30.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 224/84


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE, nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE

COM(2008) 120 def. — 2008/0046 (CNS)

(2008/C 224/19)

Il Consiglio, in data 11 aprile 2008, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 37 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Consiglio che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE.

L'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo ha incaricato, in data 21 aprile 2008, la sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente di preparare i lavori in materia.

Vista l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo, in data 29 maggio 2008, nel corso della 445a sessione plenaria, ha nominato relatore generale Leif E. NIELSEN e ha adottato il seguente parere all'unanimità.

1.   Conclusioni

1.1

Il CESE riconosce pienamente la necessità, ravvisata dalla Commissione, di armonizzare e semplificare le procedure relative all'elaborazione di elenchi e alla pubblicazione di informazioni in campo veterinario e zootecnico. Le regole per la redazione, l'aggiornamento, la trasmissione e la pubblicazione delle informazioni devono quindi essere modificate quanto prima.

1.2

Gli Stati membri dovrebbero restare responsabili della redazione delle informazioni, nonché della loro messa a disposizione degli altri Stati membri e, più in generale, del pubblico. L'armonizzazione e la semplificazione dovrebbero avvenire applicando la procedura di regolamentazione e, per chiarezza e coerenza, questa nuova procedura dovrebbe anche comprendere il campo zootecnico.

1.3

La proposta della Commissione risulta tuttavia inutilmente complessa e burocratica. La semplificazione e l'armonizzazione ricercate dovrebbero poter essere attuate in maniera più rapida e semplice, dando direttamente alla Commissione la base giuridica auspicata unitamente al mandato di attuare la semplificazione e l'armonizzazione in collaborazione con gli Stati membri, applicando la procedura di regolamentazione. L'obiettivo della proposta può così essere raggiunto in maniera più veloce e diretta, consentendo l'applicazione rapida delle procedure di redazione, aggiornamento, trasmissione e pubblicazione delle informazioni. Inoltre, le informazioni disponibili sui siti internet degli Stati membri dovrebbero essere rese più facilmente accessibili e comprensibili a tutti.

1.4

Ciò è tanto più necessario visto il desiderio, generale ed esplicito, di una legislazione più semplice e più chiara in tutta l'UE, e considerato, non da ultimo, l'intento della Commissione di elaborare un programma legislativo comune in campo veterinario, in congiunzione con la nuova strategia per la salute degli animali, mirante a consolidare la legislazione UE in campo veterinario e zootecnico. Se la proposta verrà attuata nella sua forma attuale, già tra qualche anno questo consolidamento in un quadro comune richiederà una revisione dell'intera problematica, e renderà necessario introdurre nelle legislazioni e nelle pratiche amministrative degli Stati membri nuovi cambiamenti che richiederanno tempi lunghi.

1.5

A questo proposito è inoltre necessario specificare quanto più rapidamente possibile le procedure relative all'approvazione e all'aggiornamento delle informazioni sui centri di raccolta, per precisare quanto prima i criteri cui devono aderire i laboratori nazionali di riferimento.

2.   Antefatto

2.1

Il commercio di animali vivi e di materiale riproduttivo deve essere approvato e controllato dalle istituzioni, dalle imprese, dalle strutture tecniche e dalle associazioni coinvolte (di seguito definiti «entità interessate») (1). È estremamente importante mantenere un livello di sicurezza sufficiente ed evitare il rischio di diffusione delle malattie contagiose degli animali da produzione. Le entità interessate devono quindi soddisfare una serie di condizioni, e per commerciare all'interno dell'UE in animali vivi e materiale da riproduzione, incluso il materiale genetico animale sotto forma di sperma ed embrioni devono essere approvate dagli Stati membri.

2.2

Nel corso del tempo la legislazione UE ha emanato una gran quantità di atti giuridici. Di conseguenza, sono in uso diverse procedure per registrare le entità interessate negli Stati membri e per redigere, aggiornare, trasmettere e pubblicare le informazioni. Ciò rende difficile l'uso pratico delle informazioni per le autorità nazionali, per le organizzazioni interessate e per gli operatori. In determinati casi non esiste base giuridica per i rapporti in materia.

2.3

La proposta mira ad armonizzare e a semplificare le regole attraverso la procedura di regolamentazione (2), cosa che comporterà semplificazioni amministrative grazie all'introduzione di regole più sistematiche, coerenti e uniformi per la registrazione, la redazione, l'aggiornamento, la trasmissione e la pubblicazione delle informazioni. La proposta chiede formalmente la modifica di 20 direttive e di una decisione (3). Per chiarezza e coerenza, secondo la Commissione la nuova procedura va anche applicata in campo zootecnico e agli istituti di riproduzione abilitati a redigere o a creare i registri genealogici negli Stati membri, nonché al commercio di equidi destinati a concorsi o alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi.

2.4

Anche le entità dei paesi terzi devono soddisfare una serie di condizioni per esportare sperma e embrioni verso l'UE. Esse sono controllate dalle autorità nazionali dei paesi terzi interessati, se del caso dopo un'ispezione veterinaria da parte dell'UE. Qualora le informazioni comunicate dai paesi terzi destassero preoccupazioni, si adotteranno misure di salvaguardia ai sensi della direttiva 97/78/CE del Consiglio. La Commissione ritiene che, per ragioni di chiarezza e coerenza, tale procedura andrà estesa alle autorità dei paesi terzi autorizzate, ai sensi della normativa zootecnica comunitaria, a tenere i registri genealogici.

2.5

La Commissione ritiene che, a differenza della situazione attuale, gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della redazione e dell'aggiornamento delle informazioni sui laboratori nazionali di riferimento riconosciuti e su altri laboratori riconosciuti. Comunque, stando alla proposta attuale, la Commissione continuerà ad essere responsabile della redazione e pubblicazione di informazioni sui laboratori riconosciuti dei paesi terzi. Infine, si propongono misure transitorie per garantire la continuità dei test sierologici per il vaccino antirabbico (4).

3.   Osservazioni generali

3.1

La legislazione veterinaria e zootecnica è eccezionalmente complessa e vasta: essa infatti è stata elaborata progressivamente per far fronte ai nuovi sviluppi, alla natura complessa delle malattie interessate e alla necessità di garantire prevenzione e controllo. La comparsa e la diffusione di malattie contagiose degli animali da produzione può avere conseguenze molto importanti sul piano economico e sociale. Per questo motivo è essenziale che la legislazione e l'amministrazione funzionino al meglio. A questo si aggiunge un aumento del rischio a livello mondiale a causa della crescita costante della popolazione e della pressione sugli allevamenti di animali da produzione, nonché dell'intensificarsi degli scambi e dei contatti a livello internazionale, come pure dei cambiamenti climatici, che modificano la diffusione geografica delle malattie.

3.2

Il CESE ravvisa quindi un evidente bisogno di agire quanto prima per semplificare e armonizzare le regole per la redazione, l'aggiornamento, la trasmissione e la pubblicazione delle informazioni. Tuttavia, secondo il CESE, l'obiettivo auspicato può essere raggiunto in maniera più rapida e molto più semplice eliminando dagli atti legislativi interessati le disposizioni esistenti in materia di raccolta e pubblicazione delle informazioni e sostituendole con uno strumento giuridico unico che dia alla Commissione la base giuridica e le competenze necessarie per iniziare ad occuparsi della semplificazione e dell'armonizzazione il più rapidamente possibile, applicando la procedura di regolamentazione. Ciò produce lo stesso risultato, senza la necessità dei tempi lunghi necessari per la trasposizione amministrativa nella legislazione degli Stati membri e per le pratiche amministrative.

3.3

L'attuale proposta della Commissione prevede infatti l'introduzione di nuove disposizioni in ciascuno dei 21 atti legislativi, riferendosi più volte a nuove disposizioni, che a loro volta rimandano all'applicazione della procedura di regolamentazione. Sembra un approccio inutilmente complesso: le norme procedurali vengono prima specificate attraverso riferimenti presenti in ognuno dei 21 atti legislativi, e poi si aspettano le norme di attuazione al livello della legislazione e dell'amministrazione nazionali dei 30 Stati del SEE (Spazio economico europeo). Solo al termine di questo processo la Commissione ha il mandato richiesto per l'attuazione, e può iniziare il vero lavoro di redazione delle norme comuni, applicando la procedura di regolamentazione.

3.4

Ciò è tanto più importante se si considerano il desiderio, generale ed esplicito, di una legislazione più semplice e più chiara in tutta l'UE, nonché la proposta, avanzata dalla stessa Commissione, di elaborare un programma legislativo comune in campo veterinario, in congiunzione con la nuova strategia per la salute degli animali, mirante a consolidare la legislazione UE in campo veterinario e zootecnico (5). Sarebbe più rapido e più semplice sostituire direttamente le regole esistenti e conferire alla Commissione, attraverso l'adozione di un atto giuridico specifico, il mandato di cui ha bisogno per cominciare a lavorare al più presto, senza aspettare l'introduzione delle norme modificate nel quadro della trasposizione nazionale dei 21 atti legislativi interessati, con tutti i ritardi e le complicazioni amministrative che ne conseguono.

3.5

Il CESE ritiene pertanto che il Consiglio e la Commissione debbano cogliere l'opportunità per ricorrere al quadro legislativo comune in programma per questo settore. In caso contrario le disposizioni dovranno essere nuovamente rivedute all'atto del consolidamento della legislazione, con le complicazioni amministrative che ciò comporterebbe per gli Stati membri, che ancora una volta dovrebbero rivedere la legislazione e le pratiche amministrative.

4.   Osservazioni specifiche

4.1

Nella proposta, la Commissione usa ripetutamente l'espressione «redazione degli elenchi», che fa pensare che si tratti di una scelta terminologica concordata. In realtà la proposta verte essenzialmente sulle procedure per la redazione, l'aggiornamento, la trasmissione e la pubblicazione delle informazioni in materia, nonché sulla definizione del modello di formato per la presentazione di queste informazioni, aspetti che vanno definiti attraverso la procedura di regolamentazione.

4.2

Per far sì che le informazioni contenute nei siti internet degli Stati membri siano più facilmente accessibili e comprensibili a tutti, la Commissione dovrebbe cominciare quanto prima a mettere a punto gli aspetti tecnici e il modello di formato. È inoltre importante spiegare e chiarire come si può accedere alle informazioni redatte e aggiornate dagli Stati membri partendo dal sito internet della Commissione. In caso contrario si rischia che gli Stati membri continuino a presentare le informazioni in formati diversi, rendendone difficile l'uso pratico alle autorità e agli altri interessati.

4.3

È inoltre necessario precisare le procedure relative al riconoscimento dei centri di raccolta, nonché all'aggiornamento delle informazioni sui centri di raccolta riconosciuti. L'incertezza sulla conformità con le norme in materia di scarico degli animali durante trasporti su lunga distanza è dovuta al fatto che le informazioni sui centri di raccolta utilizzabili sono incomplete. Pertanto, le norme risultano spesso fuorvianti quanto al tipo e al numero di capi di bestiame che possono essere ospitati nei centri di raccolta.

4.4

La proposta della Commissione di consentire agli Stati membri di riconoscere i laboratori di riferimento non viene motivata. Ciò è presumibilmente dovuto all'intento di ridurre il lavoro per la Commissione, nonché di obbligare gli Stati membri a condividere questa responsabilità. È comunque necessario precisare quanto prima i requisiti che i laboratori nazionali di riferimento dovranno soddisfare per quanto riguarda, tra l'altro, le norme internazionali per gli impianti di laboratorio, nonché la garanzia di qualità e i metodi.

Bruxelles, 29 maggio 2008

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Tra queste figurano:

Laboratori statali responsabili delle questioni relative alle malattie gravi e contagiose degli animali da produzione (controllo, metodi di verifica, capacità d'intervento, uso dei reagenti, test sui vaccini, ecc.),

centri di raccolta dello sperma bovino e suino, centri di stoccaggio dello sperma, banche del seme, raccolta degli embrioni o produzione degli embrioni,

organizzazioni e associazioni di allevatori ufficialmente autorizzati a redigere o a conservare i registri genealogici,

tutti i tipi di centri di raccolta autorizzati per bovini, suini, caprini e ovini, e allevamenti di pollame,

commercio autorizzato e impianti registrati, ad uso dei commercianti nell'esercizio delle loro attività.

(2)  La procedura di regolamentazione si basa sugli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(3)  Direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE, 2005/94/CE e decisione 2000/258/CE.

(4)  Decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per stabilire i criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici, fra cui anche i test che possono sostituire l'attuale test di immunofluorescenza (test IF) o le disposizioni nazionali.

(5)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013): «Prevenire è meglio che curare», COM(2007) 539 def.