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26.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 141/17 |
Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli
(2007/C 141/06)
Numero dell'aiuto: XA 56/07
Stato membro: Spagna
Regione: Comunidad Autónoma de Andalucía
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Subvenciones destinadas a la mejora de la producción y de la calidad de los plantones de hortalizas y de las plantas de vivero, y se efectúa su convocatoria para 2007
Fondamento giuridico: «Proyecto de orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la mejora de la producción y de la calidad de los plantones de hortalizas y de las plantas de vivero, y se efectúa su convocatoria para 2007»
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 2 730 000 EUR
Intensità massima dell'aiuto: Gli investimenti ovvero i lavori approvati potranno essere sovvenzionati fino ad un massimo del 35 % nel caso di: produttori individuali, che si tratti di persone fisiche o di persone giuridiche, organizzazioni di produttori individuali, che si tratti di persone fisiche o di persone giuridiche, che si tratti di organismi pubblici ovvero privati senza personalità giuridica, comunità di beni. Questo limite è portato al 40 % nel caso delle associazioni padronali di produttori (Sociedades Cooperativas Agrarias y Agrupaciones Agrarias de Transformación—Società cooperative agricole e associazioni agricole di trasformazione)
Data di applicazione: Un mese dopo la pubblicazione della normativa sul bollettino ufficiale della Comunità autonoma di Andalusia
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Un anno. La data prevista per il versamento dell'ultima rata è il 31 dicembre 2007
Obiettivo dell'aiuto: Tali sovvenzioni intendono migliorare la qualità della produzione delle piantine di ortaggi e delle piante da vivaio; esse sono destinate ai produttori di piante da vivaio e di piantine di ortaggi e rientrano nella categoria «investimenti nelle aziende agricole» previsti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 .
I punti elencati in appresso definiscono le spese ammissibili a norma dell'articolo 7 del progetto di decreto della Comunità autonoma di Andalusia conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006 .
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a) |
ottenimento di ed esperimenti su nuove varietà, clonazione di specie o di gruppi di specie per le quali sia stata approvata la normativa specifica di certificazione nonché l'impianto di piante madri che rientrino almeno nella categoria certificata delle specie o dei gruppi di specie per le quali sia stata approvata la normativa specifica di certificazione; |
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b) |
laboratori di analisi fitosanitarie e varietali nonché analisi fitosanitarie e varietali realizzate autonomamente o da terzi; |
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c) |
nuovi strumenti di produzione destinati ai vivai (impianti, costruzioni ed attrezzature) nonché miglioramento di impianti, costruzioni e attrezzature già esistenti; |
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d) |
investimenti destinati all'eliminazione e/o al riciclaggio dei residui contaminanti nonché attuazione e certificazione dei programmi di garanzia della qualità conformemente alle norme ISO 9000 e di tutela dell'ambiente conformemente alle norme ISO 14000; |
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e) |
investimenti destinati al miglioramento dal punto di vista fitosanitario degli impianti e delle costruzioni per la produzione di piante da vivaio; |
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f) |
automatizzazione ed informatizzazione degli strumenti di produzione. |
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a) |
impianti e costruzioni destinati al processo produttivo delle piantine di ortaggi nonché miglioramento degli impianti e delle costruzioni già esistenti, in particolare quelli che riguardano la semina, la germinazione, la fertiirrigazione, la climatizzazione e il monitoraggio ambientale; |
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b) |
investimenti destinati al miglioramento dal punto di vista fitosanitario delle costruzioni e degli impianti per la produzione di piantine di ortaggi; |
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c) |
laboratori di analisi fitosanitarie e varietali nonché analisi fitosanitarie e varietali realizzate autonomamente o da terzi; |
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d) |
investimenti destinati all'eliminazione e/o al riciclaggio dei residui contaminanti nonché attuazione e certificazione dei programmi di garanzia della qualità conformemente alle norme ISO 9000 e della tutela dell'ambiente conformemente alle norme ISO 14000; |
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e) |
automatizzazione e informatizzazione degli strumenti di produzione. |
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a) |
diffusione di piantine di ortaggi e di piante da vivaio di categoria «certificata» e relativi studi di mercato; |
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b) |
esperimenti su nuove varietà e clonazione di specie o di gruppi di specie per le quali sia approvata la normativa specifica di certificazione. |
Pertanto non saranno ammissibili le seguenti spese:
Gli investimenti elencati di seguito non sono ammissibili al beneficio delle sovvenzioni di cui al decreto di cui trattasi:
Il progetto di decreto è conforme al disposto dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006
Settore economico: Produzione vegetale: produzione di piante da vivaio e di piantine di ortaggi
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía |
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Tabladilla s/n |
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E-41071 Sevilla |
Sito web: http://www.cap.junta-andalucia.es
Altre informazioni: Con il presente allegato si intende dare applicazione al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), per quanto riguarda la presentazione delle informazioni sintetiche di cui all'articolo 20, paragrafo 1
Directora General de la Producción Agraria
Fdo.: Judit Anda Ugarte
Numero dell'aiuto: XA 57/07
Stato membro: Spagna
Regione: —
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Orden por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de ayudas para reparar los daños causados en uva de mesa por las lluvias generalizadas durante el otoño de 2006 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Fondamento giuridico: «Orden APA/…/2007, de … de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de ayudas para reparar los daños causados en uva de mesa por las lluvias generalizadas durante el otoño de 2006 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia»
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 1 500 000 EUR (nell'anno 2007)
Intensità massima dell'aiuto: L'intensità massima dell'aiuto non supererà l'80 % delle perdite registrate in seguito al fenomeno meteorologico avverso di cui trattasi. L'aiuto sarà calcolato per ogni singola azienda.
Ai fini del calcolo degli aiuti si terrà conto di quanto segue:
Aiuto = Produzione media × prezzo medio × (% dei danni - 20 %)
Ai fini del calcolo dei danni si tiene conto della raccolta effettuato durante l'anno in cui si è verificato il fenomeno meteorologico avverso rispetto alla media dei tre anni precedenti. Pertanto:
La franchigia assoluta del 20 % viene applicata per garantire che il limite massimo dell'aiuto non superi l'80 % delle perdite.
Dall'importo dell'aiuto calcolato si detrarranno le spese garantite dagli enti assicurativi che corrispondono ad altri rischi coperti dall'assicurazione
Data di applicazione: gli aiuti potranno essere concessi a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, entro un termine massimo di sei mesi
Obiettivo dell'aiuto: L'obiettivo degli aiuti consiste nel risarcire i produttori di uva da tavola della Comunità autonoma della regione di Murcia che hanno subito gravi perdite in termini di produzione a causa delle intense piogge abbattutesi nella zona durante il mese di novembre 2006.
La coltivazione di uva da tavola nel 2006 ha subito un ritardo a causa delle condizioni climatiche verificatesi nella zona. Di conseguenza, anche la raccolta è stata effettuata più tardi rispetto alle normali campagne.
Le assicurazioni del settore agricolo offrono garanzie contro il rischio di piogge fino al 31 ottobre, data normale per la vendemmia, ma, in seguito al ritardo di sviluppo della coltivazione al momento delle piogge (primi giorni del mese di novembre) l'uva non era stata ancora raccolta poiché non aveva ancora raggiunto la maturità fisiologica ottimale.
Le intense piogge hanno quindi arrecato ingenti danni alla produzione (fenomeno generalizzato di scoppio degli acini e diffusione di marciume acido e di altri marciumi secondari con presenza di Botrytis c.) che non sono stati presi a carico dalle assicurazioni visto che i danni si sono verificati quando il periodo di garanzia era ormai scaduto. Le polizze assicurative sottoscritte dagli agricoltori non hanno potuto quindi coprire le perdite subite.
È pertanto necessario prevedere aiuti destinati a compensare i danni che le piogge hanno arrecato alla produzione la quale, sebbene fosse assicurata, non ha potuto essere coperta o garantita in alcun altro modo.
Questi aiuti sono stabiliti in virtù del disposto dell'articolo 11, paragrafi 2-6, 9 e 10, del regolamento (CE) n. 1857/2006 intitolato: «Aiuti per le perdite dovute ad avversità atmosferiche»
Settore economico: Il settore al quale sono destinati tali aiuti è quello della produzione di uva da tavola nella Comunità autonoma della regione di Murcia
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), |
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Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
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Miguel Ángel, 23 — 5a planta |
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E-28010 Madrid |
Sito web: enesa@mapya.es
Altre informazioni: —
Madrid, abril de 2007
El Director
Fdo.: Fernando J. Burgaz Moreno
Numero dell'aiuto: XA 58/07
Stato membro: Spagna
Regione: Andalucía
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Subvenciones a las explotaciones del olivar gravemente afectadas por las heladas en los meses de enero, febrero y marzo de 2005, en el marco del Plan especial para la capacidad reproductiva del olivar
Fondamento giuridico: «Orden que modifica la Orden de 20 de noviembre de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las explotaciones del olivar gravemente afectadas por las heladas en los meses de enero, febrero y marzo de 2005, en el marco del Plan especial para la recuperación de la capacidad productiva del olivar, y se efectúa su convocatoria.»
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Piano di aiuti della durata di 3 anni, con le seguenti dotazioni:
Questo bilancio è finanziato nella misura del 50 % dall'amministrazione della stessa Junta de Andalucía (governo regionale) e nella misura del rimanente 50 % dall'amministrazione generale dello Stato
Intensità massima dell'aiuto: Conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del decreto, l'intensità dell'aiuto non dovrà mai superare, inclusivamente in caso di cumulo con altri aiuti pubblici, la percentuale prevista all'articolo 11, paragrafo 2,del regolamento di esenzione (CE) n. 1857/2006, ossia l'80 %.
L'importo annuo degli aiuti compensativi varia a seconda dell'intervento realizzato ed è calcolato in base alla seguente tabella:
Ad ogni modo, l'intensità dell'aiuto non potrà superare l'80 % della riduzione del reddito proveniente dalla vendita dei prodotti causata dalla gelata e, entro i limiti di tale massimale, non potrà superare l'importo di 63 000 EUR in operazioni di rigenerazione su una superficie massima di 7 ha. ovvero l'importo di 6 000 EUR in operazioni di reimpianto su una superficie massima di 3 ha
Data di applicazione: Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Junta de Andalucía. La pubblicazione del decreto è prevista, conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1857/2006, entro dieci giorni a decorrere dall'inoltro alla Commissione del presente allegato.
Tali aiuti sono conformi al disposto dell'articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di esenzione in quanto sono introdotti entro tre anni dal verificarsi della spesa o della perdita
Durata del regime o dell'aiuto individuale: La durata del presente regime è di tre anni, ovvero si estende agli esercizi 2007, 2008 e 2009. Tali aiuti sono altresì conformi al disposto dell'articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di esenzione in quanto sono versati entro quattro anni dal verificarsi della spesa o della perdita
Obiettivo dell'aiuto: Aiuti a favore delle PMI a seguito di un fenomeno meteorologico avverso: gelate verificatesi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2005.
In proposito, una parte della riduzione del reddito delle aziende oleicole colpite dalle suddette gelate è compensata dalle sovvenzioni concesse in base alla realizzazione delle operazioni in appresso:
Potatura intensa: si intende con questo termine l'operazione effettuata sull'olivo in seguito ai danni arrecati dalle gelate e consistente nell'eliminare — mediante potatura — i rami terziari ed almeno un ramo secondario.
Potatura severa: operazione effettuata sull'olivo in seguito ai danni arrecati dalle gelate e consistente nell'eliminare vari rami secondari e qualche ramo primario.
Potatura a croce: operazione effettuata sull'olivo in seguito ai danni arrecati dalle gelate e consistente nell'eliminare la totalità dei rami primari.
Potatura alla base: operazione effettuata sull'olivo in seguito ai danni arrecati dalle gelate e consistente nel taglio del tronco o dei tronchi dell'olivo a meno di 40 centimetri dal suolo.
Reimpianto: operazione effettuata sull'olivo in seguito ai danni arrecati dalle gelate e consistente nell'estirpazione dell'olivo morto e nell'impianto di un nuovo albero. Rimane escluso il costo del nuovo albero piantato o da piantare
Settore economico: Settore primario oleicolo (aziende oleicole)
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Consejería de Agricultura y Pesca |
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Avda. Tabladilla s/n |
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E-41013 Sevilla |
Sito web: http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portal/portada.jsp
Altre informazioni: Conformemente all'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento di esenzione, il riconoscimento ufficiale delle gelate verificatesi durante i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2007 come fenomeno climatico avverso assimilabile ad una catastrofe naturale è stato effettuato con il decreto-legge reale n. 1/2005, del 4 febbraio, di adozione di misure urgenti intese a rimediare ai danni arrecati al settore agricolo dalle gelate dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2005.
Il sopra citato decreto reale stabilisce esplicitamente nella sua motivazione che la portata dei danni causati crea una situazione assimilabile ad una catastrofe naturale, secondo quanto previsto dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo e richiede l'azione immediata dei pubblici poteri sotto forma di misure palliative atte a riportare progressivamente alla normalità l'economia delle zone colpite.
Successivamente, nel decreto-legge reale n. 6/2005, dell'8 aprile, recante applicazione del decreto-legge reale n. 1/2005, si legge che il decreto-legge reale n. 1/2005, del 4 febbraio, recante adozione di misure urgenti intese a rimediare ai danni arrecati al settore agricolo dalle gelate del mese di gennaio 2005, sarà applicabile ai danni arrecati dalle gelate verificatesi nel corso dei mesi di febbraio e marzo 2005.
La Secretaria General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo rural
Teresa Sáez Carrascosa
Numero dell'aiuto: XA 59/07
Stato membro: Austria
Regione: Niederösterreich
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Richtlinie für die Förderung der Qualitätsverbesserung der Niederösterreichischen Rinderzucht — „NÖ — Genetik Programm“
Fondamento giuridico: NÖ Landwirtschaftsgesetz
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Fino a 600 000 EUR l'anno
Intensità massima dell'aiuto: Per un massimo dell'80 % delle spese
Data di applicazione: Maggio 2007
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: La direttiva prevede la concessione di aiuti alle associazioni per l'allevamento bovino del Land Niederösterreich (NÖ) in materia di spese inerenti all'adozione e alla tenuta dei libri genealogici nonché di consulenza relativa alla gestione operativa e qualitativa fornita alle aziende specializzate nei libri genealogici. Si concede inoltre un aiuto a favore dell'organizzazione di fiere commerciali e di esposizioni di bovini riproduttori di qualità pregiata.
La direttiva si fonda sull'articolo 15 (assistenza tecnica nel settore agricolo) e sull'articolo 16 (aiuti a favore del settore dell'allevamento)
Settore economico: Allevamento della specie bovina
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Amt der Niederösterreichischen Landesregierung |
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Abteilung Landwirtschaftsförderung LF3 |
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Landhausplatz 1 |
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A-3109 St. Pölten |
Sito web: http://www.noe.gv.at/
Altre informazioni: —
Numero dell'aiuto: XA 63/07
Stato membro: Lettonia
Regione: —
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Atbalsta shēma «Atbalsts apdrošināšanas prēmiju daļējai segšanai» (aiuto destinato al pagamento parziale dei premi d'assicurazione)
Fondamento giuridico: Ministru kabineta 2007. gada 23. janvāra noteikumi Nr. 78 «Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2007. gadā un tā piešķiršanas kārtību» 10. pielikuma I. atbalsta programma
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo globale del regime di aiuti per il 2007: 200 000 LVL
Intensità massima dell'aiuto: L'aiuto è concesso per il 50 % dell'importo stipulato nel contratto concluso tra l'assicuratore e l'assicurato e non può superare 25 LVL per unità (ettaro o capo di bestiame), 50 LVL per patate ed ortaggi, e 150 LVL per alberi e arbusti da frutta
Data di applicazione:
o
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 30 dicembre 2007
Obiettivo dell'aiuto: Ridurre i rischi di produzione nei settori dell'agricoltura e dell'allevamento, compensando parzialmente le spese della polizza di assicurazione.
La misura è conforme all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1857/2006
Settore economico: PMI del settore agricolo. Settori dell'agricoltura e dell'allevamento
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Latvijas Republikas Zemkopības ministrija |
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LV-1981 Rīga |
Sito web: www.zm.gov.lv
Altre informazioni: —