4.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 295/107


Martedì 2 settembre 2008
Rete giudiziaria europea *

P6_TA(2008)0380

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sull'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa alla rete giudiziaria europea (5620/2008 — C6-0074/2008 — 2008/0802(CNS))

2009/C 295 E/36

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista l'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese (5620/2008),

visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,

visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0074/2008),

visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0292/2008);

1.

approva l'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese quale emendata;

2.

invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese;

5.

invita il Consiglio e la Commissione, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a dare priorità a qualsiasi futura proposta di modifica della decisione in linea con la dichiarazione n. 50 concernente l'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie da allegare al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

6.

è determinato ad esaminare mediante procedura urgente qualsiasi futura proposta in tal senso conformemente alla procedura di cui al paragrafo 5 e in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese.

TESTO DEI 14 STATI MEMBRI

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Considerando 7

7.

Occorre rafforzare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea e rendere a tal fine possibile che i punti di contatto della rete giudiziaria europea e dell'Eurojust comunichino direttamente e con maggior efficacia, ogniqualvolta necessario, attraverso una rete di telecomunicazioni sicura ,

7.

Occorre rafforzare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea e rendere a tal fine possibile che i punti di contatto della rete giudiziaria europea e dell'Eurojust comunichino direttamente e con maggior efficacia, ogniqualvolta necessario, attraverso collegamenti di telecomunicazioni sicuri ,

Emendamento 2

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Considerando 7 bis (nuovo)

 

(7 bis)

In materia di trattamento dei dati personali, si applica la decisione quadro del Consiglio (…/…/GAI) relativa alla tutela dei dati personali trattati nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale  (1) , che fornisce un livello adeguato di tutela dei dati. Gli Stati membri dovrebbero garantire un livello di tutela dei dati personali nelle loro legislazioni nazionali che sia almeno pari a quello previsto dalla convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla tutela delle persone in materia di trattamento automatizzato dei dati a carattere personale e al suo protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 e, nel fare ciò, dovrebbero tener conto della raccomandazione, n. R (87) 15, del 17 settembre 1987, del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, volta a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia, che si applica altresì ai casi di trattamento non automatizzato dei dati.

Emendamento 3

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 2 — paragrafo 3

3.   Ciascuno Stato membro designa, tra i punti di contatto, un corrispondente nazionale per la rete giudiziaria europea.

3.   Ciascuno Stato membro designa, tra i punti di contatto, un corrispondente nazionale per la rete giudiziaria europea nonché un punto di contatto nazionale di informazione .

Emendamento 4

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 2 — paragrafo 4

4.   Ciascuno Stato membro si adopera affinché i propri punti di contatto abbiano funzioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale e una conoscenza sufficiente di una lingua dell'Unione europea diversa dalla lingua nazionale, tenuto conto della necessità di consentire la comunicazione con i punti di contatto degli altri Stati membri. Prima di designare un nuovo punto di contatto, gli Stati membri possono chiedere il parere dei corrispondenti nazionali.

4.   Ciascuno Stato membro si adopera affinché i propri punti di contatto abbiano funzioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale e una conoscenza sufficiente di una lingua dell'Unione europea diversa dalla lingua nazionale, tenuto conto della necessità di consentire la comunicazione con i punti di contatto degli altri Stati membri. In fase di selezione dei punti di contatto, gli Stati membri devono ottemperare ai criteri stabiliti negli orientamenti per la selezione dei punti di contatto della rete giudiziaria europea.

Emendamento 5

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 2 — paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis.     Gli Stati membri assicurano altresì che i loro punti di contatto dispongano di risorse sufficienti per svolgere in modo adeguato le loro funzioni di punti di contatto.

Emendamento 6

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 2 — paragrafo 5

5.   I magistrati di collegamento di cui all'azione comune 96/277/GAI, qualora siano stati designati in uno Stato membro e abbiano funzioni analoghe a quelle attribuite dall'articolo 4 ai punti di contatto, sono associati alla rete giudiziaria europea e alla rete di telecomunicazioni sicura , conformemente all'articolo 10, dallo Stato membro che li designa di volta in volta, secondo le modalità stabilite da quest'ultimo.

5.   I magistrati di collegamento di cui all'azione comune 96/277/GAI, qualora siano stati designati in uno Stato membro e abbiano funzioni analoghe a quelle attribuite dall'articolo 4 ai punti di contatto, sono associati alla rete giudiziaria europea e ai collegamenti di telecomunicazioni sicuri , conformemente all'articolo 10, dallo Stato membro che li designa di volta in volta, secondo le modalità stabilite da quest'ultimo.

Emendamento 7

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 2 — paragrafo 7

7.   La rete giudiziaria europea dispone di un segretariato responsabile della gestione della rete in collaborazione e in consultazione con la presidenza del Consiglio. Esso può, in consultazione con la presidenza, rappresentare la rete .

7.   La rete giudiziaria europea dispone di un segretariato responsabile della gestione della rete.

Emendamento 8

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 3 — lettera b)

b)

organizza riunioni periodiche tra i rappresentanti degli Stati membri secondo le modalità di cui agli articoli 5, 6 e 7 ;

b)

organizza riunioni periodiche tra i rappresentanti degli Stati membri secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 6 ;

Emendamento 9

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 3 — lettera c)

c)

fornisce stabilmente alcune informazioni di base sempre aggiornate, in particolare attraverso una rete di telecomunicazioni adeguata, secondo le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 .

c)

fornisce stabilmente alcune informazioni di base sempre aggiornate, in particolare attraverso uno strumento informatico , secondo le modalità di cui agli articoli 8 e 9, e garantisce collegamenti di telecomunicazioni sicure conformemente all'articolo 10 .

Emendamento 10

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 4 — titolo

Funzioni dei punti di contatto inclusi i corrispondenti nazionali

Funzioni dei punti di contatto , dei corrispondenti nazionali e dei punti di contatto di informazione

Emendamento 11

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 4 — paragrafo 1

1.   I punti di contatto , inclusi i corrispondenti nazionali , sono intermediari attivi che hanno il compito di agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, soprattutto nell'azione contro le forme di criminalità grave. Essi sono a disposizione delle autorità giudiziarie locali e delle altre autorità competenti del loro paese, nonché dei punti di contatto e delle autorità giudiziarie locali e altre autorità competenti degli altri paesi, per consentire loro di stabilire i contatti diretti più appropriati.

Nella misura in cui sia necessario e in base ad un accordo tra le amministrazioni interessate, possono spostarsi per incontrare i punti di contatto degli altri Stati membri.

1.   I punti di contatto sono intermediari attivi che hanno il compito di agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, soprattutto nell'azione contro le forme di criminalità grave. Essi sono a disposizione delle autorità giudiziarie locali e delle altre autorità competenti del loro paese, nonché dei punti di contatto e delle autorità giudiziarie locali e altre autorità competenti degli altri paesi, per consentire loro di stabilire i contatti diretti più appropriati.

Nella misura in cui sia necessario possono spostarsi per incontrare i punti di contatto degli altri Stati membri in modo da consentire lo scambio di esperienze utili e delle problematiche affrontate, in particolare in merito al funzionamento della rete nei rispettivi Stati membri .

Emendamento 12

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 4 — paragrafo 2

2.   I punti di contatto , inclusi i corrispondenti nazionali, forniscono alle autorità giudiziarie locali dei rispettivi paesi, nonché ai punti di contatto e alle autorità giudiziarie locali degli altri paesi le informazioni giuridiche e pratiche per consentire loro di approntare efficacemente le richieste di cooperazione giudiziaria ovvero per migliorare quest'ultima in generale.

2.   I punti di contatto forniscono alle autorità giudiziarie locali dei rispettivi paesi, nonché ai punti di contatto e alle autorità giudiziarie locali degli altri paesi le informazioni giuridiche e pratiche per consentire loro di approntare efficacemente le richieste di cooperazione giudiziaria ovvero per migliorare quest'ultima in generale.

Emendamento 13

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 4 — paragrafo 3

3.   I punti di contatto , inclusi i corrispondenti nazionali, organizzano al proprio livello sessioni di formazione sulla cooperazione giudiziaria destinate alle autorità competenti del proprio Stato membro, in cooperazione con la rete europea di formazione giudiziaria.

3.   I punti di contatto partecipano al proprio livello all'organizzazione e alla promozione di sessioni di formazione sulla cooperazione giudiziaria destinate alle autorità competenti del proprio Stato membro, qualora opportuno in cooperazione con la rete europea di formazione giudiziaria.

Emendamento 14

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 4 — paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     I punti di contatto facilitano il coordinamento della cooperazione giudiziaria nei casi in cui alle varie domande presentate dalle autorità giudiziarie locali di uno Stato membro si debba dar seguito in modo coordinato in un altro Stato membro.

Emendamento 15

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 4 — paragrafo 3 ter (nuovo)

 

3 ter.     Oltre alle funzioni che loro spettano in qualità di punti di contatto di cui ai paragrafi da 1 a 3 bis, i corrispondenti nazionali :

a)

sono responsabili, nei rispettivi Stati membri, delle questioni connesse con il funzionamento interno della rete, compreso il coordinamento delle richieste di informazioni e delle risposte fornite dalle autorità nazionali competenti;

b)

sono responsabili dei contatti con il Segretariato della rete giudiziaria europea, compresa la partecipazione alle riunioni di cui all'articolo 6;

c)

qualora richiesto dal rispettivo Stato membro, presentano un parere sulla nomina dei nuovi punti di contatto.

Emendamento 16

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 4 — paragrafo 3 quater (nuovo)

 

3 quater.     I punti di contatto nazionali di informazione, oltre alle funzioni di punto di contatto di cui ai paragrafi da 1 a 3 bis, garantiscono che le informazioni concernenti i rispettivi Stati membri di cui all'articolo 8 siano fornite e aggiornate a norma dell'articolo 9.

Emendamento 17

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 5 — titolo

Oggetti delle riunioni periodiche

dei punti di contatto

Riunioni plenarie

dei punti di contatto

Emendamento 18

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 5 — paragrafo 1 — alinea

1.   Gli oggetti delle riunioni periodiche della rete giudiziaria europea, a cui sono invitati almeno due punti di contatto per Stato membro, sono:

1.   Gli oggetti delle riunioni plenarie della rete giudiziaria europea, a cui sono invitati almeno tre punti di contatto per Stato membro, sono:

Emendamento 19

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 5 — paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     Le riunioni plenarie si tengono periodicamente almeno tre volte l'anno. Una volta l'anno la riunione può svolgersi presso la sede del Consiglio a Bruxelles, secondo le disposizioni del regolamento interno del Consiglio. Due punti di contatto sono invitati a partecipare alle riunioni che si tengono presso la sede del Consiglio.

Emendamento 20

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 5 — paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter.     In alternativa, tuttavia, le riunioni possono tenersi negli Stati membri, per consentire l'incontro tra i punti di contatto di tutti gli Stati membri e le autorità dello Stato ospitante che non rientrano tra i punti di contatto dello stesso, e permettere la visita di organismi specifici di detto Stato, aventi responsabilità nel quadro della cooperazione giudiziaria internazionale o della lotta contro determinate forme di criminalità grave.

Emendamento 21

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 6 — titolo

Frequenza delle riunioni plenarie

Riunioni dei corrispondenti nazionali

Emendamento 22

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 6

La plenaria della rete giudiziaria europea, composta dai corrispondenti nazionali , si riunisce periodicamente, su base ad hoc, almeno una volta all'anno e ogniqualvolta i membri ne ravvisino l'esigenza, su richiesta della presidenza del Consiglio che tiene altresì conto del desiderio di riunire la rete manifestato dagli Stati membri.

I corrispondenti nazionali si riuniscono periodicamente, su base ad hoc, almeno una volta all'anno e ogniqualvolta ne ravvisino l'esigenza, su richiesta della presidenza del Consiglio che tiene altresì conto del desiderio di riunire la rete manifestato dagli Stati membri. Durante dette riunioni vengono affrontate le questioni relative alle loro funzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3 ter, ivi comprese le modalità che consentirebbero di ottimizzare l'accesso ai collegamenti di telecomunicazioni sicure e di fornirlo a tutte le autorità giudiziarie competenti .

Emendamento 23

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 7

Articolo 7

Luogo delle riunioni

1.     Le riunioni possono svolgersi a Bruxelles, nella sede del Consiglio, secondo le disposizioni del regolamento interno di detta istituzione.

2.     Tuttavia, si possono tenere in alternativa riunioni negli Stati membri, per consentire l'incontro dei punti di contatto di tutti gli Stati membri con le autorità dello Stato ospitante che non fanno parte dei punti di contatto e la visita di organismi specifici di detto Stato, aventi responsabilità nel quadro della cooperazione giudiziaria internazionale o della lotta contro determinate forme di criminalità grave.

soppresso

Emendamento 24

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 8 — titolo

Contenuto delle informazioni

diffuse mediante la rete giudiziaria europea

Informazioni

fornite dalla rete giudiziaria europea

Emendamento 25

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 8 — alinea

La rete giudiziaria europea mette a disposizione dei punti di contatto e delle competenti autorità giudiziarie le seguenti informazioni:

Il Segretariato della rete giudiziaria europea mette a disposizione dei punti di contatto e delle competenti autorità giudiziarie le seguenti informazioni:

Emendamento 26

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 8 — punto 2

2)

uno strumento informatico in grado di consentire all'autorità emittente di uno Stato membro di individuare l'autorità di un altro Stato membro competente a ricevere e dar corso alla sua richiesta di cooperazione giudiziaria compresi i mandati d'arresto europei, i mandati europei di ricerca delle prove, le decisioni di blocco dei beni e le richieste di assistenza giudiziaria;

2)

informazioni in grado di consentire all'autorità emittente di uno Stato membro di individuare l'autorità di un altro Stato membro competente a ricevere e dar corso alla sua richiesta di cooperazione giudiziaria compresi i mandati d'arresto europei, i mandati europei di ricerca delle prove, le decisioni di blocco dei beni e le richieste di assistenza giudiziaria , per il tramite di uno strumento informatico ;

Emendamento 27

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 10 — paragrafo 1 — lettera b

b)

venga istituita una rete di telecomunicazioni sicura per le attività operative dei punti di contatto della rete giudiziaria europea;

b)

vengano istituiti collegamenti di telecomunicazioni sicuri per le attività operative della rete giudiziaria europea ;

Emendamento 28

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 10 — paragrafo 1 — lettera c)

c)

la rete di telecomunicazioni sicura renda possibile la circolazione dei dati e di tutte le richieste di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e tra questi e i membri nazionali, i corrispondenti nazionali dell'Eurojust e i magistrati di collegamento da essa designati.

c)

i collegamenti di telecomunicazioni sicuri rendano possibile la circolazione dei dati e di tutte le richieste di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e tra questi e i membri nazionali, i corrispondenti nazionali dell'Eurojust e i magistrati di collegamento da essa designati.

Emendamento 29

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 10 — paragrafo 2

2.    La rete di telecomunicazioni sicura di cui al paragrafo 1 può essere utilizzata anche per le loro attività operative dai corrispondenti nazionali, dai referenti responsabili per le questioni inerenti al terrorismo, dai membri nazionali dell'Eurojust e dai magistrati di collegamento da essa designati. Può essere collegata al sistema di gestione dei fascicoli di cui all'articolo 16 della decisione 2002/187/GAI.

2.    I collegamenti di telecomunicazioni sicuri di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati anche per le loro attività operative dai corrispondenti nazionali, dai referenti responsabili per le questioni inerenti al terrorismo, dai membri nazionali dell'Eurojust e dai magistrati di collegamento da essa designati. Possono essere collegati al sistema di gestione dei fascicoli di cui all'articolo 16 della decisione 2002/187/GAI.

Emendamento 30

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 10 — paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     L'uso di collegamenti di telecomunicazioni sicure non preclude la possibilità di contatti diretti tra i punti di contatto o tra le autorità competenti degli Stati membri.

Emendamento 31

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 11 — paragrafo 1 — lettera a)

a)

l'Eurojust ha accesso alle informazioni centralizzate della rete giudiziaria europea conformemente all'articolo 8 della presente decisione nonché alla rete di telecomunicazioni sicura istituita ai sensi dell'articolo 10 della medesima;

a)

l'Eurojust ha accesso alle informazioni centralizzate della rete giudiziaria europea conformemente all'articolo 8 della presente decisione nonché ai collegamenti di telecomunicazioni sicuri istituiti ai sensi dell'articolo 10 della medesima;

Emendamento 32

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 11 — paragrafo 1 — lettera b)

b)

fatto salvo l'articolo 13 della decisione 2002/187/GAI e a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 della presente decisione , i punti di contatto della rete giudiziaria europea informano l'Eurojust caso per caso circa i fascicoli di competenza dell'Eurojust in cui sono implicati due Stati membri:

nei casi di probabile conflitto di giurisdizione

oppure

nei casi di rifiuto di una richiesta di cooperazione giudiziaria, compresi i mandati d'arresto europei, i mandati europei di ricerca delle prove, le decisioni di blocco dei beni e le richieste di assistenza giudiziaria;

b)

oltre all'obbligo di trasmettere informazioni all'Eurojust sancito all 'articolo 13 della decisione 2002/187/GAI, i punti di contatto della rete giudiziaria europea informano caso per caso il rispettivo membro nazionale di Eurojust circa tutti gli altri fascicoli per il cui trattamento l'Eurojust sembra rivestire la posizione più adeguata .

Emendamento 33

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 11 — paragrafo 1 — lettera c)

c)

i punti di contatto della rete giudiziaria europea informano altresì l'Eurojust, caso per caso, circa tutti i fascicoli di competenza dell'Eurojust in cui sono implicati almeno tre Stati membri;

soppressa

Emendamento 34

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 11 — paragrafo 1 — lettera f)

f)

i membri nazionali dell'Eurojust possono partecipare alle riunioni della rete giudiziaria europea su invito di quest'ultima. Punti di contatto della medesima possono , quando lo si ritenga necessario, essere invitati alle riunioni dell'Eurojust.

f)

i membri nazionali dell'Eurojust possono partecipare alle riunioni della rete giudiziaria europea su invito di quest'ultima. Analogamente i punti di contatto della medesima possono partecipare alle riunioni dell'Eurojust su invito di quest'ultima .

Emendamento 35

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 11 bis (nuovo)

 

Articolo 11 bis

Protezione dei dati

1.     In fase di scambio di dati personali tra le autorità competenti o i punti di contatto degli Stati membri, essi assicurano che:

l'autorità competente destinataria tratti i dati solamente ai fini per i quali tali dati sono stati forniti;

siano presi provvedimenti volti a garantire che i dati personali siano adeguatamente protetti contro la distruzione accidentale o non autorizzata, la perdita accidentale, l'accesso non autorizzato, la modificazione non autorizzata o accidentale e la diffusione non autorizzata.

2.     Determinate categorie di dati (dati a carattere personale che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza a partiti o sindacati, gli orientamenti sessuali o lo stato di salute, nonché i dati relativi a reati, condanne penali o misure di sicurezza) sono trattate solamente qualora ciò sia strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività della rete giudiziaria europea. In tale circostanza, devono essere istituite misure di sicurezza supplementari, quali:

l'accesso ai dati in questione consentito solo al personale responsabile dello svolgimento della funzione legittima che giustifica il trattamento di tali dati;

un considerevole criptaggio della trasmissione;

la conservazione dei dati soltanto per il periodo di tempo di cui le autorità competenti e i punti di contatto hanno bisogno per svolgere le proprie funzioni.

Emendamento 36

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 12

Articolo 12

Informazione del Consiglio e della Commissione

Il direttore amministrativo dell'Eurojust e la presidenza del Consiglio riferiscono al Consiglio e alla Commissione, per iscritto e ogni due anni, in merito alle attività e alla gestione, anche finanziaria, della rete giudiziaria europea. A tal fine, la presidenza prepara una relazione biennale sulle attività della rete e sui problemi di politica anticrimine nell'Unione eventualmente venuti alla luce grazie all'attività della rete giudiziaria europea. Nella relazione essa può, inoltre, tramite la presidenza, formulare proposte intese a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale. La rete giudiziaria europea può altresì fornire qualsiasi relazione o informazione sul funzionamento della medesima eventualmente richiesta dal Consiglio o dalla presidenza.

soppresso

Emendamento 37

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 15 — titolo

Valutazione del funzionamento della rete giudiziaria europea

Comunicazione delle informazioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e valutazione del funzionamento della rete giudiziaria europea

Emendamento 38

Iniziativa della Repubblica di Slovenia, della Repubblica francese, della Repubblica ceca, del Regno di Svezia, del Regno di Spagna, del Regno del Belgio, della Repubblica di Polonia, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese

Articolo 15

 

1.     La rete giudiziaria europea riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, per iscritto e ogni due anni, in merito alle sue attività e alla gestione, compresa la gestione di bilancio. La rete giudiziaria europea può altresì indicare nella sua relazione i problemi della politica in materia penale nell'Unione europea eventualmente venuti alla luce grazie all'attività della rete giudiziaria europea. Essa può, inoltre, formulare proposte intese a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale.

2.     Quando richiesto dal Consiglio, la rete giudiziaria europea può altresì fornire relazioni o trasmettere informazioni sul proprio funzionamento

Il Consiglio procede ogni quattro anni alla valutazione del funzionamento della rete giudiziaria europea sulla base di una relazione stabilita dalla Commissione, in collaborazione con la rete stessa.

3.    Il Consiglio procede ogni quattro anni alla valutazione del funzionamento della rete giudiziaria europea sulla base di una relazione stabilita dalla Commissione, in collaborazione con la rete stessa.


(1)   GU L ….