20.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 66/129


Regime fiscale della benzina senza piombo e del gasolio *

P6_TA(2008)0099

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda l'adeguamento del regime fiscale specifico per il gasolio utilizzato come carburante per motori a fini commerciali e il coordinamento della tassazione della benzina senza piombo e del gasolio utilizzati come carburante per motori (COM(2007)0052 — C6-0109/2007 — 2007/0023(CNS))

(2009/C 66 E/35)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0052),

visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0109/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0030/2008),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(4)

Benché il carburante rappresenti una parte consistente dei costi correnti di un'impresa di autotrasporto, si possono osservare notevoli differenze nel livello di tassazione applicato dagli Stati membri al gasolio. Tali differenze danno luogo al turismo del pieno e a distorsioni della concorrenza. Un maggiore ravvicinamento a livello comunitario dei livelli di tassazione applicabili al gasolio commerciale farebbe fronte in modo efficiente al problema della concorrenza sleale e si tradurrebbe alla fine in un miglior funzionamento del mercato interno e in una riduzione dei danni ambientali.

(4)

Benché il carburante rappresenti una parte consistente dei costi correnti di un'impresa di autotrasporto, si possono osservare notevoli differenze nel livello di tassazione applicato dagli Stati membri al gasolio. Tali differenze possono dar luogo al turismo del pieno e a distorsioni della concorrenza nelle regioni frontaliere . Un maggiore ravvicinamento a livello comunitario dei livelli di tassazione applicabili al gasolio commerciale farebbe fronte in modo efficiente al problema della concorrenza sleale e si tradurrebbe alla fine in un miglior funzionamento del mercato interno e in una riduzione dei danni ambientali. Il ravvicinamento delle aliquote di accisa dovrebbe inoltre tenere in considerazione gli effetti inflazionistici e l'esigenza di rafforzare la competitività dell'Unione europea. L'armonizzazione delle aliquote di accisa per la benzina senza piombo e il gasolio non dovrebbe comportare requisiti sproporzionati per gli Stati membri che dispongono peraltro di una rigorosa politica fiscale e sono seriamente impegnati nella lotta all'inflazione.

(5)

Dalla valutazione dell'impatto effettuata dalla Commissione è emerso che il modo migliore per attuare un maggiore ravvicinamento dei livelli di tassazione del gasolio commerciale consiste nell'aumentare il livello minimo per il gasolio commerciale, dato che ciò consente sia di ridurre le distorsioni di concorrenza e il conseguente turismo del pieno che di diminuire il consumo complessivo. È pertanto opportuno prevedere che dal 2012 il livello minimo di tassazione del gasolio sia pari al livello minimo di tassazione applicabile alla benzina senza piombo, in considerazione del fatto che questi due carburanti sono ugualmente dannosi per l'ambiente. Dal 2014 il livello minimo di tassazione deve essere pari a 380 EUR per 1 000 l, per contribuire a mantenere il livello minimo costante in termini reali e ridurre ulteriormente le distorsioni di concorrenza e il danno ambientale.

(5)

Dalla valutazione dell'impatto effettuata dalla Commissione è emerso che il modo migliore per attuare un maggiore ravvicinamento dei livelli di tassazione del gasolio commerciale consiste nell'aumentare il livello minimo per il gasolio commerciale, dato che ciò consente sia di ridurre le distorsioni di concorrenza e il conseguente turismo del pieno che di diminuire il consumo complessivo. È pertanto opportuno prevedere che dal 2012 il livello minimo di tassazione del gasolio sia pari al livello minimo di tassazione applicabile alla benzina senza piombo, in considerazione del fatto che questi due carburanti sono ugualmente dannosi per l'ambiente. Dal 2015 il livello minimo di tassazione deve essere pari a 359 EUR per 1 000 l, per contribuire a mantenere il livello minimo costante in termini reali e ridurre ulteriormente le distorsioni di concorrenza e il danno ambientale.

(6)

Dal punto di vista ambientale, sembra appropriato, a questo stadio, fissare gli stessi livelli minimi di tassazione per la benzina senza piombo e per il gasolio. Non vi sono valide ragioni per fissare i livelli nazionali di tassazione del gasolio non commerciale e della benzina senza piombo al di sotto del livello nazionale applicabile al gasolio commerciale. Per gli Stati membri che operano una distinzione tra uso commerciale e non commerciale del gasolio utilizzato come propellente, si deve pertanto precisare che il livello nazionale di tassazione del gasolio non commerciale utilizzato come propellente non deve essere inferiore al livello nazionale applicato dallo stesso Stato membro al gasolio commerciale. Lo stesso criterio si deve applicare tra la benzina senza piombo e il gasolio commerciale utilizzati come propellente.

(6)

Dal punto di vista ambientale, sembra appropriato, a questo stadio, fissare gli stessi livelli minimi di tassazione per la benzina senza piombo e per il gasolio. Non vi sono valide ragioni per fissare i livelli nazionali di tassazione del gasolio non commerciale e della benzina senza piombo al di sotto del livello nazionale applicabile al gasolio commerciale. Per gli Stati membri che operano una distinzione tra uso commerciale e non commerciale del gasolio utilizzato come propellente, si deve pertanto precisare che il livello nazionale di tassazione del gasolio non commerciale utilizzato come propellente non deve essere inferiore al livello nazionale applicato dallo stesso Stato membro al gasolio commerciale , senza che ciò abbia conseguenze negative per i consumatori di gasolio non commerciale . Lo stesso criterio si deve applicare tra la benzina senza piombo e il gasolio commerciale utilizzati come propellente.

(6 bis)

Gli Stati membri che si avvalgono di periodi transitori tendono purtroppo a non attivarsi per mettersi alla pari con i requisiti minimi in materia di aliquote di accisa, contrariamente agli impegni che hanno assunto. Qualsiasi proroga automatica del periodo transitorio è quindi del tutto inaccettabile. La Commissione dovrebbe riferire nel 2010 in merito alla misura in cui gli Stati membri che si stanno avvicinando al termine del periodo transitorio hanno soddisfatto ai loro impegni.

(6 ter)

Al fine di garantire la coerenza della direttiva 2003/96/CE con la politica comune dei trasporti ed evitare potenziali distorsioni di concorrenza all'interno dei mercati di trasporto, occorre modificare la definizione di gasolio usato come propellente. La definizione di uso commerciale riguarda il trasporto di merci su strada effettuato da veicoli aventi un peso totale a pieno carico autorizzato pari a non meno di 3,5 tonnellate.

(7)

Ad alcuni Stati membri sono stati concessi periodi transitori per consentire loro di adattarsi agevolmente ai livelli di tassazione fissati nella direttiva 2003/96/CE. Per la stessa ragione , tali periodi transitori devono essere completati in funzione della presente direttiva.

(7)

Ad alcuni Stati membri sono stati concessi periodi transitori per consentire loro di adattarsi agevolmente ai livelli di tassazione fissati nella direttiva 2003/96/CE. Per alcuni di questi Stati membri , tali periodi transitori devono essere completati in funzione della presente direttiva.

(10)

La possibilità per gli Stati membri di fissare per il gasolio commerciale un'aliquota ridotta inferiore al livello nazionale vigente al 1o gennaio 2003 , se introducono o applicano un sistema di diritti di utenza stradale che si traduca in un onere fiscale complessivo sostanzialmente equivalente, deve essere estesa. A tal fine e alla luce dell'esperienza è opportuno sopprimere il requisito secondo il quale il livello nazionale di tassazione in vigore al 1o gennaio 2003 per il gasolio utilizzato come propellente deve essere superiore di almeno due volte rispetto al livello minimo di tassazione applicabile al 1o gennaio 2004.

(10)

La possibilità per gli Stati membri di fissare per il gasolio commerciale un'aliquota ridotta, se introducono o applicano un sistema di diritti di utenza stradale che si traduca in un onere fiscale complessivo sostanzialmente equivalente, deve essere estesa. Gli Stati membri dovrebbero poter promuovere l'utilizzo di propellenti non fossili e a basse emissioni di carbonio sia attraverso incentivi fiscali sia attraverso programmi intesi a garantire un determinato livello di consumo di tali propellenti. A tal fine e alla luce dell'esperienza è opportuno sopprimere il requisito secondo il quale il livello nazionale di tassazione in vigore al 1o gennaio 2003 per il gasolio utilizzato come propellente deve essere superiore di almeno due volte rispetto al livello minimo di tassazione applicabile al 1o gennaio 2004.

(10 bis)

Pur avendo riguardo al principio di sussidiarietà, gli Stati membri che traggano entrate supplementari dall'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere incoraggiati a reinvestirle soprattutto nell'ambito dell'infrastruttura, dei biocarburanti e di nuove misure ambientali volte a ridurre le emissioni di CO2 .

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2004, dal 1o gennaio 2010, dal 1o gennaio 2012 e dal 1o gennaio 2014 i livelli minimi di tassazione da applicare ai carburanti per motori sono quelli fissati nell'allegato I, tabella A.

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2004, dal 1o gennaio 2010, dal 1o gennaio 2012 e dal 1o gennaio 2015 i livelli minimi di tassazione da applicare ai carburanti per motori sono quelli fissati nell'allegato I, tabella A.

2.   Gli Stati membri possono distinguere tra uso commerciale e non commerciale del gasolio utilizzato come propellente, purché siano rispettati i livelli minimi comunitari e l'aliquota per il gasolio commerciale utilizzato come propellente non sia inferiore al livello nazionale di tassazione vigente al 1o gennaio 2003 .

2.   Gli Stati membri possono distinguere tra uso commerciale e non commerciale del gasolio utilizzato come propellente, purché siano rispettati i livelli minimi comunitari.

(a bis)

Il paragrafo 3, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

a)

il trasporto di merci per conto terzi o per conto proprio effettuato da autoveicoli o combinazioni di veicoli articolati destinati esclusivamente al trasporto di merci su strada e aventi un peso totale a pieno carico autorizzato pari a non meno di 3,5 tonnellate;

4.   Gli Stati membri che applicano o introducono un sistema di diritti di utenza stradale per gli autoveicoli che utilizzano gasolio commerciale ai sensi del paragrafo 3 possono applicare a tale gasolio un'aliquota ridotta inferiore al livello nazionale di tassazione vigente al 1o gennaio 2003, purché l'onere fiscale complessivo rimanga sostanzialmente equivalente e purché sia rispettato il livello minimo comunitario applicabile al gasolio.

4.   Gli Stati membri possono applicare o introdurre un sistema di diritti di utenza stradale per gli autoveicoli che utilizzano gasolio commerciale ai sensi del paragrafo 3 , purché sia rispettato il livello minimo comunitario applicabile al gasolio.

La Commissione stabilisce norme comuni riguardo al meccanismo di cui al primo comma, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Entro … (1) la Commissione stabilisce norme comuni riguardo al meccanismo di cui al primo comma, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

(2)

L'articolo 18 è così modificato:

(2)

L'articolo 18 è così modificato:

(a)

Al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

(a)

Al paragrafo 3, la prima frase è soppressa .

Il Regno di Spagna può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2007 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR, fino al 1o gennaio 2012 per giungere a 330 EUR, fino al 1o gennaio 2014 per giungere a 359 EUR e fino al 1o gennaio 2016 per giungere a 380 EUR.

(b)

Al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:

(b)

Al paragrafo 4, la prima frase è soppressa.

La Repubblica d'Austria può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2007 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR, fino al 1o gennaio 2012 per giungere a 330 EUR, fino al 1o gennaio 2014 per giungere a 359 EUR e fino al 1o gennaio 2016 per giungere a 380 EUR.

(c)

Al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:

(c)

Al paragrafo 5, la prima frase è soppressa.

Il Regno del Belgio può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2007 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR, fino al 1o gennaio 2012 per giungere a 330 EUR, fino al 1o gennaio 2014 per giungere a 359 EUR e fino al 1o gennaio 2016 per giungere a 380 EUR.

(d)

Al paragrafo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente:

(d)

Al paragrafo 6, la prima frase è soppressa.

Il Granducato del Lussemburgo può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2009 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR, fino al 1o gennaio 2012 per giungere a 330 EUR, fino al 1o gennaio 2014 per giungere a 359 EUR e fino al 1o gennaio 2016 per giungere a 380 EUR.

(e)

Al paragrafo 7, secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

(e)

Al paragrafo 7, secondo comma, la prima frase è soppressa.

La Repubblica portoghese può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2009 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR, fino al 1o gennaio 2012 per giungere a 330 EUR, fino al 1o gennaio 2014 per giungere a 359 EUR e fino al 1o gennaio 2016 per giungere a 380 EUR.

(f)

Al paragrafo 8, terzo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

(f)

Al paragrafo 8, terzo comma, la prima frase è soppressa.

La Repubblica ellenica può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR, fino al 1o gennaio 2012 per giungere a 330 EUR, fino al 1o gennaio 2014 per giungere a 359 EUR e fino al 1o gennaio 2016 per giungere a 380 EUR.

a)

Al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:

a)

Al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

La Repubblica di Lettonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2011 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio e del cherosene utilizzati come propellenti al nuovo livello minimo di 302 EUR per 1 000 litri, fino al 1o gennaio 2013 per giungere a 330 EUR e, per il gasolio utilizzato come propellente, fino al 1o gennaio 2015 per giungere a 359 EUR e fino al 1o gennaio 2017 per giungere a 380 EUR .

5.   La Repubblica di Lettonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2012 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio e del cherosene utilizzati come propellenti al nuovo livello minimo di 302 EUR per 1 000 litri, fino al 1o gennaio 2013 per giungere a 330 EUR e, per il gasolio utilizzato come propellente, fino al 1o gennaio 2016 per giungere a 359 EUR. Tuttavia, il livello di tassazione del gasolio e del cherosene non deve essere inferiore a 245 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o maggio 2004 e non deve essere inferiore a 274 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o gennaio 2008.

b)

Nel paragrafo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente:

b)

Nel paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

La Repubblica di Lituania può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2011 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio e del cherosene utilizzati come propellenti al nuovo livello minimo di 302 EUR per 1 000 litri, fino al 1o gennaio 2013 per giungere a 330 EUR e, per il gasolio utilizzato come propellente, fino al 1o gennaio 2015 per giungere a 359 EUR e fino al 1o gennaio 2017 per giungere a 380 EUR .

6.   La Repubblica di Lituania può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2012 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio e del cherosene utilizzati come propellenti al nuovo livello minimo di 302 EUR per 1 000 litri, fino al 1o gennaio 2013 per giungere a 330 EUR e, per il gasolio utilizzato come propellente, fino al 1o gennaio 2016 per giungere a 359 EUR. Tuttavia, il livello di tassazione del gasolio e del cherosene non deve essere inferiore a 245 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o maggio 2004 e non deve essere inferiore a 274 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o gennaio 2008.

c)

Al paragrafo 9, secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

c)

Al paragrafo 9, il secondo comma è sostituito dal seguente:

La Repubblica di Polonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR per 100 litri, fino al 1o gennaio 2012 per giungere a 330 EUR , fino al 1o gennaio 2014 per giungere a 359 EUR e fino al 1o gennaio 2016 per giungere a 380 EUR .

La Repubblica di Polonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2012 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR per 1 000 litri, fino al 1o gennaio 2013 per giungere a 330 EUR e fino al 1o gennaio 2016 per giungere a 359 EUR. Tuttavia, il livello di tassazione del gasolio non deve essere inferiore a 245 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o maggio 2004 e non deve essere inferiore a 274 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Fatte salve le deroghe all'articolo 7 previste dal trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, detti Stati membri possono applicare un ulteriore periodo transitorio per il gasolio utilizzato come propellente fino al 1o gennaio 2015 per giungere a 359 EUR e fino al 1o gennaio 2017 per giungere a 380 EUR .

Fatte salve le deroghe all'articolo 7 previste dal trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, detti Stati membri possono applicare un ulteriore periodo transitorio per il gasolio utilizzato come propellente fino al 1o gennaio 2016 per giungere a 359 EUR.

Testo della Commissione

 

1o gennaio 2004

1o gennaio 2010

1o gennaio 2012

1o gennaio 2014

Benzina senza piombo

(in euro per 1 000 l)

Codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49

359

359

359

380

Gasolio

(in euro per 1 000 l)

Codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49

302

330

359

380

Emendamenti del Parlamento

 

1o gennaio 2004

1o gennaio 2010

1o gennaio 2012

1o gennaio 2015

Benzina senza piombo

(in euro per 1 000 l)

Codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49

359

359

359

359

Gasolio

(in euro per 1 000 l)

Codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49

302

330

340

359

Fatti salvi i periodi definiti ai sensi dell'articolo 18 bis, paragrafi 5, 6 e 9 e dell'articolo 18 quater, si applicano le seguenti disposizioni:

le aliquote di accisa sia per la benzina senza piombo che il gasolio non devono essere inferiori a 359 EUR per 1 000 litri prima del 1o gennaio 2015;

gli Stati membri che, ai sensi della legislazione comunitaria, sono tenuti ad aumentare l'accisa per il gasolio a 340 EUR per 1 000 litri entro il 1o gennaio 2012 devono imporre un'aliquota di almeno 359 EUR per 1 000 litri entro il 1o gennaio 2015;

gli Stati membri in cui l'aliquota di accisa per il gasolio ha superato 400 EUR per 1 000 litri al 1o gennaio 2008 non devono aumentare ulteriormente l'aliquota di accisa per il gasolio fino al 1o gennaio 2015;

gli Stati membri in cui l'aliquota di accisa per la benzina senza piombo ha superato 500 EUR per 1 000 litri al 1o gennaio 2008 non devono aumentare ulteriormente tale aliquota fino al 1o gennaio 2015.

5 bis)     È inserito il seguente articolo 29 bis:

Articolo 29 bis

La Commissione riferisce in merito all'adempimento degli obblighi degli Stati membri nel quali nel 2010 verrà a scadenza un periodo transitorio.


(1)   Sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.