30.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 100/150


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie e alla Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1798/2003 per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie

COM(2008) 147 def. — 2008/0058 (CNS) — 2008/0059 (CNS)

2009/C 100/28

Il Consiglio dell'Unione europea, in data 3 aprile 2008, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 93 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie e alla

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1798/2003 per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie

La sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 2 ottobre 2008, sulla base del progetto predisposto dal relatore SALVATORE.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 22 ottobre 2008, nel corso della 448a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 114 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.   Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) esprime parere favorevole alla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla modifica del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie e alla correlata proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1798/2003.

1.2.   Le modifiche promosse rispondono alla maggiore domanda di semplificazione, di efficacia, di efficienza e garantiscono un più evidente legame tra misure di snellimento amministrativo e capacità degli Stati membri di contrastare e reprimere il fenomeno delle frodi intracomunitarie.

2.   Introduzione

2.1.   La proposta di direttiva in esame con l'annesso regolamento da modificare, mutuando il lungo dibattito in seno alle istituzioni comunitarie, si pone l'obiettivo esplicito di dotare le autorità di strumenti incisivi e cogenti onde debellare se non arginare nettamente le condotte fraudolente soventemente utilizzate allo scopo di alterare il reale e corretto funzionamento del mercato interno.

2.2.   Sul punto giova ricordare che il genus dell'illecito frode comunitaria si presenta sotto forme diverse, e differenti possono esserne gli ambiti di elezione: dalle fattispecie criminose di contraffazione di alcol e tabacco, dal contrabbando, a quelle che colpiscono la fiscalità diretta, sino alle più praticate che si traducono in condotte evasive dell'IVA.

2.3.   Proprio queste ultime hanno subito un'attenzione particolare; sullo sfondo l'idea di una rivisitazione profonda dell'attuale sistema di imposizione degli scambi comunitari, che, in virtù del principio di parità di trattamento tra merci nazionali e merci provenienti dagli Stati comunitari, si fonda sul regime di tassazione a destinazione, cioè, nello Stato membro in cui il soggetto acquirente è identificato ai fini IVA.

2.4.   Tale ultimo principio, governando di fatto in via transitoria il regime degli scambi comunitari, se da un lato ha consentito la non imponibilità delle cessioni comunitarie e quindi la libera circolazione delle merci, dall'altro ha favorito un notevole danno agli interessi finanziari della Comunità europea; su tutte, basti pensare al meccanismo consacrato nelle frodi comunitarie «carosello», sintetizzato in modo chiaro ed esemplificativo nella Comunicazione della Commissione del 2006 al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo sulla necessità di sviluppare una strategia coordinata al fine di migliorare la lotta contro la frode fiscale  (1), dove testualmente viene ripreso dettandone la definizione allorquando si dice che «esiste una frode particolare, detta “frode carosello”, che sfrutta generalmente la combinazione di operazioni all'interno di uno Stato membro (con reclamo dell'IVA) e di operazioni intracomunitarie (senza reclamo di IVA tra i contraenti)».

2.5.   Il CESE ha già ripetutamente trattato la materia in questione fornendo utili indicazioni che sono state oggetto di attenta valutazione nella elaborazione del presente parere (2).

3.   Osservazioni generali

3.1.   Avvertita pertanto l'esigenza di contrastare un fenomeno ormai dilagante, stimato tra il 2 e il 2,5 % del PIL comunitario, la proponenda direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie, in uno al modificando regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1798/2003 per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie, fa sua la volontà affermata in una precedente ed esaustiva comunicazione al Consiglio su alcuni elementi chiave per l'elaborazione della strategia di lotta contro la frode all'IVA nell'UE (3), esplicitando chiaramente le misure concrete da adottare.

3.2.   Tale approccio, difatti, emergeva già nell'ambito della comunicazione predetta, ove si evidenziava che «nonostante il suo impegno a completare l'analisi su eventuali modifiche del sistema dell'IVA, la Commissione non vede alcuna contraddizione nel continuare il dibattito sulle cosiddette misure convenzionali. Dotare le autorità fiscali di strumenti di lotta antifrode più moderni ed efficaci è un obiettivo che deve essere proseguito ad ogni costo, indipendentemente dalle decisioni che saranno prese sulla misura di più ampia portata».

3.3.   Difatti, circoscritto medio tempore il proposito di apportare modifiche ampie al sistema IVA che assorbe in sé l'idea di un radicale cambiamento nel meccanismo di tassazione di tale imposta, il CESE ritiene meritevole l'iniziativa del Consiglio di introdurre misure sebbene meno ambiziose ma comunque efficaci a legislazione vigente nel sistema di imposizione IVA.

3.4.   Il CESE accoglie favorevolmente le modifiche promosse; trattandosi di correzioni puntuali alla direttiva in materia di IVA rileva come le stesse colgano le esigenze di semplificazione, di efficacia invocata anche durante i lavori preparatori della suddetta proposta, oltre a garantire un più evidente legame tra misure di snellimento amministrativo e capacità degli Stati membri di contrastare e reprimere questo fenomeno transnazionale.

3.5.   Più esplicitamente, la volontà di ridurre, così come menzionato nella relazione di accompagnamento alla proposta di direttiva, «il tempo che intercorre tra il momento in cui un'operazione è effettiva e il momento in cui l'informazione è messa a disposizione dello Stato membro» - e cioè la riduzione a un mese del periodo corrente per la dichiarazione delle operazioni intracomunitarie negli elenchi riepilogativi, in uno alla proposta di consentire la trasmissione di tali informazioni tra gli Stati membri entro il termine di un mese e non più di tre - traduce in norma l'idea di non generare sproporzionati adempimenti amministrativi, a cui deve però corrispondere una maggiore capacità di accertamento e una migliore gestione dei rischi da parte delle autorità fiscali degli Stati membri nella lotta alle frodi comunitarie.

3.6.   Chiarezza normativa, semplificazione degli adempimenti, maggior ricorso al principio di cooperazione amministrativa paiono improntare le altre disposizioni di modifica della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

3.7.   Tra queste, oltre alla maggiore frequenza nella presentazione delle informazioni, vanno in questa direzione la proposta di comprendere nelle informazioni da accogliere nella lotta antifrode anche i dati sugli acquisti intracomunitari di beni e di servizi presso un prestatore stabilito in un altro Stato membro per i quali il destinatario è debitore di imposta, così come la disposizione secondo cui gli acquirenti o i destinatari che realizzano operazioni per un importo superiore a 200 000 euro avranno l'obbligo di presentare le loro dichiarazioni IVA a cadenza mensile e la modificazione normativa volta ad armonizzare le norme in tema di esigibilità sull'imposta di servizi tali da consentire che le operazioni siano dichiarate nello stesso periodo dal venditore e dall'acquirente.

3.8.   Tali ultime prescrizioni normative, più di tutte, secondo l'opinione del Comitato, sintetizzano la ratio di modifica della direttiva, trovando un punto di equilibrio tra le esigenze di obblighi supplementari, ragioni di riduzione dei costi amministrativi (sarebbe interessata una parte esigua delle imprese) e disponibilità di maggiori informazioni da parte delle autorità finanziarie.

3.9.   In altre parole, a una maggiore frequenza nelle comunicazioni delle informazioni sugli scambi commerciali farebbe da sponda la capacità di assumere molte più informazioni da parte delle amministrazioni fiscali, a cui seguirebbero meccanismi di cooperazione più efficienti.

4.   Osservazioni specifiche

4.1.   Si condivide la modifica dell'articolo 250, paragrafo 2, che consente alle aziende di presentare le dichiarazioni mediante sistemi informatici, in quanto tale prescrizione, oltre a ridurre il margine di errore nella presentazione della dichiarazione, riduce i costi sia per le aziende che per le amministrazioni.

4.2.   Si approva la statuizione normativa contenente deroga per quelle aziende che solo occasionalmente ovvero eccezionalmente possono cadere sotto le disposizioni modificate.

4.3.   Va sottolineata favorevolmente l'innovazione di cui all'articolo 251, lettera f) in cui oltre alla raccolta delle dichiarazioni IVA sulle merci scambiate, si introduce la previsione dell'acquisto di servizi onde consentire una valutazione più efficace delle informazioni scambiate ed evitare condotte evasive anche nella prestazione di servizi.

4.4.   Ridurre a un mese la durata del periodo d'imposta, pur non potendosi considerare un deterrente risolutivo, è certamente un sensibile miglioramento volto ad allineare e armonizzare le norme sull'esigibilità dell'imposta sui servizi, così da incrociare correttamente le informazioni presentate dal venditore e dall'acquirente.

4.5.   Corollario conseguente dell'impostazione dettata per la presentazione della dichiarazione IVA è la corrispondente modulazione temporale per gli elenchi riepilogativi.

4.6.   Di pari rilevanza è la disposizione successiva che consente anche in questo caso la trasmissione attraverso mezzi elettronici.

4.7.   Viene ritenuta utile la richiesta di una tabella di corrispondenza tra le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva e la medesima direttiva, iniziativa tendente evidentemente a operare una verifica più approfondita sull'ampio ventaglio di informazioni attualmente fornito dalle imprese alle amministrazioni fiscali, anche in prospettiva delle successive modifiche che interverranno.

4.8.   Va da ultimo rilevato come la modifica della predetta direttiva abbia come sua conseguenza il necessario adeguamento del relativo regolamento.

Bruxelles, 22 ottobre 2008

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Mario SEPI


(1)  COM(2006) 254 def.

(2)  Pareri CESE in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (rifusione) (GU C 74 del 23.3.2005, pag. 21) e alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo sulla necessità di sviluppare una strategia coordinata al fine di migliorare la lotta contro la frode fiscale (GU C 161 del 13.7.2007, pag. 8).

(3)  COM(2007) 758 def.