Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma a nome della Comunità europea e l’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005 - 17 gennaio 2011 /* COM/2007/0665 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 31.10.2007 COM(2007) 665 definitivo Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma a nome della Comunità europea e l’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005 - 17 gennaio 2011 (presentata dalla Commissione) RELAZIONE La presente proposta è intesa a modificare il protocollo vigente allegato all’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle. A seguito della commissione mista CE/Seicelle del gennaio 2007 era stato deciso che, conformemente all’articolo 11 del protocollo e all’articolo 9 dell’accordo, le due parti avrebbero organizzato una commissione mista per formulare proposte di modifica del protocollo. Tali modifiche sono state discusse nel corso della riunione della commissione mista svoltasi il 20 e 21 marzo a Bruxelles. Le modifiche negoziate riguardano l’aumento del quantitativo di riferimento da 55 000 a 63 000 tonnellate (in considerazione del livello medio delle catture dell’ultimo triennio), l’introduzione di un sostegno al partenariato e l’incremento da 25 a 35 EUR/t del canone a carico degli armatori (in linea con quanto previsto dagli altri accordi sulla pesca del tonno), mentre la contropartita comunitaria passa da 75 a 65 EUR/t. La contropartita finanziaria totale passa quindi da 4 125 000 EUR a 5 355 000 EUR, mentre i canoni a carico degli armatori salgono, secondo le stime, da 1 375 000 EUR a 2 205 000 EUR. Tale protocollo modificato sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 18 gennaio 2008, in attesa della sua entrata in vigore in conformità all’articolo 13 del protocollo. La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti, mediante decisione, l’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere, in attesa della sua entrata in vigore definitiva. Una proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche apportate al protocollo forma oggetto di una procedura distinta. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma a nome della Comunità europea e l’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005 - 17 gennaio 2011 IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione[1], considerando quanto segue: 1. Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005 - 17 gennaio 2011 è stato adottato con il regolamento (CE) n. 115/2006 del Consiglio del 23 gennaio 2006. 2. Considerati il frequente ricorso all’attuale accordo di pesca nonché, da un lato, la volontà delle autorità seicellesi di rafforzare il partenariato e, dall’altro, la volontà delle autorità comunitarie di allineare il protocollo agli altri protocolli sulla pesca tonniera, le due parti hanno raggiunto un accordo, in forma di scambio di lettere, su una serie di modifiche del vigente protocollo. Tali modifiche, riportate in uno scambio di lettere, riguardano un aumento del quantitativo di riferimento, l’introduzione di un sostegno al partenariato e la revisione del contributo a carico rispettivamente degli armatori e del bilancio comunitario. 3. Affinché le modifiche apportate al protocollo vigente possano essere applicate a decorrere dal 18 gennaio 2008, è necessario firmare l’accordo in forma di scambio di lettere, con riserva della sua conclusione definitiva da parte del Consiglio. 4. Le modifiche proposte non alterano il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, DECIDE: Articolo 1 È approvata dal Consiglio, a nome della Comunità, la firma dell’accordo in forma di scambio di lettere recante modifica del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005 - 17 gennaio 2011. Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione. Articolo 3 L’accordo in forma di scambio di lettere è applicato in via provvisoria dalla Comunità a decorrere dal 18 gennaio 2008. Articolo 4 Le possibilità di pesca fissate dal protocollo e decise dal regolamento (CE) n. 115/2006 del Consiglio del 23 gennaio 2006 non sono modificate e sono confermate secondo il seguente criterio di ripartizione: Categorie di pesca | Stato membro | Possibilità di pesca | Tonniere con reti a circuizione | Francia Spagna Italia | 17 unità 22 unità 1 unità | Pescherecci con palangari di superficie | Spagna Francia Portogallo | 2 unità 5 unità 5 unità | Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente Accordo in forma di scambio di lettere concernente l’applicazione provvisoria delle modifiche apportate al protocollo che fissa, per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2011, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca nelle zone di pesca delle Seicelle A. Lettera del governo della Repubblica delle Seicelle: Signor…, Mi compiaccio del fatto che i negoziatori della Repubblica delle Seicelle e della Comunità europea abbiano raggiunto un consenso sulle modifiche del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria e dei relativi allegati. L’esito dei negoziati che si sono svolti a Bruxelles il 20 e 21 marzo 2007 ha permesso di rivedere le possibilità di pesca stabilite dal protocollo che fissa, per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2011, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca nelle zone di pesca delle Seicelle. Le modifiche apportate al protocollo figurano in allegato. Avendo le due parti modificato e siglato il protocollo il 21 marzo 2007, Le propongo di proseguire parallelamente le procedure di approvazione e/o di ratifica dei testi del protocollo così modificato, dell’allegato e delle appendici, conformemente alle procedure in vigore nella Repubblica delle Seicelle e nella Comunità europea e necessarie alla loro entrata in vigore. Per non interrompere le attività di pesca delle navi comunitarie nelle acque delle Seicelle e facendo riferimento al protocollo, modificato il 21 marzo 2007, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 18 gennaio 2008 al 17 gennaio 2011, mi pregio informarLa che il governo della Repubblica delle Seicelle è disposto ad applicare a titolo provvisorio tale protocollo modificato a decorrere dal 18 gennaio 2008, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all’articolo 13 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto. Rimane inteso, in tal caso, che il versamento della contropartita finanziaria così riveduta, fissata all’articolo 2 del protocollo modificato, sarà effettuato dopo che le parti si saranno reciprocamente notificate l’espletamento delle procedure necessarie per l’entrata in vigore del protocollo e degli allegati rivisti. Le sarei grato se volesse confermare l’accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria. Voglia gradire, Signor..., i sensi della mia più alta considerazione. Per il governo della Repubblica delle Seicelle B. Lettera della Comunità europea Signor…, Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta: “Signor . . ., Mi compiaccio del fatto che i negoziatori della Repubblica delle Seicelle e della Comunità europea abbiano raggiunto un consenso sulle modifiche del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria e dei relativi allegati. L’esito dei negoziati che si sono svolti a Bruxelles il 20 e 21 marzo 2007 ha permesso di rivedere le possibilità di pesca stabilite dal protocollo che fissa, per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2011, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca nelle zone di pesca delle Seicelle. Le modifiche apportate al protocollo figurano in allegato. Avendo le due parti modificato e siglato il protocollo il 21 marzo 2007, Le propongo di proseguire parallelamente le procedure di approvazione e/o di ratifica dei testi del protocollo così modificato, dell’allegato e delle appendici, conformemente alle procedure in vigore nella Repubblica delle Seicelle e nella Comunità europea e necessarie alla loro entrata in vigore. Per non interrompere le attività di pesca delle navi comunitarie nelle acque delle Seicelle e facendo riferimento al protocollo, modificato il 21 marzo 2007, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 18 gennaio 2008 al 17 gennaio 2011, mi pregio informarLa che il governo della Repubblica delle Seicelle è disposto ad applicare a titolo provvisorio tale protocollo modificato a decorrere dal 18 gennaio 2008, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all’articolo 13 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto. Rimane inteso, in tal caso, che il versamento della contropartita finanziaria così riveduta, fissata all’articolo 2 del protocollo modificato, sarà effettuato dopo che le parti si saranno reciprocamente notificate l’espletamento delle procedure necessarie per l’entrata in vigore del protocollo e degli allegati rivisti. Le sarei grato se volesse confermare l’accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria. Voglia gradire, Signor..., i sensi della mia più alta considerazione. Per il governo della Repubblica delle Seicelle”. Mi pregio confermarLe l’accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria. Voglia gradire, Signor..., i sensi della mia più alta considerazione. Per il Consiglio dell’Unione europea Allegato allo scambio di lettere Modifiche del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005 - 17 gennaio 2011 L’articolo 2 del protocollo è sostituito dal seguente: Articolo 2 Contropartita finanziaria - Modalità di pagamento 1. Per il periodo di cui all’articolo 1, la contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 dell’accordo è fissata a 24 750 000 EUR. A decorrere dal 18 gennaio 2008, la contropartita finanziaria è modificata e fissata a 28 440 000 EUR per l’intera durata del protocollo. 2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del presente protocollo. 3. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è versata dalla Comunità in ragione di 4 125 000 EUR all’anno per i primi tre anni di applicazione del protocollo. A decorrere dal 18 gennaio 2008, la contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è versata dalla Comunità in ragione di 5 355 000 EUR all’anno. La contropartita finanziaria applicabile a decorrere dal 18 gennaio 2008 comprende, da un lato, un importo annuo di 4 095 000 EUR corrispondente a un quantitativo di riferimento di 63 000 t/anno e, dall’altro, un importo specifico di 1 260 000 EUR all’anno dedicato al sostegno e all’attuazione della politica settoriale della pesca delle Seicelle. Tale importo specifico fa parte integrante della contropartita finanziaria unica definita all’articolo 7 dell’accordo. 4. Se il volume complessivo delle catture di tonno effettuate annualmente dalle navi della Comunità nelle acque delle Seicelle supera le 63 000 tonnellate, l’importo totale della contropartita finanziaria annua sarà aumentato di 65 EUR per tonnellata supplementare di tonno catturata. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 3 (10 710 000 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo. 5. Il pagamento è effettuato entro il 30 settembre 2005 per il primo anno, entro il 30 settembre 2008 per il quarto anno ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli altri anni. 6. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, l’impiego della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità delle Seicelle. 7. La contropartita finanziaria è versata su un conto unico del Tesoro pubblico delle Seicelle aperto presso la Banca centrale delle Seicelle. Il numero di conto è specificato dalle autorità delle Seicelle. L’articolo 7 del protocollo è sostituito dal seguente: Articolo 7 Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque delle Seicelle 1. Almeno il 56% della contropartita finanziaria versata annualmente a decorrere dal 18 gennaio 2008 e prevista all’articolo 2, paragrafo 3, è destinato allo sviluppo e all’attuazione della politica settoriale della pesca nelle Seicelle, al fine di promuovere una pesca sostenibile e responsabile nelle acque seicellesi. Tale dotazione è gestita in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti e della conseguente programmazione annuale e pluriennale. I paragrafi 2, 3, 4 e 5 rimangono invariati. Modifiche dell’allegato del protocollo CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ NELLE ACQUE DELLE SEICELLE IL CAPO I – FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE LICENZE è sostituito dal seguente: Capo I - Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze Sezione 1 Rilascio delle licenze 1 - 10 Nessuna modifica 11. Tuttavia, su richiesta della Comunità europea e in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita per il periodo di validità residuo da una nuova licenza a nome di un’altra nave avente caratteristiche analoghe a quelle della nave da sostituire, senza che debba essere versato un nuovo canone. Se tuttavia la stazza lorda (GT) della nave sostitutiva è superiore a quella della nave da sostituire, la differenza di canone è pagata pro rata temporis. 12 - 14 Nessuna modifica Sezione 2 Condizioni di licenza - canoni e anticipi 1. Le licenze hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili. 2. A decorrere dal 18 gennaio 2008 il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata catturata nelle acque delle Seicelle. 3. Le licenze sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti importi forfettari: - 21 000 EUR per tonniera con reti a circuizione, corrispondenti al canone dovuto per 600 tonnellate annue di tonni e specie affini catturate nelle acque delle Seicelle, - 4 200 EUR per peschereccio con palangari di superficie di stazza superiore a 250 GT, corrispondenti al canone dovuto per 120 tonnellate annue di tonni e specie affini catturate nelle acque delle Seicelle, - 3 150 EUR per peschereccio con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 250 GT, corrispondenti al canone dovuto per 90 tonnellate annue di tonni e specie affini catturate nelle acque delle Seicelle. 4. Nessuna modifica 5. Nessuna modifica 6. Qualora contestino il computo presentato dalla SFA, gli armatori possono consultare gli istituti scientifici competenti per la verifica delle statistiche relative alle catture, quali l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia) e l’IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar), e concertarsi quindi con le autorità seicellesi, che ne informano la Commissione, per definire il computo definitivo anteriormente al 31 maggio dell’anno in corso. Qualora entro tale data gli armatori non abbiano formulato osservazioni, il computo presentato dalla SFA è considerato definitivo. 7. Nessuna modifica 8. Nessuna modifica 9. Nessuna modifica IL CAPO VI – OSSERVATORI è sostituito dal seguente: Capo VI - Osservatori 1. Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque delle Seicelle nell’ambito dell’accordo imbarcano gli osservatori designati dalla competente organizzazione regionale per la pesca, previo accordo delle parti, o, se del caso, dalle autorità delle Seicelle, alle condizioni precisate di seguito. 1.1 – 14 Nessuna modifica [1] GU C […] del […], pag. […].