Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Costa d’Avorio, dall’altro /* COM/2007/0648 def. - CNS 2007/0226 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 30.10.2007 COM(2007) 648 definitivo 2007/0226 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Costa d’Avorio, dall’altro (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il 5 aprile 2007 la Comunità e la Costa d’Avorio hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nella zona di pesca della Costa d'Avorio. L’accordo di partenariato, accompagnato da un protocollo e dal relativo allegato, è stato concluso per una durata di sei anni ed è rinnovabile. Esso abroga e sostituisce, alla data della sua entrata in vigore, l’accordo di pesca tra la Comunità Economica europea e la Costa d’Avorio sulla pesca nella zona di pesca della Costa d’Avorio, entrato in vigore il 19 dicembre 1990. Nel definire la sua posizione in sede negoziale, la Commissione si è basata, tra l’altro, sui risultati di una valutazione ex-post ed ex-ante realizzata da esperti esterni. L’obiettivo principale del nuovo accordo di partenariato è rafforzare la cooperazione tra la Comunità europea e la Costa d’Avorio ai fini dell’instaurazione di un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Costa d’Avorio, nell’interesse di entrambe le parti. Le due parti si impegnano ad avviare un dialogo politico su questioni di interesse reciproco nel settore della pesca. Nell’ambito del nuovo accordo di partenariato sarà rivolta particolare attenzione al sostegno della politica della pesca della Costa d’Avorio. Le due parti concorderanno le priorità cui dovrà essere destinato tale sostegno e definiranno gli obiettivi da realizzare, la relativa programmazione annuale e pluriennale e i criteri per la valutazione dei risultati ottenuti, al fine di garantire una gestione sostenibile e responsabile del settore. La contropartita finanziaria è fissata a 595 000 EUR all’anno. L’intera contropartita finanziaria sarà destinata al sostegno e all’attuazione di iniziative adottate nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo della Costa d’Avorio. Per quanto riguarda le possibilità di pesca, saranno autorizzati a pescare 25 pescherecci con reti a circuizione e 15 pescherecci con palangari di superficie. Tuttavia, su richiesta della Comunità, nell’ambito dell’accordo possono essere condotte campagne di pesca sperimentali. Se daranno dei risultati, le parti possono decidere di attribuire nuove possibilità di pesca alle navi comunitarie. Il protocollo prevede altresì una clausola di revisione che allo scadere del terzo anno permette di modificare il protocollo e i relativi allegati, se la commissione mista lo ritiene necessario. L’accordo di partenariato prevede inoltre che sia incoraggiata la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Tenendo conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio adotti, mediante regolamento, la conclusione di questo nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Costa d’Avorio. 2007/0226 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Costa d’Avorio, dall’altro IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione[1], visto il parere del Parlamento europeo[2], considerando quanto segue: (1) La Comunità ha negoziato con la Costa d’Avorio un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi comunitarie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Costa d’Avorio in materia di pesca. (2) A seguito di tali negoziati, il 5 aprile 2007 è stato siglato un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca. (3) È nell’interesse della Comunità approvare tale accordo. (4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Costa d’Avorio, dall’altro. Il testo dell’accordo è allegato al presente regolamento. Articolo 2 Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente: - 25 pescherecci con reti a circuizione | Francia: Spagna: | 10 unità 15 unità | - 15 pescherecci con palangari | Spagna: Portogallo: | 10 unità 5 unità | Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri. Articolo 3 Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo di cui all’articolo 1 notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Costa d’Avorio secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare[3]. Articolo 4 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ACCORDO di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d’Avorio e la Comunità europea LA REPUBBLICA della Costa d’Avorio, di seguito denominata: « Costa d’Avorio», e LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata “Comunità”, di seguito denominate “le Parti”, CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e la Costa d’Avorio, in particolare nell’ambito dell’Accordo di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni; CONSIDERANDO il desiderio di entrambe le parti di promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche attraverso la cooperazione; TENUTO CONTO delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, in appresso denominata “ICCAT”; CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi stabiliti dal Codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995; DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine; CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente; DECISE, a tal fine, a promuovere un dialogo sulla politica settoriale della pesca adottata dal governo della Costa d’Avorio e a identificare le modalità atte a garantire l’efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori economici e della società civile a tale processo; DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l’esercizio della pesca da parte delle navi comunitarie nelle acque della Costa d’Avorio e per il sostegno della Comunità all’instaurazione di una pesca responsabile in tali acque; RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell’industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la costituzione e lo sviluppo di società miste con la partecipazione di imprese delle due parti; CONVENGONO QUANTO SEGUE: Articolo 1 – Oggetto Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano: - la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini della promozione di una pesca responsabile nella zona di pesca della Costa d’Avorio, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca in Costa d’Avorio; - le condizioni per l’accesso dei pescherecci comunitari alla zona di pesca della Costa d’Avorio; - la cooperazione relativa alle modalità di controllo delle attività alieutiche nella zona di pesca della Costa d’Avorio, al fine di garantire l’osservanza delle succitate condizioni, l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; - le associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e attività correlate. Articolo 2 – Definizioni Ai fini del presente accordo si intende per: a) “autorità della Costa d’Avorio” il ministero delle risorse alieutiche; b) “autorità comunitarie” la Commissione europea; c) “zona di pesca della Costa d’Avorio” le acque che rientrano, in materia di pesca, nella sovranità o nella giurisdizione della Costa d’Avorio; d) “peschereccio”, qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi; e) “nave comunitaria”, un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità; f) “commissione mista”, una commissione composta da rappresentanti della Comunità e della Costa d’Avorio, le cui funzioni sono descritte all’articolo 9 del presente accordo; g) “trasbordo”, il trasferimento, in parte o per intero, del pescato detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio in mare o in porto; h) “circostanze anomale”, circostanze diverse dai fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo di una delle parti, tali da impedire l’esercizio dell’attività di pesca nelle acque della Costa d’Avorio; i) “marittimi ACP”: qualsiasi marittimo che sia cittadino di un paese non europeo firmatario dell’accordo di Cotonou. I marittimi della Costa d’Avorio sono, in questo senso, marittimi ACP. Articolo 3 – Principi e obiettivi alla basedel presente accordo 1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle zone di pesca della Costa d’Avorio, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali acque, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo di una stessa regione geografica, compresi gli accordi di reciprocità in materia di pesca. 2. Le parti cooperano all’attuazione della politica settoriale in materia di pesca adottata dal governo della Costa d’Avorio e avviano a tal fine un dibattito politico sulle riforme necessarie. Esse effettuano consultazioni preliminari finalizzate all’adozione di eventuali misure in questo settore. 3. Le parti cooperano altresì al fine di realizzare, congiuntamente e unilateralmente, valutazioni ex ante, intermedie ed ex post delle misure, dei programmi e delle azioni attuati sulla base del presente accordo. 4. Le parti si impegnano a garantire l’attuazione del presente accordo in conformità ai principi della buona gestione economica e sociale e nel rispetto dello stato delle risorse alieutiche. 5. In particolare, l’ingaggio di marittimi di paesi ACP a bordo di navi comunitarie è disciplinato dalla Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Questo vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione delle discriminazioni in materia di occupazione e professione. Articolo 4 – Cooperazione in campo scientifico 1. Nel periodo di applicazione dell’accordo la Comunità e la Costa d’Avorio cooperano al fine di monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca della Costa d’Avorio. 2. Le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo per adottare, se del caso a seguito di una riunione scientifica e di comune accordo, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie. 3. Le parti si impegnano a consultarsi, direttamente, anche a livello locale, o nell’ambito delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell’Atlantico e a cooperare nell’ambito delle ricerche scientifiche pertinenti. Articolo 5 – Accesso delle navi comunitariealle zone di pesca della Costa d’Avorio 1. La Costa d’Avorio si impegna ad autorizzare le navi comunitarie a praticare attività di pesca nella propria zona di pesca in conformità al presente accordo, al protocollo e al relativo allegato. 2. Le attività di pesca oggetto del presente accordo sono soggette alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Costa d’Avorio. Le autorità ivoriane notificano alla Commissione qualsiasi modifica della suddetta legislazione. 3. La Costa d’Avorio si impegna a prendere tutte le disposizioni necessarie all’effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo concernenti il controllo delle attività di pesca. Le navi comunitarie cooperano con le autorità ivoriane preposte al controllo della pesca. 4. La Comunità si impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie per garantire che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo, nonché la legislazione che disciplina l’esercizio della pesca nelle acque soggette alla giurisdizione della Costa d’Avorio. Articolo 6 – Licenze 1. Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca della Costa d’Avorio solo le navi comunitarie in possesso di una licenza di pesca rilasciata dalla Costa d’Avorio in virtù del presente accordo e dell’allegato protocollo. 2. La procedura per il rilascio delle licenze di pesca, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell’allegato al protocollo. Articolo 7 – Contropartita finanziaria 1. La Comunità concede alla Costa d’Avorio una contropartita finanziaria in conformità alle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati. Tale contropartita unica è definita sulla base delle due seguenti componenti: a) l’accesso delle navi comunitarie alle acque e alle risorse alieutiche della Costa d’Avorio e b) il sostegno finanziario fornito dalla Comunità per l’attuazione della politica nazionale della pesca basata su una pesca responsabile e sullo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque della Costa d’Avorio. 2. La componente della contropartita finanziaria menzionata al paragrafo 1, lettera b), è stabilita in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti in conformità alle disposizioni del protocollo, che dovranno essere conseguiti nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo ivoriano e della relativa programmazione annuale e pluriennale. 3. La contropartita finanziaria versata dalla Comunità è pagata annualmente secondo le modalità stabilite nel protocollo, fatte salve le disposizioni del presente accordo e del protocollo riguardanti eventuali modifiche del suo importo per i seguenti motivi: a) circostanze anomale; b) riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili; c) aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili; d) riesame delle condizioni relative al sostegno finanziario all’attuazione della politica settoriale della pesca in Costa d’Avorio, quando i risultati della programmazione annuale e pluriennale constatati dalle parti lo giustificano; e) denuncia del presente accordo ai sensi dell’articolo 13. f) sospensione dell’applicazione del presente accordo ai sensi dell’articolo 12. Articolo 8 – Promozione della cooperazionetra gli operatori economici e nella società civile 1. Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle azioni che possono essere attuate a questo scopo. 2. Le parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca. 3. Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti. 4. Le parti promuovono, in particolare, la costituzione di società miste che perseguano un interesse comune, nel rigoroso rispetto della legislazione vigente in Costa d’Avorio e nella Comunità. Articolo 9 – Commissione mista 1. È istituita una commissione mista incaricata di sorvegliare e controllare l’applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni: a) controlla l’esecuzione, l’interpretazione e l’applicazione dell’accordo e segnatamente la definizione della programmazione annuale e pluriennale prevista all’articolo 7, paragrafo 2, del protocollo, valutandone l’attuazione; b) assicura il coordinamento sulle questioni di comune interesse in materia di pesca; c) funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’accordo; d) riconsidera eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria; e) svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo. 2. La commissione mista si riunisce almeno una volta all’anno, alternativamente in Costa d’Avorio e nella Comunità, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti. Articolo 10 – Zona geografica di applicazione Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall’altra, al territorio della Costa d’Avorio. Articolo 11 – Durata Il presente accordo si applica per un periodo di 6 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi della medesima durata, salvo denuncia in conformità all’articolo 13. Articolo 12 – Sospensione 1. L’applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all’applicazione delle relative disposizioni. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti si consultano al fine di risolvere in via amichevole le controversie fra loro insorte. 2. L’ammontare della contropartita finanziaria di cui all’articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis , in funzione della durata della sospensione. Articolo 13 – Denuncia 1. Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di circostanze anomale, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. 2. La parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare l’accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare. 3. L’invio della notifica di cui al paragrafo 2 comporta l’avvio di consultazioni tra le parti. 4. L’ammontare della contropartita finanziaria di cui all’articolo 7 per l’anno in cui prende effetto la denuncia dell’accordo è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis . Articolo 14 – Protocollo e allegato Il protocollo e l’allegato formano parte integrante del presente accordo. Articolo 15Disposizioni applicabili del diritto nazionale Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque della Costa d’Avorio sono disciplinate dalla normativa applicabile in Costa d’Avorio, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici. Articolo 16 – Abrogazione Il presente accordo abroga e sostituisce, alla data della sua entrata in vigore, l’accordo di pesca tra la Comunità europea e la Costa d’Avorio sulla pesca al largo della Costa d’Avorio, entrato in vigore il 19 dicembre 1990. Articolo 17 – Entrata in vigore Il presente accordo, redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure interne a tal fine necessarie. Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica della Costa d’Avorio sulla pesca al largo della Costa d’Avorio per il periodo dal 1º luglio 2007 al 30 giugno 2013 Articolo 1Periodo di applicazione e possibilità di pesca 1. A decorrere dal 1° luglio 2007 e per un periodo di sei anni, le possibilità di pesca di cui all’articolo 5 dell’accordo sono fissate come segue:Specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato 1 della Convenzione delle Nazioni unite del 1982) - tonniere congelatrici con reti a circuizione: 25 unità, - pescherecci con palangari di superficie: 15 unità, 2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo. 3. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca della Costa d’Avorio soltanto se in possesso di una licenza di pesca valida rilasciata nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell’ allegato al presente protocollo. Articolo 2Contropartita finanziaria – Modalità di pagamento 1. La contropartita finanziaria di cui all’articolo 7 dell’accordo per il periodo di cui all’articolo 1 comprende da un lato un importo annuo di 455 000 EUR corrispondente a un quantitativo di riferimento di 7 000 tonnellate annue, e dall’altro, un importo specifico di 140 000 EUR all’anno destinato al sostegno e all’attuazione della politica settoriale della pesca della Costa d’Avorio. Tale importo specifico fa parte integrante della contropartita finanziaria unica definita all’articolo 7 dell’accordo. 2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente protocollo. 3. La somma degli importi di cui al paragrafo 1, pari a 595 000 EUR, è pagata annualmente dalla Comunità durante il periodo di applicazione del presente protocollo. 4. Se il volume complessivo delle catture effettuate dalle navi della Comunità nelle zone di pesca della Costa d’Avorio supera il quantitativo di riferimento, l’importo della contropartita finanziaria annuale è aumentato di 65 EUR per tonnellata supplementare catturata. Tuttavia, l’importo annuo complessivo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 3 (1 190 000 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo. 5. Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato entro il 30 marzo 2008 per il primo anno ed entro il 1° luglio per gli anni successivi. 6. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, la destinazione della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità ivoriane. 7. La contropartita finanziaria è versata su un conto bancario unico del Tesoro pubblico della Costa d’Avorio. Articolo 3Cooperazione per una pesca responsabile – Cooperazione scientifica 1. Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque della Costa d’Avorio, sulla base dei principi di non discriminazione tra le diverse flotte presenti in tali acque. 2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo la Comunità e le autorità ivoriane si adoperano per monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca della Costa d’Avorio. 3. Le due parti s’impegnano a promuovere la cooperazione a livello locale in materia di pesca responsabile, in particolare nell’ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e di ogni altra organizzazione subregionale o internazionale competente. 4. In conformità all’articolo 4 dell’accordo, le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista di cui dall’articolo 9 dell’accordo per adottare di comune accordo, se del caso a seguito di una riunione scientifica eventualmente a livello subregionale, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie. Articolo 4Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca 1. Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione scientifica di cui all’articolo 3, paragrafo 4, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse della Costa d’Avorio. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis . L’importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità europea per il quantitativo di riferimento non può tuttavia superare il doppio dell’importo della contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 1. Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino il doppio di 7 000 t (vale a dire 14 000 t), l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo. 2. Invece, nel caso in cui le parti decidano di adottare misure che comportino una riduzione delle possibilità di pesca di cui all’articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis . 3. Le parti possono altresì decidere, previa consultazione e di comune accordo, di rivedere la ripartizione delle possibilità di pesca tra diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica di cui all’articolo 3, paragrafo 4, in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l’adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria. Articolo 5Nuove possibilità di pesca e pesca sperimentale 1. Nel caso in cui le navi comunitarie siano interessate ad attività di pesca non contemplate all’articolo 1, la Comunità consulterà la Costa d’Avorio per un’eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività. Ove del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato. 2. Le parti possono condurre congiuntamente campagne di pesca sperimentale nelle zone di pesca della Costa d’Avorio, previo parere della riunione scientifica di cui all’articolo 3, paragrafo 4. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse procedono a consultazioni e stabiliscono, caso per caso, nuove risorse, condizioni ed altri parametri pertinenti. 3. Entrambe le parti esercitano le attività di pesca sperimentale secondo i parametri scientifici e amministrativi adottati di comune accordo. Le autorizzazioni a praticare la pesca sperimentale sono concesse a titolo di prova, per non più di due campagne della durata di sei mesi, a decorrere dalla data decisa di comune accordo dalle parti. 4. Se le parti giungono alla conclusione che le campagne sperimentali hanno dato risultati positivi, nel rispetto delle esigenze di tutela degli ecosistemi e di conservazione delle risorse biologiche marine, alle navi comunitarie possono essere concesse ulteriori possibilità di pesca per il restante periodo d’applicazione del protocollo, secondo la procedura di concertazione prevista all’articolo 4 e in funzione dello sforzo di pesca ammissibile. In tal caso la contropartita finanziaria è maggiorata di conseguenza. Articolo 6Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziariain caso di circostanze anomale 1. In caso di circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l’esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) della Costa d’Avorio, la Comunità europea può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Tale decisione è adottata previa consultazione fra le parti, entro un termine di due mesi a decorrere dalla domanda di una delle due parti e a condizione che la Comunità europea abbia versato tutti gli importi dovuti al momento della sospensione. 2. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca o che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività. 3. La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie, sospesa in concomitanza al pagamento della contropartita finanziaria, è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca. Articolo 7Promozione di una pesca responsabile nelle acque della Costa d’Avorio 1. Il 100% dell’importo totale della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2 è destinato ogni anno al sostegno e all’attuazione delle iniziative adottate nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo della Costa d’Avorio. La gestione da parte della Costa d’Avorio dell’importo corrispondente è basata sull’individuazione, da parte di entrambe le parti di comune accordo e conformemente alle attuali priorità della politica della pesca della Costa d’Avorio, finalizzata ad assicurare una gestione sostenibile e responsabile del settore, degli obiettivi da realizzare e della relativa programmazione annuale e pluriennale, in conformità al paragrafo 2 in appresso, in particolare per quanto riguarda il controllo e la sorveglianza, la gestione delle risorse e il miglioramento delle condizioni sanitarie di produzione dei prodotti della pesca e il rafforzamento della capacità di controllo delle autorità competenti. 2. Su proposta della Costa d’Avorio e ai fini dell’attuazione delle disposizioni del paragrafo precedente, dall’entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, la Comunità e la Costa d’Avorio concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare: a) gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali saranno utilizzati la quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 e gli importi specifici per le iniziative da condurre annualmente; b) gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dalla Costa d’Avorio nell’ambito della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questa correlate; c) i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale. 3. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o dell’utilizzo degli importi specifici per le iniziative da condurre annualmente deve essere approvata dalle parti nell’ambito della commissione mista. 4. Ogni anno la Costa d’Avorio decide in merito all'assegnazione della quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di validità del protocollo tale assegnazione deve essere comunicata alla Comunità al momento dell’approvazione del programma settoriale pluriennale in sede di commissione mista. Per ognuno degli anni successivi la Costa d’Avorio notifica alla Comunità il valore fissato entro il 1° maggio dell’anno precedente. 5. Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Comunità europea potrà chiedere una correzione dell’importo destinato al sostegno e all’attuazione della politica settoriale della pesca della Costa d’Avorio, che rientra nella contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, al fine di adeguare a tali risultati l’ammontare effettivo dei fondi destinati all’attuazione del programma. Articolo 8Controversie – sospensione dell’applicazione del protocollo 1. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente protocollo forma oggetto di una consultazione tra le parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria. 2. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 9, l’applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista in conformità al paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole. 3. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione stessa. 4. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis , in funzione della durata della sospensione. Articolo 9Sospensione dell’applicazione del protocollo per mancato pagamento Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, la mancata esecuzione dei pagamenti di cui all’articolo 2 da parte della Comunità può dare luogo alla sospensione dell’applicazione del presente protocollo alle condizioni di seguito precisate: a) Le autorità ivoriane competenti notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica. b) In mancanza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine previsto all’articolo 2, paragrafo 5, del presente protocollo, le autorità ivoriane competenti possono sospendere l’applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea. c) L’applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento. Articolo 10Disposizioni applicabili del diritto nazionale Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque della Costa d’Avorio sono disciplinate dalla normativa applicabile in Costa d’Avorio, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici. Articolo 11Clausola di riesame Dopo la terza ricorrenza anniversaria del presente protocollo e del relativo allegato, le parti esaminano l’applicazione del protocollo e dell’allegato e, se del caso, si consultano in sede di commissione mista per modificarne le disposizioni. Le modifiche possono riguardare il quantitativo di riferimento e gli importi forfettari da versare per le licenze. Articolo 12Abrogazione L’allegato dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d’Avorio sulla pesca al largo della Costa d’Avorio è abrogato e sostituito dall’allegato del presente protocollo. Articolo 13Entrata in vigore 1. Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale scopo. 2. Essi si applicano a decorrere dal 1º luglio 2007. ALLEGATO CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DELLA COSTA D’AVORIO DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ Capo I - Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze Sezione 1 Rilascio delle licenze 1. Possono ottenere una licenza di pesca nella zona di pesca della Costa d’Avorio soltanto le navi che ne hanno diritto. 2. L’armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l’esercizio dell’attività di pesca in Costa d’Avorio. Essi devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione della Costa d’Avorio, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Costa d’Avorio nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con la Comunità. 3. Le autorità competenti della Comunità presentano (per via informatica) al Ministero della pesca della Costa d’Avorio una domanda per ogni nave che intende esercitare o sostenere l’attività di pesca in virtù dell’accordo, almeno 30 giorni lavorativi prima della data di validità richiesta. 4. Le domande sono presentate al Ministero della pesca su formulari redatti secondo il modello riportato nell’appendice I. Le autorità ivoriane prendono tutte le misure necessarie perché i dati ricevuti nell’ambito della domanda di licenza siano oggetto di trattamento riservato. Tali dati vengono utilizzati esclusivamente nell’ambito dell’attuazione dell’accordo di pesca. 5. Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti: - la prova del pagamento dell’anticipo forfettario per il periodo di validità della domanda; - qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo. 6. Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità ivoriane in conformità all’articolo 2, paragrafo 7 del protocollo. 7. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi. 8. Le licenze per tutte le navi sono rilasciate dal Ministero della pesca della Costa d’Avorio, agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la Delegazione della Commissione europea in Costa d’Avorio, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 6. 9. La licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile. 10. Tuttavia, su richiesta della Comunità europea e in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un’altra nave della stessa categoria della nave da sostituire secondo quanto previsto dall’articolo 1 del protocollo, senza che debba essere versato un nuovo canone. In questo caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della somma delle catture totali delle due navi. 11. L’armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata al Ministero della pesca della Costa d’Avorio tramite la delegazione della Commissione europea. 12. La data di inizio di validità della nuova licenza è quella in cui l’armatore consegna la licenza annullata al Ministero della pesca della Costa d’Avorio. Il trasferimento della licenza è notificato alla delegazione della Commissione europea in Costa d’Avorio. 13. La licenza deve essere sempre tenuta a bordo della nave. La Comunità europea tiene un elenco provvisorio aggiornato delle navi per le quali è richiesta una licenza di pesca in conformità alle disposizioni del presente protocollo. Detto elenco provvisorio è notificato alle autorità ivoriane subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento. Al ricevimento dell’elenco provvisorio e della notifica del pagamento dell’anticipo, inviata dalla Commissione europea alle autorità del paese costiero, la nave è iscritta dall’autorità ivoriana competente in un elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alle autorità incaricate del controllo della pesca. In questo caso è inviata all’armatore una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto della licenza di pesca fino al rilascio di quest’ultima. 14. Le due parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di licenze basato esclusivamente sullo scambio elettronico delle informazioni e della documentazione sopra descritte. Le due parti si accordano per promuovere rapidamente la sostituzione della licenza di carta attraverso un equivalente elettronico quale l’elenco delle navi autorizzate a pescare nella zona di pesca della Costa d’Avorio. Sezione 2 Condizioni di licenza - canoni e anticipi 1. Le licenze hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili. 2. Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca della Costa d’Avorio per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie. 3. Le licenze sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti importi forfettari: - 3 850 EUR per tonniera con rete a circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 110 tonnellate all’anno; - 1 400 EUR per peschereccio con palangari di superficie, corrispondenti ai canoni dovuti per 40 tonnellate all’anno; 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione europea, entro il 15 giugno di ogni anno, i quantitativi delle catture effettuate nell’anno precedente, confermati dagli istituti scientifici di cui al seguente punto 5. 5. Il computo definitivo dei canoni dovuti per l’anno n è adottato dalla Commissione europea entro il 31 luglio dell’anno n+1 sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia) e l’IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima) nonché il Centre de Recherche Oceanologiques (CRO) della Costa d’Avorio, ed è trasmesso per il tramite della delegazione della Commissione europea. 6. Detto computo è comunicato contemporaneamente al Ministero della pesca della Costa d’Avorio e agli armatori. 7. Gli eventuali pagamenti supplementari (per le catture eccedenti 110 tonnellate per le tonniere con reti a circuizione e 40 tonnellate per i pescherecci con palangari di superficie) saranno effettuati dagli armatori alle competenti autorità della Costa d’Avorio entro il 31 agosto dell’anno n+1, sul conto previsto alla sezione 1, punto 6, del presente capitolo, sulla base di 35 EUR a tonnellata. 8. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all’ammontare dell’anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l’importo residuo corrispondente non viene rimborsato all’armatore. Capitolo II – Zone di pesca 1. Le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie della Comunità potranno esercitare attività di pesca nelle acque situate oltre le 12 miglia marine a partire dalle linee di base. Capitolo III – Regime di dichiarazione delle catture 1. Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave comunitaria nella zona di pesca della Costa d’Avorio è definita come segue: - il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca della Costa d’Avorio e l’uscita dalla stessa, oppure - il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca della Costa d’Avorio e un trasbordo e/o uno sbarco in Costa d’Avorio; 2. Tutte le navi autorizzate ad esercitare attività di pesca nelle acque della Costa d’Avorio nell’ambito dell’accordo devono notificare le loro catture al Ministero della pesca della Costa d’Avorio ai fini del controllo dei quantitativi catturati, convalidati dagli istituti scientifici competenti secondo la procedura di cui capitolo I, sezione 2, punto 4, del presente allegato. La comunicazione delle catture è effettuata secondo le modalità di seguito indicate. 2.1 Per ciascun periodo annuale di validità della licenza ai sensi del capitolo I, sezione 2, del presente allegato, le dichiarazioni comprendono le catture effettuate dalla nave nel corso di ogni bordata. Gli originali delle dichiarazioni sono trasmessi su supporto fisico al Ministero della pesca della Costa d’Avorio entro 45 giorni dal termine dell’ultima bordata effettuata nel suddetto periodo. Inoltre, tali comunicazioni devono essere effettuate tramite fax (225.21.35.04.09 o 225.21.35.63.15) o tramite posta elettronica. 2.2 Le navi dichiarano le rispettive catture servendosi del formulario corrispondente al diario di bordo, secondo il modello riportato nell’appendice 2. Per i periodi nei quali non si trovavano nella zona di pesca della Costa d’Avorio, le navi sono tenute a compilare il giornale di bordo inserendovi la dicitura “Fuori dalla zona di pesca della Costa d’Avorio”. 2.3 I formulari sono compilati in modo leggibile e firmati dal comandante della nave o dal suo rappresentante legale. 2.4. Le dichiarazioni relative alle catture devono essere affidabili per contribuire al monitoraggio dell’evoluzione degli stock. 3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capo il governo della Costa d’Avorio si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata sino ad espletamento delle necessarie formalità e di applicare la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente in Costa d’Avorio. La Commissione europea e lo Stato membro di bandiera ne vengono informati. 4. Le parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di dichiarazione di catture basato esclusivamente sullo scambio elettronico delle informazioni e della documentazione sopra descritte. Le due parti si accordano per promuovere rapidamente la sostituzione della dichiarazione scritta (logbook) con uno schedario elettronico equivalente. Capo IV - Imbarco di marittimi 1. Gli armatori di tonniere e pescherecci con palangari di superficie assumono cittadini dei paesi ACP alle condizioni e nei limiti seguenti: - per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20% dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP; - per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, almeno il 20% dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP. 2. Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori marittimi di paesi ACP. 3. La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi della Comunità. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione. 4. I contratti di lavoro dei marittimi ACP, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiranno ai marittimi l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni. 5. Il salario dei marittimi ACP è a carico degli armatori. Esso va fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia, le condizioni di retribuzione dei marittimi ACP non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL. 6. I marittimi ingaggiati dalle navi comunitarie devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo. Capo V - Misure tecniche Le navi sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dall’ICCAT per la regione, per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca. Capitolo VI - Osservatori 1. Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque della Costa d’Avorio nell’ambito dell’accordo imbarcano a bordo gli osservatori designati dalla competente organizzazione regionale per la pesca (ORP) alle condizioni di seguito precisate. 1.1 Su richiesta delle autorità competenti, le navi comunitarie prendono a bordo un osservatore designato da tali autorità per controllare le catture effettuate nelle acque della Costa d’Avorio. 1.2 L’autorità competente elabora l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Essa provvede a mantenere aggiornati tali elenchi. I suddetti elenchi vengono comunicati alla Commissione europea al momento dell’elaborazione e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti. 1.3 L’autorità competente comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell’osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio della licenza o almeno quindici giorni prima della data prevista dell’imbarco dell’osservatore. 2. La durata della permanenza a bordo dell’osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta delle autorità ivoriane competenti, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una nave determinata. Tale richiesta è formulata dall’autorità competente all’atto della notifica del nome dell’osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione. 3. Le condizioni dell’imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dall’autorità competente. 4. L’osservatore è imbarcato in un porto scelto dall’armatore all’inizio della prima bordata effettuata nelle zone di pesca della Costa d’Avorio successivamente alla notifica dell’elenco delle navi designate. 5. Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti della subregione previsti per l’imbarco degli osservatori. 6. In caso di imbarco in un paese situato al di fuori della subregione le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore regionale lascia la zona di pesca regionale, devono essere adottati i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore. 7. Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo. 8. All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Quando la nave opera nelle acque della Costa d’Avorio, egli svolge le seguenti funzioni: 8.1 osserva le attività di pesca delle navi; 8.2 verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca; 8.3 procede al prelievo di campioni biologici nell’ambito di programmi scientifici; 8.4 prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati; 8.5 verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca della Costa d’Avorio riportati nel giornale di bordo; 8.6 verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci commercializzabili; 8.7 comunica alla propria autorità competente, con qualsiasi mezzo appropriato, i dati relativi all’attività di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo. 9. Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni. 10 L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza. 11. Durante la permanenza a bordo, l’osservatore: 11.1 adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca; 11.2 rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave. 12. Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l’osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti con copia alla Commissione europea. L’osservatore firma tale rapporto in presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore scientifico. 13. Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave. 14. La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico dell’autorità competente. 15. Le due parti si consultano quanto prima con i paesi terzi interessati in merito alla definizione di un sistema di osservatori regionali e alla scelta della competente organizzazione regionale per la pesca. In attesa dell’attuazione di un sistema di osservatori regionali, le navi autorizzate a pescare nelle acque della Costa d’Avorio nell’ambito dell’accordo imbarcano, al posto degli osservatori regionali, osservatori designati dalle autorità ivoriane competenti secondo le modalità di cui sopra. Capitolo VII - Controllo 1. Conformemente al punto 13 della sezione 1 del presente allegato, la Comunità europea tiene un elenco provvisorio aggiornato delle navi per le quali è richiesta una licenza di pesca in conformità alle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità ivoriane preposte al controllo della pesca al momento dell’elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento. 2. Al ricevimento dell’elenco provvisorio e della notifica del pagamento dell’anticipo di cui al capitolo I, sezione 2, punto 3, del presente allegato, inviata dalla Commissione europea alle autorità del paese costiero, la nave è iscritta dall’autorità ivoriana competente in un elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alle autorità incaricate del controllo della pesca. In questo caso l’armatore può ottenere una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto della licenza fino al rilascio di quest’ultima. 3. Entrata e uscita dalla zona: 3.1 Le navi comunitarie notificano alle autorità ivoriane competenti preposte al controllo della pesca, con un anticipo minimo di tre ore, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla zona di pesca della Costa d’Avorio, comunicando inoltre i quantitativi globali e le specie presenti a bordo. 3.2 Al momento della notifica dell’uscita, ogni nave comunica anche la propria posizione. Dette comunicazioni saranno effettuate prioritariamente per fax (225.21.35.04.09 o 225.21.35.63.15 ) o per posta elettronica ( ) o e, in difetto, via radio (codice di chiamata ). 3.3 Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza aver avvertito le competenti autorità della Costa d’Avorio è considerata in infrazione. 3.4 Il numero di fax e di telefono, come pure l’indirizzo di posta elettronica, sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca. 4. Procedure di controllo 4.1 I comandanti delle navi comunitarie impegnate in attività di pesca nelle acque della Costa d’Avorio permettono l’accesso a bordo di qualsiasi funzionario della Costa d’Avorio incaricato dell’ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell’esercizio delle sue funzioni. 4.2. La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni. 4.3. Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciato un attestato al comandante della nave. 5. Controllo via satellite 5.1 Tutte le navi comunitarie che praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo saranno soggette a controllo satellitare secondo le disposizioni riportate nell’appendice 3. Tali disposizioni entrano in vigore il decimo giorno successivo alla notifica, effettuata dal governo della Costa d’Avorio alla delegazione della Comunità europea in Costa d’Avorio, dell’entrata in funzione del Centro di sorveglianza della pesca (CSP) della Costa d’Avorio. 6. Fermo 6.1 Entro un termine massimo di 36 ore le autorità ivoriane competenti informano la Commissione europea e lo Stato di bandiera di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave comunitaria nelle zone di pesca della Costa d’Avorio. 6.2 Alla Commissione europea e allo Stato di bandiera è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all’origine del fermo. 7. Verbale di fermo 7.1 Dopo che l’autorità ivoriana competente avrà proceduto alla compilazione di un verbale di accertamento, il comandante della nave deve firmare il verbale suddetto. 7.2 Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell’infrazione che gli viene contestata. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante deve precisarne le ragioni per iscritto e l’ispettore appone la dicitura “rifiuto di firma”. 7.3 Il comandante deve condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità ivoriane. In caso di infrazione lieve l’autorità ivoriana competente può autorizzare la nave posta in stato di fermo a proseguire l’attività di pesca. 8. Riunione di concertazione in caso di fermo 8.1 Prima di adottare eventuali provvedimenti nei confronti del comandante o dell’equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni, una riunione di concertazione tra la Commissione europea e le competenti autorità della Costa d’Avorio, con l’eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato. 8.2 Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano ogni documento o informazione utile atta a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L’armatore o il suo rappresentante è informato dell’esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo. 9. Risoluzione del fermo 9.1 Prima di avviare qualsiasi procedura giudiziaria si cerca di regolare la presunta infrazione nell’ambito di una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo. 9.2 In caso di conciliazione l’importo dell’ammenda applicata è determinato in conformità alla normativa vigente in Costa d’Avorio. 9.3 Qualora la controversia non abbia potuto essere definita mediante procedura transattiva e venga quindi portata davanti a un organo giudiziario, l’armatore deposita presso una banca designata dalle competenti autorità della Costa d’Avorio una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell’ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell’infrazione. 9.4 La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione della procedura giudiziaria. Essa è svincolata non appena la controversia si risolva senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un’ammenda inferiore alla cauzione depositata, l’importo rimanente è sbloccato dalle competenti autorità della Costa d’Avorio. 9.5 Il fermo della nave è revocato e l’equipaggio è autorizzato a lasciare il porto: - dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure - una volta che la cauzione bancaria di cui al precedente punto 9.3 è stata depositata e accettata dalle competenti autorità della Costa d’Avorio, in attesa dell’espletamento della procedura giudiziaria. 10. Trasbordi 10.1 Le navi comunitarie che intendono trasbordare catture nelle acque della Costa d’Avorio effettuano tale operazione nei porti o nella rada dei porti della Costa d’Avorio. 10.2 Gli armatori di tali navi comunicano alle competenti autorità della Costa d’Avorio, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni: - il nome delle navi da pesca che effettuano il trasbordo; - il nome, il numero OMI e la bandiera del cargo vettore; - il quantitativo di ogni specie da trasbordare; - la data e il luogo del trasbordo. 10.3 Il trasbordo è considerato come un’uscita dalla zona di pesca della Costa d’Avorio. I comandanti delle navi devono trasmettere alle competenti autorità della Costa d’Avorio le dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l’attività di pesca oppure uscire dalla zona di pesca della Costa d’Avorio. 10.4 Nella zona di pesca della Costa d’Avorio è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente in Costa d’Avorio. 11. I comandanti delle navi comunitarie impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto della Costa d’Avorio consentono agli ispettori di tale paese di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l’operato. Al termine di ogni ispezione e controllo in porto è rilasciato un attestato al comandante della nave. APPENDICI 1 - Formulario per la domanda di licenza 2 - Giornale di bordo ICCAT 3 – Disposizioni applicabili al sistema di controllo delle navi via satellite (VMS) e le coordinate della zona di pesca della Costa d’Avorio. Appendice 1 MINISTERO DELLA PRODUZIONE ANIMALE BP V 84, Abidjan (Repubblica della Costa d’Avorio) | REPUBBLICA DELLA COSTA D’AVORIO UNION-DISCIPLINE-TRAVAIL | DOMANDA DI LICENZA DI PESCA MARITTIMA PARTE A 1. Nome del proprietario/armatore: ……………………………………………………………………………………………………………………… 2. Nazionalità del proprietario/armatore: ………………………………………………………………………………………….…………….…………….. 3. Indirizzo commerciale del proprietario/armatore: …………………………………………………………….…………………………………...................................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… PARTE B (Da compilare per ciascuna nave) 1. Periodo di validità: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Nome della nave: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Anno di costruzione ……………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Bandiera originaria: …………………………………………………………………………………………….………………………………... 5. Bandiera attuale: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 6. Data di acquisizione della bandiera attuale: …………………………………………………………………………………………………….……………………….. 7. Anno di acquisizione: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 8. Porto e numero di immatricolazione: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 9. Zone di attività: …………………………………………………………………………………………………………………………....… 10. Tipo di pesca: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 11. Stazza lorda (tsl): ……………………………………………………………………………………………………………………………… 12. Stazza netta (tsn): ……………………………………………………………………………………………………………………………… 13. Indicativo di chiamata: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 14. Lunghezza fuori tutto (m): ……………………………………………………………………………………………………………….………...…… 15. Prua (m): ……………………………………………………………………………………………………………………………... 16. Altezza (m): ………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 17. Materiale di costruzione dello scafo: ………………………………………………………………………………………………….…..………………………. 18. Potenza motrice: ………………………………………………………………………………………………………………………..…..… 19. Velocità (nodi): ……………………………………………………………………………………………………………………………… 20. Cabine: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 21. Capacità dei serbatoi (in m³): ……………………………………………………………………………………………………………..……………….. 22. Capacità delle stive per il pesce (in m³): …………………………………………………………………………………………………………………………….... 23. Capacità di congelazione (t/24 ore) e sistema utilizzato: …………………………………………………………………………………………………………………………….... 24. Colore dello scafo: ………………………………………………………………………………………………………………………….….. 25. Colore della sovrastruttura: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 26. Membri d’equipaggio: ………………………………………………………………………………………………………………………….…... 27. Strumenti di comunicazione a bordo: Tipo | Marca | Modello | Potenza (watt) | Anno di costruzione | Frequenze | Ricezione | Trasmissione | 28. Strumenti di navigazione e di individuazione: . Tipo | Marca | Modello | 29. Imbarcazioni ausiliarie utilizzate (per ciascuna nave): ……………………………………………………………………………………………………………………………… 29.1. Stazza lorda: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 29.2. Lunghezza fuori tutto (m): ………………………………………………………………………………….…………………………………………... 29.3. Prua (m): ………………………………………………………………………………………………………………………….…... 29.4. Altezza (m): ………………………………………………………………………………………………………………………….….. 29.5. Materiale di costruzione dello scafo: ……………………………………………………………………………………………………...……………………… 29.6. Potenza motrice: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 29.7. Velocità (nodi): ……………………………………………………………………………………………………………………………… 30. Strumenti aerei ausiliari per l’individuazione del pesce (anche se non installati a bordo): ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31. Porto di immatricolazione: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 32. Nome del comandante: ..…………………………………………………………………………………………………………………………..… 33. Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………….…………………………..…... 34. Nazionalità del comandante: Allegare: - tre fotocopie a colori del peschereccio (visto di lato), delle imbarcazioni ausiliarie e degli strumentiaerei ausiliari per l’individuazione del pesce. - illustrazione e descrizione particolareggiata degli attrezzi da pesca utilizzati, - documento comprovante che il rappresentante del proprietario/armatore è abilitato a firmare la presente.domanda: ………………………… | ………………………………………………………….. | (Data della domanda) | (Firma del rappresentante del proprietario/armatore) | Appendice 2 GIORNALE DI BORDO DELL’ICCAT PER LA PESCA DEL TONNO | Palangari Esche vive Ciancioli Reti da traino Altro | Stato di bandiera: ……………………………………………………………………........................... | Capacità - (TM): ……………………………………………........ | Numero di immatricolazione: ………………………………………………………………................................... | Comandante: ……………………………………………………….... | Armatore ………………………………………………………….......................... | Numero dei membri dell’equipaggio: ….…………………………………………………........................ | Indirizzo ………………………………………………………………………….... | Data del rapporto: ………………………………………………...... | (Autore del rapporto) ………………………………………………................................. | Numero di giorni in mare: | Numero di giorni di pesca: Numero di cale: | Numero della bordata: | Data | Settore | T° superficiale dell’acqua (ºC) | Sforzo di pesca Numero di ami utilizzati | Catture | Esca utilizzata Esca utilizzata | 1 - Utilizzare un foglio per mese e una riga per giorno. | 3 - Per “giorno” si intende il giorno di cala del palangaro. | 5 - L’ultima riga (Quantitativi sbarcati) deve essere compilata solo al termine della bordata. Indicare il peso effettivo al momento dello sbarco. | 2 - Alla fine di ogni bordata inviare una copia del giornale di bordo al proprio corrispondente o all’ICCAT, Calle Corazón de Maria, 8, 28002 Madrid. Spagna. | 4 - Il settore di pesca è riferito alla posizione della nave. Arrotondare i minuti e registrare il grado di latitudine e longitudine. Non dimenticare di indicare N/S e E/O. | 6 - Tutte le informazioni qui riportate rimarranno strettamente riservate. | DATA .........................................................ORA ................................................................. | DATA ..............................................................................ORA ................................................ | SOLCOMETRO ......................................................................................................................................... | SOLCOMETRO ......................................................................................................................................... | 11.0301 | SO | SD[4] | NO | NO | NO | N. 2 | 11.010404 | SO | SD[5] | NO | NO | NO | N. 2 | 4. SINTESI DELLE RISORSE 4.1 Risorse finanziarie 4.1.1 Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP) In euro Totale del costo indicativo dell’intervento | Totale risorse umane | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI 5.1 Necessità dell’azione a breve o lungo termine Il protocollo relativo all’accordo di pesca tra la Comunità europea e la Costa d’Avorio è scaduto il 30 giugno 2007. Il nuovo protocollo riguarda il periodo dal 1º luglio 2007 al 30 giugno 2013. L’obiettivo principale del nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca (APP) è rafforzare la cooperazione tra la Comunità europea e la Costa d’Avorio al fine di promuovere un partenariato che consenta lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento razionale delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Costa d’Avorio. Gli elementi principali del nuovo protocollo sono: - Possibilità di pesca : 25 tonniere con reti a circuizione, 15 pescherecci con palangari di superficie, secondo la seguente ripartizione (basata sul criterio di ripartizione del precedente protocollo, sulle domande degli Stati membri e sui tassi storici di utilizzazione per Stato membro e per categoria), vale a dire: ( tonniere con reti a circuizione: Francia 10, Spagna: 15 ( pescherecci con palangari di superficie: Spagna: 10, Portogallo: 5 - Quantitativo di riferimento annuo : 7 000 tonnellate di tonnidi - Contropartita finanziaria annua: 595 000 EUR - Anticipi e canoni applicati agli armatori[11] : per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie, 35 EUR per tonnellata di tonnidi catturata nella zona di pesca della Costa d’Avorio. Gli anticipi annui sono fissati a 3 850 EUR per tonniera con reti a circuizione e a 1 400 EUR per peschereccio con palangari di superficie. 5.2 Valore aggiunto dell’intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari Nel caso del nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca, il mancato intervento della Comunità indurrebbe gli operatori a concludere accordi privati, non necessariamente orientati a una pesca sostenibile. La Comunità spera altresì che il nuovo accordo consentirà alla Costa d’Avorio di avviare una cooperazione efficace con la Comunità nell’ambito di organizzazioni regionali quali la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT), al fine di contribuire alla lotta contro la pesca illegale e alla corretta gestione degli stock di grandi migratori. 5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori La negoziazione e la conclusione di accordi di pesca con i paesi terzi risponde all’obiettivo generale di mantenere e salvaguardare le attività di pesca tradizionali della flotta comunitaria, anche d’altura, e di sviluppare relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche al di fuori delle acque comunitarie, tenendo conto degli aspetti socioeconomici ed ambientali. Gli indicatori che saranno utilizzati nell’ambito dell’ABM ai fini del controllo dell’applicazione dell’accordo sono i seguenti: ( controllo del tasso di utilizzazione delle possibilità di pesca; ( raccolta e analisi dei dati relativi alle catture e al valore commerciale dell’accordo; ( contributo all’occupazione e al valore aggiunto nella Comunità; ( contributo alla stabilizzazione del mercato comunitario; ( contributo al conseguimento degli obiettivi generali di riduzione della povertà in Costa d’Avorio, anche in termini di crescita occupazionale, sviluppo delle infrastrutture e sostegno al bilancio dello Stato; ( numero di riunioni tecniche della commissione mista. 5.4 Modalità di attuazione (indicativa) X Gestione centralizzata X diretta da parte della Commissione 6. CONTROLLO E VALUTAZIONE 6.1 Sistema di controllo La Commissione (DG FISH, in collaborazione con la Delegazione della Commissione europea ad Abidjan, in Costa d’Avorio) effettuerà un controllo sistematico dell’attuazione della proroga, verificando in particolare il tasso di utilizzazione da parte degli operatori e i dati riguardanti le catture. 6.2 Valutazione In vista del possibile avvio di negoziati relativi a un nuovo protocollo, nell’ottobre 2006 è stata realizzata una valutazione circostanziata del protocollo 2004-2007 con la collaborazione di un consorzio di consulenti indipendenti. 6.2.1 Valutazione ex-ante La valutazione ha permesso di identificare i seguenti elementi di interesse per la Comunità. - Rispondendo alle necessità delle flotte europee, l’accordo di pesca con la Costa d’Avorio contribuisce a sostenere l’efficienza economica delle filiere comunitarie della pesca dei tonni nell’Oceano Atlantico - Si ritiene che il protocollo dell’accordo contribuisca all’efficienza economica della filiere europee proponendo alle navi e alle filiere comunitarie che ne dipendono un quadro giuridico stabile e una visibilità a medio termine. Per quanto riguarda gli interessi della Costa d’Avorio nell’ambito dell’accordo, la valutazione ha portato alle seguenti conclusioni: - L’accordo di pesca contribuisce all’efficienza delle imprese del settore della pesca del tonno di Abidjan garantendo loro una certa sicurezza giuridica e delle prospettive a medio termine. - L’accordo di pesca ha inoltre un impatto sull’efficienza del settore della pesca della Costa d’Avorio a livello delle filiere connesse alla pesca ad Abidjan. Oltre al valore commerciale diretto delle catture per le navi in questione, l’accordo procura i seguenti benefici: - garanzia di occupazione a bordo dei pescherecci; - effetto moltiplicatore in termini di occupazione nei porti, nelle aste, negli stabilimenti di trasformazione, nei cantieri navali, nelle imprese di servizi, ecc.; - possibilità di occupazione in regioni in cui non esistono altre opportunità; - contributo all’approvvigionamento ittico della Comunità. Valore aggiunto dell’intervento comunitario: L’esistenza di un accordo comunitario, che impone alle due parti un quadro normativo vincolante, garantisce la corretta gestione degli stock, obiettivo questo che non sempre gli accordi privati consentono di realizzare. Inoltre, l’accordo di pesca crea occupazione per i marittimi provenienti dalla CE e dai paesi terzi. Inoltre, l’accordo di pesca assicura una parte sostanziale delle risorse della politica settoriale della pesca in Costa d’Avorio. Rischi e opzioni alternative : L’adozione di un nuovo protocollo di pesca comporta inevitabilmente un certo numero di rischi, ad esempio: gli importi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca e i canoni degli armatori non sono versati secondo quanto convenuto (frode) e le flotte straniere ignorano le licenze e gli altri controlli. Al fine di evitare questi rischi, sarebbe opportuno migliorare il controllo delle entrate e delle spese, migliorare le attività di controllo marittimo, rafforzare il controllo via satellite (VMS), finanziare misure a favore dei pescatori locali, ecc. 6.2.2 Stima ex-ante del valore economico dell’accordo e contributo finanziario della Comunità La contropartita finanziaria concessa dalla Comunità nell’ambito del nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca è uno stanziamento unico calcolato sulla base di una dotazione finanziaria annuale pari a 595 000 EUR per il protocollo 2007/2013. 6.2.3 Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell’esperienza acquisita in precedenti casi analoghi) Il rapporto di valutazione raccomanda che il quantitativo di riferimento sia leggermente ridotto a 7 000 tonnellate. Esso raccomanda inoltre di negoziare l’accesso per circa 25 unità (invece di 34) tenendo anche conto i) della diminuzione effettiva della flotta delle tonniere con reti a circuizione dal 2002, e ii) del probabile ritorno di alcune tonniere con reti a circuizione nell’Oceano Atlantico. Per quanto riguarda i pescherecci con palangari di superficie si raccomanda di mantenere grosso modo le possibilità di pesca attuali affinché le navi interessate possano trovare zone di pesca in caso di necessità. Il nuovo accordo prevede un sostegno finanziario globale a favore dell’attuazione delle iniziative adottate nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo della Costa d’Avorio. La Comunità e il governo della Costa d’Avorio dovranno accordarsi su un programma settoriale pluriennale concernente il suddetto sostegno finanziario (100% della dotazione totale della contropartita finanziaria). Tale programmazione sarà definita nell’ambito di un intenso dialogo permanente tra le parti. 6.2.4 Modalità e periodicità delle valutazioni successive In un’ottica di continuità con lo studio concluso nel ottobre 2006 (cfr. punto 6.2) e al fine di garantire una pesca sostenibile nella regione, ogni rinnovo del protocollo sarà preceduto da una valutazione dell’impatto economico, sociale e ambientale. Gli indicatori elencati al precedente punto 5.3 saranno utilizzati per realizzare una valutazione ex-post. 7. Misure antifrode L’utilizzazione della contropartita finanziaria versata dalla Comunità in virtù dell’accordo è di competenza esclusiva dello Stato terzo sovrano interessato. La Commissione si impegna tuttavia a promuovere un dialogo politico permanente e una concertazione al fine di migliorare la gestione dell’accordo e rafforzare il contributo della Comunità alla gestione sostenibile delle risorse. In ogni caso, tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell’ambito di un accordo di pesca sono soggetti alle norme e procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. Ciò consente, in particolare, di identificare tutti i conti bancari degli Stati terzi sui quali è versata la contropartita finanziaria. 8. DETTAGLI SULLE RISORSE 8.1 Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari (Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | Azione 1 | Azione 2 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Funzionari o agenti temporanei[14] (11 01 01) | A*/AD | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | B*, C*/AST | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Personale finanziato[15] con l’art. 11 01 02 | Altro personale finanziato[16] con l’art. 11 01 04 04 | TOTALE | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 8.2.2 Descrizione dei compiti derivanti dall’azione - Assistere il negoziatore nella preparazione e conclusione dei negoziati degli accordi di pesca: - partecipare ai negoziati con i paesi terzi ai fini della conclusione di accordi di pesca; - elaborare progetti di relazioni di valutazione e note sulla strategia di negoziato per il Commissario; - presentare e difendere la posizione della Commissione nel gruppo di lavoro “Pesca esterna” del Consiglio; - partecipare alla ricerca di un compromesso con gli Stati membri e integrarlo nel testo finale degli accordi. - Controllo dell’attuazione degli accordi: - sorveglianza permanente degli accordi di pesca; - preparazione e controllo degli impegni e dei pagamenti della contropartita finanziaria e delle azioni specifiche o dei contributi a favore dello sviluppo di una pesca responsabile; - presentazione di relazioni periodiche sull’attuazione degli accordi; - valutazione degli accordi: aspetti scientifici e tecnici; - preparazione del progetto di proposta di regolamento e di decisione del Consiglio e redazione del testo dell’accordo; - avvio delle procedure di adozione e seguito dato alle medesime. - Assistenza tecnica: - definire la posizione della Commissione in sede di commissione mista. - Relazioni interistituzionali: - rappresentare la Commissione dinanzi al Consiglio, al Parlamento europeo e agli Stati membri nel corso dei negoziati; - preparare le risposte alle interrogazioni scritte e orali del Parlamento europeo. - Consultazione e coordinamento interservizi: - mantenere contatti con le altre Direzioni generali per le questioni relative ai negoziati e alla sorveglianza degli accordi; - organizzare e dare seguito alle consultazioni interservizi. - Valutazione: - partecipare all’aggiornamento della valutazione di impatto; - analizzare gli obiettivi raggiunti e gli indicatori di valutazione. 8.2.3 Origine delle risorse umane (statutaria) (Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine) X Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prorogare ( Posti preassegnati nell’ambito dell’esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l’anno 2006 ( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB ( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna) ( Posti necessari per l’anno n ma non previsti nell’esercizio SPA/PPB dell’anno considerato 8.2.4 Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento (11 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa) euro Linea di bilancio: 11010404 (numero e denominazione) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | 1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale) | Agenzie esecutive[17] | Altra assistenza tecnica e amministrativa | - intra muros | - extra muros (1)° | 40 000 | 40 000 | Totale assistenza tecnica e amministrativa | 40 000 | 40 000 | (1) Valutazione ex-post del protocollo vigente e valutazione ex-ante del futuro protocollo. 8.2.5 Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell’importo di riferimento Tipo di risorse umane | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | Funzionari e agenti temporanei (11 01 01) | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 280 800 | Personale finanziato con l’art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) | Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell’importo di riferimento) | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 280 800 | Calcolo – Funzionari e agenti contrattuali Richiamarsi all’occorrenza al punto 8.2.1 - 1A = 117 000 EUR*0,25 = 29 250 EUR 1B = 117 000 EUR*0,075 = 8 775 EUR 1C = 117 000 EUR*0,075 = 8 775 EUR Totale parziale: 46 800 EUR (0,0468 Mio EUR/anno) Totale: 46 800 EUR/anno (0,0468 Mio EUR/anno) Calcolo – Personale finanziato con l’articolo XX 01 02 Richiamarsi all’occorrenza al punto 8.2.1 8.2.6 Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | 11 01 02 11 01 – Missioni | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 90 000 | 11 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze | XX 01 02 11 03 – Comitati[18] | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 60 000 | XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze | XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione | 2. Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) | 3. Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) | Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell’importo di riferimento) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 150 000 | [1] GU C... [2] GU C... [3] GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8. [4] Stanziamenti dissociati (SD). [5] Stanziamenti non dissociati (SND). [6] Spesa che non rientra nel Capitolo 11 01 del Titolo 11 interessato. [7] Conformemente al protocollo, le possibilità di pesca possono essere aumentate di comune accordo nei limiti in cui, secondo le conclusioni del parere scientifico, tale aumento non danneggia la gestione sostenibile delle risorse della Costa d’Avorio. In tal caso la contropartita finanziaria è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. Tuttavia, l’importo annuo complessivo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 3 dell’articolo 2 (1 190 000 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo (in funzione delle disponibilità di bilancio). [8] Spesa che rientra nel Capitolo 11 01 04 del Titolo 11. [9] Spesa che rientra nel Capitolo 11 01, ma non nell’articolo 11 01 04. [10] Punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale. [11] Gli anticipi e i canoni a carico degli armatori non incidono sul bilancio comunitario. [12] Quale descritto nella sezione 5.3. [13] Conformemente al protocollo, le possibilità di pesca possono essere aumentate di comune accordo nei limiti in cui, secondo le conclusioni del parere scientifico, tale aumento non danneggia la gestione sostenibile delle risorse della Costa d’Avorio. In tal caso la contropartita finanziaria è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. Tuttavia, l’importo annuo complessivo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 3 del protocollo (1 190 000 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo (in funzione delle disponibilità di bilancio). [14] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento. [15] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento. [16] Il cui costo è incluso nell’importo di riferimento. [17] Va fatto riferimento alla specifica scheda legislativa relativa alle agenzie esecutive interessate. [18] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.