5.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 206/20


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese

(2007/C 206/08)

La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (nel seguito «regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese (nel seguito «paese interessato»), sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 23 luglio 2007 da Ajinomoto Foods Europe S.A.S. (nel seguito «il denunciante»), l'unico produttore nella Comunità europea, che rappresenta il 100 % della produzione comunitaria di glutammato monosodico.

2.   Prodotto

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è il glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese (nel seguito «prodotto in esame»), dichiarato di norma con il codice NC ex 2922 42 00. Il codice NC è indicato a titolo puramente indicativo.

3.   Denuncia di dumping

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunciante ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese a economia di mercato, indicato al successivo punto 5.1, lettera d). La denuncia di dumping si fonda sul confronto tra il valore normale, così calcolato, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

Il margine di dumping così calcolato risulta significativo.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunciante ha presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti che di quota di mercato.

I volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sull'industria comunitaria in termini di quantitativi venduti, di quota di mercato e di livello dei prezzi praticati, incidendo negativamente sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria e occupazionale nell'industria comunitaria.

5.   Procedura

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1.   Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio.

a)   Campionamento

Dato l'alto numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori, o i loro rappresentanti sono invitati a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i), e nel formato indicato al punto 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e persona da contattare,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite all'esportazione del prodotto in esame effettuate verso la Comunità tra il 1o luglio 2006 e il 30 giugno 2007,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate nel mercato interno tra il 1o gennaio 2006 e il 30 giugno 2007,

se la società intenda chiedere l'applicazione di un margine individuale (2) (i margini individuali possono essere chiesti solo dai produttori),

descrizione dettagliata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (3) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (nel mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se la società viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società dichiara di non essere disponibile a un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

Per ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione dei produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori esportatori.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i loro rappresentanti sono invitati a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i) e nel formato indicato al punto 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e persona da contattare,

fatturato complessivo in euro della società tra il 1o luglio 2006 e il 30 giugno 2007,

numero totale di dipendenti,

descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame,

volume in unità e valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario nel periodo dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007 del prodotto in esame importato originario della Repubblica popolare cinese,

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se la società viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società dichiara di non essere disponibile a un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.

iii)   Selezione definitiva del campione

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto ii).

La Commissione intende effettuare la selezione definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a farne parte.

Le società incluse nel campione sono tenute a rispondere al questionario entro il termine fissato al successivo punto 6, lettera b), sottopunto iii) e a collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.

b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

I produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono far pervenire alla Commissione un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto ii) del presente avviso. Essi devono pertanto chiedere un questionario entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto i), del presente avviso. Si informano tuttavia le parti interessate che qualora si proceda a un campionamento dei produttori esportatori, la Commissione può decidere di non concedere loro un margine individuale se il numero di tali produttori esportatori fosse talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto ii), del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto iii).

d)   Selezione del paese a economia di mercato

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Commissione intende scegliere la Tailandia quale paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Si invitano le parti interessate a presentare le loro osservazioni sull'opportunità di tale scelta entro il termine specifico fissato al successivo punto 6, lettera c).

e)   Status di società operante in un'economia di mercato

Per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che, presentando prove sufficienti, affermano di operare in condizioni di economia di mercato, ovvero nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), di tale regolamento. I produttori esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al punto 6, lettera d), del presente avviso. La Commissione invierà formulari a tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e a tutte le associazioni di produttori esportatori citati nella denuncia nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese.

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Se viene provata la presenza di dumping e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se eventuali misure antidumping non siano contrarie all'interesse della Comunità. Per tale motivo l'industria comunitaria, gli importatori e le associazioni che li rappresentano, nonché le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al punto 6, lettera a), sottopunto ii), purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che hanno agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i particolari motivi per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione solo se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario o altri moduli

Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario o altri tipi di moduli quanto prima, e comunque entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al punto 6, lettera b), sottopunto iii).

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b)   Termine specifico per il campionamento

i)

Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), sottopunti i) e ii) devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla composizione definitiva dello stesso, entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)

Tutte le altre informazioni pertinenti per la selezione del campione, di cui al punto 5.1, lettera a), sottopunto iii), devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

c)   Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta della Tailandia che, come risulta dal punto 5.1, lettera d), viene preso in considerazione quale paese terzo ad economia di mercato per determinare il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

d)   Termine specifico per presentare richieste relative allo status di società operante in condizioni di economia di mercato e/o di trattamento individuale

Le domande, debitamente motivate, volte a ottenere lo status di società operante in condizioni di economia di mercato (di cui al punto 5.1, lettera e), del presente avviso) e/o il trattamento individuale, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto, complete di nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata). Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza, fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (5) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale per il Commercio

Direzione H

Ufficio: J-79 4/22

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Omessa collaborazione

Se una parte interessata rifiuta l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunica entro i termini stabiliti oppure ostacola gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Qualora una parte interessata non collabori, o collabori solo parzialmente, e le conclusioni dell'inchiesta si basino perciò, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, sui dati disponibili, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Trattamento dei dati personali

Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6).


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  I margini individuali possono essere chiesti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base per le società non incluse nel campione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base relativo al trattamento individuale nei casi riguardanti i paesi non retti da un'economia di mercato/economie in transizione, e infine ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base per le imprese che chiedono lo status di società operante in condizioni di economia di mercato. È opportuno notare che il trattamento individuale implica una richiesta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, mentre le domande riguardanti lo status di società operante in condizioni di economia di mercato comportano una richiesta ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

(3)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(4)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(5)  Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.