20.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 66/98


Statistiche sui prodotti fitosanitari ***I

P6_TA(2008)0091

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari (COM(2006)0778 — C6-0457/2006 — 2006/0258(COD))

(2009/C 66 E/32)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0778),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0457/2006),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0004/2008),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


P6_TC1-COD(2006)0258

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione Image,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (4) ha riconosciuto la necessità di un'ulteriore riduzione dell'impatto dei pesticidi — in particolare dei pesticidi utilizzati in agricoltura — sulla salute umana e sull'ambiente. La decisione ha messo in luce l'esigenza di un uso più sostenibile dei pesticidi e ha sollecitato una significativa riduzione globale dei rischi e dell'impiego di pesticidi, coerentemente con la necessaria protezione dei raccolti.

(2)

Nella sua comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo dal titolo «Verso una strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi»

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, la Commissione ha riconosciuto la necessità di disporre di statistiche dettagliate, armonizzate e aggiornate sulle vendite e sull'uso dei pesticidi a livello comunitario. Tali statistiche si rendono necessarie ai fini della valutazione delle politiche dell'Unione europea sullo sviluppo sostenibile e del calcolo di pertinenti indicatori sui rischi per la salute e l'ambiente correlati all'uso dei pesticidi.

(3)

È indispensabile disporre di statistiche comunitarie comparabili e armonizzate sulla produzione, le importazioni, le esportazioni, le vendite , la distribuzione e l' uso dei pesticidi al fine di sviluppare e monitorare la legislazione e le politiche comunitarie nel contesto della strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi.

(4)

Poiché gli effetti della relativamente recente direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (5) non saranno visibili se non ben oltre il 2006, quando sarà completata la prima valutazione dei principi attivi usati nei biocidi, né la Commissione né la maggior parte degli Stati membri dispongono attualmente di conoscenze o esperienza sufficienti a permettere di proporre ulteriori misure in merito ai biocidi. Il

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presente regolamento dovrebbe pertanto essere limitato ai pesticidi oggetto del regolamento (CE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari (6) , con riguardo ai quali è già stata acquisita una vasta esperienza in merito alla rilevazione dei dati. Se necessario, la Commissione dovrebbe tuttavia includere nell'allegato III del presente regolamento l'utilizzazione dei prodotti biocidi contenenti sostanze disciplinate anche dal regolamento (CE) n. …/… [relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari]. A una fase successiva, quando sarà in possesso di un'esperienza sufficiente, dopo la pubblicazione della prima relazione prevista dalla direttiva 98/8/CE, la Commissione dovrebbe ampliare il campo di applicazione del presente regolamento all'utilizzazione dei biocidi attinenti, e a questo fine dovrebbe includere queste sostanze nell'allegato III.

(5)

Come dimostra l'esperienza maturata dalla Commissione nell'arco di molti anni nella rilevazione di dati sulle vendite e sull'uso dei pesticidi è necessario disporre di una metodologia armonizzata per la rilevazione di dati statistici a livello comunitario sia presso i distributori sia presso gli utenti. Inoltre, considerato l'intento di calcolare accurati indicatori di rischio conformemente agli obiettivi della strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi, è necessario che le statistiche siano dettagliate fino al livello delle sostanze attive.

(6)

Tra le diverse opzioni di rilevazione dei dati esaminate nella valutazione dell'impatto della strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi è stata giudicata migliore quella della raccolta obbligatoria di informazioni, in quanto consente lo sviluppo di dati accurati e attendibili sulla produzione, sulla distribuzione e sull'uso dei pesticidi in maniera rapida e con un buon rapporto costi-benefici.

(7)

I provvedimenti per l'elaborazione di statistiche contemplati nel presente regolamento sono necessari ai fini dell'esercizio delle attività della Comunità. Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente l'istituzione di un quadro di riferimento per l'elaborazione di statistiche comunitarie sull'immissione in commercio e sull'uso dei pesticidi , non può essere

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realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del Trattato. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(8)

Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (7) costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento. In particolare esso richiede che le statistiche presentino i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'accuratezza, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica.

(9)

Tenendo adeguatamente conto degli obblighi assunti a norma della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998 (convenzione di Aarhus), la necessaria tutela della riservatezza dei dati di valore commerciale va assicurata tra l'altro da un'appropriata aggregazione in sede di pubblicazioni delle statistiche.

(10)

Al fine di garantire risultati comparabili, le statistiche sui pesticidi vanno prodotte secondo una disaggregazione stabilita, in una forma appropriata ed entro un determinato periodo di tempo a decorrere dalla fine di un anno di riferimento come definito negli allegati del presente regolamento.

(11)

Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).

(12)

In particolare la Commissione dovrebbe avrebbe il potere di determinare i criteri di valutazione della qualità, di adozione di definizioni specifiche e di adeguamento degli allegati. Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo con

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nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE

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.

(13)

Il comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (9), è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione e obiettivi

1.   Il presente regolamento istituisce un quadro di riferimento per la produzione di statistiche comunitarie sulla produzione, sull'immissione in commercio e sull'uso dei pesticidi .

2.   Le statistiche si applicano:

ai quantitativi annuali dei pesticidi, prodotti e immessi in commercio conformemente all'allegato I;

ai quantitativi annuali dei pesticidi utilizzati Image conformemente all'allegato II;

i quantitativi annuali di biocidi utilizzati appartenenti ai prodotti di tipo 14-19 di cui nell'allegato V della direttiva 98/8/CE.

3.     Le statistiche servono in particolare:

all'applicazione e alla valutazione della strategia tematica finalizzata a un utilizzo sostenibile dei pesticidi;

allo sviluppo di indicatori di rischio nazionali e comunitari armonizzati, all'individuazione delle tendenze nell'impiego di pesticidi nonché alla valutazione dell'efficacia dei piani di azione nazionali in conformità della direttiva …/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del … che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (10);

alla registrazione dei flussi di sostanze nella produzione, nella commercializzazione e nell'utilizzo di pesticidi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

« pesticidi »:

i pesticidi quali Image definiti [all'articolo 2, paragrafo 1], del regolamento (CE) n. …/… [relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari];

i biocidi quali definiti nella direttiva 98/8/CE appartenenti ai tipi di prodotto 14-19 di cui all'allegato V di detta direttiva;

b)

«sostanze»: le sostanze quali

Image

definite [all'articolo 3, paragrafo 2] del regolamento (CE) n. …/… [relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari] comprese le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti;

c)

«immissione in commercio»: l'immissione in commercio quale

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definita [all'articolo 3, paragrafo 13], del regolamento (CE) n. …/… [relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari];

d)

«fornitore»: la persona fisica o giuridica proprietaria di una «autorizzazione» all'immissione in commercio di pesticidi quale

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definita [all'articolo 3, paragrafo 16], del regolamento (CE) n. …/… [relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari];

e)

«uso agricolo»: l'applicazione, di qualsiasi tipo essa sia, di un pesticida in proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente associata alla produzione di prodotti vegetali nel contesto dell'attività economica dell'azienda agricola;

f)

«utilizzatore professionale»: la persona fisica o giuridica che utilizza i pesticidi nell'ambito della propria attività professionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori, i lavoratori autonomi del settore agricolo o non agricolo, secondo la definizione di cui [all'articolo 3] della direttiva …/…/CE

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[che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi]

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;

g)

«azienda agricola»: l'azienda agricola quale definita nel regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole (11).

Articolo 3

Rilevazione, trasmissione e trattamento dei dati

1.   Gli Stati membri raccolgono i dati necessari ai fini della specificazione delle caratteristiche elencate negli allegati I e II mediante:

dati forniti dai produttori, commercianti e importatori di pesticidi;

obblighi di trasmissione di dati a carico dei fornitori con riguardo ai pesticidi immessi in commercio; possono essere utilizzate autorizzazioni distinte per gli usi professionali e non professionali; in particolare, è applicabile [l'articolo 64, paragrafo 2], del regolamento (CE) n. …/… [relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari];

obblighi di trasmissione di dati a carico degli utilizzatori professionali sulla base delle registrazioni effettuate in merito all'uso di pesticidi ; in particolare, è applicabile [l'articolo 64, paragrafo 1], del regolamento (CE) n. …/… [relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari];

indagini;

fonti amministrative, oppure

una combinazione di tali strumenti, incluse le procedure di stima statistica sulla base di modelli o di stime di esperti.

2.     Gli Stati membri comunicano il metodo di raccolta di dati scelto a norma del paragrafo 1 alla Commissione, che lo approva in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

3.     Gli Stati membri assicurano che i fabbricanti di pesticidi nonché i responsabili dell'immissione in commercio ovvero dell'importazione di pesticidi trasmettano annualmente all'autorità competente una relazione concernente:

le quantità in cui è fabbricato un determinato principio attivo o un determinato pesticida;

le quantità in cui un determinato principio attivo o un determinato pesticida è consegnato alle imprese di trasformazione o ai grossisti nell'Unione europea;

le quantità in cui è esportato un determinato principio attivo o un determinato pesticida.

Queste informazioni sono valutate dalle autorità competenti e pubblicate garantendo, se del caso, la riservatezza di determinate informazioni.

4.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati statistici, compresi i dati riservati, secondo il calendario e con la periodicità specificata negli allegati I e II. I dati sono presentati secondo la classificazione fornita nell'allegato III. Per motivi di riservatezza gli Stati membri possono aggregare i dati.

5.     Gli Stati membri assicurano che i dati raccolti vengano utilizzati per effettuare un'adeguata valutazione da parte delle autorità nazionali competenti e dei loro esistenti organismi consultivi degli obiettivi dei rispettivi piani d'azione nazionali di cui alla direttiva …/…/CE [che istituisce un quadro per l'azione comunitaria volta a un'utilizzazione sostenibile dei pesticidi]. Tale valutazione sarà pubblicata su Internet tenendo adeguatamente conto della natura riservata delle informazioni commerciali sensibili nonché degli obblighi in materia di riservatezza.

6.   Gli Stati membri trasmettono i dati in forma elettronica, conformemente a un appropriato formato tecnico che la Commissione adotterà nel rispetto della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

7.   Gli Stati membri redigono relazioni sulla qualità delle statistiche come specificato negli allegati I e II.

8.   La Commissione precisa i criteri di valutazione della qualità conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

9.    Per motivi di riservatezza, la Commissione , se del caso, provvede, prima della loro pubblicazione, all'aggregazione dei dati secondo le categorie o le classi chimiche dei prodotti specificate nell'allegato III , tenendo adeguatamente conto della natura riservata delle informazioni commerciali sensibili, nonché degli obblighi in materia di riservatezza .

In conformità del regolamento (CE) n. 322/97, le autorità nazionali e l'autorità comunitaria utilizzano i dati riservati esclusivamente ai fini del presente regolamento.

Articolo 4

Misure di esecuzione

1.   Le seguenti misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento, comprese le disposizioni per tener conto dei progressi economici e tecnici, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2:

a)

adozione dell'appropriato formato tecnico per la trasmissione dei dati (articolo 3, paragrafo 6);

b)

definizione del formato e del contenuto delle relazioni sulla qualità che devono essere trasmesse dagli Stati membri (sezione 7 dell'allegato I e sezione 6 dell'allegato II).

2.   Le seguenti misure sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 3:

a)

determinazione dei criteri di valutazione della qualità (articolo 3, paragrafo 8);

b)

definizione di «superficie coltivata trattata» e di «campagna agricola» di cui rispettivamente alle sezioni 2 e 4 dell'allegato II;

c)

adeguamento delle precisazioni fornite nella sezione 4 dell'allegato I e nella sezione 3 dell'allegato II, concernenti le unità di misura;

d)

adeguamento dell'elenco delle sostanze da considerare e della loro classificazione in categorie di prodotti e classi chimiche come specificato nell'allegato III. L'adeguamento dell'elenco delle sostanze deve avvenire regolarmente e alla luce degli studi in corso sulle sostanze attive.

Articolo 5

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 7 della decisione 1999/468/CE Image, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 6

Relazione

Ogni cinque anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. In tale relazione si procede a una valutazione, in particolare, della qualità e della comparabilità dei dati trasmessi, dell'onere gravante sulle imprese agricole, ortofrutticole e di altro tipo e dell'utilità di tali statistiche nel contesto della strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi enunciati all'articolo 1. Se del caso, contiene proposte miranti a migliorare ulteriormente la qualità dei dati e a ridurre gli oneri che gravano sulle aziende agricole e sulle altre imprese .

La prima relazione è trasmessa entro  (12) .

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Image,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 256 del 27.10.2007, pag. 86 .

(2)  GU C Image

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2008.

(4)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva Image modificata da ultimo dalla direttiva 2008/31/CE Image (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 57).

(6)  GU L …

(7)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento Image modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione Image modificata Image dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11 ).

(9)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(10)   GU L …

(11)  GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1. Regolamento Image modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1928/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 406 del 30.12.2006, pag. 7).

(12)  Il settimo anno civile successivo all'anno di entrata in vigore del presente regolamento.

ALLEGATO I

Statistiche sulla fabbricazione e sull'immissione in commercio dei pesticidi

SEZIONE 1

Copertura

Le statistiche riguardano tutte le sostanze elencate nell'allegato III costituite da sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti contenuti nei pesticidi immessi in commercio in ciascuno Stato membro. Si richiede di prestare particolare attenzione onde evitare eventuali doppi conteggi nel caso di nuovi condizionamenti del prodotto o di trasferimento di autorizzazioni tra i fornitori.

SEZIONE 2

Variabili

In ciascuno Stato membro è rilevata la quantità di ciascuna sostanza elencata nell'allegato III contenuta nei pesticidi e nei biocidi immessi in commercio.

SEZIONE 3

Obbligo di notifica

I fabbricanti di pesticidi nonché i responsabili dell'immissione in commercio ossia dell'importazione di pesticidi trasmettono annualmente all'autorità competente una relazione concernente:

le quantità in cui è fabbricato un determinato principio attivo o un determinato pesticida;

le quantità in cui un determinato principio attivo o un determinato pesticida è consegnato alle imprese di trasformazione o ai grossisti nell'Unione europea;

le quantità in cui è esportato un determinato principio attivo o un determinato pesticida.

SEZIONE 4

Unità di misura

I dati sono espressi in chilogrammi di sostanza.

SEZIONE 5

Periodo di riferimento

Il periodo di riferimento è l'anno civile.

SEZIONE 6

Primo periodo di riferimento, periodicità e trasmissione dei risultati

1.

Il primo periodo di riferimento è il  (1).

2.

Gli Stati membri trasmettono dati per ciascun anno civile successivo al primo periodo di riferimento e li pubblicano — se del caso in forma aggregata — su Internet, tenendo adeguatamente conto della natura riservata delle informazioni commerciali sensibili, come pure degli obblighi in materia di riservatezza .

3.

I dati sono trasmessi alla Commissione entro dodici mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

SEZIONE 7

Relazione sulla qualità

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulla qualità specificante:

la metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati;

gli aspetti pertinenti alla qualità secondo la metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati;

una descrizione delle stime, delle aggregazioni e dei metodi di esclusione utilizzati.

La relazione è trasmessa alla Commissione entro quindici mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

La relazione riguardante il secondo anno di riferimento contiene una stima grezza delle percentuali delle quantità totali di sostanze in ciascun grande gruppo elencato nell'allegato III, contenute nei pesticidi immessi in commercio per gli usi sia agricoli sia non agricoli. Tali stime sono rinnovate ogni cinque anni.


(1)  Il secondo anno civile successivo all'anno di entrata in vigore del presente regolamento.

ALLEGATO II

Statistiche sugli usi agricoli dei pesticidi

SEZIONE 1

Copertura

1.

Le statistiche riguardano l'uso agricolo e orticolo, nonché l'uso professionale non agricolo dei pesticidi, ad esempio nelle aree verdi comunali e nel settore della manutenzione stradale e ferroviaria, in ciascuno Stato membro.

2.

Ciascuno Stato membro seleziona una serie delle coltivazioni elencate nelle categorie D, F, G e I delle caratteristiche definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88

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e compila statistiche per tali coltivazioni. Tali statistiche coprono come minimo il 75 % dei quantitativi totali di sostanze immesse in commercio annualmente per uso agricolo, come stimato nella relazione sulla qualità sul secondo anno di riferimento di cui alla sezione 7 dell'allegato I.

3.

Le statistiche riguardano tutte le sostanze elencate nell'allegato III costituite da sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti contenuti nei pesticidi utilizzati per le coltivazioni selezionate durante il periodo di riferimento.

SEZIONE 2

Variabili

1.

È rilevata la quantità di ciascuna sostanza elencata nell'allegato III contenuta nei pesticidi utilizzati per una specifica coltivazione selezionata, con la superficie coltivata totale e la «superficie coltivata trattata» con ciascuna sostanza.

2.

La definizione di «superficie coltivata trattata» è determinata conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

SEZIONE 3

Unità di misura

1.

Le quantità di sostanze utilizzate sono espresse in chilogrammi.

2.

Le superfici coltivate e le superfici trattate sono espresse in ettari.

SEZIONE 4

Periodo di riferimento

1.

Il periodo di riferimento è la «campagna agricola» comprendente le pratiche colturali connesse alla coltivazione in questione e comprensiva di tutti i trattamenti fitosanitari direttamente o indirettamente associati a tale coltivazione.

2.

Per «campagna agricola» si intende l'anno in cui si procede alla raccolta.

3.

La definizione di «campagna agricola» è determinata conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

SEZIONE 5

Primo periodo di riferimento, periodicità e trasmissione dei risultati

1.

Per ciascun periodo quinquennale gli Stati membri elaborano statistiche sull'uso dei pesticidi per ciascuna coltivazione selezionata entro un periodo di riferimento come definito nella sezione 4.

2.

Gli Stati membri possono scegliere il periodo di riferimento in un qualsiasi momento del periodo quinquennale. La scelta può essere effettuata indipendentemente per ciascuna coltivazione selezionata.

3.

Il primo periodo quinquennale ha inizio dal … (1).

4.

Gli Stati membri trasmettono dati per ciascun periodo quinquennale.

5.

I dati sono trasmessi alla Commissione e pubblicati — se del caso in forma aggregata — su Internet entro dodici mesi dalla fine di ciascun periodo quinquennale , tenendo adeguatamente conto della natura confidenziale delle informazioni commerciali sensibili nonché degli obblighi in materia di riservatezza .

SEZIONE 6

Relazione sulla qualità

Contemporaneamente alla trasmissione dei risultati gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulla qualità in cui sono precisati:

il piano della metodologia di campionamento;

la metodologia utilizzata per rilevare i dati;

una stima dell'importanza relativa delle coltivazioni considerate con riferimento ai quantitativi complessivi di pesticidi utilizzati;

gli aspetti pertinenti alla qualità secondo la metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati;

un confronto tra i dati sui pesticidi utilizzati durante il periodo quinquennale e sui pesticidi immessi in commercio nel corrispondente quinquennio.


(1)  Il primo anno civile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

ALLEGATO III

Classificazione armonizzata delle sostanze

In sede di trasmissione dei dati sui pesticidi gli Stati membri fanno riferimento all'elenco di sostanze (costituite da sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti) di seguito fornito e utilizzano la seguente classificazione chimica all'interno delle diverse categorie di prodotti. Quando manchi una traduzione ufficiale, la denominazione delle sostanze è quella pubblicata dal British Crop Production Council (BCPC) (1). In sede di pubblicazione dei dati la Commissione fa uso della stessa classificazione. Quando la protezione dei dati riservati lo renda necessario vengono pubblicati esclusivamente dati aggregati per classi chimiche o per categorie di prodotti.

La Commissione rivede l'elenco delle sostanze e la classificazione in classi chimiche e categorie di prodotti conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 3, tenendo conto dell'evoluzione del regolamento (CE) n. …/… [relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari].

GRUPPI PRINCIPALI

Codice

Classe chimica

Denominazione comune delle sostanze

CASRN (2)

CIPAC (3)

Categorie di prodotti

 

 

Nomenclatura comune

 

 

Fungicidi e battericidi

F0

 

 

 

 

Fungicidi inorganici

F1

 

 

 

 

 

F1.1

COMPOSTI DI RAME

TUTTI I COMPOSTI DI RAME

 

44

 

F1.1

 

IDROSSIDO DI RAME

20427-59-2

44

 

F1.1

 

OSSICLORURO DI RAME

1332-40-7

44

 

F1.1

 

SOLFATO DI RAME

7758-98-7

44

 

F1.1

 

ALTRI SALI DI RAME

 

44

 

F1.2

ZOLFO INORGANICO

ZOLFO

7704-34-9

18

 

F1.3

ALTRI FUNGICIDI INORGANICI

ALTRI FUNGICIDI INORGANICI

 

 

Fungicidi a base di carbammati e ditiocarbammati

F2

 

 

 

 

 

F2.1

FUNGICIDI CARBANILATI

DIETHOFENCARB

87130-20-9

513

 

F2.2

FUNGICIDI CARBAMMATI

PROPAMOCARB

24579-73-5

399

 

F2.2

 

IPROVALICARB

140923-17-7

620

 

F2.3

FUNGICIDI DITIOCARBAMMATI

MANCOZEB

8018-01-7

34

 

F2.3

 

MANEB

12427-38-2

61

 

F2.3

 

METIRAM

9006-42-2

478

 

F2.3

 

PROPINEB

12071-83-9

177

 

F2.3

 

THIRAM

137-26-8

24

 

F2.3

 

ZIRAM

137-30-4

31

Fungicidi a base di benzimidazoli

F3

 

 

 

 

 

F3.1

FUNGICIDI BENZIMIDAZOLICI

CARBENDAZIM

10605-21-7

263

 

F3.1

 

FUBERIDAZOLE

3878-19-1

525

 

F3.1

 

THIABENDAZOLE

148-79-8

323

 

F3.1

 

THIOPHANATE-METHYL

23564-05-8

262

Fungicidi a base di imidazoli e triazoli

F4

 

 

 

 

 

F4.1

FUNGICIDI CONAZOLICI

BITERTANOL

55179-31-2

386

 

F4.1

 

BROMUCONAZOLE

116255-48-2

680

 

F4.1

 

CYPROCONAZOLE

94361-06-5

600

 

F4.1

 

DIFENOCONAZOLE

119446-68-3

687

 

F4.1

 

DINICONAZOLE

83657-24-3

690

 

F4.1

 

EPOXICONAZOLE

106325-08-0

609

 

F4.1

 

ETRIDIAZOLE

2593-15-9

518

 

F4.1

 

FENBUCONAZOLE

114369-43-6

694

 

F4.1

 

FLUQUINCONAZOLE

136426-54-5

474

 

F4.1

 

FLUSILAZOLE

85509-19-9

435

 

F4.1

 

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

F4.1

 

HEXACONAZOLE

79983-71-4

465

 

F4.1

 

IMAZALIL (ENILCONAZOLE)

58594-72-2

335

 

F4.1

 

METCONAZOLE

125116-23-6

706

 

F4.1

 

MYCLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

F4.1

 

PENCONAZOLE

66246-88-6

446

 

F4.1

 

PROPICONAZOLE

60207-90-1

408

 

F4.1

 

TEBUCONAZOLE

107534-96-3

494

 

F4.1

 

TETRACONAZOLE

112281-77-3

726

 

F4.1

 

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

 

F4.1

 

TRICYCLAZOLE

41814-78-2

547

 

F4.1

 

TRIFLUMIZOLE

99387-89-0

730

 

F4.1

 

TRITICONAZOLE

131983-72-7

652

 

F4.2

FUNGICIDI IMIDAZOLICI

CYAZOFAMIDE

120116-88-3

653

 

F4.2

 

FENAMIDONE

161326-34-7

650

 

F4.2

 

TRIAZOXIDE

72459-58-6

729

Fungicidi a base di morfoline

F5

 

 

 

 

 

F5.1

FUNGICIDI MORFOLINICI

DIMETHOMORPH

110488-70-5

483

 

F5.1

 

DODEMORPH

1593-77-7

300

 

F5.1

 

FENPROPIMORPH

67564-91-4

427

Altri fungicidi

F6

 

 

 

 

 

F6.1

FUNGICIDI AZOTO ALIFATICI

CYMOXANIL

57966-95-7

419

 

F6.1

 

DODINE

2439-10-3

101

 

F6.1

 

GUAZATINE

108173-90-6

361

 

F6.2

FUNGICIDI AMMIDICI

BENALAXYL

71626-11-4

416

 

F6.2

 

BOSCALID

188425-85-6

673

 

F6.2

 

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

 

F6.2

 

MEPRONIL

55814-41-0

533

 

F6.2

 

METALAXYL

57837-19-1

365

 

F6.2

 

METALAXYL-M

70630-17-0

580

 

F6.2

 

PROCHLORAZ

67747-09-5

407

 

F6.2

 

SILTHIOFAM

175217-20-6

635

 

F6.2

 

TOLYLFLUANID

731-27-1

275

 

F6.2

 

ZOXAMIDE

156052-68-5

640

 

F6.3

FUNGICIDI ANILIDICI

CARBOXIN

5234-68-4

273

 

F6.3

 

FENHEXAMID

126833-17-8

603

 

F6.4

FUNGICIDI-BATTERICIDI ANTIBIOTICI

KASUGAMYCIN

6980-18-3

703

 

F6.4

 

POLYOXINS

11113-80-7

710

 

F6.4

 

STREPTOMYCIN

57-92-1

312

 

F6.5

FUNGICIDI AROMATICI

CHLOROTHALONIL

1897-45-6

288

 

F6.5

 

DICLORAN

99-30-9

150

 

F6.6

FUNGICIDI DICARBOSSIMIDICI

IPRODIONE

36734-19-7

278

 

F6.6

 

PROCYMIDONE

32809-16-8

383

 

F6.7

FUNGICIDI DINITROANILINICI

FLUAZINAM

79622-59-6

521

 

F6.8

FUNGICIDI DINITROFENOLICI

DINOCAP

39300-45-3

98

 

F6.9

FUNGICIDI FOSFORGANICI

FOSETYL

15845-66-6

384

 

F6.9

 

TOLCLOFOS-METHYL

57018-04-9

479

 

F6.10

FUNGICIDI OSSAZOLICI

HYMEXAZOL

10004-44-1

528

 

F6.10

 

FAMOXADONE

131807-57-3

594

 

F6.10

 

VINCLOZOLIN

50471-44-8

280

 

F6.11

FUNGICIDI FENILPIRROLICI

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

 

F6.12

FUNGICIDI FTALIMMIDICI

CAPTAN

133-06-2

40

 

F6.12

 

FOLPET

133-07-3

75

 

F6.13

FUNGICIDI PIRIMIDINICI

BUPIRIMATE

41483-43-6

261

 

F6.13

 

CYPRODINIL

121552-61-2

511

 

F6.13

 

FENARIMOL

60168-88-9

380

 

F6.13

 

MEPANIPYRIM

110235-47-7

611

 

F6.13

 

PYRIMETHANIL

53112-28-0

714

 

F6.14

FUNGICIDI CHINOLINICI

QUINOXYFEN

124495-18-7

566

 

F6.14

 

8-HYDROXYQUINOLINE SULFATE

134-31-6

677

 

F6.15

FUNGICIDI CHINONICI

DITHIANON

3347-22-6

153

 

F6.16

FUNGICIDI STROBILURINICI

AZOXYSTROBIN

131860-33-8

571

 

F6.16

 

DIMOXYSTROBIN

149961-52-4

739

 

F6.16

 

KRESOXIM-METHYL

143390-89-0

568

 

F6.16

 

PICOXYSTROBINE

117428-22-5

628

 

F6.16

 

PYRACLOSTROBINE

175013-18-0

657

 

F6.16

 

TRIFLOXYSTROBINE

141517-21-7

617

 

F6.17

FUNGICIDI UREICI

PENCYCURON

66063-05-6

402

 

F6.18

FUNGICIDI NON CLASSIFICATI

ACIBENZOLAR

126448-41-7

597

 

F6.18

 

BENZOIC ACID

65-85-0

622

 

F6.18

 

DICHLOROPHEN

97-23-4

325

 

F6.18

 

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

 

F6.18

 

2-PHENYPHENOL

90-43-7

246

 

F6.18

 

SPIROXAMINE

118134-30-8

572

 

F6.18

 

ALTRI FUNGICIDI

 

 

Erbicidi, essiccanti e antimuschio

H0

 

 

 

 

Erbicidi a base di fenossifitoormoni

H1

 

 

 

 

 

H1.1

ERBICIDI FENOSSICI

2,4-D

94-75-7

1

 

H1.1

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

H1.1

 

DICHLORPROP-P

15165-67-0

476

 

H1.1

 

MCPA

94-74-6

2

 

H1.1

 

MCPB

94-81-5

50

 

H1.1

 

MECOPROP

7085-19-0

51

 

H1.1

 

MECOPROP-P

16484-77-8

475

Erbicidi a base di triazine e di triazinoni

H2

 

 

 

 

 

H2.1

ERBICIDI METILTIOTRIAZINICI

METHOPROTRYNE

841-06-5

94

 

H2.2

ERBICIDI TRIAZINICI

SIMETRYN

1014-70-6

179

 

H2.2

 

TERBUTHYLAZINE

5915-41-3

234

 

H2.3

ERBICIDI TRIAZINONICI

METAMITRON

41394-05-2

381

 

H2.3

 

METRIBUZIN

21087-64-9

283

Erbicidi a base di ammidi e di anilidi

H3

 

 

 

 

 

H3.1

ERBICIDI AMMIDICI

DIMETHENAMID

87674-68-8

638

 

H3.1

 

FLUPOXAM

119126-15-7

8158

 

H3.1

 

ISOXABEN

82558-50-7

701

 

H3.1

 

NAPROPAMIDE

15299-99-7

271

 

H3.1

 

PROPYZAMIDE

23950-58-5

315

 

H3.2

ERBICIDI ANILIDICI

DIFLUFENICAN

83164-33-4

462

 

H3.2

 

FLORASULAM

145701-23-1

616

 

H3.2

 

FLUFENACET

142459-58-3

588

 

H3.2

 

METOSULAM

139528-85-1

707

 

H3.2

 

METAZACHLOR

67129-08-2

411

 

H3.2

 

PROPANIL

709-98-8

205

 

H3.3

ERBICIDI CLOROACETANILIDICI

ACETOCHLOR

34256-82-1

496

 

H3.3

 

ALACHLOR

15972-60-8

204

 

H3.3

 

DIMETHACHLOR

50563-36-5

688

 

H3.3

 

PRETILACHLOR

51218-49-6

711

 

H3.3

 

PROPACHLOR

1918-16-7

176

Erbicidi a base di carbammati di biscarbammati

H4

 

 

 

 

 

H4.1

ERBICIDI BISCARBAMMATI

CHLORPROPHAM

101-21-3

43

 

H4.1

 

DESMEDIPHAM

13684-56-5

477

 

H4.1

 

PHENMEDIPHAM

13684-63-4

77

 

H4.2

ERBICIDI CARBAMMATI

ASULAM

3337-71-1

240

 

H4.2

 

CARBETAMIDE

16118-49-3

95

Erbicidi a base di derivati di dinitroaniline

H5

 

 

 

 

 

H5.1

ERBICIDI DINITROANILINICI

BENFLURALIN

1861-40-1

285

 

H5.1

 

BUTRALIN

33629-47-9

504

 

H5.1

 

ETHALFLURALIN

55283-68-6

516

 

H5.1

 

ORYZALIN

19044-88-3

537

 

H5.1

 

PENDIMETHALIN

40487-42-1

357

 

H5.1

 

TRIFLURALIN

2582-09-8

183

Erbicidi a base di derivati di urea, di uracili o di sulfonilurea

H6

 

 

 

 

 

H6.1

ERBICIDI SULFONILUREICI

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

 

H6.1

 

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

 

H6.1

 

BENSULFURON

99283-01-9

502

 

H6.1

 

CHLORSULFURON

64902-72-3

391

 

H6.1

 

CINOSULFURON

94593-91-6

507

 

H6.1

 

ETHOXYSULFURON

126801-58-9

591

 

H6.1

 

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

 

H6.1

 

FLUPYRSULFURON

150315-10-9

577

 

H6.1

 

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

 

H6.1

 

IMAZOSULFURON

122548-33-8

590

 

H6.1

 

IODOSULFURON

185119-76-0

634

 

H6.1

 

MESOSULFURON

400852-66-6

663

 

H6.1

 

METSULFURON

74223-64-6

441

 

H6.1

 

NICOSULFURON

111991-09-4

709

 

H6.1

 

OXASULFURON

144651-06-9

626

 

H6.1

 

PRIMISULFURON

113036-87-6

712

 

H6.1

 

PROSULFURON

94125-34-5

579

 

H6.1

 

RIMSULFURON

122931-48-0

716

 

H6.1

 

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

 

H6.1

 

THIFENSULFURON

79277-67-1

452

 

H6.1

 

TRIASULFURON

82097-50-5

480

 

H6.1

 

TRIBENURON

106040-48-6

546

 

H6.1

 

TRIFLUSULFURON

135990-29-3

731

 

H6.1

 

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

 

H6.2

ERBICIDI URACILICI

LENACIL

2164-08-1

163

 

H6.3

ERBICIDI UREICI

CHLORTOLURON

15545-48-9

217

 

H6.3

 

DIURON

330-54-1

100

 

H6.3

 

FLUOMETURON

2164-17-2

159

 

H6.3

 

ISOPROTURON

34123-59-6

336

 

H6.3

 

LINURON

330-55-2

76

 

H6.3

 

METHABENZTHIAZURON

18691-97-9

201

 

H6.3

 

METOBROMURON

3060-89-7

168

 

H6.3

 

METOXURON

19937-59-8

219

Altri erbicidi

H7

 

 

 

 

 

H7.1

ERBICIDI ARILOSSIFENOSSI-PROPIONATI

CLODINAFOP

114420-56-3

683

 

H7.1

 

CYHALOFOP

122008-85-9

596

 

H7.1

 

DICLOFOP

40843-25-2

358

 

H7.1

 

FENOXAPROP-P

113158-40-0

484

 

H7.1

 

FLUAZIFOP-P-BUTYL

79241-46-6

395

 

H7.1

 

HALOXYFOP

69806-34-4

438

 

H7.1

 

HALOXYFOP-R

72619-32-0

526

 

H7.1

 

PROPAQUIZAFOP

111479-05-1

713

 

H7.1

 

QUIZALOFOP

76578-12-6

429

 

H7.1

 

QUIZALOFOP-P

94051-08-8

641

 

H7.2

ERBICIDI BENZOFURANICI

ETHOFUMESATE

26225-79-6

233

 

H7.3

ERBICIDI DERIVATI DALL'ACIDO BENZOICO

CHLORTHAL

2136-79-0

328

 

H7.3

 

DICAMBA

1918-00-9

85

 

H7.4

ERBICIDI BIPIRIDILICI

DIQUAT

85-00-7

55

 

H7.4

 

PARAQUAT

4685-14-7

56

 

H7.5

ERBICIDI DELLA FAMIGLIA DEI CICLOESANDIONI

CLETHODIM

99129-21-2

508

 

H7.5

 

CYCLOXYDIM

101205-02-1

510

 

H7.5

 

TEPRALOXYDIM

149979-41-9

608

 

H7.5

 

TRALKOXYDIM

87820-88-0

544

 

H7.6

ERBICIDI DIAZINICI

PYRIDATE

55512-33-9

447

 

H7.7

ERBICIDI DICARBOSSIMIDICI

CINIDON-ETHYL

142891-20-1

598

 

H7.7

 

FLUMIOXAZIN

103361-09-7

578

 

H7.8

ERBICIDI DERIVATI DALL'ETERE DI DIFENILE

ACLONIFEN

74070-46-5

498

 

H7.8

 

BIFENOX

42576-02-3

413

 

H7.8

 

NITROFEN

1836-75-5

170

 

H7.8

 

OXYFLUORFEN

42874-03-3

538

 

H7.9

ERBICIDI IMIDAZOLINONICI

IMAZAMETHABENZ

100728-84-5

529

 

H7.9

 

IMAZAMOX

114311-32-9

619

 

H7.9

 

IMAZETHAPYR

81335-77-5

700

 

H7.10

ERBICIDI INORGANICI

AMMONIUM SULFAMATE

7773-06-0

679

 

H7.10

 

CHLORATES

7775-09-9

7

 

H7.11

ERBICIDI ISOSSAZOLICI

ISOXAFLUTOLE

141112-29-0

575

 

H7.12

ERBICIDI MORFATTINICI

FLURENOL

467-69-6

304

 

H7.13

ERBICIDI NITRILICI

BROMOXYNIL

1689-84-5

87

 

H7.13

 

DICHLOBENIL

1194-65-6

73

 

H7.13

 

IOXYNIL

1689-83-4

86

 

H7.14

ERBICIDI FOSFORGANICI

GLUFOSINATE

51276-47-2

437

 

H7.14

 

GLYPHOSATE

1071-83-6

284

 

H7.15

ERBICIDI FENILPIRAZOLICI

PYRAFLUFEN

129630-19-9

605

 

H7.16

ERBICIDI PIRIDAZINONICI

CHLORIDAZON

1698-60-8

111

 

H7.16

 

FLURTAMONE

96525-23-4

569

 

H7.17

ERBICIDI PIRIDIN-CARBOSSAMMIDI

PICOLINAFEN

137641-05-5

639

 

H7.18

ERBICIDI DERIVATI DALL'ACIDO PIRIDINCARBOSSILICO

CLOPYRALID

1702-17-6

455

 

H7.18

 

PICLORAM

1918-02-1

174

 

H7.19

ERBICIDI DERIVATI DALL'ACIDO PIRIDILOSSIACETICO

FLUROXYPYR

69377-81-7

431

 

H7.19

 

TRICLOPYR

55335-06-3

376

 

H7.20

ERBICIDI CHINOLINICI

QUINCLORAC

84087-01-4

493

 

H7.20

 

QUINMERAC

90717-03-6

563

 

H7.21

ERBICIDI TIADIAZINICI

BENTAZONE

25057-89-0

366

 

H7.22

ERBICIDI TIOCARBAMMATI

EPTC

759-94-4

155

 

H7.22

 

MOLINATE

2212-67-1

235

 

H7.22

 

PROSULFOCARB

52888-80-9

539

 

H7.22

 

THIOBENCARB

28249-77-6

388

 

H7.22

 

TRI-ALLATE

2303-17-5

97

 

H7.23

ERBICIDI TRIAZOLICI

AMITROL

61-82-5

90

 

H7.24

ERBICIDI TRIAZOLINONICI

CARFENTRAZONE

128639-02-1

587

 

H7.25

ERBICIDI TRIAZOLONICI

PROPOXYCARBAZONE

145026-81-9

655

 

H7.26

ERBICIDI TRICHETONICI

MESOTRIONE

104206-82-8

625

 

H7.26

 

SULCOTRIONE

99105-77-8

723

 

H7.27

ERBICIDI NON CLASSIFICATI

CLOMAZONE

81777-89-1

509

 

H7.27

 

FLUROCHLORIDONE

61213-25-0

430

 

H7.27

 

QUINOCLAMINE

2797-51-5

648

 

H7.27

 

METHAZOLE

20354-26-1

369

 

H7.27

 

OXADIARGYL

39807-15-3

604

 

H7.27

 

OXADIAZON

19666-30-9

213

 

H7.27

 

ALTRI ERBICIDI, ESSICCANTI E ANTIMUSCHIO

 

 

Insetticidi e acaricidi

I0

 

 

 

 

Insetticidi a base di piretroidi

I1

 

 

 

 

 

I1.1

INSETTICIDI PIRETROIDI

ACRINATHRIN

101007-06-1

678

 

I1.1

 

ALPHA-CYPERMETHRIN

67375-30-8

454

 

I1.1

 

BETA-CYFLUTHRIN

68359-37-5

482

 

I1.1

 

BETA-CYPERMETHRIN

65731-84-2

632

 

I1.1

 

BIFENTHRIN

82657-04-3

415

 

I1.1

 

CYFLUTHRIN

68359-37-5

385

 

I1.1

 

CYPERMETHRIN

52315-07-8

332

 

I1.1

 

DELTAMETHRIN

52918-63-5

333

 

I1.1

 

ESFENVALERATE

66230-04-4

481

 

I1.1

 

ETOFENPROX

80844-07-1

471

 

I1.1

 

GAMMA-CYHALOTHRIN

76703-62-3

768

 

I1.1

 

LAMBDA-CYHALOTHRIN

91465-08-6

463

 

I1.1

 

TAU-FLUVALINATE

102851-06-9

432

 

I1.1

 

TEFLUTHRIN

79538-32-2

451

 

I1.1

 

ZETA-CYPERMETHRIN

52315-07-8

733

Insetticidi a base di idrocarburi clorati

I2

 

 

 

 

 

I2.1

INSETTICIDI ORGANOCLORURATI

DICOFOL

115-32-2

123

 

I2.1

 

TETRASUL

2227-13-6

114

Insetticidi a base di carbammati e di ossima-carbammati

I3

 

 

 

 

 

I3.1

INSETTICIDI OSSIMA-CARBAMMATI

METHOMYL

16752-77-5

264

 

I3.1

 

OXAMYL

23135-22-0

342

 

I3.2

INSETTICIDI CARBAMMATI

BENFURACARB

82560-54-1

501

 

I3.2

 

CARBARYL

63-25-2

26

 

I3.2

 

CARBOFURAN

1563-66-2

276

 

I3.2

 

CARBOSULFAN

55285-14-8

417

 

I3.2

 

FENOXYCARB

79127-80-3

425

 

I3.2

 

FORMETANATE

22259-30-9

697

 

I3.2

 

METHIOCARB

2032-65-7

165

 

I3.2

 

PIRIMICARB

23103-98-2

231

Insetticidi a base di organofosfati

I4

 

 

 

 

 

I4.1

INSETTICIDI FOSFORGANICI

AZINPHOS-METHYL

86-50-0

37

 

I4.1

 

CADUSAFOS

95465-99-9

682

 

I4.1

 

CHLORPYRIFOS

2921-88-2

221

 

I4.1

 

CHLORPYRIFOS-METHYL

5589-13-0

486

 

I4.1

 

COUMAPHOS

56-72-4

121

 

I4.1

 

DIAZINON

333-41-5

15

 

I4.1

 

DICHLORVOS

62-73-7

11

 

I4.1

 

DIMETHOATE

60-51-5

59

 

I4.1

 

ETHOPROPHOS

13194-48-4

218

 

I4.1

 

FENAMIPHOS

22224-92-6

692

 

I4.1

 

FENITROTHION

122-14-5

35

 

I4.1

 

FOSTHIAZATE

98886-44-3

585

 

I4.1

 

ISOFENPHOS

25311-71-1

412

 

I4.1

 

MALATHION

121-75-5

12

 

I4.1

 

METHAMIDOPHOS

10265-92-6

355

 

I4.1

 

NALED

300-76-5

195

 

I4.1

 

OXYDEMETON-METHYL

301-12-2

171

 

I4.1

 

PHOSALONE

2310-17-0

109

 

I4.1

 

PHOSMET

732-11-6

318

 

I4.1

 

PHOXIM

14816-18-3

364

 

I4.1

 

PIRIMIPHOS-METHYL

29232-93-7

239

 

I4.1

 

TRICHLORFON

52-68-6

68

Insetticidi a base di prodotti biologici e botanici

I5

 

 

 

 

 

I5.1

INSETTICIDI BIOLOGICI

AZADIRACHTIN

11141-17-6

627

 

I5.1

 

NICOTINE

54-11-5

8

 

I5.1

 

PYRETHRINS

8003-34-7

32

 

I5.1

 

ROTENONE

83-79-4

671

Altri insetticidi

I6

 

 

 

 

 

I6.1

INSETTICIDI ANTIBIOTICI

ABAMECTIN

71751-41-2

495

 

I6.1

 

MILBEMECTIN

51596-10-2

51596-11-3

660

 

I6.1

 

SPINOSAD

168316-95-8

636

 

I6.3

INSETTICIDI BENZOILUREICI

DIFLUBENZURON

35367-38-5

339

 

I6.3

 

FLUFENOXURON

101463-69-8

470

 

I6.3

 

HEXAFLUMURON

86479-06-3

698

 

I6.3

 

LUFENURON

103055-07-8

704

 

I6.3

 

NOVALURON

116714-46-6

672

 

I6.3

 

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

 

I6.3

 

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

 

I6.4

INSETTICIDI CARBAZATI

BIFENAZATE

149877-41-8

736

 

I6.5

INSETTICIDI DIACILIDRAZINICI

METHOXYFENOZIDE

161050-58-4

656

 

I6.5

 

TEBUFENOZIDE

112410-23-8

724

 

I6.6

REGOLATORI DELLA CRESCITA DEGLI INSETTI

BUPROFEZIN

69327-76-0

681

 

I6.6

 

CYROMAZINE

66215-27-8

420

 

I6.6

 

HEXYTHIAZOX

78587-05-0

439

 

I6.7

FEROMONI DI INSETTI

(E,Z)-9-DODECENYL ACETATE

35148-19-7

422

 

I6.8

INSETTICIDI A BASE DI NITROGUANIDINE

CLOTHIANIDIN

210880-92-5

738

 

I6.8

 

THIAMETHOXAM

153719-23-4

637

 

I6.9

INSETTICIDI STANNORGANICI

AZOCYCLOTIN

41083-11-8

404

 

I6.9

 

CYHEXATIN

13121-70-5

289

 

I6.9

 

FENBUTATIN OXIDE

13356-08-6

359

 

I6.10

INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE OSSADIAZINE

INDOXACARB

173584-44-6

612

 

I6.11

INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DEI DIFENILETERI

PYRIPROXYFEN

95737-68-1

715

 

I6.12

INSETTICIDI (FENIL-)PIRAZOLICI

FENPYROXIMATE

134098-61-6

695

 

I6.12

 

FIPRONIL

120068-37-3

581

 

I6.12

 

TEBUFENPYRAD

119168-77-3

725

 

I6.13

INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE PIRIDINE

PYMETROZINE

123312-89-0

593

 

I6.14

INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE PIRIDILMETILAMMINE

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

 

I6.14

 

IMIDACLOPRID

138261-41-3

582

 

I6.14

 

THIACLOPRID

111988-49-9

631

 

I6.15

INSETTICIDI A BASE DI ESTERE DI SOLFITO

PROPARGITE

2312-35-8

216

 

I6.16

INSETTICIDI TETRAZINICI

CLOFENTEZINE

74115-24-5

418

 

I6.17

INSETTICIDI A BASE DI ACIDO TETRONICO

SPIRODICLOFEN

148477-71-8

737

 

I6.18

INSETTICIDI (CARBAMOIL-) TRIAZOLICI

TRIAZAMATE

112143-82-5

728

 

I6.19

INSETTICIDI UREICI

DIAFENTHIURON

80060-09-9

8097

 

I6.20

INSETTICIDI NON CLASSIFICATI

ETOXAZOLE

153233-91-1

623

 

I6.20

 

FENAZAQUIN

120928-09-8

693

 

I6.20

 

PYRIDABEN

96489-71-3

583

 

I6.20

 

ALTRI INSETTICIDI-ACARICIDI

 

 

Molluschicidi, totale:

M0

 

 

 

 

Molluschicidi

M1

 

 

 

 

 

M1.1

MOLLUSCHICIDI CARBAMMATI

THIODICARB

59669-26-0

543

 

M1.2

ALTRI MOLLUSCHICIDI

FERRIC PHOSPHATE

10045-86-0

629

 

M1.2

 

METALDEHYDE

108-62-3

62

 

M1.2

 

ALTRI MOLLUSCHICIDI

 

 

Regolatori della crescita delle piante, totale:

PGR0

 

 

 

 

Regolatori fisiologici della crescita delle piante

PGR1

 

 

 

 

 

PGR1.1

REGOLATORI FISIOLOGICI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE

CHLORMEQUAT

999-81-5

143

 

PGR1.1

 

CYCLANILIDE

113136-77-9

586

 

PGR1.1

 

DAMINOZIDE

1596-84-5

330

 

PGR1.1

 

DIMETHIPIN

55290-64-7

689

 

PGR1.1

 

DIPHENYLAMINE

122-39-4

460

 

PGR1.1

 

ETHEPHON

16672-87-0

373

 

PGR1.1

 

ETHOXYQUIN

91-53-2

517

 

PGR1.1

 

FLORCHLORFENURON

68157-60-8

633

 

PGR1.1

 

FLURPRIMIDOL

56425-91-3

696

 

PGR1.1

 

IMAZAQUIN

81335-37-7

699

 

PGR1.1

 

MALEIC HYDRAZIDE

51542-52-0

310

 

PGR1.1

 

MEPIQUAT

24307-26-4

440

 

PGR1.1

 

1-METHYLCYCLOPROPENE

3100-04-7

767

 

PGR1.1

 

PACLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

 

PGR1.1

 

PROHEXADIONE-CALCIUM

127277-53-6

567

 

PGR1.1

 

SODIUM 5-NITROGUAIACOLATE

67233-85-6

718

 

PGR1.1

 

SODIUM O-NITROPHENOLATE

824-39-5

720

 

PGR1.1

 

TRINEXAPAC-ETHYL

95266-40-3

8349

Inibitori di germinazione

PGR2

 

 

 

 

 

PGR2.2

INIBITORI DI GERMINAZIONE

CARVONE

99-49-0

602

 

PGR2.2

 

CHLORPROPHAM

101-21-3

43

Altri regolatori della crescita delle piante

PGR3

 

 

 

 

 

PGR3.1

ALTRI REGOLATORI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE

ALTRI REGOLATORI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE

 

 

Altri pesticidi, totale:

ZR0

 

 

 

 

Oli minerali

ZR1

 

 

 

 

 

ZR1.1

OLI MINERALI

OLI DI PETROLIO

64742-55-8

29

Oli vegetali

ZR2

 

 

 

 

 

ZR2.1

OLI VEGETALI

OLI DI CATRAME

 

30

Sterilizzanti del terreno (incl. nematicidi)

ZR3

 

 

 

 

 

ZR3.1

BROMURO DI METILE

BROMURO DI METILE

74-83-9

128

 

ZR3.2

ALTRI STERILIZZANTI DEL TERRENO

CHLOROPICRIN

76-06-2

298

 

ZR3.2

 

DAZOMET

533-74-4

146

 

ZR3.2

 

1,3-DICHLOROPROPENE

542-75-6

675

 

ZR3.2

 

METAM-SODIUM

137-42-8

20

 

ZR3.2

 

ALTRI STERILIZZANTI DEL TERRENO

 

 

Rodenticidi

ZR4

 

 

 

 

 

ZR4.1

RODENTICIDI

BRODIFACOUM

56073-10-0

370

 

ZR4.1

 

BROMADIOLONE

28772-56-7

371

 

ZR4.1

 

CHLORALOSE

15879-93-3

249

 

ZR4.1

 

CHLOROPHACINONE

3691-35-8

208

 

ZR4.1

 

COUMATETRALYL

5836-29-3

189

 

ZR4.1

 

DIFENACOUM

56073-07-5

514

 

ZR4.1

 

DIFETHIALONE

104653-34-1

549

 

ZR4.1

 

FLOCOUMAFEN

90035-08-8

453

 

ZR4.1

 

WARFARIN

81-81-2

70

 

ZR4.1

 

ALTRI RODENTICIDI

 

 

Tutti gli altri pesticidi

ZR5

 

 

 

 

 

ZR5.1

DISINFETTANTI

ALTRI DISINFETTANTI

 

 

 

ZR5.2

ALTRI PESTICIDI

ALTRI PESTICIDI

 

 


(1)  Il British Crop Production Council (BCPC) pubblica regolarmente una raccolta mondiale dei pesticidi, «The Pesticide Manual», contenente le denominazioni comuni della maggior parte dei pesticidi chimici. Tali denominazioni sono approvate formalmente o in via provvisoria dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).

(2)  Chemical Abstracts Service Registry Numbers Image.

(3)  Collaborative International Pesticides Analytical Council.