8.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 210/5


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di filati testurizzati di poliesteri («FTP») originari dell'India

(2007/C 210/04)

La Commissione ha deciso, di propria iniziativa, di avviare un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (1), limitato al livello di sovvenzioni di cui beneficiano alcuni produttori esportatori indiani.

1.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da filati testurizzati di poliesteri («FTP») originari dell'India («prodotto in esame»), attualmente classificabili nel codice NC 5402 33 00. Tale codice viene indicato a titolo puramente informativo.

2.   Misure esistenti

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 2094/2002 del Consiglio (2) relativo alle importazioni di filati testurizzati di poliesteri («FTP») originari dell'India.

3.   Motivazione del riesame

La Commissione dispone di elementi di prova prima facie sufficienti per ritenere che, in relazione alle sovvenzioni, le circostanze che hanno determinato l'istituzione delle misure siano mutate e che tale evoluzione abbia carattere permanente.

In effetti i vantaggi derivanti dai due sistemi di sovvenzione, il credito di dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — «DEPBS») e l'esenzione dall'imposta sul reddito a norma della sezione 80 HHC della legge relativa all'imposta sul reddito (Income Tax Exemption under Section 80 HHC della Income Tax Act — «ITES») sembrano essere notevolmente diminuiti. Tale calo è legato alla modifica della legislazione indiana di base alla quale questi sistemi fanno riferimento.

Il livello di sovvenzione è quindi probabilmente diminuito per le società che sono oggetto di misure fondate interamente o in parte sui vantaggi derivanti da uno dei due sistemi, o da entrambi, durante il periodo dell'inchiesta relativo al procedimento che ha portato a determinare il livello delle misure in vigore.

Ne deriva che il livello delle misure di cui al paragrafo precedente, applicato all'importazione del prodotto in esame, potrebbe non essere più necessario per bilanciare le attuali sovvenzioni. È pertanto opportuno un riesame delle misure relative alle società interessate.

Tra tali società rientrano quelle indicate nell'allegato e qualsiasi altro produttore del prodotto in esame che si manifesterà alla Commissione entro il termine fissato al successivo punto 5, lettera b), sottopunto i), e dimostri, entro lo stesso termine, che 1) ha tratto vantaggi da uno o da entrambi i sistemi sopra descritti durante il periodo dell'inchiesta relativo al procedimento che ha portato a determinare il livello delle misure di cui è oggetto (1o ottobre 2000-30 settembre 2001) e che 2) dati i mutamenti strutturali di tali sistemi, i vantaggi derivanti dagli stessi sono diminuiti.

Inoltre, se dall'inchiesta di riesame o da elementi di prova prima facie, forniti da una parte interessata entro il termine di cui al punto 5, lettera b), sottopunto i), emerge che esportatori del prodotto in esame interessati dall'attuale riesame beneficiano di sistemi di sovvenzione diversi da quelli sopra descritti, nel contesto del presente riesame è possibile effettuare anche un'inchiesta su tali sistemi.

Nella misura in cui i margini di sovvenzione modificati derivanti dalla presente inchiesta potrebbero incidere sulle misure applicabili alle società che hanno collaborato all'inchiesta che ha determinato il livello delle misure e/o sulla misura residua applicabile a tutte le altre società, tali tassi potranno essere modificati di conseguenza.

Va osservato che per le società che sono oggetto sia di misure antidumping che di misure compensative, in caso di modifica delle misure compensative le misure antidumping potrebbero essere adattate di conseguenza.

4.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura ex officio di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 19 del regolamento di base.

L'inchiesta valuterà la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure in vigore nei confronti delle società che hanno beneficiato di uno o di entrambi i sistemi di sovvenzione sopra descritti, e, per tali società, le misure relative ad altri sistemi per i quali sono stati forniti sufficienti elementi di prova come indicato al sesto paragrafo del precedente punto 3. L'inchiesta valuterà inoltre la necessità, legata ai risultati della presente inchiesta, di modificare le misure applicabili ad altre società che hanno collaborato all'inchiesta che ha determinato il livello delle misure in vigore e/o la misura residua applicabile a tutte le altre società.

a)   Campionamento

Dato il numero delle parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.

i)   Campionamento dei produttori esportatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori, o i loro rappresentanti sono invitati a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 5, lettera b), sottopunto i), e nel formato indicato al punto 6:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e persona da contattare,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite all'esportazione del prodotto in esame effettuate verso la Comunità tra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate nel mercato interno tra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007,

eventuale richiesta di un tasso di sovvenzione individuale (riservato esclusivamente ai produttori) (3),

descrizione dettagliata delle attività della società relative alla produzione del prodotto in esame, volume di produzione, in tonnellate, del prodotto in esame, capacità produttiva e investimenti in capacità produttiva nel periodo tra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007,

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (nel mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

eventuali vantaggi ottenuti dalla società a norma del DEPBS e/o dell'ITES i) durante il periodo dell'inchiesta relativo al procedimento che ha portato a determinare il livello delle misure di cui è attualmente oggetto (1o ottobre 2000-30 settembre 2001) e/o ii) nel periodo compreso tra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se la società viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società dichiara di non essere disponibile a un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 7 del presente avviso.

Per ottenere le informazioni che ritiene necessarie alla selezione del campione dei produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori esportatori.

ii)   Selezione definitiva del campione

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al punto 5, lettera b), sottopunto ii).

La Commissione intende effettuare la selezione definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a farne parte.

Le società incluse nel campione devono rispondere a un questionario entro il termine fissato al punto 5, lettera b), sottopunto iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione la Commissione baserà le proprie conclusioni sui dati disponibili a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, e dell'articolo 28 del regolamento di base. Come indicato al punto 7, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.

b)   Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alle società incluse nel campione e alle autorità del paese esportatore interessato.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 5, lettera a), sottopunto i).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine fissato al punto 5, lettera a), sottopunto ii), del presente avviso.

5.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi contattando con la Commissione, comunicare le proprie osservazioni, presentare le risposte al questionario (in particolare le autorità del paese esportatore interessato) e fornire qualsiasi altra informazione, comprese quelle indicate al sesto paragrafo del punto 3, entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Si noti che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

ii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b)   Termine specifico per il campionamento

i)

Poiché la Commissione intende consultare, entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, le parti interessate disposte a essere inserite nel campione in merito alla selezione definitiva dello stesso, le informazioni di cui al punto 4, lettera a), sottopunto i), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)

Tutte le altre informazioni pertinenti per la selezione del campione, di cui al punto 4, lettera a), sottopunto ii), devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

6.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate vanno formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in via riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (5) e, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata recante la dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale per il Commercio

Direzione H

Ufficio: J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 295 65 05

7.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base, ai dati disponibili. Qualora una parte interessata non collabori o collabori solo parzialmente, e vengano utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che si sarebbero potute raggiungere se la parte avesse collaborato.

8.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Altri riesami intermedi a norma dell'articolo 19 del regolamento di base

L'ambito del presente riesame è quello definito al precedente punto 4. Le parti che intendano chiedere un riesame sulla base di altri motivi possono farlo conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento di base.

10.   Trattamento dei dati personali

Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6).


(1)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 323 del 28.11.2002, pag. 21.

(3)  I margini individuali possono essere chiesti a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base per le società non incluse nel campione.

(4)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(5)  Questo significa che il documento è destinato esclusivamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento di base e dell'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO

Indo Rama Synthetics Limited, 51-A, Industrial Area, Sector III, Pithampur, 453 001, Dist. Dhar, Madhya Pradesh

Welspun Syntex Limited, Kamani Wadi, 1st floor, 542, Jaganath Shankar Sheth Road, Chira Bazar, Mumbai 400 002