52007PC0712

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e l'Australia sul commercio del vino /* COM/2007/0712 def. - ACC 2007/0246 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 20.11.2007

COM(2007) 712 definitivo

2007/0246 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e l'Australia sul commercio del vino

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il nuovo Accordo CE-Australia sul vino, una volta approvato, sostituirà l'Accordo del 1994.

Subito dopo l'entrata in vigore dell'Accordo del 1994 furono avviate nuove discussioni bilaterali sulla base di una disposizione contenuta nell'Accordo medesimo riguardo all'abbandono progressivo, da parte dell'Australia, di determinate denominazioni di vini comunitari. In base alle conclusioni del Consiglio dell'ottobre 2000 sugli accordi bilaterali relativi al vino, dette discussioni furono poi sostituite da negoziati in vista della conclusione di un nuovo accordo.

Tali negoziati si sono conclusi e il nuovo progetto di Accordo sul vino tra la Comunità europea e l'Australia è stato siglato dalle due Parti il 5 giugno 2007.

I negoziati hanno avuto un esito equilibrato che comporta netti miglioramenti, a vantaggio di entrambe le Parti, rispetto all'Accordo del 1994.

Il nuovo Accordo prevede la protezione automatica delle indicazioni geografiche dell'altra Parte e disciplina l'abbandono progressivo, da parte dell'Australia, dell'uso di molte importanti denominazioni europee, come "Champagne" e "Port", entro un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.

L'Accordo permette di tutelare il sistema comunitario di etichettatura dei vini, ad esempio attraverso l'adozione di un elenco delle indicazioni facoltative che possono essere usate dai vini australiani, tramite norme che disciplinano l'indicazione dei vitigni sull'etichetta e attraverso la soppressione, per i vini originari dell'Australia, dell'uso delle denominazioni "Hermitage" e "Lambrusco" entro un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.

L'Accordo prevede inoltre la protezione delle menzioni tradizionali comunitarie in Australia. L'uso australiano di alcune di queste menzioni sarà abbandonato progressivamente entro un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, mentre alcune altre espressioni relative a metodi di produzione potranno essere utilizzate dall'Australia a precise condizioni.

L'Accordo prevede un miglioramento del regime delle pratiche enologiche grazie alla fissazione di scadenze precise e procedure di arbitrato e di opposizione, nonché criteri più chiari per la valutazione delle nuove pratiche, che comprendono disposizioni sanitarie e fitosanitarie.

L'Australia beneficerà delle procedure di certificazione semplificate previste dalla normativa comunitaria.

In esito a una procedura di verifica dei marchi commerciali registrati in una delle Parti e delle indicazioni geografiche protette nell'altra Parte dopo il 1994, ciascuna delle Parti potrà continuare a utilizzare un numero ristretto di marchi commerciali, purché i consumatori non siano indotti in errore riguardo alla vera origine del vino di cui trattasi. Tale procedura di verifica dei marchi commerciali registrati e delle indicazioni geografiche è stata convenuta mediante lo scambio di lettere allegato al nuovo Accordo.

Ciascuna Parte dovrà tuttavia procedere a nuove verifiche dei marchi commerciali registrati in quanto, tra la verifica precedente e la sigla dell'Accordo, sono state introdotte in ciascuna Parte nuove indicazioni geografiche. In base all'esito delle suddette verifiche, gli allegati relativi alle indicazioni geografiche da proteggere nell'ambito del nuovo Accordo dovranno essere pertanto aggiornati per includere le nuove indicazioni geografiche. Tra le nuove indicazioni geografiche introdotte nella CE vi sono, tra l'altro, quelle elencate dalla Bulgaria e dalla Romania, che in esito alle suddette verifiche saranno aggiunte all'allegato II dell'Accordo prima della sua firma. Le Parti hanno individuato alcuni temi che dovranno essere oggetto di nuovi negoziati: essi sono illustrati nelle due lettere di accompagnamento consolidate dei negoziatori, che non fanno parte dell'Accordo.

2007/0246 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e l'Australia sul commercio del vino

IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

1. L'Accordo tra la Comunità europea e l'Australia sugli scambi di vino[1], approvato con la decisione 94/184/CE del Consiglio[2], richiedeva nuovi negoziati sui periodi transitori relativi alle denominazioni di cui all'articolo 8 e all'articolo 11 di tale Accordo.

2. Il 23 ottobre 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un nuovo accordo sul commercio del vino tra la Comunità e l'Australia.

3. Tali negoziati si sono conclusi e il nuovo Accordo tra la Comunità europea e l'Australia sul commercio del vino (qui di seguito "l'Accordo") è stato siglato dalle due Parti il 5 giugno 2007.

4. Occorre pertanto approvare detto Accordo.

5. Per agevolare l'attuazione e l'eventuale modifica degli allegati dell'Accordo, è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare le misure necessarie secondo la procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo[3].

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, dovranno essere abrogati l'Accordo tra la Comunità europea e l'Australia sugli scambi di vino, il relativo protocollo e il relativo scambio di lettere, fatti a Bruxelles e a Canberra rispettivamente il 26 e il 31 gennaio 1994,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'Accordo tra la Comunità europea e l'Australia sul commercio del vino, compresi gli allegati, il protocollo, le dichiarazioni e lo scambio di lettere consolidato (qui di seguito "l'Accordo").

Il testo dell'Accordo, quale approvato dalla presente decisione, è ad essa accluso.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'Accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, paragrafo 3, dell'Accordo, la Commissione è autorizzata ad adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le misure necessarie per l'attuazione dell'Accordo e per la modifica degli allegati e del protocollo in conformità dell'articolo 29 e dell'articolo 30 dell'Accordo medesimo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Fatto a Bruxelles, il …

Per il Consiglio

Il Presidente

ACCORDO

tra la Comunità europea e l'Australia sul commercio del vino

LA COMUNITÀ EUROPEA, qui di seguito "la Comunità"

da un lato, e

l'AUSTRALIA

dall'altro,

in seguito denominate "le Parti contraenti",

DESIDEROSE di migliorare le condizioni per lo sviluppo proficuo e armonioso degli scambi e per la promozione della cooperazione commerciale nel settore del vino secondo principi di uguaglianza, mutuo vantaggio e reciprocità,

RICONOSCENDO che le Parti contraenti desiderano allacciare contatti più stretti nel settore vitivinicolo per contribuire ad agevolare i loro scambi commerciali,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Obiettivi

Le Parti contraenti convengono, in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e promuovere il commercio del vino originario della Comunità e dell'Australia alle condizioni stabilite nel presente Accordo.

Articolo 2 Portata e campo di applicazione

Il presente Accordo si applica ai vini di cui al codice 22.04 del sistema armonizzato della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983 [4].

Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente Accordo e fatte salve disposizioni contrarie, si intende per:

a) "vino originario di", se tale dicitura è usata congiuntamente al nome di una delle Parti contraenti, un vino prodotto nel territorio di tale Parte contraente soltanto da uve raccolte esclusivamente sul territorio della medesima;

b) "indicazione geografica", un'indicazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'Accordo TRIPS;

c) "menzione tradizionale", una denominazione di uso tradizionale che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo del vino e riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;

d) "designazione", i termini utilizzati nell'etichettatura, sui documenti che scortano il trasporto del vino, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna e nella pubblicità;

e) "etichettatura", il complesso delle designazioni e altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni, indicazioni geografiche o marchi commerciali che caratterizzano il vino, apposti sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente, e sul rivestimento del collo delle bottiglie;

f) "presentazione", i termini utilizzati sui recipienti compreso il dispositivo di chiusura, sull'etichettatura e sull'imballaggio;

g) "imballaggio", gli involucri protettivi quali carta, rivestimenti di paglia di ogni genere, cartoni e casse utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti o per la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;

h) "Accordo TRIPS", l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, oggetto dell'allegato 1C dell'Accordo OMC;

i) "Accordo OMC", l'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio;

j) fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 3, lettera e), e l'articolo 30, paragrafo 3, lettera c), il riferimento a una legge, a una normativa o a un regolamento si intende fatto a tale legge, normativa o regolamento quale modificato alla data della firma dell'Accordo. Se alla data della firma una delle Parti contraenti notifica all'altra Parte contraente di dover adottare leggi, normative o regolamenti per tener fede agli obblighi sottoscritti nell'ambito del presente Accordo, il riferimento alle suddette leggi, normative o regolamenti si intende fatto a tali leggi, normative o regolamenti in vigore alla data in cui la prima Parte contraente notifica all'altra Parte di avere soddisfatto le condizioni per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 4 Disposizioni generali

1. Salvo disposizione contraria del presente Accordo, l 'importazione e la commercializzazione del vino sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti sul territorio della Parte contraente importatrice.

2. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente Accordo. Esse si adoperano affinché siano conseguiti gli obiettivi in esso stabiliti.

TITOLO IPratiche e trattamenti enologici e requisiti in materia di composizione del vino

ARTICOLO 5 Pratiche e trattamenti enologici e requisiti in materia di composizione del vino esistenti

1. La Comunità autorizza l 'importazione e la commercializzazione nel suo territorio, per il consumo umano diretto, di tutti i vini originari dell'Australia che sono prodotti conformemente:

a) a una o più pratiche o trattamenti enologici elencati all'allegato I, parte A, punto 1 nonché

b) ai requisiti in materia di composizione stabiliti al punto I.1 del protocollo dell'Accordo.

2. L'Australia autorizza l'importazione e la commercializzazione nel suo territorio, per il consumo umano diretto, di tutti i vini originari della Comunità e prodotti conformemente a una o più pratiche o trattamenti enologici elencati all'allegato I, parte B, punto 1.

3. Le Parti contraenti riconoscono che le pratiche e i trattamenti enologici elencati nell'allegato I e i requisiti in materia di composizione stabiliti nel protocollo sono conformi agli obiettivi e ai requisiti previsti all'articolo 7.

Articolo 6 Pratiche e trattamenti enologici e requisiti in materia di composizione, nuovi o modificati

1. La Parte contraente che propone di autorizzare a fini commerciali sul proprio territorio una nuova pratica o un nuovo trattamento enologico o un nuovo requisito in materia di composizione o di modificare pratiche, trattamenti o requisiti esistenti, che non sono autorizzati dall 'altra Parte contraente in forza dell'articolo 5 e che richiedono modifiche dell'allegato I a norma dell'articolo 11, è tenuta a notificare quanto prima per iscritto la propria proposta all'altra Parte e a concederle un periodo ragionevole per presentare le sue osservazioni prima di autorizzare in via definitiva la nuova pratica, il nuovo trattamento enologico o il nuovo requisito in materia di composizione o la modifica dei medesimi.

2. Su richiesta, la Parte contraente è inoltre tenuta a fornire un fascicolo tecnico a sostegno della proposta di autorizzazione di una nuova pratica o di un nuovo trattamento enologico o di un nuovo requisito in materia di composizione, o della modifica dei medesimi, tenuto conto degli obiettivi e dei requisiti previsti all'articolo 7, onde facilitarne l'esame all'altra Parte contraente.

3. L'altra Parte contraente esamina la proposta, di cui al paragrafo 1, di introdurre una nuova pratica o un nuovo trattamento enologico o un nuovo requisito in materia di composizione, o di modificarli, tenendo conto degli obiettivi e dei requisiti previsti all'articolo 7.

4. Entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore dell'autorizzazione di una nuova pratica o di un nuovo trattamento enologico o di un nuovo requisito in materia di composizione, o della modifica dei medesimi, la Parte contraente interessata ne dà notifica all'altra Parte contraente.

5. La notifica di cui al paragrafo 4 comprende una descrizione della pratica, del trattamento enologico o del requisito in materia di composizione, nuovi o modificati.

6. Qualora non abbia già provveduto a fornire il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 2, la Parte contraente notificante è tenuta, su richiesta dell'altra Parte contraente, a fornirle tale fascicolo tecnico.

7. Il presente articolo non si applica se una Parte contraente adegua una pratica o un trattamento enologico di cui all'allegato I, parte C, solamente per tenere conto delle particolari condizioni climatiche di una determinata campagna di commercializzazione, purché l'adeguamento sia di lieve entità e non cambi in maniera sostanziale la pratica o il trattamento enologico o il requisito in materia di composizione di cui trattasi ("adeguamento tecnico"). La Parte contraente che intende procedere a un adeguamento tecnico ne dà notifica all'altra Parte contraente non appena possibile e comunque prima dell'immissione in commercio sul territorio dell'altra Parte.

Articolo 7 Obiettivi e requisiti

1. Le pratiche o trattamenti enologici e i requisiti in materia di composizione, nuovi o modificati, utilizzati per la produzione dei vini rispettano gli obiettivi seguenti:

a) tutela della salute umana;

b) protezione dei consumatori dalle pratiche ingannevoli;

c) rispetto delle norme di buona pratica enologica di cui al paragrafo 2.

2. Una buona pratica enologica è una pratica che soddisfa i requisiti seguenti:

I. non è proibita dalle disposizioni legislative e regolamentari del paese di origine;

II. tutela l'autenticità del prodotto in quanto compatibile con il principio in base al quale le caratteristiche tipiche del vino derivano dalle uve da cui è ottenuto;

III. tiene conto della regione di coltivazione dell'uva, e in particolare delle condizioni climatiche e geologiche e delle altre condizioni di produzione;

IV. risponde, tra l'altro, a una ragionevole esigenza, di natura tecnologica o pratica, di accrescere le caratteristiche di serbevolezza, la stabilità del vino o il suo gradimento da parte dei consumatori;

V. garantisce che i trattamenti o le aggiunte si limitino allo stretto necessario per raggiungere l'effetto desiderato.

Articolo 8 Autorizzazione provvisoria

Fatte salve le misure previste all 'articolo 35, i vini prodotti utilizzando una pratica o un trattamento enologico o un requisito in materia di composizione, nuovi o modificati, notificati da una delle Parti contraenti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, beneficiano di un'autorizzazione provvisoria ai fini dell'importazione e della commercializzazione sul territorio dell'altra Parte.

Articolo 9 Procedura di opposizione

1. Entro sei mesi dal ricevimento di una notifica trasmessa dall 'altra Parte contraente a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, la Parte contraente destinataria della notifica può opporsi per iscritto alla pratica o al trattamento enologico o al requisito in materia di composizione, nuovi o modificati, oggetto della notifica, se ritiene che non rispettino l'obiettivo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e/o lettera c). In caso di opposizione di una delle Parti contraenti, ciascuna Parte contraente può chiedere l'avvio delle consultazioni di cui all'articolo 37. Ove la questione non venga risolta entro 12 mesi dalla data in cui la Parte contraente ha ricevuto la notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 4, ciascuna Parte contraente può chiedere l'avvio della procedura di arbitrato di cui all'articolo 10.

2. Entro due mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, la Parte contraente può chiedere informazioni o un parere all'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) o a un'altra organizzazione internazionale competente. Se viene presentata una richiesta di informazioni o di parere, fermi restando gli altri termini fissati al paragrafo 1, le Parti contraenti possono decidere di comune accordo di prorogare di sei mesi il periodo per l'opposizione della Parte contraente interessata.

3. Gli arbitri di cui all'articolo 10 stabiliscono se la pratica o il trattamento enologico o il requisito in materia di composizione, nuovi o modificati, oggetto della notifica rispettino l'obiettivo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e/o lettera c).

4. In relazione alla richiesta di una Parte contraente di autorizzare una pratica o un trattamento enologico o un requisito in materia di composizione già autorizzati dall'altra Parte contraente a fini commerciali per un paese terzo, i termini fissati al paragrafo 1 sono dimezzati.

Articolo 10 Arbitrato sulle pratiche enologiche

1. Una Parte contraente può avviare la procedura di arbitrato a norma dell 'articolo 9 notificando per iscritto all'altra Parte contraente di avere sottoposto la questione ad arbitrato.

2. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, ciascuna Parte contraente nomina un arbitro che soddisfi i criteri stabiliti al paragrafo 6 e notifica la propria scelta all'altra Parte.

3. Entro 30 giorni dalla data della nomina del secondo arbitro, i due arbitri nominati a norma del paragrafo 2 nominano di comune accordo un terzo arbitro. Se i primi due arbitri non riescono a raggiungere un accordo sulla scelta di un terzo arbitro, le Parti contraenti nominano di comune accordo il terzo arbitro entro 30 giorni.

4. Se le Parti contraenti non raggiungono un accordo sulla scelta di un terzo arbitro nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 3, alla nomina necessaria provvede, entro un ulteriore termine di 60 giorni, su richiesta di una Parte contraente, il presidente o un membro (in ordine di anzianità) della Corte internazionale di giustizia, secondo i criteri di cui al paragrafo 5, in conformità alla prassi della Corte.

5. L'arbitro nominato per terzo, che possiede qualifiche giuridiche, assume la presidenza della formazione arbitrale.

6. Gli arbitri (ad eccezione del presidente) sono esperti di levatura internazionale e di indubbia imparzialità nel campo dell'enologia.

7. Entro 30 giorni dalla selezione del terzo arbitro, i tre arbitri stabiliscono congiuntamente il regolamento procedurale dell'arbitrato tenendo conto delle Regole opzionali di arbitraggio nelle dispute tra due Stati della Corte permanente di arbitrato, anche se il regolamento procedurale può essere abrogato o modificato di comune accordo dalle Parti contraenti in qualsiasi momento.

8. Entro il termine massimo di 90 giorni dalla nomina del terzo arbitro, i tre arbitri giungono a una conclusione sulla questione loro sottoposta. La decisione al riguardo è adottata a maggioranza. In particolare, nelle loro conclusioni gli arbitri illustrano i motivi della decisione presa a norma dell'articolo 9, paragrafo 3.

9. Le spese di arbitrato, comprese quelle per la retribuzione degli arbitri, sono sostenute in pari misura dalle Parti contraenti. Le spese e gli onorari degli arbitri sono soggetti alle tariffe fissate dal comitato congiunto.

10. La decisione degli arbitri è definitiva e vincolante.

Articolo 11 Modifica dell'allegato I

1. Non appena possibile, e comunque non oltre 15 mesi dalla data della notifica, le Parti contraenti modificano l 'allegato I o il protocollo in conformità dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera a), o dell'articolo 30, paragrafo 3, lettera a), per tenere conto di una pratica o di un trattamento enologico o di un requisito in materia di composizione, nuovi o modificati, notificati a norma dell'articolo 6, paragrafo 4.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora una Parte contraente abbia avviato la procedura di opposizione di cui all'articolo 9, le Parti contraenti si attengono all'esito delle consultazioni, a meno che la questione non sia stata sottoposta ad arbitrato, nel qual caso:

a) se gli arbitri stabiliscono che la pratica o il trattamento enologico o il requisito in materia di composizione, nuovi o modificati, oggetto della notifica rispettano gli obiettivi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e/o lettera c), le Parti contraenti modificano l'allegato I o il protocollo in conformità dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera a), o dell'articolo 30, paragrafo 3, lettera a), aggiungendovi la pratica o il trattamento enologico o il requisito in materia di composizione, nuovi o modificati, entro 90 giorni dalla data di tale decisione;

b) se invece gli arbitri stabiliscono che la pratica o il trattamento enologico o il requisito in materia di composizione, nuovi o modificati, oggetto della notifica non rispettano gli obiettivi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e/o lettera c), l'autorizzazione provvisoria di importazione e commercializzazione dei vini originari della Parte contraente notificante, prodotti secondo la pratica o il trattamento enologico o il requisito in materia di composizione di cui trattasi, come indicato all'articolo 8, scade 90 giorni dopo la data di adozione di tale decisione.

TITOLO II PROTEZIONE DELLE DENOMINAZIONI DEI VINI E DISPOSIZIONI RELATIVE AL LORO UTILIZZO NELLA DESIGNAZIONE E NELLA PRESENTAZIONE

ARTICOLO 12 Denominazioni protette

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 15, 17 e 22 e del protocollo, sono protette le seguenti denominazioni:

a) per quanto riguarda i vini originari della Comunità:

I. le indicazioni geografiche elencate nell'allegato II, parte A;

II. i termini che si riferiscono allo Stato membro di cui il vino è originario o altre denominazioni utilizzate per indicare lo Stato membro;

III. le menzioni tradizionali elencate nell'allegato III;

IV. le categorie di vini di cui all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo riguardo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate e figuranti nell'allegato IV, parte A;

V. le denominazioni di vendita di cui all'allegato VIII, sezione D, punto 2, lettera c), primo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo riguardo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate e figuranti nell'allegato IV, parte B;

b) per quanto riguarda i vini originari dell'Australia:

I. le indicazioni geografiche elencate nell'allegato II, parte B;

II. il termine "Australia" o altre denominazioni utilizzate per indicare questo paese.

2. Le Parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per evitare, in caso di esportazione e commercializzazione di vini originari delle Parti contraenti al di fuori dei loro territori, l'uso delle denominazioni protette di una delle Parti contraenti contemplate nel presente articolo per designare e presentare un vino originario dell'altra Parte contraente, tranne nei casi previsti nel presente Accordo.

Articolo 13 Indicazioni geografiche

1. Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo:

a) in Australia, le indicazioni geografiche relative alla Comunità di cui all'allegato II, parte A:

I. sono protette per i vini originari della Comunità e

II. possono essere utilizzate nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità e

b) nella Comunità, le indicazioni geografiche relative all'Australia di cui all'allegato II, parte B:

I. sono protette per i vini originari dell'Australia e

II. possono essere utilizzate in Australia esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Australia.

2. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie, in conformità al presente Accordo, per la protezione reciproca delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato II, utilizzate per la designazione e la presentazione dei vini originari del territorio delle Parti medesime. Ciascuna Parte contraente prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l'uso di un'indicazione geografica elencata nell'allegato II per identificare vini non originari del luogo cui fa riferimento tale indicazione geografica.

3. La protezione di cui al paragrafo 2 si applica anche qualora:

a) sia indicata la vera origine del vino;

b) l'indicazione geografica sia tradotta oppure

c) le indicazioni utilizzate siano accompagnate da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o espressioni simili.

4. La protezione di cui ai paragrafi 2 e 3 lascia impregiudicata l'applicazione degli articoli 15 e 22.

5. La registrazione di un marchio commerciale per il vino, contenente o consistente in un'indicazione geografica che identifica un vino figurante nell'allegato II, è respinta ovvero, se la normativa nazionale lo consente e a richiesta di una parte interessata, è invalidata per i vini non originari del luogo cui tale indicazione geografica fa riferimento.

6. In caso di omonimia tra indicazioni geografiche elencate nell'allegato II, la protezione è accordata a ciascuna di esse a condizione che siano state usate in buona fede. Le Parti contraenti stabiliscono di comune accordo le condizioni pratiche che permettono di distinguere l'una dall'altra le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.

7. Se un'indicazione geografica di cui all'allegato II è omonima di un'indicazione geografica di un paese terzo, si applica l'articolo 23, paragrafo 3, dell'Accordo TRIPS.

8. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel commercio, il proprio nome o il nome del proprio predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore i consumatori.

9. Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga una Parte contraente a proteggere un'indicazione geografica dell'altra Parte contraente elencata nell'allegato II che non è o non è più protetta nel paese di origine o è caduta in disuso in tale paese.

10. Le Parti contraenti affermano che i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Accordo non riguardano le indicazioni geografiche non elencate nell'allegato II. Ferme restando le disposizioni del presente Accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche, l'Accordo TRIPS si applica alla protezione delle indicazioni geografiche in entrambe le Parti contraenti.

Articolo 14 Nomi o riferimenti agli Stati membri e all'Australia

1. In Australia i termini che si riferiscono agli Stati membri della Comunità e le altre denominazioni utilizzate per indicare uno Stato membro ai fini di identificare l 'origine del vino:

a) sono riservati ai vini originari dello Stato membro interessato e

b) possono essere utilizzati nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

2. Nella Comunità i termini che si riferiscono all'Australia e le altre denominazioni utilizzate per indicare l'Australia ai fini di identificare l'origine del vino:

a) sono riservati ai vini originari dell'Australia e

b) possono essere utilizzati in Australia esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Australia.

Articolo 15 Disposizioni transitorie

La protezione delle denominazioni di cui all 'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto I, e all'articolo 13 non impedisce all'Australia di utilizzare le seguenti denominazioni per designare e presentare un vino in Australia e nei paesi terzi le cui disposizioni legislative e regolamentari lo consentano, nei periodi transitori qui di seguito indicati:

a) nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore del presente Accordo per le denominazioni seguenti: Burgundy, Chablis, Champagne, Graves, Manzanilla, Marsala, Moselle, Port, Sauterne, Sherry e White Burgundy;

b) nei 10 anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo per la denominazione Tokay.

Articolo 16 Menzioni tradizionali

1. Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, in Australia le menzioni tradizionali per la Comunità elencate nell 'allegato III:

a) non sono utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari dell'Australia e

b) possono essere utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari della Comunità esclusivamente per i vini la cui origine e la cui categoria sono elencate nell'allegato III, nella lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

2. L'Australia adotta le misure necessarie, in conformità al presente Accordo, per la protezione a norma del presente articolo delle menzioni tradizionali elencate nell'allegato III utilizzate per la designazione e la presentazione dei vini originari del territorio della Comunità. A tal fine, l'Australia prevede i mezzi legali atti a garantire una protezione efficace e impedire l'uso di menzioni tradizionali per designare un vino che non può fregiarsi di tali menzioni, anche qualora esse siano accompagnate da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o espressioni simili.

3. La protezione di cui al paragrafo 2 lascia impregiudicata l'applicazione degli articoli 17 e 23.

4. La protezione di una menzione tradizionale si applica soltanto:

a) alla lingua o alle lingue in cui essa figura nell'allegato III e

b) a una categoria di vini in relazione alla quale la menzione tradizionale è protetta nella Comunità, come indicato nell'allegato III.

5. L'Australia può permettere sul proprio territorio l'uso di termini identici o simili alle menzioni tradizionali elencate nell'allegato III per vini non originari del territorio delle Parti contraenti, a condizione che i consumatori non siano indotti in errore, che sia dichiarata l'origine del prodotto e che tale uso non costituisca concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883 e successive modifiche.

6. Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel commercio, il proprio nome o il nome del proprio predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore il consumatore.

7. Fatto salvo il paragrafo 5, l'Australia non consente sul proprio territorio la registrazione o l'uso di un marchio commerciale contenente o consistente in una delle menzioni tradizionali elencate nell'allegato III per designare e presentare un vino, a meno che il presente Accordo consenta l'uso di detta menzione tradizionale in relazione a tale vino. Tuttavia la presente disposizione:

a) non si applica per i marchi commerciali legalmente registrati in buona fede in Australia o il cui uso in buona fede prima della data della firma del presente Accordo abbia consentito loro di acquisire legittimamente diritti in Australia;

b) per quanto riguarda le menzioni tradizionali inserite nell'allegato III dopo la data della firma del presente Accordo, non si applica per i marchi commerciali registrati in buona fede in Australia o il cui uso in buona fede prima che la menzione tradizionale di cui trattasi fosse protetta a norma del presente Accordo abbia consentito loro di acquisire legittimamente diritti in Australia e

c) non impedisce l'uso dei marchi commerciali di cui alle lettere a) e b) nei paesi terzi le cui disposizioni legislative e regolamentari lo consentano.

Questa disposizione lascia impregiudicato il diritto della Comunità di utilizzare la menzione tradizionale di cui trattasi conformemente al paragrafo 1, lettera b).

8. Fatti salvi i paragrafi 5, 6 e 7 e l'articolo 23, l'Australia non consente sul proprio territorio l'uso di una ragione sociale contenente o consistente in una delle menzioni tradizionali elencate nell'allegato III del presente Accordo per designare e presentare un vino. Tuttavia la presente disposizione:

a) non si applica per le ragioni sociali legalmente registrate in buona fede in Australia prima della data della firma del presente Accordo;

b) per quanto riguarda le menzioni tradizionali inserite nell'allegato III dopo la data della firma del presente Accordo, non si applica per le ragioni sociali legalmente registrate in buona fede in Australia prima che la menzione tradizionale di cui trattasi fosse protetta a norma del presente Accordo e

c) non impedisce l'uso di tali ragioni sociali nei paesi terzi le cui disposizioni legislative e regolamentari lo consentano.

Le lettere a), b) e c) non consentono l'uso della ragione sociale in maniera tale da indurre in errore il consumatore.

9. Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga l'Australia a proteggere una menzione tradizionale elencata nell'allegato III che non è o non è più protetta nel paese di origine o è caduta in disuso nella Comunità.

Articolo 17 Disposizioni transitorie

La protezione delle denominazioni di cui all 'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto III, e all'articolo 16 non impedisce all'Australia l'utilizzo delle seguenti denominazioni per designare e presentare un vino in Australia, nonché nei paesi terzi le cui disposizioni legislative e regolamentari lo consentano, in un periodo transitorio di 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente Accordo: Amontillado, Auslese, Claret, Fino, Oloroso, Spätlese.

Articolo 18 Categorie di vini e denominazioni di vendita

1. Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, in Australia le categorie di vini elencate nell 'allegato IV, parte A, e le denominazioni di vendita elencate nell'allegato IV, parte B:

a) sono riservate ai vini originari della Comunità e

b) possono essere utilizzate nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

2. Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga l'Australia a riservare una categoria di vini o una denominazione di vendita elencata nell'allegato IV che non è o non è più riservata nel paese di origine o è caduta in disuso nella Comunità.

Titolo IIIDisposizioni specifiche in materia di presentazione e designazione

ARTICOLO 19 Principio generale

Nell 'etichettatura dei vini non possono essere utilizzati termini falsi o fuorvianti in relazione al carattere, alla composizione, alla qualità o all'origine del vino di cui trattasi.

Articolo 20 Indicazioni facoltative

1. Nel commercio del vino tra le Parti contraenti, un vino originario dell 'Australia:

a) che reca un'indicazione geografica di cui all'allegato II, parte B, può essere designato o presentato nella Comunità con le indicazioni facoltative di cui al paragrafo 3, purché l'utilizzo delle indicazioni facoltative sia conforme alle norme applicabili ai produttori di vino in Australia, in particolare all' Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 , al Trade Practices Act 1974 e all' Australia New Zealand Food Standards Code e

b) che non reca un'indicazione geografica di cui all'allegato II, parte B, può essere designato o presentato nella Comunità con le indicazioni facoltative di cui al paragrafo 3, lettere d), g) e l), purché l'utilizzo delle indicazioni facoltative sia conforme alle norme applicabili ai produttori di vino in Australia, in particolare all' Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 , al Trade Practices Act 1974 e all' Australia New Zealand Food Standards Code .

2. Nel commercio del vino tra le Parti contraenti, un vino originario della Comunità:

a) che reca un'indicazione geografica di cui all'allegato II, parte A, può essere designato o presentato in Australia con le indicazioni facoltative di cui al paragrafo 3, purché sia etichettato in conformità al titolo V, capo II, e agli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio nonché al regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione e purché l'utilizzo delle indicazioni facoltative non sia falso o fuorviante per i consumatori ai sensi dell' Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 e del Trade Practices Act 1974 e

b) che non reca un'indicazione geografica di cui all'allegato II, parte A, può essere designato o presentato in Australia con le indicazioni facoltative di cui al paragrafo 3, lettere d), g) e l), purché sia etichettato in conformità al titolo V, capo II, e agli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e al regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione e purché l'utilizzo delle indicazioni facoltative non sia falso o fuorviante per i consumatori ai sensi dell' Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 e del Trade Practices Act 1974 .

3. Le indicazioni facoltative di cui ai paragrafi 1 e 2 sono:

a) l'anno di vendemmia, che corrisponde all'anno di raccolta dell'uva, a condizione che almeno l'85% del vino sia ottenuto da uve raccolte nell'anno indicato, eccezion fatta per i vini comunitari ottenuti da uve raccolte in inverno, per i quali è indicato l'anno di inizio della campagna di commercializzazione in corso anziché l'anno di vendemmia;

b) il nome di una varietà di vite o un suo sinonimo in conformità dell'articolo 22;

c) il riferimento a un riconoscimento, a una medaglia o a un concorso e, nel caso di un riconoscimento, di una medaglia o di un concorso australiano, purché il concorso sia stato comunicato all'organismo competente della Comunità;

d) il tipo di prodotto a norma dell'allegato VI;

e) il nome del vigneto;

f) per i vini originari del territorio della Comunità, il nome di un'azienda vinicola, purché le uve siano coltivate e il vino sia vinificato in tale azienda;

g) un colore specifico del vino;

h) il luogo di imbottigliamento del vino;

i) fatte salve le disposizioni di cui all'allegato VIII, il metodo utilizzato per produrre il vino;

j) nel caso della Comunità, una menzione tradizionale elencata nell'allegato III;

k) nel caso dell'Australia, uno dei termini utilizzati per i vini di qualità, elencati nell'allegato V;

l) il nome, il titolo e l'indirizzo di una persona che ha partecipato alla commercializzazione del vino.

Articolo 21 Presentazione

1. Le Parti contraenti convengono che, qualora le disposizioni legislative e regolamentari della parte contraente importatrice impongano di riportare sull 'etichetta dei vini determinate indicazioni, possono figurare nello stesso campo visivo delle indicazioni obbligatorie o su altre parti del recipiente altre indicazioni.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora sia indicato sull'etichetta di un vino come parte integrante della denominazione primaria di vendita uno dei termini utilizzati per i vini di qualità, elencati nell'allegato V, il termine deve figurare nello stesso campo visivo di una delle indicazioni geografiche australiane elencate nell'allegato II, parte B, in caratteri di dimensioni sostanzialmente identiche. Ai fini del presente paragrafo, per "denominazione primaria di vendita" si intende la denominazione del prodotto che figura sulla parte del recipiente o dell'imballaggio destinata a essere presentata al consumatore in condizioni di esposizione normali.

3. Le Parti contraenti convengono che le indicazioni di cui al paragrafo 1, compreso uno dei termini utilizzati per i vini di qualità, elencati nell'allegato V, possono essere ripetute su qualunque parte del recipiente, a prescindere dal fatto che figurino o meno nello stesso campo visivo di una delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato II.

4. La Comunità conviene che nella designazione e nella presentazione nella Comunità di un vino originario dell'Australia può essere indicato il numero di bicchieri normalizzati di vino, purché tale indicazione sia conforme alle norme applicabili ai produttori di vino in Australia, in particolare all' Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 , al Trade Practices Act 1974 e all' Australia New Zealand Food Standards Code .

Articolo 22 Varietà di vite

1. Ciascuna Parte contraente accetta di autorizzare sul proprio territorio che l 'altra Parte contraente usi il nome di una o più varietà di vite oppure i loro eventuali sinonimi per designare e presentare un vino, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le varietà di vite o i loro sinonimi figurano nella classificazione delle varietà compilata dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), dall'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) o dall'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI);

b) se il vino non è composto esclusivamente dalla o dalle varietà di vite citate o relativi sinonimi, almeno l'85% del vino è ottenuto dalla o dalle varietà indicate, previa deduzione del quantitativo corrispondente ai prodotti eventualmente utilizzati per la dolcificazione e per le colture di microrganismi (quantitativo comunque non superiore al 5% del vino);

c) ogni varietà di vite o relativo sinonimo figurante sull'etichetta rientra nella composizione del vino in proporzione maggiore alle varietà non indicate sull'etichetta;

d) qualora siano citate due o più varietà di vite o relativi sinonimi, le varietà sono indicate in ordine decrescente di percentuale utilizzata nella composizione del vino e in caratteri di qualsiasi dimensione;

e) la o le varietà di vite o i relativi sinonimi figurano nello stesso campo visivo o al di fuori di esso, in funzione della normativa nazionale del paese esportatore;

f) il nome della o delle varietà di vite o dei relativi sinonimi non è utilizzato in modo da indurre in errore i consumatori sull'origine del vino. A tal fine le Parti contraenti possono stabilire le condizioni pratiche di utilizzo del nome.

2. In deroga al paragrafo 1, all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto I, e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto I, le Parti contraenti convengono che:

a) se una varietà di vite o un suo sinonimo contiene o consiste in un'indicazione geografica elencata nell'allegato II, parte A, per la Comunità, l'Australia può utilizzare tale varietà di vite o tale sinonimo per la designazione o la presentazione di un vino originario del territorio australiano, purché la varietà di vite o il sinonimo figuri nell'allegato VII e

b) se una varietà di vite o un suo sinonimo contiene o consiste in un'indicazione geografica elencata nell'allegato II, parte B, per l'Australia, la Comunità può utilizzare tale varietà di vite o tale sinonimo per la designazione o la presentazione di un vino originario del territorio comunitario, purché la varietà di vite o il sinonimo fosse utilizzato in buona fede prima della data di entrata in vigore del presente Accordo.

3. In deroga al disposto dell'articolo 12 e del presente articolo, le Parti contraenti convengono che, nel corso di un periodo transitorio di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, la denominazione " Hermitage " può essere utilizzata per i vini originari dell'Australia come sinonimo della varietà di vite " Shiraz " per la vendita in paesi al di fuori del territorio della Comunità, nella misura in cui le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Australia e negli altri paesi lo consentano e a condizione che detta denominazione non sia utilizzata in modo tale da indurre in errore i consumatori.

4. In deroga al disposto del presente articolo, le Parti contraenti convengono che, nel corso di un periodo transitorio di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, il nome della varietà di vite " Lambrusco " può essere utilizzato per i vini originari dell'Australia per designare un tipo di vino tradizionalmente prodotto e commercializzato con tale denominazione in paesi al di fuori del territorio della Comunità, nella misura in cui le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Australia e negli altri paesi lo consentano e a condizione che detta denominazione non sia utilizzata in modo tale da indurre in errore i consumatori.

Articolo 23 Termini utilizzati per i vini di qualità

L 'Australia può utilizzare i termini elencati nell'allegato V per designare e presentare un vino originario dell'Australia, secondo le condizioni di utilizzo contenute in tale allegato e in conformità all'articolo 20.

Articolo 24 Vini a indicazione geografica originari dell'Australia

Fatte salve disposizioni più restrittive della legislazione australiana, le Parti contraenti convengono di consentire all 'Australia di usare un'indicazione geografica elencata nell'allegato II, parte B, per designare e presentare un vino originario dell'Australia, alle seguenti condizioni:

a) quando è utilizzata una sola indicazione geografica, almeno l'85% del vino è ottenuto da uve raccolte nella zona geografica di cui trattasi;

b) quando sono utilizzate fino a tre indicazioni geografiche per il medesimo vino,

I. almeno il 95% del vino è ottenuto da uve raccolte nelle zone geografiche di cui trattasi e almeno il 5% del vino proviene da ciascuna delle indicazioni geografiche indicate e

II. le indicazioni geografiche figuranti sull'etichetta devono essere elencate in ordine decrescente di percentuale.

Articolo 25 Osservanza delle norme di etichettatura

1. Se la designazione o la presentazione di un vino, in particolare sull 'etichetta, sui documenti ufficiali o commerciali o nella pubblicità, è contraria alle disposizioni del presente Accordo, le Parti contraenti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali necessarie in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

2. Le misure e le azioni di cui al paragrafo 1 si applicano in particolare nei casi seguenti:

a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o australiana nella lingua o nelle lingue dell'altra Parte contraente include una parola che potrebbe indurre in errore riguardo all'origine, alla natura o alla qualità del vino così designato o presentato;

b) se sui recipienti, sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a vini le cui denominazioni sono protette in forza del presente Accordo figurano designazioni, marchi commerciali, nomi, iscrizioni o illustrazioni che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sulla provenienza, l'origine, la natura, la varietà di vite o le qualità materiali del vino;

c) se viene utilizzato un imballaggio tale da indurre in errore sull'origine del vino.

Articolo 26 Clausola di standstill

Le Parti contraenti non impongono, in virtù delle rispettive disposizioni di diritto interno, condizioni meno favorevoli di quelle stabilite dal presente Accordo o dalle disposizioni di diritto interno in vigore alla data della firma del presente Accordo, in particolare le disposizioni cui fa riferimento l 'allegato IX relative alla designazione, alla presentazione, all'imballaggio o alla composizione dei vini provenienti dall'altra Parte contraente.

TITOLO IVPrescrizioni in materia di certificazione

ARTICOLO 27 Certificazione

1. La Comunità autorizza a tempo indeterminato l'importazione di vino originario dell'Australia in conformità alle disposizioni relative alla procedura di certificazione semplificata, previste all'articolo 24, paragrafo 2, secondo comma, e all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi. A tal fine e in conformità alle suddette disposizioni, l'Australia:

a) trasmette i documenti di certificazione e i bollettini di analisi tramite l'organismo competente oppure

b) qualora l'organismo competente di cui alla lettera a) abbia accertato che i singoli produttori hanno la competenza necessaria per assumersi tali responsabilità:

I. riconosce ciascuno dei produttori autorizzati a rilasciare i documenti di certificazione e i bollettini di analisi;

II. controlla i produttori autorizzati e predispone ispezioni presso di loro;

III. notifica alla Commissione due volte all'anno, nei mesi di gennaio e di luglio, i nomi e gli indirizzi dei produttori autorizzati e i rispettivi numeri di registrazione ufficiale;

IV. notifica immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica dei nomi e degli indirizzi dei produttori autorizzati e

V. notifica immediatamente alla Commissione la revoca dell'autorizzazione a un produttore.

2. In deroga all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, riguardante il formulario semplificato V I 1, sono richieste soltanto le informazioni seguenti:

a) nella casella 2 del documento di certificazione, il nome e l'indirizzo dell'importatore o del destinatario;

b) nella casella 6 del documento di certificazione, la "designazione del prodotto" che comporta: il volume nominale (ad esempio 75 cl), la denominazione di vendita (ossia: "vino australiano"), l'indicazione geografica protetta (cfr. l'allegato II, parte B), il termine utilizzato per i vini di qualità (cfr. allegato V), il nome della o delle varietà di vite e l'anno di vendemmia, se figurano sull'etichetta;

c) nella casella 11 del documento di certificazione, il numero di analisi specifico attribuito dall'organismo australiano competente.

3. Ai fini del presente articolo, l'organismo competente per l'Australia è l' Australian Wine and Brandy Corporation o qualsiasi altro organismo analogo, anche in numero maggiore a uno, designato dall'Australia come organismo competente.

4. Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, la Comunità non sottopone l'importazione dei vini originari dell'Australia a un regime di certificazione più restrittivo o più ampio di quello applicato a tali importazioni nella Comunità il 1º marzo 1994, né di quello applicabile ai vini importati da altri paesi che adottano misure di sorveglianza e di controllo equivalenti.

5. Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, l'Australia non sottopone l'importazione dei vini originari della Comunità a un regime di certificazione più restrittivo o più ampio di quello applicato a tali importazioni in Australia il 1º gennaio 1992, né di quello applicabile ai vini importati da altri paesi che adottano misure di sorveglianza e di controllo equivalenti.

Articolo 28 Certificazione temporanea

1. Le Parti contraenti si riservano il diritto di istituire prescrizioni supplementari temporanee in materia di certificazione dettate da giustificati motivi di interesse pubblico, quali la protezione della salute o dei consumatori o per combattere le frodi. In tal caso, l 'altra Parte contraente viene informata adeguatamente e in tempo utile per poter rispettare le prescrizioni supplementari.

2. Le Parti contraenti convengono di non prolungare l'applicazione di tali prescrizioni oltre il periodo di tempo necessario per far fronte alla situazione specifica che ne ha richiesto l'adozione per motivi di interesse pubblico.

TITOLO VGestione dell 'ACCORDO

ARTICOLO 29 Cooperazione tra le Parti contraenti

1. Le Parti contraenti si tengono in contatto su tutte le questioni relative al presente Accordo, direttamente attraverso i propri organi di rappresentanza oppure tramite il comitato congiunto istituito dall 'articolo 30. In particolare, le Parti contraenti si adoperano per risolvere qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo, innanzitutto attraverso i propri organi di rappresentanza o il comitato congiunto.

2. L'Australia nomina quale proprio organo di rappresentanza il Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (o qualsiasi organismo del governo australiano che assuma successivamente le pertinenti funzioni di tale ministero). La Comunità nomina quale proprio organo di rappresentanza la direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea. Ciascuna delle Parti contraenti comunica all'altra l'eventuale cambiamento del proprio organo di rappresentanza.

3. L'Australia, rappresentata dal Department of Agriculture, Fisheries and Forestry , e la Comunità:

a) possono stabilire di comune accordo l'opportunità di modificare gli allegati o il protocollo del presente Accordo. Un allegato o il protocollo si considera modificato a decorrere dalla data stabilita congiuntamente dalle Parti contraenti;

b) possono stabilire di comune accordo le condizioni pratiche di cui all'articolo 13, paragrafo 6, e all'articolo 22, paragrafo 1, lettera f);

c) si comunicano reciprocamente per iscritto se intendono adottare nuovi regolamenti o modifiche dei regolamenti vigenti su materie di interesse pubblico, quali la protezione della salute o dei consumatori, che hanno implicazioni per il settore del vino;

d) si comunicano reciprocamente per iscritto ogni altra disposizione legislativa o amministrativa e le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente Accordo e si informano reciprocamente delle misure adottate in base a tali decisioni e

e) possono convenire che il riferimento a un testo legislativo o regolamentare figurante in una disposizione del presente Accordo si intende fatto al testo quale modificato e in vigore a una data determinata, successiva a quella della firma del presente Accordo.

Articolo 30 Comitato congiunto

1. È istituito un comitato congiunto composto da rappresentanti della Comunità e dell 'Australia.

2. Il comitato può formulare raccomandazioni e adottare decisioni per consenso. Esso adotta il proprio regolamento interno. Il comitato congiunto si riunisce su richiesta di una delle Parti contraenti, a turno nella Comunità e in Australia, a una data, in un luogo e secondo modalità (compresa eventualmente la videoconferenza) fissate di comune accordo dalle Parti contraenti, e comunque non oltre 90 giorni dalla data della richiesta.

3. Il comitato congiunto può decidere:

a) di modificare gli allegati o il protocollo del presente Accordo. Un allegato o il protocollo si considera modificato a decorrere dalla data convenuta dalle Parti contraenti;

b) le condizioni pratiche di cui all'articolo 13, paragrafo 6, e all'articolo 22, paragrafo 1, lettera f), e

c) che il riferimento a un testo legislativo o regolamentare figurante in una disposizione del presente Accordo si intende fatto al testo quale modificato e in vigore a una data determinata, successiva a quella della firma del presente Accordo.

4. Il comitato congiunto provvede inoltre al corretto funzionamento del presente Accordo e può prendere in esame tutte le questioni inerenti al suo funzionamento e alla sua applicazione. In particolare, esso è incaricato di:

a) provvedere allo scambio di informazioni tra le Parti contraenti per il funzionamento ottimale del presente Accordo;

b) formulare proposte su temi di reciproco interesse per le Parti contraenti nel settore dei vini e delle bevande spiritose;

c) fissare le tariffe delle spese e degli onorari di cui all'articolo 10, paragrafo 9, e all'articolo 38, paragrafo 7.

5. Il comitato congiunto può discutere qualsiasi tema di reciproco interesse nel settore vitivinicolo.

6. Il comitato congiunto può agevolare i contatti tra i rappresentanti dei produttori e del settore vitivinicolo delle Parti contraenti.

Articolo 31 Applicazione e funzionamento dell'Accordo

Le Parti contraenti designano i punti di contatto figuranti nell 'allegato X, responsabili dell'applicazione e del funzionamento del presente Accordo.

Articolo 32 Assistenza reciproca tra le Parti contraenti

1. Se una delle Parti contraenti ha fondati motivi per sospettare che:

a) un vino o una partita di vini ai sensi dell'articolo 2, che sono o sono stati oggetto di scambi tra l'Australia e la Comunità, non è conforme alle norme che disciplinano il settore vitivinicolo nella Comunità o in Australia ovvero alle norme del presente Accordo e

b) tale inosservanza riveste un interesse particolare per l'altra Parte contraente e può dar luogo all'adozione di misure amministrative o all'avvio di azioni legali,

tale Parte contraente, tramite il punto di contatto da essa designato, informa immediatamente il punto di contatto o gli altri organismi competenti dell'altra Parte contraente.

2. Le informazioni da fornire in conformità al disposto del paragrafo 1 sono corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati, e possibilmente di un'indicazione della natura delle misure amministrative o delle azioni legali eventualmente necessarie. Tali informazioni includono in particolare i seguenti dati in relazione al vino di cui trattasi:

a) il nome del produttore e della persona che detiene il vino;

b) la composizione e le caratteristiche organolettiche del vino;

c) la designazione e la presentazione del vino;

d) informazioni in merito alla violazione delle norme in fatto di produzione e commercializzazione.

TITOLO VIDisposizioni generali

ARTICOLO 33 Vini in transito

I titoli I, II, III e IV non si applicano ai vini:

a) in transito sul territorio di una delle Parti contraenti oppure

b) originari del territorio di una delle Parti contraenti e spediti in piccoli quantitativi fra le stesse, alle condizioni e secondo le procedure contemplate al punto II del protocollo.

Articolo 34 Accordo OMC

L 'applicazione del presente Accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti a norma dell'Accordo OMC.

Articolo 35 Misure sanitarie e fitosanitarie

1. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano il diritto delle Parti contraenti di adottare le misure sanitarie e fitosanitarie necessarie per la protezione della vita e della salute umana, animale o vegetale, a condizione che tali misure siano compatibili con le disposizioni dell 'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie oggetto dell'allegato 1 A dell'Accordo OMC.

2. Ciascuna Parte contraente si adopera per informare appena possibile l'altra Parte, secondo le procedure di cui all'articolo 29, sugli sviluppi che potrebbero portare, per quanto riguarda il vino commercializzato sul proprio territorio, all'adozione delle misure necessarie per la protezione della vita e della salute umana, animale o vegetale, in particolare quelle riguardanti la fissazione di limiti specifici sui contaminanti e i residui, al fine di concordare una linea comune.

3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, una Parte contraente che adotti o intenda adottare misure sanitarie e fitosanitarie urgenti, in quanto ritiene che una pratica o un trattamento enologico o un requisito in materia di composizione autorizzati mettano in pericolo la salute umana, si mette in contatto con l'altra Parte attraverso i rispettivi organi di rappresentanza o tramite il comitato congiunto, entro i 30 giorni successivi all'adozione o alla proposta di adozione di detta misura urgente, secondo il caso, al fine di concordare una linea comune.

Articolo 36 Ambito di applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni ivi stabilite e, dall 'altra, al territorio dell'Australia.

Articolo 37 Consultazioni

1. Qualora ritenga che l 'altra Parte contraente sia venuta meno a un obbligo previsto dal presente Accordo, se non è stato possibile risolvere la questione secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 1, una Parte contraente può chiedere per iscritto l'avvio di consultazioni con l'altra Parte. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, le Parti contraenti si consultano allo scopo di risolvere la questione.

2. La Parte contraente che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato della questione.

3. Qualora eventuali ritardi dovessero comportare un rischio per la salute umana o compromettere l'efficacia di misure di repressione delle frodi, una Parte contraente può adottare adeguate misure conservative provvisorie, a condizione che le consultazioni intervengano immediatamente dopo l'adozione di tali misure.

4. Se la questione non è stata risolta nei 60 giorni che seguono il ricevimento della richiesta di consultazioni, le Parti contraenti possono, di comune accordo:

a) prorogare il periodo di consultazione oppure

b) investire dell'esame della questione un organismo competente.

Articolo 38 Arbitrato

1. Ove non sia possibile risolvere una questione a norma dell 'articolo 37 (se non con un'opposizione a norma dell'articolo 9), le Parti contraenti possono sottoporre di comune accordo la questione ad arbitrato, nel qual caso ciascuna di esse notifica all'altra la nomina di un arbitro entro 60 giorni nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 4.

2. Entro 30 giorni dalla data della nomina del secondo arbitro, i due arbitri nominati a norma del paragrafo 1 nominano di comune accordo un terzo arbitro. Se i primi due arbitri non riescono a raggiungere un accordo sulla scelta di un terzo arbitro, le Parti contraenti nominano di comune accordo il terzo arbitro entro 30 giorni.

3. Se le Parti contraenti non raggiungono un accordo sulla scelta di un terzo arbitro nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 2, alla nomina necessaria provvede, entro un ulteriore termine di 60 giorni, su richiesta di una Parte contraente, il presidente o un membro (in ordine di anzianità) della Corte internazionale di giustizia, secondo i criteri di cui al paragrafo 4, in conformità alla prassi della Corte.

4. L'arbitro nominato per terzo, che possiede qualifiche giuridiche, assume la presidenza della formazione arbitrale. Gli arbitri (ad eccezione del presidente) possiedono qualifiche adeguate nel settore che la formazione arbitrale è chiamata a esaminare.

5. Entro 30 giorni dalla selezione del terzo arbitro, i tre arbitri stabiliscono congiuntamente il regolamento procedurale dell'arbitrato tenendo conto delle Regole opzionali di arbitraggio nelle dispute tra due Stati della Corte permanente di arbitrato, anche se il regolamento procedurale può essere abrogato o modificato di comune accordo dalle Parti contraenti in qualsiasi momento.

6. Entro il termine massimo di 90 giorni dalla nomina del terzo arbitro, i tre arbitri giungono a una conclusione sulla questione loro sottoposta. La decisione al riguardo è adottata a maggioranza.

7. Le spese di arbitrato, comprese quelle per la retribuzione degli arbitri, sono sostenute in pari misura dalle Parti contraenti. Le spese e gli onorari degli arbitri sono soggetti alle tariffe fissate dal comitato congiunto.

8. La decisione degli arbitri è definitiva e vincolante.

9. Le Parti contraenti possono sottoporre di comune accordo ad arbitrato a norma del presente articolo qualsiasi altra questione relativa al commercio bilaterale del vino.

Articolo 39 Cooperazione nel settore vitivinicolo

1. Le Parti contraenti possono modificare di comune intesa il presente Accordo per rafforzare il livello di cooperazione nel settore vitivinicolo. Esse convengono di avviare consultazioni nell 'intento di armonizzare le norme in materia di etichettatura dei vini.

2. Nel quadro del presente Accordo, ciascuna Parte contraente può formulare suggerimenti intesi ad ampliare il grado di cooperazione, tenuto conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione dell'Accordo stesso.

Articolo 40 Scorte esistenti

I vini che al momento dell 'entrata in vigore del presente Accordo o alla scadenza dei periodi transitori di cui agli articoli 15, 17 o 22, paragrafi 3 e 4, sono stati prodotti, designati e presentati a norma di legge ma secondo modalità vietate dal presente Accordo possono essere commercializzati alle seguenti condizioni:

a) se sono stati prodotti ricorrendo a una o più pratiche o uno o più trattamenti enologici non elencati nell'allegato I, i vini possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte;

b) se nella designazione o nella presentazione sono utilizzati termini vietati dal presente Accordo, i vini possono essere commercializzati:

I. dai grossisti:

A per un periodo di cinque anni nel caso dei vini liquorosi;

B. per un periodo di tre anni nel caso degli altri vini;

II. dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 41 Accordo

Il protocollo e gli allegati del presente Accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

Articolo 42 Lingue facenti fede

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 43 Abrogazione dell'Accordo del 1994

Le Parti contraenti convengono di abrogare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, gli strumenti seguenti:

a) l'Accordo tra la Comunità europea e l'Australia sugli scambi di vino e il relativo protocollo, fatti a Bruxelles e a Canberra rispettivamente il 26 e il 31 gennaio 1994;

b) i relativi scambi di lettere fatti a Bruxelles e a Canberra rispettivamente il 26 e il 31 gennaio 1994, intitolati come segue:

I. sulle norme di produzione e di etichettatura dei vini spumanti fermentati in bottiglia, originari dell'Australia;

II. sulle norme di produzione e di etichettatura dei vini australiani descritti e presentati con le espressioni "botrytis" o equivalenti, "noble late harvested" oppure "special late harvested";

III. riguardante gli articoli 8 e 14 dell'Accordo tra la Comunità europea e l'Australia [l'Australia e la Comunità europea] sugli scambi di vino;

IV. riguardante la relazione tra l'Accordo tra la Comunità europea e l'Australia [l'Australia e la Comunità europea] sugli scambi di vino e l'articolo 24, paragrafo 1 dell'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIP);

V. riguardante l'Accordo tra la Comunità europea e l'Australia [l'Australia e la Comunità europea] sugli scambi di vino;

VI. sull'uso in Australia dell'espressione "Frontignac".

Articolo 44 Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della notifica reciproca per iscritto tra le Parti contraenti dell 'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte contraente con un preavviso di un anno.

ALLEGATO I

Pratiche enologiche di cui all'articolo 5

PARTE A Per i vini originari dell'Australia

1. Elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati per i vini originari dell'Australia, alle condizioni stabilite dalle norme australiane e in particolare dall'Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980, dal Trade Practices Act 1974 e dall'Australia New Zealand Food Standards Code (salvo indicazione contraria del presente allegato), secondo le seguenti prescrizioni:

1. arieggiamento o immissione di argo, azoto od ossigeno;

2. trattamenti termici;

3. impiego nei vini secchi, e in misura non superiore al 5%, di fecce fresche, sane e non diluite contenenti lieviti provenienti dalla vinificazione recente di vini secchi;

4. centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che non restino residui indesiderabili nei prodotti così trattati;

5. impiego di lieviti per vinificazione;

6. impiego di anidride carbonica, di argo o di azoto, soli o miscelati tra loro, unicamente per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria;

7. aggiunta di colture di microrganismi contenenti scorze di lieviti, con o senza una o più delle seguenti sostanze, per favorire lo sviluppo dei lieviti:

- fosfato diammonico o solfato di ammonio,

- solfito di ammonio o bisolfito di ammonio,

- cloridrato di tiamina;

8. impiego di batteri lattici in sospensione vinica;

9. aggiunta di anidride carbonica, purché il tenore di anidride carbonica dei vini così trattati non sia superiore a 2 g/l;

10. impiego, alle condizioni previste dalla normativa comunitaria, di anidride solforosa, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto altresì disolfito di potassio o pirosolfito di potassio;

11. aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio, purché il tenore finale di acido sorbico del prodotto trattato, immesso in commercio per il consumo umano diretto, non sia superiore a 200 mg/l;

12. aggiunta di acido L-ascorbico o di acido eritorbico (acido isoascorbico) nel limite massimo di 300 mg/l;

13. aggiunta di acido citrico ai fini della stabilizzazione del vino, purché il tenore finale nei vini trattati non sia superiore a 1 g/l;

14. impiego di acido tartarico, di acido lattico o di acido malico per l'acidificazione, purché l'acidità iniziale, espressa in acido tartarico, non sia aumentata di oltre 4,0 g/l;

15. chiarificazione con una o più delle seguenti sostanze per uso enologico:

- gelatina alimentare,

- colla di pesce,

- caseina e caseinato di potassio,

- latte o latte evaporato,

- albumina animale,

- bentonite,

- diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale,

- caolino,

- tannino,

- enzimi pectolitici,

- enzimi autorizzati per uso alimentare;

16. aggiunta di tannino;

17. trattamento con carbone per uso enologico (carbone attivo);

18. trattamento:

- dei vini bianchi e rosati con ferrocianuro di potassio,

- dei vini rossi con ferrocianuro di potassio o con fitato di calcio, a condizione che i vini così trattati contengano residui di ferro;

19. aggiunta di acido metatartarico nel limite massimo di 100 mg/l;

20. impiego, per l'elaborazione di vini spumanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccatura:

- di alginato di calcio, oppure

- di alginato di potassio;

21. aggiunta di bitartrato di potassio per favorire la precipitazione del tartaro;

22. impiego di preparati di scorze di lieviti nel limite massimo di 40 g/hl;

23. impiego di polivinilpolipirrolidone, purché il tenore di polivinilpolipirrolidone dei vini così trattati non sia superiore a 100 mg/l;

24. impiego di solfato di rame, nel limite massimo di 1 g/hl, per l'eliminazione di difetti di gusto o di odore del vino, purché il tenore di rame dei vini così trattati non sia superiore a 1 mg/l;

25. aggiunta di caramello per accentuare il colore dei vini liquorosi;

26. aggiunta di distillato di vino o di distillato di uve secche o di un alcole neutro di origine vinica per l'elaborazione di vini liquorosi;

27. aggiunta di mosto di uve e di mosto di uve concentrato per la dolcificazione del vino;

28. impiego di carbonato di calcio per la disacidificazione;

29. impiego di resine per lo scambio di cationi per favorire la stabilizzazione del vino, purché le resine siano sufficientemente stabili da non trasferire nel vino sostanze in quantitativi che potrebbero mettere in pericolo la salute umana[5];

30. impiego di pezzi di legno di rovere;

31. impiego di colonne a coni rotanti;

32. impiego di gomma arabica;

33. impiego di tartrato di calcio per la disacidificazione;

34. impiego di elettrodialisi;

35. impiego di un'ureasi per diminuire il tenore di urea del vino;

36. impiego di lisozima;

37. impiego di osmosi inversa;

38. impiego di dimetildicarbonato;

39. impiego di perossido di idrogeno nel succo di uve, nel concentrato di uve e nel mosto di uve;

40. impiego dell'estrazione controcorrente;

41. impiego di proteine vegetali;

42. impiego di citrato di rame;

43. aggiunta di acquavite di uve, brandy e zuccheri al vino spumante;

44. aggiunta di mistella.

2. Pratiche e trattamenti enologici nuovi o modificati stabiliti di comune accordo dalle Parti contraenti o dal comitato congiunto secondo la procedura di cui all'articolo 29 o all'articolo 30.

PARTE B Per i vini originari della Comunità

1. Elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati per i vini originari della Comunità, alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e in particolare dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione (salvo indicazione contraria), secondo le seguenti prescrizioni:

1. arieggiamento o immissione di argo, azoto od ossigeno;

2. trattamenti termici;

3. impiego nei vini secchi, e in misura non superiore al 5%, di fecce fresche, sane e non diluite contenenti lieviti provenienti dalla vinificazione recente di vini secchi;

4. centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che non restino residui indesiderabili nei prodotti così trattati;

5. impiego di lieviti per vinificazione;

6. impiego di preparati di scorze di lieviti nel limite massimo di 40 g/hl;

7. impiego di polivinilpolipirrolidone nel limite massimo di 80 g/hl;

8. impiego di batteri lattici in sospensione vinica;

9. aggiunta di una o più delle seguenti sostanze per favorire lo sviluppo dei lieviti:

- aggiunta di:

i) fosfato diammonico o solfato di ammonio nel limite massimo di 0,3 g/l;

ii) solfito di ammonio o bisolfito di ammonio nel limite massimo di 0,2 g/l.

Questi prodotti possono anche essere impiegati congiuntamente entro il limite massimo complessivo di 0,3 g/l, fermo restando il suddetto limite di 0,2 g/l,

- aggiunta di cloridrato di tiamina nel limite massimo di 0,6 mg/l espressi in tiamina;

10. impiego di anidride carbonica, di argo o di azoto, soli o miscelati tra loro, unicamente per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria;

11. aggiunta di anidride carbonica, purché il tenore di anidride carbonica dei vini così trattati non sia superiore a 2 g/l;

12. impiego, alle condizioni previste dalla normativa australiana, di anidride solforosa, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto altresì disolfito di potassio o pirosolfito di potassio;

13. aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio, purché il tenore finale di acido sorbico del prodotto trattato, immesso in commercio per il consumo umano diretto, non sia superiore a 200 mg/l;

14. aggiunta di acido L-ascorbico nel limite massimo di 250 mg/l;

15. aggiunta di acido citrico ai fini della stabilizzazione del vino, purché il tenore finale nei vini trattati non sia superiore a 1 g/l;

16. impiego di acido tartarico per l'acidificazione, purché l'acidità iniziale del vino, espressa in acido tartarico, non sia aumentata di oltre 2,5 g/l;

17. impiego di una o più delle seguenti sostanze per la disacidificazione:

- tartrato neutro di potassio,

- bicarbonato di potassio,

- carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico ed L (−) malico,

- tartrato di calcio o acido tartarico,

- un preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio in proporzioni equivalenti e finemente polverizzato;

18. chiarificazione con una o più delle seguenti sostanze per uso enologico:

- gelatina alimentare,

- proteine vegetali,

- colla di pesce,

- caseina e caseinato di potassio,

- ovoalbumina, lattoalbumina,

- bentonite,

- diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale,

- caolino,

- tannino,

- enzimi pectolitici,

- preparati enzimatici di betaglucanasi;

19. aggiunta di tannino;

20. trattamento con carbone per uso enologico (carbone attivo) nel limite massimo di 100 g di sostanza secca per ettolitro;

21. trattamento:

- dei vini bianchi e rosati con ferrocianuro di potassio,

- dei vini rossi con ferrocianuro di potassio o con fitato di calcio, a condizione che i vini così trattati contengano residui di ferro;

22. aggiunta di acido metatartarico nel limite massimo di 100 mg/l;

23. impiego di gomma arabica una volta completata la fermentazione;

24. impiego di acido DL-tartarico, detto anche acido racemico, o del suo sale neutro di potassio, per ottenere la precipitazione del calcio in eccedenza;

25. impiego, per l'elaborazione di vini spumanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccatura:

- di alginato di calcio, oppure

- di alginato di potassio;

26. impiego di solfato di rame, nel limite massimo di 1 g/hl, per l'eliminazione di difetti di gusto o di odore del vino, purché il tenore di rame dei vini così trattati non sia superiore a 1 mg/l;

27. aggiunta di bitartrato di potassio o di tartrato di calcio per favorire la precipitazione del tartaro;

28. impiego di resina di pino di Aleppo al solo scopo di ottenere un vino "retsina", che può essere prodotto soltanto in Grecia;

29. aggiunta di caramello per accentuare il colore dei vini liquorosi;

30. impiego di solfato di calcio per l'elaborazione di alcuni vini liquorosi prodotti in regioni determinate, purché il tenore di solfato dei vini così trattati, espresso in solfato di potassio, non sia superiore a 2,5 g/l;

31. aggiunta di distillato di vino o di distillato di uve secche o di un alcole neutro di origine vinica per l'elaborazione di vini liquorosi;

32. aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato per aumentare il titolo alcolometrico naturale dell'uva, del mosto di uve o del vino;

33. aggiunta di mosto di uve o di mosto di uve concentrato rettificato per la dolcificazione del vino;

34. elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino;

35. impiego di un'ureasi per diminuire il tenore di urea del vino;

36. aggiunta di lisozima;

37. concentrazione parziale mediante procedimenti fisici, compresa l'osmosi inversa, per aumentare il titolo alcolometrico naturale del mosto di uve o del vino;

38. aggiunta di dimetildicarbonato (DMDC) ai vini per garantirne la stabilizzazione microbiologica;

39. impiego di pezzi di legno di rovere nella vinificazione.

2. Pratiche e trattamenti enologici nuovi o modificati stabiliti di comune accordo dalle Parti contraenti o dal comitato congiunto secondo la procedura di cui all'articolo 29 o all'articolo 30.

PARTE C Adeguamenti tecnici di pratiche e trattamenti enologici, di cui all'articolo 6, paragrafo 7

Per la Comunità, pratiche e trattamenti enologici di cui all'allegato I, parte B:

16. impiego di acido tartarico per l'acidificazione, purché l'acidità iniziale del vino, espressa in acido tartarico, non sia aumentata di oltre 2,5 g/l;

32. aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato per aumentare il titolo alcolometrico naturale dell'uva, del mosto di uve o del vino;

37. concentrazione parziale mediante procedimenti fisici, compresa l'osmosi inversa, per aumentare il titolo alcolometrico naturale del mosto di uve o del vino.

Per l'Australia, pratiche e trattamenti enologici di cui all'allegato I, parte A:

nessuno.

ALLEGATO II

Indicazioni geografiche di cui all'articolo 12

Le indicazioni geografiche contemplate dal presente Accordo sono le seguenti.

PARTE A VINI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1. Indicazioni geografiche degli Stati membri

AUSTRIA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate |

Burgenland Carnuntum Donauland Kamptal Kärnten Kremstal Mittelburgenland Neusiedlersee Neusiedlersee-Hügelland Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Südburgenland Süd-Oststeiermark Südsteiermark Thermenregion Tirol Traisental Vorarlberg Wachau Weinviertel Weststeiermark Wien |

2. Vini da tavola a indicazione geografica

Bergland

Steirerland

Weinland

Wien

BELGIO

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate |

Côtes de Sambre et Meuse Hagelandse Wijn Haspengouwse Wijn |

2. Vini da tavola a indicazione geografica

Vin de pays des jardins de Wallonie |

CIPRO

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

In greco | In inglese |

Regioni determinate | Sottoregioni | Regioni determinate | Sottoregioni |

Κουμανδαρία Λαόνα Ακάμα Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης Πιτσιλιά Κρασοχώρια Λεμεσού…… | Αφάμης o Λαόνα | Commandaria Laona Akama Vouni Panayia – Ambelitis Pitsilia Krasohoria Lemesou……… | Afames o Laona |

2. Vini da tavola a indicazione geografica

In greco | In inglese |

Λεμεσός Πάφος Λευκωσία Λάρνακα | Lemesos Pafos Lefkosia Larnaka |

REPUBBLICA CECA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate | Sottoregioni seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto |

čechy…………………………………… Morava…………………………………. | litoměřická mělnická mikulovská slovácká velkopavlovická znojemská |

2. Vini da tavola a indicazione geografica

české zemské víno moravské zemské víno |

FRANCIA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Alsace Grand Cru, seguito dal nome di un'unità geografica più piccola Alsace, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola Alsace o Vin d'Alsace, seguito o no da "Edelzwicker" o dal nome di una varietà di vite o dal nome di un'unità geografica più piccola Ajaccio Aloxe-Corton Anjou, seguito o no da Val de Loire o Coteaux de la Loire o Villages Brissac Anjou, seguito o no da "Gamay", "Mousseux" o "Villages" Arbois Arbois Pupillin Auxey-Duresses o Auxey-Duresses Côte de Beaune o Auxey-Duresses Côte de Beaune-Villages Bandol Banyuls Barsac Bâtard-Montrachet Béarn o Béarn Bellocq Beaujolais Supérieur Beaujolais, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola Beaujolais-Villages Beaumes-de-Venise, preceduto o no da "Muscat de" Beaune Bellet o Vin de Bellet Bergerac Bienvenues Bâtard-Montrachet Blagny Blanc Fumé de Pouilly Blanquette de Limoux Blaye Bonnes Mares Bonnezeaux Bordeaux Côtes de Francs Bordeaux Haut-Benauge Bordeaux, seguito o no da "Clairet" o "Supérieur" o "Rosé" o "mousseux" Bourg Bourgeais Bourgogne, seguito o no da "Clairet" o "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Bourgogne Aligoté Bourgueil Bouzeron Brouilly Buzet Cabardès Cabernet d'Anjou Cabernet de Saumur Cadillac Cahors Canon-Fronsac Cap Corse, preceduto da "Muscat du" Cassis Cérons Chablis Grand Cru, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola Chablis, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola Chambertin Chambertin Clos de Bèze Chambolle-Musigny Champagne Chapelle-Chambertin Charlemagne Charmes-Chambertin Chassagne-Montrachet o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune-Villages Château Châlon Château Grillet Châteaumeillant Châteauneuf-du-Pape Châtillon-en-Diois Chenas Chevalier-Montrachet Cheverny Chinon Chiroubles Chorey-lés-Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune-Villages Clairette de Bellegarde Clairette de Die Clairette du Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola Clos de la Roche Clos de Tart Clos des Lambrays Clos Saint-Denis Clos Vougeot Collioure Condrieu Corbières, seguito o no da Boutenac Cornas Corton Corton-Charlemagne Costières de Nîmes Côte de Beaune, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola Côte de Beaune-Villages Côte de Brouilly Côte de Nuits Côte Roannaise Côte Rôtie Coteaux Champenois, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola Coteaux d'Aix-en-Provence Coteaux d'Ancenis, seguito o no dal nome di una varietà di vite Coteaux de Die Coteaux de l'Aubance Coteaux de Pierrevert Coteaux de Saumur Coteaux du Giennois Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet Coteaux du Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola Coteaux du Layon o Coteaux du Layon Chaume Coteaux du Layon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola Coteaux du Loir Coteaux du Lyonnais Coteaux du Quercy Coteaux du Tricastin Coteaux du Vendômois Coteaux Varois Côte-de-Nuits-Villages Côtes Canon-Fronsac Côtes d'Auvergne, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola Côtes de Beaune, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola Côtes de Bergerac Côtes de Blaye Côtes de Bordeaux Saint-Macaire Côtes de Bourg Côtes de Brulhois Côtes de Castillon Côtes de Duras Côtes de la Malepère Côtes de Millau Côtes de Montravel Côtes de Provence, seguito o no da Sainte Victoire Côtes de Saint-Mont Côtes de Toul Côtes du Frontonnais, seguito o no da Fronton o Villaudric Côtes du Jura Côtes du Lubéron Côtes du Marmandais Côtes du Rhône Côtes du Rhône Villages, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola Côtes du Roussillon Côtes du Roussillon Villages, seguito o no dal nome di uno dei comuni seguenti: Caramany o Latour de France o Lesquerde o Tautavel Côtes du Ventoux Côtes du Vivarais Cour-Cheverny Crémant d'Alsace Crémant de Bordeaux Crémant de Bourgogne Crémant de Die Crémant de Limoux Crémant de Loire Crémant du Jura Crépy Criots Bâtard-Montrachet Crozes Ermitage Crozes-Hermitage Echezeaux Entre-Deux-Mers o Entre-Deux-Mers Haut-Benauge Ermitage Faugères Fiefs Vendéens, seguito o no da Mareuil o Brem o Vix o Pissotte Fitou Fixin Fleurie Floc de Gascogne Fronsac Frontignan Gaillac Gaillac Premières Côtes Gevrey-Chambertin Gigondas Givry Grand Roussillon Grands Echezeaux Graves Graves de Vayres Griotte-Chambertin Gros Plant du Pays Nantais Haut Poitou Haut-Médoc Haut-Montravel Hermitage Irancy Irouléguy Jasnières Juliénas Jurançon L'Etoile, seguito o no da "mousseux" La Grande Rue Ladoix o Ladoix Côte de Beaune o Ladoix Côte de Beaune-Villages Lalande de Pomerol Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola Latricières-Chambertin Les-Baux-de-Provence Limoux Lirac Listrac-Médoc Loupiac Lunel, preceduto o no da "Muscat de" Lussac Saint-Émilion Mâcon o Pinot-Chardonnay-Macôn Mâcon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola Mâcon-Villages Macvin du Jura Madiran Maranges Côte de Beaune o Maranges Côtes de Beaune-Villages Maranges, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola Marcillac Margaux Marsannay Maury Mazis-Chambertin Mazoyères-Chambertin Médoc Menetou Salon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola Mercurey Meursault o Meursault Côte de Beaune o Meursault Côte de Beaune-Villages Minervois Minervois-la-Livinière Mireval Monbazillac Montagne Saint-Émilion Montagny Monthélie o Monthélie Côte de Beaune o Monthélie Côte de Beaune-Villages Montlouis, seguito o no da "mousseux" o "pétillant" Montrachet Montravel Morey-Saint-Denis Morgon Moselle Moulin-à-Vent Moulis Moulis-en-Médoc Muscadet Muscadet Coteaux de la Loire Muscadet Côtes de Grandlieu Muscadet Sèvre-et-Maine Musigny Néac Nuits Nuits-Saint-Georges Orléans Orléans-Cléry Pacherenc du Vic-Bilh Palette Patrimonio Pauillac Pécharmant Pernand-Vergelesses o Pernand-Vergelesses Côte de Beaune o Pernand-Vergelesses Côte de Beaune-Villages Pessac-Léognan Petit Chablis, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola Pineau des Charentes Pomerol Pommard Pouilly Fumé Pouilly-Fuissé Pouilly-Loché Pouilly-sur-Loire Pouilly-Vinzelles Premières Côtes de Blaye Premières Côtes de Bordeaux, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola Puisseguin Saint-Émilion Puligny-Montrachet o Puligny-Montrachet Côte de Beaune o Puligny-Montrachet Côte de Beaune-Villages Quarts-de-Chaume Quincy Rasteau Rasteau Rancio Régnié Reuilly Richebourg Rivesaltes, preceduto o no da "Muscat de" Rivesaltes Rancio Romanée (La) Romanée Conti Romanée Saint-Vivant Rosé des Riceys Rosette Roussette de Savoie, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola Roussette du Bugey, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola Ruchottes-Chambertin Rully Saint Julien Saint-Amour Saint-Aubin o Saint-Aubin Côte de Beaune, o Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages Saint-Bris Saint-Chinian Sainte-Croix-du-Mont Sainte-Foy Bordeaux Saint-Émilion Saint-Emilion Grand Cru Saint-Estèphe Saint-Georges Saint-Émilion Saint-Jean-de-Minervois, preceduto o no da "Muscat de" Saint-Joseph Saint-Nicolas-de-Bourgueil Saint-Péray Saint-Pourçain Saint-Romain o Saint-Romain Côte de Beaune o Saint-Romain Côte de Beaune-Villages Saint-Véran Sancerre Santenay o Santenay Côte de Beaune, o Santenay Côte de Beaune-Villages Saumur Champigny Saussignac Sauternes Savennières Savennières-Coulée-de-Serrant Savennières-Roche-aux-Moines Savigny o Savigny-lès-Beaune Seyssel Tâche (La) Tavel Thouarsais Touraine Amboise Touraine Azay-le-Rideau Touraine Mesland Touraine Noble Joue Touraine, seguito o no da "mousseux" o "pétillant" Tursan Vacqueyras Valençay Vin d'Entraygues et du Fel Vin d'Estaing Vin de Corse, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola Vin de Lavilledieu Vin de Savoie o Vin de Savoie-Ayze, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola Vin du Bugey, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola Vin Fin de la Côte de Nuits Viré Clessé Volnay Volnay Santenots Vosne-Romanée Vougeot Vouvray, seguito o no da "mousseux" o "pétillant" |

2. Vini da tavola a indicazione geografica

Vin de pays de l'Agenais Vin de pays d'Aigues Vin de pays de l'Ain Vin de pays de l'Allier Vin de pays d'Allobrogie Vin de pays des Alpes de Haute-Provence Vin de pays des Alpes Maritimes Vin de pays de l'Ardèche Vin de pays d'Argens Vin de pays de l'Ariège Vin de pays de l'Aude Vin de pays de l'Aveyron Vin de pays des Balmes dauphinoises Vin de pays de la Bénovie Vin de pays du Bérange Vin de pays de Bessan Vin de pays de Bigorre Vin de pays des Bouches du Rhône Vin de pays du Bourbonnais Vin de pays du Calvados Vin de pays de Cassan Vin de pays Cathare Vin de pays de Caux Vin de pays de Cessenon Vin de pays des Cévennes, seguito o no da Mont Bouquet Vin de pays Charentais, seguito o no da Ile de Ré o Ile d'Oléron o Saint-Sornin Vin de pays de la Charente Vin de pays des Charentes-Maritimes Vin de pays du Cher Vin de pays de la Cité de Carcassonne Vin de pays des Collines de la Moure Vin de pays des Collines rhodaniennes Vin de pays du Comté de Grignan Vin de pays du Comté tolosan Vin de pays des Comtés rhodaniens Vin de pays de la Corrèze Vin de pays de la Côte Vermeille Vin de pays des coteaux charitois Vin de pays des coteaux d'Enserune Vin de pays des coteaux de Besilles Vin de pays des coteaux de Cèze Vin de pays des coteaux de Coiffy Vin de pays des coteaux Flaviens Vin de pays des coteaux de Fontcaude Vin de pays des coteaux de Glanes Vin de pays des coteaux de l'Ardèche Vin de pays des coteaux de l'Auxois Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse Vin de pays des coteaux de Laurens Vin de pays des coteaux de Miramont Vin de pays des coteaux de Montélimar Vin de pays des coteaux de Murviel Vin de pays des coteaux de Narbonne Vin de pays des coteaux de Peyriac Vin de pays des coteaux des Baronnies Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon Vin de pays des coteaux du Grésivaudan Vin de pays des coteaux du Libron Vin de pays des coteaux du Littoral Audois Vin de pays des coteaux du Pont du Gard Vin de pays des coteaux du Salagou Vin de pays des coteaux de Tannay Vin de pays des coteaux du Verdon Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban Vin de pays des côtes catalanes Vin de pays des côtes de Gascogne Vin de pays des côtes de Lastours Vin de pays des côtes de Montestruc Vin de pays des côtes de Pérignan Vin de pays des côtes de Prouilhe Vin de pays des côtes de Thau Vin de pays des côtes de Thongue Vin de pays des côtes du Brian Vin de pays des côtes de Ceressou Vin de pays des côtes du Condomois Vin de pays des côtes du Tarn Vin de pays des côtes du Vidourle Vin de pays de la Creuse Vin de pays de Cucugnan Vin de pays des Deux-Sèvres Vin de pays de la Dordogne Vin de pays du Doubs Vin de pays de la Drôme Vin de pays Duché d'Uzès Vin de pays de Franche-Comté, seguito o no da Coteaux de Champlitte Vin de pays du Gard Vin de pays du Gers Vin de pays des Hautes-Alpes Vin de pays de la Haute-Garonne Vin de pays de la Haute-Marne Vin de pays des Hautes-Pyrénées Vin de pays d'Hauterive, seguito o no da Val d'Orbieu o Coteaux du Termenès o Côtes de Lézignan Vin de pays de la Haute-Saône Vin de pays de la Haute-Vienne Vin de pays de la Haute vallée de l'Aude Vin de pays de la Haute vallée de l'Orb Vin de pays des Hauts de Badens Vin de pays de l'Hérault Vin de pays de l'Ile de Beauté Vin de pays de l'Indre et Loire Vin de pays de l'Indre Vin de pays de l'Isère Vin de pays du Jardin de la France, seguito o no da Marches de Bretagne o Pays de Retz Vin de pays des Landes Vin de pays de Loire-Atlantique Vin de pays du Loir et Cher Vin de pays du Loiret Vin de pays du Lot Vin de pays du Lot et Garonne Vin de pays des Maures Vin de pays de Maine et Loire Vin de pays de la Mayenne Vin de pays de Meurthe-et-Moselle Vin de pays de la Meuse Vin de pays du Mont Baudile Vin de pays du Mont Caume Vin de pays des Monts de la Grage Vin de pays de la Nièvre Vin de pays d'Oc Vin de pays du Périgord, seguito o no da Vin de Domme Vin de pays de la Petite Crau Vin de pays des Portes de Méditerranée Vin de pays de la Principauté d'Orange Vin de pays du Puy de Dôme Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques Vin de pays des Pyrénées-Orientales Vin de pays des Sables du Golfe du Lion Vin de pays de la Sainte Baume Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert Vin de pays de Saint-Sardos Vin de pays de Sainte Marie la Blanche Vin de pays de Saône et Loire Vin de pays de la Sarthe Vin de pays de Seine et Marne Vin de pays du Tarn Vin de pays du Tarn et Garonne Vin de pays des Terroirs landais, seguito o no da Coteaux de Chalosse o Côtes de L'Adour o Sables Fauves o Sables de l'Océan Vin de pays de Thézac-Perricard Vin de pays du Torgan Vin de pays d'Urfé Vin de pays du Val de Cesse Vin de pays du Val de Dagne Vin de pays du Val de Montferrand Vin de pays de la Vallée du Paradis Vin de pays du Var Vin de pays du Vaucluse Vin de pays de la Vaunage Vin de pays de la Vendée Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas Vin de pays de la Vienne Vin de pays de la Vistrenque Vin de pays de l'Yonne |

GERMANIA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate | Sottoregioni |

Ahr……………………………………………… Baden…………………………………………… Franken…………………………………………. Hessische Bergstraße…………………………… Mittelrhein………………………………………. Mosel-Saar-Ruwer o Mosel o Saar o Ruwer…. Nahe…………………………………………….. Pfalz……………………………………………... Rheingau………………………………………… Rheinhessen……………………………………… Saale-Unstrut……………………………………. Sachsen………………………………………….. Württemberg…………………………………….. | Walporzheim o Ahrtal Badische Bergstraße Tauberfranken Bodensee Breisgau Kaiserstuhl Kraichgau Tuniberg Markgräflerland Ortenau Maindreieck Mainviereck Steigerwald Starkenburg Umstadt Loreley Siebengebirge Bernkastel Burg Cochem Moseltor Obermosel Saar Ruwertal Nahetal Mittelhaardt Deutsche Weinstraße (Weinstrasse) Südliche Weinstraße (Weinstrasse) Johannisberg Bingen Nierstein Wonnegau Schloß Neuenburg Thüringen Mansfelder Seen Elstertal Meißen Württembergischer Bodensee Kocher-Jagst-Tauber Oberer Neckar Remstal-Stuttgart Württembergisch Unterland Bayerischer Bodensee |

2. Vini da tavola a indicazione geografica

Landwein | Tafelwein |

Ahrtaler Landwein Badischer Landwein Bayerischer Bodensee-Landwein Landwein der Mosel Landwein der Ruwer Landwein der Saar Mecklenburger Landwein Mitteldeutscher Landwein Nahegauer Landwein Pfälzer Landwein Regensburger Landwein Rheinburgen-Landwein Rheingauer Landwein Rheinischer Landwein Saarländischer Landwein der Mosel Sächsischer Landwein Schwäbischer Landwein Starkenburger Landwein Taubertäler Landwein | Albrechtsburg Bayern Burgengau Donau Lindau Main Mosel Neckar Oberrhein Rhein Rhein-Mosel Römertor Stargarder Land |

GRECIA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate |

In greco | In inglese |

Σάμος Μοσχάτος Πατρών Μοσχάτος Ρίου – Πατρών Μοσχάτος Κεφαλληνίας Μοσχάτος Λήμνου Μοσχάτος Ρόδου Μαυροδάφνη Πατρών Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας Σητεία Νεμέα Σαντορίνη Δαφνές Ρόδος Νάουσα Ρομπόλα Κεφαλληνίας Ραψάνη Μαντινεία Μεσενικόλα Πεζά Αρχάνες Πάτρα Ζίτσα Αμύνταιο Γουμένισσα Πάρος Λήμνος Αγχίαλος Πλαγιές Μελίτωνα | Samos Moschatos Patra Moschatos Riou Patra Moschatos Kephalinia Moschatos Lemnos Moschatos Rhodos Mavrodafni Patra Mavrodafni Kephalinia Sitia Nemea Santorini Dafnes Rhodos Naoussa Robola Kephalinia Rapsani Mantinia Mesenicola Peza Archanes Patra Zitsa Amynteon Goumenissa Paros Lemnos Anchialos Slopes of Melitona |

2. Vini da tavola a indicazione geografica

In greco | In inglese |

Ρετσίνα Μεσογείων, seguito o no da Αττικής Ρετσίνα Κρωπίας o Ρετσίνα Κορωπίου, seguito o no da Αττικής Ρετσίνα Μαρκοπούλου, seguito o no da Αττικής Ρετσίνα Μεγάρων, seguito o no da Αττικής Ρετσίνα Παιανίας o Ρετσίνα Λιοπεσίου, seguito o no da Αττικής Ρετσίνα Παλλήνης, seguito o no da Αττικής Ρετσίνα Πικερμίου, seguito o no da Αττικής Ρετσίνα Σπάτων, seguito o no da Αττικής Ρετσίνα Θηβών, seguito o no da Βοιωτίας Ρετσίνα Γιάλτρων, seguito o no da Ευβοίας Ρετσίνα Καρύστου, seguito o no da Ευβοίας Ρετσίνα Χαλκίδας, seguito o no da Ευβοίας Βερντεα Ζακύνθου Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Αναβύσσου Αττικός Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Βιλίτσας Τοπικός Οίνος Γρεβενών Τοπικός Οίνος Δράμας Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Επανομής Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Κισσάμου Τοπικός Οίνος Κρανιάς Κρητικός Τοπικός Οίνος Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος Μακεδονικός Τοπικός Οίνος Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος Παιανίτικος Τοπικός Οίνος Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα Κορινθιακός Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας Τοπικός Οίνος Πυλίας Τοπικός Οίνος Τριφυλίας Τοπικός Οίνος Τυρνάβου Σιατιστινός Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδος Τοπικός Οίνος Λετρίνων Τοπικός Οίνος Σπάτων Τοπικός Οίνος Βορείων Πλαγιών Πεντελικού Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Ληλάντιου πεδίου Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου Τοπικός Οίνος Τεγέας Τοπικός Οίνος Ανδριανής Τοπικός Οίνος Χαλικούνας Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής Καρυστινός Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Πέλλας Τοπικός Οίνος Σερρών Συριανός Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού Τοπικός Οίνος Γερανείων Τοπικός Οίνος Οπουντίας Λοκρίδος Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδος Τοπικός Οίνος Αγοράς Τοπικός Οίνος Κοιλάδος Αταλάντης Τοπικός Οίνος Αρκαδίας Παγγαιορείτικος Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Μεταξάτων Τοπικός Οίνος Ημαθίας Τοπικός Οίνος Κλημέντι Τοπικός Οίνος Κέρκυρας Τοπικός Οίνος Σιθωνίας Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων Ισμαρικός Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Αβδήρων Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου Θρακικός Τοπικός Οίνος o Τοπικός Οίνος Θράκης Τοπικός Οίνος Ιλίου Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Κορωπίου Τοπικός Οίνος Φλώρινας Τοπικός Οίνος Θαψανών Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Πισάτιδος Τοπικός Οίνος Λευκάδας Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Βελβεντού Λακωνικός Τοπικός Οίνος Tοπικός Οίνος Μαρτίνου Aχαϊκός Tοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος Ηλιείας | Retsina of Mesogia, seguito o no da Attika Retsina of Kropia o Retsina Koropi, seguito o no da Attika Retsina of Markopoulou, seguito o no da Attika Retsina of Megara, seguito o no da Attika Retsina of Peania o Retsina of Liopesi, seguito o no da Attika Retsina of Pallini, seguito o no da Attika Retsina of Pikermi, seguito o no da Attika Retsina of Spata, seguito o no da Attika Retsina of Thebes, seguito o no da Viotias Retsina of Gialtra, seguito o no da Evvia Retsina of Karystos, seguito o no da Evvia Retsina of Halkida, seguito o no da Evvia Verntea Zakynthou Regional wine of Mount Athos Agioritikos Regional wine of Anavyssos Regional wine of Attiki-Attikos Regional wine of Vilitsas Regional wine of Grevena Regional wine of Drama Regional wine of Dodekanese - Dodekanissiakos Regional wine of Epanomi Regional wine of Heraklion - Herakliotikos Regional wine of Thessalia - Thessalikos Regional wine of Thebes - Thivaikos Regional wine of Kissamos Regional wine of Krania Regional wine of Crete - Kritikos Regional wine of Lasithi - Lassithiotikos Regional wine of Macedonia - Macedonikos Regional wine of Nea Messimvria Regional wine of Messinia - Messiniakos Regional wine of Peanea Regional wine of Pallini - Palliniotikos Regional wine of Peloponnese - Peloponnisiakos Regional wine of Slopes of Ambelos Regional wine of Slopes of Vertiskos Regional wine of Slopes of Kitherona Regional wine of Korinthos - Korinthiakos Regional wine of Slopes of Parnitha Regional wine of Pylia Regional wine of Trifilia Regional wine of Tyrnavos Regional wine of Siastista Regional wine of Ritsona Avlidas Regional wine of Letrines Regional wine of Spata Regional wine of Slopes of Penteliko Regional wine of Aegean Sea Regional wine of Lilantio Pedio Regional wine of Markopoulo Regional wine of Tegea Regional wine of Adriana Regional wine of Halikouna Regional wine of Halkidiki Regional wine of Karystos - Karystinos Regional wine of Pella Regional wine of Serres Regional wine of Syros - Syrianos Regional wine of Slopes of Petroto Regional wine of Gerania Regional wine of Opountias Lokridos Regional wine of Sterea Ellada Regional wine of Agora Regional wine of Valley of Atalanti Regional wine of Arkadia Regional wine of Pangeon - Pangeoritikos Regional wine of Metaxata Regional wine of Imathia Regional wine of Klimenti Regional wine of Corfu Regional wine of Sithonia Regional wine of Mantzavinata Regional wine of Ismaros - Ismarikos Regional wine of Avdira Regional wine of Ioannina Regional wine of Slopes of Egialia Regional wine of Slopes of Enos Regional wine of Thrace - Thrakikos o Regional wine of Thrakis Regional wine of Ilion Regional wine of Metsovo - Metsovitikos Regional wine of Koropi Regional wine of Florina Regional wine of Thapsana Regional wine of Slopes of Knimida Regional wine of Epirus - Epirotikos Regional wine of Pisatis Regional wine of Lefkada Regional wine of Monemvasia - Monemvasios Regional wine of Velvendos Regional wine of Lakonia – Lakonikos Regional wine of Martino Regional wine of Achaia Regional wine of Ilia |

UNGHERIA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate | Sottoregioni |

Ászár-Neszmély(-i)………………………… Badacsony(-i) Balatonboglár(-i)……………………………. Balatonfelvidék(-i)………………………………. Balatonfüred-Csopak(-i)………………………… Balatonmelléke o Balatonmelléki……………… Bükkalja(-i) Csongrád(-i)……………………………………... Eger o Egri……………………………………… Etyek-Buda(-i)…………………………………… Hajós-Baja(-i) Kőszegi Kunság(-i)……………………………………….. Mátra(-i) Mór(-i) Pannonhalma (Pannonhalmi) Pécs(-i)…………………………………………... Szekszárd(-i) Somló(-i)………………………………………… Sopron(-i)……………………………………….. Tokaj(-i)…………………………………………. Tolna(-i)………………………………………… Villány(-i)……………………………………….. | Ászár(-i) Neszmély(-i) Balatonlelle(-i) Marcali Balatonederics-Lesence(-i) Cserszeg(-i) Kál(-i) Zánka(-i) Muravidéki Kistelek(-i) Mórahalom o Mórahalmi Pusztamérges(-i) Debrő(-i), seguito o no da Andornaktálya(-i) o Demjén(-i) o Egerbakta(-i) o Egerszalók(-i) o Egerszólát(-i) o Felsőtárkány(-i) o Kerecsend(-i) o Maklár(-i) o Nagytálya(-i) o Noszvaj(-i) o Novaj(-i) o Ostoros(-i) o Szomolya(-i) o Aldebrő(-i) o Feldebrő(-i) o Tófalu(-i) o Verpelét(-i) o Kompolt(-i) o Tarnaszentmária(-i) Buda(-i) Etyek(-i) Velence(-i) Bácska(-i) Cegléd(-i) Duna mente o Duna menti Izsák(-i) Jászság(-i) Kecskemét-Kiskunfélegyháza o Kecskemét-Kiskunfélegyházi Kiskunhalas-Kiskunmajsa(-i) Kiskőrös(-i) Monor(-i) Tisza mente o Tisza menti Versend(-i) Szigetvár(-i) Kapos(-i) Kissomlyó-Sághegyi Köszeg(-i) Abaújszántó(-i) o Bekecs(-i) o Bodrogkeresztúr(-i) o Bodrogkisfalud(-i) o Bodrogolaszi o Erdőbénye(-i) o Erdőhorváti o Golop(-i) o Hercegkút(-i) o Legyesbénye(-i) o Makkoshotyka(-i) o Mád(-i) o Mezőzombor(-i) o Monok(-i) o Olaszliszka(-i) o Rátka(-i) o Sárazsadány(-i) o Sárospatak(-i) o Sátoraljaújhely(-i) o Szegi o Szegilong(-i) o Szerencs(-i) o Tarcal(-i) o Tállya(-i) o Tolcsva(-i) o Vámosújfalu(-i) Tamási Völgység(-i) Siklós(-i), seguito o no da Kisharsány(-i) o Nagyharsány(-i) o Palkonya(-i) o Villánykövesd(-i) o Bisse(-i) o Csarnóta(-i) o Diósviszló(-i) o Harkány(-i) o Hegyszentmárton(-i) o Kistótfalu(-i) o Márfa(-i) o Nagytótfalu(-i) o Szava(-i) o Túrony(-i) o Vokány(-i) |

ITALIA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

D.O.C.G. (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) |

Albana di Romagna Asti o Moscato d'Asti o Asti Spumante Barbaresco Bardolino superiore Barolo Brachetto d'Acqui o Acqui Brunello di Motalcino Carmignano Chianti, seguito o no da Colli Aretini o Colli Fiorentini o Colline Pisane o Colli Senesi o Montalbano o Montespertoli o Rufina Chianti Classico Fiano di Avellino Franciacorta Gattinara Gavi o Cortese di Gavi Ghemme Greco di Tufo Montefalco Sagrantino Montepulciano d'Abruzzo Colline Tramane Ramandolo Recioto di Soave Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina Soave superiore Taurasi Torgiano Valtellina Superiore, seguito o no da Grumello o Inferno o Maroggia o Sassella o Vagella Vermentino di Gallura o Sardegna Vermentino di Gallura Vernaccia di San Gimignano Vernaccia di Serrapetrona Vino Nobile di Montepulciano |

D.O.C. (Denominazione di Origine Controllata) |

Aglianico del Taburno o Taburno Aglianico del Vulture Albugnano Alcamo o Alcamo classico Aleatico di Gradoli Aleatico di Puglia Alezio Alghero o Sardegna Alghero Alta Langa Alto Adige o dell'Alto Adige (Südtirol o Südtiroler), seguito o no da: - Colli di Bolzano (Bozner Leiten), - Meranese di Collina o Meranese (Meraner Hügel o Meraner), - Santa Maddalena (St.Magdalener), - Terlano (Terlaner), - Valle Isarco (Eisacktal o Eisacktaler), - Valle Venosta (Vinschgau) Ansonica Costa dell'Argentario Aprilia Arborea o Sardegna Arborea Arcole Assisi Atina Aversa Bagnoli di Sopra o Bagnoli Barbera d'Asti Barbera del Monferrato Barbera d'Alba Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano o Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice Bardolino Bianchello del Metauro Bianco Capena Bianco dell'Empolese Bianco della Valdinievole Bianco di Custoza Bianco di Pitigliano Bianco Pisano di S. Torpè Biferno Bivongi Boca Bolgheri e Bolgheri Sassicaia Bosco Eliceo Botticino Bramaterra Breganze Brindisi Cacc'e mmitte di Lucera Cagnina di Romagna Caldaro (Kalterer) o Lago di Caldaro (Kalterersee), seguito o no da "Classico" Campi Flegrei Campidano di Terralba o Terralba o Sardegna Campidano di Terralba o Sardegna Terralba Canavese Candia dei Colli Apuani Cannonau di Sardegna, seguito o no da Capo Ferrato o Oliena o Nepente di Oliena Jerzu Capalbio Capri Capriano del Colle Carema Carignano del Sulcis o Sardegna Carignano del Sulcis Carso Castel del Monte Castel San Lorenzo Casteller Castelli Romani Cellatica Cerasuolo di Vittoria Cerveteri Cesanese del Piglio Cesanese di Affile o Affile Cesanese di Olevano Romano o Olevano Romano Cilento Cinque Terre o Cinque Terre Sciacchetrà, seguito o no da Costa de sera o Costa de Campu o Costa da Posa Circeo Cirò Cisterna d'Asti Colli Albani Colli Altotiberini Colli Amerini Colli Berici, seguito o no da "Barbarano" Colli Bolognesi, seguito o no da Colline di Riposto o Colline Marconiane o Zola Predona o Monte San Pietro o Colline di Oliveto o Terre di Montebudello o Serravalle Colli Bolognesi Classico-Pignoletto Colli del Trasimeno o Trasimeno Colli della Sabina Colli dell'Etruria Centrale Colli di Conegliano, seguito o no da Refrontolo o Torchiato di Fregona Colli di Faenza Colli di Luni (Regione Liguria) Colli di Luni (Regione Toscana) Colli di Parma Colli di Rimini Colli di Scandiano e di Canossa Colli d'Imola Colli Etruschi Viterbesi Colli Euganei Colli Lanuvini Colli Maceratesi Colli Martani, seguito o no da Todi Colli Orientali del Friuli, seguito o no da Cialla o Rosazzo Colli Perugini Colli Pesaresi, seguito o no da Focara o Roncaglia Colli Piacentini, seguito o no da Vigoleno o Gutturnio o Monterosso Val d'Arda o Trebbianino Val Trebbia o Val Nure Colli Romagna Centrale Colli Tortonesi Collina Torinese Colline di Levanto Colline Lucchesi Colline Novaresi Colline Saluzzesi Collio Goriziano o Collio Conegliano-Valdobbiadene, seguito o no da Cartizze Conero Contea di Sclafani Contessa Entellina Controguerra Copertino Cori Cortese dell'Alto Monferrato Corti Benedettine del Padovano Cortona Costa d'Amalfi, seguito o no da Furore o Ravello o Tramonti Coste della Sesia Delia Nivolelli Dolcetto d'Acqui Dolcetto d'Alba Dolcetto d'Asti Dolcetto delle Langhe Monregalesi Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba Dolcetto di Dogliani superior o Dogliani Dolcetto di Ovada Donnici Elba Eloro, seguito o no da Pachino Erbaluce di Caluso o Caluso Erice Esino Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone Etna Falerio dei Colli Ascolani o Falerio Falerno del Massico Fara Faro Frascati Freisa d'Asti Freisa di Chieri Friuli Annia Friuli Aquileia Friuli Grave Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli Friuli Latisana Gabiano Galatina Galluccio Gambellara Garda (Regione Lombardia) Garda (Regione Veneto) Garda Colli Mantovani Genazzano Gioia del Colle Girò di Cagliari o Sardegna Girò di Cagliari Golfo del Tigullio Gravina Greco di Bianco Greco di Tufo Grignolino d'Asti Grignolino del Monferrato Casalese Guardia Sanframondi o Guardiolo Irpinia I Terreni di Danseverino Ischia Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba Lago di Corbara Lambrusco di Sorbara Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Lambrusco Mantovano, seguito o no da: Oltrepò Mantovano o Viadanese-Sabbionetano Lambrusco Salamino di Santa Croce Lamezia Langhe Lessona Leverano Lison-Pramaggiore Lizzano Loazzolo Locorotondo Lugana (Regione Veneto) Lugana (Regione Lombardia) Malvasia delle Lipari Malvasia di Bosa o Sardegna Malvasia di Bosa Malvasia di Cagliari o Sardegna Malvasia di Cagliari Malvasia di Casorzo d'Asti Malvasia di Castelnuovo Don Bosco Mandrolisai o Sardegna Mandrolisai Marino Marsala Martina o Martina Franca Matera Matino Melissa Menfi, seguito o no da Feudo o Fiori o Bonera Merlara Molise Monferrato, seguito o no da Casalese Monica di Cagliari o Sardegna Monica di Cagliari Monica di Sardegna Monreale Montecarlo Montecompatri Colonna o Montecompatri o Colonna Montecucco Montefalco Montello e Colli Asolani Montepulciano d'Abruzzo Monteregio di Massa Marittima Montescudaio Monti Lessini o Lessini Morellino di Scansano Moscadello di Montalcino Moscato di Cagliari o Sardegna Moscato di Cagliari Moscato di Noto Moscato di Pantelleria o Passito di Pantelleria o Pantelleria Moscato di Sardegna, seguito o no da: Gallura o Tempio Pausania o Tempio Moscato di Siracusa Moscato di Sorso-Sennori o Moscato di Sorso o Moscato di Sennori o Sardegna Moscato di Sorso-Sennori o Sardegna Moscato di Sorso o Sardegna Moscato di Sennori Moscato di Trani Nardò Nasco di Cagliari o Sardegna Nasco di Cagliari Nebiolo d'Alba Nettuno Nuragus di Cagliari o Sardegna Nuragus di Cagliari Offida Oltrepò Pavese Orcia Orta Nova Orvieto (Regione Umbria) Orvieto (Regione Lazio) Ostuni Pagadebit di Romagna, seguito o no da Bertinoro Parrina Penisola Sorrentina, seguito o no da Gragnano o Lettere o Sorrento Pentro di Isernia o Pentro Piemonte Pinerolese Pollino Pomino Pornassio o Ormeasco di Pornassio Primitivo di Manduria Reggiano Reno Riviera del Brenta Riesi Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano Riviera Ligure di Ponente, seguito o no da: Riviera dei Fiori o Albenga o Albenganese o Finale o Finalese o Ormeasco Romagna Albana spumante Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua Rosso Barletta Rosso Canosa o Rosso Canosa Canusium Rosso Conero Rosso di Cerignola Rosso di Montalcino Rosso di Montepulciano Rosso Orvietano o Orvietano Rosso Rosso Piceno Rubino di Cantavenna Ruchè di Castagnole Monferrato Salice Salentino Sambuca di Sicilia San Colombano al Lambro o San Colombano San Gimignano San Martino della Battaglia (Regione Veneto) San Martino della Battaglia (Regione Lombardia) San Severo San Vito di Luzzi Sangiovese di Romagna Sannio Sant'Agata de Goti Santa Margherita di Belice Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto Sant'Antimo Sardegna Semidano, seguito o no da Mogoro Savuto Scanzo o Moscato di Scanzo Scavigna Sciacca, seguito o no da Rayana Serrapetrona Sizzano Soave Solopaca Sovana Squinzano Tarquinia Teroldego Rotaliano Terre di Franciacorta Torgiano Trebbiano d'Abruzzo Trebbiano di Romagna Trentino, seguito o no da Sorni o Isera o d'Isera o Ziresi o dei Ziresi Trento Val d'Arbia Val di Cornia, seguito o no da Suvereto Val Polcevera, seguito o no da Coronata Valcalepio Valdadige (Etschaler) (Regione Trentino Alto Adige) Valdadige (Etschtaler), seguito o no da Terra dei Forti (Regione Veneto) Valdichiana Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste, seguito o no da: Arnad-Montjovet o Donnas o Enfer d'Arvier o Torrette o Blanc de Morgex et de la Salle o Chambave o Nus Valpolicella, seguito o no da Valpantena Valsusa Valtellina Velletri Verbicaro Verdicchio dei Castelli di Jesi Verdicchio di Matelica Verduno Pelaverga o Verduno Vermentino di Sardegna Vernaccia di Oristano o Sardegna Vernaccia di Oristano Vesuvio Vicenza Vignanello Vin Santo del Chianti Vin Santo del Chianti Classico Vin Santo di Montepulciano Vini del Piave o Piave Zagarolo |

2. Vini da tavola a indicazione geografica

Allerona Alta Valle della Greve Alto Livenza (Regione Veneto) Alto Livenza (Regione Friuli Venezia Giulia) Alto Mincio Alto Tirino Arghillà Barbagia Basilicata Benaco bresciano Beneventano Bergamasca Bettona Bianco di Castelfranco Emilia Calabria Camarro Campania Cannara Civitella d'Agliano Colli Aprutini Colli Cimini Colli del Limbara Colli del Sangro Colli della Toscana centrale Colli di Salerno Colli Trevigiani Collina del Milanese Colline del Genovesato Colline Frentane Colline Pescaresi Colline Savonesi Colline Teatine Condoleo Conselvano Costa Viola Daunia Del Vastese o Histonium Delle Venezie (Regione Veneto) Delle Venezie (Regione Friuli Venezia Giulia) Delle Venezie (Regione Trentino – Alto Adige) Dugenta Emilia o dell'Emilia Epomeo Esaro Fontanarossa di Cerda Forlì Fortana del Taro Frusinate o del Frusinate Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti Grottino di Roccanova Isola dei Nuraghi Lazio Lipuda Locride Marca Trevigiana Marche Maremma toscana Marmilla Mitterberg o Mitterberg tra Cauria e Tel o Mitterberg zwischen Gfrill und Toll Modena o Provincia di Modena Montenetto di Brescia Murgia Narni Nurra Ogliastra Osco o Terre degli Osci Paestum Palizzi Parteolla Pellaro Planargia Pompeiano Provincia di Mantova Provincia di Nuoro Provincia di Pavia Provincia di Verona o Veronese Puglia Quistello Ravenna Roccamonfina Romangia Ronchi di Brescia Rotae Rubicone Sabbioneta Salemi Salento Salina Scilla Sebino Sibiola Sicilia Sillaro o Bianco del Sillaro Spello Tarantino Terrazze Retiche di Sondrio Terre del Volturno Terre di Chieti Terre di Veleja Tharros Toscana o Toscano Trexenta Umbria Val di Magra Val di Neto Val Tidone Valdamato Vallagarina (Regione Trentino – Alto Adige) Vallagarina (Regione Veneto) Valle Belice Valle del Crati Valle del Tirso Valle d'Itria Valle Peligna Valli di Porto Pino Veneto Veneto Orientale Venezia Giulia Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (Regione Trentino – Alto Adige) Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (Regione Veneto) |

LUSSEMBURGO

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate | Nomi dei comuni o parti di comuni |

Moselle Luxembourgeoise………………………. | Ahn Assel Bech-Kleinmacher Born Bous Burmerange Canach Ehnen Ellingen Elvange Erpeldingen Gostingen Greiveldingen Grevenmacher Lenningen Machtum Mertert Moersdorf Mondorf Niederdonven Oberdonven Oberwormeldingen Remerschen Remich Rolling Rosport Schengen Schwebsingen Stadtbredimus Trintingen Wasserbillig Wellenstein Wintringen Wormeldingen |

MALTA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate | Sottoregioni |

Island of Malta………………………………….. Gozo…………………………………………….. | Rabat Mdina o Medina Marsaxlokk Marnisi Mgarr Ta' Qali Siggiewi Ramla Marsalforn Nadur Victoria Heights |

2. Vini da tavola a indicazione geografica

In maltese | In inglese |

Gzejjer Maltin | Maltese Islands |

PORTOGALLO

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate | Sottoregioni |

Alenquer Alentejo………………………………………….. Arruda Bairrada Beira Interior……………………………………... Biscoitos Bucelas Carcavelos Chaves Colares Dão………………………………………………. Douro, preceduto o no da Vinho do o Moscatel do……………………………………….. Encostas d'Aire…………………………………... Graciosa Lafões Lagoa Lagos Lourinhã Madeira o Madère o Madera o Vinho da Madeira o Madeira Weine o Madeira Wine o Vin de Madère o Vino di Madera o Madera Wijn Óbidos Palmela Pico Planalto Mirandês Portimão Port o Porto o Oporto o Portwein o Portvin o Portwijn o Vin de Porto o Port Wine o Vinho do Porto Ribatejo…………………………………………… Setúbal, preceduto o no da Moscatel Tavira Távora-Vorosa Torres Vedras Vinho Verde……………………………………… | Borba Évora Granja-Amareleja Moura Portalegre Redondo Reguengos Vidigueira Castelo Rodrigo Cova da Beira Pinhel Alva Besteiros Castendo Serra da Estrela Silgueiros Terras de Azurara Terras de Senhorim Baixo Corgo Cima Corgo Douro Superior Alcobaça Ourém Almeirim Cartaxo Chamusca Coruche Santarém Tomar Chaves Planalto Mirandês Valpaços Amarante Ave Baião Basto Cávado Lima Monção Paiva Sousa |

2. Vini da tavola a indicazione geografica

Regioni determinate | Sottoregioni |

Açores Alentejano Algarve Beiras……………………………………………. Duriense Estremadura……………………………………… Minho Ribatejano Terras do Sado | Beira Alta Beira Litoral Terras de Sicó Alta Estremadura Palhete de Ourém |

SLOVACCHIA

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate (seguite dal termine "vinohradnícka oblasť") | Sottoregioni (seguite dal termine "vinohradnícky rajón") |

Južnoslovenská………………………………….. Malokarpatská…………………………………... Nitrianska……………………………………….. Stredoslovenská…………………………………. Tokaj / ská/-ský/ ské……………………………. Východoslovenská………………………………. | Dunajskostredský Galantský Hurbanovský Komárňanský Palárikovský Šamorínsky Strekovský Štúrovský Bratislavský Doľanský Hlohovecký Modranský Orešanský Pezinský Senecký Skalický Stupavský Trnavský Vrbovský Záhorský Nitriansky Pukanecký Radošinský Šintavský Tekovský Vrábeľský Želiezovský Žitavský Zlatomoravecký Fiľakovský Gemerský Hontiansky Ipeľský Modrokamenický Tornaľský Vinický Čerhov Černochov Malá Tŕňa Slovenské Nové Mesto Veľká Bara Veľká Tŕňa Viničky Kráľovskochlmecký Michalovský Moldavský Sobranský |

SLOVENIA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto |

Bela krajina o Belokranjec Bizeljsko-Sremič o Sremič-Bizeljsko Dolenjska Dolenjska, cviček Goriška Brda o Brda Haloze o Haložan Koper o Koprčan Kras Kras, teran Ljutomer-Ormož o Ormož-Ljutomer Maribor o Mariborčan Radgona-Kapela o Kapela Radgona Prekmurje o Prekmurčan Šmarje-Virštanj o Virštanj-Šmarje Srednje Slovenske gorice Vipavska dolina o Vipavec o Vipavčan |

2. Vini da tavola a indicazione geografica

Podravje Posavje Primorska |

SPAGNA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate | Sottoregioni |

Abona Alella Alicante………………………………………………………. Almansa Ampurdán-Costa Brava Arabako Txakolina-Txakolí de Álava o Chacolí de Álava Arlanza Arribes Bierzo Binissalem-Mallorca Bullas Calatayud Campo de Borja Cariñena Cataluña Cava Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina Cigales Conca de Barberá Condado de Huelva Costers del Segre……………………………………………... Dominio de Valdepusa El Hierro Guijozo Jerez-Xérès-Sherry o Jerez o Xérès o Sherry Jumilla La Mancha La Palma……………………………………………………… Lanzarote Málaga Manchuela Manzanilla Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda Méntrida Mondéjar Monterrei……………………………………………………... Montilla-Moriles Montsant Navarra……………………………………………………….. Penedés Pla de Bages Pla i Llevant Priorato Rías Baixas…………………………………………………… Ribeira Sacra…………………………………………………. Ribeiro Ribera del Duero Ribera del Guadiana………………………………………… Ribera del Júcar Rioja…………………………………………………………. Rueda Sierras de Málaga……………………………………………. Somontano Tacoronte-Acentejo………………………………………….. Tarragona Terra Alta Tierra de León Tierra del Vino de Zamora Toro Utiel-Requena Valdeorras Valdepeñas Valencia………………………………………………………. Valle de Güímar Valle de la Orotava Valles de Benavente Vinos de Madrid..……………………………………………. Ycoden-Daute-Isora Yecla | Marina Alta Artesa Les Garrigues Raimat Valls de Riu Corb Fuencaliente Hoyo de Mazo Norte de la Palma Ladera de Monterrei Val de Monterrei Baja Montaña Ribera Alta Ribera Baja Tierra Estella Valdizarbe Condado do Tea O Rosal Ribeira do Ulla Soutomaior Val do Salnés Amandi Chantada Quiroga-Bibei Ribeiras do Miño Ribeiras do Sil Cañamero Matanegra Montánchez Ribera Alta Ribera Baja Tierra de Barros Rioja Alavesa Rioja Alta Rioja Baja Serranía de Ronda Anaga Alto Turia Clariano Moscatel de Valencia Valentino Arganda Navalcarnero San Martín de Valdeiglesias |

2. Vini da tavola a indicazione geografica

Vino de la Tierra de Abanilla Vino de la Tierra de Bailén Vino de la Tierra de Bajo Aragón Vino de la Tierra de Betanzos Vino de la Tierra de Cádiz Vino de la Tierra de Campo de Belchite Vino de la Tierra de Campo de Cartagena Vino de la Tierra de Cangas Vino de la Terra de Castelló Vino de la Tierra de Castilla Vino de la Tierra de Castilla y León Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra Vino de la Tierra de Córdoba Vino de la Tierra de Desierto de Almería Vino de la Tierra de Extremadura Vino de la Tierra Formentera Vino de la Tierra de Gálvez Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste Vino de la Tierra de Ibiza Vino de la Tierra de Illes Balears Vino de la Tierra de Isla de Menorca Vino de la Tierra de La Gomera Vino de la Tierra de Laujar-Alpujarra Vino de la Tierra de Los Palacios Vino de la Tierra de Norte de Granada Vino de la Tierra de Sierra Norte de Sevilla Vino de la Tierra de Pozohondo Vino de la Tierra de Ribera del Andarax Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas Vino de la Tierra de Ribera del Queiles Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz Vino de la Tierra de Valdejalón Vino de la Tierra de Valle del Cinca Vino de la Tierra de Valle del Jiloca Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense Vino de la Tierra Valles de Sadacia |

REGNO UNITO

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

English Vineyards Welsh Vineyards |

2. Vini da tavola a indicazione geografica

England o Cornwall Devon Dorset East Anglia Gloucestershire Hampshire Herefordshire Isle of Wight Isles of Scilly Kent Lincolnshire Oxfordshire Shropshire Somerset Surrey Sussex Worcestershire Yorkshire Wales o Cardiff Cardiganshire Carmarthenshire Denbighshire Gwynedd Monmouthshire Newport Pembrokeshire Rhondda Cynon Taf Swansea The Vale of Glamorgan Wrexham |

2. Modifiche dell'elenco delle indicazioni geografiche stabilito di comune accordo dalle Parti contraenti o dal comitato congiunto secondo la procedura di cui all'articolo 29 o all'articolo 30.

PARTE B VINI ORIGINARI DELL'AUSTRALIA

1. Indicazioni geografiche dell'Australia

STATO/ZONA | REGIONE | SOTTOREGIONE |

South Eastern Australia |

NEW SOUTH WALES |

Big Rivers |

Perricoota |

Riverina |

Western Plains |

Central Ranges |

Cowra |

Mudgee |

Orange |

Southern New South Wales |

Canberra District |

Gundagai |

Hilltops |

Tumbarumba |

South Coast |

Shoalhaven Coast |

Southern Highlands |

Northern Slopes |

Northern Rivers |

Hastings River |

Hunter Valley |

Hunter |

Broke Fordwich |

QUEENSLAND |

Granite Belt |

South Burnett |

SOUTH AUSTRALIA |

Adelaide |

Mount Lofty Ranges |

Adelaide Hills |

Lenswood |

Piccadilly Valley |

Adelaide Plains |

Clare Valley |

Barossa |

Barossa Valley |

Eden Valley |

High Eden |

Fleurieu |

Currency Creek |

Kangaroo Island |

Langhorne Creek |

McLaren Vale |

Southern Fleurieu |

Limestone Coast |

Coonawarra |

Mount Benson |

Padthaway |

Lower Murray |

Riverland |

The Peninsulas |

Far North |

Southern Flinders Ranges |

VICTORIA |

North West Victoria |

Murray Darling |

Swan Hill |

North East Victoria |

Alpine Valleys |

Beechworth |

Glenrowan |

King Valley |

Rutherglen |

Central Victoria |

Bendigo |

Goulburn Valley |

Nagambie Lakes |

Heathcote |

Strathbogie Ranges |

Upper Goulburn |

Western Victoria |

Grampians |

Great Western |

Henty |

Pyrenees |

Port Phillip |

Geelong |

Macedon Ranges |

Mornington Peninsula |

Sunbury |

Yarra Valley |

Gippsland |

WESTERN AUSTRALIA |

Greater Perth |

Perth Hills |

Swan District |

Swan Valley |

Peel |

Central Western Australia |

South West Australia |

Blackwood Valley |

Geographe |

Great Southern |

Albany |

Denmark |

Frankland River |

Mount Barker |

Porongurup |

Margaret River |

Manjimup |

Pemberton |

West Australian South East Coastal |

Eastern Plains, Inland and North of Western Australia |

TASMANIA |

NORTHERN TERRITORY |

AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY |

2. Modifiche dell'elenco delle indicazioni geografiche stabilito di comune accordo dalle Parti contraenti secondo la procedura di cui all'articolo 29 o all'articolo 30.

ALLEGATO III

Menzioni tradizionali di cui all'articolo 12

1. Menzioni tradizionali degli Stati membri

Menzioni tradizionali | Vini | Categorie di prodotti | Lingua |

GERMANIA |

Qualitätswein | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Qualitätswein garantierten Ursprungs/ Q.g.U | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Qualitätswein mit Prädikat/ Q.b.A.m.Pr o Prädikatswein | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U | Tutti | V.s.q.p.r.d. | Tedesco |

Auslese | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Beerenauslese | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Eiswein | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Kabinett | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Spätlese | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Trockenbeerenauslese | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Landwein | Tutti | VDT a IG | Tedesco |

Affentaler | Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz/Bühl, Bühlertal, Neuweier/Baden-Baden | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Badisch Rotgold | Baden | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Ehrentrudis | Baden | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Hock | Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau | VDT a IG | Tedesco |

Klassik / Classic | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Liebfrau(en)milch | Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Moseltaler | Mosel-Saar-Ruwer | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Riesling-Hochgewächs | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Schillerwein | Württemberg | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Weißherbst | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Winzersekt | Tutti | V.s.q.p.r.d. | Tedesco |

AUSTRIA |

Qualitätswein | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Qualitätswein besonderer Reife und Leseart o Prädikatswein | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Ausbruch / Ausbruchwein | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Auslese / Auslesewein | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Beerenauslese (wein) | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Eiswein | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Kabinett / Kabinettwein | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Schilfwein | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Spätlese / Spätlesewein | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Strohwein | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Trockenbeerenauslese | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Landwein | Tutti | VDT a IG |

Ausstich | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Tedesco |

Auswahl | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Tedesco |

Bergwein | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Tedesco |

Klassik / Classic | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Tedesco |

Erste Wahl | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Tedesco |

Hausmarke | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Tedesco |

Heuriger | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Tedesco |

Jubiläumswein | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Tedesco |

Schilcher | Steiermark | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Tedesco |

Sturm | Tutti | Mosti di uve parzialmente fermentati a IG | Tedesco |

SPAGNA |

Denominación de origen (DO) | Tutti | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. | Spagnolo |

Denominación de origen calificada (DOCa) | Tutti | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. | Spagnolo |

Vino dulce natural | Tutti | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo |

Vino generoso | [6] | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo |

Vino generoso de licor | [7] | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo |

Vino de la Tierra | Tutti | VDT a IG |

Aloque | DO Valdepeñas | V.q.p.r.d. | Spagnolo |

Amontillado | DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo |

Añejo | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Spagnolo |

Añejo | DO Malaga | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo |

Chacoli / Txakolina | DO Chacoli de Bizkaia DO Chacoli de Getaria DO Chacoli de Alava | V.q.p.r.d. | Spagnolo |

Clásico | DO Abona DO El Hierro DO Lanzarote DO La Palma DO Tacoronte-Acentejo DO Tarragona DO Valle de Güimar DO Valle de la Orotava DO Ycoden-Daute-Isora | V.q.p.r.d. | Spagnolo |

Cream | DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva | V.l.q.p.r.d. | Inglese |

Criadera | DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo |

Criaderas y Soleras | DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo |

Crianza | Tutti | V.q.p.r.d. | Spagnolo |

Dorado | DO Rueda DO Malaga | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo |

Fino | DO Montilla Moriles DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo |

Fondillón | DO Alicante | V.q.p.r.d. | Spagnolo |

Gran Reserva | Tutti i v.q.p.r.d. Cava | V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d. | Spagnolo |

Lágrima | DO Málaga | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo |

Noble | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Spagnolo |

Noble | DO Malaga | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo |

Oloroso | DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla- Moriles | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo |

Pajarete | DO Málaga | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo |

Pálido | DO Condado de Huelva£ DO Rueda DO Málaga | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo |

Palo Cortado | DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla- Moriles | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo |

Primero de cosecha | DO Valencia | V.q.p.r.d. | Spagnolo |

Rancio | Tutti | V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. | Spagnolo |

Raya | DO Montilla-Moriles | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo |

Reserva | Tutti | V.q.p.r.d. | Spagnolo |

Sobremadre | DO vinos de Madrid | V.q.p.r.d. | Spagnolo |

Solera | DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo |

Superior | Tutti | V.q.p.r.d. | Spagnolo |

Trasañejo | DO Málaga | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo |

Vino Maestro | DO Málaga | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo |

Vendimia inicial | DO Utiel-Requena | V.q.p.r.d. | Spagnolo |

Viejo | Tutti | V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT a IG | Spagnolo |

Vino de tea | DO La Palma | V.q.p.r.d. | Spagnolo |

FRANCIA |

Appellation d'origine contrôlée | Tutti | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. | Francese |

Appellation contrôlée | Tutti | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. | Francese |

Appellation d'origine / vin délimité de qualité supérieure | Tutti | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. | Francese |

Vin doux naturel | AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes | V.q.p.r.d. | Francese |

Vin de pays | Tutti | VDT a IG | Francese |

Ambré | Tutti | V.l.q.p.r.d. e VDT a IG | Francese |

Château | Tutti | V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d. | Francese |

Clairet | AOC Bourgogne, AOC Bordeaux | V.q.p.r.d. | Francese |

Claret | AOC Bordeaux | V.q.p.r.d. | Francese |

Clos | Tutti | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. | Francese |

Cru Artisan | AOCMédoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe | V.q.p.r.d. | Francese |

Cru Bourgeois | AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe | V.q.p.r.d. | Francese |

Cru Classé, preceduto da: Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième | AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac | V.q.p.r.d. | Francese |

Edelzwicker | AOC Alsace | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Grand Cru | AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Emilion | V.q.p.r.d. | Francese |

Grand Cru | Champagne | V.s.q.p.r.d. | Francese |

Hors d'âge | AOC Rivesaltes | V.l.q.p.r.d. | Francese |

Passe-tout-grains | AOC Bourgogne | V.q.p.r.d. | Francese |

Premier Cru | AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne, Côtes de Brouilly, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune,St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée | V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d. | Francese |

Primeur | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Francese |

Rancio | AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau | V.l.q.p.r.d. | Francese |

Sélection de grains nobles | AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l'Aubance, Cadillac | V.q.p.r.d. | Francese |

Sur lie | AOC Muscadet, Muscadet-Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet-Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d'Oc e Vin de pays des Sables du Golfe du Lion | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Francese |

Tuilé | AOC Rivesaltes | V.l.q.p.r.d. | Francese |

Vendanges tardives | AOC Alsace, Jurançon | V.q.p.r.d. | Francese |

Villages | AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon | V.q.p.r.d. | Francese |

Vin de paille | AOC Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Hermitage | V.q.p.r.d. | Francese |

Vin jaune | AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Château-Châlon) | V.q.p.r.d. | Francese |

GRECIA |

Ονομασια Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (denominazione di origine controllata) | Tutti | V.q.p.r.d. | Greco |

Ονομασια Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (denominazione di origine di qualità superiore) | Tutti | V.q.p.r.d. | Greco |

Οίνος γλυκός φυσικός (vino dolce naturale) | Μoσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνες (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini) | V.l.q.p.r.d. | Greco |

Οίνος φυσικώς γλυκός (vino naturalmente dolce) | Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνες (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος (de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini) | V.q.p.r.d. | Greco |

Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi) | Tutti | VDT a IG | Greco |

Τοπικός οίνος ("vin de pays") | Tutti | VDT a IG | Greco |

Αγρέπαυλη (Agrepavlis) | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Greco |

Αμπέλι (Ampeli) | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Greco |

Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès) | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Greco |

Aρχοντικό (Archontiko) | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Greco |

Κάβα[8] (Cava) | Tutti | VDT a IG | Greco |

Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru) | Μoσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos) | V.l.q.p.r.d. | Greco |

Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve) | Tutti | V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. | Greco |

Κάστρο (Kastro) | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Greco |

Κτήμα (Ktima) | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Greco |

Λιαστός (Liastos) | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Greco |

Μετόχι (Metochi) | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Greco |

Μοναστήρι (Monastiri) | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Greco |

Νάμα (Nama) | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Greco |

Νυχτέρι (Nychteri) | ΟΠΑΠ Santorini | V.q.p.r.d. | Greco |

Ορεινό κτήμα (Orino Ktima) | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Greco |

Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas) | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Greco |

Πύργος (Pyrgos) | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Greco |

Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve) | Tutti | V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. | Greco |

Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve) | Tutti | V.l.q.p.r.d. | Greco |

Βερντέα (Verntea) | Zakynthos | VDT a IG | Greco |

Vinsanto | OPAΠ Santorini | V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. | Greco |

ITALIA |

Denominazione di Origine Controllata | Tutti | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati a IG | Italiano |

Denominazione di Origine Controllata e Garantita | Tutti | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati a IG | Italiano |

Vino Dolce Naturale | Tutti | V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. | Italiano |

Indicazione geografica tipica (IGT) | Tutti | VDT, "vins de pays", vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati a IG | Italiano |

Landwein | Vini a IG della provincia autonoma di Bolzano | VDT, "vins de pays", vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati a IG | Tedesco |

Vin de pays | Vini a IG della regione Valle d'Aosta | VDT, "vins de pays", vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati a IG | Francese |

Alberata o vigneti ad alberata | DOC Aversa | V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d. | Italiano |

Amarone | DOC Valpolicella | V.q.p.r.d. | Italiano |

Ambra | DOC Marsala | V.q.p.r.d. | Italiano |

Ambrato | DOC Malvasia delle Lipari DOC Vernaccia di Oristano | V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. | Italiano |

Annoso | DOC Controguerra | V.q.p.r.d. | Italiano |

Apianum | DOC Fiano di Avellino | V.q.p.r.d. | Latino |

Auslese | DOC Caldaro e Caldaro classico- Alto Adige | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Barco Reale | DOC Barco Reale di Carmignano | V.q.p.r.d. | Italiano |

Brunello | DOC Brunello di Montalcino | V.q.p.r.d. | Italiano |

Buttafuoco | DOC Oltrepò Pavese | V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d. | Italiano |

Cacc'e mitte | DOC Cacc'e Mitte di Lucera | V.q.p.r.d. | Italiano |

Cagnina | DOC Cagnina di Romagna | V.q.p.r.d. | Italiano |

Cannellino | DOC Frascati | V.q.p.r.d. | Italiano |

Cerasuolo | DOC Cerasuolo di Vittoria DOC Montepulciano d'Abruzzo | V.q.p.r.d. | Italiano |

Chiaretto | Tutti | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT a IG | Italiano |

Ciaret | DOC Monferrato | V.q.p.r.d. | Italiano |

Château | Vini DOC della regione Valle d'Aosta | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. | Francese |

Classico | Tutti | V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. | Italiano |

Dunkel | DOC Alto Adige DOC Trentino | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Est !Est ! !Est ! ! ! | DOC Est !Est ! !Est ! ! ! di Montefiascone | V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d. | Latino |

Falerno | DOC Falerno del Massico | V.q.p.r.d. | Italiano |

Fine | DOC Marsala | V.l.q.p.r.d. | Italiano |

Fior d'Arancio | DOC Colli Euganei | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e VDT a IG | Italiano |

Falerio | DOC Falerio dei colli Ascolani | V.q.p.r.d. | Italiano |

Flétri | DOC Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste | V.q.p.r.d. | Italiano |

Garibaldi Dolce (o GD) | DOC Marsala | V.l.q.p.r.d. | Italiano |

Governo all'uso toscano | DOCG Chianti / Chianti Classico IGT Colli della Toscana Centrale | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Italiano |

Gutturnio | DOC Colli Piacentini | V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d. | Italiano |

Italia Particolare (o IP) | DOC Marsala | V.l.q.p.r.d. | Italiano |

Klassisch / Klassisches Ursprungsgebiet | DOC Caldaro DOC Alto Adige (con la denominazione Santa Maddalena e Terlano) | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Kretzer | DOC Alto Adige DOC Trentino DOC Teroldego Rotaliano | V.q.p.r.d. | Tedesco |

Lacrima | DOC Lacrima di Morro d'Alba | V.q.p.r.d. | Italiano |

Lacryma Christi | DOC Vesuvio | V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. | Italiano |

Lambiccato | DOC Castel San Lorenzo | V.q.p.r.d. | Italiano |

London Particolar (o LP / Inghilterra) | DOC Marsala | V.l.q.p.r.d. | Italiano |

Morellino | DOC Morellino di Scansano | V.q.p.r.d. | Italiano |

Occhio di Pernice | DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant'Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano | V.q.p.r.d. | Italiano |

Oro | DOC Marsala | V.l.q.p.r.d. | Italiano |

Pagadebit | DOC pagadebit di Romagna | V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. | Italiano |

Passito | Tutti | V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT a IG | Italiano |

Ramie | DOC Pinerolese | V.q.p.r.d. | Italiano |

Rebola | DOC Colli di Rimini | V.q.p.r.d. | Italiano |

Recioto | DOC Valpolicella DOC Gambellara DOCG Recioto di Soave | V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d. | Italiano |

Riserva | Tutti | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. | Italiano |

Rubino | DOC Garda Colli Mantovani DOC Rubino di Cantavenna DOC Teroldego Rotaliano DOC Trentino | V.q.p.r.d. | Italiano |

Rubino | DOC Marsala | V.l.q.p.r.d. | Italiano |

Sangue di Giuda | DOC Oltrepò Pavese | V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d. | Italiano |

Scelto | Tutti | V.q.p.r.d. | Italiano |

Sciacchetrà | DOC Cinque Terre | V.q.p.r.d. | Italiano |

Sciac-trà | DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio | V.q.p.r.d. | Italiano |

Sforzato, Sfursàt | DOC Valtellina | V.q.p.r.d. | Italiano |

Spätlese | DOC e IGT di Bolzano | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Tedesco |

Soleras | DOC Marsala | V.l.q.p.r.d. | Italiano |

Stravecchio | DOC Marsala | V.l.q.p.r.d. | Italiano |

Strohwein | DOC e IGT di Bolzano | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Tedesco |

Superiore | Tutti | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. | Italiano |

Superiore Old Marsala (o SOM) | DOC Marsala | V.l.q.p.r.d. | Italiano |

Torchiato | DOC Colli di Conegliano | V.q.p.r.d. | Italiano |

Torcolato | DOC Breganze | V.q.p.r.d. | Italiano |

Vecchio | DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vuture, Marsala, Falerno del Massico | V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. | Italiano |

Vendemmia Tardiva | Tutti | V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e VDT a IG | Italiano |

Verdolino | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Italiano |

Vergine | DOC Marsala DOC Val di Chiana | V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. | Italiano |

Vermiglio | DOC Colli dell'Etruria Centrale | V.l.q.p.r.d. | Italiano |

Vino Fiore | Tutti | V.q.p.r.d. | Italiano |

Vino Nobile | Vino Nobile di Montepulciano | V.q.p.r.d. | Italiano |

Vino Novello o Novello | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Italiano |

Vin santo / Vino Santo / Vinsanto | DOC e DOCG Bianco dell'Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San'Antimo, Val d'Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino | V.q.p.r.d. | Italiano |

Vivace | Tutti | V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT a IG | Italiano |

LUSSEMBURGO |

Marque nationale | Tutti | V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d. | Francese |

Appellation contrôlée | Tutti | V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d. | Francese |

Appellation d'origine contrôlée | Tutti | V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d. | Francese |

Vin de pays | Tutti | VDT a IG | Francese |

Grand premier cru | Tutti | V.q.p.r.d. | Francese |

Premier cru | Tutti | V.q.p.r.d. | Francese |

Vin classé | Tutti | V.q.p.r.d. | Francese |

Château | Tutti | V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d. | Francese |

PORTOGALLO |

Denominação de origem (DO) | Tutti | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. | Portoghese |

Denominação de origem controlada (DOC) | Tutti | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. | Portoghese |

Indicação de proveniencia regulamentada (IPR) | Tutti | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. | Portoghese |

Vinho doce natural | Tutti | V.l.q.p.r.d. | Portoghese |

Vinho generoso | DO Porto, Madeira, Moscatel de Setubal, Carcavelos | V.l.q.p.r.d. | Portoghese |

Vinho regional | Tutti | VDT a IG | Portoghese |

Canteiro | DO Madeira | V.l.q.p.r.d. | Portoghese |

Colheita Seleccionada | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Portoghese |

Crusted / Crusting | DO Porto | V.l.q.p.r.d. | Inglese |

Escolha | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Portoghese |

Escuro | DO Madeira | V.l.q.p.r.d. | Portoghese |

Fino | DO Porto DO Madeira | V.l.q.p.r.d. | Portoghese |

Frasqueira | DO Madeira | V.l.q.p.r.d. | Portoghese |

Garrafeira | Tutti | V.q.p.r.d., VDT a IG e v.l.q.p.r.d. | Portoghese |

Lágrima | DO Porto | V.l.q.p.r.d. | Portoghese |

Leve | VDT a IG Estremadura e Ribatejano DO Madeira, DO Porto | VDT a IG e v.l.q.p.r.d. | Portoghese |

Nobre | DO Dão | V.q.p.r.d. | Portoghese |

Reserva | Tutti | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT a IG | Portoghese |

Reserva velha (o grande reserva) | DO Madeira | V.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. | Portoghese |

Ruby | DO Porto | V.l.q.p.r.d. | Inglese |

Solera | DO Madeira | V.l.q.p.r.d. | Portoghese |

Super reserva | Tutti | V.s.q.p.r.d. | Portoghese |

Superior | Tutti | V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT a IG | Portoghese |

Tawny | DO Porto | V.l.q.p.r.d. | Inglese |

Vintage, completato o meno da Late Bottle (LBV) o Character | DO Porto | V.l.q.p.r.d. | Inglese |

REPUBBLICA CECA |

pozdní sběr | Tutti | V.q.p.r.d. | Ceco |

archivní víno | Tutti | V.q.p.r.d. | Ceco |

panenské víno | Tutti | V.q.p.r.d. | Ceco |

CIPRO |

Τοπικός Οίνος | Tutti | VDT a IG | Greco |

Μοναστήρι (Monastiri) | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Greco |

Οίνος Ελεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης | Tutti | V.q.p.r.d. | Greco |

Κτήμα (Ktima) | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT a IG | Greco |

UNGHERIA |

minőségi bor | Tutti | V.q.p.r.d. | Ungherese |

különleges minőségű bor | Tutti | V.q.p.r.d. | Ungherese |

fordítás | Tokaj / i | V.q.p.r.d. | Ungherese |

máslás | Tokaj / i | V.q.p.r.d. | Ungherese |

szamorodni | Tokaj / i | V.q.p.r.d. | Ungherese |

aszú … puttonyos, completato dalle cifre 3-6 | Tokaj / i | V.q.p.r.d. | Ungherese |

aszúeszencia | Tokaj / i | V.q.p.r.d. | Ungherese |

eszencia | Tokaj / i | V.q.p.r.d. | Ungherese |

tájbor | Tutti | VDT a IG | Ungherese |

bikavér | Eger, Szekszárd | V.q.p.r.d. | Ungherese |

késői szüretelésű bor | Tutti | V.q.p.r.d. | Ungherese |

válogatott szüretelésű bor | Tutti | V.q.p.r.d. | Ungherese |

muzeális bor | Tutti | V.q.p.r.d. | Ungherese |

siller | Tutti | VDT a IG e v.q.p.r.d. | Ungherese |

SLOVACCHIA |

forditáš | Tokaj / ská | V.q.p.r.d. | Slovacco |

mášláš | Tokaj / ská | V.q.p.r.d. | Slovacco |

samorodné | Tokaj / ská | V.q.p.r.d. | Slovacco |

výber … putňový, completato dalle cifre 3-6 | Tokaj / ská | V.q.p.r.d. | Slovacco |

výberová esencia | Tokaj / ská | V.q.p.r.d. | Slovacco |

esencia | Tokaj / ská | V.q.p.r.d. | Slovacco |

SLOVENIA |

Penina | Tutti | V.s.q.p.r.d. | Sloveno |

pozna trgatev | Tutti | V.q.p.r.d. | Sloveno |

izbor | Tutti | V.q.p.r.d. | Sloveno |

jagodni izbor | Tutti | V.q.p.r.d. | Sloveno |

suhi jagodni izbor | Tutti | V.q.p.r.d. | Sloveno |

ledeno vino | Tutti | V.q.p.r.d. | Sloveno |

arhivsko vino | Tutti | V.q.p.r.d. | Sloveno |

mlado vino | Tutti | V.q.p.r.d. | Sloveno |

Cviček | Dolenjska | V.q.p.r.d. | Sloveno |

Teran | Kras | V.q.p.r.d. | Sloveno |

2. Modifiche dell'elenco delle menzioni tradizionali stabilito di comune accordo dalle Parti contraenti o dal comitato congiunto secondo la procedura di cui all'articolo 29 o all'articolo 30.

ALLEGATO IV

Categorie di vini e denominazioni di vendita di cui all'articolo 12 paragrafo 1, lettera a), punti IV e V

PARTE A Categorie di vini

- vino di qualità prodotto in una regione determinata,

- v.q.p.r.d.,

- vino spumante di qualità prodotto in una regione determinata,

- v.s.q.p.r.d.,

- vino frizzante di qualità prodotto in una regione determinata,

- v.f.q.p.r.d.,

- vino liquoroso di qualità prodotto in una regione determinata,

- v.l.q.p.r.d.,

e i termini e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue della Comunità.

PARTE B Denominazioni di vendita

- Sekt bestimmter Anbaugebiete,

- Sekt b.A.,

- in tedesco.

ALLEGATO V

Termini utilizzati per i vini di qualità di cui all'articolo 23

1. Termini utilizzati per i vini di qualità australiani

Termine | Condizioni d'uso | Tipo di vino[9] |

Cream | Il termine "cream" descrive un vino liquoroso australiano dolce, di almeno 5 gradi Baumé. Il colore di questo vino va dal giallo paglierino all'ambrato chiaro, il sapore è ricco e dolce con un tipico aroma da vinoso a fruttato. Può essere ottenuto da un assemblaggio di vini di più annate e tipicamente non presenta caratteristiche acquisite con l'invecchiamento. L'invecchiamento avviene in diversi tipi di barili. L'alcolizzazione deve essere effettuata con acquavite di uve australiana. Se destinato ai mercati di esportazione, inoltre, il vino deve essere prodotto con il metodo Solera, che comporta un invecchiamento di almeno tre anni in fusti di rovere. | Fortified wine australiano |

Crusted / Crusting | Il termine "crusted"o "crusting" descrive un vino liquoroso che può formare depositi nella bottiglia. | Fortified wine australiano |

Ruby | Il termine "ruby" descrive un vino liquoroso australiano che invecchia solo per pochi anni prima di essere imbottigliato. Al momento dell'imbottigliamento questo vino mantiene un colore rubino intenso e tende a essere robusto e fruttato. Può essere ottenuto da un assemblaggio di vini di più annate volto a rafforzarne le caratteristiche cromatiche e aromatiche fondamentali. L'alcolizzazione deve essere effettuata con acquavite di uve. Se è destinato ai mercati di esportazione, inoltre, il processo di invecchiamento di questo vino deve comportare un passaggio di almeno quattro mesi in fusti di rovere. | Fortified wine australiano |

Termine | Condizioni d'uso | Tipo di vino |

Solera | Il termine "Solera" descrive un metodo che consiste nell'utilizzare botti o fusti accatastati contenenti vini di diverse annate. Il vino della botte che contiene l'assemblaggio di annate più vecchio è prelevato dalla solera. Il vino delle botti che formano la catasta scende quindi a cascata, in ordine di età, e la botte che contiene l'assemblaggio di vini più recente viene riempita di vino nuovo. L'assemblaggio così ottenuto ha un colore che va dal paglierino chiaro all'ambrato scuro a seconda del tipo di prodotto. Questo metodo è riservato alla produzione di vini liquorosi. | Fortified wine australiano |

Tawny | Il termine "tawny" descrive un vino liquoroso australiano che viene invecchiato per diversi anni prima di essere imbottigliato. Al momento dell'imbottigliamento questo vino ha il tipico colore rosso dorato che ricorda il fulvo (tawny). Il vino deve rispecchiare le caratteristiche di un attento invecchiamento, ossia avere perso gli aromi di frutta fresca ed avere acquisito quelli tipici della maturità. Molti di questi vini presentano tuttavia una spiccata freschezza fruttata, caratteristica del vino più giovane. Questo vino è solitamente ottenuto da un assemblaggio di vini di più annate, può subire un processo di affinamento in barili di rovere e raggiunge una maturità ottimale prima della vendita. L'alcolizzazione deve essere effettuata con acquavite di uve. | Fortified wine australiano |

Vintage | Il termine "vintage" descrive un vino liquoroso australiano prodotto con uve provenienti da una sola vendemmia. Si tratta di vini di qualità elevata caratterizzati da un affinamento in bottiglia relativamente lungo. Sono generalmente di colore intenso e di corpo pieno e rotondo. Possono fregiarsi della menzione "vintage" accompagnata dall'anno corrispondente. Sono vini capaci di migliorare con l'affinamento in bottiglia ottenuto con una permanenza prolungata in cantina; sono comunque sottoposti a un invecchiamento minimo di venti mesi prima dell'immissione in commercio. L'alcolizzazione deve essere effettuata con acquavite di uve australiana. Se è destinato ai mercati di esportazione, inoltre, il processo di invecchiamento di questo vino deve comportare un passaggio di almeno quattro mesi in fusti di rovere. | Fortified wine australiano |

2. Modifiche dell'elenco dei termini utilizzati per i vini di qualità stabilito di comune accordo dalle Parti contraenti o dal comitato congiunto secondo la procedura di cui all'articolo 29 o all'articolo 30.

ALLEGATO VI

Tipo di prodotto di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera d)

Termini | Limite di zuccheri residui per i vini tranquilli | Termini | Limite di zuccheri residui per i vini spumanti |

Dry | < 4 g/l, o < 9 g/l se l'acidità totale espressa in grammi di acido tartarico per litro è inferiore di < 2 g al contenuto di zuccheri residui | Brut nature | < 3 g/l |

Medium dry | da 4 a 12 g/l | Extra brut | da 0 a 6 g/l |

Medium sweet | da 12 a 45 g/l | Brut | da 0 a 15 g/l |

Sweet | > 45 g/l | Extra dry | da 12 a 20 g/l |

Dry | da 17 a 35 g/l |

Medium dry | da 35 a 50 g/l |

Sweet | > 50 g/l |

ALLEGATO VII

Elenco delle varietà di viti e loro sinonimi che contengono o consistono in un'indicazione geografica comunitaria e che possono figurare sull'etichettatura dei vini originari dell'Australia

a norma dell'articolo 22, paragrafo 2

1. Varietà di viti o loro sinonimi:

Alicante Bouchet

Auxerrois

Barbera

Carignan

Carignane

Chardonnay

Pinot Chardonnay

Orange Muscat

Rhine Riesling

Trebbiano

Verdelho

2. Modifiche dell'elenco delle varietà di viti e loro sinonimi stabilito di comune accordo dalle Parti contraenti o dal comitato congiunto secondo la procedura di cui all'articolo 29 o all'articolo 30.

ALLEGATO VIII

Definizione di alcuni metodi di produzione di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera i)

1. Se sono utilizzati nella designazione e nella presentazione di un vino, i termini che seguono possono riguardare soltanto vini affinati, fermentati o invecchiati in fusti di rovere.

"barrel aged" "barrel fermented" "barrel matured" | "oak aged" "oak fermented" "oak matured" | "wood aged" "wood fermented" "wood matured" |

2. I termini che seguono possono essere utilizzati per la designazione e la presentazione di vini originari dell'Australia alle seguenti condizioni:

botrytis (o termini equivalenti) | il vino deve essere stato prodotto con uve fresche e mature, gran parte delle quali deve avere subito, in condizioni naturali, l'azione della muffa Botrytis cinerea in modo da favorire la concentrazione degli zuccheri negli acini |

bottle fermented | deve trattarsi di un vino spumante ottenuto dalla fermentazione in una bottiglia di capacità non superiore a 5 litri e lasciato sulle fecce per un periodo non inferiore a sei mesi |

noble late harvested | il vino deve essere stato prodotto con uve fresche e mature, gran parte delle quali deve avere subito, in condizioni naturali, l'azione della muffa Botrytis cinerea in modo da favorire la concentrazione degli zuccheri negli acini |

special late harvested | il vino deve essere stato prodotto con uve fresche e mature, gran parte delle quali deve essere stata essiccata in condizioni naturali in modo da favorire la concentrazione degli zuccheri negli acini |

3. Se nella designazione e nella presentazione del vino sono utilizzati altri termini che fanno riferimento alla vinificazione, il vino deve essere stato elaborato in conformità al significato di tali termini, quali intesi e utilizzati generalmente dai vinificatori professionisti del paese produttore.

ALLEGATO IX

Disposizioni di diritto interno relative alla designazione, alla presentazione, all'imballaggio o alla composizione dei vini di cui all'articolo 26

PER L'AUSTRALIA

Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 e diritto derivato,

Trade Practices Act 1974,

Australia New Zealand Food Standards Code .

PER LA COMUNITÀ

Titolo V e allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo,

Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli.

ALLEGATO X

Punti di contatto di cui all'articolo 31

Le modifiche dei dati relativi ai punti di contatto devono essere notificate tempestivamente.

a) AUSTRALIA

The Chief Executive Australian Wine and Brandy Corporation National Wine Centre Botanic Road ADELAIDE SA 5000 Australia |

(PO Box 2733 KENT TOWN SA 5071 Australia) Tel: (+61) (8) 8228 2000 Fax: (+61) (8) 8228 2022 e-mail: awbc@awbc.com.au |

b) COMUNITÀ

Commissione europea

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (Accordo CE-Australia sul commercio del vino) B-1049 Bruxelles Belgio Tel: (+32)(2) 295-3240 Fax: (+32)(2) 295-7540 e-mail: agri-library@ec.europa.eu |

PROTOCOLLO

LE PARTI CONTRAENTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

I. 1. In conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell'Accordo, la Comunità autorizza l'importazione e la commercializzazione sul proprio territorio di vini originari dell'Australia:

a) aventi un tenore di minerali che rispecchia i livelli naturalmente riscontrati nei terreni agricoli australiani e la cui presenza sia dovuta a metodi di produzione conformi alle buone pratiche enologiche;

b) aventi un tenore di acidità totale, espresso in acido tartarico, inferiore a 3,5 ma superiore a 3,0 grammi per litro, a condizione che il vino rechi un'indicazione geografica protetta di cui all'allegato II;

c) per quanto concerne i vini designati e presentati, conformemente alla legislazione australiana, con i termini «botrytis» o espressione equivalente, «noble late harvested» o «special late harvested», aventi:

- un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5% vol o un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 15% vol, senza arricchimento,

- un tenore di acido volatile non superiore a 25 millequivalenti/l (1,5 g/l),

- un tenore di ossido di zolfo non superiore a 300 mg/l,

a condizione che il vino in questione rechi un'indicazione geografica per l'Australia figurante nell'allegato II;

d) fatto salvo il primo trattino della lettera c), aventi un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 20% vol senza arricchimento e, fatte salve le tolleranze previste per il metodo di analisi di riferimento utilizzato, un titolo alcolometrico volumico effettivo non superiore né inferiore di oltre 0,8% vol al titolo determinato dall'analisi;

e) aventi un titolo alcolometrico totale espresso in percentuale del volume, con l'approssimazione di un decimale;

f) la cui composizione è conforme ai requisiti nuovi o modificati decisi di comune accordo dalle Parti contraenti o dal comitato congiunto secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettera a), o all'articolo 30, paragrafo 3, lettera a), secondo il caso.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il vino deve essere accompagnato da un certificato rilasciato dall' Australian Wine and Brandy Corporation o da un altro organismo competente designato dall'Australia che attesti che il vino è stato prodotto conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari australiane.

II. Conformemente all'articolo 33, lettera b), dell'Accordo, l'Accordo non si applica:

1. al vino presentato in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, oggetto o no di spedizioni distinte, non superi i 100 litri;

2. a) ai quantitativi di vino non superiori a 30 litri per viaggiatore contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;

b) ai quantitativi di vino non eccedenti i 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;

c) ai vini che sono di proprietà di privati che traslocano;

d) ai vini destinati alle fiere, secondo la definizione riportata nelle disposizioni doganali applicabili in materia, purché siano confezionati in recipienti di capacità non superiore a 2 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere;

e) ai quantitativi di vino importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;

f) ai vini destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie loro concesse;

g) ai vini che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

La deroga di cui al paragrafo 1 non può essere cumulata con una o più deroghe previste dal presente paragrafo.

Dichiarazione comune relativa alle future discussioni sulle pratiche enologiche

Tenuto conto dei diversi tipi di regolamentazione che disciplinano, a livello internazionale, le pratiche e i trattamenti enologici e i requisiti in materia di composizione dei vini, le Parti contraenti studieranno la maniera di pervenire a un metodo di approvazione di nuove pratiche, di nuovi trattamenti enologici e di nuovi requisiti di composizione dei vini, che sia meno restrittivo e più flessibile delle procedure previste al titolo I dell'Accordo.

Le Parti contraenti discuteranno la questione nell'ambito della prima riunione del comitato congiunto successiva alla data della presente dichiarazione comune.

Dichiarazione comune relativa all'etichettatura degli allergeni

1. Fatto salvo l'articolo 26 dell'Accordo, le Parti contraenti riconoscono che:

a) la Comunità può esigere che nella descrizione e presentazione di un vino siano incluse indicazioni obbligatorie relative agli allergeni, secondo quanto previsto dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, come modificata e

b) l'Australia può esigere che nella descrizione e presentazione di un vino siano incluse indicazioni obbligatorie relative a determinati ingredienti o a determinate sostanze secondo quanto previsto dalla Food Standard 1.2.3 dell' Australia New Zealand Food Standards Code , volume 2 (come modificato).

2. Fatto salvo l'articolo 4 dell'Accordo:

a) la Comunità autorizza l'importazione di vino originario del territorio dell'Australia designato e presentato in conformità dei requisiti previsti al paragrafo 1, lettera a), e

b) l'Australia autorizza l'importazione di vino originario del territorio della Comunità designato e presentato in conformità dei requisiti previsti al paragrafo 1, lettera b).

3. Le Parti contraenti collaborano al fine di armonizzare le rispettive prescrizioni regolamentari in materia di indicazione degli ingredienti del vino.

Dichiarazione comune relativa al dialogo sulle questioni connesse al commercio internazionale del vino

In qualità di maggiori esportatori mondiali di vino, l'Australia e l'Unione europea sono entrambe interessate ad estendere l'accesso ai mercati vinicoli internazionali e a favorirne l'espansione e si sono impegnate a studiare strategie di collaborazione volte a identificare possibili ambiti di azione comune.

Le Parti contraenti rafforzeranno il mutuo dialogo su aspetti che potrebbero contribuire ad agevolare ed estendere il commercio mondiale del vino. Tale dialogo potrebbe includere discussioni sull'attuale ciclo di Doha di negoziati commerciali dell'OMC nonché negoziati nell'ambito di altri consessi internazionali legati al commercio mondiale del vino.

Dichiarazione comune relativa all'uso dei metodi di produzione

Le Parti contraenti continueranno ad esaminare l'uso di determinati termini che designano metodi di produzione figuranti nell'allegato VIII alla luce di eventuali raccomandazioni formulate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).

Dichiarazione comune relativa all'etichettatura

Le Parti contraenti accolgono con favore la soluzione raggiunta nell'ambito del presente Accordo in materia di etichettatura del vino.

Le Parti contraenti sottolineano l'importanza che annettono al contesto offerto dal presente Accordo per la soluzione dei problemi che potrebbero sorgere in futuro con riguardo al commercio del vino.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 13, paragrafo 3, lettera c), dell'Accordo

Le Parti contraenti confermano di aver convenuto che la protezione prevista all'articolo 13, paragrafo 3, lettera c), dell'Accordo include espressioni come "méthode champenoise".

Dichiarazione comune relativa alla certificazione

Le Parti contraenti confermano di aver convenuto che le disposizioni relative alla procedura di certificazione semplificata previste all'articolo 27, paragrafo 1, dell'Accordo non si applicano al vino sfuso esportato a destinazione della Comunità.

Dichiarazione comune relativa al vino "Retsina"

Le Parti contraenti osservano quanto segue:

- conformemente all'allegato I, punto 13, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, il vino chiamato "Retsina" è un vino prodotto unicamente nel territorio della Grecia a partire dal mosto di uve trattato alla resina di pino di Aleppo. L'uso di resina di pino di Aleppo è consentito solo per ottenere il vino "Retsina" alle condizioni definite dalla normativa greca vigente;

- conformemente all'allegato IV, punto 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, l'uso di resina di pino di Aleppo è una pratica enologica autorizzata nella Comunità alle condizioni previste all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione;

- i vini recanti l'etichetta "Retsina" e prodotti in Grecia in conformità delle disposizioni sopra menzionate possono continuare ad essere esportati a destinazione dell'Australia.

Dichiarazione consolidata della Comunità europea

Uso delle indicazioni obbligatorie da parte dell 'Australia

La Comunità europea rammenta che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, come modificato, prevede fra l'altro che le indicazioni obbligatorie siano raggruppate sul recipiente nello stesso campo visivo. Per i vini originari dell'Australia, la Comunità europea riconosce che la presentazione delle indicazioni obbligatorie in un unico campo visivo soddisfa questo requisito, a condizione che si possano leggere simultaneamente senza dover girare la bottiglia e che si possano distinguere nettamente dall'insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni circostanti. La Comunità europea conferma che le indicazioni obbligatorie possono essere separate tra loro da altre indicazioni scritte o disegni e possono essere presentate su una o più etichette all'interno di un unico campo visivo.

La Comunità europea riconosce inoltre che l'Australia, pur senza esservi obbligata, può anche presentare in quello stesso campo visivo le indicazioni obbligatorie relative all'importatore e al numero della partita.

Uso di determinate indicazioni da parte dell'Australia

La Comunità europea rammenta che le disposizioni comunitarie previste all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, come modificato, esigono o consentono che siano incluse nell'etichetta del vino indicazioni quali l'indirizzo di determinate persone che hanno partecipato alla commercializzazione del vino. La Comunità europea riconosce inoltre che termini inglesi comuni come «doctor», «mountain» e «sun» possono essere utilizzati ai fini della designazione e presentazione dei vini australiani.

Uso di termini liberi da parte dell'Australia

La Comunità europea rammenta che la legislazione vitivinicola comunitaria, in particolare gli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, come modificati, disciplinano le condizioni di utilizzo delle indicazioni obbligatorie e facoltative sul mercato comunitario. La legislazione comunitaria autorizza l'uso di termini diversi da quelli da essa esplicitamente previsti, a condizione che siano precisi, che non sussista alcun rischio di confusione con i termini da essa previsti e che gli operatori possano dimostrarne l'esattezza in caso di dubbio.

Coerentemente con tale normativa, la Comunità europea riconosce che l'Australia può utilizzare termini diversi da quelli disciplinati dal presente Accordo per designare e presentare il proprio vino purché l'uso di tali termini sia conforme alle norme applicabili ai produttori di vino in Australia.

Scambio di lettere consolidato

Lettera n. 1

Signor…,

Mi pregio far riferimento ai negoziati di recente avviati tra le nostre rispettive delegazioni allo scopo di concludere un Accordo tra la Comunità europea e l'Australia sul commercio del vino (« l'Accordo »).

Con riguardo alla relazione tra l'Accordo e l'articolo 24, paragrafo 1, dell'Accordo TRIPS

Le Parti contraenti convengono che la negoziazione e il funzionamento dell'Accordo soddisfano, in relazione al vino, gli obblighi rispettivi di ciascuna delle Parti nei confronti dell'altra con riguardo all'articolo 24, paragrafo 1, dell'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (" Accordo TRIPS ").

Con riguardo allo status di determinate denominazioni protette

Le Parti contraenti riconoscono che le disposizioni dell'Accordo relative alle menzioni tradizionali, alle categorie di vini, alle denominazioni di vendita e ai termini utilizzati per i vini di qualità non creano né costituiscono di per sé diritti di proprietà intellettuale.

Con riguardo alla protezione delle indicazioni geografiche

Le Parti contraenti confermano di aver convenuto che l'Accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di ciascuna parte contraente ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'Accordo TRIPS.

L'Australia conferma che continuerà a garantire che, una volta che un'indicazione geografica comunitaria protetta dall'Australia ai sensi del presente Accordo è iscritta nel registro delle denominazioni protette, non potrà essere utilizzato o iscritto nel registro dei marchi commerciali per il vino alcun marchio commerciale contenente o costituito dalla suddetta indicazione geografica che identifica un vino tra quelli elencati nell'allegato II, a meno che quel vino non soddisfi i requisiti relativi all'uso dell'indicazione geografica comunitaria.

L'Australia conferma che, fatto salvo l'articolo 19 dell'Accordo, un'indicazione geografica compresa nell'elenco di cui all'articolo 15 dell'Accordo medesimo può essere utilizzata in Australia per designare e presentare un vino originario della Comunità nel corso del periodo transitorio indicato nel suddetto articolo se il vino soddisfa i requisiti relativi all'uso dell'indicazione geografica.

Con riguardo alla relazione fra determinate indicazioni geografiche e i marchi commerciali registrati

1. Per le indicazioni geografiche protette nei loro rispettivi territori successivamente al 26 gennaio 1994, e nella misura in cui i consumatori non siano indotti in errore quanto all'origine del vino, le Parti contraenti convengono quanto segue.

1.1. I marchi commerciali "Ilya", "Lienert of Mecklenburg", "Lindauer", "Salena Estate, e "The Bissy" , registrati in Australia, possono continuare ad essere utilizzati in Australia.

1.2. In deroga all'articolo 13, paragrafi 2 e 5 dell'Accordo e al secondo paragrafo dello scambio di lettere 'Con riguardo alla protezione delle indicazioni geografiche' allegato all'Accordo, i marchi commerciali "Stonehaven Limestone Coast", "John Peel", "William Peel", "Old Peel", "South Coast" e "Domaine de Fleurieu" , registrati nella Comunità e/o in uno o più dei suoi Stati membri possono continuare ad essere utilizzati nella Comunità e/o nel territorio dello Stato membro interessato.

1.3. Nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere interpretata in modo da impedire ai detentori di marchi commerciali di utilizzare tali marchi in altri paesi le cui disposizioni legislative e regolamentari lo consentano.

2.1. Le Parti contraenti prendono atto che le disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafi 2 e 5 non si applicano ai marchi commerciali che non contengono o non consistono in un'indicazione geografica elencata nei rispettivi allegati dell'Accordo e che tali marchi possono pertanto continuare ad essere utilizzati nell'ambito dell'Accordo medesimo.

2.2. Le Parti contraenti accettano di discutere la questione, se necessario, nell'ambito del comitato congiunto CE/Australia istituito dall'articolo 30 dell'Accordo.

Durata

Le Parti contraenti convengono che il presente scambio di lettere resta in vigore finché sarà in vigore l'Accordo.

Mi pregio pertanto di proporre che la presente lettera e la Sua lettera di risposta che conferma che essa esprime la posizione del governo dell'Australia costituiscano un Accordo tra la Comunità europea e il governo dell'Australia.

Voglia gradire i sensi della mia più viva considerazione.

Lettera n. 2

Signor…,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

" Con riguardo alla relazione tra l'Accordo e l'articolo 24, paragrafo 1, dell'Accordo TRIPS

Le Parti contraenti convengono che la negoziazione e il funzionamento dell'Accordo soddisfano, in relazione al vino, gli obblighi rispettivi di ciascuna parte nei confronti dell'altra parte con riguardo all'articolo 24, paragrafo 1, dell'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (" Accordo TRIPS ").

Con riguardo allo status di determinate denominazioni protette

Le Parti contraenti riconoscono che le disposizioni dell'Accordo relative alle menzioni tradizionali, alle categorie di vini, alle denominazioni di vendita e ai termini utilizzati per i vini di qualità non creano né costituiscono di per sé diritti di proprietà intellettuale.

Con riguardo alla protezione delle indicazioni geografiche

Le Parti contraenti confermano di aver convenuto che l'Accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di ciascuna parte contraente ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'Accordo TRIPS.

L'Australia conferma che continuerà a garantire che, una volta che un'indicazione geografica comunitaria protetta dall'Australia ai sensi del presente Accordo è iscritta nel registro delle denominazioni protette, non potrà essere utilizzato o iscritto nel registro dei marchi commerciali per il vino alcun marchio commerciale contenente o costituito dalla suddetta indicazione geografica che identifica un vino tra quelli elencati nell'allegato II, a meno che quel vino non soddisfi i requisiti relativi all'uso dell'indicazione geografica comunitaria.

L'Australia conferma che, fatto salvo l'articolo 19 dell'Accordo, un'indicazione geografica compresa nell'elenco di cui all'articolo 15 dell'Accordo medesimo può essere utilizzata in Australia per designare e presentare un vino originario della Comunità nel corso del periodo transitorio indicato nel suddetto articolo se il vino soddisfa i requisiti relativi all'uso dell'indicazione geografica.

Con riguardo alla relazione fra determinate indicazioni geografiche e i marchi commerciali registrati

1. Per le indicazioni geografiche protette nei loro rispettivi territori successivamente al 26 gennaio 1994, e nella misura in cui i consumatori non siano indotti in errore quanto all'origine del vino, le Parti contraenti convengono quanto segue.

1.1. I marchi commerciali "Ilya", "Lienert of Mecklenburg", "Lindauer", "Salena Estate, e "The Bissy" , registrati in Australia, possono continuare ad essere utilizzati in Australia.

1.2. In deroga all'articolo 13, paragrafi 2 e 5 dell'Accordo e al secondo paragrafo dello scambio di lettere 'Con riguardo alla protezione delle indicazioni geografiche' allegato all'Accordo, i marchi commerciali "Stonehaven Limestone Coast", "John Peel", "William Peel", "Old Peel", "South Coast" e "Domaine de Fleurieu" , registrati nella Comunità e/o in uno o più dei suoi Stati membri possono continuare ad essere utilizzati nella Comunità e/o nel territorio dello Stato membro interessato.

1.3. Nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere interpretata in modo da impedire ai detentori di marchi commerciali di utilizzare tali marchi in altri paesi le cui disposizioni legislative e regolamentari lo consentano.

2.1. Le Parti contraenti prendono atto che le disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafi 2 e 5 non si applicano ai marchi commerciali che non contengono o non consistono in un'indicazione geografica elencata nei rispettivi allegati dell'Accordo e che tali marchi possono pertanto continuare ad essere utilizzati nell'ambito dell'Accordo medesimo.

2.2. Le Parti contraenti accettano di discutere la questione, se necessario, nell'ambito del comitato congiunto CE/Australia istituito dall'articolo 30 dell'Accordo.

Durata

Le Parti contraenti convengono che il presente scambio di lettere resta in vigore finché sarà in vigore l'Accordo."

Mi pregio confermarLe che queste disposizioni esprimono la posizione del governo dell'Australia e che la Sua lettera e la presente risposta costituiscono un Accordo tra il governo dell'Australia e la Comunità europea.

Voglia gradire i sensi della mia più viva considerazione.

[1] GU L 86 del 31.3.1994, pag. 3.

[2] GU L 86 del 31.3.1994, pag. 1.

[3] GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

[4] ATS 1988 n. 30 (senza l'allegato); UNTS 1503, pag. 168 (con l'allegato).

[5] Questa pratica enologica è autorizzata dal 1º marzo 1994.

[6] Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L.8, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

[7] Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L.11, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

[8] La protezione del termine "cava" prevista dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio non pregiudica la protezione dell'indicazione geografica applicabile ai v.s.q.p.r.d. "Cava".

[9] Le parti contraenti riconoscono che il tipo di vino australiano " fortified wine " ("vino alcolizzato") è equivalente al prodotto comunitario "vino liquoroso" quale definito nell'allegato I, punto 14, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.