Proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari /* COM/2007/0746 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 28.11.2007 COM(2007) 746 definitivo Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari (presentata dalla Commissione) RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA | 110 | Motivazione e obiettivi della proposta La proposta di regolamento contiene disposizioni di applicazione dell’articolo 135, paragrafi 1, lettere da a) a g), e 1 bis, e dell’articolo 135 bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Detti articoli precisano le norme relative all’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per i servizi assicurativi e finanziari con l’obiettivo di assicurare un’applicazione più uniforme dell’esenzione dall’IVA, in modo da accrescere la certezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori economici e per le amministrazioni. Tale approccio comprende i seguenti elementi: - basa le condizioni per l’applicazione dell’esenzione IVA su criteri economici oggettivi; - precisa che l’esenzione copre la fornitura di qualsiasi elemento costitutivo di un servizio assicurativo o finanziario qualora tale elemento formi un insieme distinto e presenti il carattere specifico ed essenziale del servizio esente in questione; - introduce una nozione armonizzata comune di intermediazione per i servizi assicurativi e finanziari. La presente proposta è intesa a definire in modo più dettagliato tale approccio e gli elementi sopra indicati, in modo da accrescere ulteriormente la certezza giuridica e ridurre ancora di più gli oneri amministrativi per gli operatori e le amministrazioni. Tale obiettivo viene conseguito applicando l’approccio e le condizioni di cui all’articolo 135, paragrafi 1, lettere da a) a g), e 1 bis, e all’articolo 135 bis della direttiva 2006/112/CE a specifici scenari economici. Ne risultano elenchi, non esaustivi, di operazioni che il regolamento indica come coperte, o escluse, dall’esenzione IVA dei servizi assicurativi e finanziari. Ad esempio, l’articolo 2 del regolamento stabilisce che “assicurazione e riassicurazione” copre l’assicurazione sulla vita, con polizza individuale o collettiva, le pensioni e le rendite assicurative, se l’assicurazione, la pensione o la rendita coprono i rischi di mortalità o longevità. Il regolamento pertanto elimina in molti casi la possibilità di controversie in quanto fornisce una soluzione chiara, il che aumenta la certezza giuridica. Inoltre il regolamento sarà direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri e contribuirà a ridurre in misura considerevole gli oneri amministrativi degli operatori economici e delle autorità fiscali. Infatti, in molti casi gli operatori economici si sono dovuti rivolgere a consulenti fiscali esterni e spesso hanno dovuto intraprendere gravosi e lunghi negoziati con i ministeri nazionali delle Finanze per verificare se la prestazione di un determinato servizio rientrasse o no nell’esenzione dall’IVA. Dal canto loro, le amministrazioni fiscali locali hanno dovuto sostenere elevati oneri amministrativi per chiarire con i ministeri nazionali delle Finanze come procedere in determinate situazioni. Nei casi per i quali il regolamento fornisce una soluzione chiara gli operatori economici e le amministrazioni saranno in grado di applicare l’esenzione dall’IVA per i servizi assicurativi e finanziari senza dover far fronte a tali oneri. Per quanto riguarda l’intermediazione nei servizi assicurativi e finanziari, la proposta ha potuto fornire una soluzione chiara in un numero limitato di casi. Ciò dipende dal fatto che il concetto e le forme di intermediazione sono profondamente informati al diritto civile nazionale e pertanto variano in modo sostanziale. Per migliorare la certezza giuridica anche in relazione a tali servizi, il regolamento indica i criteri oggettivi da applicare nel valutare se un servizio rappresenti una distinta attività di mediazione. Il regolamento riflette la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia europea, mantenendo quindi principi acquisiti in ordine all’identificazione delle pertinenti caratteristiche dei servizi assicurativi e finanziari. | 120 | Contesto generale Le definizioni dei servizi assicurativi e finanziari esenti sono superate e hanno dato luogo ad una mancanza di uniformità nell’interpretazione e applicazione di tali esenzioni da parte degli Stati membri. Le parti interessate devono far fronte ad una considerevole complessità giuridica dovuta alla diversità delle prassi amministrative che crea una situazione di incertezza giuridica per gli operatori economici e le autorità fiscali. Tale incertezza ha dato luogo ad un numero crescente di procedimenti giudiziari e all’aumento degli oneri amministrativi sostenuti dagli operatori e dalle amministrazioni per l’applicazione delle esenzioni. È pertanto necessario precisare le norme che disciplinano l’esenzione dall’IVA per i servizi assicurativi e finanziari in modo da accrescere la certezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori e le amministrazioni. Una consultazione pubblica delle parti interessate effettuata nel 2006 e uno studio esterno (“Studio per una migliore comprensione degli effetti economici dell’esenzione dall’IVA per i servizi finanziari e assicurativi”) eseguito su incarico della Commissione hanno confermato tale conclusione. | 130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Articolo 135, paragrafi 1, lettere da a) a g), e 1 bis, e articolo 135 bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio; tuttavia il presente progetto di proposta di regolamento basato sull’articolo 397 introduce per la prima volta disposizioni di applicazione in materia di esenzione dall’IVA per i servizi assicurativi e finanziari. | 140 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione Dove possibile, le nuove definizioni creano una maggiore coerenza con le norme del mercato interno (ad es., fondi di investimento, valutazione del merito di credito, strumenti derivati). La proposta rientra nella strategia della Commissione per la semplificazione del contesto normativo (COM(2006) 690, azione n. 66). Queste semplificazioni gioveranno sia agli operatori economici che alle autorità fiscali degli Stati membri. Non è possibile tuttavia quantificare i vantaggi che ne conseguiranno. La proposta migliora la certezza giuridica e riduce gli oneri amministrativi degli operatori e delle autorità fiscali nazionali. Visto che avrebbe un impatto positivo sui costi, non dovrebbe avere effetti negativi sul costo dei servizi assicurativi e finanziari al dettaglio. | CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO | Consultazione delle parti interessate | 211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Nel seminario Fiscalis del dicembre 2004 a Dublino sono stati analizzati i vari punti problematici per gli operatori economici, in particolare il fenomeno dell’esternalizzazione, ed è stato concluso sia da parte degli operatori economici che degli Stati membri che occorreva un’iniziativa legislativa dei servizi della Commissione. In seguito a tale seminario la Commissione ha incaricato un esperto esterno di effettuare uno studio inteso a migliorare la comprensione degli effetti economici dell’esenzione dall’IVA per i servizi finanziari e assicurativi e ha intrapreso una serie di consultazioni bilaterali con gli Stati membri e interne che hanno portato all’elaborazione di un documento in cui sono delineati i problemi di fondo identificati e i possibili interventi tecnici per farvi fronte. Tali problemi sono stati discussi con le parti interessate e con gli Stati membri nella conferenza sulla fiscalità svoltasi a Bruxelles nel maggio 2006. Nel marzo 2007 ha avuto luogo un secondo seminario Fiscalis il cui obiettivo era quello di far conoscere meglio ai funzionari interessati delle amministrazioni fiscali nazionali le politiche che comportano modifiche del quadro regolamentare e i fattori economici che favoriscono l’integrazione finanziaria transfrontaliera. Il programma comprendeva inoltre questioni pratiche riguardo all’attuazione della normativa vigente. | 212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Tutte le risposte hanno confermato che l’incertezza giuridica e i conseguenti oneri amministrativi costituivano il problema principale, da risolvere prioritariamente. La proposta di regolamento riflette pienamente tale priorità. | 213 | Dal 9.5.2006 al 9.6.2006 si è svolta una consultazione pubblica su Internet. La Commissione ha ricevuto 82 risposte. I risultati sono disponibili su http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/article_2447_en.htm.. | Ricorso al parere di esperti | 221 | Settori scientifici/di competenza interessati Studio per una migliore comprensione degli effetti economici dell’esenzione dall’IVA per i servizi finanziari e assicurativi (appalto n. taxud/2005/AO-006) | 222 | Metodologia applicata Studio esterno indipendente | 223 | Principali organizzazioni/esperti consultati Price Waterhouse Coopers | 2249 | Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati Non è stata menzionata l’esistenza di rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili. | 225 | Le conclusioni dello studio, l’analisi della Commissione stessa e le reazioni delle parti interessate ottenute nell’ambito della consultazione pubblica sono risultate ampiamente coerenti tra loro, il che ha consentito alla Commissione di imporre le priorità necessarie e di concentrare i suoi lavori sulle soluzioni più appropriate. La proposta di regolamento è coerente con tali priorità. | 226 | Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm | 230 | Valutazione dell’impatto Le opzioni prese in considerazione sono illustrate in modo esauriente nella valutazione dell’impatto. Aliquota zero (pag. 31); estensione del campo di applicazione dell’esenzione (pag. 32); limitazione uniforme della detrazione dell’IVA sugli acquisti (pag. 33); opzione per la tassazione (pag. 34); soggetti IVA transfrontalieri (pag. 37); persone giuridiche singole e operazioni transfrontaliere (pag. 37); IVA di gruppo (pag. 38); meccanismo di condivisione dei costi (pag. 41); aliquota IVA ridotta per servizi acquistati all’esterno (pag. 44); altre opzioni (pag. 44). | 231 | La Commissione ha effettuato nell’ambito del programma di lavoro una valutazione dell’impatto, la cui relazione è disponibile nel documento Taxud 15570. | ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA | 305 | Sintesi delle misure proposte La proposta comprende due misure: - enumerazione di operazioni rientranti nell’esenzione dall’IVA per i servizi finanziari e assicurativi o escluse da tale esenzione; - indicazione di criteri oggettivi da applicare nel valutare se un servizio rappresenti una distinta attività di mediazione. | 310 | Base giuridica Articolo 397 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio | 329 | Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. | Principio di proporzionalità La proposta soddisfa il principio di proporzionalità per i motivi seguenti. | 331 | Nel complesso contesto impositivo dei servizi assicurativi e finanziari può esservi una sola interpretazione corretta dell’esenzione di tali servizi applicabile in tutta la Comunità; tale obiettivo si può conseguire soltanto introducendo le disposizioni di applicazione proposte, in quanto definiscono casi precisi che rientrano nell’esenzione dall’IVA per i servizi finanziari e assicurativi o sono esclusi da tale esenzione. | 332 | Negli ultimi dieci anni è considerevolmente aumentato il numero di cause, in particolare di domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla CGE. La maggior parte di esse riguarda l’applicazione divergente delle definizioni dei servizi assicurativi e finanziari esenti. La fissazione di definizioni e criteri economici precisi riduce l’oggetto di possibili controversie e crea quindi condizioni di certezza giuridica in virtù delle quali gli oneri amministrativi da sostenere per concordare possibilmente con più Stati membri in che modo le norme debbano essere applicate sono considerevolmente ridotti. | Scelta dello strumento | 341 | Strumento proposto: regolamento. | 342 | Altri mezzi non sarebbero adeguati per i motivi seguenti. Un regolamento è direttamente applicabile e fa sì che gli operatori economici non debbano più chiarire con i ministeri delle Finanze dei vari Stati membri questioni giuridiche relative all’applicazione dell’esenzione; se il regolamento fornisce la soluzione del caso, il trattamento IVA appropriato può essere direttamente applicato dagli uffici fiscali locali. | INCIDENZA SUL BILANCIO | 409 | Nessuna | INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI | 510 | Semplificazione | 511 | La proposta prevede la semplificazione della normativa, la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (comunitarie o nazionali) e la semplificazione delle procedure amministrative per i privati. | 512 | Il regolamento, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; rende meno complessa l’applicazione dell’esenzione dall’IVA per i servizi finanziari e assicurativi elencando casi che rientrano nell’esenzione o che ne sono esclusi. | 513 | Le amministrazioni fiscali locali sostengono elevati oneri amministrativi per chiarire con i ministeri nazionali delle Finanze come procedere in determinati casi. I ministeri delle Finanze destinano anch’essi considerevoli risorse a tale tipo di coordinamento. Il regolamento fornisce una soluzione chiara per molti casi e le amministrazioni saranno in grado di applicare correttamente l’esenzione dall’IVA per i servizi assicurativi e finanziari senza dover far fronte a tali oneri. | 514 | In molti casi gli operatori economici si sono dovuti rivolgere a consulenti fiscali esterni e spesso hanno dovuto intraprendere gravosi e lunghi negoziati con i ministeri nazionali delle Finanze per verificare se la prestazione di un determinato servizio rientrasse o no nell’esenzione dall’IVA. Il regolamento fornisce una soluzione chiara per molti casi e gli operatori economici saranno in grado di applicare correttamente l’esenzione dall’IVA per i servizi assicurativi e finanziari senza dover far fronte a tali oneri. | 1. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[1], in particolare l’articolo 397, vista la proposta della Commissione[2], considerando quanto segue: (1) Le norme vigenti in materia di esenzioni dall’IVA per i servizi finanziari e assicurativi contenute nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[3] sono superate e hanno dato luogo ad un’interpretazione e un’applicazione non uniformi di tali esenzioni. La complessità delle norme e la diversità delle prassi amministrative creano incertezza giuridica per gli operatori economici e le autorità fiscali. Tale incertezza ha dato luogo ad una serie considerevole di controversie e accresciuto gli oneri amministrativi. È pertanto necessario precisare quali servizi assicurativi e finanziari siano esenti in modo da accrescere la certezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori e le autorità. (2) La direttiva 2006/112/CE è stata modificata dalla direttiva 20XX/XXX/CE relativamente al trattamento dei servizi assicurativi e finanziari per tener conto dell’evoluzione del mercato dei servizi finanziari. Al fine di garantire un’applicazione uniforme dell’articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g), e dell’articolo 135 bis della direttiva 2006/112/CE e favorire un’interpretazione uniforme di tali disposizioni quanto all’esenzione di una determinata prestazione, occorre precisare quali servizi rientrino nelle categorie di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g), di detta direttiva e quali ne siano esclusi. (3) È opportuno fissare norme relative a specifiche questioni di applicazione al fine di assicurare un trattamento coerente di tali questioni in tutta la Comunità. Occorre fornire precisazioni riguardo ai servizi di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g), e paragrafo 1 bis, della direttiva 2006/112/CE. Alla luce della complessità dei mercati dei servizi finanziari e del continuo sviluppo di nuovi prodotti, l’elenco delle operazioni che rientrano nell’esenzione o che ne sono escluse non deve essere esaustivo. (4) Vi è incertezza riguardo al trattamento IVA di talune prestazioni che formano un insieme distinto pur essendo anche elementi costitutivi di un servizio assicurativo o finanziario. È pertanto opportuno indicare alcune prestazioni che presentano il carattere specifico ed essenziale dei servizi esenti e altre che non presentano tale carattere. Alla luce dei criteri definiti nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, occorre considerare se le prestazioni in questione incidano sulle situazioni giuridiche o finanziarie delle parti di un’operazione esente o se non siano invece semplici prestazioni materiali o tecniche. (5) In base al principio di proporzionalità, al fine di conseguire l’obiettivo di garantire un’applicazione più uniforme del vigente sistema di imposta sul valore aggiunto è necessario e opportuno fissare disposizioni di applicazione dell’articolo 135, paragrafi 1, lettere da a) a g), e 1 bis, e dell’articolo 135 bis della direttiva 2006/112/CE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli scopi perseguiti, ai sensi dell’articolo 5, terzo comma, del trattato. (6) È opportuno e necessario che la direttiva 20XX/XXX/CE e il presente regolamento si applichino a decorrere dalla stessa data, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Capo I Oggetto Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce disposizioni per l’applicazione dell’articolo 135, paragrafi 1, lettere da a) a g), e 1 bis, e dell’articolo 135 bis della direttiva 2006/112/CE. Capo II Servizi assicurativi e finanziari esenti Articolo 2 La definizione di “assicurazione e riassicurazione” figurante nell’articolo 135 bis, punto 1), della direttiva 2006/112/CE comprende almeno quanto segue: (1) l’assicurazione sulla vita, con polizza individuale o collettiva, e le pensioni e rendite assicurative, se l’assicurazione, la pensione o la rendita coprono i rischi di mortalità o longevità, in particolare diagnosi di una malattia terminale, diagnosi di una malattia grave, invalidità dovuta a cattiva salute, invalidità permanente, morte accidentale e necessità di assistenza a lungo termine; (2) assicurazione per invalidità a seguito di malattia e assicurazione disoccupazione; (3) assicurazione malattia; (4) assicurazione danni, compresi i danni derivanti da incendi, inondazioni, calamità naturali, infortuni, guasti di macchine, atti criminosi e atti di terrorismo; (5) responsabilità civile; (6) assicurazione contro perdite pecuniarie; (7) retrocessione, coassicurazione e pool di assicurazione o riassicurazione. Articolo 3 1. La definizione di “concessione di crediti” figurante nell’articolo 135 bis, punto 2), della direttiva 2006/112/CE comprende almeno quanto segue: (a) prestiti, anche sindacati, compresi i prestiti concessi come elemento di finanziamento in connessione con cessioni di beni o prestazioni di servizi purché tale elemento non sia parte integrante del corrispettivo; (b) prestiti garantiti da beni immobili, compresi i prestiti ipotecari; (c) prestiti garantiti da beni mobili, compresi i prestiti su pegno; (d) accordi di credito in virtù dei quali una persona ha il diritto di disporre di fondi fino ad un importo determinato. 2. La definizione di “concessione di crediti” figurante nell’articolo 135 bis, punto 2), della direttiva 2006/112/CE non comprende: (a) gli accordi che prevedono il pagamento a rate, o una proroga del periodo di pagamento, per la cessione di beni o la prestazione di servizi; (b) la concessione di crediti connessa a contratti di vendita con pagamento rateale o ad accordi di leasing con riscatto, se il corrispettivo del credito costituisce parte integrante del corrispettivo della vendita rateale o del leasing; (c) la prestazione di servizi relativi a carte di debito e a carte prepagate. Articolo 4 1. La definizione di “prestazione di garanzia per debiti” figurante nell’articolo 135 bis, punto 3), della direttiva 2006/112/CE comprende almeno quanto segue: (a) credit default swaps; (b) fideiussioni per operazioni doganali. 2. La definizione di “prestazione di garanzia per debiti” figurante nell’articolo 135 bis, punto 3), della direttiva 2006/112/CE non comprende: (a) le garanzie per la riparazione e la sostituzione di merci difettose; (b) il trasferimento di attività da utilizzare come garanzia per un debito non risultante dalla concessione di crediti; (c) la prestazione di garanzie a copertura di eventuali canoni di locazione non saldati o importi dovuti a seguito di inadempienze nel pagamento di canoni; (d) la prestazione di garanzie di crediti all’esportazione; (e) l’assunzione di obblighi di carattere non pecuniario. Articolo 5 1. La definizione di “deposito finanziario” figurante nell’articolo 135 bis, punto 4), della direttiva 2006/112/CE comprende almeno quanto segue: (a) depositi a vista (depositi a richiesta); (b) depositi a risparmio; (c) depositi a tempo e a termine; (d) depositi sotto forma di certificati di risparmio; (e) saving bonds (buoni fruttiferi); (f) depositi effettuati in cambio di una rendita garantita o di un saldo contante accumulato al momento del pensionamento, compresi i depositi effettuati nel quadro di un piano di risparmio pensionistico; (g) capital redemption bonds (titoli relativi alle operazioni di capitalizzazione); (h) pensioni e rendite assicurative qualora il rischio di mortalità o longevità sia soltanto accessorio. 2. La definizione di “deposito finanziario” figurante nell’articolo 135 bis, punto 4), della direttiva 2006/112/CE non comprende: (a) il deposito per la custodia di biglietti e monete da collezione o di strumenti comprovanti diritti, crediti o titoli; (b) la locazione di cassette di sicurezza e di spazi e locali protetti. Articolo 6 La definizione di “gestione di conti” figurante nell’articolo 135 bis, punto 5), della direttiva 2006/112/CE comprende almeno quanto segue: (1) gestione di conti di deposito; (2) gestione di conti correnti; (3) deposito, trasferimento e prelievo di denaro su o da un conto bancario, per via elettronica o no; (4) servizi relativi agli assegni di un determinato conto; (5) ordini permanenti; (6) addebiti diretti; (7) accesso ai servizi bancari via internet e telefonici e loro gestione; (8) servizi relativi a carte di debito e carte intelligenti collegate ad un determinato conto; (9) compensazione e trasferimento di fondi tra operatori finanziari; (10) trasferimento di fondi da un determinato conto verso altri mezzi monetari quali carte telefoniche, crediti per telefoni cellulari e altri mezzi che consentono il pagamento di beni e servizi; (11) selezione e conteggio del denaro di un determinato conto; (12) predisposizione di linee di credito. Articolo 7 La definizione di “cambio di valuta” figurante nell’articolo 135 bis, punto 6), della direttiva 2006/112/CE non comprende: (1) le operazioni relative a monete e biglietti da collezione, quali monete d’oro, d’argento o di altro metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o monete che presentano un interesse per i numismatici; (2) il cambio di valute non aventi corso legale. Articolo 8 1. La “fornitura di contanti” di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE comprende almeno quanto segue: (a) distribuzione di contanti, manuale o automatica; (b) servizi attinenti agli assegni turistici; (c) servizi attinenti agli assegni non collegati ad un determinato conto; (d) lettere di credito; (e) cambio di biglietti e monete nella stessa valuta. 2. La “fornitura di contanti” di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE non comprende: (a) le operazioni relative a monete e biglietti da collezione, quali monete d’oro, d’argento o di altro metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o monete che presentano un interesse per i numismatici; (b) la distribuzione di valute non aventi corso legale. Articolo 9 La definizione di “cessione di titoli” figurante nell’articolo 135 bis, punto 8), della direttiva 2006/112/CE comprende almeno quanto segue: (1) titoli di capitale, comprese le azioni; (2) strumenti che attestano la promessa di rimborso di un debito, in particolare titoli a reddito fisso, obbligazioni e titoli obbligazionari di società, pagherò, titoli di debito in euro e altre carte commerciali (commercial papers) negoziabili; (3) titoli ibridi, in particolare azioni privilegiate, warrant su strumenti di capitale, strumenti convertibili in forma di obbligazioni o azioni privilegiate che possono essere convertite in azioni ordinarie della società emittente; (4) strumenti che attestano la proprietà di quote di organismi di investimento collettivo quali fondi aperti o chiusi, fondi negoziati in mercati, fondi comuni e fondi pensione, fondi speculativi e fondi d’investimento immobiliare. Capo III Servizi di intermediazione e di gestione esenti Articolo 10 1. Ai fini dell’articolo 135 bis, punto 9), della direttiva 2006/112/CE, un’attività costituisce una distinta attività di mediazione almeno se sono soddisfatte una o più delle condizioni seguenti: (a) l’intermediario ha il potere di impegnare il prestatore o il destinatario del servizio assicurativo o finanziario esente; (b) l’attività può avere per effetto la creazione, continuazione, modifica o estinzione di diritti e obblighi delle parti riguardo ad un servizio assicurativo o finanziario esente; (c) l’attività consiste nella prestazione di una consulenza che implica conoscenze specializzate riguardo ad un servizio assicurativo o finanziario esente. 2. Se, in situazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, un servizio è standardizzato in modo tale che una persona possa prestarlo sulla base di istruzioni previamente determinate, esso non costituisce una distinta attività di mediazione ai fini dell’articolo 135 bis, punto 9), della direttiva 2006/112/CE. Articolo 11 1. La definizione di “intermediazione in operazioni assicurative e finanziarie” figurante nell’articolo 135 bis, punto 9), della direttiva 2006/112/CE comprende almeno quanto segue: (a) la prestazione di servizi che comportano la negoziazione delle condizioni del prodotto; (b) intermediazione in titoli azionari e prestiti ipotecari. 2. La definizione di “intermediazione in operazioni assicurative e finanziarie” figurante nell’articolo 135 bis, punto 9), della direttiva 2006/112/CE non comprende: (a) servizi standardizzati forniti da centri di assistenza telefonica; (b) brand hosting, web-hosting, altri servizi web o servizi di hosting; (c) pubblicità e altri servizi di informazione. Articolo 12 1. La definizione di “gestione di fondi di investimento” figurante nell’articolo 135 bis, punto 11), della direttiva 2006/112/CE comprende almeno quanto segue: (a) gestione strategica e tattica delle attività e allocazione delle attività, compresa la gestione delle valute e dei rischi; (b) gestione operativa delle attività, in particolare selezione di azioni, adozione e attuazione di decisioni, decisioni di acquisto e di vendita di investimenti, compensazione delle operazioni di negoziazione, contatti con i broker prima della negoziazione, amministrazione e controllo delle operazioni di negoziazione e contatti con i broker e con il depositario dopo la negoziazione; (c) costituzione di garanzie, compresa la gestione di un portafoglio di copertura; (d) amministrazione di azioni o quote, in particolare distribuzione e contatti con il fiduciario; (e) organizzazione e trattamento di prestiti di azioni e di obbligazioni; (f) trattamento, anche automatizzato, degli ordini dei fondi; (g) analisi di mercato e di società; (h) misurazione dei risultati, comprese la fornitura di relazioni sui risultati degli investimenti e l’analisi di attribuzione dei rendimenti; (i) compilazione di valutazioni, domande di rimborso delle imposte e informazioni di gestione e calcolo del valore netto del patrimonio; (j) custodia, conservazione e controllo di titoli; (k) sorveglianza del fondo da parte del depositario; (l) pagamento del reddito ai clienti e votazione per delega. 2. La definizione di “gestione di fondi di investimento” figurante nell’articolo 135 bis, punto 11), della direttiva 2006/112/CE non comprende: (a) l’audit esterno del fondo, la commercializzazione e la gestione delle spese generali del fondo; (b) lo sviluppo di sistemi, ad esempio la pianificazione e attuazione di nuove tecnologie, miglioramenti significativi dei sistemi esistenti e la manutenzione dei sistemi; (c) servizi attinenti alla conformità normativa. Capo IV Servizi che hanno il carattere specifico ed essenziale di un servizio esente Articolo 13 1. Ai fini dell’articolo 135, paragrafo 1 bis, della direttiva 2006/112/CE, sono considerate come aventi il carattere specifico ed essenziale di un servizio esente almeno le operazioni seguenti: (a) gestione di portafoglio; (b) emissione di contratti e certificati comprovanti il titolo del destinatario di un servizio assicurativo o finanziario esente; (c) cessione, rinnovo, modifica e rescissione di contratti relativi ad un servizio assicurativo o finanziario esente; (d) servizi in materia di valutazione del merito di credito, compresa la valutazione della qualità creditizia di un prestatore o destinatario di servizi assicurativi o finanziari; (e) valutazione delle garanzie finanziarie. 2. Ai fini dell’articolo 135, paragrafo 1 bis, della direttiva 2006/112/CE, non sono considerate come aventi il carattere specifico ed essenziale di un servizio esente le operazioni seguenti: (a) custodia; (b) mansioni amministrative; (c) riscossione o recupero crediti; (d) servizi legali, contabilità, audit e tenuta dei libri contabili; (e) servizi attinenti alla conformità normativa; (f) verifica dell’identità e controlli antiriciclaggio e antifrode; (g) servizi di raccolta di dati in relazione al riciclaggio di biglietti e monete; (h) commercializzazione, ricerca, identificazione e sviluppo di nuovi prodotti o opportunità; (i) fornitura e progettazione di software; (j) locazione di cassette di sicurezza e di altri spazi protetti; (k) servizi che conferiscono il diritto o la facoltà di ricevere beni o servizi. Articolo 14 1. Sono considerati come aventi il carattere specifico ed essenziale delle prestazioni di “assicurazione e riassicurazione” quali definite all’articolo 135 bis, punto 1), della direttiva 2006/112/CE i servizi seguenti: (a) assunzione di rischi; (b) gestione del rischio e degli investimenti; (c) gestione delle richieste di indennizzo; (d) emissione di derivati assicurativi non negoziabili. 2. La valutazione dei danni non è considerata come avente il carattere specifico ed essenziale delle prestazioni di “assicurazione e riassicurazione” quali definite all’articolo 135 bis, punto 1), della direttiva 2006/112/CE. Articolo 15 Sono considerati come aventi il carattere specifico ed essenziale dei servizi di “concessione di crediti” quale definita all’articolo 135 bis, punto 2), della direttiva 2006/112/CE i servizi seguenti: (1) misurazione, previsione e controllo dei rischi di credito e delle perdite dovute al rischio di credito, compresa la strategia di credito; (2) sottoscrizione di crediti; (3) registrazione, organizzazione e controllo dei pagamenti effettuati per un credito; (4) emissione di derivati su crediti; (5) valutazione delle garanzie non finanziarie. Articolo 16 1. Sono considerati come aventi il carattere specifico ed essenziale dei servizi di “prestazione di garanzia per debiti” quale definita all’articolo 135 bis, punto 3), della direttiva 2006/112/CE i servizi seguenti: (a) costituzione e monitoraggio di mezzi di garanzia di un debito; (b) derivati a garanzia di crediti. 2. La vendita di beni gravati da ipoteca in seguito ad inadempienza del contratto ipotecario non è considerata come avente il carattere specifico ed essenziale di un servizio di “prestazione di garanzia per debiti” quale definita all’articolo 135 bis, punto 3), della direttiva 2006/112/CE. Articolo 17 Sono considerati come aventi il carattere specifico ed essenziale delle operazioni relative al “deposito finanziario” quale definito all’articolo 135 bis, punto 4), della direttiva 2006/112/CE i servizi seguenti: (1) selezione e conteggio di denaro ai fini della costituzione di un deposito; (2) informazione sui saldi dei depositi e calcolo degli interessi, compilazione di estratti conto e effettuazione di verifiche degli impegni; (3) calcolo delle tasse e spese per l’annullamento di piani di risparmio pensionistico; (4) previsione di budget dei conti, compresi studi di fattibilità economica per la valutazione delle esigenze dei clienti; (5) custodia di certificati di deposito; (6) accettazione automatizzata di denaro per depositi; (7) emissione di derivati su depositi. Articolo 18 1. Sono considerati come aventi il carattere specifico ed essenziale di servizi di “gestione di conti” quale definita all’articolo 135 bis, punto 5), della direttiva 2006/112/CE i servizi seguenti: (a) servizi tra operatori per il trasferimento di fondi tra conti monetari e la compensazione del trasferimento; (b) servizi riguardanti adesioni, iscrizioni o abbonamenti per carte o sistemi di pagamento relativi ad un conto; (c) servizi di controllo con caratteristiche di sicurezza per la corretta esecuzione di trasferimenti di fondi tra conti monetari; (d) emissione di estratti conto clienti e commercianti; (e) verifica di pagamenti; (f) rilascio di libretti di assegni per un determinato conto. 2. Non sono considerati come aventi il carattere specifico ed essenziale dei servizi di “gestione di conti” quale definita all’articolo 135 bis, punto 5), della direttiva 2006/112/CE i servizi seguenti: (a) stampa generale di libretti di assegni; (b) fornitura di carte vergini; (c) hosting su Internet; (d) locazione di terminali e altri apparecchi per il trattamento dei pagamenti effettuati mediante carta. Articolo 19 1. Sono considerati come aventi il carattere specifico ed essenziale dei servizi di “cambio di valuta” o “fornitura di contanti” di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE i servizi seguenti: (a) l’emissione di estratti conto clienti e commercianti nel quadro del cambio e della distribuzione di biglietti e monete; (b) servizi operativi prestati tra istituti finanziari per i distributori di banconote; (c) servizi relativi a operazioni a pronti, operazioni a termine, contratti del tipo future, swap su valute, opzioni valutarie e forex swap; (d) emissione di derivati su cambi. 2. Non sono considerati come aventi il carattere specifico ed essenziale dei servizi di “cambio di valuta” o “fornitura di contanti” di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE i servizi seguenti: (a) custodia e deposito di denaro; (b) servizi di corriere e di trasporto di titoli; (c) pubblicazione di informazioni sui tassi di cambio; (d) installazione di distributori di banconote. Articolo 20 Sono considerati come aventi il carattere specifico ed essenziale dei servizi di “cessione di titoli” quale definita all’articolo 135 bis, punto 8), della direttiva 2006/112/CE i servizi seguenti: (1) l’emissione di opzioni, contratti del tipo future e contratti a termine su titoli; (2) emissione di equity swaps e altri total return swaps in titoli; (3) emissione di derivati su debiti negoziabili, compresi i contratti swap su tassi di interesse; (4) misurazione del rendimento, rating, previsione e controllo di titoli; (5) organizzazione e monitoraggio delle operazioni su titoli nel quadro del relativo accordo, compresi possibili diritti di voto. Capo V Disposizioni finali Articolo 21 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal ... [data di attuazione della direttiva + 1] Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente [1] GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 20XX/XXX/CE (GU XXX). . [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.