Le risposte della Commissione sono distribuite ai membri del CCR e spesso pubblicate sui siti web CCR.

Nel consultare i CCR la Commissione cerca in particolare di suscitare osservazioni di carattere pratico che possano aiutarla a tenere più effettivamente conto delle realtà regionali e locali, o connesse ad attività di pesca specifiche. In tal senso la qualità e la tempestività dei pareri dei CCR sono migliorate nel tempo. Alcuni CCR hanno presentato pareri particolarmente ben motivati su piani di gestione a lungo termine e la Commissione ha tenuto conto di tali raccomandazioni.

Vi sono stati però casi in cui la Commissione non ha potuto allinearsi sul parere dei CCR. Alcuni CCR hanno lamentato il fatto che, nel negoziare con i paesi terzi, la Commissione non segue le raccomandazioni CCR adottate per consenso. Va però osservato che in tali negoziati la Commissione non può imporre il suo punto di vista in maniera unilaterale, ma deve cercare un compromesso con le controparti. Talvolta i pareri CCR hanno richiesto interventi che andavano al di là delle competenze della Commissione.

Uno di questi casi difficili è rappresentato dal contributo dei CCR alle proposte in materia di TAC e di quote. Questa operazione annuale può indurre il settore delle catture a concentrarsi sui propri interessi a breve termine, e ciò a sua volta può rendere difficile ai membri del CCR pervenire ad un consenso. Varie organizzazioni attive nella difesa dell'ambiente si sono anzi ritirate dalle discussioni, rifiutando di avallare le proposte CCR su questo problema. In varie occasioni la Commissione ha tenuto conto delle raccomandazioni dei CCR, sebbene pervenute in ritardo, durante le trattative finali con gli Stati membri.

Il seguito dato dalla Commissione ai pareri dei CCR dipende dalla compatibilità di questi pareri con gli obiettivi della PCP e la sostenibilità della pesca. È questo il criterio utilizzato dalla Commissione nel valutare i pareri CCR, e non il fatto che il parere sia o no basato sul consenso. La Commissione ha ripetutamente spiegato di non poter seguire le raccomandazioni dei CCR quando esse si discostano in misura significativa dai pareri scientifici o si pongono in contraddizione con gli obblighi internazionali o con i piani di gestione a lungo termine della Comunità.

La Commissione riconosce di dover istituire orientamenti chiari, indicando i criteri di riferimento utilizzati per valutare la qualità dei pareri CCR. La Commissione intende sviluppare tali criteri per guidare i CCR nel loro lavoro, e organizzerà riunioni annuali con i singoli CCR per esaminare il seguito dato ai loro pareri.

3.3. Modi atti a migliorare la qualità e tempestività dei pareri CCR

I CCR hanno bisogno di tempo per consultare adeguatamente i loro membri, diffondere le proposte e raccogliere elementi di prova. Il processo di preparazione iniziale offre più tempo per la consultazione e la discussione con gli scienziati, visto che la maggior parte delle raccomandazioni scientifiche è disponibile entro luglio. Il processo di valutazione dell'impatto può contribuire a potenziare la partecipazione dei soggetti interessati durante le prime fasi del processo di riflessione della Commissione. Quest'ultima migliorerà il suo processo di programmazione in modo da fornire indicazioni più precise e più tempestive ai CCR, consentendo loro di programmare il loro lavoro e stabilire le priorità.

I documenti inviati dalla Commissione ai CCR possono sembrare molto tecnici e di difficile comprensione, specie quando sono disponibili in un'unica lingua. Questo fatto costituisce un ostacolo alla consultazione dei pescatori a livello di base e può alterare ulteriormente l'equilibrio dell'influenza a favore di quei rappresentanti che sono in possesso delle conoscenze tecniche necessarie. I membri dei CCR si sentono spesso sopraffatti da una quantità eccessiva di informazioni e non riescono a capire che cosa ci si attende da loro. La Commissione passerà in riesame i propri metodi di consultazione: i documenti saranno elaborati in linguaggio più semplice e conterranno una lista delle questioni/tematiche specifiche sulle quali viene sollecitato il parere dei CCR.

La consultazione con i CCR non dovrà concentrarsi su problematiche a breve termine aventi un impatto economico immediato: una siffatta impostazione non fa che dividere i membri dei CCR e contribuisce a indebolirne la legittimità. Anziché avviare una discussione sulle cifre relative ai TAC per i singoli stock, ad esempio, la Commissione preferirebbe intavolare una discussione sistematica sui principi contenuti nella sua dichiarazione di politica annuale sulle possibilità di pesca. I CCR hanno un ruolo importante da svolgere nel dibattito sugli aspetti strategici a lungo termine, come i piani di gestione a lungo termine, i rigetti o l'approccio ecosistemico. Il viaggio di studio in Norvegia organizzato dalla Commissione nel 2007 ha presentato interessanti opportunità di discussione di questi problemi con rappresentanti dei CCR[9].

I CCR sono stati creati per sollecitare le opinioni dei soggetti interessati sui pareri scientifici e sulle opzioni politiche, non in sostituzione degli scienziati, ma i loro pareri dovrebbero comunque basarsi sui migliori dati disponibili. Il nuovo memorandum d'intesa fra CIEM e Comunità europea offre nuove opportunità di più stretta collaborazione tra CCR e CIEM tramite presentazioni di pareri CIEM, gruppi di focus sui piani di gestione a lungo termine, seminari, ecc. Sulla base delle proposte provenienti dai CCR la Commissione può inoltre invitare il CIEM ad effettuare studi su argomenti specifici. Questa collaborazione potrebbe essere utilmente ampliata con l'inclusione di economisti e studiosi delle scienze sociali appartenenti al Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). I CCR disporranno inoltre di migliore accesso ai dati nel quadro della nuova normativa in materia di raccolta di dati[10].

Esiste chiaramente un nesso tra la qualità e l'impatto dei pareri CCR e la composizione di questi organismi. Un'ampia composizione multisettoriale costituisce la miglior garanzia di pareri equilibrati e di elevata qualità in linea con gli obiettivi della PCP.

4. Conclusion E

L'attuale inquadramento giuridico si presenta generalmente soddisfacente, avendo consentito la creazione dei CCR e guidato il loro funzionamento. Può essere ora possibile migliorare o chiarire in certa misura talune disposizioni della decisione sulla base dell'esperienza finora acquisita. La Commissione ha indicato i punti che potrebbero essere oggetto di modifica e vorrebbe esaminare questi problemi con tutte le parti interessate prima di proporre infine emendamenti.

È però possibile anche attuare un certo numero di iniziative a breve termine per migliorare il funzionamento dei CCR senza necessità di nuove norme giuridiche. La Commissione pertanto:

- incoraggerà la partecipazione da parte di una più ampia molteplicità di soggetti interessati, promuovendo il ruolo e l'immagine dell'organizzazione;

- offrirà ai CCR un migliore accesso ai dati e alle prove scientifiche, così che essi possano pienamente beneficiare del memorandum d'intesa con il CIEM e delle disposizioni contenute nel nuovo regolamento sulla raccolta di dati;

- coinvolgerà i CCR nella riflessione sull'evoluzione a lungo termine della PCP, anche mediante appositi viaggi di studio;

- migliorerà il processo di consultazione coinvolgendo con maggiore anticipo i CCR, dando loro sufficiente tempo per reagire e fornendo loro documenti più chiari e più facilmente accessibili;

- proporrà criteri di riferimento volti a migliorare la coerenza dei pareri CCR con gli obiettivi della politica comune della pesca. La Commissione prenderà inoltre in considerazione l'ipotesi di organizzare riunioni annue di informazione con i CCR per discutere del seguito dato ai loro pareri;

- migliorerà la visibilità dei CCR su tutto il sito web della Commissione; e

- proporrà orientamenti relativi alle norme procedurali e alla gestione finanziaria del cofinanziamento comunitario.

È troppo presto per esprimere un parere definitivo sui CCR, dato che ciascuno di essi si trova in una fase di sviluppo diversa e deve lavorare in condizioni molto diverse. Malgrado le difficoltà incontrate nella fase di avvio, comunque, i CCR hanno già apportato un contributo positivo allo sviluppo della PCP.

La Commissione sentirà i pareri del Parlamento europeo, del Consiglio e dei soggetti interessati prima di proporre ulteriori emendamenti all'inquadramento giuridico attuale.

ALLEGATO 1 – CCR operativi (1/1/2008)

Mare del Nord | Stock Pelagici | Acque Nord-occidentali | Mar Baltico | Flotta d'alto mare/oceanica | Acque Sud-occidentali |

Creazione: | 1° novembre 2004 | 16 agosto 2005 | 26 settembre 2005 | 13 marzo 2006 | 30 marzo 2007 | 9 aprile 2007 |

Sede: | Aberdeen, Regno Unito | Rijswijk, Paesi Bassi | Dublino, Irlanda | Copenaghen, Danimarca | Madrid, Spagna | Lorient, Francia |

Stati membri interessati: | 9 – Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito | 10 – Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Svezia e Regno Unito | 6 – Belgio, Spagna, Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito | 8 – Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia | 12 – Danimarca, Germania, Estonia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Regno Unito | 5 – Belgio, Spagna, Francia, Portogallo e Paesi Bassi |

Presidente: | Hugo Andersson | Iain MacSween | Sam Lambourn | Reine Johansson | Antonio Cabral | Victor Badiola |

Membri: | 32 | 60 | 55 | 42 | 72 | 115 |

Sito web: | http://www.nsrac.org | http://www.pelagic-rac.org | http://nwwrac.org/ | http://www.bsrac.org | http://www.ccr-s.eu |

ALLEGATO 2 – Statistiche sull'attività dei CCR

Raccomandazioni CCR inviate alla Commissione

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Riunioni CCR

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[1] Articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59-80.

[2] GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17-22.

[3] Decisione 2007/409/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, GU L 155 del 15.6.2007, pag. 68-70.

[4] La valutazione della Commissione si basa sull'esperienza fatta con il funzionamento dei CCR e sui risultati di un questionario presentato agli Stati membri e agli stessi CCR nel dicembre 2006.

[5] Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1-14.

[6] Ad esempio la conferenza sul controllo e sull'osservanza organizzata dal CCR Mar Baltico (marzo 2007).

[7] Ad esempio la riunione congiunta dei CCR sulle zone protette in alto mare (marzo 2008) o il simposio sulla ricostituzione degli stock di merluzzo organizzato dai CCR Mare del Nord e acque nordoccidentali (marzo 2007).

[8] Discussioni sul progetto Nord Stream nel Mar Baltico.

[9] Ai primi di giugno 2006 la Commissione ha organizzato un viaggio di studio in Canada e negli USA con soggetti interessati dell'UE per esaminare il funzionamento nella pratica dei sistemi di gestione all'esterno dell'UE, al quale sono stati invitati a partecipare i presidenti dei CCR nonché una ONG attiva nel lavoro con questi ultimi. Nel 2007 è stato organizzato un viaggio di studio in Islanda e Norvegia avente l'obiettivo di esaminare le esperienze in materia di politica dei rigetti in questi due paesi.

[10] Regolamento n. CE/199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca, GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1-12