19.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/19


Parere del Comitato delle regioni — Scambio delle quote di emissione

(2008/C 325/04)

IL COMITATO DELLE REGIONI

sollecita la Commissione ad accelerare l'approvazione della normativa per l'inclusione del trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (sistema ETS) e ad integrare il settore del trasporto marittimo nel sistema ETS nel più breve tempo possibile,

nota con preoccupazione che la direttiva non costituisce uno strumento in grado di agire come un incentivo sufficiente per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore della gestione dei rifiuti, settore particolarmente critico sia per le emissioni che per la gestione del territorio,

raccomanda che almeno il 30 % degli introiti provenienti dalla vendita all'asta delle quote sia destinato dagli Stati membri alle autorità regionali e locali al fine, da un lato, di promuovere l'uso delle energie rinnovabili e l'efficienza energetica negli usi finali per rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 % di energia rinnovabile entro il 2020 e di incrementare l'efficienza energetica del 20 % per il 2020, e dall'altro, di favorire misure di riduzione dei gas serra nei settori non ETS, in particolare nel settore dei trasporti e in quello dei rifiuti,

raccomanda misure volte a sostenere determinati settori ad alta intensità energetica in caso di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio,

sottolinea che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della direttiva, la Commissione, previa consultazione di tutte le parti sociali interessate nonché del Comitato delle regioni, dovrà presentare proposte concrete volte a prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio prodotte dai settori e dai sottosettori ad alta intensità energetica.

Relatore

:

Pietro MARRAZZO (IT/PSE), presidente della regione Lazio

Testo di riferimento

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra

COM(2008) 16 def. — 2008/0013 (COD)

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Raccomandazioni generali

1.

Ricorda che gli enti locali e regionali contribuiscono in misura decisiva al successo delle iniziative europee e svolgono un ruolo determinante nell'attuazione delle politiche ambientali, industriali ed energetiche;

2.

condivide il principio «chi inquina paga», da attuare concretamente in tutte le politiche comunitarie di tutela dell'ambiente e del clima. L'internalizzazione dei costi ambientali di beni e servizi costituisce infatti un elemento essenziale per garantire politiche pubbliche adeguate, orientate ai principi di uno sviluppo economico sostenibile, equilibrato ed eco-compatibile;

3.

apprezza, pertanto, gli sforzi intrapresi finora dalla Commissione europea per costituire un mercato efficace del carbonio che riesca a individuare, in un sistema di libera contrattazione, il «prezzo dell'inquinamento di una tonnellata di anidride carbonica»;

4.

accoglie favorevolmente la proposta di adeguamento e aggiornamento del sistema ETS (Emission Trading Scheme) in coerenza con i risultati finora conseguiti e con le criticità evidenziate durante il suo primo periodo di funzionamento (2005-2007);

5.

considera che, nonostante i progressi conseguiti, è necessario continuare a rafforzare la trasparenza e l'affidabilità nel lungo periodo del sistema ETS e ad essere attenti alle ripercussioni sociali e ambientali che avranno le misure proposte, in particolare a livello regionale e locale.

Per quanto riguarda gli adeguamenti al sistema ETS

Adeguamenti tecnici

6.

Ricorda che la semplificazione proposta dalla Commissione, con la possibilità di escludere gli impianti industriali più piccoli e la chiarificazione del concetto di impianto di combustione, contribuisce all'affidabilità, efficacia e trasparenza dell'intero mercato del carbonio;

7.

invita tuttavia la Commissione a precisare quali siano le misure equivalenti adottabili dagli Stati membri per conseguire le riduzioni delle emissioni in piccoli impianti, andando oltre il generico riferimento a possibili misure di politica fiscale (carbon tax);

8.

constata che, per quanto riguarda la messa all'asta delle quote, è opportuno passare dalla fase di assegnazione totalmente gratuita ad una progressiva e graduale assegnazione mediante aste pubbliche; sostiene con forza la necessità di proteggere i ceti meno abbienti dall'eventuale aumento dei prezzi dei prodotti industriali e in particolare delle tariffe elettriche e dei prezzi di altre fonti energetiche, aiutandoli tra l'altro ad incrementare l'efficienza energetica delle loro abitazioni;

9.

condivide con la Commissione la proposta di superare l'approccio realizzato finora con l'adozione dei PNA a opera di ciascuno Stato membro e apprezza la scelta di individuare a livello comunitario obiettivi comuni, in una visione unitaria e solidale, valida per l'intera UE;

10.

condivide la proposta della Commissione relativa all'inclusione dei processi di cattura, trasporto e stoccaggio geologico del carbonio all'interno del sistema ETS, ma auspica al riguardo un adeguato sostegno alla ricerca sulle relative tecnologie, che necessitano ancora di ulteriori sviluppi e investimenti, considera in ogni caso necessaria una valutazione degli effetti dello stoccaggio del carbonio sugli ecosistemi interessati;

11.

ricorda l'importanza del ruolo che la ricerca in campo energetico-ambientale può rivestire ai fini dell'abbattimento delle emissioni e dell'adattamento e auspica che la direttiva possa costituire un efficace strumento per assicurare una fonte costante di finanziamento per tali attività;

12.

insiste perché l'inclusione di nuovi settori e attività nel sistema ETS sia valutato, oltre che in funzione dei rischi di perdita di competitività delle industrie europee rispetto ai mercati internazionali, anche sulla base di valutazioni circa l'effettivo inquinamento prodotto e il potenziale di miglioramento tecnologico del settore interessato, nonché di verifiche sui limiti di trasferibilità degli extracosti ai consumatori finali;

13.

sollecita pertanto la Commissione ad accelerare l'approvazione della normativa per l'inclusione del trasporto aereo nel sistema ETS e ad integrare il settore del trasporto marittimo nel sistema ETS nel più breve tempo possibile (cfr. punto 65, parere CdR 22/2008);

14.

approva il principio di cooperazione e solidarietà tra Stati introdotto nel nuovo sistema ETS tra paesi tecnologicamente più avanzati (con settori industriali di maggiore efficienza energetica) e paesi in ritardo di sviluppo (caratterizzati da economie a più alto consumo energetico e che devono incrementare i propri tassi di crescita).

La dimensione internazionale nella lotta ai cambiamenti climatici

15.

Apprezza gli sforzi finora intrapresi dall'UE nel partecipare ai negoziati internazionali in attuazione del protocollo di Kyoto, da ultimo alla conferenza di Bali, e per definire strategie condivise a livello mondiale, in particolare per quanto riguarda la ripartizione degli sforzi tra paesi ricchi e paesi in via di sviluppo; auspica quindi che i risultati finora conseguiti possano essere ulteriormente rafforzati e sviluppati dagli accordi delle prossime conferenze internazionali di Poznan e Copenaghen;

16.

richiede misure supplementari di lotta ai cambiamenti climatici e un ampliamento degli obiettivi fissati per il sistema ETS, in modo da adeguarli agli obiettivi convenuti internazionalmente di una riduzione complessiva delle emissioni pari al 30 %;

17.

sottolinea la necessità che l'accordo internazionale auspicato porti a una parità di trattamento dei settori interessati su scala mondiale; a tal fine bisognerebbe determinare i requisiti minimi che un tale accordo deve rispettare per poter essere considerato un accordo internazionale conforme alla direttiva.

I nuovi settori regolamentati

18.

Insiste sulla necessità di disporre di adeguate analisi costi-benefici relative all'inclusione di nuovi settori produttivi all'interno del sistema ETS, al fine di evitare gli effetti distorsivi della concorrenza provocati dalla competizione, indotta dalla limitazione dei gas serra prodotti, tra settori industriali non omogenei;

19.

nota con preoccupazione che la direttiva non costituisce uno strumento in grado di agire come un incentivo sufficiente per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore della gestione dei rifiuti, settore particolarmente critico sia per le emissioni che per la gestione del territorio;

20.

ricorda che, parallelamente al sistema delle quote di emissione, è necessario compiere sforzi considerevoli per realizzare in particolare il passaggio a modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente. In questo contesto i governi nazionali devono assumere le loro responsabilità nello sviluppo delle infrastrutture ferroviarie e dei trasporti marittimi e fluviali e, in linea generale, nella promozione dei trasporti intermodali.

La competitività delle imprese e la protezione dei consumatori

21.

Constata che il rischio di perdita di competitività dei settori industriali non risulta ancora valutato appieno dalla Commissione e che adeguate misure di sostegno e difesa delle economie europee non sono ancora previste dalla nuova direttiva; insiste in tale contesto sull'importanza di un ambiente stabile e attraente per gli investimenti e sulla necessità di affrontare per tempo i rischi del trasferimento delle emissioni in paesi con norme ambientali meno vincolanti e minori costi (carbon leakage); ritiene opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio, nel più breve tempo possibile, proposte relative a disposizioni valide per l'intera Unione e completamente armonizzate per l'assegnazione gratuita di quote. Tali disposizioni dovranno tenere conto dei settori e dei sottosettori a forte intensità energetica, per i quali esiste un rischio considerevole di trasferimento delle emissioni di CO2;

22.

raccomanda che gli sforzi necessari alla lotta contro i cambiamenti climatici siano adeguatamente ripartiti tra gli operatori industriali coinvolti e i consumatori finali, evitando il rischio che si scarichi esclusivamente su questi ultimi, in particolare in alcuni settori produttivi, il costo addizionale delle strategie adottate;

23.

constata che la proposta della Commissione non dedica sufficiente attenzione alla necessità di evitare effetti sfavorevoli sui ceti meno abbienti, specialmente per quanto attiene ai possibili impatti della direttiva sull'aumento delle tariffe elettriche; chiede quindi alla Commissione di sorvegliare maggiormente i mercati, rafforzare la fiducia dei consumatori e limitare i rischi di manipolazione del mercato;

24.

è favorevole al riconoscimento, in sede di assegnazione di quote di emissione gratuite, delle riduzioni di emissioni già conseguite; per esempio, agli impianti che nel loro ramo produttivo rappresentano il benchmark, perché registrano le più basse emissioni di gas a effetto serra per unità di produzione, si potrebbero assegnare il 100 % delle quote di emissione gratuitamente.

Il contributo degli enti locali e regionali

25.

Sottolinea come gli enti locali e regionali siano in prima linea nel fronteggiare le conseguenze dei cambiamenti climatici in atto e debbano essere pertanto opportunamente coinvolti nell'adozione di tutte le strategie di contrasto e adattamento;

26.

richiama l'attenzione della Commissione europea sulla necessita di considerare, nella revisione del sistema ETS, non solo le conseguenze sulla competitività a livello nazionale o internazionale ma anche i rischi indotti sulla competitività ed attrattività dei diversi territori regionali all'interno dell'UE;

27.

raccomanda quindi di tenere in debito conto le esigenze delle politiche regionali di sviluppo e fa presente che, per l'accresciuta trasparenza e funzionalità del mercato del carbonio, alcuni impianti industriali potranno subire profonde ristrutturazioni, fino all'espulsione dal sistema produttivo degli impianti meno efficienti o che già sono in situazioni di crisi; in tale evenienza, raccomanda di prevedere azioni a supporto dei processi di riconversione industriale da realizzarsi e dei lavoratori coinvolti;

28.

riconosce, per quanto riguarda il potenziamento ed adeguamento del sistema ETS, la necessità di migliorare la coerenza complessiva degli interventi e l'opportunità di assumere obiettivi maggiormente ambiziosi che prevedano, per effetto degli accordi internazionali in discussione, l'obiettivo del 30 % di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020;

29.

sostiene l'opportunità di rafforzare, con il contributo degli enti locali e regionali, il coinvolgimento dell'opinione pubblica negli sforzi intrapresi dall'UE per contrastare i cambiamenti climatici in atto; tale attività di sensibilizzazione dovrà mirare sia a stimolare comportamenti individuali virtuosi, sia a far comprendere al pubblico le grandi questioni industriali e tecnologiche che spesso sottendono le strategie adottate;

30.

sostiene l'opportunità di rafforzare l'attività degli enti locali e regionali nel campo della formazione ed informazione agli utenti finali ed agli operatori delle piccole e medie industrie ricadenti nel campo di applicazione della direttiva ETS.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 1, punto (5) (articolo 9)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 9

Quantitativo comunitario di quote

Il quantitativo comunitario di quote rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 diminuisce in maniera lineare a partire dall'anno intermedio del periodo 2008-2012. Il quantitativo rilasciato diminuisce di un fattore lineare pari all'1,74 % rispetto al quantitativo medio annuo totale di quote rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012.

La Commissione pubblica, entro il 30 giugno 2010, il quantitativo assoluto di quote per il 2013, basato sulle quote totali rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012.

La Commissione riesamina il fattore lineare entro il 2025.

Articolo 9

Quantitativo comunitario di quote

Il quantitativo comunitario di quote rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 diminuisce in maniera lineare a partire dall'anno intermedio del periodo 2008-2012. Il quantitativo rilasciato diminuisce di un fattore lineare pari all'1,74 % rispetto al quantitativo medio annuo totale di quote rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012.

La Commissione pubblica, entro il 30 giugno 2010, il quantitativo assoluto di quote per il 2013, basato sulle quote totali rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012.

La Commissione riesamina il fattore lineare entro il 2025. La Commissione riesamina la direttiva al più tardi nel 2018 in vista del suo ulteriore sviluppo per il periodo dopo il 2020.

Motivazione

La proposta di direttiva si riferisce al periodo dal 2013 al 2020. La presenza di disposizioni concernenti il periodo dopo il 2020 è pertanto fuori luogo. Le profonde modifiche rispetto al sistema di scambio attuale giustificano invece un riesame generale entro il 2018.

Emendamento 2

Articolo 1, punto (7) (articolo 10, paragrafo 3)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

3.   Almeno il 20 % degli introiti provenienti dalla vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui alla lettera b), è utilizzato al fine di:

3.   Almeno il 20 50 % degli introiti provenienti dalla vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui alla lettera b), è utilizzato dagli Stati membri e dagli enti locali e regionali al fine di:

Emendamento 3

Articolo 1, punto (7) (articolo 10, paragrafo 3, lettera f))

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

f)

affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso, ad esempio aumentando l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni;

f)

affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso, ad esempio aumentando l' intervenendo con misure volte a compensare un eventuale aumento del prezzo dell'energia elettrica e anche favorendo il miglioramento dell'efficienza energetica e dell'isolamento delle abitazioni;

Motivazione

Includere nelle misure di compensazione per i nuclei a basso reddito anche quelle di tipo specificamente economico.

Emendamento 4

Articolo 1, punto (7) (articolo 10, paragrafo 3) — Aggiungere il paragrafo 3 bis

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

3. bis    Almeno il 30 % degli introiti provenienti dalla vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui alla lettera b), è destinato dagli Stati membri alle autorità regionali e locali al fine di:

a)

promuovere l'uso delle energie rinnovabili e l'efficienza energetica negli usi finali per rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 % di energia rinnovabile entro il 2020 e di incrementare l'efficienza energetica del 20 % per il 2020;

b)

favorire misure di riduzione dei gas serra nei settori non ETS, in particolare il settore trasporti ed il settore rifiuti;

c)

finanziare attività di informazione tese a favorire comportamenti virtuosi da parte degli utenti finali tendenti a controbilanciare eventuali aumenti del prezzo dell'energia elettrica;

d)

finanziare attività di formazione e informazione tese a favorire comportamenti virtuosi da parte delle piccole e medie industrie e degli operatori.

Motivazione

Assegnare un ruolo alle regioni e agli enti locali negli interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ed assicurarne il relativo finanziamento.

Assegnare un ruolo specifico alle regioni e agli enti locali nella promozione dell'uso delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Reperire finanziamenti per attività a livello regionale e locale per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in settori che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva ETS, quali il settore dei rifiuti e il settore dei trasporti.

Reperire finanziamenti per attività di formazione e informazione rivolte sia ai cittadini che agli operatori delle industrie che rientrano nel campo di applicazione della direttiva ETS.

Emendamento 5

Articolo 1, punto (7) (articolo 10, paragrafo 5)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

5.   Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta un regolamento sui tempi, sulla gestione e su altri aspetti riguardanti la vendita all'asta delle quote per garantire che le aste si svolgano in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria. Le aste sono concepite per garantire che i gestori, ed in particolare le piccole e medie imprese che ricadono nel sistema comunitario, vi abbiano pieno accesso e che altri partecipanti non ne alterino il funzionamento. Tale misura, volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo [23, paragrafo 3].

5.   Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta un regolamento sui tempi, sulla gestione e su altri aspetti riguardanti la vendita all'asta delle quote per garantire che le aste si svolgano in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria. Le aste sono concepite per garantire che i gestori, ed in particolare le piccole e medie imprese che ricadono nel sistema comunitario, vi abbiano pieno accesso e che altri partecipanti non ne alterino il funzionamento. Per evitare profitti speculativi indesiderati l'accesso alle aste può essere limitato a coloro che già operano nel mercato. Tale misura, volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo [23, paragrafo 3].

Motivazione

A causa della prevedibile scarsità di certificati di quote di emissione, esiste il pericolo di aumenti dei prezzi sproporzionati dovuti soltanto a elementi speculativi.

Emendamento 6

Articolo 1, punto (8) (articolo 10 bis, paragrafo 1)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   La Commissione adotta, entro il 30 giugno 2011, modalità di applicazione comunitarie interamente armonizzate per l'assegnazione armonizzata delle quote di cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo [23, paragrafo 3].

Le misure citate al primo comma garantiscono, nella misura del possibile, che l'assegnazione avvenga in modo da incentivare tecniche efficienti sotto il profilo energetico e delle emissioni di gas serra e riduzioni delle emissioni, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi più efficienti, della possibilità di utilizzare la biomassa e le tecniche di cattura e stoccaggio dei gas a effetto serra e in modo da non incentivare l'incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità.

Al momento della conclusione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici da parte della Comunità, che comporti riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra comparabili a quelle fissate dalla Comunità, la Commissione rivede le misure summenzionate affinché l'assegnazione delle quote a titolo gratuito avvenga unicamente se è pienamente giustificata a norma dell'accordo internazionale.

1.   La Commissione adotta, entro il 30 giugno 2011, modalità di applicazione comunitarie interamente armonizzate per l'assegnazione armonizzata delle quote di cui ai paragrafi da 2 e 6 e al paragrafo 8.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo [23, paragrafo 3].

Le misure citate al primo comma garantiscono, nella misura del possibile, che l'assegnazione avvenga in modo da incentivare tecniche efficienti sotto il profilo energetico e delle emissioni di gas serra e riduzioni delle emissioni, tra cui la cogenerazione, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi più efficienti, della possibilità di utilizzare la biomassa e le tecniche di cattura e stoccaggio dei gas a effetto serra e in modo da non incentivare l'incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità. Tutti gli altri settori, invece, possono beneficiare di assegnazioni gratuite.

Al momento della conclusione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici da parte della Comunità, che comporti riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra comparabili a quelle fissate dalla Comunità, la Commissione rivede le misure summenzionate affinché l'assegnazione delle quote a titolo gratuito avvenga unicamente se è pienamente giustificata a norma dell'accordo internazionale.

Motivazione

Precisare che per i settori diversi dalla produzione di elettricità c'è la possibilità di beneficiare di assegnazioni gratuite (in toto o in parte).

Emendamento 7

Articolo 1, punto (8) (articolo 10 bis, paragrafo 3)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Possono essere assegnate quote a titolo gratuito agli impianti di produzione di elettricità per la generazione di calore mediante la cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE in caso di domanda economicamente giustificabile al fine di garantire la parità di trattamento rispetto ad altri produttori di energia termica. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate applicando il fattore lineare di cui all'articolo 9.

Sulla base dei valori di riferimento relativi alla generazione separata P possono essere assegnate quote a titolo gratuito agli impianti di produzione di elettricità per la generazione di calore mediante la cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE in caso di domanda economicamente giustificabile al fine di garantire la parità di trattamento rispetto ad altri produttori di energia termica. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate applicando il fattore lineare di cui all'articolo 9.

Emendamento 8

Articolo 1, punto (8) (articolo 10 bis, paragrafo 5)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

5.   Il quantitativo massimo di quote utilizzato come base per calcolare le quote da assegnare agli impianti che ricadono nel sistema comunitario solo a partire dal 2013 non deve superare, nel 2013, le emissioni verificate complessive di tali impianti nel periodo 2005-2007. Per ogni anno successivo il quantitativo totale di quote assegnate ai suddetti impianti è adeguato applicando il fattore lineare di cui all'articolo 9.

5.   Il quantitativo massimo di quote utilizzato come base per calcolare le quote da assegnare agli impianti che ricadono nel sistema comunitario solo a partire dal 2013 non deve superare, nel 2013, la media storica delle emissioni verificate complessive di tali impianti nel periodo 2005-2007. Per ogni anno successivo il quantitativo totale di quote assegnate ai suddetti impianti è adeguato applicando il fattore lineare di cui all'articolo 9.

Motivazione

Precisare che per gli impianti in questione, non assoggettati al sistema ETS nel periodo 2008-2013, non si potranno verificare le emissioni.

Emendamento 9

Articolo 1, punto (8) (articolo 10 bis, paragrafo 6)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

6.   Il cinque per cento (5 %) del quantitativo comunitario totale di quote determinato conformemente agli articoli 9 e 9 bis per il periodo 2013-2020 è accantonato per i nuovi entranti e rappresenta il quantitativo massimo da assegnare ai nuovi entranti secondo le norme adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Gli importi assegnati sono adeguati applicando il fattore lineare di cui all'articolo 9.

Non sono assegnate quote a titolo gratuito ai nuovi entranti per la produzione di energia elettrica.

6.   Il cinque per cento (5 %) del quantitativo comunitario totale di quote determinato conformemente agli articoli 9 e 9 bis per il periodo 2013-2020 è accantonato per i nuovi entranti e rappresenta il quantitativo massimo da assegnare ai nuovi entranti che, secondo le norme adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, viene determinato in relazione alle previsioni di andamento del PIL industriale comunitario al 2020. In ogni caso, il quantitativo massimo da assegnare non può superare il cinque per cento (5 %) del quantitativo comunitario totale di quote determinato conformemente agli articoli 9 e 9 bis per il periodo 2013-2020.

Gli importi assegnati sono adeguati applicando il fattore lineare di cui all'articolo 9.

Non sono assegnate quote a titolo gratuito ai nuovi entranti per la produzione di energia elettrica.

Motivazione

La quota da riservare ai nuovi entranti dovrebbe essere determinata sulla base della crescita prevista del PIL industriale al 2020. Il 5 % appare eccessivo rispetto alla previsione di crescita del PIL industriale comunitario.

Emendamento 10

Articolo 1, punto (8) (articolo 10 bis, paragrafo 8)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

8.   Nel 2013 e in ogni anno successivo fino al 2020, agli impianti che operano in settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni sono assegnate quote a titolo gratuito per un importo che può raggiungere il 100 % del quantitativo determinato a norma dei paragrafi da 2 a 6.

8.   Nel 2013 e in ogni anno successivo fino al 2020, agli impianti che operano in settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni sono assegnate quote a titolo gratuito per un importo che può raggiungere il 100 % del quantitativo determinato a norma dei paragrafi da 2 a 6. In tale contesto viene data la preferenza agli impianti che generano minori emissioni di carbonio per unità prodotta.

Motivazione

La proposta della Commissione penalizza le imprese che, su base volontaria, hanno già compiuto degli sforzi notevoli per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Riservare lo stesso trattamento, in sede di attribuzione delle quote di emissione gratuite, agli impianti «puliti» di tali imprese e a quelli «sporchi» porterebbe a distorsioni di concorrenza fra aziende all'interno dello stesso settore nella Comunità. È pertanto giusto tenere nel debito conto le riduzioni già effettuate. Il modello benchmark proposto, in cui l'attribuzione gratuita di quote al 100 % è prevista solo per gli impianti «più puliti», è praticabile, trasparente e neutrale sotto il profilo della concorrenza.

Emendamento 11

Articolo 1, punto (8) (articolo 10 ter)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Misure di sostegno a favore di determinate industrie ad elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

Entro giugno 2011, sulla scorta dell'esito dei negoziati internazionali, della misura in cui questi garantiscono riduzioni delle emissioni globali di gas a effetto serra e previa consultazione di tutte le parti sociali interessate, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione analitica nella quale valuta la situazione dei settori e sotto-settori ad alta intensità energetica considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La relazione è corredata delle eventuali proposte ritenute opportune, che possono comprendere:

l'adeguamento della percentuale di quote che tali settori o sotto-settori hanno ricevuto a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 10 bis;

l'inclusione nel sistema comunitario degli importatori di prodotti fabbricati dai settori o sotto-settori determinati a norma dell'articolo 10 bis.

Quando si esaminano le misure più opportune da adottare si tiene conto anche di eventuali accordi settoriali vincolanti che garantiscano riduzioni delle emissioni globali dell'entità necessaria per combattere efficacemente i cambiamenti climatici e che siano controllabili, verificabili e soggette a disposizioni obbligatorie in materia di controllo dell'applicazione.

Misure di sostegno a favore di determinate industrie ad elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della direttiva la Commissione, previa consultazione di tutte le parti sociali interessate nonché del Comitato delle regioni, presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione analitica con proposte concrete volte a prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio prodotte dai settori e dai sottosettori ad alta intensità energetica.

Entro giugno 2011, sulla scorta dell'esito dei negoziati internazionali, della misura in cui questi garantiscono riduzioni delle emissioni globali di gas a effetto serra e previa consultazione di tutte le parti sociali interessate, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione analitica nella quale valuta la situazione dei settori e sotto-settori ad alta intensità energetica considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La relazione è corredata delle eventuali proposte ritenute opportune, che possono comprendere:

l'adeguamento della percentuale di quote che tali settori o sotto-settori hanno ricevuto a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 10 bis;

l'inclusione nel sistema comunitario degli importatori di prodotti fabbricati dai settori o sotto-settori determinati a norma dell'articolo 10 bis.

Quando si esaminano le misure più opportune da adottare si tiene conto anche di eventuali accordi settoriali vincolanti che garantiscano riduzioni delle emissioni globali dell'entità necessaria per combattere efficacemente i cambiamenti climatici e che siano controllabili, verificabili e soggette a disposizioni obbligatorie in materia di controllo dell'applicazione.

Motivazione

Assegnare un ruolo alle regioni e agli enti locali in relazione all'individuazione dei settori e sottosettori esposti al rischio di rilocalizzazione del carbonio, al fine di limitare il rischio che queste aziende, con particolare riferimento alle PMI, perdano competitività e posti di lavoro.

Gli investimenti nei settori ad alta intensità energetica richiedono in genere un capitale cospicuo e tempi di avviamento lunghi. Le imprese interessate hanno quindi più che mai bisogno di condizioni generali certe e prevedibili. La proposta di attendere il 2011 per valutare come affrontare la specifica situazione dei settori ad alta intensità energetica non risponde alle legittime esigenze di programmazione delle imprese interessate. È dimostrato che una situazione di insicurezza circa le future condizioni di attività induce a rinviare gli investimenti o addirittura a trasferirli versi paesi terzi. Si rivolge pertanto un invito alla Commissione affinché avvii al più presto la riflessione e renda pubblica la propria programmazione.

Emendamento 12

Articolo 1, punto (21) (articolo 27, paragrafo 1)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Gli Stati membri possono escludere dal sistema comunitario gli impianti di combustione con una potenza termica nominale inferiore a 25 MW, che in ciascuno dei 3 anni precedenti hanno comunicato all'autorità competente emissioni per un valore inferiore a 10 000 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati:

(a)

notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando le misure equivalenti poste in atto;

(b)

confermino l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 10 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(c)

confermino che, qualora un impianto emetta 10 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o non siano più applicate misure equivalenti, l'impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario;

(d)

pubblichino le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni.

1.   Gli Stati membri possono escludere dal sistema comunitario, tenendo conto anche del parere del proprietario dell'impianto, gli impianti di combustione con una potenza termica nominale inferiore a 25 MW, che in ciascuno dei 3 anni precedenti hanno comunicato all'autorità competente emissioni per un valore inferiore a 10 000 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, . Gli Stati membri individuano tali misure in collaborazione con gli enti regionali e locali, sulla scorta di apposite linee guida adottate dalla Commissione.

2.   Gli impianti di cui al paragrafo 1 possono essere esclusi dal sistema comunitario a condizione che gli Stati membri interessati:

(a)

notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando le misure equivalenti poste in atto;

(b)

confermino l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 10 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile;

(c)

confermino, sentiti gli enti regionali e locali, che, qualora un impianto emetta 10 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o non siano più applicate misure equivalenti, l'impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario;

(d)

pubblichino le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni.

Motivazione

Lo scopo è quello di acquisire informazioni relative alle misure di riduzione delle emissioni messe in atto a livello regionale, in considerazione del fatto che, per tali piccoli impianti, l'autorizzazione all'esercizio è di competenza regionale.

Bruxelles, 8 ottobre 2008.

Il presidente

del Comitato delle regioni

Luc VAN DEN BRANDE