52007PC0629

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3491/90 relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh /* COM/2007/0629 def. - ACC 2007/0221 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 23.10.2007

COM(2007) 629 definitivo

2007/0221 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 3491/90 relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- Motivazione e obiettivi della proposta

Scopo della presente proposta è adeguare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio per stabilire con chiarezza quali siano gli elementi da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei dazi all’importazione applicabili al riso originario del Bangladesh, importato nell’ambito del suddetto regolamento.

- Contesto generale

In seguito all’adozione del regolamento (CEE) n. 3491/90 sono state apportate numerose modifiche alle normative orizzontali applicabili ai fini del calcolo dei dazi imponibili sulle importazioni di cui all’articolo 1 del suddetto regolamento, modifiche che tuttavia non hanno comportato la modifica del medesimo; questa situazione può dare adito ad interpretazioni divergenti.

- Disposizioni in vigore nel settore della proposta

L’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3491/90 relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh[1] prevede le riduzioni tariffarie specificate in appresso:

“ 1. Per le importazioni originarie del Bangladesh e limitatamente ai quantitativi indicati all’articolo 2, il prelievo all’importazione di riso di cui ai codici NC 1006 10 (escluso il codice 1006 10 10), 1006 20 e 1006 30 è pari al prelievo applicabile all’importazione in provenienza dai paesi terzi, ridotto:

a) per il risone di cui al codice NC 1006 10, escluso il codice 1006 10 10:

- de l 50% e

- di ecu 3,6;

b) p er il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20:

- del 50% e

- di ecu 3,6;

c) per il riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30:

- dell’importo di protezione dell’industria di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1418/76 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (3), convertito, nel caso del riso semilavorato, in funzione del tasso di conversione del riso lavorato in riso semilavorato di cui all’articolo 19, lettera a), terzo trattino dello stesso regolamento, del 50% e

- di ecu 5,4.”

Le modalità di applicazione del suddetto regolamento sono state definite dal regolamento (CEE) n. 862/91[2], il cui articolo 1 era originariamente redatto come segue:

“Gli importi dei prelievi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3491/90 sono determinati ogni settimana dalla Commissione in base ai prelievi stabiliti secondo i criteri di cui all’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76.”

Il regolamento (CE) n. 2123/95 della Commissione[3] ha sostituito dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996, il testo del suddetto articolo 1 con il seguente:

“ Gli importi dei dazi doganali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3491/90 sono determinati ogni settimana dalla Commissione in base ai criteri seguenti:

- il dazio applicabile all’importazione di risone di cui ai codici NC 1006 10, fatta eccezione per il codice NC 1006 10 10, è pari al dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune, diminuito del 50% e di un importo di 4,34 ECU,

- il dazio applicabile all’importazione di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è pari al dazio fissato in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1418/76, diminuito del 50% e di un importo di 4,34 ECU,

- il dazio applicabile all’importazione di riso lavorato di cui al codice NC 1006 30 è pari al dazio fissato in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1418/76, diminuito di un importo pari a 16,78 ECU, e successivamente diminuito del 50% e di un importo di 6,52 ECU. ”

Tale modifica è stata quindi ripresa annualmente dai regolamenti (CE) n. 1373/96[4], (CE) n. 1407/97[5] e, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 1482/98[6], la cui base giuridica è il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell’agricoltura per l’attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round[7]. Questa base giuridica consentiva, ciò nonostante, di adottare misure transitorie solo fino al 30 giugno 1999.

Tuttavia, dal 1° luglio 1999, gli importi dei dazi doganali di cui al regolamento (CEE) n. 3491/90 hanno continuato ad essere calcolati in base al testo dell’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 862/91 modificato dai regolamenti (CE) n. 2123/95, (CE) n. 1373/96, (CE) n. 1407/97 e (CE) n. 1482/98. In effetti, i seguenti aspetti della legislazione comunitaria, sebbene non siano stati finora esplicitamente presi in considerazione nel regolamento (CEE) n. 3491/90, sono applicabili:

a) in virtù del regolamento (CE) n. 3290/94, tutte le misure che limiterebbero l’importazione di prodotti agricoli, ivi compresi i prelievi variabili all’importazione, sono state convertite in dazi doganali a decorrere dal 1° luglio 1995;

b) al fine di non ledere gli interessi del Bangladesh, l’importo di protezione dell’industria di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3491/90 era stato sostituito da un importo forfettario di 16,78 ECU in forza del regolamento (CE) n. 2123/95 e seguenti. Del resto, la nozione di “importo di protezione dell’industria” è stata soppressa a decorrere dal 1° luglio 2006 in virtù della modifica del regolamento (CE) n. 1785/2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso[8], introdotta dal regolamento (CE) n. 797/2006[9];

c) il meccanismo di switch-over (o dell’ECU verde) introdotto nel 1984 nel sistema agromonetario comunitario è stato abolito il 1° febbraio 1995. All’epoca i prezzi e gli importi della PAC, espressi in ECU, hanno subito un aumento in seguito all’applicazione di un coefficiente correttore pari a 1,207509, in modo da neutralizzare il ritorno ad un livello realistico dei tassi di conversione in valuta nazionale adoperati in agricoltura. Queste disposizioni sono state adottate a norma del regolamento (CE) n. 150/95[10] del Consiglio, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3813/92, relativo all’unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune[11], il quale è stato abrogato e sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, che istituisce il regime agromonetario dell’euro[12]. Pertanto, agli importi previsti dall’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3491/90 è stato attribuito il coefficiente 1,207509 a decorrere dal 1° febbraio 1995, il che corrisponde agli importi previsti dall’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 862/91, modificato dal regolamento (CE) n. 2123/95 e successivi.

A decorrere dal 1° gennaio 2007, il regolamento (CEE) n. 862/91 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1964/2006, che non contiene alcuna disposizione relativa alle modalità di calcolo del dazio applicabile alle importazioni di riso originario del Bangladesh.

È quindi necessario adeguare opportunamente il regolamento (CEE) n. 3491/90.

- Coerenza con le altre politiche e gli obiettivi dell’Unione

La proposta intende chiarire le norme legislative ed è quindi coerente con gli obiettivi dell’Unione.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

Non pertinente.

- Raccolta e utilizzo di perizie

Non è necessario ricorrere ad esperti esterni.

- Valutazione d’impatto

Le disposizioni proposte riflettono esattamente quelle in vigore attualmente.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Riepilogo delle misure proposte

La presente proposta intende adeguare il regolamento (CEE) n. 3491/90 alle modifiche apportate alle normative orizzontali successivamente alla sua adozione in materia di calcolo dei dazi applicabili alle importazioni.

- Base giuridica

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133.

- Principio di sussidiarietà

La proposta verte su un settore di esclusiva competenza della Comunità. Il principio di sussidiarietà, pertanto, non è d’applicazione.

- Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità.

- Scelta degli strumenti

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero appropriati per la seguente ragione: si tratta di modificare un regolamento esistente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio della Comunità.

2007/0221 (ACC)

Proposta di

R EGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 3491/90 relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh[13], prevede le riduzioni dei prelievi all’importazione applicabili alle importazioni di riso originario di tale paese. Dette riduzioni corrispondevano, da un lato, ad importi fissati in ECU e, dall’altro, all’importo di protezione dell’industria di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso[14].

(2) Da quando tale dispositivo è stato adottato, sono state apportate numerose modifiche alle normative orizzontali applicabili in materia, che tuttavia non hanno comportato la modifica del regolamento (CEE) n. 3491/90. Gli elementi di calcolo dei dazi applicabili alle importazioni di cui all’articolo 1 del suddetto regolamento devono essere applicati tenendo conto delle normative orizzontali interessate; questa situazione può dare adito ad interpretazioni divergenti.

(3) Più particolarmente, i prelievi variabili all’importazione sono stati convertiti in dazi doganali a decorrere dal 1° luglio 1995, in seguito all’adozione del regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell’agricoltura per l’attuazione degli accordi commerciali conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round[15].

(4) La nozione di “importo di protezione dell’industria” è stata soppressa a decorrere dal 1° luglio 2006 in seguito alla modifica del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso[16], introdotta dal regolamento (CE) n. 797/2006 del Consiglio[17].

(5) Il meccanismo di “ switch-over” introdotto nel 1984 nel sistema agromonetario comunitario per evitare un’evoluzione dei tassi di cambio agricoli in linea con i tassi monetari, è stato abolito il 1° febbraio 1995 dal regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all’unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune[18], modificato dal regolamento (CE) n. 150/95 del Consiglio. Poiché il regolamento (CEE) n. 3813/92 è sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro[19], i prezzi e gli importi previsti dalla politica agricola comune (PAC), espressi in ECU, hanno contemporaneamente subito un aumento in seguito all’applicazione di un coefficiente correttore pari a 1,207509, in modo da neutralizzare il ritorno ad un livello realistico dei tassi di conversione in valuta nazionale adoperati nell’ambito della PAC. Agli importi di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3491/90 è stato quindi attribuito lo stesso coefficiente pari a 1,207509 a decorrere dal 1° febbraio 1995.

(6) È quindi opportuno adeguare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3491/90 onde stabilire chiaramente quali siano gli elementi di cui tenere conto ai fini del calcolo dei dazi all’importazione applicabili al riso originario del Bangladesh importato nel contesto del suddetto regolamento.

(7) È quindi opportuno modificare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 3491/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3491/90 è modificato come segue:

1) All’articolo 1, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:

«1. Per le importazioni originarie del Bangladesh e limitatamente ai quantitativi indicati all’articolo 2, il dazio all’importazione di riso di cui ai codici NC 1006 10 (escluso il codice 1006 10 10), 1006 20 e 1006 30 è pari:

- per il risone di cui al codice NC 1006 10, escluso il codice NC 1006 10 10, ai dazi doganali stabiliti nella tariffa doganale comune, diminuiti del 50% e di un importo fisso di 4,34 EUR,

- per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, al dazio stabilito in applicazione dell’articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio*, diminuito del 50% e di un importo fisso di 4,34 EUR,

- per il riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30, al dazio stabilito in applicazione dell’articolo 11 quater del regolamento (CE) n. 1785/2003, diminuito di un importo fisso di 16,78 EUR e, quindi, del 50% e di un importo fisso di 6,52 EUR.

* GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.»

2) L’articolo 2, paragrafo 1, è modificato come segue:

a) al primo comma il termine “prelievo” è sostituito da “dazio all’importazione”;

b) al secondo comma la frase “modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88” è soppressa.

Arti colo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il …

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1.

[2] GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7.

[3] GU L 212 del 7.9.1995, pag. 8.

[4] GU L 178 del 17.7.1996, pag. 5.

[5] GU L 194 del 23.7.1997, pag. 13.

[6] GU L 195 dell’11.7.1998, pag. 14.

[7] GU L 161 del 26.6.1996, pag. 1.

[8] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

[9] GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1.

[10] GU L 22 del 31.1.1995, pag. 1.

[11] GU L 387 del 31.12.1992, pag.1.

[12] GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

[13] GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1.

[14] GU L 166 del 25.6.1976, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 3072/95 (GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18).

[15] GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1340/98 ( GU L 184 del 27.6.1998, pag. 1).

[16] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006.

[17] GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1.

[18] GU L 387 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 2799/98 (GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1).

[19] GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.