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9.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 54/5 |
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di sacche e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese
(2007/C 54/06)
La Commissione ha deciso, di propria iniziativa, di avviare un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base») (1). L'ambito del riesame è limitato agli aspetti relativi al dumping concernenti un unico produttore esportatore, la Xinhui Alida Polythene Limited, (la «società»).
1. Prodotto
I prodotti oggetto del riesame sono sacchi e sacchetti di plastica, contenenti almeno il 20 % in peso di polietilene e aventi uno spessore non superiore a 100 micrometri; sono originari della Repubblica popolare cinese (il «prodotto in esame») e sono attualmente classificabili nei codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90 (codici TARIC 3923210020, 3923291020 e 3923299020). Detti codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.
2. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1425/2006 (2) del Consiglio.
3. Motivazione del riesame
La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti a farle ritenere che le circostanze che hanno determinato l'istituzione delle misure siano mutate e che tale evoluzione abbia carattere permanente. Secondo le informazioni a disposizione della Commissione prevalgono per l'impresa condizioni di economia di mercato, come dimostra il fatto che essa ora soddisfa i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base. Inoltre gli elementi disponibili dimostrano che il modello delle vendite della società, sia in termini di quantità che di destinazione, è cambiato in maniera definitiva dal periodo in base al quale sono state stabilite le misure in vigore. Lo stesso dicasi per il potenziale produttivo.
Inoltre, un confronto tra il valore normale determinato in base ai costi della società/prezzi sul mercato interno e i suoi prezzi all'esportazione determinerebbe una riduzione del dumping a livelli considerevolmente al di sotto della misura in vigore. Pertanto, per controbilanciare il dumping non è più necessario mantenere le misure al loro livello attuale, stabilito sul livello del dumping determinato in precedenza.
4. Procedura per la determinazione del dumping
Previa consultazione del Comitato consultivo, la Commissione ha stabilito che esistono prove sufficienti a giustificare l'apertura di un esame intermedio parziale. La Commissione avvia quindi un riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, al fine di determinare se la società opera in condizioni di economia di mercato, come definisce l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base. In questo caso, la Commissione determina il margine di dumping individuale della società sulla base dei suoi costi/prezzi effettivi sul mercato interno o, in alternativa, determina il margine individuale di dumping della società in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base. Qualora vengano accertate pratiche di dumping, la Commissione fissa il livello del dazio al quale saranno sottoposte le sue importazioni nella Comunità del prodotto in esame.
L'inchiesta deve valutare la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure esistenti limitatamente a quanto concerne la summenzionata società.
a) Questionari
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alla società e alle autorità del paese esportatore interessato. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 5, lettera a), punto i) del presente avviso.
b) Raccolta delle informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova che le avallino. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 5, lettera a), punto i) del presente avviso.
La Commissione può inoltre ascoltare parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi in tal senso. La richiesta deve essere presentata entro il termine di cui al paragrafo 5, lettera a), punto ii) del presente avviso.
c) Status di impresa operante in un'economia di mercato
Qualora l'impresa fornisca prove sufficienti a dimostrare che essa opera in condizioni di economia di mercato, nel rispetto quindi dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, il valore normale sarà determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del medesimo. A tale scopo, deve essere presentata, entro il termine specifico di cui al paragrafo 5, lettera b) del presente avviso, una richiesta debitamente motivata. La Commissione invierà alla società e alle autorità della Repubblica popolare cinese un modulo per la richiesta.
d) Selezione del paese a economia di mercato
Nel caso in cui la società non ottenga lo status di impresa operante in un'economia di mercato, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base, per determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese verrà selezionato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, un paese ad economia di mercato appropriato. A tale scopo, la Commissione intende utilizzare nuovamente la Malaysia, come per l'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure vigenti sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a presentare le proprie osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico di cui al paragrafo 5, lettera c) del presente avviso.
Inoltre, nel caso in cui l'impresa ottenga lo status di impresa operante in un'economia di mercato, la Commissione può utilizzare, ove occorra, risultanze relative al valore normale stabilito in un paese ad economia di mercato appropriato, ad esempio per sostituire eventuali elementi di costi o di prezzi cinesi inattendibili che sono necessari per fissare il valore normale, qualora i dati attendibili necessari non siano disponibili nella Repubblica popolare cinese. La Commissione intende utilizzare anche a tale scopo la Malaysia.
5 Termini
a) Termini generali
i) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione
A meno che non sia altrimenti disposto, tutte le parti interessate — perché l'inchiesta possa tener conto delle loro osservazioni e informazioni — devono prendere contatto con la Commissione, comunicare le proprie osservazioni, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si noti che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.
ii) Audizioni
Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
b) Termine specifico per la presentazione delle domande di riconoscimento dello status di impresa operante in un'economia di mercato
La domanda, debitamente motivata, volta ad ottenere lo status di impresa operante in un'economia di mercato (di cui al paragrafo 4, lettera c) del presente avviso), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
c) Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato
Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta della Malaysia che, come risulta dal paragrafo 4, lettera d) del presente avviso, è presa in considerazione come paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
6. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza
Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo indicazione contraria) e contenere il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in via riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE»
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio J- 79 5/16 |
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B-1049 Bruxelles |
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Fax: (32-2) 295 65 05 |
7. Omessa cooperazione
Se una parte interessata rifiuta l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunica entro il termine stabilito od ostacola gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o lo fa solo parzialmente, e, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni dell'inchiesta si basano sui dati disponibili, per la parte in questione i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli che se avesse offerto la sua piena collaborazione.
8. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4.
(3) Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo 6 del GATT 1994 (Accordo antidumping).