20.3.2009   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 66/124


Modifica del regolamento unico OCM con riguardo alle quote nazionali per il latte *

P6_TA(2008)0092

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) con riguardo alle quote nazionali per il latte (COM(2007)0802 — C6-0015/2008 — 2007/0281(CNS))

(2009/C 66 E/33)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0802),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0015/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0046/2008),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(3)

Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di preparare una relazione sulle prospettive di mercato nel settore, una volta completate le riforme del 2003 relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di valutare l'opportunità di procedere all'assegnazione di quote supplementari .

(3)

Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di preparare una relazione sulle prospettive di mercato nel settore, una volta completate le riforme del 2003 relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, relazione sulla cui base sarebbe stata poi presa una decisione .

(4)

La relazione è stata elaborata e le sue conclusioni sono che la situazione attuale del mercato comunitario e del mercato mondiale e l'evoluzione prevista di qui al 2014 consentono un ulteriore aumento del 2 % delle quote, per favorire la produzione nella Comunità di maggiori quantitativi di latte e contribuire così a soddisfare la domanda di prodotti lattiero-caseari emergente dal mercato.

(4)

La relazione è stata elaborata e le sue conclusioni sono che la situazione attuale del mercato comunitario e del mercato mondiale e l'evoluzione prevista di qui al 2014 possono consentire un ulteriore aumento delle quote, per favorire la produzione nella Comunità di maggiori quantitativi di latte e contribuire così a soddisfare la domanda di prodotti lattiero-caseari emergente dal mercato.

(4 bis)

Le quote latte sono sottoutilizzate a livello dell'Unione europea.

(4 ter)

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 25 ottobre 2007 sull'aumento dei prezzi dei mangimi e dei prodotti alimentari (1), ha esortato la Commissione a proporre d'urgenza un incremento temporaneo delle quote latte al fine di stabilizzare i prezzi nel mercato interno.

(4 quater)

Il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di istituire un programma di ristrutturazione dei fondi destinati al settore lattiero-caseario.

(4 quinquies)

La situazione attuale del mercato dei prodotti lattiero-caseari nell'Unione europea offre ai produttori che lo desiderino prospettive di crescita, data l'insufficienza della produzione rispetto alla domanda in costante aumento.

(5)

È pertanto opportuno aumentare del 2 % , a decorrere dal 1o aprile 2008, le quote di tutti gli Stati membri riportate nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(5)

È pertanto opportuno consentire agli Stati membri di aumentare su base facoltativa , a decorrere dal 1o aprile 2008, le proprie quote, riportate nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 , del 2 % rispetto alla loro attuale dotazione, fermo restando comunque il fatto che non tutti gli Stati membri attualmente utilizzano l'integralità delle quote loro assegnate e che alcuni Stati membri non si avvarranno dell'aumento in questione.

(5 bis)

L'aumento delle quote latte a decorrere dal 1o aprile 2008 non anticipa i risultati dell'analisi del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari nel quadro della valutazione dello «stato di salute» della politica agricola comune .

(5 ter)

L'aumento delle quote latte nell'anno contingentale 2008/2009 non rappresenta attualmente una minaccia per la stabilità del mercato del latte dell'Unione e non compromette il ruolo delle quote quale strumento per stabilizzare il mercato del latte e garantire la redditività della produzione.

(5 quater)

È altresì opportuno studiare il comportamento dei produttori, poiché in alcuni Stati membri la produzione è nettamente inferiore alle quote.

(5 quinquies)

È necessario potenziare la ricerca sui comportamenti dei consumatori in relazione al mercato dei prodotti lattiero-caseari in quanto tale mercato è molto sensibile ai cambiamenti. La Commissione dovrebbe adottare immediatamente delle misure per rafforzare la ricerca in tale settore.

(6 bis)

Nelle ultime settimane le evoluzioni sui mercati, sia internazionali che di molti Stati membri, hanno provocato un netto ribasso delle quotazioni sulle borse merci, senza che la produzione fosse aumentata. È quindi opportuno calcolare le ripercussioni a medio termine di un aumento delle quote dell'ordine del 2 %.

(6 ter)

La produzione di latte ha un'importanza fondamentale per la creazione di reddito nelle zone svantaggiate dell'Unione europea, dal momento che molto spesso non esistono alternative equivalenti sul piano della produzione agricola. Per questo motivo, occorre tenere specificamente conto delle particolari ripercussioni che le misure di mercato producono in termini di creazione di reddito e di mantenimento di una produzione di latte sostenibile a livello regionale, necessaria dal punto di vista dell'economia agricola.

Articolo - 1

All'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, è aggiunto il seguente comma:

«Per l'anno contingentale 2008/2009, un prelievo sulle eccedenze è riscosso per il latte e gli altri prodotti lattiero-caseari commercializzati in eccesso rispetto alla quota nazionale stabilita a norma della sottosezione II qualora, previa compensazione a livello dell'Unione europea, sussista ancora un'eccedenza.» .

Nell' allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 , il testo del punto 1 è sostituito da quello riportato nell'allegato del presente regolamento .

Le quote nazionali sono aumentate del 2 %, su base volontaria, a decorrere dal 1o aprile 2008. Il punto 1 dell' allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 è adeguato di conseguenza .

Articolo 1 bis

Entro il 1o gennaio 2009 la Commissione presenta un'analisi delle ripercussioni economiche, sociali e ambientali dell'aumento delle quote latte, con un'attenzione particolare per le regioni di montagna ed altre regioni in cui le condizioni di produzione sono altrettanto difficili.

Articolo 1 ter

Entro il 1o gennaio 2009 la Commissione presenta una relazione sul comportamento dei consumatori in relazione al mercato del latte e sulle specificità della produzione di latte nelle regioni svantaggiate.


(1)   Testi approvati, P6_TA(2007)0480.