16.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 10/5


Comunicazione della Commissione riguardante la data d'applicazione obbligatoria dell'aggiornamento dell'inventario e della nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 10/07)

In virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva e paragrafo 1, lettera g), sesto capoverso della direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1) (qui di seguito direttiva «cosmetici»), gli ingredienti impiegati nei prodotti cosmetici devono essere dichiarati sul recipiente e sulla confezione dei prodotti cosmetici, oppure solo sulla confezione, utilizzando la denominazione comune di cui all'articolo 7, paragrafo 2 oppure, se non disponibile, una delle denominazioni di cui all'articolo 5bis, paragrafo 2, primo trattino.

A tal fine, in applicazione dell'articolo 5 bis, paragrafo 3 e dell'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione elabora un inventario e stabilisce una nomenclatura comune e provvede al loro aggiornamento.

In data 8 maggio 1996 la Commissione ha adottato la decisione 96/335/CE che istituisce l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici (2). L'inventario e la nomenclatura dovevano essere utilizzati a partire dal 1o gennaio 1997.

In data 9 febbraio 2006 la Commissione ha adottato la decisione 2006/257/CE recante modifica della decisione 96/335/CE, al fine di aggiornare l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici di cui all'allegato della decisione 96/335/CE.

La decisione 2006/257/CE è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 5 aprile 2006 (3).

I colloqui svolti con gli Stati membri e con i rappresentanti dell'industria cosmetica hanno consentito di determinare come data accettabile dal punto di vista economico e tecnico per avviare l'utilizzo dell'inventario e della nomenclatura aggiornati il 1o febbraio 2007. A partire da tale data, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), sesto capoverso della direttiva «cosmetici», l'etichettatura dei prodotti cosmetici commercializzati deve tenere conto dell'inventario e della nomenclatura comune nella versione aggiornata dalla decisione 2006/257/CE.

Vista l'assenza di rischi per la salute umana, la Commissione ritiene che non sia necessario procedere al ritiro dei prodotti cosmetici immessi sul mercato prima del 1o febbraio 2007.


(1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

(2)  GU L 132 dell'1.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 97 del 5.4.2006, pag. 1.