4.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/18 |
Aggiornamento degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)
(2007/C 182/09)
La pubblicazione degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.
Oltre alle pubblicazioni nella GU, sul sito web della Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza è possibile consultare un aggiornamento mensile.
SPAGNA
Sostituzione delle informazioni pubblicate nella GU C 247 del 13.10.2006, pag. 19
L'ordinanza del Ministero della Presidenza PRE/1282/2007 del 10 maggio 2007sui mezzi economici che gli stranieri sono tenuti a comprovare per poter entrare in territorio spagnolo stabilisce l'entità della disponibilità economica di cui devono dimostrare di disporre i cittadini di paesi terzi che desiderano recarsi in territorio spagnolo.
a) |
Per il proprio sostentamento durante il soggiorno in Spagna si richiede un importo in euro equivalente al 10 % del salario minimo nazionale lordo (PER IL 2007: 57,06 EURO), o l'equivalente legale in moneta estera, moltiplicato per il numero di giorni che si intende trascorrere in territorio spagnolo e per il numero di persone che viaggiano a carico dell'interessato. Tale importo sarà comunque pari ad almeno il 90 % del salario minimo nazionale lordo vigente (PER IL 2007: 513,54 EURO), o l'equivalente legale in moneta estera, per persona, indipendentemente dalla durata del soggiorno previsto. |
b) |
Per il rientro nel paese di provenienza o per il transito verso paesi terzi, è necessario comprovare di disporre di biglietto/i nominativi, non trasferibili e chiusi per il mezzo di trasporto che si intende utilizzare. |
Il cittadino straniero deve dimostrare di disporre dei mezzi economici previsti mediante esibizione degli stessi, in caso di denaro contante, o mediante la presentazione di assegni certificati, travellers cheque (assegni turistici), lettere di credito o carte di credito che dovranno essere accompagnate dall'estratto del conto bancario o da un libretto di banca aggiornato (non saranno accettate lettere di istituti di credito né estratti conto via Internet) o qualunque altro strumento che permetta di comprovare inequivocabilmente l'importo disponibile in qualità di credito del conto bancario o della carta di credito di cui sopra.
(1) GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.