20.3.2009   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 66/93


Accordo di partenariato CE/Guinea-Bissau nel settore della pesca *

P6_TA(2008)0085

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (COM(2007)0580 — C6-0391/2007 — 2007/0209(CNS))

(2009/C 66 E/29)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2007)0580),

visti l'articolo 37 e l'articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0391/2007),

visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A6-0053/2008),

1.

approva la proposta di regolamento del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Guinea-Bissau.

(2 bis)

È importante migliorare le informazioni fornite al Parlamento europeo e a tal fine la Commissione dovrebbe trasmettergli le conclusioni delle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo.

La Commissione valuta ogni anno se gli Stati membri le cui navi operano nel quadro del protocollo hanno rispettato gli obblighi in materia di notifiche. In caso negativo, la Commissione ne respinge le richieste di licenza di pesca per l'anno successivo.

Articolo 3 bis

La Commissione presenta annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati della programmazione pluriennale di cui all'articolo 8 del protocollo, nonché sul rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi in materia di notifiche.

Articolo 3 ter

Nel corso dell'ultimo anno di validità del protocollo e prima della conclusione di un nuovo accordo per il suo rinnovo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esecuzione dell'accordo e sulle condizioni in cui è stato applicato.

Articolo 3 quater

Sulla base della relazione di cui all'articolo 3 ter e previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio conferisce, se del caso, un mandato negoziale alla Commissione in vista dell'approvazione di un nuovo protocollo.

Articolo 3 quinquies

La Commissione trasmette al Parlamento europeo le conclusioni delle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo.