14.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 8/133


Martedì 23 settembre 2008
Lotta contro il terrorismo *

P6_TA(2008)0435

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo (COM(2007)0650 — C6-0466/2007 — 2007/0236(CNS))

2010/C 8 E/35

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione (COM(2007)0650),

visto l'orientamento del Consiglio del 18 aprile 2008 (8707/2008),

visti gli articoli 29, 31, paragrafo 1, lettera e), e 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,

visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0466/2007),

visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0323/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

invita il Consiglio e la Commissione, dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a considerare prioritaria qualsiasi successiva proposta volta a modificare il presente testo conformemente all'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie da allegare al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica e conformemente alla relativa dichiarazione n. 50, in particolare per quanto riguarda la giurisdizione della Corte di giustizia delle Comunità europee;

6.

si dichiara sin d'ora disposto ad esaminare, successivamente all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, qualsiasi proposta di questo tipo, ove necessario nel quadro della procedura d'urgenza, in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali; qualora la nuova proposta rifletta il contenuto del presente parere, potrebbe applicarsi la procedura prevista dall'accordo interistituzionale in materia di codificazione;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di decisione quadro — atto modificativo

Considerando 6 bis (nuovo)

 

(6 bis)

L'azione dell'Unione europea nel settore della lotta contro il terrorismo dovrebbe essere condotta in stretta cooperazione con le autorità locali e regionali, chiamate a svolgere un ruolo chiave, in particolare in materia di prevenzione, dato che gli autori e gli istigatori di atti terroristici vivono in seno a collettività locali, interagiscono con la loro popolazione e ne utilizzano i servizi e gli strumenti di democrazia.

Emendamento 2

Proposta di decisione quadro — atto modificativo

Considerando 7

(7)

La presente proposta prevede la qualifica di reato per le attività connesse al terrorismo al fine di contribuire all'obiettivo politico più generale della prevenzione del terrorismo, riducendo la diffusione di documenti suscettibili di istigare alla perpetrazione di attentati.

(7)

La presente proposta prevede la qualifica di reato per le attività connesse al terrorismo al fine di contribuire all'obiettivo politico più generale della prevenzione del terrorismo, riducendo la diffusione di documenti il cui intento, di probabile realizzazione, è di istigare alla perpetrazione di attentati.

Emendamento 3

Proposta di decisione quadro — atto modificativo

Considerando 10

(10)

La definizione di reati di terrorismo, tra cui i reati connessi ad attività terroristiche, dovrebbero essere oggetto di un'ulteriore armonizzazione tra tutti gli Stati membri al fine di includere la pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici, se commessi intenzionalmente.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 4

Proposta di decisione quadro — atto modificativo

Considerando 11

(11)

Devono essere previste pene e sanzioni per le persone fisiche e giuridiche che hanno commesso il reato , o sono responsabili, di pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, reclutamento e addestramento a fini terroristici, se commessi intenzionalmente. Tali forme di comportamento dovrebbero essere perseguibili in tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che siano commessi attraverso Internet o no.

(11)

Devono essere previste pene e sanzioni per le persone fisiche e giuridiche che hanno commesso il reato di pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, reclutamento e addestramento a fini terroristici, se commessi intenzionalmente. Tali forme di comportamento dovrebbero essere perseguibili in tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che siano commessi attraverso Internet o no.

Emendamento 5

Proposta di decisione quadro — atto modificativo

Considerando 11 bis (nuovo)

 

(11 bis)

Il mancato raggiungimento di un accordo in Consiglio sulle garanzie procedurali nei procedimenti penali è un ostacolo alla cooperazione giudiziaria europea. Si tratta di un'impasse che va urgentemente superata.

Emendamento 6

Proposta di decisione quadro — atto modificativo

Considerando 12

(12)

Devono essere istituite ulteriori regole in materia di giurisdizione per garantire che la pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici siano oggetto di efficaci azioni giudiziarie quando hanno come obiettivo o come effetto la commissione di un reato terroristico soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro.

soppresso

Emendamento 7

Proposta di decisione quadro — atto modificativo

Considerando 12 bis (nuovo)

 

(12 bis)

La presente decisione quadro è complementare alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo del 16 maggio 2005 e pertanto, parallelamente all'entrata in vigore della presente decisione quadro, è indispensabile che tutti gli Stati membri ratifichino quanto prima tale Convenzione.

Emendamento 8

Proposta di decisione quadro — atto modificativo

Considerando 14

(14)

L'Unione osserva i principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e ribaditi nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella fattispecie ai capitoli II e VI. La presente decisione quadro non può in alcun modo essere interpretata come intesa a limitare o ostacolare i diritti o le libertà fondamentali quali libertà di espressione, di riunione o di associazione, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, compreso il rispetto della riservatezza della corrispondenza.

(14)

L'Unione osserva i principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e ribaditi nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella fattispecie ai capitoli II e VI. La presente decisione quadro non può in alcun modo essere interpretata come intesa a limitare o ostacolare i diritti o le libertà fondamentali quali libertà di espressione, di riunione o di associazione, libertà della stampa e libertà di espressione di altri mezzi d'informazione o il diritto al rispetto della vita privata e familiare, compreso il rispetto della riservatezza della corrispondenza che si applica anche al contenuto di e-mail e altri tipi di posta elettronica .

Emendamento 9

Proposta di decisione quadro — atto modificativo

Considerando 15

(15)

La pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici sono reati intenzionali. Pertanto, la presente decisione quadro non può in alcun modo essere interpretata come intesa a limitare o ostacolare la diffusione di informazioni a fini scientifici, accademici o di comunicazione. L'espressione nel dibattito pubblico di opinioni radicali, polemiche o controverse in merito a questioni politiche sensibili, tra cui il terrorismo, non rientra nell'ambito di applicazione della presente decisione quadro e, in particolare, della definizione di pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo,

(15)

La pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici sono reati intenzionali. Pertanto, la presente decisione quadro non può in alcun modo essere interpretata come intesa a limitare o ostacolare la diffusione di informazioni a fini scientifici, accademici , artistici o di comunicazione. L'espressione nel dibattito pubblico di opinioni radicali, polemiche o controverse in merito a questioni politiche sensibili, tra cui il terrorismo, non rientra nell'ambito di applicazione della presente decisione quadro e, in particolare, della definizione di pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo,

Emendamento 10

Proposta di decisione quadro — atto modificativo

Considerando 15 bis (nuovo)

 

(15 bis)

L'incriminazione degli atti elencati nella presente decisione quadro dovrebbe dar luogo a un'azione penale che, considerati i fini legittimi perseguiti, risulti proporzionata, necessaria e appropriata secondo i principi di una società democratica e non abbia carattere discriminatorio; essa dovrebbe in particolare rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Emendamento 11

Proposta di decisione quadro — atto modificativo

Articolo 1 — punto -1 (nuovo)

Decisione quadro 2002/475/GAI

Articolo 1 - paragrafo 2

 

(-1)

L'articolo 1, paragrafo 2, è modificato come segue:

«2.   L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali quali sono sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro.»

Emendamento 12

Proposta di decisione quadro — atto modificativo

Articolo 1 — punto 1

Decisione quadro 2002/475/GAI

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera a

(a)

«pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo», la diffusione, o qualunque altra forma di pubblica divulgazione, di un messaggio con l'intento di istigare a commettere uno degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h), qualora tale comportamento — che preconizzi direttamente o indirettamente reati di terrorismo — dia luogo al rischio che possano essere commessi uno o più reati.

(a)

«pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo», la diffusione, o qualunque altra forma di pubblica divulgazione, di un messaggio che preconizzi la commissione di uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h), qualora tale comportamento dia luogo manifestamente al rischio che possano essere commessi uno o più reati.

Emendamento 13

Proposta di decisione quadro — atto modificativo

Articolo 1 — punto 1

Decisione quadro 2002/475/GAI

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera b

b)

«reclutamento a fini terroristici» l'induzione a commettere uno degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 o all'articolo 2, paragrafo 2.

b)

«reclutamento a fini terroristici» l'induzione intenzionale a commettere uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1 , lettere da a) ad h) o all'articolo 2, paragrafo 2.

Emendamento 14

Proposta di decisione quadro — atto modificativo

Articolo 1 — punto 1

Decisione quadro 2002/475/GAI

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera c

(c)

«addestramento a fini terroristici» l'atto di fornire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere uno degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nella consapevolezza che le istruzioni impartite sono intese per conseguire tale obiettivo.

(c)

«addestramento a fini terroristici» l'atto di fornire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a)-h) nella consapevolezza che le istruzioni impartite sono intese per conseguire tale obiettivo.

Emendamento 15

Proposta di decisione quadro — atto modificativo

Articolo 1 — punto 1

Decisione quadro 2002/475/GAI

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera d

(d)

furto aggravato con l'intenzione di commettere uno degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo1.

(d)

furto aggravato con l'intenzione di commettere uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo1.

Emendamento 16

Proposta di decisione quadro — atto modificativo

Articolo 1 — punto 1

Decisione quadro 2002/475/GAI

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera e

(e)

estorsione commessa con l'intenzione di perpetrare uno degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo1.

(e)

estorsione commessa con l'intenzione di perpetrare uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo1.

Emendamento 17

Proposta di decisione quadro — atto modificativo

Articolo 1 — punto 1

Decisione quadro 2002/475/GAI

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera f

(f)

redazione di un falso documento amministrativo con l'intenzione di commettere uno degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h) o all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

(f)

redazione di un falso documento amministrativo con l'intenzione di commettere uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h) o all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento 18

Proposta di decisione quadro — atto modificativo

Articolo 1 - punto 1

Decisione quadro 2002/475/GAI

Articolo 3 - paragrafo 3 bis (nuovo)

 

(3 bis)     Gli Stati membri si accertano che l'incriminazione degli atti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c) del presente articolo è effettuata nel rispetto degli obblighi loro incombenti in materia di libertà di espressione e di associazione nonché, in particolare, di libertà di stampa e di espressione in altri mezzi d'informazione nonché nel debito rispetto della riservatezza della corrispondenza che si applica anche al contenuto di e-mail e altri tipi di posta elettronica. L'incriminazione degli atti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c) non deve dar luogo alla limitazione o alla restrizione della diffusione di informazioni a fini scientifici, accademici, artistici o di comunicazione e l'espressione nel dibattito pubblico di opinioni radicali, polemiche o controverse in merito a questioni politiche sensibili, tra cui il terrorismo.

Emendamento 19

Proposta di decisione quadro — atto modificativo

Articolo 1 — punto 1

Decisione quadro 2002/475/GAI

Articolo 3 — punto 3 ter (nuovo)

 

(3 ter)     Gli Stati membri provvedono inoltre a che l'incriminazione degli atti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c), del presente articolo sia proporzionata alla natura e alle circostanze del reato, in considerazione degli scopi legittimi perseguiti e della loro necessità in una società democratica, ed escluda qualsiasi forma di arbitrarietà, di trattamento discriminatorio o razzista.

Emendamento 20

Proposta di decisione quadro — atto modificativo

Articolo 1 — punto 3

Decisione quadro 2002/475/GAI

Articolo 9 — paragrafo 1 bis

«1 bis.    Ciascuno Stato membro stabilisce inoltre la propria giurisdizione in relazione ai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a c) qualora il reato abbia come scopo o come effetto la commissione di un reato di cui all'articolo 1 e tale reato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro conformemente a uno dei criteri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e) del presente articolo. »

«1 bis.    Uno Stato membro può decidere di non applicare, o di applicare soltanto in casi e circostanze specifici, le disposizioni giurisdizionali di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e) per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a c) e all'articolo 4, nella misura in cui siano connessi con i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a c)