19.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 41/108 |
P6_TA(2008)0014
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 gennaio 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l'adozione di un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012 (COM(2007)0515 — C6-0322/2007 — 2007/0189(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0515), |
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visto l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0322/2007), |
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visto l'articolo 51 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0514/2007); |
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
invita il Consiglio a consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Considerando 1 |
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(1) Perché l'Agenzia possa svolgere i suoi compiti correttamente, è opportuno che gli specifici settori tematici della sua attività siano determinati da un quadro pluriennale che copra cinque anni, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 168/2007. |
(1) Perché l'Agenzia possa svolgere i suoi compiti correttamente, e tenendo presenti gli obiettivi per cui essa è stata istituita, è opportuno che gli specifici settori tematici della sua attività siano determinati da un quadro pluriennale che copra cinque anni, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 168/2007. |
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Emendamento 2 |
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Considerando 2 |
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(2) Occorre che il quadro comprenda tra i settori tematici di attività dell'Agenzia la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza. |
(2) Occorre che il quadro comprenda tra i settori tematici di attività dell'Agenzia la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza , nonché la protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze etniche o nazionali . |
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Emendamento 3 |
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Considerando 5 |
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(5) Il quadro deve contenere disposizioni che garantiscano la complementarità con il mandato di altri organi, uffici e agenzie della Comunità e dell'Unione, nonché con il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali attive nel settore dei diritti fondamentali. Le agenzie e gli organi comunitari più direttamente interessati dal quadro pluriennale sono l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, e il garante europeo della protezione dei dati, istituito con regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati; pertanto è opportuno tenere conto degli obiettivi di questi organi. |
(5) Il quadro deve contenere disposizioni che garantiscano la complementarità con il mandato di altri organi, uffici e agenzie della Comunità e dell'Unione, nonché con il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali attive nel settore dei diritti fondamentali. Le agenzie e gli organi comunitari più direttamente interessati dal quadro pluriennale sono l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, il garante europeo della protezione dei dati, istituito con regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati , e il Mediatore europeo ; pertanto è opportuno tenere conto degli obiettivi e delle missioni di questi organi. |
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Emendamento 4 |
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Considerando 6 bis (nuovo) |
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(6 bis) In conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 168/2007 l'Agenzia può operare al di fuori dei settori tematici definiti nel quadro pluriennale a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, purché le sue risorse finanziarie e umane lo consentano. |
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Emendamento 5 |
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Considerando 7 bis (nuovo) |
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(7 bis) Il quadro definisce i settori tematici nei quali l'Agenzia dovrebbe operare, mentre i compiti dell'Agenzia sono stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 168/2007, che cita in particolare il compito di sensibilizzare il vasto pubblico ai diritti fondamentali e di informarlo attivamente sui lavori dell'Agenzia. |
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Emendamento 6 |
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Considerando 7 ter (nuovo) |
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(7 ter) Tutti gli esseri umani nascono uguali e pertanto i diritti umani sono indivisibili e inviolabili. |
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Emendamento 7 |
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Considerando 7 quater (nuovo) |
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(7 quater) È necessario verificare il rispetto da parte delle istituzioni dell'Unione europea e di tutti gli Stati membri di tutte le convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo di cui gli Stati membri sono parti. |
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Emendamento 8 |
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Considerando 7 quinquies (nuovo) |
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(7 quinquies) È opportuno che l'Agenzia riferisca regolarmente al Parlamento europeo. |
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Emendamento 9 |
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Articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo) |
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1 bis. Non prima di un anno dal momento dell'adozione del quadro pluriennale, la Commissione, di propria iniziativa o su iniziativa del Consiglio, del Parlamento europeo o del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, può formulare una proposta di riesame del quadro conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007. |
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Emendamento 10 |
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Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo) |
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2 bis. La Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo possono chiedere all'Agenzia di svolgere indagini su azioni o questioni specifiche. |
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Emendamento 11 |
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Articolo 1 bis (nuovo) |
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Articolo 1 bis |
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Compiti |
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In presenza di circostanze eccezionali e impellenti, l'Agenzia può formulare e pubblicare conclusioni e pareri su settori tematici non coperti dall'articolo 2. In tali circostanze è trasmessa alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo una notifica dei compiti intrapresi. |
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Emendamento 12 |
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Articolo 2, alinea |
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Sono stabiliti i seguenti settori tematici: |
Nelle attività che svolge nell'ambito dei seguenti settori tematici , fatti salvi l'articolo 1, paragrafo 2 bis, e l'articolo 1 bis, l'Agenzia cerca di individuare i fattori economici, sociali e culturali che contribuiscono al rispetto dei diritti dell'uomo nei settori in questione o che viceversa possono rappresentare la causa che sta alla base delle violazioni di tali diritti : |
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Emendamento 13 |
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Articolo 2, lettera b) |
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b) discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali o appartenenza a minoranze, |
b) discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali o appartenenza a minoranze tradizionali nazionali e linguistiche ed eventuali combinazioni di questi fattori (discriminazione multipla) , |
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Emendamento 14 |
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Articolo 2, lettera j) |
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j) accesso a una giustizia efficiente e indipendente. |
j) accesso a una giustizia efficiente e indipendente , anche per quanto riguarda i diritti degli imputati e dei sospettati. |
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Emendamento 15 |
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Articolo 2, lettera j bis) (nuova) |
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j bis) povertà estrema ed esclusione sociale. |
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Emendamento 16 |
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Articolo 3, paragrafo 1 |
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Emendamento 17 |
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Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo) |
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2 bis. L'Agenzia coopera attivamente con i paesi candidati nel settore dei diritti fondamentali per aiutarli a conformarsi al diritto comunitario. |
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Emendamento 18 |
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Articolo 3, paragrafo 3 |
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