Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (rifusione) /* COM/2007/0859 def. - COD 2007/0288 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 21/12/2007 COM(2007) 859 definitivo 2007/0288 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare ( rifusione) RELAZIONE 1. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie. 2. La Commissione ha avviato la codificazione della direttiva 95/64/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare[2]. La nuova direttiva doveva sostituire i vari atti in essa incorporati[3]. 3. La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[4], è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato con la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o di completarlo tramite l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali. 4. Gli atti previgenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato devono essere aggiornati, conformemente alle procedure applicabili, in ottemperanza alla dichiarazione congiunta relativa alla decisione 2006/512/CE, con cui il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione[5] hanno indicato che la nuova procedura deve applicarsi altresì agli atti preesistenti. 5. È pertanto opportuno convertire la codificazione della direttiva 95/64/CE in una rifusione, al fine di introdurvi le modifiche necessarie per adattarla alla procedura di regolamentazione con controllo. ê 95/64/CE (adattato) 2007/0288 (COD) Proposta di DIRETTIVA …/…/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del […] concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo Ö 285, paragrafo 1 Õ, vista la proposta della Commissione[6], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[7], deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato[8], considerando quanto segue:. ò nuovo 1. La direttiva 95/64/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare[9] è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese[10]. In occasione di nuove modifiche, a fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla rifusione di tale direttiva. ê 95/64/CE considerando (1) (adattato) 2. Per assolvere ai compiti ad essa affidati nell'ambito della politica marittima comunitaria, la Commissione Ö (Eurostat) dovrebbe Õ disporre di statistiche comparabili, affidabili, sincronizzate e regolari sull'ampiezza e lo sviluppo dei trasporti di merci e di passeggeri via mare in partenza da e verso la Comunità, tra Stati membri e all'interno degli Stati membri. ê 95/64/CE considerando (2) 3. Occorre inoltre sottolineare l'importanza di una buona conoscenza del mercato dei trasporti marittimi per gli Stati membri e gli operatori economici. ê 95/64/CE considerando (5) 4. La raccolta di dati statistici comunitari, su una base comparabile o armonizzata, consente l'istituzione di un sistema integrato in grado di fornire informazioni affidabili, compatibili e aggiornate. ê 95/64/CE considerando (6) 5. I dati relativi ai trasporti di merci e di passeggeri via mare devono essere resi comparabili da uno Stato membro all'altro e tra i vari modi di trasporto. ê 95/64/CE considerando (11) 6. Conformemente al principio di sussidiarietà, la creazione di norme statistiche comuni che permettano di produrre informazioni armonizzate è un'azione che può essere trattata efficacemente solo a livello comunitario e la raccolta di dati statistici verrà effettuata da ciascuno Stato membro sotto l'autorità degli organismi e delle istituzioni responsabili per l'elaborazione delle statistiche ufficiali. ò nuovo 7. Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[11]. 8. In particolare, la Commissione deve essere delegata ad adottare determinate modalità di applicazione della presente direttiva. Poiché tali modificazioni hanno natura generale e mirano a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, nonché a completarla, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. 9. I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano esclusivamente le procedure di comitato. Non sono pertanto necessari, al riguardo, provvedimenti di recepimento da parte degli Stati membri. 10. La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione della direttiva indicati nell'allegato IX, parte B, ê 95/64/CE (adattato) HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Ö Elaborazione di statistiche comunitarie Õ Gli Stati membri elaborano statistiche comunitarie sui trasporti di merci e di passeggeri effettuati da navi che fanno scalo nei porti situati sul loro territorio. Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende per: a) «trasporto di merci e di passeggeri via mare»: i movimenti di merci e di passeggeri per mezzo di navi, su rotte seguite, totalmente o parzialmente, per mare. Il campo d'applicazione della presente direttiva comprende altresì le merci: i) trasportate verso impianti offshore; ii) recuperate dai fondi marini e scaricate nei porti. Sono esclusi Ö dall’ambito della presente direttiva Õ i depositi e i rifornimenti messi a disposizione delle navi; ê 95/64/CE b) «nave marittima»: una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali. Le navi da pesca e le navi-officina per trattamento del pesce, le navi da trivellazione e da esplorazione, i rimorchiatori, gli spintori, le draghe, le navi per la ricerca e l'esplorazione, le navi da guerra e le imbarcazioni utilizzate unicamente a fini non commerciali non rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva; c) «porto»: un luogo munito di installazioni che consentono alle navi commerciali di attraccare e di scaricare o caricare merci, nonché di sbarcare o imbarcare passeggeri da o verso una nave; d) «nazionalità dell'operatore di trasporto marittimo»: la nazionalità del paese in cui ha sede il centro reale dell'attività commerciale dell'operatore di trasporto; e) «operatore di trasporto marittimo»: ogni persona tramite la quale o in nome della quale è concluso un contratto di trasporto di merci o di persone via mare con uno spedizioniere marittimo o un passeggero. Articolo 3 Caratteristiche della raccolta di dati 1. Gli Stati membri rilevano i dati relativi ai seguenti settori: a) informazioni in merito alle merci e ai passeggeri; b) informazioni in merito alla nave. Possono essere escluse dalla raccolta di dati le navi di stazza lorda inferiore a 100. 2. Le caratteristiche della raccolta di dati, ossia le variabili statistiche di ciascun settore, le nomenclature per la loro classificazione e la loro frequenza di osservazione, sono indicate negli allegati da I a VIII. 3. La raccolta di dati si basa, per quanto possibile, sulle fonti disponibili, in modo da limitare l'onere a carico di coloro che sono tenuti a rispondere. ê 95/64/CE (adattato) ð nuovo Articolo 4 Porti 1. Ai fini della presente direttiva, ð la Commissione istituisce ï un elenco di porti codificati e classificati per paese e per zone costiere marittime. ð Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate ï secondo la procedura ð di regolamentazione con controllo ï di cui all'articolo 11, paragrafo 3. 2. Ogni Stato membro seleziona nell'elenco Ö di cui al paragrafo 1 Õ suddetto i porti che trattano annualmente più di un milione di tonnellate di merci o che registrano più di 200 000 movimenti di passeggeri. ê 95/64/CE Per ogni porto selezionato sono forniti i dati dettagliati, conformemente all'allegato VIII, per i settori (merci, passeggeri) per i quali lo stesso ottempera al criterio di selezione ed, eventualmente, i dati sommari per l'altro settore. 3. Per porti dell'elenco non selezionati, sono forniti dati sommari, conformemente all'allegato VIII, «insieme di dati A3». ê 95/64/CE (adattato) ð nuovo Articolo 5 Grado di precisione delle statistiche I metodi per la raccolta di dati dovranno essere sviluppati in modo da garantire ai dati statistici comunitari sul trasporto marittimo il grado di precisione necessario all'insieme dei dati statistici descritti all'allegato VIII. ð La Commissione stabilisce ï le norme di precisione. ð Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate ï secondo la procedura ð di regolamentazione con controllo ï di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Articolo 6 Trattamento dei risultati della raccolta di dati Gli Stati membri trattano le informazioni statistiche raccolte in base all'articolo 3, in modo da ottenere statistiche comparabili, che abbiano il grado di precisione di cui all'articolo 5. Articolo 7 Trasmissione dei risultati della raccolta di dati 1. Gli Stati membri trasmettono Ö alla Commissione (Eurostat) Õ i risultati della raccolta di dati di cui all'articolo 3, compresi i dati dichiarati riservati dagli Stati membri a norma della legislazione o delle prassi nazionali in materia di riservatezza statistica, conformemente al regolamento (Euratom, CEE) n. [1588/90] [del Consiglio][12]. ê 95/64/CE 2. I risultati sono trasmessi conformemente alla struttura degli insiemi di dati statistici definita nell'allegato VIII. Le modalità tecniche per la trasmissione dei risultati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. 3. La trasmissione dei risultati avviene entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla fine del periodo di osservazione, per i dati la cui frequenza è trimestrale, e di otto mesi per i dati la cui frequenza è annuale. La prima trasmissione copre il primo trimestre dell'anno 1997. ê 95/64/CE (adattato) Articolo 8 Relazioni Gli Stati membri comunicano alla Commissione Ö (Eurostat) Õ tutte le informazioni relative ai metodi impiegati per la produzione dei dati. Se necessario gli Stati membri le comunicano anche i mutamenti sostanziali apportati ai metodi di raccolta utilizzati. Articolo 9 Diffusione dei dati statistici La Commissione Ö (Eurostat) Õ diffonde i dati statistici appropriati con frequenza simile a quella delle trasmissioni dei risultati. Le modalità di pubblicazione o di diffusione dei dati statistici da parte della Commissione Ö (Eurostat) Õ sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. ê 95/64/CE Articolo 10 Modalità d'applicazione Sono adottate modalità d'applicazione della presente direttiva, comprese le misure necessarie per adeguarla agli sviluppi tecnici ed economici, in particolare: a) l'aggiornamento delle caratteristiche dei dati da raccogliere (articolo 3) e del contenuto degli allegati da I a VIII nella misura in cui tale aggiornamento non comporti un considerevole aumento dei costi per gli Stati membri e/o dell'onere a carico di coloro che sono tenuti a rispondere; b) l'elenco di porti, aggiornati periodicamente, codificati dalla Commissione, e classificati per paese e per zone costiere marittime (articolo 4); c) le esigenze di precisione (articolo 5); ê 95/64/CE (adattato) d) la descrizione tecnica di uno schedario di dati e dei codici per la trasmissione dei risultati alla Commissione Ö (Eurostat) Õ (articolo 7); ê 95/64/CE e) le modalità di pubblicazione o di diffusione dei dati (articolo 9). ê 95/64/CE (adattato) f) la nomenclatura equivalente di stazza lorda per gruppo di navi (allegato VII). Ö Le misure di cui alle lettere d) ed e) sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Õ ò nuovo Le misure di cui alle lettere a), b) e c) , volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, nonché a completarla, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3. ê 1882/2003 art. 2 e allegato II (adattato) ð nuovo Articolo 11 Ö Procedura di comitato Õ 1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom[13], in prosieguo denominato «Comitato». 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. ò nuovo 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 , e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. ê 95/64/CE (adattato) Articolo 12 Ö Comunicazione delle disposizioni nazionali Õ Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. ê Articolo 13 Abrogazione La direttiva 95/64/CE, modificata dagli atti di cui all'allegato IX, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione della direttiva indicati all'allegato IX, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato X. ê 95/64/CE (adattato) Articolo 14 Ö Entrata in vigore Õ ê 95/64/CE La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . ê 95/64/CE (adattato) Articolo 15 Ö Destinatari Õ ê 95/64/CE Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il […] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente […] […] ê 2005/366/CE art. 1 e allegato I ALLEGATO I VARIABILI E DEFINIZIONI [pic] [pic] _________ ê 2005/366/CE art. 1 e allegato II ALLEGATO II CLASSIFICAZIONE DEL TIPO DI CARICO [pic]____________ ê 1304/2007/CE art. 1 e allegato ALLEGATO III [pic] ______ ê 2005/366/CE art. 1 e allegato III (adattato) ALLEGATO IV ZONE COSTIERE MARITTIME Va utilizzata la geonomenclatura [nomenclatura dei Ö dei paesi e dei territori Õ per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa, istituita Ö in base all’articolo 9 del Õ regolamento (CE) n. Ö [1172/95] Õ [del Consiglio][14]] in vigore l'anno cui si riferiscono i dati. ê 2005/366/CE art. 1 e allegato III Il codice è a 4 cifre: il codice alfabetico standard ISO a due cifre per ciascun paese della suddetta nomenclatura, seguito da due zeri (ad esempio, per la Grecia codice GR00), tranne per i paesi divisi in due o più zone costiere marittime, caratterizzate a loro volta da una quarta cifra diversa da zero (da 1 a 7), come indicato di seguito: [pic] [pic] _________ ê 2005/366/CE art. 1 e allegato IV (adattato) ALLEGATO V NAZIONALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLA NAVE Va utilizzata la geonomenclatura [nomenclatura dei paesi Ö e dei territori Õ per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa, istituita Ö sulla base dell’articolo 9 del Õ regolamento (CE) n. Ö [1172/95] Õ] Ö e Õ in vigore l'anno cui si riferiscono i dati. ê 2005/366/CE art. 1 e allegato IV Il codice è a 4 cifre: il codice alfabetico standard ISO a due cifre per ciascun paese della suddetta nomenclatura, seguito da due zeri (ad esempio, per la Grecia codice GR00), tranne per i paesi che hanno più registri, contraddistinti da una quarta cifra diversa da zero, come indicato di seguito: [pic] __________ ê 2005/366/CE art. 1 e allegato V ALLEGATO VI NOMENCLATURA DEL TIPO DI NAVE (ICST-COM) _________ ê 98/385/CE art. 3, par. 2 ALLEGATO VII CLASSI DI GRANDEZZA DELLE NAVI espresse in tonnellate di portata lorda (DWT) o in stazza lorda (SL) Questa nomenclatura riguarda unicamente le navi di stazza lorda maggiore o pari a 100. Gruppo | Limite inferiore | Limite superiore | DWT | SL | DWT | SL | 01 | — | 100 | fino a 499 | fino a 499 | 02 | 500 | 500 | 999 | 999 | 03 | 1 000 | 1 000 | 1 999 | 1 999 | 04 | 2 000 | 2 000 | 2 999 | 2 999 | 05 | 3 000 | 3 000 | 3 999 | 3 999 | 06 | 4 000 | 4 000 | 4 999 | 4 999 | 07 | 5 000 | 5 000 | 5 999 | 5 999 | 08 | 6 000 | 6 000 | 6 999 | 6 999 | 09 | 7 000 | 7 000 | 7 999 | 7 999 | 10 | 8 000 | 8 000 | 8 999 | 8 999 | 11 | 9 000 | 9 000 | 9 999 | 9 999 | 12 | 10 000 | 10 000 | 19 999 | 19 999 | 13 | 20 000 | 20 000 | 29 999 | 29 999 | 14 | 30 000 | 30 000 | 39 999 | 39 999 | 15 | 40 000 | 40 000 | 49 999 | 49 999 | 16 | 50 000 | 50 000 | 79 999 | 79 999 | 17 | 80 000 | 80 000 | 99 999 | 99 999 | 18 | 100 000 | 100 000 | 149 999 | 149 999 | 19 | 150 000 | 150 000 | 199 999 | 199 999 | 20 | 200 000 | 200 000 | 249 999 | 249 999 | 21 | 250 000 | 250 000 | 299 999 | 299 999 | 22 | 300 000 e oltre | 300 000 e oltre | — | — | Nota: Nel caso in cui la presente direttiva tenesse conto anche delle navi di stazza lorda inferiore a 100, a queste verrà attribuito un codice di gruppo «99». | _______ ê 2005/366/CE art. 1 e allegato VI ALLEGATO VIII STRUTTURA DEGLI INSIEMI DI DATI STATISTICI Gli insiemi di dati specificati in questo allegato definiscono la frequenza delle statistiche sul trasporto marittimo richieste dalla Comunità. Ogni insieme definisce una distribuzione incrociata su un numero limitato di dimensioni di vari livelli delle nomenclature, con aggregazione su tutte le altre dimensioni e per la quale sono necessarie statistiche di buona qualità. ê 2005/366/CE art. 1 e allegato VI (adattato) Le condizioni di raccolta dell'insieme di dati B1 Ö sono Õ decise dal Consiglio su proposta della Commissione, tenuto conto dei risultati dello studio pilota condotto durante un periodo transitorio di tre anni Ö a norma dell’ Õ articolo 10 della direttiva Ö 95/64/CE, in merito alla fattibilità e al costo, per gli Stati membri e per coloro che sono tenuti a rispondere, della raccolta di tali dati Õ. ê 2005/366/CE art. 1 e allegato VI STATISTICHE SOMMARIE E DETTAGLIATE - Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire sulle merci e i passeggeri sono: A1, A2, B1, C1, D1, E1, F1 e/o F2. - Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire sulle merci, ma non sui passeggeri, sono: A1, A2, A3, B1, C1, E1, F1 e/o F2. - Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire sui passeggeri, ma non sulle merci, sono: A3, D1, F1 e/o F2. - Per i porti selezionati e non selezionati (per le merci o per i passeggeri) l'insieme di dati da fornire è: A3. [pic] [pic] [pic] [pic] ____________ é ALLEGATO IX Parte A Direttiva abrogata e d elenco delle sue modificazioni successive (di cui all’articolo 13) Direttiva 95/64/CE del Consiglio (GU L 320 del 30.12.1995, pag. 25) | Decisione 98/385/CE della Commissione (GU L 174 del 18.6.1998, pag. 1) | limitatamente all'articolo 3 | Decisione 2000/363/CE della Commissione (GU L 132 del 5.6.2000, pag. 1) | limitatamente all'articolo 1 | Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1) | limitatamente all'allegato II, punto 20 | Decisione 2005/366/CE della Commissione (GU L 123 del 17.5.2005, pag. 1) | limitatamente all'articolo 1 | Regolamento (CE) n. 1304/2007 (GU L 290 dell'8.11.2007, pag. 14) | limitatamente all'articolo 1 | Parte B Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale (di cui all’articolo 13) Direttiva | Termine di attuazione | 95/64/CE | 1° gennaio 1997 | _____________ ALLEGATO X Tavola di CONCORDANZA DIRETTIVA 95/64/CE | Presente direttiva | Articolo 1 | Articolo 1 | Articolo 2, punto 1, primo comma | Articolo 2, lettera a), primo comma | Articolo 2, punto 1, secondo comma, lettere a) e b) | Articolo 2, lettera a), secondo comma, punti i) e ii) | Articolo 2, punto 1, terzo comma | Articolo 2, lettera a), terzo comma | Articolo 2, punti da 2 a 5 | Articolo 2, lettere da b) a e) | Articolo 3 | Articolo 3 | Articolo 4, paragrafo 1 | Articolo 4, paragrafo 1 | Articolo 4, paragrafo 2, primo comma | Articolo 4, paragrafo 2, primo comma | Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma | ___ | Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma | Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 4, paragrafo 3 | Articolo 4, paragrafo 3 | Articoli 5, 6 e 7 | Articoli 5, 6 e 7 | Articolo 8, paragrafo 1 | Articolo 8 | Articolo 8, paragrafo 2 | ___ | Articolo 9 | Articolo 9 | Articolo 10 | ___ | Articolo 11 | ___ | Articolo 12, alinea | Articolo 10, primo comma, alinea | Articolo 12, dal primo al quinto trattino | Articolo 10, primo comma, lettere da a) a e) | Articolo 12, sesto trattino | ___ | Articolo 12, settimo trattino | - | Articolo 12, parole finali | Articolo 10, secondo comma | ___ | Articolo 10, terzo comma | Articolo 13, paragrafi 1 e 2 | Articolo 11, paragrafi 1 e 2 | ___ | Articolo 11, paragrafo 3 | Articolo 13, paragrafo 3 | ___ | Articolo 14, paragrafo 1 | ___ | Articolo 14, paragrafo 2 | Articolo 12 | ___ | Articolo 13 | Articolo 15 | Articolo 14 | Articolo 16 | Articolo 15 | Allegati da I a VIII | Allegati da I a VIII | ___ | Allegato IX | ___ | Allegato X | _____________ [1] COM(87) 868 PV. [2] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo. [3] Allegato IX, parte A, della presente proposta. [4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). [5] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1. [6] GU C […] del […], pag. […]. [7] GU C […] del […], pag. […]. [8] GU C […] del […], pag. […]. [9] GU L 320 del 30.12.1995, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1304/2007 della Commissione (GU L 290 dell'8.11.2007, pag. 14). [10] V. allegato IX, parte A. [11] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). [12] GU L [151] del [15.6.1990], pag. 1. [13] GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47. [14] GU L Ö [118 del 25.5.1995, pag. 10.] Õ [pic] [pic] 3X, 31,32, 33, 34, 5X, 54, 56, 59, 6X, 61, 62 63 e 69). 34,