52007PC0697

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica {SEC(2007) 1472} {SEC(2007) 1473} /* COM/2007/0697 def. - COD 2007/0247 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 13.11.2007

COM(2007) 697 definitivo

2007/0247 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

(presentata dalla Commissione) {SEC(2007) 1472}{SEC(2007) 1473}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- Motivazione e obiettivi della proposta

Per promuovere gli investimenti e l'innovazione nelle comunicazioni elettroniche a vantaggio dei consumatori, l'Europa deve disporre di un quadro normativo coerente in materia di economia digitale, che sia adeguato alle esigenze future e incentrato sul mercato e tragga vantaggio dal completamento del mercato interno.

La presente proposta è una delle tre proposte di riforma intese a modificare il quadro normativo in vigore. La prima proposta di riforma legislativa riguarda le modifiche alla direttiva quadro[1], alla direttiva autorizzazioni[2] e alla direttiva accesso[3]. Una seconda proposta di riforma legislativa[4] riguarda le modifiche alle altre due direttive. Queste due proposte sono integrate da una proposta di regolamento che istituisce una nuova Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche[5]. Le tre proposte di riforma legislativa sono accompagnate da una valutazione d'impatto[6] e da una comunicazione[7] che definisce i principali orientamenti strategici e illustra la consultazione pubblica. La Commissione ha inoltre adottato una seconda versione della sua raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi, con la quale ha ridotto da 18 a 7 il numero di mercati destinati a essere sottoposti a una regolamentazione ex-ante. 12

La presente proposta di riforma legislativa mira ad adattare il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche aumentandone l'efficacia, riducendo le risorse amministrative necessarie all'applicazione della regolamentazione economica (procedura per l'analisi dei mercati) e rendendo l'accesso alle frequenze radio più facile e più efficiente. La proposta è conforme al programma "legiferare meglio" della Commissione, destinato a garantire che gli interventi legislativi restino proporzionati agli obiettivi politici perseguiti e si iscrive nella strategia complessiva della Commissione per il rafforzamento e il completamento del mercato interno.

Più precisamente, gli obiettivi della presente proposta sono di tre tipi:

1. orientarsi verso una gestione più efficace dello spettro radio in modo da agevolare l'accesso agli operatori e promuovere l'innovazione;

2. fare in modo che, laddove rimane necessaria, la regolamentazione sia più efficace e più semplice sia per gli operatori che per le autorità nazionali di regolamentazione (ANR);

3. compiere un passo decisivo verso un'applicazione più coerente delle norme comunitarie al fine di completare il mercato interno delle comunicazioni elettroniche.

- Contesto generale

Nel quadro della strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e l'occupazione, nel giugno 2005 la Commissione ha proposto una nuova strategia: l'iniziativa i2010 - una società dell'informazione europea per la crescita e l'occupazione - che fissa orientamenti politici di massima per promuovere un'economia digitale aperta e concorrenziale. La creazione di uno spazio unico europeo dell'informazione, che è uno dei pilastri principali dell'iniziativa i2010, comporta la necessità di affrontare importanti sfide, fra cui la riforma del quadro normativo. L'iniziativa i2010 sottolinea inoltre che una gestione più efficace dello spettro radio può favorire l'innovazione nelle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e contribuire ad offrire servizi ai cittadini europei a prezzi contenuti.

Conformemente ai principi del "legiferare meglio", è previsto un riesame periodico per garantire che il quadro resti al passo con il progresso tecnico e l'evoluzione dei mercati.

Nel giugno 2006 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione[8] sul riesame del quadro normativo comunitario per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Nella relazione si afferma che il quadro ha apportato vantaggi considerevoli, ma che il mercato interno delle comunicazioni elettroniche non è ancora completo poiché numerosi aspetti continuano a essere disciplinati a livello nazionale.

Questa situazione è in contrasto con il progresso tecnico e l'evoluzione dei mercati che travalicano le frontiere nazionali ed esigono pertanto un approccio normativo comune a tutta l'UE. L'attuale frammentazione ostacola gli investimenti ed arreca pregiudizio ai consumatori e agli operatori. Occorre pertanto avviare una profonda riforma del quadro normativo per rafforzare e completare il mercato interno.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

La presente proposta è finalizzata a modificare tre direttive: la direttiva quadro, la direttiva autorizzazioni e la direttiva accesso.

- Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell'Unione

La proposta di modifica della direttiva quadro nel settore della sicurezza e dell'integrità mira a rafforzare la solidità dei sistemi e delle reti di comunicazioni elettroniche attuali. Integra la decisione quadro 2005/222/GAI relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione[9], che penalizza talune attività. La proposta di modifica della direttiva autorizzazioni per stabilire una procedura di selezione comune faciliterà l'autorizzazione di alcuni servizi paneuropei via satellite, conformemente a uno degli obiettivi della politica spaziale europea[10].

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

I servizi della Commissione hanno avviato una consultazione in due fasi alla fine del 2005. La prima fase prevedeva un invito a presentare contributi che ha dato luogo ad un'udienza pubblica (nel gennaio 2006) con oltre 440 partecipanti e quasi 160 osservazioni delle parti interessate. Nell'invito a presentare contributi le parti interessate erano invitate a esprimere il loro parere su argomenti generali relativi alla regolamentazione delle comunicazioni elettroniche. Nella preparazione della comunicazione della Commissione del 29 giugno 2006 sul riesame[11], nel documento di lavoro dei servizi della Commissione correlato e nella valutazione d'impatto si è tenuto conto dei pareri pervenuti. La pubblicazione di questi documenti ha rappresentato l'avvio della seconda fase della consultazione pubblica che si è conclusa nell'ottobre 2006. Nello stesso mese è stato organizzato un seminario pubblico per permettere alle parti interessate di esprimere la loro opinione sui documenti di consultazione. Sono state ricevute 224 risposte inviate da un'ampia gamma di parti interessate, sia all'interno che al di fuori dell'Unione. Commenti scritti sono stati inviati da 52 associazioni di settore, 12 associazioni di categoria e sindacati e 15 associazioni di utilizzatori, così come da 18 Stati membri dell'UE e dal gruppo dei regolatori europei (GRE). La Commissione ha dato seguito al contributo del GRE con un dialogo tra autorità di regolamentazione che si è svolto tra il novembre 2006 e il febbraio 2007, per esplorare le possibilità di limitare le incoerenze normative e gli ostacoli al mercato unico nell'ottica di una migliore regolamentazione.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Le proposte relative alla gestione dello spettro e alla razionalizzazione delle analisi di mercato hanno ottenuto un ampio sostegno dagli Stati membri e dalle imprese. In numerosi contributi le imprese chiedevano un vero mercato interno delle comunicazioni elettroniche. Sono state espresse alcune preoccupazioni circa aspetti specifici dell'eventuale controllo sulle misure correttive da parte della Commissione senza l'intervento delle ANR e in merito alle modifiche delle procedure di ricorso. Nel campo della sicurezza, i contributi hanno evidenziato un ampio sostegno a favore degli obiettivi globali, ma i pareri espressi sui mezzi proposti per conseguirli erano più diversificati. I nuovi operatori e il GRE hanno chiesto la possibilità di introdurre la separazione funzionale. La proposta riguardante l'autorizzazione dei servizi di portata paneuropea ha ottenuto un ampio sostegno. Nella presente proposta si è tenuto conto dei risultati della consultazione pubblica.

- Ricorso al parere di esperti

Settori scientifici/di competenza interessati

- Studio " Preparing the next steps in regulation of electronic communications — a contribution to the review of the electronic communications regulatory framework " (Hogan & Hartson, Analysys), 2006.

Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati

Lo studio ha confermato la validità del quadro normativo e dei suoi obiettivi, evidenziando la necessità di alcuni adeguamenti.

- Lo studio consiste in un esame complessivo di alcuni aspetti della regolamentazione, in particolare in un'indagine presso i soggetti economici sugli ostacoli al mercato interno e in una valutazione della procedura per l'analisi dei mercati "articolo 7". Si raccomandano numerose modifiche, in particolare per quanto riguarda le modalità per razionalizzare la procedura per l'analisi dei mercati e migliorare i ricorsi dinanzi ai tribunali nazionali, ma nessuna delle raccomandazioni ha suggerito cambiamenti radicali al quadro di riferimento. È stato proposto un veto della Commissione sulle soluzioni adottate nei casi connessi al mercato interno e l'introduzione della separazione funzionale nell'elenco delle soluzioni a disposizione delle ANR.

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Lo studio è disponibile al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm#2006

- Valutazione dell'impatto

La valutazione d'impatto del giugno 2006 conteneva una prima analisi di una serie di opzioni strategiche di massima che è stata affinata a seguito della consultazione pubblica. La seconda valutazione d'impatto, pubblicata con la presente proposta, riguarda una serie di opzioni più specifiche per le proposte più ambiziose. Tale analisi ha preso spunto, in particolare, dai risultati di uno studio specializzato sulle opzioni strategiche per una gestione efficace dello spettro radio.

Le categorie più interessate dai cambiamenti proposti sono le imprese (operatori storici e nuovi operatori nel settore delle comunicazioni elettroniche, nonché utenti professionali dei servizi di comunicazioni elettroniche), gli enti pubblici, i cittadini e la società europea nel suo insieme, che utilizzano tutti le comunicazioni elettroniche. In particolare, i principali operatori interessati dalla presente proposta sono le ANR, i fornitori di comunicazioni elettroniche e le emittenti radiotelevisive. Non si tratta di un gruppo omogeneo ed è possibile che i suoi membri abbiano spesso interessi contrastanti. La valutazione d'impatto è disponibile al seguente indirizzo:http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm#communication_review

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi delle misure proposte

La proposta mira ad ammodernare e modificare la direttiva quadro, la direttiva autorizzazioni e la direttiva accesso in vigore.

Le principali modifiche che si propone di apportare alla direttiva quadro si possono così riassumere:

- riformare la gestione dello spettro radio in applicazione dell'approccio strategico della Commissione in materia di gestione dello spettro, illustrato nella comunicazione del settembre 2005[12]. I progressi tecnologici e la convergenza pongono in evidenza l'importanza dello spettro, ma la sua gestione all'interno dell'Unione europea non si è sviluppata allo stesso ritmo. Occorre pertanto adottare un approccio più flessibile per sfruttare il potenziale economico dello spettro e concretizzare i vantaggi sociali ed ambientali apportati da un migliore utilizzo di quest'ultimo;

- migliorare la coerenza della regolamentazione del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. Tale obiettivo può essere realizzato attraverso il rafforzamento del ruolo della Commissione nell'ambito delle misure correttive imposte dalle ANR e la partecipazione attiva della nuova Autorità del mercato delle comunicazioni elettroniche alla procedura "articolo 7", affinché l'esperienza combinata delle ANR possa essere efficacemente sfruttata e presa in considerazione in modo ottimale nella decisione finale della Commissione;

- rafforzare la sicurezza e l'integrità a vantaggio degli utenti delle comunicazioni elettroniche. Ciò è essenziale per rafforzare la fiducia delle imprese e dei privati che utilizzano le comunicazioni elettroniche.

Per quanto riguarda la direttiva autorizzazioni , le principali modifiche apportate si possono così riassumere:

- allineare la direttiva alla nuova politica in materia di spettro;

- istituire una procedura efficace per le imprese che necessitano di diritti d'uso per la fornitura di servizi transeuropei; e

- assicurare una transizione armoniosa all'introduzione dello scambio di frequenze.

Per quanto riguarda la direttiva accesso , il cambiamento principale è l'introduzione della separazione funzionale come misura correttiva che le ANR possono imporre, previa approvazione della Commissione che, tuttavia, deve chiedere il parere della nuova Autorità.

- Base giuridica

Articolo 95 del trattato CE. 320

- Principio di sussidiarietà

L'azione proposta comporta la modifica dell'attuale quadro normativo dell'UE e riguarda pertanto un settore nel quale la Comunità ha già esercitato la sua competenza. La proposta è pertanto conforme al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato CE. Il modello normativo del quadro, inoltre, si basa sul principio della regolamentazione decentrata negli Stati membri e conferisce alle autorità nazionali la responsabilità di monitorare i mercati secondo un insieme comune di principi e procedure.

- Principio di proporzionalità

La presente proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché propone un livello minimo di armonizzazione e lascia alle ANR o agli Stati membri il compito di definire le misure d'attuazione, come nei seguenti settori:

- la semplificazione della procedura "articolo 7" consente di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori e delle ANR — conformemente alla politica "legiferare meglio" della Commissione — assicurando al tempo stesso la presenza di un meccanismo comunitario efficace nei settori principali dove è necessario garantire la coerenza normativa nel mercato interno;

- le misure volte a rafforzare la sicurezza e l'integrità non impongono obblighi precisi a livello comunitario, ma accordano piuttosto poteri d'esecuzione supplementari alle ANR, in quanto gli Stati membri mantengono la responsabilità per quanto attiene alla regolamentazione effettiva di tali questioni.

Le modifiche proposte non vanno oltre quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo di regolamentare meglio il settore d'attività. e sono pertanto conformi al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato CE.

- Scelta dello strumento

Strumento proposto: direttiva.

Altri strumenti non sarebbero adeguati poiché l'obiettivo della presente proposta è modificare tre direttive in vigore.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non comporta alcuna incidenza sul bilancio comunitario.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- Semplificazione e riduzione dei costi amministrativi

Varie modifiche mirano a ridurre l'onere amministrativo per le ANR e gli operatori economici:

- una maggiore flessibilità nei compiti di gestione dello spettro faciliterà le procedure amministrative per le ANR e l'utilizzo dello spettro per gli operatori e i consumatori. In base al meccanismo proposto, le limitazioni normative (vale a dire, le condizioni per il rilascio delle licenze) saranno ridotte al minimo;

- sono introdotte disposizioni che dovrebbero permettere un allentamento dell'obbligo per le ANR di notificare i progetti di misure alla Commissione, a norma dell'articolo 7 della direttiva quadro. Tali disposizioni potrebbero comprendere una procedura di notifica "abbreviata" per taluni progetti di misure (ad esempio, quelli che riguardano mercati stabili oppure modifiche secondarie rispetto a misure notificate in precedenza), in base alla quale l'ANR sarebbe tenuta a comunicare alla Commissione esclusivamente la misura prevista corredata di una breve descrizione del suo contenuto; nonché una procedura di "esenzione dalla notifica" per talune categorie ritenute poco suscettibili di creare dei problemi in materia di concorrenza, secondo la quale le ANR non sarebbero più tenute a notificare i progetti di misure alla Commissione.

Si propone inoltre di abrogare alcune disposizioni divenute obsolete come, ad esempio, le misure transitorie destinate a facilitare la transizione tra il "vecchio" quadro del 1998 ed il quadro del 2002.

La proposta è inserita nel programma aperto per l'aggiornamento e la semplificazione dell'acquis comunitario e nel programma legislativo e di lavoro della Commissione, con il riferimento 2007/INFSO/001.

In un esercizio parallelo, il numero di mercati che possono essere oggetto di una regolamentazione ex-ante sarà ridotto da 18 a 7 mediante modifiche apportate alla raccomandazione sui mercati rilevanti.

- Abrogazione di disposizioni vigenti

L'adozione della proposta porterà all'abrogazione del regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale[13].

- Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia

Le direttive da modificare contengono già una clausola di riesame periodico.

- Tavola di concordanza

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la direttiva.

- Spazio economico europeo

L'atto proposto riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE ed è quindi opportuno estenderlo al SEE. 570

- Illustrazione dettagliata della proposta

L'articolo 1 contiene modifiche alla direttiva quadro

Gli obiettivi delle modifiche proposte sono i seguenti:

Un nuovo approccio alla gestione dello spettro

- L'articolo 6 prevede che gli Stati membri consultino anche le parti interessate quando intendono derogare ai principi della neutralità tecnologica e dei servizi.

- L'articolo 8, paragrafo 1, precisa la formulazione attuale.

- L'articolo 9 per tenere conto delle esigenze dei mercati con maggiore flessibilità, fa della neutralità tecnologica (articolo 9, paragrafo 3) un principio vincolante e introduce il principio della neutralità dei servizi (articolo 9, paragrafo 4) con la possibilità di deroghe in casi limitati, come il perseguimento di obiettivi d'interesse generale. Il principio dello scambio di frequenze radio può essere imposto in bande definite in comune (articolo 9 ter ). Le modifiche prevedono anche una fase transitoria (articolo 9 bis ) e permettono alla Commissione di adottare misure d'applicazione in base alla procedura di comitatologia per coordinare l'applicazione dei nuovi principi (articolo 9 quater ) ai fini del mercato interno.

Consolidamento del mercato interno e miglioramento della coerenza

- L'articolo 7, paragrafo 4, estende il potere di controllo della Commissione sulle misure correttive proposte dalla ANR per le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato.

- L'articolo 7, paragrafi 5 e 7, mira a rafforzare il coordinamento della regolamentazione nel mercato interno. L'Autorità deve assistere la Commissione esprimendo il suo parere.

- L'articolo 7, paragrafi 5 e 6, l'articolo 7 bis , l'articolo 16, paragrafi 6 e 7, razionalizzano alcuni elementi della procedura di riesame dei mercati per ridurre l'incertezza per i soggetti economici. L'articolo 16, paragrafo 7, autorizza la Commissione, assistita dall'Autorità, a effettuare un'analisi di mercato qualora una ANR sia in notevole ritardo nell'espletamento delle sue funzioni. L'articolo 7, paragrafo 8, autorizza la Commissione, assistita dall'Autorità, ad imporre obblighi specifici per i progetti di misura che sono stati nuovamente notificati.

- L'articolo 16, paragrafo 6, introduce un calendario per lo svolgimento dell'analisi di mercato.

- L'articolo 10, paragrafo 4, precisa i poteri della Commissione nel campo della numerazione per taluni servizi nell'ambito del mercato interno. Il caso del numero 116 dimostra che è necessario accordare alla Commissione alcuni poteri in materia di tariffe legate all'utilizzo di numeri specifici. Possono essere conferite all'Autorità responsabilità specifiche nell'applicazione delle misure adottate dalla Commissione.

- L'articolo 15, paragrafo 4, e l'articolo 16, paragrafo 5, prevedono che la Commissione designi, per i mercati transnazionali, le imprese che dispongono di un notevole potere di mercato e impone obblighi specifici, tenuto conto del parere dell'Autorità.

- L'articolo 19 precisa gli attuali poteri della Commissione per garantire l'armonizzazione o il coordinamento a livello comunitario in alcuni settori. Ciò permetterà di affrontare in modo tempestivo e coordinato, anziché frammentato, le questioni regolamentari d'ordine tecnico e quelle sollevate dal progresso tecnologico.

- Il nuovo articolo 21 bis aumenta i poteri d'esecuzione a disposizione delle ANR.

Aumentare la sicurezza e l'integrità delle reti

- È aggiunto un nuovo capitolo sulla sicurezza e l'integrità di reti e servizi. Gli obblighi in questo settore sono rafforzati per garantire un utilizzo affidabile e sicuro delle comunicazioni elettroniche (articolo 13 bis , paragrafo 1). L'Autorità contribuisce all'armonizzazione delle misure tecniche ed organizzative idonee in materia di sicurezza fornendo alla Commissione un parere qualificato. Nuove disposizioni estendono il campo di applicazione delle prescrizioni in materia di integrità oltre le reti telefoniche, per coprire le reti mobili ed internet (articolo 13 bis , paragrafo 2). L'articolo 13 ter conferisce poteri di esecuzione alle ANR in questo campo.

Indipendenza dei regolatori, diritto di ricorso

- L'articolo 3, paragrafo 3, rafforza l'indipendenza dell'ANR stabilendo norme relative all'allontanamento del responsabile dell'ANR, limitando l'eventuale influenza di altri organismi pubblici sulla gestione quotidiana dell'ANR e facendo in modo che questa disponga di un bilancio proprio e di risorse umane sufficienti.

- L'articolo 4, paragrafo 1, stabilisce un criterio minimo (urgente necessità di evitare un pregiudizio grave ed irreparabile alla parte interessata) per la sospensione di una misura dell'ANR, conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia delle Comunità europee.

- L'articolo 4, paragrafo 3, impone agli Stati membri di fornire all'Autorità e alla Commissione informazioni sui ricorsi.

- L'articolo 5, paragrafo 1, permette alle ANR di essere informate sugli sviluppi a livello delle reti (ad esempio, reti di nuova generazione) che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso forniti ai concorrenti.

Adattamenti tecnici apportati alla formulazione della direttiva

- L'articolo 1, paragrafo 1, fa rientrare le apparecchiature terminali nel campo d'applicazione del quadro, conformemente alle modifiche proposte nella direttiva modificata "Servizio universale" per agevolare l'accesso degli utenti disabili.

- All'articolo 2 sono aggiornate (lettere d) ed e)) oppure chiarite (lettere b), q), r) e s)) numerose definizioni.

- L'articolo 8 aggiorna gli obiettivi delle ANR, in particolare per quanto riguarda gli utenti anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari. La lettera g) riguarda la libertà degli utenti finali nella società dell'informazione.

- L'articolo 10, paragrafo 2, corregge un'incoerenza nella formulazione attuale.

- L'articolo 11 agevola la condivisione di strutture o proprietà e il coordinamento delle opere di ingegneria civile. La soppressione deve essere considerata parallelamente alla soppressione dell'articolo 12, paragrafo 2.

- L'articolo 12 permette alle ANR di imporre la condivisione dei condotti e dell'accesso agli edifici. Con tale modifica si intende facilitare l'investimento nella fibra ottica, in particolare al di fuori delle zone urbane.

- L'articolo 14, paragrafo 3, è soppresso in quanto si è rivelato inutile. L'estensione del potere di mercato di un'impresa da un mercato a un altro deve essere affrontata nel mercato in cui l'impresa dispone di potere di mercato.

- L'articolo 20 precisa che le controversie tra i fornitori di contenuti (ad esempio, le emittenti) e i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 20.

- L'articolo 21 prevede che la nuova Autorità formuli pareri per le ANR per quanto riguarda le azioni da intraprendere, e pareri di cui queste ultime devono tenere conto.

- Gli allegati I e II della direttiva sono soppressi in quanto non sono necessari.

Soppressione di disposizioni anacronistiche o obsolete

- L'articolo 18, paragrafo 3, prevede una disposizione ormai obsoleta.

- L'articolo 27, che riguardava le misure transitorie relative al passaggio dal precedente quadro normativo del 1998 al nuovo quadro del 2002, è ormai obsoleto e può essere soppresso.

L'articolo 2 contiene modifiche alla direttiva accesso

Gli obiettivi delle modifiche proposte sono i seguenti:

- L'articolo 5, paragrafo 4, riguarda materie disciplinate da varie altre disposizioni ed è soppresso.

- L'articolo 7 contiene disposizioni obsolete che sono abrogate.

- L'articolo 13 bis permette a una ANR di imporre la separazione funzionale, stabilisce in quali circostanze e le modalità di gestione. Per l'imposizione della separazione funzionale è richiesto l'accordo preliminare della Commissione.

- L'articolo 13 ter riguarda i casi di separazione volontaria.

- Articolo 12, paragrafo 1, lettere f) e j): la lettera f) precisa le disposizioni per la condivisione delle strutture; la lettera j) esclude qualsiasi discriminazione a livello di interconnessione della rete internet.

Sono stati apportati adattamenti tecnici ai seguenti articoli: articolo 5, paragrafo 2 (che è spostato all'articolo 12, paragrafo 3), articolo 2, lettera a), e articolo 4, paragrafo 1. Gli adattamenti consistono anche nell'aggiornamento del riferimento alla direttiva relativa alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (articolo 8, paragrafo 3) e l'allineamento del testo alla nuova decisione "comitatologia" (articolo 6, paragrafo 2, e articoli 5 e 14).

L'articolo 3 contiene modifiche alla direttiva autorizzazioni

Gli obiettivi delle modifiche proposte sono i seguenti:

Attuazione della riforma dello spettro radio

- L'articolo 5 agevola l'accesso allo spettro radio. Le disposizioni che disciplinano l'assegnazione delle frequenze alle emittenti sono precisate senza che la sostanza delle disposizioni in vigore sia modificata. Viene istituita una procedura per garantire una transizione armoniosa (5 anni) prima dell'instaurazione completa dello scambio di frequenze (articolo 5, paragrafo 2). Gli Stati membri possono adottare misure per impedire l'accumulo di frequenze (articolo 5, paragrafo 6).

- L'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, l'articolo 7, paragrafo 3, e l'allegato fissano disposizioni per assicurare un uso più flessibile dello spettro, vale a dire l'attuazione dei principi della neutralità tecnologica (libertà di utilizzare qualsiasi tecnologia in una banda di frequenze), della neutralità dei servizi (libertà di utilizzare lo spettro radio per qualsiasi servizio di comunicazioni elettroniche) e lo scambio di frequenze.

Frequenze e numeri per servizi transeuropei

- Gli articoli 6 bis e 6 ter prevedono che, per agevolare l'accesso allo spettro da parte delle imprese che necessitano di diritti d'uso in tutti gli Stati membri (ad esempio, i fornitori di servizi via satellite), la Commissione, assistita dal comitato per le comunicazioni, possa coordinare o armonizzare le condizioni applicabili ai diritti individuali (allegato II), le procedure di selezione e la selezione delle imprese. L'Autorità assiste la Commissione formulando dei pareri. Gli articoli sopra citati sostituiscono l'articolo 8 che si è rivelato inefficace.

Poteri esecutivi delle ANR

- L'articolo 10 rafforza i poteri esecutivi delle ANR per migliorare l'effettiva applicazione del quadro.

Agevolare l'e-accessibilità per gli utenti disabili

- Il punto A.8 dell'allegato permette alle ANR di apporre condizioni specifiche alle autorizzazioni generali per assicurare l'accessibilità agli utenti disabili.

Migliorare le comunicazioni di emergenza destinate ai cittadini

- Il punto A.11 bis dell'allegato permette alle ANR di prevedere nelle autorizzazioni generali delle condizioni relative alle comunicazioni delle autorità al pubblico in caso di pericoli imminenti.

Altre questioni

- Il punto A.19 dell'allegato permette alle ANR di prevedere nelle autorizzazioni generali condizioni relative al diritto d'autore e ai diritti di proprietà intellettuale.

Adattamenti tecnici apportati alla formulazione della direttiva

- Adattamenti tecnici sono apportati all'articolo 7, paragrafo 1, agli articoli 14 e 14 bis e all'allegato. I riferimenti alla vecchia direttiva 97/66/CE sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni sono sostituiti da riferimenti alla nuova direttiva 2002/58/CE[14].

L'articolo 4 abroga il regolamento (CE) n. 2887/2000 relativo all'accesso disaggregato alla rete locale.

Tale regolamento è risultato efficace nel corso della fase iniziale d'apertura del mercato. Ai sensi del quadro del 2002, le ANR avevano il compito di analizzare i mercati prima di imporre misure regolamentari. Il regolamento, tuttavia, è diventato inutile e può essere abrogato.

Articoli 5, 6 e 7

Gli articoli 5, 6 e 7 sono articoli standard di procedura (recepimento, riesame, entrata in vigore ecc.)

Gli allegati I e II contengono emendamenti all'allegato della direttiva autorizzazioni.

2007/0247 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione[15],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[16],

visto il parere del Comitato delle regioni[17],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[18],

considerando quanto segue:

(1) Il funzionamento delle cinque direttive che costituiscono il quadro normativo in vigore per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica[19] (direttiva quadro), direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate[20] (direttiva accesso), direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica[21] (direttiva autorizzazioni), direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica[22] (direttiva servizio universale) e direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche[23] (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)) è sottoposto a un riesame periodico da parte della Commissione al fine di determinare, in particolare, se sia necessario modificarlo in funzione del progresso tecnico e dell'evoluzione dei mercati.

(2) A tale riguardo, la Commissione ha presentato i primi risultati nella sua comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 29 giugno 2006, sul riesame del quadro normativo comunitario per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Sulla base di questi risultati iniziali si è tenuta una consultazione pubblica che ha stabilito che l'aspetto più importante da affrontare è la persistente mancanza di un mercato unico delle comunicazioni elettroniche. In particolare, si è rilevato che la frammentazione normativa e le discrepanze nelle attività delle varie autorità nazionali di regolamentazione mettono in pericolo non solo la competitività del settore, ma anche i significativi vantaggi che la concorrenza transnazionale può apportare ai consumatori.

(3) Occorre pertanto riformare il quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche al fine di completare il mercato interno delle comunicazioni elettroniche rafforzando il meccanismo comunitario che disciplina gli operatori con significativo potere di mercato nei principali mercati. Tale riforma è completata dall'istituzione, mediante regolamento [.../.../CE] del [data] del Parlamento europeo e del Consiglio[24] di un'Autorità europea per il mercato delle comunicazioni elettroniche (qui di seguito denominata "l'Autorità"). La riforma comporta inoltre la definizione di una strategia efficiente per la gestione dello spettro radio al fine di conseguire uno spazio unico europeo dell'informazione, nonché il rafforzamento delle disposizioni concernenti gli utenti disabili al fine di costruire una società dell'informazione per tutti.

(4) Per permettere alle autorità nazionali di regolamentazione di conseguire gli obiettivi fissati nella direttiva quadro e nelle direttive particolari, soprattutto per quanto riguarda l'interoperabilità da punto a punto, occorre estendere il campo d'applicazione della direttiva quadro per coprire le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione definite nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità[25], nonché le apparecchiature di consumo utilizzate per la televisione digitale.

(5) Occorre chiarire o modificare alcune definizioni per tenere conto del progresso tecnico e dell'evoluzione dei mercati e per eliminare le ambiguità individuate in fase di attuazione del quadro normativo.

(6) Occorre rafforzare l'indipendenza delle autorità nazionali di regolazione per garantire un'applicazione più efficace del quadro normativo, rafforzare la loro autorità e assicurare una maggiore prevedibilità delle loro decisioni. A tal fine occorre prevedere, nella legislazione nazionale, una disposizione esplicita che garantisca che un'autorità nazionale di regolamentazione è al riparo, nell'esercizio delle sue funzioni, da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che potrebbe compromettere la sua imparzialità di giudizio nelle questioni che è chiamata a dirimere. Ai sensi del quadro normativo, tale influenza esterna impedisce a un organo legislativo nazionale di deliberare in quanto autorità nazionale di regolamentazione. A tal fine occorre stabilire preventivamente norme riguardanti i motivi di licenziamento del responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione in modo da dissipare ogni dubbio circa la neutralità di tante ente e la sua impermeabilità ai fattori esterni. È importante che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di un bilancio proprio che permetta loro di assumere sufficiente personale qualificato. Per garantire la trasparenza è opportuno che il bilancio sia pubblicato annualmente.

(7) Si sono registrate notevoli divergenze nel modo in cui gli organi di ricorso hanno applicato le misure provvisorie per sospendere le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione. Per giungere ad un approccio più coerente occorre applicare una norma comune conforme alla giurisprudenza comunitaria. Vista l'importanza dei ricorsi per il funzionamento complessivo del quadro normativo, è opportuno istituire un meccanismo per la raccolta di informazioni sui ricorsi e sulle decisioni di sospensione delle decisioni adottate dalle autorità di regolamentazione in tutti gli Stati membri e per la trasmissione di tali informazioni alla Commissione.

(8) Per permettere alle autorità nazionali di regolamentazione di svolgere efficacemente i propri compiti stabiliti dalla normativa, è opportuno che i dati che queste sono tenute a raccogliere comprendano dati contabili sui mercati al dettaglio collegati ai mercati all'ingrosso nei quali un operatore dispone di un notevole potere di mercato e che, come tali, sono disciplinati dall'autorità nazionale di regolamentazione. Occorre inoltre che i dati permettano all'autorità nazionale di regolamentazione di valutare l'impatto potenziale che i previsti aggiornamenti o cambiamenti alla topologia di rete avranno sull'evoluzione della concorrenza o sui prodotti all'ingrosso messi a disposizione delle altre parti.

(9) È opportuno svolgere la consultazione nazionale di cui all'articolo 6 della direttiva quadro prima della consultazione comunitaria prevista all'articolo 7 della stessa direttiva, al fine di tenere conto dei pareri delle parti interessate nella consultazione comunitaria. Ciò eviterebbe il ricorso ad una seconda consultazione comunitaria nel caso di modifiche a una misura che si intende introdurre a seguito di una consultazione nazionale.

(10) Occorre conciliare la libertà discrezionale delle autorità nazionali di regolamentazione con l'elaborazione di pratiche normative coerenti e l'applicazione coerente del quadro normativo per contribuire efficacemente allo sviluppo e al completamento del mercato interno. Occorre pertanto che le autorità nazionali di regolamentazione sostengano le attività svolte dalla Commissione in materia di mercato interno e quelle dell'Autorità, che deve costituire il forum di cooperazione esclusivo tra autorità nazionali di regolamentazione nell'esercizio delle loro responsabilità, ai sensi del quadro normativo.

(11) Il meccanismo comunitario, che permette alla Commissione di imporre alle autorità nazionali di regolamentazione il ritiro di misure programmate riguardanti la definizione di mercato e la designazione di operatori che dispongono di un notevole potere di mercato, ha contribuito significativamente allo sviluppo di un approccio coerente per determinare le circostanze nelle quali è possibile applicare una regolamentazione ex-ante e gli operatori sono assoggettati a tale regolamentazione. Non esiste, tuttavia, un meccanismo equivalente per le misure correttive da applicare. Il monitoraggio del mercato da parte della Commissione e, in particolare, l'esperienza acquisita con la procedura di cui all'articolo 7 della direttiva quadro, dimostrano che le incoerenze nell'applicazione delle misure correttive da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, anche in condizioni di mercato analoghe, danneggiano il mercato interno delle comunicazioni elettroniche, non garantiscono condizioni uniformi per gli operatori stabiliti in Stati membri diversi ed impediscono ai consumatori di beneficiare dei vantaggi derivanti dalla concorrenza e dai servizi transfrontalieri. Occorre conferire alla Commissione il potere di imporre alle autorità nazionali di regolamentazione il ritiro dei progetti di misura concernenti le misure correttive adottate dalle suddette autorità. Per garantire l'applicazione coerente del quadro normativo nella Comunità, è opportuno che la Commissione consulti l'Autorità prima di adottare la sua decisione.

(12) È importante che il quadro normativo sia attuato in tempi rapidi. Quando la Commissione ha preso una decisione che impone a un'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare una misura programmata, l'autorità deve presentare una misura rivista alla Commissione. Occorre fissare un termine per la notifica della misura rivista alla Commissione ai sensi dell'articolo 7 della direttiva quadro per permettere agli operatori economici di conoscere la durata dell'analisi di mercato e per rafforzare la certezza giuridica.

(13) Analogamente, tenuto conto della necessità di evitare un vuoto normativo in un settore caratterizzato da una rapida evoluzione, se l'adozione del progetto di misura nuovamente notificato continua a costituire un ostacolo al mercato unico o ad essere incompatibile con il diritto comunitario, è opportuno che la Commissione, previa consultazione dell'Autorità, possa esigere che l'autorità nazionale di regolamentazione interessata imponga una misura correttiva specifica entro un termine prescritto.

(14) Tenuto conto dei termini ridotti previsti dal meccanismo di consultazione comunitario, occorre conferire alla Commissione la facoltà di adottare misure di attuazione per semplificare le procedure di scambio d'informazioni tra la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione - ad esempio per i casi riguardanti dei mercati stabili oppure modifiche secondarie di misure notificate in precedenza - o ancora per permettere l'introduzione di un'esenzione dalla notifica per semplificare le procedure in determinati casi.

(15) Conformemente agli obiettivi della Carta europea dei diritti fondamentali e della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone disabili, è opportuno che il quadro normativo assicuri che tutti gli utilizzatori, comprese le persone disabili, anziane e quelle con esigenze sociali particolari, possano accedere facilmente a servizi di alta qualità a prezzi contenuti. La dichiarazione 22 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam prevede che, nell'elaborazione di misure a norma dell'articolo 95 del trattato, le istituzioni della Comunità tengano conto delle esigenze dei portatori di handicap.

(16) Lo spettro radio deve essere considerato una risorsa pubblica molto limitata, che ha un importante valore pubblico e di mercato. È interesse di tutti che lo spettro radio sia gestito nel modo più efficiente ed efficace possibile da un punto di vista economico, sociale ed ambientale e che siano gradualmente soppressi gli ostacoli a un suo uso ottimale.

(17) Occorre gestire le frequenze radio in modo da evitare le interferenze dannose. È pertanto opportuno definire correttamente il concetto basilare di interferenze dannose per assicurare che l'intervento normativo sia limitato a quanto necessario per evitare tali interferenze.

(18) Il sistema attuale di gestione e distribuzione dello spettro si basa generalmente su decisioni amministrative che non sono sufficientemente flessibili per stare al passo con il progresso tecnologico e l'evoluzione dei mercati, in particolare il rapido sviluppo della tecnologia senza fili e la crescente domanda di banda larga. L'inutile frammentazione delle politiche nazionali comporta costi più elevati e una perdita di opportunità commerciali per gli utilizzatori dello spettro; inoltre, rallenta l'innovazione, a scapito del mercato interno, dei consumatori e dell'economia nel suo complesso. Le condizioni di accesso e di utilizzo delle frequenze radio, poi, possono variare in base al tipo di operatore, mentre i servizi elettronici forniti da tali operatori si sovrappongono sempre più, creando così tensioni tra i titolari dei diritti, discrepanze nel costo dell'accesso allo spettro radio e potenziali distorsioni nel funzionamento del mercato interno.

(19) I confini nazionali rivestono un ruolo sempre più secondario per l'uso ottimale dello spettro radio. La frammentazione della gestione dell'accesso ai diritti sullo spettro radio limita gli investimenti e l'innovazione e non permette agli operatori e ai fabbricanti di apparecchiature di conseguire economie di scala, ostacolando così lo sviluppo di un mercato interno di reti e servizi di comunicazioni elettroniche basate sullo spettro radio.

(20) Occorre aumentare la flessibilità dell'accesso allo spettro radio e della sua gestione mediante autorizzazioni neutrali dal punto di vista tecnologico e dei servizi per permettere agli utilizzatori dello spettro di scegliere le tecnologie e i servizi migliori per una determinata banda di frequenze (nel prosieguo denominati i "principi della neutralità tecnologica e dei servizi"). È opportuno che la determinazione per via amministrativa delle tecnologie e dei servizi divenga l'eccezione alla regola e sia chiaramente giustificata e soggetta a un riesame periodico.

(21) È opportuno che le eccezioni al principio della neutralità tecnologica siano limitate e giustificate dalla necessità di evitare interferenze dannose, ad esempio attraverso l'imposizione di maschere d'emissione e livelli di potenza specifici, o di garantire la tutela della salute pubblica limitando l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici o, ancora, di garantire la corretta condivisione dello spettro, in particolare laddove il suo uso è soggetto esclusivamente ad autorizzazioni generali, oppure ove strettamente necessario, di conformarsi a un'eccezione al principio di neutralità dei servizi.

(22) Occorre inoltre che gli utilizzatori dello spettro radio possano scegliere liberamente i servizi che desiderano offrire attraverso lo spettro, nel rispetto delle misure transitorie necessarie per tenere conto dei diritti acquisiti in precedenza. Le eccezioni al principio della neutralità dei servizi, che prevedono la fornitura di un servizio specifico potrebbero essere permesse, ove siano necessarie e proporzionate, per conseguire obiettivi di interesse generale chiaramente definiti, come la sicurezza della vita umana, la promozione della coesione sociale, regionale e territoriale o l'uso ottimale dello spettro radio. È opportuno che tali obiettivi comprendano la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media, in base alla definizione contenuta nella legislazione nazionale conformemente al diritto comunitario. Salvo ove siano necessarie per tutelare la sicurezza della vita umana, le eccezioni non devono dare luogo ad un uso esclusivo per determinati servizi, ma piuttosto accordare una priorità per permettere, per quanto possibile, la coesistenza di altri servizi o tecnologie nella stessa banda. Per permettere al titolare dell'autorizzazione di scegliere liberamente i mezzi più efficienti per il trasporto del contenuto dei servizi forniti per mezzo delle frequenze radio, è opportuno che questo non sia disciplinato dall'autorizzazione all'utilizzo delle frequenze radio.

(23) Spetta agli Stati membri definire la portata e la natura delle eccezioni relative alla promozione della diversità culturale e linguistica e al pluralismo dei media, conformemente al proprio ordinamento nazionale.

(24) Visto che l'attribuzione di spettro radio a tecnologie o servizi specifici costituisce un'eccezione ai principi della neutralità tecnologica e dei servizi e riduce la libertà di scelta del servizio fornito o della tecnologia utilizzata, è opportuno che ogni proposta di attribuzione sia trasparente e soggetta a consultazione pubblica.

(25) Ai fini della flessibilità e dell'efficienza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione, nelle bande che saranno individuate in modo armonizzato, permettano agli utilizzatori dello spettro di trasferire o cedere liberamente i loro diritti d'uso a dei terzi. Ciò permetterebbe al mercato di assegnare un valore allo spettro radio. Tenuto conto del potere che hanno di garantire un uso efficace dello spettro radio, è opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione agiscano per garantire che lo scambio non dia luogo a una distorsione della concorrenza laddove si verifichi un mancato utilizzo di una parte dello spettro radio.

(26) Visto l'impatto delle eccezioni sullo sviluppo del mercato interno dei servizi di comunicazioni elettroniche, la Commissione dovrebbe essere in grado di armonizzare la portata e la natura delle eventuali eccezioni rispetto ai principi della neutralità tecnologica e dei servizi, diverse da quelle destinate a garantire la promozione della diversità linguistica e culturale e del pluralismo dei media, tenuto conto delle condizioni tecniche armonizzate riguardo alla disponibilità e all'uso efficiente delle frequenze radio ai sensi della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione Spettro radio)[26].

(27) Ai fini del mercato interno può inoltre essere necessario armonizzare a livello comunitario la determinazione delle bande di frequenze che possono essere scambiate, le condizioni dello scambio oppure della transizione a diritti scambiabili in bande specifiche, un formato minimo per i diritti scambiabili, i requisiti per garantire a livello centrale la disponibilità, l'accessibilità e l'affidabilità delle informazioni necessarie per lo scambio di spettro radio, e le prescrizioni per tutelare la concorrenza e impedire l'accumulo di frequenze radio. Occorre pertanto conferire alla Commissione la facoltà di adottare misure di attuazione per tale armonizzazione che dovrebbero tenere debitamente conto se siano stati concessi diritti individuali di uso su base commerciale o non commerciale.

(28) L'introduzione della neutralità tecnologia e dei servizi e lo scambio dei diritti d'uso dello spettro esistenti può richiedere norme transitorie, in particolare misure per garantire un'equa concorrenza, in quanto il nuovo sistema può conferire ad alcuni utilizzatori dello spettro la facoltà di competere con altri utilizzatori che hanno acquisito i diritti d'uso dello spettro a condizioni più onerose. Per contro, nei casi in cui siano stati concessi diritti in deroga alle norme generali oppure in base a criteri che non sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori al fine di conseguire obiettivi di interesse generale, è opportuno non migliorare la condizione dei titolari di tali diritti a svantaggio dei loro nuovi concorrenti, oltre a quanto sia necessario per conseguire tali obiettivi di interesse generale. È opportuno recuperare ogni parte dello spettro radio che non sia più necessaria al conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico e riassegnarla conformemente alla direttiva autorizzazioni.

(29) Per promuovere il funzionamento del mercato interno e sostenere lo sviluppo di servizi transnazionali, occorre conferire alla Commissione il potere di assegnare all'Autorità responsabilità specifiche nel campo della numerazione. Inoltre, per permettere ai cittadini degli Stati membri, in particolare agli utenti che viaggiano e a quelli disabili, di raggiungere determinati servizi utilizzando gli stessi numeri riconoscibili a prezzi analoghi in tutti gli Stati membri, è opportuno che i poteri della Commissione di adottare misure tecniche di attuazione riguardino anche, ove necessario, il meccanismo o il principio tariffario applicabile.

(30) Le autorizzazioni rilasciate alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche che permettono loro di avere accesso a proprietà pubbliche o private sono fattori essenziali per l'istituzione di reti di comunicazioni elettroniche o di nuovi elementi di rete. Le complicazioni e i ritardi inutili nelle procedure per la concessione dei diritti di passaggio possono pertanto costituire considerevoli ostacoli allo sviluppo della concorrenza. Occorre pertanto semplificare l'acquisizione dei diritti di passaggio da parte delle imprese autorizzate. Le autorità nazionali di regolamentazione devono essere in grado di coordinare l'acquisizione dei diritti di passaggio, pubblicando le informazioni pertinenti sui loro siti internet.

(31) È necessario rafforzare i poteri degli Stati membri nei confronti dei titolari di diritti di passaggio per assicurare l'ingresso o l'istituzione di una nuova rete in modo responsabile dal punto di vista ambientale e, indipendentemente dagli eventuali obblighi che gravano su un operatore che dispone di un significativo potere di mercato, concedere l'accesso alla sua rete di comunicazioni elettroniche. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre, caso per caso, la condivisione di condotti, piloni e antenne e l'accesso agli edifici, nonché un migliore coordinamento delle opere di ingegneria civile. Una migliore condivisione delle strutture può migliorare significativamente la concorrenza e ridurre in modo apprezzabile i costi finanziari e ambientali complessivi che le imprese sono chiamate a sostenere per lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche.

(32) Il trasporto affidabile e sicuro delle informazioni attraverso le reti di comunicazioni elettroniche è un elemento sempre più importante per l'intera economia e la società in generale. La complessità dei sistemi, i guasti tecnici o gli errori umani, gli incidenti o gli attentati possono tutti avere conseguenze sul funzionamento e la disponibilità delle infrastrutture fisiche che forniscono servizi importanti, in particolare quelli della pubblica amministrazione on line, ai cittadini dell'UE. Occorre pertanto che le autorità nazionali di regolamentazione garantiscano l'integrità e la sicurezza delle reti di comunicazione pubbliche. È opportuno che l'Autorità contribuisca ad innalzare il livello di sicurezza delle comunicazioni elettroniche attraverso, tra l'altro, la fornitura di consulenze e pareri e la promozione dello scambio di migliori pratiche. È opportuno che sia l'Autorità che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano dei mezzi necessari per lo svolgimento dei loro compiti, in particolare il potere di ottenere informazioni sufficienti per valutare il livello di sicurezza di reti e servizi, nonché dati completi ed affidabili relativi a incidenti di sicurezza reali che hanno avuto un impatto significativo sul funzionamento delle reti o dei servizi. Tenendo presente che l'efficace applicazione di misure di sicurezza adeguate non consiste in un esercizio puntuale, ma in un processo continuo di attuazione, riesame e aggiornamento, occorre imporre ai fornitori di reti e servizi di comunicazioni elettroniche di adottare misure di tutela della loro integrità e sicurezza conformemente ai rischi esaminati, tenendo conto dello stato dell'arte di tali misure.

(33) Ove sia necessario concordare un insieme comune di requisiti di sicurezza, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare misure tecniche di attuazione per conseguire un adeguato livello di sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche nel mercato interno. È opportuno che l'Autorità contribuisca all'armonizzazione delle misure tecniche ed organizzative idonee in materia di sicurezza fornendo un parere qualificato. Occorre che le autorità nazionali di regolamentazione possano impartire istruzioni vincolanti in merito alle misure tecniche di attuazione adottate conformemente alla direttiva quadro. Per lo svolgimento dei loro compiti è opportuno che le autorità abbiano il potere di svolgere indagini e imporre sanzioni nei casi accertati di mancata conformità.

(34) L'esperienza acquisita nell'attuazione del quadro normativo indica che il mercato nel quale si esercita un potere di mercato significativo non è la fonte del problema, bensì l'oggetto del suo effetto. Occorre pertanto che le autorità nazionali di regolamentazione affrontino alla fonte la questione del potere di mercato significativo esercitato su un mercato e non sui mercati adiacenti nei quali si fanno sentire gli effetti di tale potere significativo.

(35) Nel caso di mercati definiti transnazionali, occorre semplificare la procedura di analisi del mercato e renderla ancora più efficace permettendo alla Commissione, tenuto conto del parere dell'Autorità, di designare l'impresa/le imprese che detiene/detengono un potere di mercato significativo e di imporre uno o più obblighi specifici, permettendo così di affrontare le questioni normative a carattere transnazionale direttamente a livello comunitario.

(36) Per offrire agli operatori del mercato delle certezze circa le condizioni normative è necessario stabile un termine per le analisi di mercato. È importante condurre un'analisi di mercato a scadenze periodiche ed entro un periodo di tempo ragionevole e adeguato. Nello stabilire il calendario occorre considerare se il mercato in questione sia stato in precedenza oggetto di un'analisi di mercato e sia stato debitamente notificato. Il mancato svolgimento di un'analisi di mercato da parte di un'autorità nazionale di regolamentazione può compromettere il mercato interno ed è possibile che i normali procedimenti d'infrazione non producano l'effetto desiderato per tempo. È pertanto opportuno che la Commissione abbia facoltà di chiedere all'Autorità di coadiuvare nei loro compiti le autorità nazionali di regolamentazione interessate e, in particolare, di emettere un parere contenente un progetto di misura, l'analisi del mercato rilevante e gli obblighi appropriati che la Commissione potrebbe in seguito imporre.

(37) Dato l'elevato livello dell'innovazione tecnologica e la presenza di mercati estremamente dinamici nel settore delle comunicazioni elettroniche, occorre poter adattare rapidamente la normativa in modo coordinato e armonizzato a livello europeo, in quanto l'esperienza mostra che le divergenze tra le autorità nazionali di regolamentazione nell'attuazione del quadro normativo possono creare ostacoli allo sviluppo del mercato interno. Occorre pertanto conferire alla Commissione il potere di adottare misure di attuazione in settori quali il trattamento normativo dei nuovi servizi, della numerazione, dell'attribuzione di nomi e indirizzi, delle questioni relative ai consumatori, in particolare l'accesso on line, e delle misure contabili regolamentari.

(38) Uno dei compiti importanti assegnati all'Autorità consiste nell'elaborare pareri in relazione alle controversie transnazionali, ove appropriato. Occorre pertanto che, in questi casi, le autorità nazionali di regolamentazione tengano conto degli eventuali pareri dell'Autorità.

(39) L'esperienza acquisita nell'applicazione del quadro normativo dimostra che le disposizioni in vigore che autorizzano le autorità nazionali di regolamentazione ad infliggere sanzioni pecuniarie non costituiscono un adeguato incentivo al rispetto delle prescrizioni normative. Poteri d'esecuzione adeguati possono contribuire alla tempestiva applicazione del quadro normativo e dunque promuovere la certezza normativa, che è un fattore importante per gli investimenti. L'assenza di poteri effettivi in caso di mancata conformità vale per l'intero quadro normativo. Occorre pertanto che l'introduzione nella direttiva quadro di una nuova disposizione riguardante l'inosservanza degli obblighi previsti dalla direttiva quadro e dalle direttive particolari permetta di applicare principi coerenti in relazione all'applicazione e alle sanzioni per l'intero quadro normativo.

(40) Il quadro normativo in vigore prevedeva alcune disposizioni destinate a facilitare la transizione dal vecchio quadro del 1998 al nuovo quadro del 2002. Tale transizione è ormai terminata in tutti gli Stati membri ed è opportuno abrogare le norme in questione in quanto sono ormai obsolete.

(41) L'allegato I della direttiva quadro conteneva l'elenco dei mercati da includere nella raccomandazione sui mercati rilevanti di prodotti e servizi suscettibili di una regolamentazione ex-ante. Occorre sopprimere tale allegato in quanto ha esaurito la sua finalità, che era quella di fungere da base di riferimento per la redazione della versione iniziale della raccomandazione[27].

(42) L'allegato II della direttiva quadro enumerava i criteri che le autorità nazionali di regolamentazione dovevano utilizzare per accertare l'esistenza di una posizione dominante condivisa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, di quella direttiva. Poiché l'elenco dell'allegato II non è né necessario né esauriente, può essere fuorviante per le autorità nazionali di regolamentazione che effettuano analisi di mercato. Inoltre, il concetto di posizione dominante condivisa dipende anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. L'allegato II è pertanto obsoleto e può essere soppresso.

(43) La separazione funzionale, in base alla quale l'operatore verticalmente integrato è tenuto a creare entità commerciali separate dal punto di vista operativo, è finalizzata a garantire la fornitura di prodotti di accesso pienamente equivalenti a tutti gli operatori a valle, comprese le divisioni a valle dello stesso operatore verticalmente integrato. La separazione funzionale permette di migliorare la concorrenza in numerosi mercati rilevanti riducendo significativamente gli incentivi alla discriminazione e agevolando la verifica e l'applicazione del rispetto degli obblighi in materia di non discriminazione. In casi eccezionali può essere giustificata come misura correttiva ove non si sia riusciti a conseguire un'effettiva non discriminazione in alcuni dei mercati interessati e ove siano scarse o assenti le prospettive di concorrenza a livello delle infrastrutture in un lasso di tempo ragionevole, anche dopo aver fatto ricorso ad una o più misure correttive precedentemente ritenute appropriate. È tuttavia molto importante assicurare che la sua imposizione non dissuada l'impresa interessata dall'investire nella sua rete e non comporti effetti potenzialmente negativi sui vantaggi per i consumatori. La sua imposizione richiede un'analisi coordinata dei vari mercati rilevanti collegati alla rete d'accesso, conformemente alla procedura per l'analisi del mercato stabilita all'articolo 16 della direttiva quadro. Nell'esecuzione dell'analisi del mercato e nell'elaborazione dettagliata della misura correttiva, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero prestare particolare attenzione ai prodotti che dovranno essere gestiti dalle entità commerciali separate, tenendo in considerazione il livello di sviluppo della rete e il grado del progresso tecnologico, fattori che potrebbero influenzare la possibilità di sostituzione dei servizi fissi e senza fili. Per evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno è opportuno che la Commissione approvi prima le proposte di separazione funzionale.

(44) È opportuno che l'attuazione della separazione funzionale non escluda il ricorso a meccanismi di coordinamento adeguati tra le varie entità commerciali separate per assicurare la tutela dei diritti economici e di controllo gestionale della società madre.

(45) Qualora un'impresa verticalmente integrata scelga di trasferire tutte le sue attività di rete di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un'entità giuridica separata sotto controllo di terzi oppure istituisca un'entità commerciale separata per i prodotti di accesso, è opportuno che l'autorità nazionale di regolamentazione valuti l'effetto che la transazione prevista avrà su tutti gli obblighi normativi esistenti imposti all'operatore verticalmente integrato per garantire la conformità delle nuove disposizioni alla direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale). L'autorità nazionale di regolamentazione interessata dovrebbe avviare una nuova analisi dei mercati in cui opera l'entità separata ed imporre, mantenere, modificare o abrogare gli obblighi di conseguenza. A tal fine occorre che l'autorità nazionale di regolamentazione possa chiedere informazioni all'impresa.

(46) Sebbene in alcune circostanze è opportuno che un'autorità nazionale di regolamentazione imponga obblighi a operatori che non dispongono di un potere significativo di mercato per conseguire obiettivi quali la connettività da utente a utente o l'interoperabilità dei servizi, è tuttavia necessario assicurare che tali obblighi siano imposti conformemente al quadro normativo e, in particolare, alle procedure di notifica che esso prescrive.

(47) La Commissione ha il potere di adottare misure di attuazione per adeguare le condizioni di accesso ai servizi televisivi e radiofonici digitali fissati nell'allegato relativo al progresso tecnologico e allo sviluppo dei mercati. Ciò vale anche per l'elenco minimo di voci nell'allegato II che deve essere pubblicato per rispettare l'obbligo della trasparenza.

(48) Facilitare l'accesso alle risorse dello spettro radio da parte degli operatori del mercato contribuirà a rimuovere gli ostacoli all'ingresso nel mercato. Il progresso tecnologico, inoltre, sta riducendo il rischio di interferenze dannose in talune bande di frequenze e, di conseguenza, sta riducendo la necessità di diritti individuali d'uso. Occorre pertanto fissare le condizioni per l'utilizzo dello spettro radio per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche con autorizzazioni generali, salvo i casi in cui siano necessari diritti individuali, tenuto conto dell'uso dello spettro radio, per proteggersi da interferenze dannose o per conseguire uno specifico obiettivo di interesse generale. È opportuno che le decisioni sulla necessità dei diritti individuali siano prese in modo trasparente e proporzionato.

(49) L'introduzione dei requisiti della neutralità tecnologica e dei servizi nelle decisioni di assegnazione e attribuzione, unitamente alle maggiori possibilità di trasferimento di diritti tra imprese, dovrebbe aumentare la libertà e i mezzi per fornire al pubblico comunicazioni elettroniche e servizi di media audiovisivi, agevolando in tal mondo il conseguimento degli obiettivi di interesse generale. Di conseguenza, risulterebbe possibile rispettare un numero crescente di obblighi di interesse generale specifici imposti alle emittenti per la fornitura di servizi di media audiovisivi, senza dover concedere diritti individuali per l'uso dello spettro radio. Il ricorso a criteri specifici per l'assegnazione di spettro radio alle emittenti risulterebbe giustificato solo ove ciò fosse necessario per conseguire un particolare obiettivo di interesse generale stabilito nell'ordinamento nazionale. È opportuno che le procedure associate al perseguimento degli obiettivi di interesse generale siano sempre trasparenti, obiettive, proporzionate e non discriminatorie.

(50) Per assicurare la parità di trattamento, è necessario che nessun utilizzatore dello spettro sia esentato dall'obbligo di versare i normali diritti o canoni fissati per l'uso dello spettro radio.

(51) Tenuto conto del suo impatto restrittivo sul libero accesso alle frequenze radio, occorre limitare nel tempo la validità di un diritto d'uso individuale che non possa essere scambiato. Ove i diritti d'uso contengano disposizioni per il rinnovo della loro validità, è opportuno che gli Stati membri effettuino innanzi tutto un riesame, che comprenda una consultazione pubblica, tenendo conto del progresso tecnologico e degli sviluppi del mercato e della copertura. Vista la limitatezza dello spettro radio, occorre sottoporre a riesame periodico i diritti individuali concessi alle imprese. Nell'effettuare tale riesame, occorre che gli Stati membri concilino gli interessi dei titolari di diritti con l'esigenza di promuovere l'introduzione dello scambio di spettro radio, e l'uso più flessibile dello spettro attraverso le autorizzazioni generali, ove possibile.

(52) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano il potere di garantire un uso efficace dello spettro radio e dei numeri e, ove lo spettro o le risorse di numerazione restino inutilizzati, di intervenire per evitare l'accumulo anticoncorrenziale, che può ostacolare i nuovi ingressi nel mercato.

(53) È opportuno che la rimozione degli ostacoli giuridici e amministrativi a un'autorizzazione generale o ai diritti d'uso relativi allo spettro o ai numeri, con ripercussioni a livello europeo, favorisca il progresso tecnologico e lo sviluppo dei servizi e contribuisca a migliorare la concorrenza. Benché il coordinamento delle condizioni tecniche per la disponibilità e l'uso efficiente delle frequenze radio sia organizzato conformemente alla decisione sullo spettro radio[28], potrebbe anche essere necessario, per conseguire gli obiettivi del mercato interno, coordinare o armonizzare le procedure di selezione e le condizioni che si applicano ai diritti e alle autorizzazioni in determinate bande, ai diritti d'uso per i numeri e alle autorizzazioni generali. Ciò vale in particolare per i servizi di comunicazioni elettroniche che, per loro natura, hanno una dimensione connessa al mercato interno o un potenziale transnazionale, quali i servizi satellitari, il cui sviluppo sarebbe ostacolato da discrepanze nell'assegnazione dello spettro radio tra Stati membri. È pertanto opportuno che la Commissione, assistita dal comitato per le comunicazioni e tenendo nella massima considerazione il parere dell'Autorità, possa adottare misure di attuazione tecnica per conseguire tali obiettivi. Le misure di attuazione adottate dalla Commissione possono imporre agli Stati membri di rendere disponibili diritti d'uso per lo spettro radio e/o i numeri nel loro territorio e, ove necessario, abroghino qualsiasi altro diritto d'uso nazionale in vigore. In tali casi occorre che gli Stati membri non concedano alcun nuovo diritto d'uso per la banda di frequenze o la serie di numeri interessati a norma delle procedure nazionali.

(54) Il progresso tecnologico e gli sviluppi dei mercati consentono di introdurre servizi di comunicazioni elettroniche che attraversano i confini geografici degli Stati membri. L'articolo 16 della direttiva autorizzazioni imponeva alla Commissione di esaminare il funzionamento dei regimi nazionali di autorizzazione e lo sviluppo dei servizi transfrontalieri prestati all'interno della Comunità. Le disposizioni dell'articolo 8 della direttiva autorizzazioni riguardanti l'assegnazione armonizzata delle frequenze radio si sono rivelate inefficaci nel soddisfare le esigenze di un'impresa che desidera fornire servizi su scala intracomunitaria ed occorre pertanto modificarle.

(55) Benché sia opportuno che la concessione delle autorizzazioni e il controllo dell'osservanza delle condizioni d'uso restino di competenza di ogni singolo Stato membro, occorre che gli Stati membri non impongano ulteriori condizioni, criteri o procedure che possano limitare, alterare o ritardare la corretta attuazione di una procedura armonizzata o coordinata di selezione o autorizzazione. Tali misure di coordinamento o armonizzazione potrebbero comprendere deroghe transitorie, ove ciò sia giustificato per facilitarne l'attuazione oppure, nel caso dello spettro radio, regimi transitori di condivisione dello spettro radio che esenterebbero uno Stato membro dell'applicazione di tali misure, a condizione che ciò non determini indebite differenze nelle situazioni normative o concorrenziali tra Stati membri.

(56) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione possano adottare misure efficaci per monitorare e garantire il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei dritti d'uso, in particolare sanzioni pecuniarie e/o amministrative efficaci nel caso di violazioni di tali condizioni.

(57) È opportuno che le condizioni che corredano le autorizzazioni riguardino le condizioni specifiche che disciplinano l'accessibilità per gli utenti disabili e l'esigenza delle autorità pubbliche di comunicare con il pubblico prima, durante e dopo gravi calamità. Inoltre, tenuto conto dell'importanza dell'innovazione tecnica, occorre che gli Stati membri possano rilasciare autorizzazioni per l'uso dello spettro radio a fini sperimentali, soggette a limitazioni e condizioni specifiche strettamente giustificate dalla natura sperimentale di tali diritti.

(58) Il regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale[29] si è rivelato efficace nella fase iniziale di apertura del mercato. La direttiva quadro invita la Commissione a monitorare la transizione dal quadro normativo del 1998 al quadro del 2002 e a presentare, al momento opportuno, una proposta di abrogazione di detto regolamento. Ai sensi del quadro del 2002 le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute ad analizzare il mercato all'ingrosso dell'accesso disaggregato alle reti e alle sottoreti metalliche per la fornitura di servizi vocali e in banda larga, secondo la definizione contenuta nella raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi. Dato che tutti gli Stati membri hanno analizzato tale mercato almeno una volta e che sono in vigore obblighi adeguati basati sul quadro normativo del 2002, il regolamento n. 2887/2000 è diventato inutile ed è opportuno abrogarlo.

(59) Occorre adottare le misure necessarie per l'attuazione della direttiva quadro, della direttiva accesso e della direttiva autorizzazioni conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[30].

(60) In particolare, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare misure di attuazione in relazione alle notifiche ai sensi dell'articolo 7 della direttiva quadro; l'armonizzazione nell'ambito dello spettro radio e della numerazione, nonché in questioni legate alla sicurezza di reti e servizi; l'individuazione di mercati transnazionali; l'applicazione delle norme; l'applicazione armonizzata delle disposizioni del quadro normativo. Occorre inoltre conferire il potere di adottare misure di attuazione per adeguare gli allegati I e II della direttiva accesso al progresso tecnologico e allo sviluppo dei mercati e di adottare misure di attuazione per armonizzare le regole, le procedure e le condizioni per l'autorizzazione delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a completare tali direttive con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Quando, per imperiosi motivi d'urgenza, non è possibile rispettare le scadenze normali per questa procedura, è opportuno che la Commissione possa utilizzare la procedura d'urgenza prevista all'articolo 5 bis , paragrafo 6, della decisione di cui sopra,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 Modifiche alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro),

La direttiva 2002/21/CE è così modificata:

(1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali; definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità."

(2) L'articolo 2 è così modificato:

a) La lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) "mercati transnazionali", mercati che coprono la Comunità, o una parte considerevole di questa, situati in più di uno Stato membro."

b) La lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti e comprende gli elementi di rete non attivi;"

c) La lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) "risorse correlate", le risorse correlate ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete e/o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi i sistemi di traduzione dei numeri o degli indirizzi, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi, nonché l'infrastruttura fisica, come condotti, piloni, armadi di distribuzione ed edifici;"

d) La lettera l) è sostituita dalla seguente:

"l) "direttive particolari", la direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), la direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), la direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (nel prosieguo denominata "direttiva 2002/58/CE[31]) (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche");"

e) Sono aggiunte le seguenti lettere q), r) e t):

"q) "attribuzione", la designazione di una banda di frequenze o di una serie di numeri determinata per l'uso da parte di uno o più tipi di servizi, se del caso, alle condizioni specificate;

r) "assegnazione", l'autorizzazione concessa da un'autorità nazionale di regolamentazione a un soggetto giuridico o persona fisica ad utilizzare una frequenza radio o un canale di frequenza radio, oppure un numero (o blocco/blocchi di numeri);

s) "interferenza dannosa", un'interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili;"

(3) All'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo indipendente, imparziale e trasparente. Le autorità nazionali di regolamentazione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell'esecuzione quotidiana dei compiti a loro affidati ai sensi della normativa nazionale che recepisce quella comunitaria. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell'articolo 4 o i tribunali nazionali hanno la facoltà di sospendere o confutare le decisioni prese dalle autorità nazionali di regolamentazione.

Gli Stati membri garantiscono che il responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione o il suo sostituto possa essere sollevato dall'incarico solo se non rispetta più le condizioni prescritte per l'esercizio delle sue funzioni fissate preventivamente nell'ordinamento nazionale, oppure se ha commesso una grave irregolarità. La decisione di allontanare il responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione contiene una motivazione ed è resa pubblica al momento dell'esonero.

Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti a loro assegnati e che presentino e rendano pubblici bilanci annuali separati."

(4) L'articolo 4 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla decisione di una autorità nazionale di regolamentazione, di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, è in possesso di competenze adeguate e tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni. Gli Stati membri garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione e che vi sia un efficace meccanismo di ricorso.

In attesa dell'esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione, a meno che non siano concesse misure provvisorie. Queste sono concesse se sussiste l'urgente necessità di sospendere l'effetto della decisione al fine di impedire un pregiudizio grave e irreparabile alla parte che chiede tali misure e ove ciò sia imposto dal principio dell'equilibrio degli interessi."

b) È aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Gli Stati membri raccolgono informazioni sull'oggetto dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso, sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie adottate a norma del paragrafo 1 e sulle motivazioni di tali decisioni. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione e all'Autorità europea del mercato delle comunicazioni (nel prosieguo "l'Autorità") su base annuale."

(5) All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari o con le decisioni adottate ai sensi di tali direttive. Tali imprese sono inoltre tenute a comunicare informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai concorrenti. Su richiesta, tali imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, attenendosi al calendario e al livello di dettaglio specificati dall'autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni richieste dall'autorità nazionale di regolamentazione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito. L'autorità nazionale di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni."

(6) Gli articoli 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 6 Meccanismo di consultazione e di trasparenza

Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 7, paragrafi 10, 20 o 21, e salvo diversa disposizione contenuta nelle misure di attuazione adottate a norma dell'articolo 9 quater , gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, quando intendono adottare misure in applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari che abbiano un impatto rilevante sul relativo mercato, o quando intendono imporre limitazioni conformemente all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole.

Le autorità nazionali di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione.

Gli Stati membri garantiscono la creazione di un unico punto d'informazione attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso.

Il risultato della procedura di consultazione deve essere reso pubblicamente disponibile attraverso l'autorità di regolamentazione nazionale, salvo nel caso di un'informazione riservata, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla riservatezza in campo commerciale.

Articolo 7 Consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche

1. Le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 8, nella misura in cui concernono il funzionamento del mercato interno.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno cooperando con la Commissione e con l'Autorità al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. A tale scopo collaborano in particolare con la Commissione e l'Autorità per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.

3. Salvo ove diversamente previsto nelle disposizioni di attuazione adottate a norma dell'articolo 7 bis, al termine della consultazione di cui all'articolo 6, qualora un'autorità di regolamentazione nazionale intenda adottare una misura che:

a) rientri nell'ambito di applicazione degli articoli 15 o 16 della presente direttiva, degli articoli 5 o 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e

b) influenzi gli scambi tra Stati membri,

essa rende accessibile il progetto di misura alla Commissione, all'Autorità e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, insieme alla motivazione su cui la misura si basa, nel rispetto dell'articolo 5, paragrafo 3, e ne informa la Commissione e le altre autorità nazionali di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione possono trasmettere le proprie osservazioni all'autorità nazionale di regolamentazione di cui trattasi entro il termine di un mese. Il periodo di un mese non può essere prorogato.

4. Quando la misura prevista di cui al paragrafo 3 mira a:

a) identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1; oppure

b) decidere sulla designazione o meno di imprese che detengono, individualmente o congiuntamente ad altre, un potere di mercato significativo, ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 3, 4 o 5, oppure

c) imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione dell'articolo 16, in combinato disposto con gli articoli 5 e da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e con l'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale),

e tale misura influenzi gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione ha comunicato all'autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato unico o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 8, il progetto di misura non può essere adottato per ulteriori due mesi. Tale periodo non può essere prolungato.

5. Entro il periodo di due mesi di cui al paragrafo 4, la Commissione può adottare una decisione che impone all'autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura. Prima di adottare una decisione, la Commissione tiene nella massima considerazione il parere dell'Autorità presentato a norma dell'articolo 5 del regolamento [……/CE]. La decisione è accompagnata da un'analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione considera che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente con proposte specifiche volte a emendare il progetto di misura.

6. Entro tre mesi dall'adozione, da parte della Commissione, di una decisione adottata conformemente al paragrafo 5 che impone all'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare un progetto di misura, l'autorità nazionale di regolamentazione lo modifica o lo ritira. Se il progetto di misura è modificato, l'autorità nazionale di regolamentazione avvia una consultazione pubblica conformemente alle procedure di cui all'articolo 6 e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione conformemente a quanto disposto al paragrafo 3.

7. L'autorità nazionale di regolamentazione interessata tiene nel massimo conto le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione e della Commissione e può, salvo nei casi di cui al paragrafo 4, adottare il progetto di misura risultante e, in tal caso, lo comunica alla Commissione. Qualsiasi altro organismo nazionale che esercita funzioni ai sensi della presente direttiva o delle direttive particolari tiene nella massima considerazione le osservazioni della Commissione.

8. Ove un progetto di misura sia stato modificato conformemente al paragrafo 6, la Commissione può adottare una decisione che prescrive all'autorità nazionale di regolamentazione di imporre un obbligo specifico ai sensi degli articoli da 9 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) entro un periodo di tempo determinato.

Così facendo, la Commissione persegue gli stessi obiettivi strategici fissati per le autorità nazionali di regolamentazione nell'articolo 8. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere dell'Autorità presentato a norma dell'articolo 6 del regolamento [……/CE], in particolare nell'elaborare l'obbligo o gli obblighi da imporre.

9. L'autorità nazionale di regolamentazione comunica alla Commissione tutte le misure definitive che rientrano nelle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b).

10. In circostanze straordinarie l'autorità nazionale di regolamentazione, ove ritenga che sussistano urgenti motivi di agire, in deroga alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4, onde salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, può adottare immediatamente adeguate misure temporanee. Essa comunica senza indugio tali misure, esaurientemente motivate, alla Commissione, alle altre autorità nazionali di regolamentazione e all'Autorità. La decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione di rendere tali misure permanenti o di estendere il periodo di tempo in cui siano applicabili è soggetta alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4."

(7) È inserito il seguente articolo 7 bis :

"Articolo 7 bis Disposizioni di esecuzione

1. La Commissione può stabilire disposizioni di esecuzione in relazione all'articolo 7 che definiscono la forma, il contenuto e il livello di dettaglio delle notifiche richieste a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, le circostanze in cui le notifiche non sono richieste e il calcolo dei termini.

2. Le misure di cui al paragrafo 1, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 22, paragrafo 4."

(8) L'articolo 8 è così modificato:

a) Al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Salvo diversa disposizione dell'articolo 9 relativo alle radiofrequenze, gli Stati membri tengono nel massimo conto l'opportunità di adottare regolamentazioni tecnologicamente neutrali e provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, e in particolare quelle intese a garantire una concorrenza effettiva, facciano altrettanto."

b) al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, gli utenti anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne traggano i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzi e qualità;

b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, in particolare per la fornitura di contenuti;"

c) Al paragrafo 3, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

"d) collaborando con la Commissione e con l'Autorità per garantire lo sviluppo di pratiche normative coerenti e l'applicazione coerente della presente direttiva e delle direttive particolari."

d) Al punto 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare degli utenti disabili, degli utenti anziani e di quelli che hanno esigenze sociali particolari;"

e) Al paragrafo 4 è aggiunta la lettera g):

"g) applicando il principio in base al quale gli utenti finali devono poter accedere a qualsiasi contenuto lecito e devono potere distribuirlo, nonché devono poter utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta."

(9) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9 Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica

1. Gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi dell'articolo 8. Essi garantiscono che l'attribuzione e l'assegnazione di tali radiofrequenze da parte delle autorità nazionali di regolamentazione siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

2. Gli Stati membri promuovono l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio della Comunità europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e in conformità della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio).

3. Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma o nelle misure adottate a norma dell'articolo 9 quater , gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze aperte ai servizi di comunicazioni elettroniche possano essere utilizzati tutti i tipi di tecnologie di accesso senza fili o alla rete radio.

Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di tecnologie di accesso senza fili o rete radiofonica utilizzati, ove ciò sia necessario al fine di:

a) evitare interferenze dannose,

b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici,

c) assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze nei casi in cui l'uso delle radiofrequenze sia assoggettato a un'autorizzazione generale, oppure

d) rispettare una limitazione conformemente al paragrafo 4 seguente.

4. Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma o nelle misure adottate a norma dell'articolo 9 quater , gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze aperte ai servizi di comunicazioni elettroniche possano essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazioni elettroniche. Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazioni elettroniche che è possibile fornire.

Le limitazioni che impongono la fornitura di un servizio in una banda specifica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al diritto comunitario, come ad esempio, garantire la sicurezza della vita, la promozione della coesione sociale, regionale o territoriale, evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze, oppure, in base alla definizione datane nella legislazione nazionale conformemente al diritto comunitario, la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media.

Una limitazione che vieta la fornitura di qualsiasi altro servizio in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita.

5. Gli Stati membri riesaminano periodicamente la necessità delle limitazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

6. I paragrafi 3 e 4 si applicano all'attribuzione e all'assegnazione delle radiofrequenze dopo il 31 dicembre 2009."

(10) Sono inseriti i seguenti articoli 9 bis , 9 ter e 9 quater :

"Articolo 9 bis Riesame delle limitazioni ai diritti esistenti

1. Per un periodo di cinque anni a partire dal [1° gennaio 2010], gli Stati membri assicurano che i titolari di diritti d'uso delle radio frequenze concessi prima di quella data possano presentare all'autorità nazionale di regolamentazione competente una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4.

Prima di adottare la sua decisione, l'autorità nazionale di regolamentazione competente informa il titolare del diritto del riesame delle limitazioni, precisando l'entità del diritto dopo il riesame e concedendo al richiedente un termine ragionevole per il ritiro della richiesta.

Se il titolare del diritto ritira la sua richiesta, il diritto resta immutato fino alla sua scadenza o, se è anteriore, fino al termine del periodo di cinque anni.

2. Qualora il titolare del diritto di cui al paragrafo 1 sia un fornitore di servizi di contenuti radiofonici o televisivi e il diritto d'uso delle radiofrequenze sia stato concesso per il conseguimento di un obiettivo specifico d'interesse generale, è possibile presentare una richiesta di riesame esclusivamente per la parte delle radiofrequenze necessaria per il conseguimento di tale obiettivo. La parte delle radiofrequenze che non è più necessaria per il conseguimento dell'obiettivo a seguito dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, è soggetta a una nuova procedura di assegnazione conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni.

3. Dopo il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per assicurare che l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, si applichi a tutte le restanti assegnazioni e attribuzioni di radiofrequenze esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

4. Nell'applicare il presente articolo, gli Stati membri adottano disposizioni appropriate per garantire eque condizioni di concorrenza.

Articolo 9 ter Trasferimento di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano trasferire o cedere ad altre imprese i diritti individuali di uso delle radiofrequenze nelle bande per le quali ciò sia previsto nelle disposizioni di esecuzione adottate a norma dell'articolo 9 quater , senza l'assenso preventivo dell'autorità nazionale di regolamentazione.

Nelle altre bande, gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le imprese di trasferire o cedere i diritti d'uso delle radiofrequenze ad altre imprese.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'intenzione di un'impresa di trasferire diritti d'uso delle radiofrequenze sia notificata all'autorità nazionale di regolamentazione competente per l'assegnazione dello spettro e sia resa pubblica. Qualora l'utilizzazione delle radiofrequenze sia stata armonizzata mediante l'applicazione della decisione spettro radio o di altri provvedimenti comunitari, tali trasferimenti devono rispettare questa utilizzazione armonizzata.

Articolo 9 quater Misure di armonizzazione della gestione delle radiofrequenze

Per contribuire allo sviluppo del mercato interno, e ai fini dell'applicazione dei principi sanciti dal presente articolo, la Commissione può adottare provvedimenti di attuazione per:

a) armonizzare l'individuazione delle bande per le quali i diritti d'uso possono essere trasferiti o affittati tra imprese;

b) armonizzare le condizioni collegate a tali diritti e le condizioni, le procedure, i limiti, le restrizioni, le revoche e le norme transitorie che si applicano a tali trasferimenti o locazioni;

c) armonizzare i provvedimenti specifici per garantire condizioni eque di concorrenza nel caso di trasferimento di diritti individuali;

d) introdurre un'eccezione al principio della neutralità tecnologica o dei servizi, nonché armonizzare la portata e la natura delle eccezioni a tali principi conformemente all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, diverse da quelle miranti a garantire la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media.

Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 22, paragrafo 4. Nell'attuazione delle disposizioni del presente paragrafo, la Commissione può essere assistita dall'Autorità conformemente all'articolo 10 del regolamento […/CE]."

(11) L'articolo 10 è così modificato:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"'2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i piani e le procedure di numerazione vengano applicati in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica cui il pubblico ha accesso. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché l'impresa cui sia stata assegnata una serie di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi."

b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli Stati membri sostengono l'armonizzazione della numerazione all'interno della Comunità ove ciò promuova il funzionamento del mercato interno o sostenga lo sviluppo di servizi paneuropei. La Commissione può adottare misure tecniche di attuazione in materia, che possono comprendere la definizione di principi tariffari per numeri o serie di numeri specifici. Le misure di attuazione possono affidare all'Autorità responsabilità specifiche nell'applicazione delle misure stesse.

Le misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 22, paragrafo 4."

(12) All'articolo 11, paragrafo 1, la frase "agisca in base a procedure trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi, e" è sostituita dalla seguente:

"agisca in base a procedure semplici, trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi e in ogni caso adotti la propria decisione entro quattro mesi dalla richiesta; e"

(13) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12 Coubicazione e condivisione di strutture per i fornitori di reti di comunicazioni elettroniche

1. Quando un'impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto, in forza della legislazione nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse oppure può avvalersi di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, in particolare l'accesso a edifici, piloni, antenne, condotti, pozzetti e armadi di distribuzione.

2. Gli Stati membri possono imporre ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1 di condividere le strutture o la proprietà (compresa la coubicazione fisica) o di adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana o rurale, soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

3. I provvedimenti adottati da un'autorità nazionale di regolamentazione conformemente al paragrafo 1 sono obiettivi, trasparenti e proporzionati."

(14) È inserito il seguente capo III bis :

"Capitolo III bis

SICUREZZA E INTEGRITÀ DELLE RETI E DEI SERVIZI

Articolo 13 bis Sicurezza e integrità

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottino adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per tutelare la sicurezza delle reti o dei servizi. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente. In particolare, si adottano misure per prevenire o limitare le conseguenze per gli utenti e le reti interconnesse degli incidenti che pregiudicano la sicurezza.

2. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni adottino tutte le misure necessarie per garantire l'integrità delle loro reti in modo da garantire la continuità della fornitura dei servizi su tali reti.

3. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico comunichino all'autorità nazionale di regolamentazione ogni eventuale violazione della sicurezza o dell'integrità che abbia avuto conseguenze significative sul funzionamento delle reti o dei servizi.

Se del caso, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata informa le autorità nazionali di regolamentazione degli altri Stati membri e l'Autorità. Ove la divulgazione della violazione sia nell'interesse pubblico, l'autorità nazionale di regolamentazione può informare il pubblico.

Ogni tre mesi l'autorità nazionale di regolamentazione trasmette alla Commissione una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente paragrafo.

4. La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere dell'Autorità presentato a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento [……/CE], può adottare misure tecniche di attuazione per armonizzare le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, comprese le misure che definiscono le circostanze, il formato e le procedure che si applicano agli obblighi di notifica.

Queste misure di attuazione, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3. Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 22, paragrafo 4.

Articolo 13 ter Attuazione e controllo

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la facoltà di impartire istruzioni vincolanti alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico ai fini dell'attuazione dell'articolo 13 bis .

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la facoltà di imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico di:

a) fornire le informazioni necessarie per valutare la sicurezza dei loro servizi e delle loro reti, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza; e

b) incaricare un organismo qualificato indipendente di effettuare una verifica della sicurezza mettendo a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione i risultati di tale verifica.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di tutti i poteri necessari per indagare i casi di mancata conformità.

4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicato l'articolo 3 della presente direttiva."

(15) L'articolo 14 è così modificato:

a) Al secondo comma del paragrafo 2, la seconda frase è soppressa.

b) Il paragrafo 3 è soppresso.

(16) L'articolo 15 è così modificato:

a) Il testo del titolo è sostituito dal testo seguente:

"Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati"

b) Al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Previa consultazione pubblica e consultazione dell'Autorità, la Commissione adotta una raccomandazione concernente i mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti (in prosieguo "la raccomandazione"). La raccomandazione individua i mercati dei prodotti e dei servizi all'interno del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti dalle direttive particolari senza che ciò pregiudichi l'individuazione di altri mercati in casi specifici di applicazione delle regole di concorrenza. La Commissione definisce i mercati in base ai principi del diritto della concorrenza."

c) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nel massimo conto la raccomandazione e gli orientamenti, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Prima di definire i mercati che differiscono da quelli individuati nella raccomandazione, le autorità nazionali di regolamentazione applicano la procedura di cui agli articoli 6 e 7."

d) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione ha la facoltà, dopo aver tenuto nella massima considerazione il parere dell'Autorità presentato a norma dell'articolo 7 del regolamento [……/CE], di adottare una decisione che individua mercati transnazionali.

Questa decisione, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 22, paragrafo 4."

(17) L'articolo 16 è così modificato:

a) I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

"1. Le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi dei mercati rilevanti elencati nella raccomandazione tenendo nel massimo conto gli orientamenti. Gli Stati membri provvedono affinché questa analisi sia effettuata, se del caso, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza.

2. Quando, ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 3 e 4 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) o ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), è tenuta a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, l'autorità nazionale di regolamentazione determina, in base alla propria analisi di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale."

b) I paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dal testo seguente:

"5. Nel caso dei mercati transnazionali paneuropei individuati nella decisione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, la Commissione chiede all'Autorità di effettuare l'analisi di mercato, tenendo nel massimo conto gli orientamenti, e di pronunciarsi in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca degli obblighi normativi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

La Commissione, tenendo nel massimo conto il parere dell'Autorità, può emettere una decisione che designa una o più imprese come detentrici di un potere di mercato significativo su quel mercato e impone uno o più obblighi specifici a norma degli articoli da 9 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale). Così facendo, la Commissione persegue gli stessi obiettivi strategici fissati all'articolo 8.

6. Le misure di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui agli articoli 6 e 7. Le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi del mercato rilevante:

a) entro due anni dalla precedente notifica di un progetto di misura relativo a quel mercato;

b) per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione, entro un anno dall'adozione di una raccomandazione rivista sui mercati rilevanti, oppure

c) per gli Stati membri di nuova adesione, entro un anno dalla data di adesione all'Unione europea."

c) È inserito il seguente paragrafo 7:

"7. Qualora un'autorità nazionale di regolamentazione non completi l'analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato all'articolo 16, paragrafo 6, la Commissione può chiedere all'Autorità di emettere un parere, che comprenda un progetto di misura, sull'analisi del mercato specifico e gli obblighi specifici da imporre. L'Autorità organizza una consultazione pubblica sul progetto di misura in questione.

La Commissione, tenendo nel massimo conto il parere dell'Autorità emesso conformemente all'articolo 6 del regolamento […/CE], può adottare una decisione che impone all'autorità nazionale di regolamentazione di designare determinate imprese come detentrici di un potere di mercato significativo e di imporre obblighi specifici a norma degli articoli da 8 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) sull'impresa o sull'imprese così designate. Così facendo, la Commissione persegue gli stessi obiettivi strategici fissati per le autorità nazionali di regolamentazione nell'articolo 8."

(18) L'articolo 17 è così modificato:

a) Al paragrafo 1, nella seconda frase, le parole "secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2" sono sostituite da "può predisporre misure di attuazione adeguate e"

b) Al paragrafo 6, le parole "conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, le stralcia dall'elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1" sono sostituite da "adotta le misure di attuazione adeguate e stralcia dette norme e/o specifiche dall'elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1."

c) È inserito il seguente paragrafo 6 bis :

"6 bis Le misure di attuazione volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, di cui ai paragrafi 4 e 6, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 22, paragrafo 4."

(19) L'articolo 18 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera c) che segue:

"c) i fornitori di servizi e apparecchiature di televisione digitali a cooperare alla fornitura di servizi televisivi interoperabili per gli utenti disabili."

b) Il paragrafo 3 è soppresso.

(20) L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19 Procedure di armonizzazione

1. Fatto salvo l'articolo 9 della presente direttiva e gli articoli 6 e 8 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), ove rilevi che le divergenze nell'attuazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione dei compiti normativi specificati nella presente direttiva e nelle direttive particolari possono creare un ostacolo al mercato interno, la Commissione può, tenendo nella massima considerazione l'eventuale parere dell'Autorità, emettere una raccomandazione o adottare una decisione sull'applicazione armonizzata delle disposizioni di cui alla presente direttiva e delle direttive particolari per agevolare il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 8.

2. Quando emette una raccomandazione conformemente al paragrafo 1, la Commissione si avvale della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Gli Stati membri assicurano che, nell'assolvimento dei loro compiti, le autorità nazionali di regolamentazione tengano tali raccomandazioni nella massima considerazione. L'autorità nazionale che decide di non seguire una determinata raccomandazione ne informa la Commissione motivando tale decisione.

3. La decisione di cui al paragrafo 1, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 22, paragrafo 4.

4. Le misure adottate conformemente al paragrafo 1 possono comportare la definizione di un approccio armonizzato o coordinato per affrontare le seguenti questioni:

a) attuazione coerente degli approcci normativi, compreso il trattamento normativo riservato ai nuovi servizi;

b) questioni legate alla numerazione, ai nomi e agli indirizzi, in particolare serie di numeri, portabilità dei numeri e degli identificatori, sistemi per la traduzione dei numeri e degli indirizzi e accesso ai servizi di emergenza 112;

c) questioni relative ai consumatori, in particolare l'accessibilità ai servizi e alle apparecchiature di comunicazioni elettroniche da parte degli utenti disabili;

d) contabilità regolamentare.

5. L'Autorità può, di propria iniziativa, consigliare la Commissione sull'opportunità di adottare una misura conformemente al paragrafo 1."

(21) All'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora insorga una controversia tra fornitori di servizi in merito agli obblighi esistenti derivanti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari, e uno di questi fornitori sia un'impresa che fornisce reti o servizi di comunicazioni elettroniche in uno Stato membro, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata emette quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi salvo casi eccezionali, una decisione vincolante che risolva la controversia. Gli Stati membri interessati esigono che tutte le parti prestino piena cooperazione all'autorità nazionale di regolamentazione."

(22) L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Articolo 21 Risoluzione delle controversie transnazionali

1. Qualora tra parti stabilite in Stati membri diversi sorga una controversia transnazionale nell'ambito di applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari per la quale risultino competenti le autorità nazionali di regolamentazione di almeno due Stati membri, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Le parti possono investire della controversia le autorità nazionali di regolamentazione competenti. Queste ultime coordinano i loro sforzi in modo da pervenire alla risoluzione della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 8.

Ogni autorità nazionale di regolamentazione che ha competenza in controversie di questo tipo può chiedere all'Autorità di emettere una raccomandazione conformemente all'articolo 18 del regolamento […./CE] in merito all'azione da adottare conformemente alle disposizioni della direttiva quadro e/o delle direttive particolari per comporre la controversia.

Quando all'Autorità è presentata una tale richiesta, ogni autorità nazionale di regolamentazione competente per un qualsiasi aspetto della controversia attende la raccomandazione dell'Autorità, conformemente all'articolo 18 del regolamento [ /CE], prima di adottare azioni per risolvere la controversia, fatta salva la facoltà per le autorità nazionali di regolamentazione di adottare misure urgenti ove necessario.

Ogni obbligo imposto a un'impresa dall'autorità nazionale di regolamentazione nella risoluzione di una controversia rispetta le disposizioni della presente direttiva o delle direttive particolari e tiene nella massima considerazione la raccomandazione emessa dall'Autorità conformemente all'articolo 18 del regolamento […/CE].

3. Gli Stati membri possono disporre che le autorità nazionali di regolamentazione competenti rinuncino congiuntamente a risolvere una controversia laddove esistano altri meccanismi, tra cui la mediazione, che possono contribuire in modo più adeguato e tempestivamente alla risoluzione della controversia conformemente alle disposizioni dell'articolo 8.

Esse ne informano quanto prima le parti. Se dopo quattro mesi la controversia non è risolta, se non è stato adito un organo giurisdizionale e a richiesta di una delle parti, le competenti autorità nazionali di regolamentazione coordinano i loro sforzi per giungere ad una soluzione della controversia, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 8 e tenendo nella massima considerazione ogni raccomandazione emessa dall'Autorità conformemente all'articolo 18 del regolamento […/CE].

4. La procedura di cui al paragrafo 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale."

(23) È inserito il seguente articolo 21 bis :

"Articolo 21 bis Sanzioni

"Gli Stati membri adottano le disposizioni sanzionatorie applicabili alla violazione della normativa nazionale adottata in attuazione della presente direttiva e delle direttive particolari e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il [ termine per l'attuazione dell'atto modificativo ] e notificano senza indugio, alla Commissione, ogni successiva modifica a queste disposizioni."

(24) L'articolo 22 è così modificato:

a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis , paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa."

b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis , paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa."

(25) L'articolo 27 è soppresso.

(26) Gli allegati I e II sono soppressi.

Articolo 2 Modifiche alla direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso),

La direttiva 2002/19/CE è così modificata:

(1) All'articolo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) con "accesso" si intende il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica o prestare servizi della società dell'informazione o servizi di radiodiffusione di contenuti. Il concetto comprende, tra l'altro, l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; l'accesso ai servizi di rete virtuale."

(2) All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazione), l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'autorità nazionale di regolamentazione ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8."

(3) L'articolo 5 è così modificato:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi del paragrafo 1 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati conformemente alla procedura di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)."

b) I paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

(4) All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Alla luce dell'evoluzione del mercato e degli sviluppi tecnologici, la Commissione può adottare misure di attuazione per modificare l'allegato I. Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3. Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 14, paragrafo 4.

Nel preparare le disposizioni di cui al presente paragrafo, la Commissione può essere assistita dall'Autorità europea del mercato delle comunicazioni (nel prosieguo "l'Autorità")."

(5) L'articolo 7 è soppresso.

(6) L'articolo 8 è così modificato:

a) Al paragrafo 1, le parole "articoli da 9 a 13" sono sostituite da "articoli da 9 a 13 bis "

b) Il paragrafo 3 è così modificato:

i) Il primo comma è così modificato:

- nel primo trattino, la frase "dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 6" è sostituita dalla frase "dell'articolo 5, paragrafo 1 e dell'articolo 6";

- nel secondo trattino, la frase "della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni[32]" è sostituita dalla frase "della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche[33])".

ii) La frase seguente è inserita come seconda frase del secondo comma:

"La Commissione tiene nella massima considerazione il parere dell'Autorità presentato a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera m), del regolamento [……/CE]."

(7) All'articolo 9, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Commissione può adottare le modifiche all'allegato II necessarie per adattarlo ai progressi tecnologici e all'evoluzione del mercato. Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3. Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 14, paragrafo 4. Nell'attuazione delle disposizioni del presente paragrafo la Commissione può essere assistita dall'Autorità."

(8) L'articolo 12 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il testo della lettera f) è sostituito dal seguente:

"f) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici o l'accesso a edifici, antenne o piloni, pozzetti e armadi di distribuzione;"

b) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera j) che segue:

"j) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza."

c) È aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Le autorità nazionali di regolamentazione possono, nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente articolo, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi e/o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)."

(9) Sono inseriti i seguenti articoli 13 bis e 13 ter :

"Articolo 13 bis Separazione funzionale

1. Un'autorità nazionale di regolamentazione può, conformemente a quanto disposto dall'articolo 8, in particolare dal secondo comma dell'articolo 8, paragrafo 3, imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di prodotti di accesso in un'unità commerciale operante in modo indipendente.

Tale unità commerciale fornisce prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, comprese le altre unità commerciali all'interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, in particolare per quanto riguarda i livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.

2. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l'autorità nazionale di regolamentazione ne fa richiesta alla Commissione fornendo:

a) prove che l'imposizione di obblighi appropriati tra quelli di cui agli articoli da 9 a 13 per garantire una concorrenza effettiva in seguito a un'analisi coordinata dei mercati rilevanti conformemente alla procedura per l'analisi dei mercati stabilita nell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) si è rivelata inefficace e continuerebbe a rivelarsi inefficace per conseguire un'effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza/carenze del mercato individuati in alcuni di questi mercati di prodotti;

b) un'analisi dell'impatto previsto sull'autorità di regolamentazione, sull'impresa e sugli incentivi ad investire nella sua rete, nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l'impatto previsto sulla concorrenza tra infrastrutture e ogni potenziale effetto sui consumatori;

c) un progetto della misura proposta.

3. Il progetto di misura comprende gli elementi seguenti:

a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell'entità commerciale separata;

b) l'individuazione degli attivi dell'entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire;

c) le disposizioni gestionali per assicurare l'indipendenza del personale dell'entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;

d) le norme per garantire l'osservanza degli obblighi;

e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;

f) un programma di controllo per assicurare l'osservanza, che comporta, in particolare, la pubblicazione di una relazione annuale.

4. A seguito della decisione della Commissione sul progetto di misura adottato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, l'autorità nazionale di regolamentazione effettua un'analisi coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso conformemente alla procedura stabilita all'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Sulla base della sua valutazione, l'autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente agli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

5. Un'impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 9 a 13 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l'impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 13 ter Separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata

1. Le imprese che siano stati designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) informano anticipatamente l'autorità nazionale di regolamentazione qualora intendano trasferire le loro attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o qualora intendano istituire un'entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni al dettaglio, prodotti di accesso perfettamente equivalenti.

2. L'autorità nazionale di regolamentazione valuta l'effetto della transazione prevista sugli obblighi normativi esistenti in base alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

A tal fine, l'autorità nazionale di regolamentazione conduce un'analisi coordinata dei vari mercati collegati alla rete d'accesso conformemente alla procedura stabilita all'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Sulla base della sua valutazione, l'autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente agli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

3. L'entità commerciale separata dal punto di vista giuridico e/o operativo può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 9 a 13 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l'entità dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 8, paragrafo 3."

(10) L'articolo 14 è così modificato:

a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis , paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa."

b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis , paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa."

Articolo 3 Modifiche alla direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni)

La direttiva 2002/20/CE è così modificata:

(1) All'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

per "autorizzazione generale" si intende il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva."

(2) All'articolo 3, paragrafo 2, la frase "negli articoli 5, 6 e 7" è sostituita dalla frase "negli articoli 5, 6, 6 bis e 7."

(3) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5 Diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri

1. Gli Stati membri non subordinano l'uso delle radiofrequenze alla concessione di diritti individuali d'uso, ma inseriscono le condizioni per l'uso di tali radiofrequenze nell'autorizzazione generale, salvo i casi in cui la concessione di diritti individuali sia giustificata per:

a) evitare un grave rischio di interferenze dannose; oppure

b) conseguire altri obiettivi di interesse generale.

2. Qualora sia necessario concedere diritti individuali d'uso delle radiofrequenze e dei numeri, gli Stati membri attribuiscono tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi in forza di un'autorizzazione generale, nel rispetto degli articoli 6, 6 bis , 7 e 11, paragrafo 1, lettera c) della presente direttiva e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse in conformità della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Fatti salvi criteri specifici definiti preventivamente dagli Stati membri per concedere i diritti d'uso delle radiofrequenze ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, tali diritti d'uso sono concessi mediante procedure obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e, nel caso delle radiofrequenze, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Le procedure sono inoltre aperte, salvo i casi in cui sia possibile dimostrare che la concessione di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo è essenziale per rispettare un obbligo particolare definito preventivamente dallo Stato membro come necessario per conseguire un interesse generale conformemente al diritto comunitario.

Al momento della concessione dei diritti d'uso, gli Stati membri specificano se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni. Nel caso delle radiofrequenze, tali disposizioni sono conformi all'articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Qualora i diritti siano concessi dagli Stati membri per un periodo limitato, la durata della concessione è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e definito preventivamente.

Ogni diritto individuale d'uso delle radiofrequenze concesso per un periodo di dieci anni o più che non può essere trasferito o ceduto da un'impresa a un'altra, come permesso dall'articolo 9 ter della direttiva quadro, è soggetto, ogni cinque anni e per la prima volta cinque anni dopo la sua concessione, a un riesame alla luce dei criteri di cui al paragrafo 1. Se i criteri per la concessione di diritti individuali d'uso non sono più applicabili, i diritti individuali d'uso sono trasformati in un'autorizzazione generale per l'uso delle radiofrequenze, soggetta a un preavviso di non più di cinque anni dalla conclusione del riesame oppure in un diritto liberamente trasferibile o cedibile.

3. Le decisioni in materia di diritti d'uso sono adottate, comunicate e rese pubbliche quanto prima possibile dopo il ricevimento della domanda completa da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione ed entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano di numerazione nazionale ed entro sei settimane nel caso delle radiofrequenze assegnate per le comunicazioni elettroniche nell'ambito del piano nazionale delle frequenze. Questo termine non pregiudica l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle radiofrequenze o delle posizioni orbitali.

4. Qualora sia stato deciso, previa consultazione delle parti interessate conformemente all'articolo 6 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), che i diritti d'uso dei numeri di valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o comparativa, gli Stati membri possono prorogare di altre due settimane il periodo massimo di tre settimane.

Per le procedure di selezione competitiva o comparativa per le radiofrequenze si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

5. Gli Stati membri non limitano il numero dei diritti d'uso da concedere, salvo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle radiofrequenze in conformità dell'articolo 7.

6. Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che le radiofrequenze siano utilizzate in modo effettivo ed efficiente conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Esse assicurano inoltre che eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso delle radiofrequenze non provochino distorsioni della concorrenza. A tal fine, gli Stati membri possono adottare misure appropriate, come ad esempio limitare, revocare o rendere obbligatoria la vendita di un diritto d'uso delle radiofrequenze."

(4) L'articolo 6 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti d'uso delle radiofrequenze e i diritti d'uso dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell'allegato I. Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti e, nel caso dei diritto d'uso delle radiofrequenze, sono conformi all'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)."

b) Al paragrafo 2, la frase "degli articoli 16, 17, 18 e 19 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)" è sostituita dalla frase "dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)".

c) Al paragrafo 3, la parola "allegato" è sostituta da "allegato I".

(5) Sono inseriti i seguenti articoli 6 bis e 6 ter :

"Articolo 6 bis Misure di armonizzazione

1. Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti all'articolo 1, e fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, della presente direttiva, la Commissione può adottare misure di attuazione per:

a) individuare bande di radiofrequenze il cui uso è subordinato ad autorizzazioni generali o a diritti individuali d'uso delle radiofrequenze;

b) individuare le serie di numeri da armonizzare a livello comunitario;

c) armonizzare le procedure per la concessione di autorizzazioni generali o diritti individuali d'uso delle radiofrequenze o dei numeri;

d) armonizzare le condizioni specificate nell'allegato II relative alle autorizzazioni generali o ai diritti individuali d'uso per le radiofrequenze o i numeri;

e) prevedere la modifica o la revoca delle autorizzazioni o dei diritti d'uso e le procedure relative alla lettera d);

f) fissare procedure per la selezione di imprese alle quali le autorità nazionali di regolamentazione concedono diritti individuali d'uso delle radiofrequenze o dei numeri, ove appropriato conformemente a quanto disposto dall'articolo 6 ter .

Le misure elencate alle lettere da a) a d) ed alla lettera f), intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14 bis , paragrafo 3. Per imperiosi motivi d'urgenza, la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 14 bis , paragrafo 4.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono, ove appropriato, prevedere la possibilità per gli Stati membri di presentare una richiesta motivata di esenzione parziale e/o deroga temporanea a tali misure.

La Commissione valuta la giustificazione addotta per la richiesta, tenendo conto della situazione specifica nello Stato membro, e può concedere un'esenzione parziale o una deroga temporanea o entrambe, a condizione che ciò non ritardi indebitamente l'applicazione delle misure di attuazione di cui al paragrafo 1 o crei indebite differenze nelle condizioni normative e di concorrenza tra gli Stati membri.

3. Nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo la Commissione può essere assistita dall'Autorità europea del mercato delle comunicazioni (nel prosieguo "l'Autorità"). La Commissione tiene nella massima considerazione il parere dell'Autorità eventualmente emesso conformemente all'articolo 11 del regolamento [ ].

Articolo 6 ter Procedura di selezione comune per la concessione di diritti

1. Le misure tecniche di attuazione di cui all'articolo 6 bis , paragrafo 1, lettera f), possono stabilire che sia l'Autorità ad avanzare proposte per la selezione della o delle imprese cui concedere diritti individuali d'uso delle radiofrequenze o dei numeri, conformemente all'articolo 12 del regolamento [...].

In tal caso, nel provvedimento si specifica il periodo entro il quale l'Autorità completa la selezione, la procedura, le norme e le condizioni che si applicano alla selezione e le informazioni circa i diritti e i canoni déa imporre ai titolari di diritti d'uso delle radiofrequenze e/o dei numeri, per assicurare l'uso ottimale delle risorse dello spettro o della numerazione. La procedura di selezione è aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva.

2. Tenendo nella massima considerazione il parere dell'Autorità, la Commissione adotta un provvedimento che seleziona l'impresa/le imprese cui sono concessi i diritti individuali d'uso per le radiofrequenze o i numeri. La misura specifica il termine entro il quale tali diritti d'uso sono concessi dalle autorità nazionali di regolamentazione. Così facendo, la Commissione agisce secondo la procedura di cui all'articolo 14 bis , paragrafo 2."

(6) L'articolo 7 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

"1. Quando valuta se limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per le radiofrequenze oppure se prolungare la durata dei diritti d'uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, uno Stato membro, tra l'altro:"

ii) La lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d'uso o di limitare il rinnovo dei diritti d'uso, indicandone le ragioni;"

c) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora sia necessario concedere i diritti d'uso delle radiofrequenze solo in numero limitato, gli Stati membri ne effettuano l'assegnazione in base a criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori. Tali criteri di selezione devono tenere adeguatamente conto del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e delle prescrizioni di cui all'articolo 9 della stessa direttiva."

d) Al paragrafo 5, "articolo 9" è sostituito da "articolo 9 ter ":

(7) L'articolo 8 è soppresso.

(8) L'articolo 10 è così modificato:

a) I paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le autorità nazionali di regolamentazione sorvegliano e controllano il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, conformemente all'articolo 11.

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno facoltà di chiedere alle imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o sono titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze o di numeri di comunicare, in conformità dell'articolo 11, tutte le informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2. L'autorità nazionale di regolamentazione che accerti l'inosservanza da parte di un'impresa di una o più condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, notifica all'impresa quanto accertato, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni entro un termine ragionevole.

3. L'autorità competente ha facoltà di imporre la cessazione della violazione di cui al paragrafo 2 immediatamente oppure entro un termine ragionevole e adotta tutte le misure adeguate e proporzionate volte ad assicurare l'osservanza.

A tale riguardo, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a imporre se del caso sanzioni pecuniarie. Tali misure e le relative motivazioni sono comunicate tempestivamente all'impresa interessata e stabiliscono un periodo ragionevole di tempo entro il quale l'impresa deve rispettare la misura."

b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri autorizzano l'autorità competente a imporre, se del caso, sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono le informazioni dovute ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b), della presente direttiva o dell'articolo 9 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) entro una scadenza ragionevole stabilita dall'autorità nazionale di regolamentazione."

c) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Qualora si verifichino violazioni gravi e ripetute delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, le autorità nazionali di regolamentazione possono impedire a un'impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica o sospendere o ritirare i diritti d'uso. Al periodo per cui si è protratta la violazione possono essere applicate sanzioni, anche pecuniarie, efficaci, proporzionate e dissuasive, anche nel caso in cui la violazione sia stata successivamente rimossa."

d) Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Indipendentemente dalle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, qualora l'autorità nazionale di regolamentazione abbia prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica, essa può adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva. All'impresa interessata viene quindi offerta un'adeguata possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Se del caso, l'autorità pertinente può confermare le misure provvisorie, che sono valide per un massimo di 3 mesi."

(9) All'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), la parola "allegato" è sostituita da "allegato I".

(10) L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14 Modifica dei diritti e degli obblighi

1. Gli Stati membri fanno sì che i diritti, le condizioni, e le procedure relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso o di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d'uso delle radiofrequenze. L'intenzione di procedere a simili modifiche è comunicata nel modo appropriato ai soggetti interessati, ivi compresi gli utenti e i consumatori; è concesso un periodo di tempo sufficiente affinché possano esprimere la propria posizione al riguardo; tale periodo, tranne in casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane.

2. Gli Stati membri non limitano, né revocano i diritti d'uso delle radiofrequenze o i diritti di installare strutture prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati ed eventualmente in conformità con le pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti."

(11) È inserito il seguente articolo 14 bis :

"Articolo 14 bis Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 di detta decisione.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis , paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis , paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa."

(12) All'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali, ai diritti d'uso e ai diritti di installare strutture siano pubblicate e debitamente aggiornate in modo da consentire a tutti gli interessati di accedere facilmente a tali informazioni."

(13) Nell'articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

"1. Fatto salvo l'articolo 9 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), gli Stati membri allineano le autorizzazioni già in vigore al 31 dicembre 2009 alle disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e dell'allegato I della presente direttiva, al più tardi entro il 31 dicembre 2010.

2. Quando l'applicazione della disposizione di cui al paragrafo 1 implica una limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi stabiliti nelle autorizzazioni preesistenti, gli Stati membri possono prorogare i diritti e gli obblighi originari fino al 30 settembre 2011, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. In tal caso gli Stati membri informano la Commissione della concessione di tale proroga, motivandone le ragioni."

(14) L'allegato è modificato come stabilito all'allegato I della presente direttiva.

(15) È aggiunto un nuovo allegato II, il cui testo figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 4 Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2887/2000 è abrogato.

Articolo 5 Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il […] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [...].

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 6 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 7 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I

L'allegato della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) è così modificato:

(1) L'intestazione "Allegato" è sostituita dall'intestazione "Allegato I".

(2) Il primo paragrafo è sostituito dalla seguente dicitura:

"Nel presente allegato è riportato l'elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti d'uso delle radiofrequenze (Parte B) e i diritti d'uso dei numeri (Parte C) come precisato all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), entro i limiti consentiti ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva 2002/21/CE (la direttiva quadro)."

(3) La parte A è così modificata:

a) Il punto 4 è sostituito dal seguente:

"4. Accessibilità dei numeri del piano nazionale di numerazione per l'utente finale, dei numeri dell'ETNS ( European Telephony Numbering Space , spazio di numerazione telefonica europeo) e dell'UIFN ( Universal International Freephone Numbers , numeri verdi internazionali universali), comprese le condizioni conformemente alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)."

b) Il punto 7 è sostituito dal seguente:

"7. Protezione dei dati personali e tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)[34]."

c) Il punto 8 è sostituito dal seguente:

"8. Norme sulla tutela dei consumatori specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni in conformità della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e le condizioni relative all'accessibilità per gli utenti disabili conformemente all'articolo 7 di tale direttiva."

d) Ai punti 11 e 16, le parole "direttiva 97/66/CE" sono sostituite dalle parole "direttiva 2002/58/CE".

e) È aggiunto il seguente punto 11 bis :

"11 bis Condizioni d'uso per le comunicazioni delle autorità pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamità."

f) Al punto 12 le parole "nonché le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico" sono soppresse.

g) È aggiunto il seguente punto 19:

"19. Osservanza delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[35] e della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[36]."

(4) La parte B è così modificata:

a) Il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. Obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia per il quale sono stati concessi i diritti d'uso della frequenza, compresi, se del caso, i requisiti di copertura."

b) Il punto 2 è soppresso.

c) Al punto 4 le parole "fatte salve eventuali modifiche del piano di frequenze nazionali" sono soppresse.

d) Il punto 7 è sostituito dal seguente:

"7. Gli impegni volontari che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti d'uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa."

e) È aggiunto il seguente punto 9:

"9. Obblighi specifici di un uso sperimentale delle radiofrequenze."

(5) Nella parte C, il punto 8 è sostituito dal testo seguente:

"8. Gli impegni volontari che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti d'uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa."

ALLEGATO II

L'allegato II che segue è aggiunto alla direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni):

"ALLEGATO II

Condizioni che possono essere armonizzate conformemente all'articolo 6 bis , paragrafo 1, lettera d)

(1) Condizioni collegate ai diritti d'uso delle radiofrequenze

a) durata dei diritti d'uso delle radiofrequenze;

b) ambito territoriale dei diritti;

c) possibilità di trasferire il diritto ad altri utilizzatori delle radiofrequenze, nonché le condizioni e le procedure relative a tale trasferimento;

d) metodo di determinazione dei contributi per il diritto d'uso delle radiofrequenze;

e) numero di diritti d'uso da concedere a ogni impresa;

f) condizioni elencate nella Parte B dell'allegato I.

(2) Condizioni collegate ai diritti d'uso dei numeri:

g) durata dei diritti d'uso del numero/dei numeri in questione;

h) territorio entro il quale sono validi;

i) ogni servizio o uso specifici per i quali i numeri devono essere riservati;

j) trasferimento e portabilità dei diritti d'uso;

k) metodo di determinazione degli eventuali canoni per i diritti d'uso dei numeri;

l) condizioni elencate nella Parte C dell'allegato I."[pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, GU L 108 del 24.4.2002.

[2] Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU L 108 del 24.4.2002).

[3] Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (GU L 108 del 24.4.2002).

[4] COM(2007) 698.

[5] COM(2007) 699.

[6] SEC(2007) 1472.

[7] COM(2007) 696.

[8] COM(2006) 334.

[9] GU L 69 del 16.3.2005, pag. 67.

[10] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Politica spaziale europea - COM(2007) 212 del 26.4.2007.

[11] Cfr. nota a piè di pagina 8.

[12] COM(2005) 400.

[13] GU L 336 del 30.12.2000, pag. 4.

[14] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

[15] GU C […] del […], pag. […].

[16] GU C […] del […], pag. […].

[17] GU C […] del […], pag. […].

[18] GU C […] del […], pag. […].

[19] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

[20] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

[21] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

[22] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

[23] GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

[24] GU C […] del […], pag. […].

[25] GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

[26] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

[27] Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica - C(2003) 497.

[28] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

[29] GU L 336 del 30.12.2000, pag. 4.

[30] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[31] GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/24/CE (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).

[32] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

[33] GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/24/CE (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).

[34] GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37 .

[35] GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

[36] GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.