26.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/6


Relazione finale del consigliere auditore nel caso COMP/M.3848 — Sea-Invest/EMO EKOM

(redatta ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

(2007/C 251/07)

Il 24 febbraio 2006 la Commissione ha ricevuto, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (il regolamento sulle concentrazioni), la notificazione di un progetto di concentrazione in seguito alla quale l'impresa Sea-Invest N.V. acquisisce, mediante l'acquisto del pacchetto azionario, il controllo congiunto delle imprese Massagoed-Overslagsbedrijf B.V. e Erts- en Kolen Overslagsbedrijf B.V. (EMO-EKOM). Successivamente alla transazione, il controllo congiunto di EMO-EKOM sarà detenuto da Sea-Invest N.V., Thyssen-Krupp Veerhaven B.V., H.E.S. Beheer N.V e Manufrance B.V.

Con decisione del 31 marzo 2006 la Commissione ha constatato che la transazione suscitava seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE. Essa ha quindi avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni. Il 3 maggio 2006 la Commissione ha deciso di prorogare il procedimento di 20 giorni lavorativi ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento sulle concentrazioni.

Il 4 aprile 2006 è stato accordato a Sea-Invest, su sua richiesta, l'accesso a taluni «documenti chiave» nel fascicolo della Commissione conformemente al capitolo 7, punto 2, della nota della Commissione sulle «migliori pratiche nella condotta di procedimenti CE di controllo delle concentrazioni».

Al termine di un'approfondita indagine di mercato i servizi competenti della Commissione hanno ritenuto che i seri dubbi erano stati dissipati e che la transazione proposta non ostacolerà in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di questo. Di conseguenza non è stata inviata alle parti alcuna comunicazione di obiezioni.

Il Consigliere auditore non ha ricevuto alcuna richiesta dalle parti o da terzi interessati. Il caso non dà luogo a particolari osservazioni per quanto concerne il diritto al contraddittorio.

Bruxelles, 26 luglio 2006.

Serge DURANDE