52007PC0831

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale /* COM/2007/0831 def. - CNS 2007/0285 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 20.12.2007

COM(2007) 831 definitivo

2007/0285 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Nel 2000 gli Stati che praticano la pesca nell’Oceano Indiano meridionale hanno avviato, in collaborazione con la FAO, il processo per la creazione di una nuova organizzazione regionale per la pesca (accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale - SIOFA).

Nel novembre 2000 la Commissione ha ricevuto mandato dal Consiglio di partecipare, a nome della Comunità, ai negoziati relativi al suddetto accordo.

Dopo cinque conferenze intergovernative, l’ultima delle quali si è svolta a Mombasa (Kenya) nell’aprile 2005, le parti interessate hanno concordato un progetto di accordo nel settore della pesca. Tale progetto, sottoposto a revisione da un gruppo di redazione, costituisce il testo definitivo che è stato adottato e aperto alla firma in occasione di una conferenza diplomatica svoltasi a Roma il 7 luglio 2006.

Attraverso la sua partecipazione attiva ai negoziati per la definizione del progetto, la Comunità ha fatto in modo che il testo dell’accordo SIOFA tenga conto dei più recenti sviluppi giuridici intervenuti nella legislazione internazionale in materia di pesca. A questa nuova organizzazione internazionale di gestione della pesca compete la responsabilità di garantire l’efficace gestione e conservazione delle specie diverse dai tonnidi nelle acque d’altura dell’Oceano Indiano meridionale, in conformità dei principi e delle norme stabiliti dal diritto del mare.

Conformemente all’articolo 24, l’accordo entra in vigore trascorsi novanta giorni dal ricevimento, da parte del depositario, del quarto strumento di ratifica, accettazione o approvazione, a condizione che almeno due di questi strumenti siano depositati da Stati rivieraschi della zona.

La Comunità ha interessi di pesca nell’Oceano Indiano meridionale ed è inoltre Stato costiero a nome dell’Isola della Riunione. Essa ha quindi l’obbligo, ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, di cooperare con le altre parti interessate alla gestione e alla conservazione delle risorse della regione.

La Comunità ha firmato l’accordo SIOFA il 7 luglio 2006 conformemente alla decisione 2006/496/CE del Consiglio del 6 luglio 2006.

È quindi opportuno che la Comunità proceda alla conclusione dell’accordo SIOFA onde diventare membro a pieno titolo dell’accordo.

Si invita pertanto il Consiglio ad adottare la decisione allegata.

2007/0285 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità è competente per adottare misure di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e per concludere accordi con altri paesi o con organizzazioni internazionali.

(2) La Comunità è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che impone a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della gestione e della conservazione delle risorse biologiche marine.

(3) La Comunità e i suoi Stati membri hanno ratificato l’accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori.

(4) La Comunità ha partecipato sin dall’inizio ai negoziati dell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (SIOFA) e ha svolto un ruolo attivo e costruttivo in tale processo negoziale, culminato nell’adozione dell’accordo alla conferenza diplomatica svoltasi a Roma il 7 luglio 2006.

(5) L’accordo SIOFA è stato aperto alla firma il 7 luglio 2006 ed è stato firmato dalla Comunità alla stessa data in conformità della decisione 2006/496/CE del Consiglio[2].

(6) La Comunità esercita attività di pesca nella zona di applicazione dell’accordo; è pertanto nell’interesse della Comunità svolgere un ruolo attivo nell’attuazione dell’accordo.

(7) Occorre pertanto approvare detto accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (“l’accordo”).

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione presso il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, nella sua qualità di depositario dell’accordo, ai sensi dell’articolo 24 dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente

[…]

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (SIOFA)

2. QUADRO ABM/ABB

1103: Pesca internazionale e diritto del mare

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

Linea di bilancio 11 03 02: Contributo alle organizzazioni internazionali

Linea di bilancio 11 01 04 05: Contributo alle organizzazioni internazionali – Spese di gestione amministrativa

3.2. Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria:

Azione a durata indeterminata a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo. La spesa annua dipenderà dal contributo che la Comunità dovrà erogare al bilancio dell’organizzazione deciso in occasione della riunione annuale dell’accordo SIOFA.

3.3. Caratteristiche di bilancio:

Linea di bilancio | Natura della spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

110302 | Spese obblig./ | Stanz. dissoc[3]. | | NO | NO | NO | N. 2 |

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa | Sezione n. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | n+5 e segg. | Totale |

Spese operative[4] |

Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1. | a | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |

Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |

Spese amministrative incluse nell’importo di riferimento[5] |

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4. | c | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

Stanziamenti di impegno | a+c | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |

Stanziamenti di pagamento | b+c | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |

Spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento[6] |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5. | d | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell’importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | e | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |

Totale del costo indicativo dell’intervento |

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |

Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento | Anno n | n+1 | n+2 | n+3 | n+4 | n+5 e segg. | Totale |

…………………… | f |

TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f |

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

( La proposta può comportare l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo interistituzionale[7] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

X Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Prima dell’azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell’azione |

Totale risorse umane | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell ’azione a breve e lungo termine

Obiettivo principale della decisione del Consiglio è consentire alla CE di diventare membro a pieno titolo dell’accordo SIOFA; tale qualità è necessaria affinché la Comunità possa partecipare ai lavori dell’organizzazione, che opera nella zona al fine precipuo di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca attraverso la cooperazione tra le parti contraenti e di promuovere lo sviluppo sostenibile della pesca, tenendo conto delle necessità degli Stati in via di sviluppo rivieraschi della zona che sono parti contraenti dell’accordo, segnatamente di quelli meno avanzati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

5.2. Valore aggiunto dell’intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

La Comunità ha interessi di pesca nell’Oceano Indiano meridionale ed è inoltre Stato costiero a nome dell’Isola della Riunione. Essa ha quindi l’obbligo, ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, di cooperare con le altre parti interessate alla gestione e alla conservazione delle risorse della regione.

La Comunità ha firmato l’Accordo SIOFA il 7 luglio 2006 conformemente alla decisione 2006/496/CE del Consiglio del 6 luglio 2006.

È quindi opportuno che la Comunità proceda alla conclusione dell’accordo SIOFA onde diventare membro a pieno titolo dell’accordo stesso.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Nel settore degli affari marittimi internazionali la Comunità continuerà a svolgere un ruolo di primo piano ampliando e migliorando il quadro giuridico regionale e internazionale e rafforzando la cooperazione con i paesi terzi e con le istituzioni, al fine di promuovere una pesca responsabile, preservare la biodiversità marina e garantire l’applicazione del diritto del mare. In questa prospettiva, la Comunità contribuirà a migliorare il funzionamento delle organizzazioni regionali per la pesca (ORG) e a favorire la creazione di nuove ORG per le zone d’alto mare non ancora regolamentate a livello multilaterale. Anche la partecipazione più attiva della Comunità all’elaborazione del diritto del mare dovrebbe contribuire a una governance più efficace degli affari marittimi.

Nell’ambito dell’accordo SIOFA tale obiettivo sarà raggiunto grazie alle negoziazioni multilaterali svolte dalle parti per esaminare e, se del caso, concordare l’adozione di raccomandazioni vincolanti relative a misure di conservazione e di gestione nonché raccomandazioni volte a istituire misure tecniche destinate a regolamentare le attività di pesca nella zona di applicazione dell’accordo.

5.4. Modalità di attuazione (indicativa)

( Gestione centralizzata

X diretta da parte della Commissione

( indiretta, con delega a:

( agenzie esecutive

( organismi istituiti dalle Comunità a norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario

( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

( Gestione concorrente o decentrata

( con Stati membri

( con paesi terzi

( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni:

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

Ogni anno, in sede di adozione del bilancio dell’organizzazione, la Commissione può esaminare e verificare il progetto di bilancio presentato dal segretariato della SIOFA e formulare le proprie osservazioni. Anche l’esecuzione del bilancio viene esaminata annualmente dalle parti contraenti. Il bilancio è adottato dalle parti contraenti per consenso.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

La partecipazione della Comunità all’accordo SIOFA è essenziale ai fini di una cooperazione attiva della CE con gli altri membri dell’accordo, allo scopo di garantire una gestione sostenibile degli stock ittici nella zona in cui esso trova applicazione.

Tale azione sarà attuata attraverso la partecipazione della Comunità alle riunioni plenarie e ai gruppi di lavoro dell’accordo SIOFA.

Ciò rappresenta il principale obiettivo a lungo termine perseguito in tale contesto dalla Comunità, che auspica che dalla sua azione in questo ambito scaturiscano raccomandazioni concernenti misure di conservazione e misure di controllo e sorveglianza delle attività di pesca.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell’esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Non applicabile – Si tratta di una nuova proposta.

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Le attività dell’accordo SIOFA saranno soggette, ogni 3-5 anni, a un’analisi dei risultati conseguiti dall’organizzazione; tale esercizio di valutazione verterà sul funzionamento generale dell’accordo dal punto di vista finanziario, amministrativo e di gestione della pesca, e in particolare sulle raccomandazioni adottate nel periodo considerato e sull’impatto da queste esercitato sugli stock ittici regolamentati dall’accordo.

7. MISURE ANTIFRODE

La Commissione conclude con le organizzazioni internazionali accordi concernenti l’inserimento di clausole che prevedano la revisione contabile per l’esecuzione di azioni e di progetti specifici cofinanziati dalla Comunità europea. Tali clausole consentono alla Commissione di verificare, mediante controlli documentali, l’esecuzione delle azioni e dei progetti da essa cofinanziati.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 |

Funzionari o agenti temporanei[10] (XX 01 01) | A*/AD | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0.2 |

B*, C*/AST | 0,1 0,1 | 0,1 0,1 | 0,1 0,1 | 0,1 0,1 | 0,1 0,1 | 0,1 0,1 |

Personale finanziato[11] con l’art. XX 01 02 |

Altro personale[12] finanziato con l’art. XX 01 04/05 |

TOTALE | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall’azione

Le risorse umane comprendono tutta l’unità competente per gli accordi di pesca internazionali e regionali.

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

X Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

( Posti pre-assegnati nell’ambito dell’esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l’anno n

( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

( Posti necessari per l’anno n ma non previsti nell’esercizio SPA/PPB dell’anno considerato

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell’importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione) | Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. | TOTALE |

Altra assistenza tecnica e amministrativa |

- intra muros |

- extra muros | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |

Totale assistenza tecnica e amministrativa | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell’importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane | Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. |

Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |

Personale finanziato con l’art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell’importo di riferimento) | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei |

2*A (2x 117 000 EUR) 1*B (1x 117 000 EUR) 0,050 mio EUR 1*C (1x 117 000 EUR) |

Calcolo – Personale finanziato con l’art. XX 01 02 |

Richiamarsi all’occorrenza al punto 8.2.1 |

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale) |

Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. | TOTALE |

XX 01 02 11 01 – Missioni | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |

XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze |

XX 01 02 11 03 – Comitati[14] |

XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze |

XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione |

2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) |

3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell’importo di riferimento) | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento |

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU L 196 del 18.7.2006, pag. 14.

[3] Stanziamenti dissociati (SD).

[4] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

[5] Spesa che rientra nell’articolo xx 01 04 del Titolo xx.

[6] Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

[7] Punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale.

[8] Se la durata dell’azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

[9] Quale descritto nella sezione 5.3.

[10] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

[11] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

[12] Il cui costo è incluso nell’importo di riferimento.

[13] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

[14] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.