17.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 83/1


NOTE ESPLICATIVE RIGUARDANTI I PROTOCOLLI PANEUROMEDITERRANEI SULLE NORME DI ORIGINE

(2007/C 83/01)

Gli esempi di cumulo vengono forniti a scopo puramente esplicativo e non implicano necessariamente che il cumulo dell'origine sia applicabile tra i paesi in questione

Articolo 1, lettera f) — Prezzo franco fabbrica

Il prezzo franco fabbrica di un prodotto deve includere:

il valore di tutti i materiali forniti utilizzati nella fabbricazione;

tutti i costi (del materiale ed altri) effettivamente sostenuti dal fabbricante.

Ad esempio, il prezzo franco fabbrica di videocassette, dischi, supporti di software informatico ed altri prodotti analoghi, registrati, che comportano un elemento di proprietà intellettuale, deve includere nella misura del possibile tutte le spese sostenute dal fabbricante inerenti ai diritti di proprietà intellettuale utilizzati per la fabbricazione delle merci in questione, a prescindere dal fatto che il detentore di tali diritti abbia o non abbia stabilito la propria sede o la sua residenza nel paese di fabbricazione.

Non si tiene conto degli sconti (ad esempio, sconti per grandi quantità o per pagamento anticipato).

Articoli 3 e 4 — Cumulo

Attribuzione dell'origine

Di norma, l'origine di un prodotto finito è determinata dall'ultima lavorazione o trasformazione effettuata, a condizione che questa operazione vada al di là di quelle previste dall'articolo 7.

Se, nel paese di fabbricazione finale, i materiali originari di uno o più paesi non sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di un'operazione minima, l'origine è attribuita al paese che ha contribuito con il valore più elevato. A tale fine, il valore aggiunto nel paese di fabbricazione finale — compreso il valore dei materiali non originari che sono stati sufficientemente trasformati — è messo a confronto con il valore dei materiali originari di ciascuno degli altri paesi.

Se nel paese esportatore non si procede a lavorazioni o trasformazioni, i materiali o i prodotti conservano la loro origine quando sono esportati in uno dei paesi interessati.

Geometria variabile

Il cumulo può essere applicato soltanto se i paesi di fabbricazione e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme di origine identiche, con tutti i paesi che partecipano all'acquisizione del carattere originario, cioè con tutti i paesi di cui sono originari i materiali utilizzati. I materiali originari di paesi che non hanno concluso accordi con i paesi di fabbricazione e di destinazione finale sono considerati non originari.

Gli esempi che seguono spiegano come determinare l'origine in base ai quattro commi degli articoli 3 e 4.

ESEMPI DI ATTRIBUZIONE DELL'ORIGINE E GEOMETRIA VARIABILE

1.   Attribuzione dell'origine in funzione dell'ultima lavorazione o trasformazione effettuata

Un tessuto (SA 5112; ottenuto a partire da lana di agnello non cardata né pettinata) originario della Comunità è importato in Marocco. La fodera, di fibra sintetica (SA 5513), è originaria della Norvegia.

Dei completi a giacca (SA 6203) sono confezionati in Marocco.

L'ultima lavorazione o trasformazione è effettuata in Marocco. Questa operazione (nella fattispecie: la confezione di completi a giacca) va al di là delle operazioni di cui all'articolo 7. I completi acquisiscono pertanto l'origine marocchina e possono essere esportati in altri paesi con i quali si applica il cumulo.

Se in questo esempio non è stato concluso tra Marocco e Norvegia un accordo di libero scambio che contenga norme di origine paneuromediterranee, la geometria variabile presuppone che la fodera norvegese debba essere considerata non originaria; di conseguenza, i completi non acquisiscono il carattere originario.

2.   Attribuzione dell'origine quando l'ultima lavorazione o trasformazione non va al di là delle operazioni minime; ci si basa sul valore più elevato dei materiali utilizzati nella fabbricazione

Le varie parti di un completo, originarie di due paesi, sono confezionate nella Comunità. I pantaloni e la gonna, originari della Svizzera, hanno un valore di 180 EUR; la giacca, originaria della Giordania, ha un valore di 100 euro. L'operazione minima («confezionamento») effettuata nella Comunità costa 2 euro. L'operatore si serve di sacchi di plastica provenienti dall'Ucraina, di un valore pari a 0,5 EUR. Il prezzo franco fabbrica del prodotto finito è di 330 EUR.

Poiché l'operazione effettuata nella Comunità è un'operazione minima, il valore aggiunto nella Comunità deve essere messo a confronto con i valori in dogana degli altri materiali utilizzati per attribuire l'origine:

Il valore aggiunto nella Comunità (di cui 2 EUR per l'operazione e 0,5 EUR per i sacchi) è uguale a 330 EUR (prezzo franco fabbrica) meno 280 EUR (180 + 100) = 50 EUR = valore aggiunto comunitario.

Il valore svizzero (180) è più elevato del valore aggiunto nella Comunità (50) e dei valori di tutti gli altri materiali originari utilizzati (100). I completi acquisiscono pertanto l'origine svizzera e possono essere esportati in altri paesi con i quali si applica il cumulo.

Se in questo esempio non fosse stato concluso tra la Comunità e la Svizzera un accordo di libero scambio contenente norme di origine paneuromediterranee, il completo dovrebbe essere considerato non originario, poiché gli elementi svizzeri non sono stati sufficientemente trasformati né hanno potuto beneficiare del cumulo dell'origine.

3.   Prodotti esportati senza subire altre lavorazioni o trasformazioni

Un tappeto, originario della Comunità, è esportato in Marocco e successivamente importato in Siria, dopo due anni, senza aver subito altre operazioni. Il tappeto mantiene la sua origine comunitaria al momento dell'esportazione in Siria.

In questo esempio, può essere rilasciata una prova dell'origine preferenziale per l'esportazione dal Marocco in Siria solo se è in vigore un accordo di libero scambio tra la Comunità e la Siria contenente norme di origine paneuromediterranee.

Cumulo delle lavorazioni o delle trasformazioni (cumulo integrale)

Il cumulo integrale consente di effettuare lavorazioni o trasformazioni sufficienti, anziché nel territorio doganale di un unico paese, nella zona costituita dai territori doganali di un gruppo di paesi. Ad esempio, il cumulo delle lavorazioni o delle trasformazioni al di fuori del cumulo paneuromediterraneo è previsto da alcuni protocolli di origine con Marocco, Algeria e Tunisia. Poiché il cumulo delle lavorazioni o delle trasformazioni non rientra nel cumulo di origine paneuromediterraneo, i prodotti che acquisiscono l'origine sulla base del cumulo integrale sono esclusi dal commercio paneuromediterraneo.

ESEMPIO DI CUMULO DELLE LAVORAZIONI O DELLE TRASFORMAZIONI

Filati di cotone non originari (SA 5205) vengono importati nella Comunità, dove sono trasformati in tessuti (SA 5208). I tessuti sono poi esportati dalla Comunità in Tunisia, dove vengono tagliati e dove vengono confezionate camicie da uomo (SA 6205).

Secondo le norme relative al cumulo delle lavorazioni o delle trasformazioni, la tessitura eseguita nella Comunità si considera eseguita in Tunisia. Così facendo ci si attiene alla norma applicabile alla voce SA 6205, che impone la fabbricazione a partire da filati, e le camicie da uomo acquisiscono il carattere originario. Poiché tuttavia il modo in cui viene acquisito il carattere originario non è compatibile con i requisiti paneuromediterranei, secondo i quali la tessitura e la cucitura devono essere effettuate in un unico paese, le camicie da uomo non possono essere esportate in regime preferenziale dalla Tunisia nei paesi di cui agli articoli 3 e 4 diversi dal Maghreb e dalla CE.

[l'uso delle prove dell'origine è spiegato dettagliatamente nella nota relativa all'articolo 17]

Articolo 10 — Norma di origine applicabile agli assortimenti

La norma di origine in questione si applica esclusivamente agli assortimenti ai sensi della regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato.

In conformità di tale regola, ciascuno dei prodotti che compongono l'assortimento, ad eccezione di quelli il cui valore non superi il 15 % del valore totale dell'assortimento, deve soddisfare i criteri di origine che si applicano alla voce nella quale sarebbe stato classificato se fosse stato presentato separatamente e non incluso in un assortimento, indipendentemente dalla voce nella quale è classificato l'assortimento completo in virtù della succitata regola.

Dette disposizioni si applicano anche qualora sia invocata la tolleranza del 15 % per il prodotto che, conformemente al testo della succitata regola generale, determina la classificazione dell'assortimento completo.

Articolo 15 — Restituzione in caso di errore

Qualora la prova dell'origine sia stata rilasciata o compilata erroneamente, è concessa una restituzione dei dazi o un'esenzione dai dazi soltanto ove siano soddisfatte le tre condizioni seguenti:

(a)

la prova dell'origine rilasciata o compilata erroneamente deve essere rinviata alle autorità del paese esportatore oppure, in mancanza di detto documento, le autorità del paese importatore devono presentare una dichiarazione scritta indicante che non è stata concessa o non sarà concessa la preferenza;

(b)

i materiali usati per la fabbricazione del prodotto avrebbero potuto beneficiare di una restituzione o di un'esenzione dai dazi in virtù delle disposizioni in vigore se non fosse stata presentata una prova dell'origine per chiedere la preferenza;

(c)

non sia scaduto il termine concesso per il rimborso e siano soddisfatte le condizioni che disciplinano tale rimborso nella legislazione nazionale del paese considerato.

Articolo 15 — Divieto di restituzione dei dazi nel commercio bilaterale e diagonale

Negli accordi tra la Comunità e i paesi mediterranei diversi da Israele, il divieto di restituzione si applica quando il carattere originario del prodotto è stato acquisito sulla base del cumulo con materiali originari dei paesi di cui gli articoli 3 e 4, escluso il paese di destinazione, o quando viene rilasciata una prova dell'origine euromediterranea ai fini di una successiva applicazione del cumulo diagonale. Il divieto di restituzione si applica sistematicamente negli accordi tra CE, Bulgaria, Romania, Turchia, Svizzera, Norvegia, Islanda e Isole Færøer nonché nell'accordo tra CE e Israele.

ESEMPI:

1.   Possibilità di restituzione nel commercio bilaterale

Alluminio originario degli Emirati arabi uniti è importato in Egitto, dove vengono fabbricate viti di alluminio (SA 7616). Il prodotto finale originario dell'Egitto viene esportato nella Comunità.

Poiché il carattere originario egiziano è ottenuto sulla base di lavorazioni e trasformazioni sufficienti e non sulla base del cumulo con materiali originari di uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, le autorità doganali egiziane possono concedere la restituzione per i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari quando vengono esportati nella Comunità.

Le viti, tuttavia, non possono essere usate nella Comunità ai fini del cumulo paneuromediterraneo.

In questo esempio, le viti originarie dell'Egitto possono essere esportate nella Comunità solo se accompagnate da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura.

2.   Divieto di restituzione nel commercio diagonale

Arance del Costa Rica (SA 0805) e zucchero originario della CE (SA 1701) sono importati in Giordania, dove vengono prodotti succhi d'arancia (SA 2009). Il valore dello zucchero originario della CE supera il 30 % del prezzo franco fabbrica. Il prodotto originario giordano viene esportato in Egitto.

Poiché l'origine del prodotto finale è acquisita in Giordania sulla base del cumulo con uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, nella fattispecie la CE, i materiali non originari non possono essere oggetto, in Giordania, di restituzioni dei dazi doganali o di esenzioni dai dazi doganali. Di conseguenza, se una prova dell'origine preferenziale è rilasciata in Giordania, devono essere pagati dazi doganali sulle arance originarie del Costa Rica.

In questo esempio, il prodotto originario della Giordania può essere esportato in Egitto solo se accompagnato da un certificato di circolazione EUR-MED o da una dichiarazione su fattura EUR-MED. I succhi, inoltre, possono essere riesportati dall'Egitto negli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 nell'ambito del cumulo diagonale.

[l'uso dei certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED è spiegato dettagliatamente nella nota relativa all'articolo 17, paragrafo 4]

Articolo 16 — Documenti giustificativi per le merci usate

La prova dell'origine può essere rilasciata anche nel caso di merci usate o di qualsiasi altra merce qualora, essendo trascorso un lungo periodo tra la data della produzione o dell'importazione e quella dell'esportazione, i documenti giustificativi d'uso non siano più disponibili, sempre che:

(a)

la data di produzione e di importazione delle merci sia anteriore al periodo per il quale gli operatori commerciali sono tenuti, in conformità della regolamentazione in vigore nel paese esportatore, a conservare i loro documenti contabili;

(b)

le merci possano essere considerate originarie in virtù di altri elementi probanti quali dichiarazioni del fabbricante o di un altro operatore commerciale, parere di esperti, marchi apposti sulle merci, descrizioni di queste ultime, ecc.;

(c)

nessun elemento induca a ritenere che le merci non soddisfano i requisiti delle norme di origine.

Articolo 16 (e 25) — Presentazione della prova dell'origine in caso di trasmissione elettronica della dichiarazione di importazione

Qualora la dichiarazione di importazione sia trasmessa elettronicamente alle autorità doganali del paese importatore, spetta a dette autorità decidere, nel quadro e in virtù delle disposizioni della legislazione doganale applicabile in questo paese, quando e quali documenti che costituiscono la prova del carattere originario debbano essere effettivamente presentati.

Articolo 17 — Designazione delle merci nei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED

Caso di spedizione di merci originarie di più paesi o territori

Se i prodotti cui si applica il certificato di circolazione sono originari di più paesi o territori, è necessario indicare:

nella casella 4 (paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari): la dicitura «cfr. casella 8»;

nella casella 8 (numero d'ordine; marchi e numeri; numero e tipo di colli; designazione delle merci): il nome o l'abbreviazione ufficiale di ciascun paese (1) interessato, per ciascun articolo.

Casi relativi a spedizioni comprendenti merci che hanno ottenuto l'origine in base al cumulo e merci che hanno ottenuto l'origine su un'altra base

In tali casi, la designazione delle merci deve distinguere, in modo chiaro e appropriato, le merci che hanno ottenuto l'origine in base al cumulo con uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4 dalle merci che hanno ottenuto l'origine su un'altra base. Ad esempio:

1.

Un esportatore dichiara nella casella 7 di un certificato EUR-MED 'Vedere fattura'. Sulla fattura, può quindi indicare per ciascun articolo «Cumulo applicato con … »oppure «Non si applica alcun cumulo »a condizione che:

(a)

il numero delle fatture sia riportato nella casella 10 del certificato di circolazione EUR-MED;

(b)

le fatture nonché qualsiasi altro documento commerciale siano allegati al certificato prima della presentazione in dogana, e

(c)

le autorità doganali abbiano apposto sulle fatture e, se necessario, su qualsiasi altro documento commerciale un timbro che le colleghi al certificato, oppure

2.

Un esportatore dichiara nella casella 7 «Vedere casella 8 »e riporta nella casella 8, unitamente alla designazione dei prodotti, le dichiarazioni «Cumulo applicato con »e «Non si applica alcun cumulo», oppure

3.

Per due categorie di prodotti sono rilasciati due certificati EUR-MED:

(a)

uno per i prodotti che hanno ottenuto l'origine sulla base del cumulo, indicando nella casella 7 «Cumulo applicato con»;

(b)

un altro per i prodotti che non hanno ottenuto l'origine sulla base del cumulo, indicando nella casella 7 «Non si applica alcun cumulo».

Quanto sopra concerne anche le spedizioni comprendenti merci originarie di due o più paesi.

Caso di spedizioni ingenti

Qualora la casella prevista nel certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED per l'indicazione della designazione delle merci non possa contenere tutte le precisazioni utili per consentirne l'identificazione, segnatamente nel caso di spedizioni ingenti, l'esportatore può specificare le merci alle quale si riferisce il certificato sulle fatture allegate relative a dette merci e, se necessario, su qualsiasi altro documento, sempreché:

(a)

indichi il numero delle fatture nella casella 10 del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED;

(b)

le fatture e, se necessario, qualsiasi altro documento commerciale siano allegati al certificato anteriormente alla sua presentazione in dogana;

(c)

le autorità doganali abbiano apposto sulle fatture e, se necessario, su qualsiasi altro documento commerciale un timbro che le colleghi al certificato.

All'occorrenza, il nome o le abbreviazioni ufficiali dei paesi di origine (cfr. nota precedente per la casella 8) vanno indicati sulle fatture e, se del caso, su qualsiasi altro documento commerciale.

Articolo 17 — Merci esportate da uno spedizioniere doganale

Uno spedizioniere doganale può fungere da rappresentante autorizzato della persona proprietaria delle merci oppure fruire di un diritto analogo di disposizione di tali merci, anche nel caso in cui detta persona non sia stabilita nel paese esportatore, purché lo spedizioniere sia in grado di dimostrare il carattere originario delle merci.

Articolo 17 — Certificazione dell'origine ai fini del cumulo paneuromediterraneo

Uso facoltativo dei certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED

Può essere rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED quando i prodotti in questione sono originari del paese esportatore o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 e a condizione che il cumulo con le Isole Færøer o con un altro paese mediterraneo, tranne la Turchia (2), NON SIA STATO APPLICATO.

ESEMPI

1.   Uso del certificato di circolazione EUR.1 quando si applica il cumulo, ma non con il partner mediterraneo

Lo zucchero (SA 1701) originario della CE è importato in Svizzera, dove viene trasformato in dolciumi (SA 1704). Il valore dello zucchero originario della CE supera il 30 % del prezzo franco fabbrica. Il prodotto originario svizzero viene esportato in Turchia.

Poiché il carattere originario è acquisito in Svizzera sulla base del cumulo, ma senza applicazione del cumulo con un partner mediterraneo, e i tre paesi sono legati da accordi di libero scambio, le autorità doganali svizzere possono rilasciare un certificato EUR.1 per l'esportazione in Turchia.

In questo esempio, tuttavia, l'amministrazione svizzera può rilasciare un certificato di circolazione EUR-MED anche se i dolciumi potrebbero essere usati in Turchia nell'ambito del cumulo con uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, ad esempio se sono destinati a essere riesportati dalla Turchia in Tunisia.

Di conseguenza, se l'esportatore svizzero ha presentato alla sua amministrazione doganale una debita richiesta di certificato EUR-MED, la richiesta deve essere accettata e il certificato di circolazione EUR-MED deve essere rilasciato. Il certificato di circolazione EUR-MED della casella 7 deve contenere la dicitura «Cumulo applicato con la CE».

2.   Uso del certificato di circolazione EUR.1 quando non si applica il cumulo

Tende ricamate (SA 3603) sono fabbricate in Libano a partire da filati semplici non originari. Il prodotto finale viene esportato nella Comunità.

Poiché il carattere originario è acquisito in Libano sulla base di lavorazioni e trasformazioni sufficienti e il cumulo non è stato applicato con nessuno dei paesi paneuromediterranei, le autorità doganali libanesi possono rilasciare un certificato EUR.1 per l'esportazione nella Comunità.

In questo esempio, tuttavia, può essere usato anche un certificato di circolazione EUR-MED purché sia rispettato il divieto di restituzione dei dazi in Libano. Ciò consentirebbe di riesportare le tende in uno qualsiasi degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4. Come nel primo esempio, quindi, se l'esportatore libanese ha presentato alla sua amministrazione doganale una debita richiesta di certificato EUR-MED, la richiesta deve essere accettata e il certificazione di circolazione EUR-MED deve essere rilasciato. Il certificato di circolazione EUR-MED della casella 7 deve contenere la dicitura «Non si applica nessun cumulo».

Uso obbligatorio del certificato di circolazione EUR.1.

Qualora non sussistano le condizioni del cumulo di origine diagonale paneuromediterraneo deve essere rilasciato un certificato di circolazione EUR.1. Ciò avviene quando il divieto di restituzione dei dazi non è rispettato nel commercio bilaterale tra uno dei due paesi di cui agli articoli 3 e 4 (cfr. «Possibilità di restituzione nel commercio bilaterale») o quando è stato applicato il cumulo delle lavorazioni o trasformazioni con il Marocco, l'Algeria o la Tunisia (cfr. «Cumulo delle lavorazioni o delle trasformazioni (cumulo integrale)»).

Uso obbligatorio del certificato di circolazione EUR.MED

Può essere rilasciato un certificato di circolazione EUR-MED quando i prodotti in questione sono originari del paese esportatore o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 ed È STATO APPLICATO il cumulo con le Isole Færøer o con un altro paese mediterraneo, tranne la Turchia.

ESEMPI

1.   Cumulo con i materiali originari di uno dei paesi mediterranei

Tessuti originari dell'Egitto (SA 5112) vengono importati in Norvegia, dove sono confezionati pantaloni da uomo (SA 6103). Il carattere originario è ottenuto in Norvegia sulla base del cumulo con i materiali egiziani. Di conseguenza, all'esportazione del prodotto finale nella Comunità l'amministrazione doganale norvegese deve rilasciare un certificato di circolazione EUR-MED su cui figuri la dicitura «Cumulo applicato con l'Egitto».

2.   Cumulo applicato in uno dei paesi mediterranei

Assi di legno norvegesi tagliate su misura (SA 4407) vengono importate in Marocco, dove sono fabbricate casse di legno (SA 4415). Il carattere originario marocchino è ottenuto sulla base del cumulo in un paese firmatario della dichiarazione di Barcellona. Di conseguenza, all'esportazione del prodotto finale nella Comunità l'amministrazione doganale marocchina deve rilasciare un certificato di circolazione EUR-MED su cui figuri la dicitura «Cumulo applicato con la Norvegia».

La presente nota esplicativa si applica, mutatis mutandis, all'articolo 22.

Articolo 18 — Motivi tecnici

Un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED che non sia stato compilato nel modo prescritto può essere respinto per «motivi tecnici». In questi casi può essere presentato in un secondo tempo un certificato vistato a posteriori. Questa regola si applica, ad esempio, quando:

il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED sia compilato su un formulario non regolamentare (ad esempio privo di fondo arabescato, molto diverso per dimensioni o per colore dal modello regolamentare, privo di numero di serie o stampato in una lingua non autorizzata);

una casella del certificato, la cui compilazione è obbligatoria, sia rimasta vuota (ad esempio, la casella 4 EUR.1 o EUR-MED);

sul certificato EUR.1 o EUR.MED (casella 11) manchino timbro e firma;

il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED sia vistato da un'autorità non abilitata;

sia stato usato un nuovo timbro non ancora notificato;

sia presentata una copia o una fotocopia in luogo dell'originale del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED;

la menzione nelle caselle 2 o 5 riguardi un paese non aderente all'accordo (ad esempio Ucraina o Cuba) o il paese con cui il cumulo non è applicabile.

Procedura da seguire

Dopo aver apposto la menzione «DOCUMENTO RESPINTO», indicandone il o i motivi, il certificato è restituito all'importatore per permettergli di ottenere il rilascio a posteriori di un nuovo certificato.

Le autorità doganali possono tuttavia conservare una fotocopia del certificato respinto in vista di un controllo a posteriori o qualora abbiano motivo di sospettare una frode.

Articolo 21 — Condizioni di utilizzo della «contabilità separata »per la gestione delle scorte di materiali usati nella fabbricazione

1.

L'autorizzazione a utilizzare la contabilità separata per la gestione delle scorte di materiali usati nella fabbricazione sarà concessa a qualsiasi fabbricante che presenti alle autorità doganali un'apposita richiesta scritta e che soddisfi tutte le condizioni per la concessione dell'autorizzazione.

2.

Il richiedente deve dimostrare la necessità di servirsi della contabilità separata per motivi di costi eccessivi oppure per l'impossibilità di tenere scorte di materiali fisicamente separati a seconda dell'origine.

3.

I materiali originari e non originari devono essere dello stesso tipo e qualità commerciale e possedere le stesse caratteristiche tecniche e fisiche. Non deve essere possibile distinguere un materiale dall'altro ai fini dell'origine, una volta che essi siano stati incorporati nel prodotto finito.

4.

L'uso del sistema di contabilità separata non deve far sì che il carattere originario sia attribuito a più prodotti di quanti l'avrebbero acquisito se i materiali impiegati nella fabbricazione fossero stati fisicamente separati.

5.

Il sistema contabile deve:

mantenere una netta distinzione tra i quantitativi dei materiali originari e non originari acquistati, indicando la data in cui tali materiali sono stati messi in deposito e, se necessario, il loro valore;

precisare la quantità dei:

(a)

materiali originari e non originari usati e, se necessario, il loro valore totale,

(b)

prodotti finiti fabbricati,

(c)

prodotti finiti forniti a tutti i clienti, indicando separatamente:

(i)

le forniture ai clienti che richiedono prove dell'origine preferenziale (ivi comprese le vendite a clienti che richiedono prove in forma diversa dalla prova dell'origine) e

(ii)

le forniture ai clienti che non richiedono tali prove;

dimostrare, durante la fabbricazione o al momento del rilascio di qualsiasi prova dell'origine (o di altri documenti che comprovino il carattere originario), che la contabilità di magazzino dei materiali originari è disponibile in quantitativi sufficienti a giustificare la dichiarazione d'origine.

6.1

Il saldo delle scorte di cui al paragrafo 5, ultimo trattino, deve corrispondere ai materiali originari e non originari contabilizzati. Tale saldo deve comprendere tutti i prodotti finiti, siano essi o meno corredati di una dichiarazione della loro origine preferenziale.

6.2

Nei casi in cui i prodotti vengano forniti senza una dichiarazione d'origine preferenziale, essi vengono imputati al saldo dei materiali non originari soltanto se tale saldo esiste. In caso contrario, i prodotti vengono imputati al saldo dei materiali originari.

6.3

Il momento in cui viene effettuata la determinazione dell'origine (cioè il periodo di fabbricazione o la data di rilascio della prova dell'origine o di altra dichiarazione d'origine) deve essere convenuto tra il fabbricante e le autorità doganali ed essere registrato nell'autorizzazione concessa da queste ultime.

7.

Al momento della richiesta di cominciare ad usare il sistema di contabilità separata, le autorità doganali esamineranno i registri del fabbricante al fine di determinare la costituzione di saldi di materiali originari e non originari che si ritiene possano essere conservati come scorta.

8.

Il fabbricante deve:

assumersi la piena responsabilità del modo in cui viene usata l'autorizzazione e delle conseguenze di dichiarazioni d'origine non corrette o di altri usi impropri dell'autorizzazione;

mettere a disposizione delle autorità doganali, dietro loro richiesta, tutti i documenti, registri e contabilità relativi a un dato periodo.

9.

Le autorità doganali rifiuteranno l'autorizzazione a un fabbricante che non offra tutte le garanzie che esse ritengono necessarie al corretto funzionamento del sistema di contabilità separata.

10.

Le autorità doganali possono revocare un'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse sono tenute a farlo quando il fabbricante non soddisfi più i requisiti o non offra più le garanzie specificate. In tal caso, le autorità invalideranno le prove dell'origine e gli altri documenti comprovanti l'origine che siano stati usati impropriamente.

Articolo 22 — Applicazione pratica delle disposizioni relative alle dichiarazioni su fattura e alle dichiarazioni su fattura EUR-MED

Si applicano le seguenti disposizioni:

(a)

La formulazione della dichiarazione su fattura o della dichiarazione su fattura EUR-MED deve essere conforme a quella che figura negli allegati IVa o IVb del protocollo.

Ad esempio, se i prodotti cui si applica la dichiarazione su fattura EUR-MED sono originari di più paesi o territori, il nome o l'abbreviazione ufficiale di ciascun paese interessato (3) devono essere indicati nel testo della dichiarazione su fattura o citati in una colonna specifica della fattura.

Nella fattura o nel documento equivalente, il nome o l'abbreviazione ufficiale di ciascun paese deve essere indicato per ciascun articolo.

(b)

L'indicazione dei prodotti non originari, e quindi non coperti dalla dichiarazione su fattura o dalla dichiarazione su fattura EUR-MED, non deve essere effettuata nella dichiarazione stessa. Tuttavia, questa indicazione deve essere riportata sulla fattura in maniera chiara, per evitare qualsiasi malinteso.

(c)

È possibile presentare dichiarazioni eseguite su fotocopie di fatture solo se le dichiarazioni sono firmate come l'originale. Gli esportatori autorizzati dispensati dal firmare le dichiarazioni su fattura o le dichiarazioni su fattura EUR-MED non sono tenuti a firmare le dichiarazioni eseguite su fotocopie di fatture.

(d)

La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED presentata sul retro di quest'ultima è ammissibile.

(e)

La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED può essere presentata su un foglio separato da detta fattura, a condizione che tale foglio faccia chiaramente parte della fattura. Non è autorizzato l'uso di formulari complementari;

(f)

Una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED su un'etichetta incollata in un secondo tempo sulla fattura può essere accettata esclusivamente qualora sia certo che detta etichetta è stata apposta dall'esportatore. Ne consegue, ad esempio, che la firma o il timbro dell'esportatore devono coprire sia l'etichetta che la fattura.

(g)

per le spedizioni comprendenti merci che hanno ottenuto l'origine in base al cumulo e merci che hanno ottenuto l'origine su un'altra base, una dichiarazione su fattura EUR-MED deve distinguere, in modo chiaro e appropriato, le merci che hanno ottenuto l'origine in base al cumulo con uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4 dalle merci che hanno ottenuto l'origine su un'altra base. Ad esempio:

quando una dichiarazione è presentata su fattura o su altri documenti commerciali che recano un elenco dei prodotti, le relative indicazioni, «Cumulo applicato con… »o «Non si applica alcun cumulo», devono essere riportate accanto ad ogni articolo della fattura, oppure

quando una dichiarazione è presentata su documenti che non recano l'elenco dei prodotti, ad esempio quelli elencati alle lettere (d), (e) e (f) della presente nota, occorre riportare su tali documenti l'indicazione 'Vedere la fattura'. Quindi per ciascun articolo della fattura l'esportatore può indicare «Cumulo applicato con… »o «Non si applica alcun cumulo».

Quanto sopra si applica anche alle spedizioni comprendenti merci originarie di due o più paesi.

Articolo 22 — Base di valore relativa alla presentazione e all'accettazione di dichiarazioni su fattura o di dichiarazioni su fattura EUR-MED compilate da qualsiasi esportatore

Il prezzo franco fabbrica può servire da base di valore per decidere quando una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED possa sostituire un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED, tenuto conto del limite di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b). Qualora si consideri base di valore il prezzo franco fabbrica, il paese importatore è tenuto ad accettare le dichiarazioni su fattura o le dichiarazioni su fattura EUR-MED presentate in rapporto a tale prezzo.

In assenza di prezzo franco fabbrica, in caso di spedizione a titolo gratuito ci si basa, per la determinazione del limite di valore, sul valore in dogana stabilito dalle autorità del paese importatore.

Articolo 23 — Esportatore autorizzato

Per «esportatori »si intendono le persone o le imprese che esportano dal territorio di una delle Parti contraenti, indipendentemente dal fatto che si tratti di produttori o di operatori commerciali, purché siano rispettate tutte le altre disposizioni del presente protocollo. Uno spedizioniere doganale non può ricevere lo status di esportatore autorizzato ai sensi del presente protocollo.

Il conferimento dello status di esportatore autorizzato è subordinato alla presentazione di una richiesta scritta da parte dell'esportatore. Nell'esaminare la richiesta, le autorità doganali devono accertarsi in particolare che:

l'esportatore effettui regolarmente esportazioni. Le autorità doganali devono tener conto della frequenza delle spedizioni anziché del loro numero o di un importo determinato;

l'esportatore sia in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, il carattere originario delle merci da esportare. L'esame deve accertare che l'esportatore sia a conoscenza delle norme vigenti in materia di origine e che sia in possesso di tutti i documenti necessari per attestare l'origine. Nel caso dei produttori, sarà necessario appurare che la contabilità di magazzino dell'impresa permetta l'identificazione dell'origine o, nel caso di nuove imprese, che il sistema installato permetta questo tipo di identificazione. Nel caso di semplici operatori commerciali, sarà necessario verificare in maniera più approfondita i loro flussi commerciali abituali;

l'esportatore presenti, per quanto riguarda le attività di esportazione svolte in precedenza, garanzie sufficienti del carattere originario delle merci e della possibilità di ottemperare a tutti gli obblighi che ne derivano.

Una volta rilasciata l'autorizzazione gli esportatori devono:

impegnarsi a rilasciare dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED esclusivamente per le merci per le quali essi possiedono, al momento del rilascio, tutte le prove o gli elementi contabili necessari;

assumere la completa responsabilità dell'utilizzo, segnatamente per quanto riguarda le dichiarazioni di origine inesatte o l'uso improprio di detta autorizzazione;

accertare che la persona incaricata all'interno dell'impresa di compilare le dichiarazioni su fattura o le dichiarazioni su fattura EUR-MED conosca e comprenda le norme di origine;

impegnarsi a conservare tutti i documenti giustificativi per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data in cui è stata effettuata la dichiarazione o la dichiarazione su fattura;

impegnarsi a presentare in qualsiasi momento alle autorità doganali le prove dell'origine e accettare controlli effettuati da queste stesse autorità.

Le autorità doganali devono controllare in maniera periodica gli esportatori autorizzati. Il controllo deve essere effettuato in modo da garantire l'uso corretto dell'autorizzazione e può essere effettuato a intervalli determinati, se possibile, in base a criteri di analisi dei rischi.

Le autorità doganali notificano alla Commissione delle Comunità europee il sistema di numerazione nazionale utilizzato per designare gli esportatori autorizzati. La Commissione trasmetterà questa informazione alle autorità doganali degli altri paesi.

Articolo 26 — Importazione con spedizioni scaglionate

L'importatore che desideri beneficiare delle disposizioni del presente articolo deve informare l'esportatore, anteriormente all'invio della prima spedizione, che si richiede un'unica prova dell'origine per il prodotto completo.

È possibile che ciascuna spedizione sia composta unicamente di prodotti originari. Qualora tali spedizioni siano accompagnate da prove dell'origine, queste prove separate sono accettate dalle autorità doganali del paese importatore per le spedizioni scaglionate in questione in luogo di una sola prova dell'origine per il prodotto completo.

Articolo 33 — Rifiuto del regime preferenziale senza verifica

Si tratta dei casi in cui la prova dell'origine è considerata inapplicabile, tra l'altro per i motivi seguenti:

i prodotti oggetto del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED non beneficiano del regime preferenziale;

la casella della designazione delle merci (casella 8 EUR.1 o EUR-MED) non è stata compilata o si riferisce a merci diverse da quelle presentate;

la prova dell'origine è stata rilasciata da un paese che non fa parte del sistema preferenziale anche se le merci sono originarie di un paese appartenente al sistema (ad esempio, EUR.1 o EUR-MED rilasciati in Ucraina per prodotti originari della Siria) oppure la prova dell'origine è stata rilasciata da un paese con cui non si applica il cumulo (ad esempio, EUR.1 o EUR-MED rilasciati in Siria per merci esportate dalla Norvegia, quando tra i due paesi non esiste un accordo di libero scambio);

il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED presenta tracce di raschiatura o di correzione sovrapposte non autenticate in una delle caselle obbligatorie (ad esempio le caselle «designazione delle merci», «numero dei colli», «paese di destinazione »o «paese di origine»);

il termine di validità del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED è superato per motivi non previsti dalla regolamentazione (ad esempio circostanze eccezionali), fatti salvi i casi in cui le merci siano state presentate anteriormente alla scadenza del termine;

la prova dell'origine è presentata a posteriori per merci inizialmente importate in modo fraudolento;

la casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED indica un paese non aderente all'accordo in conformità del quale si chiede il regime preferenziale;

la casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED indica un paese con cui non si applica il cumulo (ad esempio, EUR.1 o EUR-MED rilasciati nella CE per prodotti originari delle Faerøer esportati in Marocco quando tra i due paesi non esiste un accordo di libero scambio).

Procedura da seguire

La prova dell'origine con la menzione «INAPPLICABILE »deve essere conservata dalle autorità doganali a cui è stata presentata per evitare ulteriori tentativi di utilizzazione.

Se del caso, le autorità doganali del paese importatore informano senza indugio del rifiuto le autorità doganali del paese esportatore.

Articolo 33 — Termine per l'esecuzione del controllo delle prove dell'origine

Nessun paese è tenuto a soddisfare una domanda di controllo a posteriori, formulata ai sensi dell'articolo 33, pervenuta dopo più di tre anni dalla data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED oppure della compilazione della dichiarazione su fattura o della dichiarazione su fattura EUR-MED.

Articolo 33 — Dubbio ragionevole

Rientrano in questa categoria i casi in cui:

manchi la firma dell'esportatore (ad eccezione delle dichiarazioni su fattura o dei documenti commerciali compilati da esportatori autorizzati quando i testi ne prevedono la possibilità);

manchi la firma dell'autorità che ha rilasciato il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED, oppure la data;

le merci, gli imballaggi o gli altri documenti di accompagnamento siano corredati da marchi relativi a un'origine diversa da quella indicata nel certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED;

le diciture che figurano sul certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED inducano a ritenere che le condizioni di lavorazione sono insufficienti per conferire il carattere originario;

il timbro utilizzato per il visto del documento sia diverso da quello che è stato comunicato.

Procedura da seguire

Il documento viene inviato per un controllo a posteriori alle autorità di rilascio con l'indicazione dei motivi che giustificano la richiesta. In attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali prendono tutte le misure necessarie per garantire il pagamento dei dazi applicabili.

Allegato I — Nota introduttiva n. 6, 6.1

La regola specifica concernente le materie tessili non si applica alle fodere e alla tela da sarto. La stoffa utilizzata per le tasche è un tessuto speciale utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di tasche e non va quindi considerata una fodera o una tela da sarto normale. Di conseguenza, la regola speciale si applica alla stoffa da tasca. La regola si applica ai tessuti a pezze, nonché alle tasche finite, originari dei paesi terzi.

Testo della dichiarazione su fattura e della dichiarazione su fattura EUR-MED

Dichiarazione su fattura (allegato IVa)

Versione araba

Image

Versione catalana (AD)

L'exportador dels productes inclosos en el present document (Autorizació duanera No...), declara que, llevat s'indiqui el contrari, aquestos productes gaudeixen d'un origen preferencial ...

Versione bulgara (BG)

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход.

Versione ceca (CZ)

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ...) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ...

Versione tedesca (DE)

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sind.

Versione danese (DK)

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...

Versione estone (EE)

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr …) deklareerib, et need tooted on ... sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione spagnola (ES)

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no ...) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...

Versione feroese

Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. ...) váttar, at um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur ...

Versione finlandese (FI)

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o …) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita.

Versione francese (FR)

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no …), déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle …

Versione inglese (GB)

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin

Versione greca (GR)

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. …) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής …

Versione ebraica

Image

Versione ungherese (HU)

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...) kijelentem, hogy eltérőö jelzés hiányában az áruk kedvezményes ... származásúak

Versione islandese (IS)

Útflytjanđi framleidsluvara sem skjal Ţetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. ...), lýsir Því yfir ad vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getid, af ...-friđindauppruna

Versione italiana (IT)

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...

Versione lituana (LT)

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ... ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... preferencinės kilmės prekės

Versione lettone (LV)

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šājā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ... deklarē, kā, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocīibu izcelsme no ...

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ...

Versione olandese (NL)

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn

Versione norvegese (NO)

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ...) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ... preferanseopprinnelse

Versione polacca (PL)

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … preferencyjne pochodzenie

Versione portoghese (PT)

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no ...), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...

Versione rumena (RO)

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. ...) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială ...

Versione svedese (SE)

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung

Versione slovena (SI)

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ...) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... poreklo

Versione slovacca (SK)

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...) vyhlasuje, že okrem zretel'ne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...

Versione turca (TR)

Isbu belge (gümrük onay No: ...) kapsamindaki maddelerin ihracatçisi aksi açikça belirtilmedikçe, bu maddelerin ... menseli ve tercihli maddeler oldugunu beyan eder

Dichiarazione su fattura EUR-MED (allegato IVb)

Versione araba

Image

cumulation applied with …… (name of the country/countries)

no cumulation applied

Versione catalana (AD)

L'exportador dels productes inclosos en el present document (Autorizació duanera No...), declara que, llevat s'indiqui el contrari, aquestos productes gaudeixen d'un origen preferencial ...

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Versione bulgara (BG)

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход.

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Versione ceca (CZ)

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ...) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ....

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Versione tedesca (DE)

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sind.

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Versione danese (DK)

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ....

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Versione estone (EE)

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr ...) deklareerib, et need tooted on ... sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

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Versione spagnola (ES)

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no ...) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ....

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Versione feroese

Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. ...) váttar, at um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur ....

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Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o …) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita.

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Versione francese (FR)

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ...), déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ....

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Versione inglese (GB)

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin.

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Versione greca (GR)

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ....

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Versione ungherese (HU)

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...) kijelentem, hogy eltérőö jelzés hiányában az áruk kedvezményes ... származásúak.

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Versione islandese (IS)

Útflytjanđi framleidsluvara sem skjal Ţetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. ... ), lýsir Því yfir ad vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getid, af ....-friđindauppruna.

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Versione italiana (IT)

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ....

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Versione lituana (LT)

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ... ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... preferencinės kilmės prekės.

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Versione lettone (LV)

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šājā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ... deklarē, kā, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocīibu izcelsme no ....

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Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ...(2).

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Versione olandese (NL)

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn.

cumulation applied with …… (name of the country/countries)

no cumulation applied

Versione norvegese (NO)

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ...) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ... preferanseopprinnelse.

cumulation applied with …… (name of the country/countries)

no cumulation applied

Versione polacca (PL)

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... preferencyjne pochodzenie.

cumulation applied with …… (name of the country/countries)

no cumulation applied

Versione portoghese (PT)

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no ...), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ....

cumulation applied with …… (name of the country/countries)

no cumulation applied

Versione rumena (RO)

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. ...) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială ....

cumulation applied with …… (name of the country/countries)

no cumulation applied

Versione svedese (SE)

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung.

cumulation applied with …… (name of the country/countries)

no cumulation applied

Versione slovena (SI)

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ...) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... poreklo.

cumulation applied with …… (name of the country/countries)

no cumulation applied

Versione slovacca (SK)

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...) vyhlasuje, že okrem zretel'ne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...

cumulation applied with …… (name of the country/countries)

no cumulation applied

Versione turca (TR)

Isbu belge (gümrük onay No: ...) kapsamindaki maddelerin ihracatçisi aksi açikça belirtilmedikçe, bu maddelerin ... menseli ve tercihli maddeler oldugunu beyan eder.

cumulation applied with …… (name of the country/countries)

no cumulation applied


(1)  I codici ISO-Alpha 2 e 3 per ciascun paese sono i seguenti:

Andorra

AD

AND

Algeria

DZ

DZA

Egitto

EG

EGY

Isole Færøer

FO

FRO

Islanda

IS

ISL

Israele

IL

ISR

Giordania

JO

JOR

Libano

LB

LBN

Marocco

MA

MAR

Norvegia

NO

NOR

San Marino

SM

SMR

Svizzera

CH

CHE

Siria

SY

SYR

Tunisia

TN

TUN

Turchia

TR

TUR

Cisgiordania e Striscia di Gaza

PS

PSE

Il codice ISO-Alpha per la Comunità è EU, ma sono accettate anche le sigle EEC, EC, CEE o CE.

(2)  La Turchia ha aderito al cumulo paneuropeo nel 1999, cioè prima che il sistema fosse esteso ai paesi mediterranei.

(3)  I codici ISO-Alpha 2 e 3 per ciascun paese sono i seguenti:

Andorra

AD

AND

Algeria

DZ

DZA

Egitto

EG

EGY

Isole Færøer

FO

FRO

Islanda

IS

ISL

Israele

IL

ISR

Giordania

JO

JOR

Libano

LB

LBN

Marocco

MA

MAR

Norvegia

NO

NOR

San Marino

SM

SMR

Svizzera

CH

CHE

Siria

SY

SYR

Tunisia

TN

TUN

Turchia

TR

TUR

Cisgiordania e Striscia di Gaza

PS

PSE

Il codice ISO-Alpha per la Comunità è EU, ma sono accettate anche le sigle EEC, EC, CEE o CE.