29.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 192/1


PARERE N. 2/2008

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità

(2008/C 192/01)

LA CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 248, paragrafo 4, secondo comma, e l’articolo 279, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 160  C, paragrafo 4, e l’articolo 183,

vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (1),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (3),

visti i pareri precedentemente adottati dalla Corte dei conti relativi al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, in particolare il parere n. 2/2006 su una proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (4),

vista la richiesta di parere, presentata dal Consiglio alla Corte dei conti il 19 maggio 2008, sulla proposta di regolamento del Consiglio (5) che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 (6) recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (7),

considerando che il Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999 aveva concluso (8), tra l’altro, che il sistema delle risorse proprie dell’Unione deve essere equo, trasparente, efficace sotto il profilo dei costi, semplice e basato su criteri che rispecchino il più possibile la capacità contributiva di ciascuno Stato membro,

considerando che il Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005 ha raggiunto un accordo (9) in base al quale, tra l’altro, il sistema delle risorse proprie deve essere ispirato all’obiettivo generale di equità e dovrebbe pertanto garantire che nessuno Stato membro si faccia carico di un onere di bilancio eccessivo rispetto alla propria prosperità relativa e che, di conseguenza, tale sistema dovrebbe introdurre disposizioni per determinati Stati membri,

considerando che nel parere n. 2/2006 la Corte ha rilevato che:

a)

non sono stati stabiliti criteri al fine di determinare, in modo obiettivo, se l’onere di bilancio sia eccessivo e quando uno Stato membro debba beneficiare di una correzione;

b)

non vi è alcun meccanismo di monitoraggio per verificare, nel tempo, se l’onere di bilancio continui ad essere eccessivo e se sia ancora giustificato che uno Stato membro benefici della correzione in causa; e

c)

non esiste un meccanismo che permetta ad altri Stati membri, oltre a quelli specificamente menzionati nella proposta, di beneficiare di una correzione,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

I.   INTRODUZIONE

1.

La proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 aggiorna le norme previste per l’applicazione della nuova decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità, in particolare:

a)

l’eliminazione della distinzione tra dazi agricoli e dazi all’importazione;

b)

l’inclusione delle riduzioni lorde per i Paesi Bassi e la Svezia nei rispettivi contributi annuali basati sull’RNL nel periodo 2007-2013.

2.

La proposta della Commissione tiene inoltre conto dell’evoluzione della normativa comunitaria dopo le ultime modifiche introdotte dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004. Gli elementi principali riguardano:

a)

i riferimenti al PNL/RNL;

b)

i riferimenti al FEAOG-Garanzia (10)/FEAGA;

c)

la riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti e la riserva per gli aiuti d’urgenza;

d)

la gestione efficiente della contabilizzazione delle risorse proprie; e

e)

il consolidamento dell’articolo 10.

3.

La proposta di regolamento e la decisione 2007/436/CE, Euratom dovrebbero entrare in vigore dopo l’adozione della decisione da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, con effetto retroattivo al 1o gennaio 2007.

II.   OSSERVAZIONI GENERALI

4.

Le preoccupazioni espresse nel parere n. 2/2006 della Corte, relative alle ulteriori complicazioni aggiunte dalla modifica del sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, non sono state prese in considerazione nella decisione 2007/436/CE, Euratom. La Corte aveva concluso che detta decisione si allontanava ancora di più da un sistema di risorse proprie basato su meccanismi chiari e generalizzati, avvicinandosi a un sistema di contributi nazionali negoziati caso per caso per ciascuno Stato.

5.

Inoltre, il parere invitava la Commissione a riconsiderare la forma giuridica del documento che stabilisce le modalità di calcolo, finanziamento, versamento e iscrizione in bilancio della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito. La Corte considera che la proposta della Commissione in esame avrebbe dovuto comprendere tali modalità.

6.

In generale, le modifiche proposte dalla Commissione nel documento COM(2008) 223 def. aggiornano le disposizioni per l'applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom.

7.

La Corte giudica favorevolmente le altre modifiche proposte, intese ad aggiornare riferimenti, condizioni e norme nei settori del PNL/RNL, del FEAOG/FEAGA e delle riserve (relative alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti e per gli aiuti d’urgenza) e a fornire un testo rivisto e consolidato dell’articolo 10. Condivide inoltre le nuove disposizioni proposte tese a migliorare la gestione della contabilizzazione delle risorse proprie da parte della Commissione.

III.   OSSERVAZIONI SPECIFICHE

8.

L’articolo 1, punto 4, della proposta della Commissione prevede di sostituire l’articolo 3, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 con un nuovo testo concernente la conservazione dei documenti giustificativi relativi alle procedure e alle basi statistiche di cui al regolamento RNL (11). Il testo precedente comprendeva la stessa norma anche per le risorse IVA e, secondo la Corte, tale formulazione dovrebbe essere mantenuta.

9.

In tutto il testo della proposta della Commissione (12), la «correzione a favore del Regno Unito» è denominata «correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio», ad eccezione dell’articolo 1, punto 6, che introduce una modifica dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), che fa riferimento alla «correzione accordata al Regno Unito». Tale formulazione dovrebbe essere modificata per garantire la coerenza del testo.

10.

L’articolo 1, punto 8, della proposta della Commissione introduce una versione consolidata dell’articolo 10. L’articolo 10, paragrafo 9, della proposta concerne la riduzione lorda concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia, introdotta dalla decisione 2007/436/CE, Euratom. Nella seconda frase, è stabilito che non vi sarà alcuna revisione del finanziamento di detta riduzione lorda in caso di modifiche successive della cifra dell’RNL. La Corte comprende che tale assenza di revisione ulteriore possa essere giustificata sulla base dell’efficacia sotto il profilo dei costi, ma considera che in principio non è conforme all’obiettivo di equità, invocato in varie occasioni dal Consiglio europeo.

11.

Come nel precedente sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, l’articolo 2, paragrafo 7, della decisione 2007/436/CE, Euratom stabilisce che qualora modifiche del sistema europeo dei conti (13) (SEC 95) determinassero cambiamenti significativi dell’RNL fornito dalla Commissione, il Consiglio, dopo aver consultato il Parlamento europeo, decide se tali modifiche sono applicabili ai fini delle risorse proprie. La stessa decisione ha introdotto un nuovo articolo 3, paragrafo 3, che dispone che nell’ipotesi di applicazione effettiva di tali modifiche, i massimali per gli stanziamenti annuali per pagamenti e per impegni sono ricalcolati sulla base di una formula specifica (14). Per permettere l’applicazione coerente di tali norme, in caso di revisioni ulteriori del SEC 95, la Corte propone che siano incluse nella modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 disposizioni di applicazione che stabiliscano i principi in base ai quali definire la nozione di «cambiamenti significativi».

Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti a Lussemburgo, nella riunione del 3 luglio 2008.

Per la Corte dei conti

Vítor Manuel DA SILVA CALDEIRA

Presidente


(1)  GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1.

(4)  GU C 203 del 25.8.2006, pag. 50.

(5)  COM(2008) 223 def. del 29 aprile 2008.

(6)  GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 (GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1).

(7)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

(8)  Cfr. Bollettino UE 3-1999.

(9)  Cfr. paragrafo 6 delle conclusioni della presidenza (documento del Consiglio 15914/1/05, REV 1, CONCL 3 del 30 gennaio 2006) in cui si fa riferimento al documento del Consiglio 15915/05 Cadrefin 268 del 19 dicembre 2005, in particolare al paragrafo 77.

(10)  Sono stati inoltre soppressi i riferimenti alla riserva monetaria FEAOG, in quanto tale riserva era destinata ad essere utilizzata nel periodo 2000-2002.

(11)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («regolamento RNL») (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).

(12)  Questa osservazione non è applicabile alle versioni linguistiche tedesca e italiana.

(13)  Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1392/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 1).

(14)  Il nuovo calcolo di tali massimali è previsto anche nella decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio (GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42). Esso è tuttavia applicabile alle modificazioni del SEC 95 che diano luogo a variazioni del livello dell’RNL (senza includere il termine «significative»).