14.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 8/133 |
Martedì 23 settembre 2008
Lotta contro il terrorismo *
P6_TA(2008)0435
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo (COM(2007)0650 — C6-0466/2007 — 2007/0236(CNS))
2010/C 8 E/35
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione (COM(2007)0650),
visto l'orientamento del Consiglio del 18 aprile 2008 (8707/2008),
visti gli articoli 29, 31, paragrafo 1, lettera e), e 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,
visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0466/2007),
visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0323/2008);
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
invita il Consiglio e la Commissione, dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a considerare prioritaria qualsiasi successiva proposta volta a modificare il presente testo conformemente all'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie da allegare al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica e conformemente alla relativa dichiarazione n. 50, in particolare per quanto riguarda la giurisdizione della Corte di giustizia delle Comunità europee; |
6. |
si dichiara sin d'ora disposto ad esaminare, successivamente all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, qualsiasi proposta di questo tipo, ove necessario nel quadro della procedura d'urgenza, in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali; qualora la nuova proposta rifletta il contenuto del presente parere, potrebbe applicarsi la procedura prevista dall'accordo interistituzionale in materia di codificazione; |
7. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di decisione quadro — atto modificativo Considerando 6 bis (nuovo) |
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Emendamento 2 |
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Proposta di decisione quadro — atto modificativo Considerando 7 |
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Emendamento 3 |
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Proposta di decisione quadro — atto modificativo Considerando 10 |
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(Non concerne la versione italiana) |
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Emendamento 4 |
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Proposta di decisione quadro — atto modificativo Considerando 11 |
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Emendamento 5 |
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Proposta di decisione quadro — atto modificativo Considerando 11 bis (nuovo) |
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Emendamento 6 |
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Proposta di decisione quadro — atto modificativo Considerando 12 |
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soppresso |
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Emendamento 7 |
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Proposta di decisione quadro — atto modificativo Considerando 12 bis (nuovo) |
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Emendamento 8 |
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Proposta di decisione quadro — atto modificativo Considerando 14 |
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Emendamento 9 |
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Proposta di decisione quadro — atto modificativo Considerando 15 |
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Emendamento 10 |
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Proposta di decisione quadro — atto modificativo Considerando 15 bis (nuovo) |
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Emendamento 11 |
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Proposta di decisione quadro — atto modificativo Articolo 1 — punto -1 (nuovo) Decisione quadro 2002/475/GAI Articolo 1 - paragrafo 2 |
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Emendamento 12 |
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Proposta di decisione quadro — atto modificativo Articolo 1 — punto 1 Decisione quadro 2002/475/GAI Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera a |
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Emendamento 13 |
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Proposta di decisione quadro — atto modificativo Articolo 1 — punto 1 Decisione quadro 2002/475/GAI Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera b |
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Emendamento 14 |
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Proposta di decisione quadro — atto modificativo Articolo 1 — punto 1 Decisione quadro 2002/475/GAI Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera c |
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Emendamento 15 |
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Proposta di decisione quadro — atto modificativo Articolo 1 — punto 1 Decisione quadro 2002/475/GAI Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera d |
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Emendamento 16 |
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Proposta di decisione quadro — atto modificativo Articolo 1 — punto 1 Decisione quadro 2002/475/GAI Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera e |
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Emendamento 17 |
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Proposta di decisione quadro — atto modificativo Articolo 1 — punto 1 Decisione quadro 2002/475/GAI Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera f |
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Emendamento 18 |
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Proposta di decisione quadro — atto modificativo Articolo 1 - punto 1 Decisione quadro 2002/475/GAI Articolo 3 - paragrafo 3 bis (nuovo) |
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(3 bis) Gli Stati membri si accertano che l'incriminazione degli atti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c) del presente articolo è effettuata nel rispetto degli obblighi loro incombenti in materia di libertà di espressione e di associazione nonché, in particolare, di libertà di stampa e di espressione in altri mezzi d'informazione nonché nel debito rispetto della riservatezza della corrispondenza che si applica anche al contenuto di e-mail e altri tipi di posta elettronica. L'incriminazione degli atti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c) non deve dar luogo alla limitazione o alla restrizione della diffusione di informazioni a fini scientifici, accademici, artistici o di comunicazione e l'espressione nel dibattito pubblico di opinioni radicali, polemiche o controverse in merito a questioni politiche sensibili, tra cui il terrorismo. |
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Emendamento 19 |
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Proposta di decisione quadro — atto modificativo Articolo 1 — punto 1 Decisione quadro 2002/475/GAI Articolo 3 — punto 3 ter (nuovo) |
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(3 ter) Gli Stati membri provvedono inoltre a che l'incriminazione degli atti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c), del presente articolo sia proporzionata alla natura e alle circostanze del reato, in considerazione degli scopi legittimi perseguiti e della loro necessità in una società democratica, ed escluda qualsiasi forma di arbitrarietà, di trattamento discriminatorio o razzista. |
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Emendamento 20 |
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Proposta di decisione quadro — atto modificativo Articolo 1 — punto 3 Decisione quadro 2002/475/GAI Articolo 9 — paragrafo 1 bis |
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«1 bis. Ciascuno Stato membro stabilisce inoltre la propria giurisdizione in relazione ai reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a c) qualora il reato abbia come scopo o come effetto la commissione di un reato di cui all'articolo 1 e tale reato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro conformemente a uno dei criteri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e) del presente articolo. » |
«1 bis. Uno Stato membro può decidere di non applicare, o di applicare soltanto in casi e circostanze specifici, le disposizioni giurisdizionali di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e) per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a c) e all'articolo 4, nella misura in cui siano connessi con i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a c) .» |