52007PC0615

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune /* COM/2007/0615 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 17.10.2007

COM(2007) 615 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA |

Motivazione e obiettivi della proposta Le disposizioni relative alla tassazione forfettaria non sono state modificate dal 1997. Da allora le aliquote della tariffa doganale comune (TDC) per le merci normalmente importate dai viaggiatori nei loro bagagli personali o contenute in piccole spedizioni inviate da un privato a un altro privato sono state ridotte di circa il 20%. È pertanto appropriato ridurre il dazio forfettario applicato in questi casi di un punto percentuale, portandolo al 2,5%, in modo che i privati possano beneficiare di tali riduzioni. Inoltre, considerato l'andamento dell'inflazione all'interno e all'esterno della Comunità per i prodotti importati normalmente in questi casi e visto il numero crescente di viaggiatori e di spedizioni private, è opportuno portare a 700 EUR il massimale applicabile al dazio forfettario al fine di facilitare lo sdoganamento in tali casi. |

Contesto generale La revisione di queste disposizioni va inserita nel contesto del riesame dell'esenzione dai dazi e dalle imposte per le merci importate nei bagagli personali dei viaggiatori. Essa va inoltre considerata come una misura intesa a facilitare lo sdoganamento delle piccole spedizioni inviate da un privato a un altro privato a scopi non commerciali. |

Disposizioni vigenti nel settore della proposta Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. |

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione La modifica proposta è conforme agli obiettivi della Commissione in materia di agevolazione del commercio e semplificazione dei controlli doganali. |

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Sono stati consultati per iscritto i membri del Comitato del codice doganale – normativa generale. Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione I membri del Comitato non hanno sollevato obiezioni. |

Ricorso al parere di esperti |

Settori scientifici/di competenza interessati Non pertinente Metodologia applicata Non pertinente Principali organizzazioni/esperti consultati Non pertinente Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati Non pertinente Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti Non pertinente |

Valutazione dell'impatto La misura proposta ridurrà considerevolmente la necessità di classificare le merci importate da privati che viaggiano a destinazione della Comunità o contenute in piccole spedizioni inviate da un privato di un paese terzo a un privato della Comunità per scopi non commerciali. Dal momento che la persona che dichiara in dogana le merci importate è di norma obbligata a classificarle secondo le disposizioni della tariffa doganale comune e poiché tale classificazione deve essere controllata dalle autorità doganali, l'eliminazione di questo compito per la gran parte dei casi interessati semplificherà e accelererà considerevolmente la procedura amministrativa di immissione in libera pratica delle merci, rendendo pertanto più efficace lo sdoganamento. |

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

Sintesi delle misure proposte Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. |

Base giuridica Articolo 26. |

Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Il principio di sussidiarietà non trova pertanto applicazione. |

Principio di proporzionalità Non pertinente |

Scelta dello strumento |

Strumento proposto: regolamento. |

Altri mezzi non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti. In virtù dell'articolo 26 del trattato CE i dazi della tariffa doganale comune vengono decisi dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. |

4) INCIDENZA SUL BILANCIO |

Dazi doganali non percepiti che ammontano complessivamente a 7,5 milioni di euro. |

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

Semplificazione |

La proposta prevede inoltre la semplificazione dello sdoganamento delle merci importate nelle circostanze particolari indicate nel regolamento. |

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione[1],

considerando quanto segue:

(1) Il titolo II D delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune[2], prevede l'applicazione di un dazio forfettario del 3,5% ad valorem alle merci contenute in piccole spedizioni inviate da un privato a un altro privato o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore totale di dette merci non superi, per spedizione o per viaggiatore, 350 EUR.

(2) Il dazio forfettario del 3,5% ad valorem e il massimale di 350 EUR sono stati stabiliti dal regolamento (CE) n. 866/97 del Consiglio, del 12 maggio 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 per quanto concerne le disposizioni preliminari della nomenclatura tariffaria e statistica [3] . Da allora queste disposizioni non sono più state modificate.

(3) Dal 1997 le aliquote del dazio doganale per le merci normalmente importate dai viaggiatori nei loro bagagli personali o contenute in piccole spedizioni inviate da un privato ad un altro privato sono state ridotte di circa il 20%. È pertanto appropriato ridurre l'aliquota forfettaria di un punto percentuale, portandola al 2,5%. È opportuno che tale aliquota sia applicata solo alle merci importate per le quali la tariffa doganale comune non reca la menzione "esenzione".

(4) Considerato l'andamento dell'inflazione all'interno e all'esterno della Comunità per i prodotti importati normalmente in questi casi e visto il numero crescente di viaggiatori e di spedizioni private, è opportuno aumentare il massimale a 700 EUR al fine di facilitare lo sdoganamento in tali casi.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte prima, titolo II, del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:

1) Il punto D.1 è sostituito dal seguente:

"1. Un dazio forfettario del 2,5% ad valorem è applicabile alle merci contenute nelle spedizioni inviate da un privato a un altro privato o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.

Il dazio forfettario del 2,5% è applicabile quando il valore intrinseco delle merci soggette ai dazi all'importazione non supera, per spedizione o per viaggiatore, 700 EUR.

Sono escluse dall'applicazione del dazio forfettario le merci per le quali nella tabella dei dazi figura la menzione "esenzione" e le merci comprese nel capitolo 24 contenute in una spedizione o nei bagagli personali dei viaggiatori in quantità superiori ai limiti fissati, rispettivamente, nell'articolo 31 o nell'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio[4]."

2) Nel punto D.3 i termini "negli articoli da 29 a 31 e da 45 a 49 del regolamento (CEE) n. 918/83" sono sostituiti dai termini "negli articoli da 29 a 31 e nell'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83."

3) Nel punto D.4 "350 €" è sostituito da "700 EUR".

4) Nel punto D.5 "350 €" è sostituito da "700 EUR".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN’INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: Capitolo 12, articolo 120.

La perdita per gli anni seguenti menzionati nella colonna "periodo di validità" sarà calcolata separatamente con regolamenti successivi.

Importo iscritto in bilancio per l’esercizio 2008: 16 431 900 000 EUR

3. INCIDENZA FINANZIARIA

( Proposta senza incidenza finanziaria

X Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

milioni di EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio | Entrate[5] | Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa | [Anno 2008] |

Articolo 120 | Incidenza sulle risorse proprie | 1.1.2008 | - 7,5 |

4. MISURE ANTIFRODE

5. ALTRE OSSERVAZIONI

Costo stimato dell’intervento

Non si dispone di dati sul valore delle merci importate soggette al dazio forfettario. Per calcolare la perdita stimata delle entrate ci si è pertanto basati sull'ipotesi che circa 10 milioni di dichiarazioni d'importazione di un valore medio di 100 EUR siano soggette all'aliquota forfettaria . Questo comporterebbe una perdita di entrate pari a 100 EUR * 10 mio = 1 000 mio EUR* 1,0% = 10,0 mio EUR – 25%= 7,5 mio EUR.

Impatto dell'azione

La misura proposta ridurrà considerevolmente la necessità di classificare le merci importate da privati che viaggiano a destinazione della Comunità o contenute in piccole spedizioni inviate da un privato di un paese terzo a un privato della Comunità per scopi non commerciali. Dal momento che la persona che dichiara in dogana le merci importate è di norma obbligata a classificarle secondo le disposizioni della tariffa doganale comune e poiché tale classificazione deve essere controllata dalle autorità doganali, l'eliminazione di questo compito per la gran parte dei casi interessati semplificherà e accelererà considerevolmente la procedura amministrativa di immissione in libera pratica delle merci, rendendo pertanto più efficace lo sdoganamento.

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 580/2007 (GU L 137 del 30.5.2007, pag. 1).

[3] GU L 124 del 16.5.1997, pag. 1.

[4] GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1.

[5] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.