|
28.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 176/8 |
Relazione finale del consigliere auditore nel caso COMP/F/38.456 — Bitume (Paesi Bassi)
(redatto ai sensi dell'articolo 15 della decisione della Commissione 2001/462/CE, CECA, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)
(2007/C 176/07)
Il progetto di decisione dà adito alle seguenti osservazioni.
La comunicazione degli addebiti ha individuato un'infrazione all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE sia per quanto concerne le vendite che gli acquisti di bitume. Durante un certo numero di anni le vendite e gli acquisti di bitume stradale nei Paesi Bassi hanno formato oggetto di un'intesa che ha funzionato sia tra i fornitori di bitume, che tra gli acquirenti più importanti (le grandi imprese di costruzione stradale nei Paesi Bassi) nonché tra questi due gruppi d'imprese. Secondo la comunicazione degli addebiti, l'intesa aveva per oggetto la fissazione delle componenti del prezzo (prezzo lordo e sconti) del bitume nonché la ripartizione delle forniture. Per facilitare e controllare il rispetto degli accordi in questione, avvenivano scambi d'informazioni concernenti prezzi, il volume delle forniture e le quote di mercato.
Il 19 ottobre 2004 è stata inviata una comunicazione degli addebiti ai fornitori di bitume (AB Nynäs Petroleum, Nynäs Belgium AB, BP plc, BP Nederland BV, BP Refining & Petrochemicals GmbH, Esha Holding BV, Smid & Hollander BV, Esha Port Services Amsterdam BV, Exxon Mobil Corporation, ExxonMobil Petroleum, Chemicals BVBA, Esso Nederland BV, Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij NV, Shell Transport and Trading Company plc, Shell Petroleum NV, Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV, Kuwait Petroleum Corporation, Kuwait Petroleum International, Kuwait Petroleum (Nederland) BV, Sideron Industrial Development BV, Klöckner Bitumen BV, Total SA, Total Nederland) e agli acquirenti di bitume (Ballast Nedam NV, Ballast Nedam Infra BV, Dura Vermeer Groep NV, Dura Vermeer Infra BV, Vermeer Infrastructuur BV, Heijmans NV, Heijmans Infrastructuur BV, Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans BV, Koninklijke BAM Groep NV, BAM NBM Wegenbouw BV, HBG Civiel BV, Koninklijke Volker Wessels Stevin NV, Volker Wessels Stevin Infra BV e Koninklijke Wegenbouw Stevin BVNV, Wintershall AG).
Le imprese hanno avuto accesso al fascicolo dell'inchiesta della Commissione mediante copia su CD-ROM che è stata loro inviata il 19 ottobre 2004, nonché di un secondo CD-ROM inviato il 21 aprile 2005.
La comunicazione degli addebiti fissava alle imprese un termine di due mesi per replicarvi. La Commissione ha ricevuto varie richieste di proroga del termine motivate da questioni relative all'accesso al fascicolo. Tali richieste evidenziavano vari problemi in materia di accesso, in particolare per quanto riguarda la riservatezza di talune informazioni. Di conseguenza ho dovuto sospendere i termini della procedura per circa quattro mesi in modo da garantire che il diritto delle parti di essere sentite fosse pienamente rispettato.
I destinatari della comunicazione degli addebiti hanno tutti risposto entro il termine stabilito, ad eccezione di talune imprese che hanno dichiarato fallimento e non hanno risposto alla comunicazione degli addebiti né hanno chiesto di partecipare all'audizione.
Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 773/2004 (1), le altre parti hanno per lo più chiesto un'audizione formale, che si è svolta il 15 e il 16 giugno 2005.
L'audizione ha rivelato la necessità di chiarire un'interpretazione data dalla comunicazione degli addebiti del processo di fissazione dei prezzi (nozione di prezzo lordo). A tale riguardo, il 25 gennaio 2005 è stata inviata una lettera a tutte le parti. Le parti hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni su tali chiarimenti qualora non lo avessero già fatto precedentemente. La maggior parte delle imprese che avevano formulato osservazioni su tali precisazioni hanno risposto che queste ultime non modificavano affatto la loro risposta iniziale alla comunicazione degli addebiti.
Tutte le parti hanno peraltro avuto accesso il 14 luglio 2005 e il 25 maggio 2006 a nuovi documenti del fascicolo della Commissione, che erano loro pervenuti in seguito all'audizione.
La lettera del 24 maggio 2006 ha del pari permesso alle parti di avere accesso ad altri elementi del fascicolo della Commissione che quest'ultima intendeva utilizzare nella decisione finale. Alcune parti hanno criticato l'imprecisione circa l'eventuale utilizzazione di tali informazioni complementari per corroborare alcune conclusioni della comunicazione degli addebiti. Dopo avere esaminato i documenti, ritengo che le parti fossero ragionevolmente in grado di dedurre le conclusioni che la Commissione avrebbe potuto trarre dai documenti in questione, tanto più che la lettera della Commissione del 24 maggio 2006 precisava che i documenti sarebbero stati utilizzati per corroborare la descrizione degli eventi nella decisione finale. Ciò è avvenuto conformemente alla giurisprudenza TACA (T-191/98).
Alla luce delle risposte fornite dalle parti alla comunicazione degli addebiti e delle dichiarazioni rilasciate nel corso dell'audizione, l'infrazione di cui al progetto di decisione finale è stata parzialmente ridotta rispetto a quella descritta nella comunicazione degli addebiti.
In primo luogo, le accuse concernenti ExxonMobil sono state abbandonate per mancanza di elementi di prova sufficienti. Nel corso dell'audizione è emerso che talune accuse formulate da Kuwait Petroleum e Nynäs nei confronti di ExxonMobil, esigevano una verifica. Nelle loro risposte scritte alle domande complementari della Commissione, le società in questione non sono state in grado di mantenere le loro accuse quanto al fatto preciso di stabilire se ExxonMobil fosse a conoscenza dell'intesa e se vi avesse partecipato. ExxonMobil non è destinataria del presente progetto di decisione.
In secondo luogo, l'addebito secondo il quale erano avvenuti scambi di informazioni illecite sulla ripartizione delle forniture e sul trattamento da riservare ad una nuova potenziale concorrenza è stato abbandonato.
Infine, la Commissione ha anche precisato il progetto di decisione su due altri punti inizialmente citati nella comunicazione degli addebiti:
|
— |
l'analisi dei prezzi e degli sconti, che figurava nella comunicazione degli addebiti e che ha servito da prova complementare per mettere in luce all'esistenza degli accordi, è stata abbandonata. L'esistenza degli accordi in materia di prezzi e di sconti è tuttavia attestata dalle riunioni dell'intesa. |
|
— |
La durata dell'infrazione è stata ridotta e attualmente riguarda il periodo compreso tra il 1o aprile 1994 e il 15 aprile 2002 (anziché il periodo dal 18 aprile 1992 al 31 dicembre 2002). |
Ritengo altresì che il progetto di decisione non riguardi gli addebiti nei confronti dei quali le parti hanno avuto la possibilità di far conoscere i loro punti di vista. Ritengo che nella fattispecie il diritto al contraddittorio sia stato rispettato.
Bruxelles, 4 settembre 2006
Serge DURANDE
(1) GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.