29.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/27


AIUTO DI STATO — GERMANIA

Aiuto di Stato C 24/07 (ex NN 71/06) — Aiuto di Stato a Flughafen Lübeck GmbH e Ryanair

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 287/07)

Con la lettera del 10 luglio 2007 — riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi — la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale dell'Energia e dei trasporti

Direzione A — Affari generali

DM 28, 6/109

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 41 04

Dette osservazioni saranno comunicate alla Germania. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

—   Descrizione degli aiuti nei cui confronti la Commissione avvia il procedimento:

Il caso riguarda talune relazioni di affari che possono sollevare questioni rivelanti in materia di aiuti di Stato in relazione all'aeroporto di Lübeck Blankensee, di natura diversa a seconda delle parti interessate.

Eventuali aiuti di Stato a Flughafen Lübeck GmbH (il gestore dell'aeroporto) per la gestione dell'aeroporto: La città anseatica di Lubecca sembra aver finanziato la gestione dell'aeroporto mediante strumenti diversi, più precisamente un contratto di trasferimento delle perdite, un contratto di locazione favorevole e garanzie.

Eventuali aiuti di Stato a Flughafen Lübeck GmbH mediante finanziamento delle infrastrutture: Il Land dello Schleswig-Holstein, tramite la città anseatica di Lubecca, ha concesso finanziamenti a Flughafen Lübeck GmbH per taluni investimenti in infrastrutture all'aeroporto di Lubecca [in particolare la realizzazione di un Sistema di Atterraggio Strumentale di categoria II (ILS Cat II)].

Eventuali aiuti di Stato a Infratil nel contesto della privatizzazione di Flughafen Lübeck GmbH: Flughafen Lübeck GmbH è stato «privatizzato», poiché il 90 % delle sue quote è stato venduto dalla città anseatica di Lubecca a Infratil, un gestore di infrastrutture neozelandese.

Eventuali aiuti di Stato a Ryanair: I rapporti fra Flughafen Lübeck GmbH e la compagnia aerea a basso costo Ryanair hanno forse consentito a quest'ultima di beneficiare di aiuti di Stato sotto forma di tasse di atterraggio, tasse passeggeri o tasse combinate scorrette, e di un accordo in materia di commercializzazione.

—   Valutazione degli aiuti:

La Commissione è giunta alla conclusione che la privatizzazione di Flughafen Lübeck GmbH possa essere avvenuta in conformità degli orientamenti applicabili della Commissione e che non si sia quindi in presenza di aiuti di Stato. In questa fase, tuttavia, essa non può stabilire con certezza se il prezzo versato da Infratil era il prezzo di mercato.

La Commissione è giunta alla conclusione che le altre tre misure si configurano probabilmente come aiuti di Stato.

Compatibilità degli aiuti alla luce di questa base giuridica, con presentazione dei dubbi della Commissione e riferimenti precisi alle disposizioni specifiche dei pertinenti orientamenti/discipline

Gli aiuti al funzionamento concessi a Flughafen Lübeck GmbH sono stati valutati ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, e articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Al momento la Commissione nutre forti dubbi che essi possano essere considerati compatibili con il mercato comune in quanto non sembra essere applicabile alcuna delle eccezioni al divieto generale degli aiuti di Stato.

Gli aiuti agli investimenti concessi a Flughafen Lübeck GmbH potrebbero essere dichiarati compatibili sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), e degli orientamenti della Commissione del 2005 per gli aiuti di Stato a favore degli aeroporti regionali, se sono soddisfatte tutte le condizioni ivi contenute. Le condizioni sono le seguenti:

la costruzione e il funzionamento dell'infrastruttura soddisfano un obiettivo di interesse generale chiaramente definito (sviluppo regionale, accessibilità, ecc.),

l'infrastruttura è necessaria e proporzionata all'obiettivo perseguito,

l'infrastruttura offre prospettive soddisfacenti di utilizzo a medio termine, in particolare in relazione all'uso delle infrastrutture esistenti,

l'accesso all'infrastruttura è aperto a tutti gli utenti potenziali in modo paritario e non discriminatorio,

lo sviluppo degli scambi non è compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

In questa fase la Commissione nutre dubbi quanto al rispetto di alcuna di tali condizioni.

È improbabile che gli aiuti di Stato nel contesto di una privatizzazione siano compatibili con il mercato comune, se emergesse che il prezzo pagato di Infratil è stato inferiore al prezzo di mercato, in quanto non sembra applicarsi alcuno dei motivi di compatibilità.

Gli aiuti al funzionamento a favore di Ryanair potrebbero essere dichiarati compatibili con il mercato comune se sono soddisfatte le condizioni stabilite per l'autorizzazione degli aiuti all'avviamento contenute negli orientamenti della Commissione del 2005 per gli aiuti di Stato a favore degli aeroporti regionali. La Commissione nutre dubbi quanto al rispetto delle condizioni seguenti:

Apertura di nuove rotte: le autorità tedesche non hanno dimostrato che l'aiuto sia limitato alle nuove rotte.

Redditività e degressività: le autorità tedesche non hanno dimostrato che l'aiuto sia limitato alle nuove rotte, né che esso sia degressivo.

Aiuto connesso ai costi di avviamento: le autorità tedesche non hanno dimostrato che l'aiuto sia limitato ai costi di avviamento.

Pubblicità e non discriminazione: le autorità tedesche non hanno dimostrato che l'aiuto sia stato pubblicizzato e che sia disponibile su base non discriminatoria.

A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (1), tutti gli aiuti illegali possono formare oggetto di recupero presso il beneficiario.


(1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.