52007PC0864

Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza aerea recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2007/0864 def. - COD 2005/0228 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 19.12.2007

COM(2007) 864 definitivo

2005/0228 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza aerea

RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

2005/0228 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza aerea

1. Introduzione

L'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE prevede che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione espone in appresso il proprio parere sui 20 emendamenti proposti dal Parlamento.

2. CRONISTORIA

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2005) 579 definitivo - 2005/0228COD)): | 18 novembre 2005 |

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo | 21 aprile 2006 |

Data del parere del Parlamento europeo, in prima lettura | 14 marzo 2007 |

Data di adozione della posizione comune all'unanimità | 15 ottobre 2007 |

Data di adozione in seconda lettura della risoluzione del Parlamento europeo, che comprende 20 emendamenti alla posizione comune | 12 dicembre 2007 |

3. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La proposta della Commissione, adottata il 15 novembre 2005, mira ad estendere le regole comuni di sicurezza alle operazioni di volo, alle licenze dei piloti e alla sicurezza degli aeromobili dei paesi terzi. Intende inoltre rafforzare i controlli e le sanzioni nel caso di mancato rispetto di queste regole e, sulla base dell'esperienza acquisita, migliorare il funzionamento dell'EASA.

4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO EUROPEO

La Commissione può accogliere il 20 emendamenti adottati dal Parlamento europeo in seconda lettura, poiché essi sono il frutto di un compromesso raggiunto dalle tre istituzioni.

I principali emendamenti riguardano la modifica della definizione di aeromobile complesso, la notifica ex ante delle deroghe ai regimi di limitazione dei tempi di volo, sulla definizione di un sistema di sanzioni e sulla selezione dei membri del consiglio di amministrazione in base alla loro esperienza e al loro impegno a operare nell'interesse dell'agenzia.

Nell'ambito del compromesso raggiunto la Commissione ha formulato tre dichiarazioni:

Rif.: Articolo 63

Per quanto riguarda l'articolo 63, la Commissione dichiara che, nella modifica del Regolamento (CE) n. 593/2007 della Commissione, del 31 maggio 2007, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, la Commissione valuterà con la dovuta attenzione la situazione specifica delle PMI, e in particolare l'impatto che il livello dei diritti e degli onorari possono avere sulla loro redditività, continuando al contempo a garantire il rispetto del principio di non discriminazione e a fare in modo che l'attività di certificazione dell'Agenzia sia sufficiente a coprire tutti i costi dei servizi forniti.

Rif.: Articolo 3, lettera j), punto i) quarto trattino

"Per quanto riguarda la definizione di aeromobili a motore complessi, la Commissione valuterà l'impatto economico prodotto sui mercati dall'inclusione degli aeromobili muniti di motori a turbogetto o di o più di un motore a turboelica in tale definizione e chiederà all'Agenzia europea per la sicurezza aerea di monitorarne le prestazioni in materia di sicurezza".

Rif.: Allegato II, lettera e) (aeromobili ultraleggeri)

"La Commissione chiederà all'Agenzia europea per la sicurezza aerea di effettuare consultazioni formali con tutte le parti interessate e di presentare un parere motivato mirato a modificare la lettera e) dell'allegato II, per inserirvi, se necessario, gli aeromobili ultraleggeri di peso inferiore a 600 kg".

5. CONCLUSIONE

In virtù dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta di conseguenza.