4.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 295/107 |
Martedì 2 settembre 2008
Rete giudiziaria europea *
P6_TA(2008)0380
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sull'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa alla rete giudiziaria europea (5620/2008 — C6-0074/2008 — 2008/0802(CNS))
2009/C 295 E/36
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista l'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese (5620/2008),
visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,
visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0074/2008),
visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0292/2008);
1. |
approva l'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese quale emendata; |
2. |
invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese; |
5. |
invita il Consiglio e la Commissione, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a dare priorità a qualsiasi futura proposta di modifica della decisione in linea con la dichiarazione n. 50 concernente l'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie da allegare al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica; |
6. |
è determinato ad esaminare mediante procedura urgente qualsiasi futura proposta in tal senso conformemente alla procedura di cui al paragrafo 5 e in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali; |
7. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese. |
TESTO DEI 14 STATI MEMBRI |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Considerando 7 |
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Emendamento 2 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Considerando 7 bis (nuovo) |
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Emendamento 3 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 2 — paragrafo 3 |
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3. Ciascuno Stato membro designa, tra i punti di contatto, un corrispondente nazionale per la rete giudiziaria europea. |
3. Ciascuno Stato membro designa, tra i punti di contatto, un corrispondente nazionale per la rete giudiziaria europea nonché un punto di contatto nazionale di informazione . |
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Emendamento 4 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 2 — paragrafo 4 |
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4. Ciascuno Stato membro si adopera affinché i propri punti di contatto abbiano funzioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale e una conoscenza sufficiente di una lingua dell'Unione europea diversa dalla lingua nazionale, tenuto conto della necessità di consentire la comunicazione con i punti di contatto degli altri Stati membri. Prima di designare un nuovo punto di contatto, gli Stati membri possono chiedere il parere dei corrispondenti nazionali. |
4. Ciascuno Stato membro si adopera affinché i propri punti di contatto abbiano funzioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale e una conoscenza sufficiente di una lingua dell'Unione europea diversa dalla lingua nazionale, tenuto conto della necessità di consentire la comunicazione con i punti di contatto degli altri Stati membri. In fase di selezione dei punti di contatto, gli Stati membri devono ottemperare ai criteri stabiliti negli orientamenti per la selezione dei punti di contatto della rete giudiziaria europea. |
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Emendamento 5 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 2 — paragrafo 4 bis (nuovo) |
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4 bis. Gli Stati membri assicurano altresì che i loro punti di contatto dispongano di risorse sufficienti per svolgere in modo adeguato le loro funzioni di punti di contatto. |
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Emendamento 6 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 2 — paragrafo 5 |
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5. I magistrati di collegamento di cui all'azione comune 96/277/GAI, qualora siano stati designati in uno Stato membro e abbiano funzioni analoghe a quelle attribuite dall'articolo 4 ai punti di contatto, sono associati alla rete giudiziaria europea e alla rete di telecomunicazioni sicura , conformemente all'articolo 10, dallo Stato membro che li designa di volta in volta, secondo le modalità stabilite da quest'ultimo. |
5. I magistrati di collegamento di cui all'azione comune 96/277/GAI, qualora siano stati designati in uno Stato membro e abbiano funzioni analoghe a quelle attribuite dall'articolo 4 ai punti di contatto, sono associati alla rete giudiziaria europea e ai collegamenti di telecomunicazioni sicuri , conformemente all'articolo 10, dallo Stato membro che li designa di volta in volta, secondo le modalità stabilite da quest'ultimo. |
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Emendamento 7 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 2 — paragrafo 7 |
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7. La rete giudiziaria europea dispone di un segretariato responsabile della gestione della rete in collaborazione e in consultazione con la presidenza del Consiglio. Esso può, in consultazione con la presidenza, rappresentare la rete . |
7. La rete giudiziaria europea dispone di un segretariato responsabile della gestione della rete. |
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Emendamento 8 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 3 — lettera b) |
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Emendamento 9 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 3 — lettera c) |
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Emendamento 10 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 4 — titolo |
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Funzioni dei punti di contatto inclusi i corrispondenti nazionali |
Funzioni dei punti di contatto , dei corrispondenti nazionali e dei punti di contatto di informazione |
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Emendamento 11 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 4 — paragrafo 1 |
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1. I punti di contatto , inclusi i corrispondenti nazionali , sono intermediari attivi che hanno il compito di agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, soprattutto nell'azione contro le forme di criminalità grave. Essi sono a disposizione delle autorità giudiziarie locali e delle altre autorità competenti del loro paese, nonché dei punti di contatto e delle autorità giudiziarie locali e altre autorità competenti degli altri paesi, per consentire loro di stabilire i contatti diretti più appropriati. Nella misura in cui sia necessario e in base ad un accordo tra le amministrazioni interessate, possono spostarsi per incontrare i punti di contatto degli altri Stati membri. |
1. I punti di contatto sono intermediari attivi che hanno il compito di agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, soprattutto nell'azione contro le forme di criminalità grave. Essi sono a disposizione delle autorità giudiziarie locali e delle altre autorità competenti del loro paese, nonché dei punti di contatto e delle autorità giudiziarie locali e altre autorità competenti degli altri paesi, per consentire loro di stabilire i contatti diretti più appropriati. Nella misura in cui sia necessario possono spostarsi per incontrare i punti di contatto degli altri Stati membri in modo da consentire lo scambio di esperienze utili e delle problematiche affrontate, in particolare in merito al funzionamento della rete nei rispettivi Stati membri . |
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Emendamento 12 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 4 — paragrafo 2 |
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2. I punti di contatto , inclusi i corrispondenti nazionali, forniscono alle autorità giudiziarie locali dei rispettivi paesi, nonché ai punti di contatto e alle autorità giudiziarie locali degli altri paesi le informazioni giuridiche e pratiche per consentire loro di approntare efficacemente le richieste di cooperazione giudiziaria ovvero per migliorare quest'ultima in generale. |
2. I punti di contatto forniscono alle autorità giudiziarie locali dei rispettivi paesi, nonché ai punti di contatto e alle autorità giudiziarie locali degli altri paesi le informazioni giuridiche e pratiche per consentire loro di approntare efficacemente le richieste di cooperazione giudiziaria ovvero per migliorare quest'ultima in generale. |
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Emendamento 13 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 4 — paragrafo 3 |
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3. I punti di contatto , inclusi i corrispondenti nazionali, organizzano al proprio livello sessioni di formazione sulla cooperazione giudiziaria destinate alle autorità competenti del proprio Stato membro, in cooperazione con la rete europea di formazione giudiziaria. |
3. I punti di contatto partecipano al proprio livello all'organizzazione e alla promozione di sessioni di formazione sulla cooperazione giudiziaria destinate alle autorità competenti del proprio Stato membro, qualora opportuno in cooperazione con la rete europea di formazione giudiziaria. |
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Emendamento 14 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 4 — paragrafo 3 bis (nuovo) |
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3 bis. I punti di contatto facilitano il coordinamento della cooperazione giudiziaria nei casi in cui alle varie domande presentate dalle autorità giudiziarie locali di uno Stato membro si debba dar seguito in modo coordinato in un altro Stato membro. |
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Emendamento 15 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 4 — paragrafo 3 ter (nuovo) |
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3 ter. Oltre alle funzioni che loro spettano in qualità di punti di contatto di cui ai paragrafi da 1 a 3 bis, i corrispondenti nazionali :
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Emendamento 16 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 4 — paragrafo 3 quater (nuovo) |
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3 quater. I punti di contatto nazionali di informazione, oltre alle funzioni di punto di contatto di cui ai paragrafi da 1 a 3 bis, garantiscono che le informazioni concernenti i rispettivi Stati membri di cui all'articolo 8 siano fornite e aggiornate a norma dell'articolo 9. |
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Emendamento 17 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 5 — titolo |
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Oggetti delle riunioni periodiche dei punti di contatto |
Riunioni plenarie dei punti di contatto |
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Emendamento 18 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 5 — paragrafo 1 — alinea |
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1. Gli oggetti delle riunioni periodiche della rete giudiziaria europea, a cui sono invitati almeno due punti di contatto per Stato membro, sono: |
1. Gli oggetti delle riunioni plenarie della rete giudiziaria europea, a cui sono invitati almeno tre punti di contatto per Stato membro, sono: |
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Emendamento 19 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 5 — paragrafo 2 bis (nuovo) |
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2 bis. Le riunioni plenarie si tengono periodicamente almeno tre volte l'anno. Una volta l'anno la riunione può svolgersi presso la sede del Consiglio a Bruxelles, secondo le disposizioni del regolamento interno del Consiglio. Due punti di contatto sono invitati a partecipare alle riunioni che si tengono presso la sede del Consiglio. |
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Emendamento 20 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 5 — paragrafo 2 ter (nuovo) |
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2 ter. In alternativa, tuttavia, le riunioni possono tenersi negli Stati membri, per consentire l'incontro tra i punti di contatto di tutti gli Stati membri e le autorità dello Stato ospitante che non rientrano tra i punti di contatto dello stesso, e permettere la visita di organismi specifici di detto Stato, aventi responsabilità nel quadro della cooperazione giudiziaria internazionale o della lotta contro determinate forme di criminalità grave. |
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Emendamento 21 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 6 — titolo |
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Frequenza delle riunioni plenarie |
Riunioni dei corrispondenti nazionali |
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Emendamento 22 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 6 |
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La plenaria della rete giudiziaria europea, composta dai corrispondenti nazionali , si riunisce periodicamente, su base ad hoc, almeno una volta all'anno e ogniqualvolta i membri ne ravvisino l'esigenza, su richiesta della presidenza del Consiglio che tiene altresì conto del desiderio di riunire la rete manifestato dagli Stati membri. |
I corrispondenti nazionali si riuniscono periodicamente, su base ad hoc, almeno una volta all'anno e ogniqualvolta ne ravvisino l'esigenza, su richiesta della presidenza del Consiglio che tiene altresì conto del desiderio di riunire la rete manifestato dagli Stati membri. Durante dette riunioni vengono affrontate le questioni relative alle loro funzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3 ter, ivi comprese le modalità che consentirebbero di ottimizzare l'accesso ai collegamenti di telecomunicazioni sicure e di fornirlo a tutte le autorità giudiziarie competenti . |
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Emendamento 23 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 7 |
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Articolo 7 Luogo delle riunioni 1. Le riunioni possono svolgersi a Bruxelles, nella sede del Consiglio, secondo le disposizioni del regolamento interno di detta istituzione. 2. Tuttavia, si possono tenere in alternativa riunioni negli Stati membri, per consentire l'incontro dei punti di contatto di tutti gli Stati membri con le autorità dello Stato ospitante che non fanno parte dei punti di contatto e la visita di organismi specifici di detto Stato, aventi responsabilità nel quadro della cooperazione giudiziaria internazionale o della lotta contro determinate forme di criminalità grave. |
soppresso |
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Emendamento 24 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 8 — titolo |
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Contenuto delle informazioni diffuse mediante la rete giudiziaria europea |
Informazioni fornite dalla rete giudiziaria europea |
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Emendamento 25 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 8 — alinea |
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La rete giudiziaria europea mette a disposizione dei punti di contatto e delle competenti autorità giudiziarie le seguenti informazioni: |
Il Segretariato della rete giudiziaria europea mette a disposizione dei punti di contatto e delle competenti autorità giudiziarie le seguenti informazioni: |
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Emendamento 26 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 8 — punto 2 |
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Emendamento 27 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 10 — paragrafo 1 — lettera b |
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Emendamento 28 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 10 — paragrafo 1 — lettera c) |
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Emendamento 29 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 10 — paragrafo 2 |
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2. La rete di telecomunicazioni sicura di cui al paragrafo 1 può essere utilizzata anche per le loro attività operative dai corrispondenti nazionali, dai referenti responsabili per le questioni inerenti al terrorismo, dai membri nazionali dell'Eurojust e dai magistrati di collegamento da essa designati. Può essere collegata al sistema di gestione dei fascicoli di cui all'articolo 16 della decisione 2002/187/GAI. |
2. I collegamenti di telecomunicazioni sicuri di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati anche per le loro attività operative dai corrispondenti nazionali, dai referenti responsabili per le questioni inerenti al terrorismo, dai membri nazionali dell'Eurojust e dai magistrati di collegamento da essa designati. Possono essere collegati al sistema di gestione dei fascicoli di cui all'articolo 16 della decisione 2002/187/GAI. |
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Emendamento 30 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 10 — paragrafo 2 bis (nuovo) |
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2 bis. L'uso di collegamenti di telecomunicazioni sicure non preclude la possibilità di contatti diretti tra i punti di contatto o tra le autorità competenti degli Stati membri. |
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Emendamento 31 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 11 — paragrafo 1 — lettera a) |
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Emendamento 32 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 11 — paragrafo 1 — lettera b) |
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Emendamento 33 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 11 — paragrafo 1 — lettera c) |
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soppressa |
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Emendamento 34 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 11 — paragrafo 1 — lettera f) |
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Emendamento 35 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 11 bis (nuovo) |
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Articolo 11 bis Protezione dei dati 1. In fase di scambio di dati personali tra le autorità competenti o i punti di contatto degli Stati membri, essi assicurano che:
2. Determinate categorie di dati (dati a carattere personale che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza a partiti o sindacati, gli orientamenti sessuali o lo stato di salute, nonché i dati relativi a reati, condanne penali o misure di sicurezza) sono trattate solamente qualora ciò sia strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività della rete giudiziaria europea. In tale circostanza, devono essere istituite misure di sicurezza supplementari, quali:
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Emendamento 36 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 12 |
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Articolo 12 Informazione del Consiglio e della Commissione Il direttore amministrativo dell'Eurojust e la presidenza del Consiglio riferiscono al Consiglio e alla Commissione, per iscritto e ogni due anni, in merito alle attività e alla gestione, anche finanziaria, della rete giudiziaria europea. A tal fine, la presidenza prepara una relazione biennale sulle attività della rete e sui problemi di politica anticrimine nell'Unione eventualmente venuti alla luce grazie all'attività della rete giudiziaria europea. Nella relazione essa può, inoltre, tramite la presidenza, formulare proposte intese a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale. La rete giudiziaria europea può altresì fornire qualsiasi relazione o informazione sul funzionamento della medesima eventualmente richiesta dal Consiglio o dalla presidenza. |
soppresso |
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Emendamento 37 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 15 — titolo |
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Valutazione del funzionamento della rete giudiziaria europea |
Comunicazione delle informazioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e valutazione del funzionamento della rete giudiziaria europea |
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Emendamento 38 |
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Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese Articolo 15 |
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1. La rete giudiziaria europea riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, per iscritto e ogni due anni, in merito alle sue attività e alla gestione, compresa la gestione di bilancio. La rete giudiziaria europea può altresì indicare nella sua relazione i problemi della politica in materia penale nell'Unione europea eventualmente venuti alla luce grazie all'attività della rete giudiziaria europea. Essa può, inoltre, formulare proposte intese a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale. 2. Quando richiesto dal Consiglio, la rete giudiziaria europea può altresì fornire relazioni o trasmettere informazioni sul proprio funzionamento |
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Il Consiglio procede ogni quattro anni alla valutazione del funzionamento della rete giudiziaria europea sulla base di una relazione stabilita dalla Commissione, in collaborazione con la rete stessa. |
3. Il Consiglio procede ogni quattro anni alla valutazione del funzionamento della rete giudiziaria europea sulla base di una relazione stabilita dalla Commissione, in collaborazione con la rete stessa. |
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