Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE concernente la posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell’adozione di una direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE e 2000/60/CE /* COM/2007/0871 def. - COD 2006/0129 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 10.1.2008 COM(2007) 871 definitivo 2006/0129 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE concernente la posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE e 2000/60/CE 2006/0129 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONEAL PARLAMENTO EUROPEOai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE concernente la posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE e 2000/60/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) 1- ANTECEDENTI Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2006) 397 definitivo - 2006/0129(COD)]: | 17 luglio 2006 | Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: | 15 febbraio 2007 | Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: | 22 maggio 2007 | Data di adozione della posizione comune (a maggioranza qualificata): | 20 dicembre 2007 | 2- OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE La proposta di direttiva presentata dalla Commissione, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque ("Direttiva sulle sostanze prioritarie"), è una “direttiva derivata” dalla direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE). Essa è intesa a: - stabilire standard di qualità ambientale per alcune sostanze (in base all'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva sulle acque); - abrogare la normativa in vigore (come stabilito all'articolo 16, paragrafo 10, di detta direttiva) e - riesaminare l'elenco delle sostanze pericolose prioritarie (in base alla decisione 2455/2001/CE). La proposta non prevede controlli aggiuntivi delle emissioni (di cui all'articolo 16, paragrafi 6 e 8, della direttiva acque) in quanto, nel periodo 2000-2006, la Commissione ha presentato oltre 30 atti comunitari che introducono controlli delle emissioni per tali sostanze, tra cui il regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche – REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006) e la Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi (COM(2006) 373 definitivo). Con la legislazione in vigore, che include la direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva 96/61/CE), gli Stati membri possiedono strumenti sufficienti per conseguire gli obiettivi della direttiva sulle acque. Questa impostazione è stata illustrata in una comunicazione (COM(2006) 398 definitivo) collegata alla direttiva sulle sostanze prioritarie e nella relativa valutazione d'impatto (SEC(2006) 947). Infine, tale impostazione e l'abrogazione di numerose direttive concorrono all'attuazione del programma "Legiferare meglio". 3 OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE 3.1 Osservazioni generali La Commissione ha accolto integralmente, in parte o in linea di principio, 29 dei 71 emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura. Nella posizione comune sono stati introdotti, testualmente, in parte o nello spirito, 22 emendamenti. La Commissione ha accettato tutti gli emendamenti intesi a chiarire il campo d'applicazione della proposta. Essa non ha invece accettato gli emendamenti intesi ad inserire nell'elenco ulteriori sostanze o a cambiare la classificazione delle "sostanze pericolose prioritarie". La Commissione ritiene infatti che tali emendamenti non siano compatibili con il campo d'applicazione della proposta e con le disposizioni della normativa comunitaria applicabile. Inoltre la Commissione ha respinto tutti gli emendamenti che duplicano obblighi già previsti nell'ambito della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) o che ledono il diritto di iniziativa della Commissione. Il Consiglio ha ora accettato di integrare, testualmente, in parte o nello spirito, alcuni emendamenti del Parlamento che apportano ulteriori chiarimenti o che sviluppano in modo più dettagliato la proposta della Commissione. Tuttavia la maggior parte degli emendamenti non è stata inserita nella posizione comune in quanto il Consiglio concorda con la Commissione sul fatto che sono superflui e/o indesiderabili. La Commissione ritiene che la posizione comune adottata a maggioranza qualificata il 20 dicembre 2007 non alteri l'impostazione o gli obiettivi della proposta e può pertanto sostenerla nella sua forma attuale. 3.2 Osservazioni specifiche 3.2.1 Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione e inseriti integralmente, in parte o in linea di principio nella posizione comune Gli emendamenti 1, 4, 7, 8, 14, 21, 24, 29, 30, 35, 36, 40, 52 e 73 sono inclusi a diversi livelli. Detti emendamenti apportano chiarimenti ed ulteriori dettagli, in particolare sul nesso tra la direttiva in esame e la direttiva quadro sulle acque ed altri atti legislativi comunitari pertinenti. 3.2.2 Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla Commissione e inseriti integralmente, in parte o in linea di principio nella posizione comune Gli emendamenti 20 e 66 introducevano un riferimento alla direttiva quadro sulle acque incompatibile con le disposizioni di detta direttiva. Il Consiglio ha chiarito la formulazione del testo degli articoli 1 e 3 e inserito tali riferimenti in modo da integrare in linea di principio gli emendamenti, pur assicurando la necessaria coerenza. La Commissione ritiene pertanto accettabile la posizione comune. L'emendamento 26 prevedeva la possibilità di verificare il rispetto degli standard di qualità nei sedimenti e/o nel biota anziché nell'acqua, senza introdurre la chiarezza e le garanzie necessarie per assicurare lo stesso livello di tutela. Il nuovo paragrafo 2 dell'articolo 3 della posizione comune colma queste lacune e consente di monitorare in modo chiaro e trasparente i sedimenti e/o il biota. La Commissione è così in grado di verificare che in tutti gli Stati membri gli obiettivi in materia di protezione dell'ambiente e le condizioni sul mercato interno siano comparabili. La Commissione ritiene pertanto accettabile la posizione comune. Gli emendamenti 32, 33 e 45 pregiudicavano la linea di condotta da seguire e violavano il diritto di iniziativa della Commissione. In linea di principio, di questi aspetti si è tenuto conto nella posizione comune con l'introduzione di un nuovo articolo 7 sul riesame della necessità di effettuare regolarmente controlli delle emissioni a livello comunitario. Ciò è conforme agli obblighi previsti dall'articolo 18 della direttiva quadro sulle acque ed è quindi accettabile per la Commissione. L'emendamento 47 prevedeva che Commissione elaborasse una relazione sull'inquinamento causato da paesi terzi. La posizione comune integra in linea di principio tale punto nei nuovi articoli 6 e 7. Entrambi gli articoli sono in linea di principio accettabili per la Commissione. Tuttavia la Commissione preferirebbe una formulazione più precisa, in particolare dell'articolo 6. Si tratta di fare chiarezza sul piano giuridico, in modo che siano ben precisate le norme della direttiva 2000/60/CE che consentono agli Stati membri di affrontare le questioni relative all'inquinamento transfrontaliero, garantendo così che gli Stati membri non infrangano le disposizioni della direttiva proposta. Gli emendamenti 50 e 51 proponevano di fondere le parti A e B dell'allegato I della proposta della Commissione. Questa modifica non era accettabile in quanto la direttiva quadro sulle acque prevede obblighi diversi, ad esempio a livello di monitoraggio, per le sostanze indicate nelle diverse parti degli allegati. La posizione comune fonde le due parti degli allegati, ma indica dettagliatamente i diversi obblighi per le diverse sostanze. Anche se ne risulta una minore trasparenza, la Commissione può accettare l'emendamento che non modifica in modo sostanziale la sua proposta. 3.2.3 Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla Commissione e dal Consiglio e non inseriti nella posizione comune Gli emendamenti 2, 5, 6, 9, 10, 11, 19, 27, 28, 37, 39, 41, 44, 46, 47, 49, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 74 e 76 sono stati respinti da entrambe le istituzioni e non figurano pertanto nella posizione comune. Questi emendamenti proponevano di aggiungere alcune sostanze all'elenco o di classificare diversamente numerose "sostanze pericolose prioritarie". Inoltre, essi introducevano elementi che erano incompatibili con le disposizioni della direttiva quadro sulle acque o di altre normative comunitarie o costituivano duplicazioni di dette disposizioni. Alcuni emendamenti non rispettavano poi il diritto di iniziativa della Commissione. 3.2.4 Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione integralmente, parzialmente o in linea di principio, ma non inseriti nella posizione comune. Gli emendamenti 3, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 31, 34, 38, 43, 48 e 79 sono stati accolti in parte o in linea di principio dalla Commissione, ma non sono stati inseriti nel testo della proposta. La Commissione condivide l'intenzione alla base di tali emendamenti, ma ritiene che si tratti essenzialmente di chiarimenti o di modifiche redazionali della sua proposta. Il Consiglio non li ha inseriti nella posizione comune, giudicandoli superflui e/o indesiderabili. 3.2.5 Altre modifiche apportate dal Consiglio alla proposta Un nuovo articolo 2 chiarisce che le definizioni della direttiva 2000/60/CE si applicano anche alla direttiva in esame. Il mandato affidato alla Commissione di modificare alcune parti dell'allegato è illustrato all'articolo 3, paragrafo 5. Alla luce delle recenti modifiche apportate alla decisione 1999/468/CE (come modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio), è stata introdotta una procedura di regolamentazione con controllo. Quanto agli articoli 4 (zona di mescolamento) e 5 (inventario), la proposta prevedeva che la Commissione adottasse metodi o orientamenti tramite la procedura di "comitatologia". I paragrafi in questione sono stati soppressi in quanto l'armonizzazione non è stata giudicata necessaria. Tuttavia la Commissione ha dichiarato che è sua intenzione organizzare uno scambio di informazioni tra gli Stati membri su tali questioni. È stato introdotto un considerando 25 per inserire una disposizione, concernente le tavole di concordanza, coerente con il paragrafo 34 degli accordi interistituzionali sul tema "Legiferare meglio". 4- CONCLUSIONI Le modifiche apportate dal Consiglio aiutano a chiarire la proposta e precisano alcune disposizioni al fine di garantire la coerenza con la direttiva quadro sulle acque. Le disposizioni aggiuntive in materia di monitoraggio dei sedimenti e/o del biota sono accettabili in quanto la Commissione ne condivide le finalità alla base e le viene data la possibilità di verificare che gli Stati membri applichino lo stesso livello di protezione, garantendo così l'efficace funzionamento del mercato interno. La Commissione può pertanto accettare la posizione comune.