13.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/4


Relazione finale del consigliere auditore nel caso COMP/M.4215 — Glatfelter/Crompton Assets

[redatta ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione della Commissione (2001/462/CE, CECA), del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21]

(2007/C 131/04)

Il 4 aprile 2006 la Germania ha chiesto alla Commissione un rinvio del caso ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (regolamento sulle concentrazioni). Conformemente all'articolo 22, paragrafo 2 del medesimo regolamento, la Commissione ha informato della richiesta le autorità competenti degli Stati membri e le imprese interessate. Alla richiesta di rinvio ha aderito il Regno Unito. Il 15 maggio 2006 la Commissione ha deciso di accettare la richiesta di esaminare la concentrazione e ne ha informato gli Stati membri e le imprese interessate.

Successivamente, il 16 agosto 2006, la Commissione ha ricevuto una notificazione del progetto di concentrazione in base al quale P.H. Glatfelter Company acquisisce mediante acquisto di attivi il controllo di Lydney Business di J.R. Crompton Ltd posta in amministrazione controllata.

Dopo aver esaminato la notificazione, la Commissione ha concluso che la transazione notificata rientra nell'ambito del regolamento sulle concentrazioni e solleva seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE. Di conseguenza, il 20 settembre 2006 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento sulle concentrazioni.

Al termine di un'approfondita indagine di mercato effettuata dai suoi servizi la Commissione ha concluso che la transazione proposta non ostacolerà in modo significativo la concorrenza nel mercato comune o in una parte sostanziale di questo, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, ed è quindi compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE. Di conseguenza alle parti non è stata inviata alcuna comunicazione di obiezioni.

Il consigliere auditore non ha ricevuto alcuna richiesta dalle parti o da terzi interessati. Il caso non dà luogo a particolari osservazioni per quanto concerne il diritto al contraddittorio.

Bruxelles, 7 dicembre 2006.

Karen WILLIAMS