52007PC0858

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (Rifusione) /* COM/2007/0858 def. - COD 2007/0292 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 21.12.2007

COM(2007) 858 definitivo

2007/0292 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali

(Rifusione)

RELAZIONE

1. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

2. La Commissione ha avviato la codificazione della direttiva 80/777/CEE del 15 luglio 1980 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali[2]. La nuova direttiva doveva sostituire i vari atti in essa incorporati[3].

3. La decisione 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[4] è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato con la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o di completarlo tramite l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

4. Gli atti già in vigore, adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, devono essere aggiornati conformemente alle procedure applicabili, in ottemperanza alla dichiarazione congiunta relativa alla decisione 2006/512/CE, con cui il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione[5] hanno indicato che la nuova procedura deve applicarsi altresì agli atti preesistenti.

5. È pertanto opportuno convertire la codificazione della direttiva 80/777/CEE in una rifusione, al fine di introdurvi le modifiche necessarie per adattarla alla procedura di regolamentazione con controllo.

ê 80/777/CEE (adattato)

2007/0292 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo Ö 95 Õ,

vista la proposta della Commissione[6],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[7],

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato[8],

considerando quanto segue:

ò nuovo

(1) La direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali[9], è stata modificata in modo sostanziale a più riprese[10]. In occasione di nuove modifiche, a fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla rifusione di tale direttiva.

ê 80/777/CEE considerando 1 (adattato)

(2) Le legislazioni degli Stati membri definiscono le acque minerali naturali. Tali legislazioni fissano le condizioni per il riconoscimento delle acque minerali naturali come tali, disciplinando altresì le modalità di utilizzazione delle sorgenti. Esse contengono inoltre norme particolari per la commercializzazione delle acque in questione.

ê 80/777/CEE considerando 2 (adattato)

(3) Le differenze esistenti tra dette legislazioni ostacolano la libera circolazione delle acque minerali naturali, dando luogo a distorsioni della concorrenza e hanno, conseguentemente, una diretta incidenza sul funzionamento del mercato Ö interno Õ.

ê 80/777/CEE considerando 3

(4) Nel caso specifico, questi ostacoli possono essere eliminati sia in forza dell'obbligo che incombe a ciascuno Stato membro di ammettere sul proprio territorio la vendita delle acque minerali naturali riconosciute come tali da ciascuno degli altri Stati membri, sia in forza dell'emanazione di norme comuni specie per quanto concerne i requisiti necessari sotto il profilo batteriologico e i requisiti per l'utilizzazione di denominazioni particolari per determinate acque minerali.

ê 96/70/CE considerando 2

(5) Le norme in materia di acque minerali naturali perseguono l'obiettivo prioritario di proteggere la salute del consumatore, evitare che i consumatori vengano ingannati e assicurare la lealtà delle operazioni commerciali.

ê 80/777/CEE considerando 4

(6) In attesa di accordi tra la Comunità e i paesi terzi sul riconoscimento reciproco delle acque minerali naturali, è opportuno prevedere, fino all'applicazione di tali accordi, le condizioni per l'ammissione nella Comunità in qualità di acque minerali naturali dei prodotti simili importati dai paesi terzi.

ê 80/777/CEE considerando 5

(7) È necessario vigilare affinché le acque minerali naturali conservino, nella fase di commercializzazione, le caratteristiche in base a cui sono state riconosciute come tali. È pertanto opportuno che i recipienti utilizzati per il condizionamento delle acque siano muniti di un idoneo dispositivo di chiusura.

ê 80/777/CEE considerando 6

(8) Le acque minerali naturali sono soggette, per quanto riguarda l'etichettatura, alle norme generali fissate dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità[11]. La presente direttiva può quindi limitarsi ad adottare i completamenti e le deroghe che è opportuno apportare a dette norme generali.

ê 96/70/CE considerando 6 (adattato)

(9) L'indicazione della composizione analitica dell'acqua minerale naturale dovrebbe Ö essere Õ obbligatoria per garantire l'informazione del consumatore.

ò nuovo

(10) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[12].

(11) In particolare, la Commissione deve essere delegata a stabilire i limiti per il tenore dei componenti delle acque minerali naturali, le disposizioni necessarie per indicare sulle etichette l'elevato tenore di alcuni componenti, le condizioni per l'impiego di aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali, le informazioni riguardanti i trattamenti delle acque minerali naturali, i metodi di analisi per determinare l'assenza di inquinamento delle acque minerali naturali nonché le procedure di campionamento e i metodi di analisi necessari per il controllo delle caratteristiche microbiologiche delle acque minerali naturali. Poiché tali modificazioni hanno natura generale e mirano a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, fra l'altro completandoli, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(12) Nel caso in cui, per imperiosi motivi di urgenza, i termini previsti per la procedura di regolamentazione con controllo non possano essere rispettati, la Commissione deve essere abilitata ad applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE, ai fini dell'adozione di modifiche della presente direttiva che si rendano necessarie per garantire la protezione della salute pubblica.

(13) I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto le procedure di comitato. Ad essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri.

(14) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato IV, parte B,

ê 80/777/CEE

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda le acque estratte dal suolo di uno Stato membro e riconosciute dall'autorità responsabile di tale Stato membro come acque minerali naturali conformi alle norme contenute nell'allegato I, parte I.

2. La presente direttiva si estende anche alle acque estratte dal suolo di un paese terzo, importate nella Comunità e riconosciute come acque minerali naturali dall'autorità responsabile di uno Stato membro.

Le acque di cui al primo comma possono formare oggetto di tale riconoscimento solo se l'autorità competente del paese ove le acque sono estratte dal suolo abbia accertato che esse sono conformi all'allegato I, parte I, e che si è proceduto al controllo permanente dell'applicazione delle disposizioni dell'allegato II, punto 2.

ê 96/70/CE Art. 1, punto 1

Il periodo di validità dell'accertamento di cui al secondo comma non può superare i cinque anni. Qualora l'accertamento sia rinnovato prima della fine di tale periodo, non è necessario un nuovo riconoscimento ai sensi del primo comma.

ê 80/777/CEE

3. La presente direttiva non si applica:

a) alle acque che sono dei medicinali ai sensi della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[13];

b) alle acque minerali naturali utilizzate a fini curativi alla sorgente negli stabilimenti termali o idrotermali.

4. Il riconoscimento di cui ai paragrafi 1 e 2 sarà debitamente motivato dall'autorità responsabile dello Stato membro e formerà oggetto di pubblicazione ufficiale.

5. Ogni Stato membro informa la Commissione dei casi nei quali si è proceduto al riconoscimento di cui ai paragrafi 1 e 2 ovvero alla sua revoca. L'elenco delle acque minerali naturali riconosciute come tali è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Articolo 2

Gli Stati membri emanano le disposizioni utili affinché soltanto le acque di cui all'articolo 1 che siano conformi alle norme della presente direttiva possano essere commercializzate come acque minerali naturali.

Articolo 3

Le sorgenti di acque minerali naturali debbono essere utilizzate e le loro acque condizionate in conformità dell'allegato II.

ê 96/70/CE Art. 1, punto 2

ð nuovo

Articolo 4

1. Le acque minerali naturali, quali si presentano alla sorgente, possono subire unicamente i seguenti trattamenti:

a) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;

b) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonché dell'arsenico da talune acque minerali naturali mediante trattamento con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà e sempreché:

i) il trattamento rispetti le condizioni di utilizzazione stabilite ð dalla Commissione ï con la procedura di cui all'articolo 12 e previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare;

ii) il trattamento sia notificato alle autorità competenti e da esse specificamente controllato;

c) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere a) e b), a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà e sempreché:

i) il trattamento rispetti le condizioni di utilizzazione stabilite ð dalla Commissione ï con la procedura di cui all'articolo 12 e previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare;

ii) il trattamento sia notificato alle autorità competenti e da esse specificamente controllato;

d) eliminazione totale o parziale dell'anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici.

ò nuovo

Le misure di cui alle lettere b) i) e c) i) volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

ê 96/70/CE Art. 1, punto 2 (adattato)

Ö Il primo comma Õ non impedisce l'utilizzazione delle acque minerali naturali o delle acque di sorgente per la fabbricazione di bevande rinfrescanti analcoliche.

ê 96/70/CE Art. 1, punto 2

2. Le acque minerali naturali, quali si presentano alla sorgente, non possono essere soggette ad aggiunte diverse dall'incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica alle condizioni previste nell'allegato I, parte III.

ê 96/70/CE Art. 1, punto 2 (adattato)

3. Sono vietati qualsiasi trattamento di disinfezione e, a prescindere dal paragrafo 2, l'aggiunta di elementi batteriostatici o qualsiasi altro trattamento tale da modificare il microbismo dell'acqua minerale naturale.

ê 80/777/CEE

Articolo 5

1. Alla sorgente, il tenore totale di microrganismi revivificabili di un'acqua minerale naturale dev'essere conforme al suo microbismo normale ed essere prova di una protezione efficace della sorgente contro qualsiasi contaminazione. Tale tenore dev'essere determinato alle condizioni previste all'allegato I, parte II, punto 1.3.3.

Dopo l'imbottigliamento, tale tenore non può superare il limite di 100, per millilitro, a 20-22 °C, in 72 ore, in agar-agar o miscela agar-gelatina, e 20 per millilitro a 37 °C in 24 ore, in agar-agar. Il tenore suddetto dev'essere misurato nelle 12 ore successive all'imbottigliamento; in questo periodo di 12 ore l'acqua dev'essere mantenuta a una temperatura di 4 °C ± 1 °C.

Alla sorgente, detti valori non devono normalmente superare, rispettivamente, 20 per ml alla temperatura di 20—22 °C in 72 ore e 5 per ml a 37 °C in 24 ore, fermo restando che tali valori sono considerati come indicativi e non come concentrazioni massime.

2. Alla sorgente e durante la commercializzazione, un'acqua minerale naturale deve essere esente da:

a) parassiti e microrganismi patogeni;

b) e scherichia coli o altri colibacilli e streptococchi fecali, su 250 ml del campione esaminato;

c) anaerobi sporigeni solfito-riduttori, su 50 ml del campione esaminato;

d) p seudomonas aeruginosa , su 250 ml del campione esaminato.

ê 80/777/CEE (adattato)

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, nonché le modalità di utilizzazione di cui all'allegato II, Ö le seguenti prescrizioni sono applicate Õ nella fase della commercializzazione:

ê 80/777/CEE

a) il tenore totale di microrganismi revivificabili dell'acqua minerale naturale può risultare soltanto dall'evoluzione normale del suo tenore in germi alla sorgente;

b) l'acqua minerale naturale non può presentare difetti dal punto di vista organolettico.

Articolo 6

Ogni recipiente utilizzato per il condizionamento delle acque minerali naturali deve essere munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione o di contaminazione.

Articolo 7

1. La denominazione di vendita delle «acque minerali naturali» è «acqua minerale naturale» ovvero, se si tratta di un'acqua minerale naturale effervescente definita all'allegato I, parte III, a seconda dei casi, «acqua minerale naturale naturalmente gassosa», «acqua minerale naturale rinforzata col gas della sorgente», «acqua minerale naturale con aggiunta di anidride carbonica».

ê 80/777/CEE (adattato)

Le denominazioni di vendita delle acque minerali naturali sottoposte a un trattamento contemplato Ö all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera d), Õ è completata, secondo il caso, dalle menzioni «totalmente degassata» o «parzialmente degassata».

ê 96/70/CE Art. 1, punto 3

2. Le etichette delle acque minerali naturali devono recare anche le seguenti informazioni obbligatorie:

a) l'indicazione della composizione analitica, con i componenti caratteristici;

b) il luogo di utilizzazione della sorgente e il nome di questa;

c) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c).

ê 96/70/CE Art. 1, punto 3 (adattato)

3. Qualora non esistano disposizioni comunitarie in merito alle informazioni sui trattamenti di cui al paragrafo 2, lettera c gli Stati membri possono mantenere le Ö loro Õ disposizioni nazionali.

ê 80/777/CEE

Articolo 8

1. I nomi di località, frazione o luoghi determinanti possono entrare nella composizione di una designazione commerciale soltanto se si riferiscono a un'acqua minerale naturale la cui sorgente è utilizzata nel luogo indicato dalla designazione commerciale e purché non induca in errore circa il luogo di sfruttamento della sorgente.

2. È vietata la commercializzazione sotto designazioni commerciali diverse di acque minerali naturali provenienti dalla stessa sorgente.

ê 80/777/CEE (adattato)

3. Quando le etichette o iscrizioni apposte sui recipienti nei quali le acque minerali naturali sono poste in vendita recano l'indicazione di una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione, l'indicazione di tale luogo Ö di utilizzazione Õ o il nome della sorgente devono essere stampati mediante caratteri di altezza e larghezza almeno pari a una volta e mezza il carattere più grande utilizzato per l'indicazione di tale designazione commerciale.

ê 80/777/CEE

Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali naturali si applicano, mutatis mutandis e nello stesso spirito, le disposizioni di cui al precedente comma in ordine all'importanza attribuita al nome della sorgente o al luogo della sua utilizzazione, rispetto all'indicazione della designazione commerciale.

Articolo 9

1. È vietato l'uso, sia sulle confezioni, o etichette, sia nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, di indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o altri segni, figurativi o meno, che:

a) per quanto riguarda le acque minerali naturali, evochino caratteristiche non possedute, in ordine all'origine, alla data di autorizzazione all'esercizio, ai risultati delle analisi o riferimenti analoghi a garanzie di autenticità;

b) per quanto riguarda un'acqua potabile condizionata non conforme alle disposizioni dell'allegato I, parte I, possano ingenerare confusione con acque minerali naturali, in particolare l'espressione «acqua minerale».

2. Sono vietate tutte le indicazioni che attribuiscono a un'acqua minerale naturale proprietà per la prevenzione, la cura o la guarigione di una malattia umana.

ê 80/777/CEE (adattato)

Sono tuttavia autorizzate le menzioni di cui all'allegato III a condizione che siano rispettati i criteri corrispondenti ivi fissati o, qualora non ve ne siano, i criteri fissati dalle legislazioni nazionali e purché siano state stabilite sulla base di analisi fisico-chimiche e, se necessario, di esami farmacologici, fisiologici e clinici effettuati secondo metodi scientificamente sperimentati, conformemente alle disposizioni dell'allegato I, punto 2.

Gli Stati membri possono autorizzare le menzioni «stimola la digestione», «può favorire le funzioni epatobiliari» o menzioni analoghe. Essi possono inoltre autorizzare altre menzioni purché non siano in contrasto con i principi di cui al primo comma e siano compatibili con i principi di cui al secondo comma.

ê 80/777/CEE

3. Gli Stati membri possono adottare disposizioni particolari per menzioni, sia sulle confezioni o sulle etichette, sia nella pubblicità, concernenti l'idoneità di un'acqua minerale naturale per l'alimentazione dei neonati. Dette disposizioni possono riguardare anche le proprietà dell'acqua ai fini dell'utilizzazione di queste menzioni.

Gli Stati membri che hanno intenzione di adottare tali disposizioni ne informano preventivamente gli altri Stati membri e la Commissione.

ê 96/70/CE Art. 1, punto 5

ð nuovo

4. Il termine «acqua di sorgente» è riservato alle acque destinate al consumo umano allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, sempreché:

a) soddisfino le condizioni di utilizzazione di cui all'allegato II, punti 2 e 3, che si applicano in toto alle acque di sorgente;

b) soddisfino i requisiti microbiologici di cui all'articolo 5;

c) osservino le disposizioni relative all'etichettatura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere b) e c), e all'articolo 8;

d) non siano state sottoposte a trattamenti diversi da quelli menzionati all'articolo 4. Altri trattamenti potranno essere autorizzati ð dalla Commissione ï con la procedura di cui all'articolo 12.

ò nuovo

Le misure di cui alle lettere d) volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

ê 96/70/CE Art. 1, punto 5

Le acque di sorgente dovranno inoltre rispettare le disposizioni della direttiva 98/83/CE del Consiglio[14].

ê 96/70/CE Art. 1, punto 5 (adattato)

5. Qualora non esistano disposizioni comunitarie in merito al trattamento delle acque di sorgente di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera d), gli Stati membri possono mantenere le Ö loro Õ disposizioni nazionali al riguardo.

ê 80/777/CEE

Articolo 10

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché il commercio delle acque minerali conformi alle definizioni e alle disposizioni della presente direttiva non sia ostacolato dall'applicazione delle disposizioni nazionali non armonizzate che regolano le proprietà, la composizione, le modalità di utilizzazione, il condizionamento, l'etichettatura o la pubblicità delle acque minerali naturali o dei prodotti alimentari in genere.

ê 96/70/CE Art. 1, punto 7

ð nuovo

Articolo 11

1. Qualsiasi Stato membro, qualora abbia circostanziati motivi per ritenere che un'acqua minerale naturale non sia conforme alle disposizioni stabilite nella presente direttiva, o presenti un pericolo per la salute pubblica, pur circolando liberamente in uno o più Stati membri, può temporaneamente sospendere o limitare, nel proprio territorio, la commercializzazione di tale prodotto. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi della decisione.

2. Su richiesta di qualsiasi Stato membro o della Commissione, lo Stato membro che ha riconosciuto l'acqua fornisce tutte le informazioni relative al riconoscimento della stessa, nonché i risultati dei controlli periodici.

3. La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1 nell'ambito del comitato permanente di cui all’articolo 14, paragrafo 1; essa esprime quindi senza indugio il proprio parere e prende le misure del caso.

4. Se la Commissione ritiene che siano necessarie modifiche alla presente direttiva per garantire la protezione della salute pubblica, essa ð adotta tali modifiche ï avvia la procedura di cui all'articolo 12, al fine di adottare tali modifiche.

ò nuovo

Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

ê 96/70/CE Art. 1, punto 7

Lo Stato membro che abbia eventualmente adottato misure di salvaguardia può mantenerle in vigore fino all'adozione delle modifiche medesime.

ê 96/70/CE Art. 1, punto 8

ð nuovo

Articolo 12

1. ð La Commissione ï adotta le seguenti ðmisure ï con la procedura di cui all'articolo 1214, paragrafo 2:

a) i limiti per il tenore dei componenti delle acque minerali naturali;

b) tutte le disposizioni necessarie per indicare sulle etichette l'elevato tenore di alcuni componenti;

c) le condizioni per l'impiego di aria arricchita di ozono, di cui alla lettera b del primo comma dell’articolo 4, paragrafo 1;

d) le informazioni riguardanti i trattamenti di cui alla lettera c) dell’articolo 7, paragrafo 2;

2. Con la procedura di cui all'articolo 12, si possono stabilire:

e) i metodi di analisi, compresi i limiti di individuazione, per determinare l'assenza di inquinamento delle acque minerali naturali;

f) le procedure di campionamento ed i metodi di analisi necessari per il controllo delle caratteristiche microbiologiche delle acque naturali.

ò nuovo

Dette misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

ê 96/70/CE Art. 1, punto 9

Articolo 13

Le decisioni che possono avere effetti sulla salute pubblica sono adottate dalla Commissione previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

ê 1882/2003 Art. 3 e allegato III punto 4

ð nuovo

Articolo 14

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[15], in seguito denominato «il Comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE[16], tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 199/468/CE è fissato a tre mesi.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

ê 80/777/CEE

Articolo 15

La presente direttiva non si applica alle acque minerali naturali destinate all'esportazione nei paesi terzi.

ò nuovo

Articolo 16

La direttiva 80/777/CEE, modificata degli atti di cui all'allegato IV, Parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati all'allegato IV, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato V.

Articolo 17

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

ê 80/777/CEE

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ê 80/777/CEE

ALLEGATO I

I. DEFINIZIONE

1. Per «acqua minerale naturale» si intende, ai sensi dell'articolo 5, un'acqua batteriologicamente pura, la quale abbia per origine una falda o un giacimento sotterranei e provenga da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate.

L'acqua minerale naturale si distingue nettamente dall'acqua ordinaria da bere:

a) per la sua natura, caratterizzata dal tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed eventualmente per taluni suoi effetti;

b) per la sua purezza originaria;

caratteristiche, queste, rimaste intatte data l'origine sotterranea dell'acqua che è stata tenuta al riparo da ogni rischio di inquinamento.

ê 80/777/CEE (adattato)

2. Ö Le Õ caratteristiche Ö di cui al punto 1 Õ, che sono tali da conferire all'acqua minerale naturale le sue proprietà salutari, devono essere state valutate:

ê 80/777/CEE

a) sui piani

i) geologico e idrologico;

ii) fisico, chimico e fisico-chimico;

iii) microbiologico;

iv) se necessario, farmacologico, fisiologico e clinico;

b) secondo i criteri indicati nella parte II;

c) secondo i metodi scientificamente riconosciuti dall’autorità responsabile.

Gli esami di cui al primo comma, lettera a), punto (iv) , possono essere facoltativi quando l'acqua presenti quelle caratteristiche di composizione in base alle quali un'acqua è stata considerata come acqua minerale naturale nello Stato membro di origine prima dell'entrata in vigore della presente direttiva. Ciò si verifica in particolare quando l'acqua analizzata contiene all'origine, e dopo imbottigliamento, un minimo di 1 000 mg di solidi totali in soluzione o un minimo di 250 mg di anidride carbonica libera per chilogrammo.

3. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali dell'acqua minerale naturale debbono mantenersi costanti nell'ambito delle variazioni naturali; in particolare, esse non debbono subire modifiche dovute a eventuali variazioni di portata.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, deve intendersi per microbismo normale dell'acqua minerale naturale la flora batterica percettibilmente costante, rilevata alla sorgente prima che sia intervenuta qualsiasi manipolazione e la cui composizione qualitativa e quantitativa, analizzata per il riconoscimento di detta acqua, sia sottoposta a periodici controlli.

II PRESCRIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE

1.1. Prescrizioni applicabili per gli esami geologici e idrologici

Sono richiesti in particolare:

1.1.1. la situazione esatta della captazione determinata dalla sua altitudine e, sul piano topografico, da una carta di scala non superiore a 1/1 000;

1.1.2. un rapporto geologico dettagliato sull'origine e sulla natura dei terreni;

1.1.3. la stratigrafia del giacimento idrogeologico;

1.1.4. la descrizione dei lavori di captazione;

1.1.5. la determinazione della zona o di altre misure di protezione della sorgente contro l'inquinamento.

1.2. Prescrizioni applicabili per gli esami fisici, chimici e fisico-chimici

Questi esami comportano in particolare la determinazione:

1.2.1. della portata della sorgente;

1.2.2. della temperatura dell'acqua alla sorgente e della temperatura ambiente;

1.2.3. dei rapporti esistenti tra la natura dei terreni e la natura ed i tipi della mineralizzazione;

1.2.4. dei residui secchi a 180 °C e 260 °C;

1.2.5. della conduttività o della resistività elettrica; la temperatura di misura deve essere precisata;

1.2.6. della concentrazione in ioni idrogeno (pH);

1.2.7. degli anioni e cationi;

1.2.8. degli elementi non ionizzati;

1.2.9. degli oligo-elementi;

1.2.10. della radio-attinologia alla sorgente;

1.2.11. se del caso, delle proporzioni relative in isotopi degli elementi costitutivi dell'acqua, ossigeno (160 — 180) e idrogeno (protio, deuterio, tritio);

1.2.12. della tossicità di taluni degli elementi costitutivi dell'acqua, tenuto conto dei limiti fissati al riguardo per ciascuno di essi.

1.3. Criteri applicabili per gli esami microbiologici alla sorgente

Questi esami comportano in particolare:

1.3.1. l'accertamento dell'assenza di parassiti e di microrganismi patogeni;

1.3.2. la determinazione quantitativa dei microrganismi revivificabili indici di contaminazione fecale:

a) assenza di escherichia coli e di altri colibacilli in 250 ml a 37 °C e 44,5 °C;

b) assenza di streptococchi fecali in 250 ml;

c) assenza di anaerobi sporigeni solfito-riduttori in 50 ml;

d) assenza di pseudomonas aeruginosa in 250 ml;

1.3.3. la determinazione del tenore totale di microrganismi revivificabili per ml di acqua:

a) a 20 °C — 22 °C in 72 ore in agar-agar o miscela agar-gelatina;

b) a 37 °C in 24 ore in agar-agar.

1.4. Prescrizioni applicabili per gli esami clinici e farmacologici

1.4.1. La natura degli esami, cui si procede secondo metodi scientifici riconosciuti, è adattata alle caratteristiche proprie dell'acqua minerale naturale ed ai suoi effetti sull'organismo umano, quali la diuresi, il funzionamento gastrico o intestinale, la compensazione delle carenze di sostanze minerali.

1.4.2. Eventualmente, la constatazione della costanza e della concordanza di un gran numero di osservazioni cliniche può sostituire gli esami di cui al punto 1.4.1. In casi appropriati gli esami clinici possono sostituirsi agli esami considerati al punto 1.4.1, a condizione che la costanza e la concordanza di un gran numero di osservazioni consentano di ottenere gli stessi risultati.

III. QUALIFICAZIONI COMPLEMENTARI RELATIVE ALLE ACQUE MINERALI NATURALI EFFERVESCENTI

Le acque minerali naturali effervescenti liberano, all'origine o dopo imbottigliamento, spontaneamente e in maniera nettamente percettibile, anidride carbonica alle condizioni normali di temperatura e di pressione. Esse si dividono in tre categorie alle quali si applicano rispettivamente le seguenti denominazioni riservate:

a) «Acqua minerale naturale naturalmente gassosa»: un'acqua il cui tenore di anidride carbonica proveniente dalla sorgente, dopo eventuale decantazione e imbottigliamento, è uguale a quello della sorgente, tenuto eventualmente conto della reintegrazione di una quantità di gas proveniente dalla stessa falda o dallo stesso giacimento, pari a quella liberata nel corso di tali operazioni, nonché delle tolleranze tecniche abituali;

b) «Acqua minerale naturale rinforzata col gas della sorgente»: un'acqua il cui tenore di anidride carbonica proveniente dalla stessa falda o dallo stesso giacimento, dopo eventuale decantazione e imbottigliamento, è superiore a quello della sorgente;

c) «Acqua minerale naturale con aggiunta di anidride carbonica»: un'acqua in cui è stata disciolta anidride carbonica non prelevata dalla falda o dal giacimento da cui essa proviene.

_________________

ê 80/777/CEE

ALLEGATO II

CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI

1. L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale è subordinata all'autorizzazione dell'autorità responsabile del paese in cui l'acqua è stata estratta, previo accertamento della sua conformità ai criteri di cui all'allegato I, parte I.

2. Gli impianti destinati all'utilizzazione sono realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà, corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente.

A tal fine, in particolare:

a) la sorgente o il punto di emergenza sono protetti contro ogni pericolo di inquinamento;

b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi sono realizzati con materiali adatti all'acqua, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica di tale acqua;

c) le condizioni di utilizzazione e, in particolare, gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfano le esigenze igieniche. In particolare, i recipienti sono trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali vengano alterate;

d) è proibito il trasporto dell'acqua minerale naturale a mezzo di recipienti che non siano quelli autorizzati per la distribuzione al consumatore finale.

Tuttavia si può non applicare la lettera d) alle acque minerali estratte, utilizzate e commercializzate nel territorio di uno Stato membro, se in questo Stato membro, all'atto della notificazione della presente direttiva, sia autorizzato il trasporto in cisterna dell'acqua minerale naturale dalla sorgente sino allo stabilimento di imbottigliamento.

3. Se, durante le operazioni, si constata che l'acqua minerale naturale è inquinata e non risponde più alle caratteristiche batteriologiche di cui all'articolo 5, l'imprenditore senza indugio, sospende tutte le operazioni, in particolare l'imbottigliamento, fino a quando non sia stata eliminata la causa dell'inquinamento e l'acqua non risulti conforme alle norme dell'articolo 5.

ê 80/777/CEE (adattato)

4. L'autorità responsabile del paese di origine procede periodicamente a controlli:

a) sulla conformità dell'acqua minerale naturale, di cui sia autorizzata l'utilizzazione della sorgente, alle disposizioni dell'allegato I, parte I;

b) sull'osservanza, da parte dell'imprenditore, dei Ö punti Õ 2 e 3.

_____________

ê 80/777/CEE

ALLEGATO III

MENZIONI E CRITERI PREVISTI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2

Menzioni | Criteri |

Oligominerale o leggermente mineralizzata | Il tenore di sali minerali, calcolato come residuo fisso, non è superiore a 500 mg/l |

Minimamente mineralizzata | Il tenore di sali minerali, calcolato come residuo fisso, non è superiore a 50 mg/l |

Ricca in sali minerali | Il tenore di sali minerali, calcolato come residuo fisso, è superiore a 1 500 mg/l |

Contenente bicarbonato | Il tenore di bicarbonato è superiore a 600 mg/l |

Solfata | Il tenore di solfati è superiore a 200 mg/l |

Clorurata | Il tenore di cloruro è superiore a 200 mg/l |

Calcica | Il tenore di calcio è superiore a 150 mg/l |

Magnesiaca | Il tenore di magnesio è superiore a 50 mg/l |

Fluorata, o contenente fluoro | Il tenore di fluoro è superiore a 1 mg/l |

Ferruginosa, o contenente ferro | Il tenore di ferro bivalente è superiore a 1 mg/l |

Acidula | Il tenore di anidride carbonica libera è superiore a 250 mg/l |

Sodica | Il tenore di sodio è superiore a 200 mg/l |

Indicata per la preparazione degli alimenti per neonati | — |

Indicata per le diete povere di sodio | Con un tenore di sodio inferiore a 20 mg/l |

Può avere effetti lassativi | — |

Può essere diuretica | — |

_______________

é

ALLEGATO IV

Parte A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive(di cui all'articolo 16)

Direttiva 80/777/CEE del Consiglio (GU L 229 del 30.8.1980, pag. 1) |

Direttiva 80/1276/CEE del Consiglio (GU L 375 del 31.12.1980, pag. 77) | limitatamente al terzo trattino dell’articolo 1 |

Direttiva 85/7/CEE del Consiglio (GU L 2 del 3.1.1985, pag. 22) | limitatamente al punto 10 dell’articolo 1 |

Punto B.1.o dell'allegato I all'atto di adesione del 1985 (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 214) |

Direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 229 del 23.11.1996, pag. 26) |

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1) | limitatamente al punto 4 dell’allegato III |

Parte B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale(di cui all'articolo 16)

Atti | Termine di attuazione | Autorizzazione al commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva | Divieto al commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva |

80/777/CEE | __ | 18 luglio 1982 | 18 luglio 1984 |

80/1276/CEE | __ | __ | __ |

85/7/CEE | __ | __ | __ |

96/70/CE | __ | 28 ottobre 1997 | 28 ottobre 1998[17] |

_____________

ALLEGATO V

Tavola di concordanza

Direttiva 80/777/CEE | Presente direttiva |

Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 1, paragrafo 1 |

Articolo 1, paragrafo 2 | Articolo 1, paragrafo 2 |

Articolo 1, paragrafo 3, primo e secondo trattino | Articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b) |

Articolo 1, paragrafo 4 | Articolo 1, paragrafo 4 |

Articolo 1, paragrafo 5 | Articolo 1, paragrafo 5 |

Articolo 2 | Articolo 2 |

Articolo 3 | Articolo 3 |

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera a) |

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), primo e secondo trattino | Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b) i) e ii) |

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), primo e secondo trattino | Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera c) i) e ii) |

Articolo 4, paragrafo 1, lettera d) | Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera d) |

__ Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma Articolo 4, paragrafo 2 |

Articolo 4, paragrafo 3 | Articolo 4, paragrafo 3 |

Articolo 4, paragrafo 4 | Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma |

Articolo 5, paragrafo 1 | Articolo 5, paragrafo 1 |

Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 5, paragrafo 2 |

Articolo 5, paragrafo 3, primo e secondo trattino | Articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b) |

Articolo 6 | Articolo 6 |

Articolo 7, paragrafo 1 | Articolo 7, paragrafo 1 |

Articolo 7, paragrafo 2 | Articolo 7, paragrafo 2 |

Articolo 7, paragrafo 2 bis | Articolo 7, paragrafo 3 |

Articolo 8 | Articolo 8 |

Articolo 9, paragrafo 1 | Articolo 9, paragrafo 1 |

Articolo 9, paragrafo 2, lettere a), b) e c) | Articolo 9, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma |

Articolo 9, paragrafo 3 | Articolo 9, paragrafo 3 |

Articolo 9, paragrafo 4 | __ |

Articolo 9, paragrafo 4 bis, primo comma, dal primo al quarto trattino | Articolo 9, paragrafo 4, primo comma, lettere da a) a d), |

Articolo 9, paragrafo 4 bis, secondo comma | Articolo 9, paragrafo 4, secondo comma |

Articolo 9, paragrafo 4 ter | Articolo 9, paragrafo 5 |

Articolo 10, paragrafo 1 | Articolo 10 |

Articolo 10 bis | Articolo 11 |

Articolo 11, paragrafo 1, dal primo al quarto trattino | Articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a d) |

Articolo 11, paragrafo 2, primo e secondo trattino | Articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b) |

Articolo 11 bis | Articolo 13 |

Articolo 12 paragrafo 1 Articolo 12 paragrafo 2 Articolo 12 paragrafo 3 | Articolo 14 paragrafo 1 Articolo 14 paragrafi 2 e 3 __ |

Articolo 13 | __ |

Articolo 14 | Articolo 15 |

Articolo 15 | __ |

Articolo 16 | __ |

__ __ | Articolo 16 Articolo 17 |

Articolo 17 | Articolo 18 |

Allegato I, Parte I, paragrafo 1 | Allegato I, Parte I, paragrafo 1 |

Allegato I, Parte I, paragrafo 2, primo comma, lettera a), da 1) a 4) | Allegato I, Parte I, paragrafo 2, primo comma, lettera a), da i) a iv) |

Allegato I, Parte I, paragrafo 2, primo comma, lettera b) | Allegato I, Parte I, paragrafo 2, primo comma, lettera b) |

Allegato I, Parte I, paragrafo 2, primo comma, lettera c) | Allegato I, Parte I, paragrafo 2, primo comma, lettera c) |

Allegato I, Parte I, paragrafo 2, secondo comma | Allegato I, Parte I, paragrafo 2, secondo comma |

Allegato I, Parte I, paragrafo 3 | Allegato I, Parte I, paragrafo 3 |

Allegato I, Parte II | Allegato I, Parte II |

Allegato I, Parte III | Allegato I, Parte III |

Allegato II | Allegato II |

Allegato III | Allegato III |

__ | Allegato IV |

__ | Allegato V |

_________________[pic]

[1] COM(87) 868 PV.

[2] Eseguita in conformità alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

[3] V. allegato IV, parte A, della presente proposta.

[4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[5] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU C […] del […], pag. […].

[8] GU C […] del […], pag. […].

[9] GU L 229 del 30.8.1980, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

[10] V. allegato IV, Parte A.

[11] GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/142/CE della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 110).

[12] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[13] GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

[14] GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

[15] GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

[16] Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

[17] Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di questa data e non conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte.